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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5186/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5186/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Gianluca Scaramuzza per delega dell'avv. MANCUSO CARMINE Parte_1
Per , l'avv.to ANGELINI FEDERICO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Scaramuzza discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi rassegnate.
L'avv. Angelini discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO CARMINE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CROTONE 68 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO presso il difensore avv. MANCUSO CARMINE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI FEDERICO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ANNA MAGNANI 14 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
ANGELINI FEDERICO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
parte opponente ha così concluso:.” Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri: A – in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Crotone per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024 D.I. – n.
3190/2024 R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Firenze l'8.4.2024; B – in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente e/o la mancanza di idoneo rapporto
pagina 3 di 8 contrattuale tra le parti in causa e/o che l'opponente nulla deve all'opposta e/o l'inapplicabilità degli interessi commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002 e, per l'effetto, in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024 D.I. – n.
3190/2024 R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Firenze l'8.4.2024; C – con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”..”
parte opposta ha così concluso: “ In via preliminare: concedere, in favore di la CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (RG 113190/2024) del Tribunale di Firenze emesso in data 8.4.2024 e notifcato in data 9.4.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - In via principale: rigettare tutte le richieste dell'attore opponente, in via preliminare e nel merito, perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare, in favore di ed in CP_1
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (RG 3190/2024) del Tribunale di Firenze emesso in data 8.4.2024 e notifcato in data 9.4.2024. - In via subordinata: accertare e condannare l'attore opponente al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, dell'importo di € 10.056,14, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso maggiore o minore importo che questo Giudice accertasse come dovuto a stessa per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese CP_1
tutte del procedimento monitorio. - In via istruttoria: 1) ordinare, ex art 210 cpc, al Distributore
Elettrico Locale, E- Distribuzione Spa, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione (documenti di trasporto, fussi di consumo e altro) attestante e certifcante i consumi del POD IT001E00216593 sito in Via Faro n. 47, 88841 – Isola di Capo Rizzuto (KR) per il periodo 1.9.2022 / 2.2.2023 e comunque per l'intero periodo in cui è stato fornito da 2) Con ogni riserva di ogni ulteriore CP_1
deduzione, produzione e richiesta istruttoria. - In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.” “
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima pagina 4 di 8 considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Infine, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di incompetenza per territorio
In via preliminare va dichiarata l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
La società ha agito innanzi al Tribunale di Firenze, in conformità di quanto stabilito nella CP_1
condizioni generali di fornitura allegate ai contratti sottoscritti per la somministrazione di energia elettrica, ove si legge che “per qualunque controversia originata dal rapporto contrattuale o comunque ad esso connessa, le Parti convengono ed accettano la competenza esclusiva del foro di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro foro”.
Tale clausola, richiamata espressamente in calce al modulo di adesione proprio allo scopo di richiamare l'attenzione del contraente “debole”, risulta espressamente sottoscritta dalla società opposta la quale non riveste la qualità di “consumatore”. Più precisamente dalla documentazione prodotta in fase monitoria dalla parte opposta risulta provata e documentata l'accettazione specifica e la doppia sottoscrizione – analogica - da parte del sig. che come emerge dalla visura Parte_2
camerale prodotta in atti risulta essere il legale rapp.te della società opposta.
pagina 5 di 8 Nel merito
Passando all'esame del merito, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355)
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla pagina 6 di 8 parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
Ciò posto, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, ha dimostrato i fatti costitutivi CP_1
della propria domanda, al di là delle mere fatture commerciali prodotte;
la società opposta ha infatti prodotto in atti il contratto di somministrazione, non disconosciuto da parte della società opponente, i documenti di dettaglio (oltre a quelli di sintesi) delle fatture emesse, e i documenti di trasporto attestante i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD (punto di consegna fisico CP_1 dell'energia elettrica) della società opponente.
Ciò posto, la su cui incombeva l'onere di dare la prova del rapporto contrattuale, CP_1 dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione mentre le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di prova. Al contrario l'opponente non ha fornito prova in questo processo del proprio adempimento rispetto all'obbligazione di pagamento sul medesimo gravante né tantomeno ha fornito la prova di fatti modificativi piuttosto che estintivi della suddetta obbligazione.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento, con applicazione dei valori pagina 7 di 8 minimi considerato il numero limitato di udienze e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con la decurtazione del 50% sulla fase istruttoria considerato che è stata depositata una sola memoria
171 ter e non è stata svolta attività istruttoria e del 50% sulla fase decisionale posto che non è stata depositata la memoria di discussione.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna in persona del legale rapp.te pt al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in Euro 1.694,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso CP_1
spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,17 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5186/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Gianluca Scaramuzza per delega dell'avv. MANCUSO CARMINE Parte_1
Per , l'avv.to ANGELINI FEDERICO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Scaramuzza discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni come ivi rassegnate.
L'avv. Angelini discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5186/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO CARMINE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CROTONE 68 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO presso il difensore avv. MANCUSO CARMINE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI FEDERICO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ANNA MAGNANI 14 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
ANGELINI FEDERICO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
parte opponente ha così concluso:.” Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri: A – in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Crotone per tutti i motivi esposti nel presente atto, salvo altri e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024 D.I. – n.
3190/2024 R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Firenze l'8.4.2024; B – in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente e/o la mancanza di idoneo rapporto
pagina 3 di 8 contrattuale tra le parti in causa e/o che l'opponente nulla deve all'opposta e/o l'inapplicabilità degli interessi commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002 e, per l'effetto, in ogni caso dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2024 D.I. – n.
3190/2024 R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Firenze l'8.4.2024; C – con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”..”
parte opposta ha così concluso: “ In via preliminare: concedere, in favore di la CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (RG 113190/2024) del Tribunale di Firenze emesso in data 8.4.2024 e notifcato in data 9.4.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - In via principale: rigettare tutte le richieste dell'attore opponente, in via preliminare e nel merito, perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare, in favore di ed in CP_1
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (RG 3190/2024) del Tribunale di Firenze emesso in data 8.4.2024 e notifcato in data 9.4.2024. - In via subordinata: accertare e condannare l'attore opponente al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, dell'importo di € 10.056,14, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso maggiore o minore importo che questo Giudice accertasse come dovuto a stessa per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese CP_1
tutte del procedimento monitorio. - In via istruttoria: 1) ordinare, ex art 210 cpc, al Distributore
Elettrico Locale, E- Distribuzione Spa, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione (documenti di trasporto, fussi di consumo e altro) attestante e certifcante i consumi del POD IT001E00216593 sito in Via Faro n. 47, 88841 – Isola di Capo Rizzuto (KR) per il periodo 1.9.2022 / 2.2.2023 e comunque per l'intero periodo in cui è stato fornito da 2) Con ogni riserva di ogni ulteriore CP_1
deduzione, produzione e richiesta istruttoria. - In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.” “
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima pagina 4 di 8 considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Infine, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di incompetenza per territorio
In via preliminare va dichiarata l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
La società ha agito innanzi al Tribunale di Firenze, in conformità di quanto stabilito nella CP_1
condizioni generali di fornitura allegate ai contratti sottoscritti per la somministrazione di energia elettrica, ove si legge che “per qualunque controversia originata dal rapporto contrattuale o comunque ad esso connessa, le Parti convengono ed accettano la competenza esclusiva del foro di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro foro”.
Tale clausola, richiamata espressamente in calce al modulo di adesione proprio allo scopo di richiamare l'attenzione del contraente “debole”, risulta espressamente sottoscritta dalla società opposta la quale non riveste la qualità di “consumatore”. Più precisamente dalla documentazione prodotta in fase monitoria dalla parte opposta risulta provata e documentata l'accettazione specifica e la doppia sottoscrizione – analogica - da parte del sig. che come emerge dalla visura Parte_2
camerale prodotta in atti risulta essere il legale rapp.te della società opposta.
pagina 5 di 8 Nel merito
Passando all'esame del merito, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355)
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla pagina 6 di 8 parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
Ciò posto, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, ha dimostrato i fatti costitutivi CP_1
della propria domanda, al di là delle mere fatture commerciali prodotte;
la società opposta ha infatti prodotto in atti il contratto di somministrazione, non disconosciuto da parte della società opponente, i documenti di dettaglio (oltre a quelli di sintesi) delle fatture emesse, e i documenti di trasporto attestante i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD (punto di consegna fisico CP_1 dell'energia elettrica) della società opponente.
Ciò posto, la su cui incombeva l'onere di dare la prova del rapporto contrattuale, CP_1 dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione mentre le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di prova. Al contrario l'opponente non ha fornito prova in questo processo del proprio adempimento rispetto all'obbligazione di pagamento sul medesimo gravante né tantomeno ha fornito la prova di fatti modificativi piuttosto che estintivi della suddetta obbligazione.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento, con applicazione dei valori pagina 7 di 8 minimi considerato il numero limitato di udienze e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con la decurtazione del 50% sulla fase istruttoria considerato che è stata depositata una sola memoria
171 ter e non è stata svolta attività istruttoria e del 50% sulla fase decisionale posto che non è stata depositata la memoria di discussione.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna in persona del legale rapp.te pt al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in Euro 1.694,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso CP_1
spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,17 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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