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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/08/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 22 maggio 2025 a seguito all'invito al deposito di note scritte, ex art 281 sexies comma III cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1385/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in liquidazione in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Pavia, corso Mazzini n. 3, presso lo Studio dell'avv. Luca Angeleri (cod. fisc. ), C.F._1 che la rappresenta e difende per procura in atti ( comunicazioni, le notificazioni e gli atti afferenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di telefax 0382301523) Email_1
- PA Opponente- contro
l'Avvocato Prof. Dott. Luigi AJ, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Sandro Andreotti (c.f. C.F._3
– - fax 035.19836015) con
[...] Email_2 studio in Bergamo, via Borfuro n.1, presso il quale ha eletto domicilio, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
- PA OP –
CONCLUSIONI
Per PA Opponente:
« Voglia l'On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, per le ragioni dedotte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande formulate da Luigi AJ in quanto infondate, o comunque assolvere l'opponente da ogni indebita pretesa. In via riconvenzionale, accertare la misura del compenso ritenuta congrua per l'attività professionale prestata dall'opposto a favore della AR
anche in forza dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, e così che
[...] la differenza tra la somma di euro 198.631,15, al netto della ritenuta d'acconto, pagata dalla stessa all'avv. AJ e il AR compenso professionale ritenuto congruo costituisce indebito oggettivo, per l'effetto condannando l'avv. AJ a versare all'opponente la somma costituente indebito
1 oggettivo. Somma che si quantifica in euro 191.341,15 ovvero in quella maggiore o minore, anche equitativamente arbitranda in corso di causa. Spese e competenze rifuse.».
Per PA OP:
« In via principale: - respingere l'opposizione proposta da AR perché infondata in fatto e in diritto, essendo il credito vantato da Luigi AJ fondato e il decreto ingiuntivo opposto legittimo e pienamente efficace;
- conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle doglianze di parte avversa, rideterminare le somme dovute al sottoscritto da parte dell'opponente e condannare il medesimo al relativo pagamento, con esclusivo riguardo alla P. 4427 essendo l'obbligazione della P. 4428 estinta per avvenuto adempimento;
in ogni caso: condannare parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore dello scrivente, da quantificare in misura fino ad euro 50.000,00. In ogni caso Spese e compensi di causa interamente rifusi.».
ESPOSIZIONE DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Occorre, preliminarmente, rilevare che l'analisi dei fatti dedotti, e in effettiva contestazione, deve essere, necessariamente, analitica, per la ricostruzione di quanto emerso.
Con ricorso del 21 febbraio 2022 l'Avv Luigi AJ ha chiesto emettersi decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nei confronti della
[...] nella misura di euro 108.744,85 a titolo di saldo delle AR competenze per l'assistenza dell'Avv AJ indicate nella nota pro forma 4427 .
In particolare, nella predetta fase monitoria, l'Avv AJ deduceva che:
- la SI in qualità di Legale Rappresentante della società Persona_1 nnaio 2019, si era rivolta allo per AR PA_2 sottoporgli alcune importanti questioni, per le quali la società necessitava di assistenza, multidisciplinare, in materia tributaria e penale-tributaria ( esame accordo di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito societario, procedimento penale innanzi al GUP rg 7137/14; procedimento penale in fase dibattimentale RG 3468/2017; misure cautelari reali disposte nei confronti della società) ;
-l'Avv AJ aveva rilasciato parere scritto e aveva indicato alla SI una strategia difensiva, che non si limitasse all'assistenza in ambito, R_ solo, penalistico, ma si soffermasse su tutte le criticità, gravanti sulla società, in ambito tributario, finalizzate, non solo, alla risoluzione della crisi di impresa, ma, anche, ai risvolti in ambito penalistico, con necessità di un intervento multidisciplinare;
-successivamente, il 5.3.2019, la SI aveva conferito all'Avv R_
AJ: i mandati per l'assistenza nei procedimenti penali e per l'assistenza multidisciplinare, necessaria per la risoluzione di problematiche di natura
2 fiscale e tributaria, stante una complessa crisi di impresa della società capogruppo e della omonima società controllata, con omesso versamento, in più annualità, di svariati milioni di euro, e sequestri preventivi, finalizzati alla confisca di beni personali e societari;
-all'esito di mesi di lavoro con analisi di matrice tributaria, bilancistica, ipotecaria, e penale- tributaria, i procedimenti penali si concludevano con sentenza di assoluzione e revoca del sequestro, con note pro forma dell'Avv AJ datate 2.12.2019, con dettaglio delle somme già oggetto di preventivazione;
-successivamente, su richiesta della SI veniva concesso un primo R_ sconto del 15%, e confluenza anche delle competenze per ulteriore ricorso in Cassazione, con accordo risultante dalla sottoscrizione delle predette note pro- forma;
-seguiva nuovo accordo il 10.1.2020 sugli importi di assistenza, anche, per altro procedimento penale rg 8272-18;
-seguiva proposta della SI di pagamento rateale del 24.1.2020; R_
-seguiva in data 8 luglio richiesta di ulteriore riduzione con accordo dell'8 luglio 2020;
-seguiva integrale pagamento da parte della società PA_3 della nota pro- forma 4428 dell'importo di euro 121.444,45 oltre r.a. di euro 22.718,78;
-seguiva parziale pagamento della nota pro forma 4427 dell'importo totale di euro 168.798,98 oltre r.a. di euro 31.584,95 di euro 77.186,50, oltre euro 1.443.58 a titolo di r.a.
-rimaneva un debito residuo per la nota pro forma 4427 di euro 91.603,48 oltre r.a. di euro 17.141,37 per un totale di euro 108.744,85.
Il Tribunale di Pavia, con decreto ingiuntivo n. 417 pubblicato il 4.3.2022, ha ingiunto alla il pagamento, senza dilazione, all'Avv PA_3
Luigi AJ della predetta somma di euro 108.744,85, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2022 ha PA_3 proposto opposizione avverso il predetto dec do dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande formulate da Luigi AJ in quanto infondate, o comunque assolvere l'opponente da ogni indebita pretesa. In via riconvenzionale, accertare la misura del compenso ritenuta congrua per l'attività professionale prestata dall'opposto a favore della anche in forza AR dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, e così che la differenza tra la somma di euro 198.631,15, al netto della ritenuta d'acconto, pagata dalla stessa
[...] all'avv. AJ e il compenso professionale AR ritenuto congruo costituisce indebito oggettivo, per l'effetto condannando l'avv. AJ a versare all'opponente la somma costituente indebito oggettivo. Somma che
3 si quantifica in euro 191.341,15 ovvero in quella maggiore o minore, anche equitativamente arbitranda in corso di causa. Spese e competenze rifuse,
L'opponente proponeva separata istanza preliminare di sospensione, ex art 649 cpc.
In particolare, deduceva quali motivi di opposizione al PA_3 decreto ingiuntivo, che:
-la pretesa creditoria di parte opposta risultava fondata sulla asserita assistenza
“multidisciplinare” prestata nell'ambito e a margine dei due procedimenti penali iscritti ai nn. 7137/2014 e 3468/2017 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia: tuttavia, nel ricorso per decreto ingiuntivo avversario, non vi era traccia, né documento che comprovasse tutta l'attività asseritamente svolta dall'avv. AJ, se non la sola e unica produzione di un parere legale scritto e di corrispondenza intercorsa con la parte assistita: venivano prodotte sub doc 1 e 2 le lettere d'incarico datate 14.9.2017 e 15.11.2017, aventi ad oggetto i mandati difensivi conferiti all'Avv Angeleri per l'assistenza e la difesa, rispettivamente, nel procedimento penale n. 7137/2014 r.g.n.r. e nel procedimento penale n. 3468/2017 r.g.n.r e i compensi per l'attività espletata oggetto delle sopracitate lettere d'incarico erano tutti stati regolarmente pagati dalla alle scadenze pattuite (docc. 5-6), AR
-l'attività prestata dall'avv. AJ nell'interesse della era AR stata, benché fonte di positivi risultati per l'assistita, marginale e, per lo meno con riferimento al procedimento penale n. 7137/2014 r.g.n.r., la cui strategia difensiva e le riconnesse istanze processuali sono state decise e formulate dall' Avv Angeleri, limitata alle sole fasi finali del processo
-l'attività “multidisciplinare” svolta dall'Avvocato AJ in favore della e di è stata un marginale e semplice AR Persona_1 prosieguo di tutta l'attività difensiva espletata dall'Avv Angeleri e, limitatamente ai due predetti procedimenti penali: tutte le comunicazioni e- mail prodotte da PA OP sono in realtà volte ad acquisire informazioni e documenti necessari per la difesa in un procedimento penale per reati tributari
-in data 5.3.2019, ( doc 7) al momento del conferimento delle nomine a Difensore, afferenti ai richiamati procedimenti penali, alla dott.ssa è R_ stato tra l'altro sottoposto un foglio bianco, con richiesta di apposizione della propria firma per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale: identico a quello prodotto sub 7 è il biancosegno che la GN sottoscrisse il successivo 2.4.2019 -sub 8; R_
-di pari tenore è la successiva comunicazione 29.3.2019 a mezzo della quale l'avv. AJ aveva fissato un ulteriore appuntamento (quello del successivo 2.4.2019) presso la sede dell'odierna opponente per la sola sottoscrizione della nomina a difensore afferente ai ricorsi in Cassazione e non per la firma della lettera di conferimento di incarico (doc. 10)
4 -l'avv. AJ nel fissare l'appuntamento del 5.3.2019 aveva fatto riferimento alla sola sottoscrizione delle procure alle liti e non alla lettera di conferimento di incarico professionale (doc. 9)
-la sottoscrizione delle lettere di conferimento di incarico professionale non è mai stata nemmeno nominata: per tali fatti è stata presentata la denuncia querela, corredata dalle lettere d'incarico allegate, da nei Persona_1 confronti dello stesso avv. AJ ( sub 12) ed esposto depositato il 2.3.2022 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (doc. 13),
-i compensi richiesti a titolo di assistenza legale non sono, mai, stati oggetto di preventivazione e pattuizione scritta: non sono stati prodotti la lettera di conferimento di incarico professionale e di preventivo scritto;
né sono stati allegati al ricorso per ingiunzione, il preventivo dei costi / incarico scritto per l'attività da espletare;
-né la suddetta prova può ritenersi dimostrata, solo, sulla scorta delle due parcelle recanti la sigla dalla GN e di un carteggio e-mail R_ intercorso tra la stessa e l'av , non potendo, la semplice R_ sigla della sulle parcelle, considerarsi valida manifestazione del R_ consenso, agli effetti della pattuizione dei compensi, che vi sono compendiati,
-né la suddetta prova può ritenersi dimostrata sulla base del carteggio e-mail, né dell'esecuzione parziale dei pagamenti dei compensi anzidetti, in quanto, sia le richieste di riduzione di compensi rivolte dalla GN all'Avv R_
AJ, a mezzo posta elettronica, sia i predetti pagamenti, sono stati rispettivamente formulate ed eseguiti, forse anche per gratitudine nei confronti del Professionista, in considerazione dell'esito dei procedimenti penali, ma, soprattutto, nell'erronea convinzione che la fosse tenuta al loro AR pagamento;
-all'omessa sottoposizione del preventivo al cliente, e all'omessa pattuizione dei compensi per iscritto, consegue l'applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con conseguente riduzione dei compensi avversari e diritto dell'opponente a vedersi restituito quanto versato in eccedenza
-non sono stati allegati atti processuali, documenti, pareri, corrispondenza, etc. capaci di dimostrare che l'attività professionale prestata abbia avuto ad oggetto altro se non, la difesa nei procedimenti penali di cui si è detto
-gli elevatissimi compensi esposti dall'Avvocato AJ nelle parcelle poste a fondamento della propria pretesa creditoria non possono, pertanto, trovare fondamento in una indimostrata attività di assistenza legale, asseritamente multidisciplinare, né, raffrontata alle caratteristiche dell'opera prestata, appare proporzionata la richiesta (circa euro 300.000 al netto della ritenuta d'acconto) rispetto ai criteri dettati dal d.m. n. 55/2014, nonché, dei compensi riportati nella Tabella allegata allo stesso d.m.
- in mancanza della determinazione consensuale dei compensi richiesti da controparte, e tenuto conto dell'entità e delle caratteristiche dell'attività
5 professionale effettivamente prestata, la quantificazione della pretesa creditoria di parte opposta, non potrà che essere rideterminata
-tale rideterminazione dovrà tenere conto dei criteri indicati dai parametri forensi e potrà perciò essere quantificata sulla scorta della Tabella allegata al d.m. n. 55/2014, vale a dire nella misura complessiva di euro 3.870 per quello rubricato al n. 7137/2014 r.g.n.r. in quanto conclusosi con il rito abbreviato (punto 15 della Tabella allegata al d.m. cit.: giudizi dinnanzi al G.I.P. e al G.U.P.) e in quella complessiva di euro 3.420 per quello n. 3468/2017 r.g.n.r. in quanto svoltosi avanti il Tribunale in composizione monocratica (punto 15 della predetta Tabella, giudizi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica)
-costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e dovranno essere restituite all'opponente le somme nella misura di euro 191.341,15 (ossia euro 198.631,15
– euro 7.290), ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che, rideterminati i compensi per l'attività prestata dall'avv. AJ a favore dell'opponente, in misura congrua anche nell'eventualità in cui codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabili per qualsiasi ragione i parametri forensi, sarà ritenuta di giustizia.
Si è costituito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Avv Luigi AJ contro deducendo che:
-in data 29 gennaio 2019 la GN già cliente dello Persona_1
Studio, indirizzava al Prof. AJ una comunicazione email (doc.1), con cui richiedeva di sottoporre “una questione molto importante sia da un punto di vista aziendale che personale”, in relazione alla quale contestualmente domandava di poter essere ascoltata, per poter illustrare il dettaglio della vicenda e, conseguentemente, ricevere “un preventivo per la Sua assistenza nel caso vedesse margini di azione”
-in quella comunicazione, la SI.ra aveva modo di precisare che, in R_ difetto di formale affidamento dell'incarico movente del contatto, avrebbe in ogni caso corrisposto “quanto dovuto per il Suo parere”, specificando che il penalista che, all'epoca, l'assisteva, per la precisione l'Avv. Luca Angeleri del Foro di Pavia, “non vede via d'uscita”
-alla SI.ra veniva comunicata dal prof. AJ la disponibilità per R_ il richiesto incontro nella data del 5 febbraio 2019, presso lo studio di Pavia onde “preventivarLe in appuntamento i costi di assistenza, come richiesto” (doc. 2).
-alla SI.ra veniva assicurato che sarebbe stato reso il richiesto R_ parere, qualificando una nuova strategia difensiva che avrebbe potuto orientare la cliente, strategia relativa, non solo, agli aspetti strettamente penalistici, ma di più ampio respiro, interdisciplinare, rispetto alle esigenze palesate dalla richiedente (cfr. emails dal 30 gennaio al 1° febbraio 2019 – doc. 3)
-in data 5 febbraio 2019 si teneva l'appuntamento programmato, occasione in cui veniva illustrato alla Cliente l'esito del, preliminare, esame documentale, che avrebbe condotto alla redazione di un parere scritto, con la contestuale
6 preventivazione tanto dei costi, per il parere scritto (che la cliente si impegnava da subito a pagare, a prescindere dall'assegnazione del più ampio complessivo incarico), tanto di quelli relativi all'assistenza tributaria e penal-tributaria emergenti dal disaminato procedimento 7137/14
-il preventivo di dettaglio (doc. 4), suddiviso per fasi afferenti alla tipologia di assistenza necessaria, rispetto ad un contesto che da un procedimento penale traeva origine, ma che non si esauriva in esso, veniva, già, in quell'occasione, esposto alla GN quale doveroso puntuale riscontro alla richiesta R_ contenuta nella corrispondenza del 29.1.19 (cit.doc.1)
-veniva concordato per il mero parere scritto - unico incarico in quel momento già formalizzato - l'importo di cui al contratto di conferimento incarico e proforma in pari data 5.2.19 (doc.5 e 6), indicante quale corrispettivo la somma di euro 5.000,00 imponibili oltre spese ed oneri
-con la comunicazione del successivo 6 febbraio (doc.7) la GN R_ dando seguito a quanto convenuto nel corso dell'appuntamento, da un lato completava la trasmissione documentale funzionale alla redazione per iscritto del richiesto parere, dall'altro comunicava di aver “congelato” l'attività demandata al precedente Difensore avv. Angeleri, nell'evidente prospettiva di valutare il conferimento del mandato al nuovo professionista, resasi evidentemente conto della necessità di gestire la tematica, non già, con l'approccio, esclusivamente, penalistico, conferendo incarico per assistenza pluridisciplinare ad uno Studio Legale, specializzato in materia tributaria e in tema di crisi d'impresa, nell'ambito del quale il Prof. AJ, titolare, esercita un ruolo di coordinamento e fissazione delle linee strategiche di difesa, concretamente sviluppate e rese esecutive da un team di più professionisti, di varia estrazione tecnica e in possesso di competenze in tutte le materie interessate.
-l'8 febbraio 2019 la cliente trasmetteva peraltro, a mezzo email, l'avviso di conclusione indagini di un ulteriore procedimento, pendente presso la Procura della Repubblica di Pavia n. 3468/17 (doc.9), con preghiera, rivolta allo
[...]
di inserire la relativa posizione nelle valutazioni generali da PA_2 compiere.
-in data 15 febbraio 2019 alla GN veniva così formalmente R_ trasmesso il richiesto parere, che contemplava - come puntualmente precisato finanche nella email di inoltro (doc.11) – una serie di approfondimenti interdisciplinari, tesi a incidere sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento all'avvenuta omologa dell'accordo di ristrutturazione, in luogo della mera opposizione di esso, quale causa di esclusione della punibilità, in tal modo introducendo una nuova linea di difesa fondata sulla
“continuità aziendale” assicurata, e per questa proponendo l'appuntamento presso la sede della società per la successiva data del 5 marzo 2019
supportato dal team di professionisti, avrebbe in quella sede PA_4 raccolto le definitive decisioni della cliente in ordine all'assistenza propria e della società rappresentata nelle due trattazioni in questione, di cui una già
7 oggetto di illustrata preventivazione (quella che divenne successivamente la P. 4428), l'altra che sarebbe stata preventivata e contrattualizzata con il medesimo metodo (quella che divenne la P. 4427).
-il 5 marzo 2019, come da precedenti comunicazioni di conferma dell'incontro del 25 febbraio 2019 (doc.12 e 13), si teneva il programmato meeting presso la sede dell'azienda interessata in Sannazzaro de' ND (PV), alla via dell'Olmo n.4, in cui la GN sia in proprio, che in qualità Persona_1 di legale rappresentante della dopo aver ricevuto compiuta AR informativa circa i costi dell'assistenza preventivati, anche, per il secondo contesto, conferiva allo i due complessi incarichi PA_2 multidisciplinari di assistenza tributaria e penal-tributaria, afferenti, tra l'altro, all'omesso versamento in più annualità di tributi per svariati milioni di euro da parte della nell'ambito di una complessa crisi d'impresa, riguardante la Pt_1 capogruppo e l'omonima società controllata, crisi in parte scaturente dalla pendenza di più procedimenti penal-tributari, con sequestri preventivi finalizzati alla confisca di beni personali e societari, a cagione degli omessi versamenti di imposte per milioni di euro
-in sede di appuntamento, tenuto il 05.03.2019, presso la sede dell'azienda citata la cliente sottoscriveva - dopo ampia discussione svolta sulle attività di assistenza, che sarebbero state prestate, e sulla conseguente metodologia di determinazione dei connessi oneri (in continuità con quanto già esposto il 5.2.19 presso lo Studio di Pavia) - due contratti di conferimento incarico ex art. 2233 C.C. (docc.14 e 15), utilizzando una modulistica già nota alla cliente, per aver conferito altro precedente incarico, con i quali veniva convenuto e accettato l'importo delle competenze preventivate, come dalle allegate tabelle esplicative, spettanti allo Studio in ragione della complessa attività del Team di professionisti collaboratori, deputato a rendere la multidisciplinare ed interprofessionale attività richiesta
- a) il primo (Pratica 4427) per la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria da rendere con riguardo alle contestazioni relative agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017 ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole, rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge;
-b) il secondo (Pratica 4428) con il quale veniva convenuto e accettato l'importo delle competenze preventivate spettanti allo Studio in ragione di altra analoga complessa attività relativa alle annualità 2013 e 2014 per la somma imponibile di euro 68.412,00 quanto a componente base dell'assistenza da rendere ed euro 54.730,00 quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 7137/14 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso
8 delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge
-l'appuntamento del 5.3.2019 presso la sede della società si svolgeva come di seguito: inizialmente si teneva un incontro presso l'ufficio della GN tra quest'ultima ed il Prof. Luigi AJ, nel quale venivano R_ definite le linee strategiche della difesa, illustrati i costi dell'assistenza e consegnati alla GN due moduli di conferimento incarico R_
(modello ON223) in bianco, con preghiera di voler provvedere alla loro compilazione e sottoscrizione;
lasciato l'ufficio, il Prof. AJ si riuniva al team di studio che lo attendeva presso la sala riunioni della società ospitante, nella quale sopraggiungeva poi anche la GN In quella sede ella R_ provvedeva materialmente, con l'assistenza del dott. Persona_2
(collaboratore dello e appartenente al Team di professionisti PA_2 che si sarebbe occupato dell'assistenza), alla compilazione dei moduli in precedenza consegnatile dal titolare di studio;
moduli che venivano – compilati, datati e sottoscritti dalla cliente – seduta stante restituiti al Prof. AJ, previa estrazione di copia da parte della GN PA_5
[..
virtù degli accordi raggiunti, una volta intrapresa l'attività professionale da parte dello Studio, la società corrispose:
-a) relativamente alla P. 4427- in data 1.4.2019 - un primo acconto di euro 12.729,67 sul preventivato e contrattualizzato oltre al versamento della ritenuta d'acconto pari ad euro 2.382,05, come da fattura n. 85 del 01.04.2019 (doc.16)
-b ) con riguardo alla P. 4428, furono invece inizialmente corrisposti gli acconti risultanti dalle fatture n. 275 del 8.10.19 e n. 322 del 18.11.19 (doc.17 e 18), ciascuno per euro 5.102,49 oltre ritenuta d'acconto per euro 954,81 e quindi per un totale provvisorio di euro 10.204,98 oltre ritenuta per euro 1.909,62.
-seguivano mesi di indefesso lavoro caratterizzato da analisi e attività di carattere assistenziale di matrice tributaria, bilancistica, ipotecaria, crisi d'impresa, penale tributaria sviluppata dal Team di professionisti dello Studio incaricato e remunerata nell'ambito dei contratti globali per l'assistenza multidisciplinare: le corrispondenze del 7 marzo 2019 sul numero di 231 dipendenti occupati dalla società (doc.19), dell' 8 marzo 2019 relative ai bilanci dal 2013 al 2016 per attestare la situazione di disavanzo/dissesto da cui sarebbe stato originato l'omesso versamento incriminato (doc.20), dell'11-13 marzo 2019 relative all'analisi dei bilanci ri-approvati (doc.21), del 19 marzo 2019 relativa alla sostituzione del precedente difensore avv. Angeleri (doc.22), del 20 marzo 2019 riferita a specifiche interlocuzioni con il commercialista della società dr. con riferimento ai rapporti tra transazione fiscale e CP_2 causa di esclusione della punibilità rilevante (doc.23), del 5-8 aprile 2019 relativa alla regolazione dei rapporti finanziari tra la e la Pt_1 [...] doc.24). AR
9 -parallelamente, e con specifico riferimento ai collegati procedimenti penali pendenti, il nuovo professionista incaricato, quale Difensore, formulava una nuova istanza di dissequestro, che veniva respinta dal GIP (doc. 25) e da cui scaturiva la necessità di proporre, entro i successivi dieci giorni, ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia cautelare, prestazione di assistenza distinta che veniva formalizzata nella Pratica 4432.
-quanto ai due procedimenti penali furono decisi il primo (P. 4428) con pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa in data 12.11.2019 dal GUP dr. Lambertucci, (doc. 30); il secondo (P. 4427) il 18 novembre 2019, all'esito della discussione finale dinanzi al Giudice Garlaschelli, che pronunciava sentenza di assoluzione con contestuale revoca di ogni sequestro originariamente disposto (doc. 31).
-nel dicembre 2019, essendo maturato in corso di incarico anche il success fee, previsto contrattualmente per entrambi i mandati (cit. docc. 14 e 15) conferiti il precedente 5 marzo 2019 (e nel mentre era ancora in corso l'attività finalizzata alle richieste di restituzione dei beni sequestrati e alla gestione del rapporto con i media che avevano dato grande risalto nazionale alla notizia del proscioglimento nonostante le omissioni milionarie dei versamenti tributari, ottenuta grazie alla innovativa tesi citata), il Prof. AJ rendeva alla cliente
– per la necessaria esigenza di esplicitare dettagliatamente le somme che erano nel frattempo maturate e che sarebbero state complessivamente dovute al suo Studio alla definizione dell'incarico – due proforma datate 02.12.2019.
-la GN in sede di appuntamento tenuto in data 20.12.2019 R_ presso l'ufficio di Pavia del Prof. AJ, affermava di non aver prima immaginato di poter ottenere simile risultato, al quale riferiva di aver solo allora collegato l'importante premio per il caso di esito favorevole maturato in ben due macro procedure: in ogni caso, comunque, la SInora R_ richiedeva di rivedere, con una riduzione in favore della propria azienda, il complessivo all'esito dovuto allo Studio (a consuntivo)
-il Prof. AJ accordò alla GN la riduzione a resoconto R_ richiesta, per cui le parti sottoscrissero un accordo novativo dei precedenti espungendo il 15% di quanto esposto a titolo di spese forfettarie imponibili di tali proforma relative alle P. 4427 e 4428 (docc. 32 e 33), l'accordo novativo prevedeva altresì di espungere totalmente le competenze contrattualizzate previste per il ricorso per cassazione relativo all'altra pratica distintamente espletata (P. 4432), ferme le anticipazioni e il rimborso delle spese vive per la trasferta capitolina (doc. 34),
-seguiva in data 7.1.2020 la trasmissione via email delle tre proforma come novate (docc. 35, 36 e 37), alla cui ricezione la cliente dava riscontro in data 10 gennaio 2020 (doc. 38) richiedendo ulteriori condizioni, per la seconda volta modificative del contratto, ossia di poter comprendere negli importi dovuti anche “eventuali strascichi/prosiegui della procedura penale fino a che possa considerarsi definitivamente chiusa in tutti i gradi di giudizio”, domandando ulteriormente che nei medesimi importi venisse compresa anche “l'assistenza
10 per il procedimento 8272/18 RGNR avanti il Tribunale di Pavia (rif. Int. P. 4493), per tutti i gradi di giudizio
-l'Avvocato AJ ancora una volta accolse le richieste della GN nei limiti consentiti dal rispetto delle procedure amministrative e R_ contabili dello Studio (doc. 39).
-con successiva comunicazione email del 24 gennaio 2020 (doc. 40), la richiese ancora di poter procedere ratealmente alla corresponsione R_
“dell'importo dovuto totale in 22 rate (da marzo 2020 a dicembre 2021) di pari importo (12.730,12) ferma la disponibilità ad aumentare gli importi nel caso in cui fosse stato possibile : con terza novazione ed esplicito riconoscimento del debito
-in corso del predetto pagamento rateale accordato l'amministrazione della società richiese in data 8 luglio 2020 (doc. 42) un ulteriore AR
“sconto”, consistente nella richiesta di imputare il pagamento dell'importo riportato dalla fattura n.60/2020 e relativo ad un'altra successiva attività di assistenza (pratica 4493), alla rata di giugno 2020 del proposto piano di rientro.
-sino al maggio 2021 la corrispose allo la somma AR PA_2 di € 198.631,15 (regolarmente ed integralmente fatturata dallo Studio), restando debitrice della somma di € 91.603,48, oltre ritenuta d'acconto come per legge
-per uno dei due macro-incarichi il pagamento era già stato concluso (P. 4428)
-poiché la interruppe i pagamenti rateali concordati, in data 11 AR marzo 2021 lo inoltrò via mail un primo sollecito di pagamento PA_6
(doc. 44), a seguito del quale la debitrice riprese in un primo tempo la rateizzazione ed i pagamenti predetti furono nuovamente interrotti a maggio 2021, con secondo sollecito in data 23 settembre 2021
-il 19.11.2021 il Prof. AJ riceveva una comunicazione mail del precedente difensore della l'Avv Luca Angeleri con la quale veniva contestato R_
l'ammontare degli importi concordati e contrattualizzati per l'attività professionale svolta, con richiesta di ottenere il preventivo rilasciato dallo Studio e la lettera d'incarico con la quale erano stati pattuiti i compensi, sostenendo che la propria assistita non avesse tra i documenti a propria disposizione detti atti. Il Prof. AJ, con comunicazione “riservata al collega” in data 5.12.2021, inoltrava all'avvocato Angeleri, i documenti di conferimento di incarico richiesti
-in data 28.2.2022 venne, quindi, depositato avanti il Tribunale di Pavia ricorso per decreto ingiuntivo, che venne emesso immediatamente esecutivo in data 4.3.2022 (R.G.880/2022 in cit. doc. 6) e notificato in uno all'atto di precetto in data 14.3.2022 (doc. 46).
- nel caso in esame, l'opponente non può negare di aver pattuito, conformemente alle proprie prerogative e con piena consapevolezza (in ragione
11 della propria competenza ed esperienza derivante dall'essere Amministratrice di una società di capitali di rilevanti dimensioni e dall'aver subìto plurime procedure, anche ablative, per valori economici milionari), il corrispettivo dovuto al Professionista per le assistenze prestate, peraltro rivelatesi vittoriose, salvo poi onorare il debito contratto solo parzialmente.
-risulta incontestata la circostanza secondo cui, in data 20.12.2019 presso lo studio di Pavia del prof. AJ, la GN partendo dal R_ riconoscimento delle somme esposte nelle due pro-forma datate 2.12.2019 (docc.32 e 33 comparsa fase sospensiva), che richiamavano gli importi contemplati nelle originarie intese contrattuali (docc. 14 e 15 comparsa fase sospensiva) abbia richiesto una riduzione degli oneri difensivi per la vittoriosa assistenza, accordata dall'opposto, e dalla stessa non solo contestualmente controfirmata per accettazione, ma anche messa in esecuzione sino al maggio 2021, allorquando ha poi deciso di sospendere i pagamenti dilazionati convenuti: tanto gli originari conferimenti di incarico (docc. 14 e 15 comparsa fase sospensiva) quanto le proforma integranti i contratti oggetto di novazione (entrambi del 2.12.2019 - docc.32e 33 comparsa fase sospensiva) indicano i criteri di determinazione del compenso e la volontà contrattuale delle parti, essendo ivi trascritti valori numerici nel caso delle pro-forma completati con la specifica di fiscalità ed accessori.
- la sig.ra non si è limitata alla difesa in sede civile ma, ha sporto una R_ denunzia querela nei confronti del Prof. AJ, nella quale ha sostenuto di essere stata truffata, poiché mai avrebbe ricevuto i moduli di conferimento incarico relativi alle attività di assistenza sopra indicate, sostenendo che tali documenti sarebbe stati alterati, rispetto alle copie in suo possesso: il prof. AJ ha provveduto, in data 27.4.2022 a depositare presso il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia denunzia per calunnia (doc.47)
Concludeva l'Avv. prof. Luigi AJ chiedendo respingere integralmente le eccezioni e domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata condannare, Con in ogni caso, al pagamento in favore del avv. prof. Controparte_4 dott. Luigi AJ, della somma di € 108.744,85 o della diversa somma maggiore o minore che si accerterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi al tasso di mora dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio;
in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali;
condannare l'opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che il Giudice vorrà liquidare e determinare, con severo metro equitativo.
Con ordinanza del 23.6.2022 è stata disposta la sospensione ex art 649 cpc del decreto ingiuntivo n 417 /2022, successivamente, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma VI cpc, è stata ammessa prova per testi, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 27 maggio 2024, all'esito dell'istruttoria, il processo è stato riassegnato in data 16.5.2024 con riprogrammazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione dal 20 novembre 2024 con assegnazione dei termini di legge ex art
12 190 cpc. Successivamente con ordinanza del 13.3.2025 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, ritenuto, visti i fatti sopra indicati, necessario procedere ad interrogatorio libero di PA Opponente SI.ra
[...]
legale rappresentante della società R_ AR
, svoltosi all'udienza del 25 marzo 20
[...] trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma III cpc dal 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, compiuto l'esame dettagliato dei fatti dedotti, come sopra indicato, e così individuati i fatti in effettiva contestazione, occorre, preliminarmente, ricondurre ad un esame cronologico le risultanze documentali, da valutarsi unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Ebbene, ricostruendo dall'inizio la richiesta di Assistenza della SI.ra allo Studio occorre rilevare che, in interrogatorio R_ PA_7 libero, reso innanzi a questo Giudice, in data 25 marzo 2025, la SI.ra ha dichiarato: R_
“Nel gennaio 2019 si è rivolta allo per sottoporgli alcune questioni ? PA_2
Sì, mi sono rivolta allo studio AJ per sottoporgli alcune questioni di carattere tributario, che riguardavano la società di cui sono legale rappresentante. Ricordo che avevo partecipato presso la Camera di Commercio di Pavia ad un convegno, ove era stato relatore il Prof AJ , in particolare sul modello 231. Quindi ho chiesto un appuntamento per sottoporgli, sia il modello 231 per la mia società, sia alcune questioni di diritto penale”
Deve osservarsi che è documentalmente provato, come contro dedotto da PA OP, sul punto, che la GN quando si rivolse allo Persona_1
Studio del Prof AJ, nel gennaio 2019, fosse, già, stata Cliente del medesimo Studio, posto che è documentalmente provato che ella abbia scritto, in data 29 gennaio 2019, al Prof. AJ una comunicazione email (doc.1), e dall'incipit di tale e.mail risulta documentato che la SI.ra avesse R_ espressamente indicato “A distanza di circa un anno dalla prima consulenza mi rivolgo ancora a Lei perché vorrei sottoporle una questione molto importante sia da un punto aziendale che personale.”
Nel merito della richiesta di Assistenza del gennaio 2019, nel prosieguo di tale e.mail la SI indica espressamente: R_
“In realtà Le avevo già accennato questo argomento. Infatti a pagina 3 del suo parere del 23 Marzo 2018 cita che “a novembre 2017 il Tribunale di Pavia ha disposto il sequestro preventivo sui beni dell'Amministratore Unico e della società fino a Pt_1 concorrenza dell'importo evaso di circa 3,5 milioni di euro per le imposte non versate agli anni 2013, 2014 2015”. Qualche giorno fa precisamente il 24 gennaio il Tribunale di Pavia ha omologato finalmente l'accordo di ristrutturazione del debito siglato il 31 ottobre 2018 con l'Agenzia delle Entrate;
in un altro ufficio negli stessi giorni un altro Gip ha respinto definitivamente l'istanza di dissequestro: l'informazione mi è stata trasmessa nella serata di ieri dal mio attuale legale.
13 La consulenza come avrà inteso verte sul sequestro preventivo.
Per questo motivo vorrei conoscere la Sua disponibilità ad ascoltarmi nel qual caso le invierei tutte le informazioni e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza nel caso vedesse margini di azione.
Diversamente Le corrisponderei quanto dovuto per il suo parere avendo cura di non ritardare troppo ( !!! ) ma chiedendole comunque preventivamente una indicazione anche di questo costo.
In tutta trasparenza le dico infine che il penalista che attualmente mi segue non vede via d'uscita.
Colgo l'occasione per segnalarle che non ci siamo ancora attivati per l'adozione della 231 poiché aspettavamo l'Omologa di Tribunale per poter avere alcune certezze;
Le confermo che siamo sempre interessati e che il Suo preventivo, sebbene molto più alto di altri ricevuti, potrebbe essere oggetto di incontro dedicato.”
Quindi, già, contestualizzando la prima richiesta della SI nel R_ gennaio 2019 allo Studio del Prof AJ risultano dei dati documentali: la SI.ra si era, già, rivolta al predetto per un precedente parere R_ Pt_2 del 23.3.2018, e in tale parere era stato già indicato il tema del sequestro preventivo del novembre 2017 sui beni dell'Amministratore Unico e della società
fino a concorrenza dell'importo evaso di circa 3,5 milioni di euro per le Pt_1 imposte non versate agli anni 2013, 2014 2015.
Inoltre, emerge un dato testuale, che, complessivamente , la SI R_ era consapevole del fatto che gli onorari dello comunque, PA_2 raffrontati ad altri preventivi, erano più alti, e occorreva ponderarli “ in un incontro dedicato”.
Ciò che, testualmente, aveva fatto nascere nella SI.ra la necessità di R_ rivolgersi allo Studio del Prof AJ, consisteva nel dato testuale ivi indicato: proprio pochi giorni prima di tale e-mail, il 24 gennaio, il Tribunale di Pavia aveva omologato l'accordo di ristrutturazione del debito, siglato il 31 ottobre 2018, con l'Agenzia delle Entrate ( circostanze attesa, vista l'espressione “ finalmente “), tuttavia, negli stessi giorni il GIP aveva respinto definitivamente l'istanza di dissequestro ( e l'informazione le era stata trasmessa nella serata dal suo Legale ) così che , la richiesta del 29 gennaio 2019, così contestualizzata, era finalizzata al problema del sequestro preventivo: “La consulenza come avrà inteso verte sul sequestro preventivo”.
Quindi , già dalla prima richiesta di Assistenza, la richiesta allo Studio del Prof AJ era indicata, testualmente, e in modo imprescindibile, come di natura interdisciplinare, proprio, in base alle problematiche strettamente connesse evidenziate dalla SI.ra penale - tributario. R_
Inoltre, ciò è riscontrato dall'espressione : “In tutta trasparenza le dico infine che il penalista che attualmente mi segue non vede via d'uscita. “
14 Quindi è provato che a causa della complessità, soprattutto sotto il profilo delle connessioni tra i procedimenti, non solo di diritto sostanziale, ma, anche, procedimentale, fosse necessario un approccio multidisciplinare, reso necessario dalle citate sopravvenienze.
Il centro della questione, comunque, era, e rimaneva, il sequestro preventivo.
Su questo si innestava, espressamente, una richiesta di parere in tempo celere da parte della SI.ra nel quale vedere se ci fossero margini di azione, R_ con l'espressa indicazione che avrebbe corrisposto quanto richiesto per tale Parere, ed inoltre, nella medesima richiesta del 29 gennaio 2019 specificava: “e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza”
Quindi, già, sin dalla prima richiesta del 29 gennaio 209 era indicata la complessità della questione da esaminare, l'urgenza, il carattere multidisciplinare , la rilevanza economica della questione relativa al sequestro preventivo, che impattava sui beni dell'Amministratore Unico e della Pt_8
, anche, a fronte a della omologa dell'accordo di ristrutturazione, e la
[...] correlativa necessità di districare questa situazione penale- tributaria, che non poteva più essere seguita separatamente, ma unitariamente.
Sul punto rileva che, nella predetta e-mail del 29 gennaio 2019, la SI.ra abbia fatto espresso riferimento, non solo, a quanto dovuto per il R_ richiesto parere, per vedere se ci fossero margini di azione, ma, anche a quanto sarebbe stato, dopo, dovuto per l'Assistenza. Infatti sul punto specificava : “e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza”
Ciò è ulteriormente riscontrato dal rapido scambio di e-mail del 31 gennaio 2019 (doc 3) ove risulta indicata la necessità di un approccio multidisciplinare, ma sempre partendo dal dato di rilievo del sequestro.
Ciò è ulteriormente riscontrato dalla risposta del Prof AJ, che, nel fissare l'incontro, nella data del 5 febbraio 2019, presso lo studio di Pavia, indicava per
“preventivarLe in appuntamento i costi di assistenza, come richiesto” (doc. 2).
E' documentalmente provato che sia stato emesso il preventivo di dettaglio (doc. 4), suddiviso per fasi afferenti alla tipologia di assistenza necessaria, nel procedimento penale rgnr 7137-14, in questo contesto multidisciplinare, così contestualizzandosi, la richiesta di parere, che occorreva per vedere se vi fosse margini di azione.
Veniva concordato per il parere scritto l'importo di cui al contratto di conferimento incarico e proforma in pari data 5.2.19 (doc.5 e 6), indicante quale corrispettivo la somma di euro 5.000,00 imponibili oltre spese ed oneri. Si deve rilevare che, anche in questo modulo di conferimento incarico, prestampato, vi è l'indicazione del success fee, che in tal caso, vista la natura dell'incarico, risulta interlineato ed espunto graficamente.
La SI.ra in data 6 febbraio 2019 ( doc 7) scrive, inoltre, al Prof R_
AJ sto all'Avv. Angeleri, quindi al Legale che l'assisteva nel
15 procedimento penale, di sospendere le istanze al Pubblico Ministero, perché “ stava valutando strategie alternative “ e il Prof AJ le rispondeva indicando che occorreva studiare “ la strada da intraprendere “.
Ancora in data 8 febbraio 2019 la SI.ra trasmetteva allo R_ [...] documentazione afferente un altro procedimento penale rgnr 3468-17 PA_2
i Pavia, avente ad oggetto reati di cui all'art 10 bis D.Lgs 74/00, per omessi versamenti di acconti IVA, di considerevoli importi per imposta evasa, considerando quanto contestato nelle singole annualità e diverse annualità: in tale e-mail risulta che la trasmissione di questa documentazione, afferente, anche a questo procedimento penale, per il quale era stato emesso avviso ex art 415 bis cpp, doveva essere inserita nelle valutazioni generali dello
[...]
PA_2
Quindi tutto riscontra che l'assistenza richiesta era interdisciplinare, perché l'impatto economico del sequestro era, necessariamente, correlato alla natura e gravità dei reati contestati.
Infatti, in data 15 febbraio 2019, è stato trasmesso tale parere ( doc 11 ) che come indicato in atti, trattava numerose questioni giuridiche, riferite, non solo, alla questione relativa al dissequestro dei beni mobili e immobili, oggetto di misura cautelare reale, ma, anche, alla analisi dei rapporti tra l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, in rapporto all'elemento soggettivo del reato, nonché alla rilevanza dell'integrale pagamento del debito tributario, agli effetti penalistici.
Qui si innesta la fissazione dell'incontro del 5 marzo 2019 presso la sede della società Opponente per la sottoscrizione delle Procure, anche per la difesa nella complessiva vicenda giudiziaria: “ per proseguire con la sottoscrizione delle procure con cui si ritiene potrà assegnarmi la Sua difesa anche nell'ambito della complessiva vicenda giudiziaria”.
Ora, dal punto di vista documentale, sulla base delle produzioni documentali ( allegato 14 e 15 di PA OP) risulta che il 5 marzo 2019, in un incontro presso la sede della società Opponente, in Sannazzaro de' ND, la SI.ra abbia sottoscritto: R_
1) (doc.14 ) il conferimento incarico per l'assistenza tributaria e penal- tributaria connessa al procedimento penale RGNR Tribunale Pavia 3468/2017 con incarico all'Avvocato Luigi AJ nella misura forfettaria di euro 94.513,00, con riconoscimento in caso di esito favorevole anche parziale di un success fee di 75.322 €. Si tratta del procedimento citato ed avente ad oggetto reati di cui all'art 10 bis D.Lgs 74/00, per omessi versamenti di acconti IVA, di considerevoli importi per imposta evasa, considerando quanto contestato nelle singole annualità e diverse annualità. Tale conferimento incarico risulta indicato nella documentazione dello con il numero PA_2
Pratica 4427, e, in allegato contiene il dettaglio di tale Assistenza tributaria e penal tributaria : 13.347 € per fase di studio, 8.807 € per fase
16 introduttiva, 5.578,00 € per fase cautelare, 43.567 per fase istruttoria e di trattazione, 23.214 € per fase decisionale oltre al citato importo ex articolo 4 per success fee.
2) (doc.15 ) in pari data 5 marzo 2019 risulta che, in tale incontro presso la sede della società Opponente, in Sannazzaro de' ND, la SI abbia sottoscritto altresì, il conferimento incarico per R_
l'assistenza tributaria e penal-tributaria connessa al procedimento penale RGNR Tribunale Pavia 7137/2014 con incarico all'Avvocato Luigi AJ nella misura forfettaria di euro 68.412,00 con riconoscimento in caso di esito favorevole anche parziale di un success fee di 54.730 €. Tale conferimento incarico risulta indicato nella documentazione dello con il numero Pratica 4428, e, in PA_2 allegato contiene il dettaglio di tale Assistenza tributaria e penal tributaria : 10.267 € per fase di studio, 6775 € per fase introduttiva, 33.513,00 per fase istruttoria e di trattazione, 17.857,00 € per fase decisionale oltre al citato importo ex articolo 4 per success fee.
Ora, di fatto, dopo aver ripercorso, dettagliatamente, tutti gli elementi di fatto dedotti dall'Opponente e da PA OP, non può non rilevarsi, che, il punto, centrale, in contestazione, in questo processo, consiste nel fatto che, secondo la prospettazione dell'Avv Luigi AJ, qui PA OP, la SI.ra R_ in data 5 marzo 2019, in proprio e in qualità di Legale Rappresentante della società , ha sottoscritto due conferimenti di incarico al AR medesi di PA OP ) per l'assistenza ivi indicata e con gli onorari ivi concordati con riferimento alla predetta assistenza Penale- Tributaria multidisciplinare.
Diversamente, PA Opponente la SI ha dedotto di aver R_ sottoscritto, esclusivamente, per quanto rileva, in data 5.3.2019, un modulo, in bianco, e, ciò, solo per l'eventualità che fosse necessario conferire al medesimo Avv. AJ una procura speciale: “ in data 5.3.2019, al momento del conferimento delle nomine a difensore afferenti ai più volte richiamati procedimenti penali, alla dott.ssa è stato tra l'altro sottoposto un foglio bianco, con R_ richiesta di apposizione della propria firma per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale: lo produciamo sub 7, in quanto l'opponente ne è in possesso per essergliene stata consegnata”.
Ebbene, la SI.ra , in interrogatorio libero , sentita all'udienza del 25 R_ marzo 2025, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, sul punto, non ha negato di aver apposto tali sottoscrizioni, ma ha dichiarato di aver voluto, esclusivamente, rilasciare, e così sottoscrivere, una procura all'Avv. AJ perché si interessasse della vicenda legata al sequestro dei suoi beni ed ha ribadito che, in quella sede il 5 marzo 2019, non era mai avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello studio AJ.
Le dichiarazioni predette non sono tuttavia, univocamente, coerenti con le risultanze documentali e le ulteriori prove acquisite.
17 Risulta nel verbale udienza 25 marzo 2025:
“ Cosa è accaduto il 5 marzo 2019?
L'incontro era finalizzato al percorso per l'adozione del modello della 231, erano coinvolti i gruppi di lavoro dello studio AJ e i miei collaboratori;
all'inizio dell'incontro ho ricevuto l'Avv AJ nel mio studio, per cortesia ed accoglienza e, in quel momento mi ha indicato, come inoltre già preannunciato nell'e.mail, che si sarebbe occupato del modello 231, e dell'incarico per la revoca del sequestro e così avrei firmato un mandato.
L'Avv Angeleri evidenzia che la SI.ra non ha fatto riferimento ad un R_ mandato, ma al rilascio di una procura, anche perché l'e email fa riferimento ad una procura.
L'Avv Andreotti conferma quanto verbalizzato dal Giudice.
La SI.ra precisa: ricordo di aver firmato per l'Avv AJ una procura, R_ perché si interessasse della vicenda legata al sequestro die miei beni
Domanda del Giudice : al di là della definizione di procura o mandato, nella sostanza cosa voleva che l'Avv AJ facesse per lei con la firma di questo documento ? volevo che si interessasse alla vicenda del sequestro.
Ha mai chiesto in questo momento all'Avv AJ : quanto le devo per questo interessamento ? ricordo di averlo chiesto, ma non ho mai ricevuto una quantificazione, né verbale, né scritta
Ha letto la testimonianza del collaboratore dello che ha indicato PA_2 anche come sia avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello
[...]
PA_2
Ho letto la testimonianza, ma ribadisco che, in quella sede il 5 marzo 2019, non è mai avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello studio AJ. Aggiungo che non avrei mai conferito una procura, se avessi saputo di tale onorario dell'Avv AJ mi sarei tenuta il sequestro .”
Ora, deve osservarsi che , proprio il fatto di aver ripercorso, tutti i momenti che hanno preceduto l'incontro del 5 marzo 2019, e così contestualizzato l'incontro del 5 marzo 2019, tra l'Avv AJ e la SI.ra al quale R_ inoltre, partecipavano numerosi Collaboratori, non appare coerente, con tali premesse documentali, che il giorno 5 marzo 2019, a fronte della necessità di impostare una, urgente, strategia, con riferimento ai rapporti tra due procedimenti penali, un gravoso sequestro, l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, e gli esiti anche personali di tali procedimenti, la SI.ra abbia chiesto all'Avv AJ quanto gli dovesse per l'Assistenza, R_ abbia sottoscritto un modulo di conferimento incarico “ in bianco “, e, tuttavia, la questione della indicazione dell'onorario, non sia stata esaminata.
18 Sul punto, all'udienza del 3 maggio 2023, il testimone Avv. , Persona_2 presso lo studio AJ dal 1.07.2017, sentito sul seguente capitolo:
“
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN il Prof. AJ si riuniva al R_
Team di Studio che lo attendeva presso la sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , pregandolo di verificare con la GN Per_2
l'esatta compilazione dei moduli contrattuali;
5.vero che dopo pochi minuti R_ sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al R_ dott. i due moduli che aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati Per_2 personali e la propria sottoscrizione” ha risposto
“Posso dire questo. In quella data, il 5.03.2019, io ero ancora dottore ed ero presente presso la sede dell'azienda per l'attività prodromica alla realizzazione del modello 231. In quell'occasione, l'avv. AJ mi aveva chiesto di aiutarlo per la compilazione e la sottoscrizione dei moduli di conferimento di incarico, incombenza di cui usualmente, in ufficio, si occupa la segreteria. Siccome il rapporto tra il professionista e il cliente era appannaggio del prof. AJ, inizialmente lui e la si separarono per parlare della difesa nei due procedimenti penali e noi R_ rimanemmo in quella che credo fosse una sala riunioni, dove avremmo dovuto anche intervistare il personale. A un certo punto, AJ ci ha raggiunto e mi ha chiesto di aiutare la GN a compilare i conferimenti di incarico. ADR: AJ è entrato nella sala senza la GN, che poi mi ha raggiunto poco dopo con I moduli. ADR: Del nostro team, eravamo presenti io, una dottoressa di studio, mi sembra, e Persona_3
l'avv. AJ. Questa attività la facciamo solitamente in tre.”
Sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che aveva iniziato a R_ Per_2 compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione,
ha risposto
Cap. 5: E' vero, è andata così. In verità ho pure sbagliato, nell'intestazione del modulo avrei dovuto inserire I dati della società, invece mi sono limitato a scrivere l'oggetto dell'assistenza e l'importo spettante per l'attività.
Avevo un foglietto con il calcolo delle varie fasi e della “success fee”. Ce lo avevo già dall'ufficio, i calcoli li avevamo fatti assieme a AJ.
ADR: vedo I docc. 14 e 15 conve., sono I moduli che ho compilato io, quando la me li ha dati, era affianco a me. Quella con cui sono scritti gli oggetti e gli R_ importi è la mia scrittura. ADR: Io li ho compilati con la GN affianco, ma non ho parlato con lei degli importi o del resto, anche perchè non avevo rapporti professionali diretti con lei. Immagino che fosse stata imformata. ADR: Quando la mi ha R_ consegnato i moduli, erano già compilati nella parte anagrafica (nome e congnome), data luogo e firma. ADR: Non li ho declamati, ma la sapeva che stavo R_ inserendo gli importi, era lì vicino a me. ADR: La preventivazione l'avevamo fatta in studio, nei giorni precedenti, senza la cliente
19 Sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione dei Per_2 moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico ha risposto Cap. 6: E' vero, ho già risposto.
Sul capitolo 7-8 7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427);
8. vero che sul secondo modulo sottoposto alla cliente era riportata per altra analoga attività relativa alle annualità 2013 e 2014, la somma imponibile di euro 68.412,00 quanto a componente base dell'assistenza da rendere ed euro 54.730,00 quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 7137/14 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4428) ha risposto
Cap. 7 - 8: Quello che ho scritto si legge. ADR: Preciso che, quando la GN ha firmato, oggetto dell'incarico e importi non c'erano, li ho inseriti io immediatamente dopo in sua presenza. Sinceramente non ricordo cos'ho fatto, da quel passaggio in poi. Ricordo di averli riconsegnati, ma non ricordo a chi, se a lei o a AJ, era un tavolo con una certa continuità. Sicuramente ha visto quello che stavo scrivendo.
Se capitasse a me, io sarei curioso di sapere cos'ho firmato.
ADR: Normalmente, in studio la prevententivazione viene eseguita tramite il gestionale, inserendo il valore della pratica e facendosi restituire un'assistenza per fasi.
In questo caso specifico, furono utilizzati i parametri del contenzioso tributario e stimate delle spese vive legate a fotocopie, mail, etc.
La percentuale di successo varia sull'importo base, solitamente tra il 50 – 70%, in questo caso non saprei dire.
Di solito, AJ illustra gli importi nella nostra sala riunione, spesso non incontrano il favore del cliente.
In questo caso, non ho assistito direttamente all'illustrazione alla R_
20 ADR: Alla riunione, per parte c'erano il dott. , una dottoressa Pt_1 Per_4 dell'amministrazione, credo IN, che io ricordi. Ma non erano vicino a me e alla
Forse c'era anche suo fratello, che era il rappresentante . R_ Pt_1
ADR: Ricordo che, per una successiva assistenza, per un ricorso per cassazione avverso un provvedimento del p.m. che aveva negato un dissequestro, andai di mattina presto fino a San Nazzaro De'ND, incontrai la per caso al bar e andammo R_ in azienda.
Dovevo farle visione il ricorso, che avrei depositato la mattina stessa e, su indicazione di AJ, le lasciai un modulo uguale ai docc. 14 e 15 conve. in bianco.
Non ricordo se ne ho lasciato più di uno.
L'ho lasciato perché lo compilasse in contradditorio con AJ, quella volta non c'era stato neppure il tempo di fare il preventivo. Così mi chiese AJ.
ADR: Non ho partecipato al colloquio informativo del 5.03.2019, non so chi abbia informata la degli importi. So che, a dicembre, rivide gli importi, nel R_ frattempo la accompagnammo a fare una serie di interviste televisive perché la sentenza era stata abbastanza dirompente. Lo so perché me lo disse AJ. ADR: Io, con la non ho mai parlato di importi. R_
So che furono rivisti perché, in uno dei viaggi con AJ, lui mi disse che la cliente aveva voluto l'espunzione di una parte del compenso pattuito, penso delle spese forfettarie.”
Quindi tale testimone ha confermato che, il 5 marzo 2019, i due citati conferimento incarico all'Avv AJ, relativi alla assistenza tributaria e penal tributaria, con riferimento ai procedimenti penali ivi indicati, con i relativi importi sono stati compilati alla presenza della GN sia, con R_ riferimento all'oggetto dell'incarico, sia con riferimento alle mpensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico.
Ciò è avvenuto in un contesto in cui il rapporto tra il professionista e il cliente era appannaggio del prof. AJ, e, in cui, inizialmente l'Avv AJ e la SI.ra si separarono per parlare della difesa nei due procedimenti penali e R_ gli altri erano rimasti in una sala riunioni.
Né appare provata la circostanza dedotta da PA Opponente anche in prova contraria, ovverosia che nel predetto incontro la SI non R_ sottoscrisse tali moduli di conferimento incarico, ma, appose solo un “ biancosegno “ per l'eventualità palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti.
Deve, infatti, sul punto, osservarsi che, in prova contraria, l'Avv Francesco Santospirito sentito sul capitolo 2 ) della memoria ex art 1813 comma VI n 2 cpc dell'Opponente rispondendo alla domanda: “ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni R_
21 prodotti sub 7 e sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti; ha risposto, riepilogando l'accaduto:
“Cap. 2:. Riepilogo quanto ho già detto.
Il 5.03.2019 ho provveduto al completamento della compilazione dei moduli docc. 14 e 15 conve.
Ora che sento la data, ho lasciato il 2.04.2019 il modulo non compilato alla
R_
Quando l'ho lasciato, non era compilato in nessuna parte e non l'ho nemmeno ritirato.
ADR: vedo i docc. 7 e 8 att.
Quello datato 2.04.2019 non l'ho mai visto compilato.
Non so perchè ci sia un altro modulo datato 5.03.2019, non interamente compilato.
Quel giorno gli incarichi erano due.
ADR: Il 5.03.2019 i moduli me li ha consegnati la penso che glieli avesse R_ dati AJ.”
Il fatto che la SI abbia, una copia, in bianco di un modello di R_ conferimento incarico datato 5 marzo 2019, senza indicazione dell'oggetto e senza indicazione dell'onorario dell'Avv AJ non elide tutte le predette circostanze, circa il fatto che il 5 marzo 2019 , a seguito delle precedenti e.mail, sin dal gennaio 2019, ancora nel febbraio 2019, seguite dal parere dell'Avv AJ, la SI.ra abbia sottoscritto due conferimento incarico, che R_ servivano per risolvere complessivamente la vicenda penale- tributaria, che doveva essere gestita unitariamente, e che , proprio in ragione, della centralità del sequestro penale, e delle importanti ricadute patrimoniali per elevatissimi importi, necessitasse di una complessa assistenza legale e che sono stati compilati alla presenza della SI.ra il 5 marzo 2019 e, dopo, che ella R_ aveva parlato direttamente con l'Avv. AJ.
Tali conferimenti incarico sono documentati negli allegati 14 e 15 di PA OP.
Gli allegati 7 ed 8, invece, di parte opponente afferiscono , l'allegato 7 al modulo di conferimento incarico in bianco datato 5 marzo 2019, sottoscritto dalla SI.ra e senza alcun riferimento all'oggetto dell'incarico o R_ all'onorario; l'allegato 8 afferisce ad un conferimento incarico del 2 aprile 2019, sempre sottoscritto dalla SI.ra e senza alcun riferimento R_ all'oggetto dell'incarico o all'onorario.
Deve osservarsi che questi conferimento incarico riportano due date: del 5 marzo 2019 e del 2 aprile 2019.
22 Né elementi univoci atti a elidere la prova della sottoscrizione da parte della SI.ra in data 5.3.2019 di due conferimento incarico allegato 14 e R_ allegato 15 di parte opposta, emergono , né dalla testimonianza della SI.ra
, impiegata amministrativa presso a far data dal 2012, Testimone_1 Pt_1 abilità, né dalla testimonianza de , Testimone_2 impiegato presso a far data dal 20.09.2006. Pt_1
La sig.ra IN, infatti, sentita sul capitolo 2 della memoria ex art 183 comma VI n2 cpc di PA Opponente alla domanda
2.ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni R_ prodotti sub 7 e sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti;
ha risposto
“Cap. 2: Posso dire questo. Io ho partecipato a un solo incontro, quello del 5.03.2019, che era stato fissato per discutere dell'organismo di vigilanza per la 231. Lo studio AJ doveva spiegarci cos'era e quali adempimenti avremmo dovuto svolgere,
In quell'occasione, con AJ e il suo team, abbiamo discusso della 231.
ADR: vedo il doc. 7 att. Me lo ricordo perchè la dott.ssa lo ha firmato e, R_ dopo, io l'ho fotocopiato.
E' una procura.
Almeno questo è quello che aveva detto AJ.
Aveva detto che avrebbe fatto firmare delle procure alla che sarebbero R_ servite per i procedimenti penali della .” AR
Ancora sentita in prova contraria sul capitolo 4 della memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc di PA OP
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN
il Prof. AJ si riuniva al Team di Studio che lo attendeva presso la R_ sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , Per_2 pregandolo di verificare con la GN l'esatta compilazione dei moduli R_ contrattuali; ha risposto
“Cap. 4: Dico quello che so. So chi è il dott. . E' andata così. Per_2
Ci siamo trovati tutti in sala riunioni, dove l'avv. AJ ci ha presentato il suo team. Lì ho conosciuto il dott. . Per_2
Poi la e AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, dopo sono rientrati. R_
Quando sono rientrati, la mi ha consegnato il modulo che ho visto prima, R_ per fotocopiarlo.
ADR: Con noi presenti, non hanno parlato di compensi.
23 Ancora sentita sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che R_ Per_2 aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione;
ha risposto
“Cap. 5: Per me, di moduli, ce n'era uno solo. Io ho fotocopiato quello con la data del 5.03.2019.
Ancora sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione Per_2 dei moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico; ha risposto
Cap. 6: Con me lì presente, non ha compilato i moduli. Per_2
ADR: Io sono rimasta fino alla fine dell'incontro, mi sono allontanata solo per fotocopiare il modulo.
ADR: Eravamo intorno a un tavolo rettangolare molto grande. AJ a capotavola. C'eravamo io, la il dott. , una dottoressa dello studio R_ Per_2
AJ, forse e il dott. . Persona_3 Per_4
A un certo punto, si sono allontanati solo la e AJ, è rimasto R_ Per_2 con noi.
Da quando sono rientrati, io mi sono allontanata solo per fare la fotocopia
Ancora sul capitolo
7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427) ha risposto
Cap. 7: Non mi risulta. Nessuno ha compilato il modulo. Io l'originale l'ho restituito alla e lei l'ha consegnato al dott. . ADR: Mi sembra che fossero R_ Per_2 seduti vicini. Il dott. non ha scritto niente. Per_2
Ha ritirato il modulo ed è iniziata la discussione su quello che era l'oggetto della riunione. ADR: Noi abbiamo trattenuto la fotocopia per noi, ogni documento viene fotocopiato, lo facciamo sempre.
Cap. 8: Il modulo era solo uno, quello del 5.03.2019.”
24 Il testimone di PA Opponente il SI impiegato presso Testimone_2
a far data dal 20.09.2006 sentito sul capitolo 2 ) della memoria di PA Pt_1
Opponente ex art 183 coma VI n 2 cpc
2.ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni prodotti sub 7 e R_ sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti;
ha risposto
“Cap. 2: Posso dire questo. Io ho partecipato all'incontro del 5.03.2019, non ricordo che ci sia stata una riunione il 4.04.2019.
Quello era un periodo in cui ci sono stati diversi incontri con l'avv. AJ e I membri del suo team, fondalmente il dott. , stavamo implementando il Sistema Per_2 di gestione del modello organizzativo della 231 per la società.
Io mi occupo della parte commerciale e del controllo di gestione, mi sono occupato anche di questo.
ADR: Il 5.03.2019 è andata così. Ci siamo trovati tutti in sala riunioni, per Pt_1
c'eravamo io, la IN, la forse in avvio è passato suo fratello R_ Per_5 che è il legale rappresentante, ma poi non si è trattenuto.
Per lo studio AJ, c'erano il professore, il dott. e una tale dott.ssa Per_2
che ci è stata presentata in quella sede e che poi ha assunto un ruolo Persona_3 nell'ambito della 231, come membro terzo esterno.
A un certo punto, la e AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, saranno R_ stati una decina di minuti, anche meno.
Penso che abbiano impostato una serie di situazioni legali che la doveva R_ affrontare, intendo i procedimenti penali, tutti argomenti che non rientravano nella 231.
Dopodiché è rientrato AJ, che ha detto a che la gli avrebbe Per_2 R_ consegnato il modulo di incarico.
Dopo un paio di minuti, è rientrata anche la aveva un modulo, che ha dato R_ alla IN, che ne ha fatto una copia proprio appena fuori della sala riunioni.
A quel punto, la IN ha riconsegnato il modulo alla che lo ha R_ consegnato a , come aveva detto Per_2 Per_6
ha preso il modulo e lo ha inserito tra i propri documenti. Per_2
A quel punto, è iniziata la riunione,
ADR: Io ho visto prendere il modulo e verificare come era compilato e se era Per_2 firmato.
25 Era un modulo del genere di quello di cui al doc. 7 att., non l'ho letto né scorso, è passato sul tavolo.
Dopo che è stata fatta la fotocopia, la parte compilata erano i dati anagrafici, in alto, e la data alla firma.
Forse ero di fronte a , eravamo vicini. Per_2
ADR: Escludo che il dott. abbia riempito il modulo, in quel momento. Per_2
Lo ha preso, lo ha scorso e lo ha inserito tra gli altri documenti.
ADR: Io sono rimasto fino alla fine della riunione.
Non ricordo se ho accompagnato AJ e alla porta, sicuramente fuori dalla Per_2 sala riunioni sì, per congedarci, c'ero anch'io.”
Ancora sentito in prova contraria sul capitolo 4 della memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc di PA OP
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN
il Prof. AJ si riuniva al Team di Studio che lo attendeva presso la R_ sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , Per_2 pregandolo di verificare con la GN l'esatta compilazione dei moduli R_ contrattuali; ha risposto
“Cap. 4: Quello che so l'ho detto.
AJ è tornato, non ricordo che siano state riferite circostanze di dettaglio relative a quello che si erano detti in privato con la R_
AJ ha detto a di ricevere il modulo e di verificarne la compilazione. Per_2
ADR: Di compensi non se n'è parlato.
L'unico aspetto che si è affrontato, nel corso della riunione, riguardava quelli per l'attività inerente alla 231, nel senso che AJ aveva detto che se ne sarebbe parlato più avanti.
Ancora sentito sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che R_ Per_2 aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione;
ha dichiarato Cap. 5: Ho già risposto. Io ricordo un modulo solo.
Ancora sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione Per_2 dei moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico; ha risposto
Cap. 6: No. Escludo che ci sia stata un'attività di questo genere. Sicuramente non c'è stata in forma manifesta, davanti a tutti. ADR: non ha partecipato all'incontro Per_2 privato nell'ufficio della R_
26 Ancora sul capitolo 7
7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427) ha risposto
Cap. 7: No. escludo che ci fosse una compilazione di cifre sul modulo.
Infine, sentito sul capitolo 8 ha dichiarato Cap. 8: Io ne ho visto solo uno.
ADR: Io mi occupo di controllo di gestione, quindi anche di verifica dei risultati economici della società e supporto la IN nelle fasi di chiusure contabili periodiche e di redazione di bilancio. Sicuramente un importo straordinario, per attività di consulenza del genere di quella resa da AJ, avrebbe dovuto essere segnalato dalla direzione, per tenerlo presente. ADR: La direzione segnala i costi da sostenere, quando ne ha evidenza. Prima che arrivassero le parcelle di AJ, la direzione non ha comunicato niente sui costi. ADR: So che, davanti all'evidenza delle parcelle, intendo dell'importo complessivo, sono stati negoziati dei pagamenti dilazionati.”
Ebbene, deve osservarsi che entrambi i testimoni hanno riferito del fatto che la SI e l'Avv Ferrajoili hanno avuto una interlocuzione privata e R_ precedente alla riunione, e dopo tale momento la SI.ra ha R_ consegnato alla SI IN un modulo.
Il testimone SI ha precisato “A un certo punto, la e Testimone_3 R_
AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, saranno stati una decina di minuti, anche meno.
Penso che abbiano impostato una serie di situazioni legali che la doveva R_ affrontare, intendo i procedimenti penali, tutti argomenti che non rientravano nella 231. “
Inoltre, la SI IN, nel ribadire più volte di aver fatto la fotocopia del modulo di conferimento incarico, che risulta come allegato 7), quindi datato 5 marzo 2019, con la firma della SI e senza alcuna indicazione di R_ oggetto o onorario, ha precisato Con me lì presente, non ha compilato i Per_2 moduli.
Anche il testimone SI ha dichiarato “Era un modulo del Testimone_2 genere di quello di cui al doc. 7 att., non l'ho letto né scorso, è passato sul tavolo” ed ha aggiunto, che, innanzi a loro, non avevano parlato dei preventivi , Sicuramente non c'è stata in forma manifesta, davanti a tutti, e, poi, in prova contraria ha anche precisato “AJ ha detto a di ricevere il modulo e di verificarne la Per_2 compilazione.
27 Ebbene, deve rilevarsi che il possesso di tale copia del modello di conferimento incarico da parte della SI.ra non può essere avulsa dalla analisi di R_ tutte le altre risultanze documentali predette e da una analisi logica complessiva di tutte le ulteriori risultanze.
Così contestualizzata la sottoscrizione di tali conferimento di incarico, non può ritenersi fondata la deduzione di PA Opponente circa il fatto che la SI.ra abbia di fatto, firmato in bianco, questo modulo, senza comprendere, R_ né l'oggetto del conferimento incarico, e, senza aver compreso che, a tale conferimento incarico, corrispondesse anche, un onorario concordato e preventivato, in quanto tale.
A ciò si aggiungono altre considerazioni di carattere testuale, ovverosia la specificità dei richiami testuali, in rapporto allo scambio di e.mail precedenti a tale incontro, in cui, per l'appunto, occorreva valutare la strada da intraprendere in chiave interdisciplinare, e con un fine principale: la revoca del sequestro.
Né può ritenersi che il conferimento incarico fosse nell'eventualità, ( per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale), poiché, proprio l'urgenza della strategia di assistenza legale multidisciplinare, rendeva, parimenti, urgente, il conferimento incarico.
Così contestualizzati gli atti, assumono rilievo, concordante, le ulteriori e successive richieste della SI in rapporto al pagamento degli R_ onorari di tali conferimento incarico, visto l'esito di grande significato patrimoniale, per la società Opponente e per la SI relativo alla R_ revoca del citato sequestro.
La SI all'udienza del 25 marzo 2025 ha dichiarato “Dopo la R_ sentenza di assoluzione del dibattimento e la revoca del sequestro lei ha detto all'Avv AJ che mai si sarebbe aspettata un tale risultato ?
Non ricordo di aver detto questo, sicuramente ero contenta.
Ricorda di aver ricevuto nel dicembre 2019 le note pro forma dell'avv AJ per il suo onorario ?
Ricordo perfettamente che il 20 dicembre 2019 mi sono recata presso lo studio dell'Avv AJ, per gli auguri di Natale e per parlare dell'esito dei processi . In quella sede egli mi ha esibito tre note pro forma e io, leggendole, e vendendo l'importo, sono rimasta sconcertata e ricordo di aver detto : “ devo scegliere una ? se così scelgo la più bassa “
L'avv AJ si è risentito per questa mia battuta, che sminuiva il suo lavoro, e mi ha detto che il suo contributo per giungere all'esito favorevole dei processi penali era stato significativo, e che la parcella esposta nelle note pro forma era amichevole.
28 Ribadisco che mai ho concordato con l'Avv AJ l'onorario indicato nel mandato e pertanto ero rimasta contenta per l'assoluzione, ma non avevo parole di fronte all'onorario richiestomi che non avevo mai concordato.
L'unica cosa che, a quel punto, ho ritenuto di poter fare, è stato trattare sull'onorario e così mi è stata accordata la riduzione con l'eliminazione delle spese generali e la riduzione delle note pro forma, a due note pro forma relative a due pratiche n. p4427 e p 4428, perché la terza pratica è stata eliminata e gli acconti già versati sono confluiti nelle due pratiche sopra citate .
Ricordo poi che sono uscita dallo Studio legale affranta e con preoccupazione, mista a senso di colpa perché ho chiamato subito il fiscalista per dirgli che dovevamo gestire questo ingente pagamento, e poi ho chiamato mia sorella e mio fratello, che lavorano con me in società, ai quali ho detto che la società doveva pagare questa somma all'avv. AJ e ricordo che mio fratello mi ha detto scherzando “ se vai in prigione, possiamo esimerci dal pagamento ? “.
Ricordo poi una richiesta di pagamento rateale con una email del 24 gennaio 2020.
Preciso che, poi, nel luglio 2020 non ho chiesto uno sconto, ma ho deciso di revocare l'incarico all'Avv AJ e gli ho chiesto di imputare la maggior somma ricevuta alle citate pratiche.”.
Ora, è provato che nel dicembre 2019, maturato così il success fee, previsto contrattualmente per entrambi i mandati (cit. docc. 14 e 15) conferiti il precedente 5 marzo 2019 , all'esito del predetto proscioglimento, con contestate omissioni milionarie dei versamenti tributari, il Prof. AJ abbia emesso due proforma datate 02.12.2019.
E' provato che la GN in sede di appuntamento tenuto in data R_
20.12.2019 presso l'ufficio di Pavia del Prof. AJ, abbia richiesto riduzione in favore della propria azienda, del complessivo e che il Prof. AJ accordò alla GN la riduzione richiesta, per cui le parti sottoscrissero un R_ accordo esp 15% di quanto esposto a titolo di spese forfettarie imponibili di tali proforma relative alle P. 4427 e 4428 (docc. 32 e 33): l'accordo novativo prevedeva altresì di espungere totalmente le competenze contrattualizzate previste per il ricorso per cassazione relativo all'altra pratica distintamente espletata (P. 4432)(doc. 34).
Risultano su tali documenti sigle a conferma di quanto indicato.
Ciò è riscontrato dalla e.mail del 7.1.2020 ove risulta la trasmissione delle tre note proforma (docc. 35, 36 e 37), con tali testuali indicazioni e la SI ha dato riscontro con un'e-mail del 10 gennaio 2020 (doc. 38), R_ indicando, in tale email, delle considerazioni che appaiono, alla fine, di questa analisi, estremamente, chiare, poiché la GN specificava: che le R_ dispiaceva tornare sulla questione parcelle, che la cosa le provocava un discreto imbarazzo, soprattutto, in considerazione dei rimproveri “esterni “, per non avere insistito per ricevere una quantificazione preventiva, che di fatto non
29 avrebbe cambiato le sue decisioni, ma forse avrebbe limitato l'impatto del consuntivo.
Aggiungeva, inoltre, che l'onere economico non intaccava la fiducia professionale.
Il punto centrale che esponeva la GN il 10 gennaio 2020, R_ rispetto alla richiesta di pagamento di tali note proforma, consisteva nel fatto che l'onere economico per le prestazioni professionali dell'Avvocato AJ non intaccava la fiducia professionale, ma determinava notevoli ripercussioni sulla pianificazione finanziaria, che regolamentava la gestione finanziaria dei successivi 10 anni della società, e pertanto chiedeva all'Avvocato AJ, nel pagamento degli importi predetti, per le prestazioni professionali rese, che si comprendessero anche “eventuali strascichi/prosiegui della procedura penale fino a che possa considerarsi definitivamente chiusa in tutti i gradi di giudizio”, domandando ulteriormente che nei medesimi importi venisse compresa anche
“l'assistenza per il procedimento 8272/18 RGNR avanti il Tribunale di Pavia (rif. Int. P. 4493), per tutti i gradi di giudizio.”
E' proprio in questa email del 10 gennaio 2020 che la GN R_ illustra, in modo estremamente chiaro, ciò che è accaduto: ovve certamente, la situazione che ella viveva, sin dal gennaio 2019, nel momento in cui si è rivolta allo studio AJ era di particolare complessità, non solo patrimoniale, ma, anche, personale, poiché non riusciva a vedere via d'uscita; tuttavia, all'esito dell'intervento e dell'assistenza dell'Avvocato AJ, la vicenda giudiziaria si è conclusa positivamente, sia sul piano penale, sia sul piano tributario;
tuttavia, nel momento in cui si è trattato di onorare i compensi dello Studio del professor AJ, è stata anche richiamata, così come testualmente riferito in questa email, e rimproverata “dall'esterno”, per non aver meglio approfondito tutti i dettagli dei costi dell'assistenza professionale predetta.
Pertanto, pur non contestando la professionalità dell'assistenza dello
[...]
si è trovata in una situazione in cui questo rimprovero “esterno”, del PA_2 non avere attentamente vagliato la gravosità dell'importo economico degli onorari dello di fatto, andava, di nuovo ad impattare sulla PA_2 regolamentazione rigorosa della gestione finanziaria della società dei successivi 10 anni.
A ciò si aggiunge che, con successiva comunicazione email del 24 gennaio 2020 (doc. 40), la SI richiese ancora di poter procedere ratealmente alla R_ corresponsione “dell'importo dovuto totale in 22 rate (da marzo 2020 a dicembre 2021) di pari importo (12.730,12) ferma la disponibilità ad aumentare gli importi nel caso in cui fosse stato possibile;
ha chiesto in data 8 AR luglio 2020 (doc. 42) un ulteriore “sconto”, consistente nella richiesta di imputare il pagamento dell'importo riportato dalla fattura n.60/2020 e relativo ad un'altra successiva attività di assistenza (pratica 4493), alla rata di giugno 2020 del proposto piano di rientro, e, sino al maggio 2021 la ha AR
30 corrisposto allo la somma di € 198.631,15 restando debitrice PA_2 della somma di € 91.603,48, oltre ritenuta d'acconto come per legge.
Per l'incarico indicato come Pratica P. 4428 il pagamento era già stato concluso.
Questo, conclusivamente, consente di ritenere provato il credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto, che deve essere confermato .
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ex articolo 96 codice di procedura civile, poiché, per un verso deve osservarsi che, proprio la complessità dei fatti, sopra analizzati, in rapporto alla ricostruzione delle modalità di sottoscrizione dei moduli di conferimento in carico, non consente di ritenere sussistenti i presupposti di tale previsione.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014: sussistono i presupposti per una compensazione parziale nella misura del 50% in ragione della complessità della ricostruzione dei fatti, da valutarsi, sin, dalla fase monitoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione proposta da PA Opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 417 pubblicato il 4.3.2022;
2. condanna PA Opponente alla rifusione in favore di PA OP delle spese di lite, che liquida € 7.051,50 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 1 agosto 2025.
Sentenza depositata il 1 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
31
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1385/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in liquidazione in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Pavia, corso Mazzini n. 3, presso lo Studio dell'avv. Luca Angeleri (cod. fisc. ), C.F._1 che la rappresenta e difende per procura in atti ( comunicazioni, le notificazioni e gli atti afferenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di telefax 0382301523) Email_1
- PA Opponente- contro
l'Avvocato Prof. Dott. Luigi AJ, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Sandro Andreotti (c.f. C.F._3
– - fax 035.19836015) con
[...] Email_2 studio in Bergamo, via Borfuro n.1, presso il quale ha eletto domicilio, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
- PA OP –
CONCLUSIONI
Per PA Opponente:
« Voglia l'On.mo Tribunale, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, per le ragioni dedotte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande formulate da Luigi AJ in quanto infondate, o comunque assolvere l'opponente da ogni indebita pretesa. In via riconvenzionale, accertare la misura del compenso ritenuta congrua per l'attività professionale prestata dall'opposto a favore della AR
anche in forza dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, e così che
[...] la differenza tra la somma di euro 198.631,15, al netto della ritenuta d'acconto, pagata dalla stessa all'avv. AJ e il AR compenso professionale ritenuto congruo costituisce indebito oggettivo, per l'effetto condannando l'avv. AJ a versare all'opponente la somma costituente indebito
1 oggettivo. Somma che si quantifica in euro 191.341,15 ovvero in quella maggiore o minore, anche equitativamente arbitranda in corso di causa. Spese e competenze rifuse.».
Per PA OP:
« In via principale: - respingere l'opposizione proposta da AR perché infondata in fatto e in diritto, essendo il credito vantato da Luigi AJ fondato e il decreto ingiuntivo opposto legittimo e pienamente efficace;
- conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle doglianze di parte avversa, rideterminare le somme dovute al sottoscritto da parte dell'opponente e condannare il medesimo al relativo pagamento, con esclusivo riguardo alla P. 4427 essendo l'obbligazione della P. 4428 estinta per avvenuto adempimento;
in ogni caso: condannare parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento in favore dello scrivente, da quantificare in misura fino ad euro 50.000,00. In ogni caso Spese e compensi di causa interamente rifusi.».
ESPOSIZIONE DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Occorre, preliminarmente, rilevare che l'analisi dei fatti dedotti, e in effettiva contestazione, deve essere, necessariamente, analitica, per la ricostruzione di quanto emerso.
Con ricorso del 21 febbraio 2022 l'Avv Luigi AJ ha chiesto emettersi decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nei confronti della
[...] nella misura di euro 108.744,85 a titolo di saldo delle AR competenze per l'assistenza dell'Avv AJ indicate nella nota pro forma 4427 .
In particolare, nella predetta fase monitoria, l'Avv AJ deduceva che:
- la SI in qualità di Legale Rappresentante della società Persona_1 nnaio 2019, si era rivolta allo per AR PA_2 sottoporgli alcune importanti questioni, per le quali la società necessitava di assistenza, multidisciplinare, in materia tributaria e penale-tributaria ( esame accordo di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito societario, procedimento penale innanzi al GUP rg 7137/14; procedimento penale in fase dibattimentale RG 3468/2017; misure cautelari reali disposte nei confronti della società) ;
-l'Avv AJ aveva rilasciato parere scritto e aveva indicato alla SI una strategia difensiva, che non si limitasse all'assistenza in ambito, R_ solo, penalistico, ma si soffermasse su tutte le criticità, gravanti sulla società, in ambito tributario, finalizzate, non solo, alla risoluzione della crisi di impresa, ma, anche, ai risvolti in ambito penalistico, con necessità di un intervento multidisciplinare;
-successivamente, il 5.3.2019, la SI aveva conferito all'Avv R_
AJ: i mandati per l'assistenza nei procedimenti penali e per l'assistenza multidisciplinare, necessaria per la risoluzione di problematiche di natura
2 fiscale e tributaria, stante una complessa crisi di impresa della società capogruppo e della omonima società controllata, con omesso versamento, in più annualità, di svariati milioni di euro, e sequestri preventivi, finalizzati alla confisca di beni personali e societari;
-all'esito di mesi di lavoro con analisi di matrice tributaria, bilancistica, ipotecaria, e penale- tributaria, i procedimenti penali si concludevano con sentenza di assoluzione e revoca del sequestro, con note pro forma dell'Avv AJ datate 2.12.2019, con dettaglio delle somme già oggetto di preventivazione;
-successivamente, su richiesta della SI veniva concesso un primo R_ sconto del 15%, e confluenza anche delle competenze per ulteriore ricorso in Cassazione, con accordo risultante dalla sottoscrizione delle predette note pro- forma;
-seguiva nuovo accordo il 10.1.2020 sugli importi di assistenza, anche, per altro procedimento penale rg 8272-18;
-seguiva proposta della SI di pagamento rateale del 24.1.2020; R_
-seguiva in data 8 luglio richiesta di ulteriore riduzione con accordo dell'8 luglio 2020;
-seguiva integrale pagamento da parte della società PA_3 della nota pro- forma 4428 dell'importo di euro 121.444,45 oltre r.a. di euro 22.718,78;
-seguiva parziale pagamento della nota pro forma 4427 dell'importo totale di euro 168.798,98 oltre r.a. di euro 31.584,95 di euro 77.186,50, oltre euro 1.443.58 a titolo di r.a.
-rimaneva un debito residuo per la nota pro forma 4427 di euro 91.603,48 oltre r.a. di euro 17.141,37 per un totale di euro 108.744,85.
Il Tribunale di Pavia, con decreto ingiuntivo n. 417 pubblicato il 4.3.2022, ha ingiunto alla il pagamento, senza dilazione, all'Avv PA_3
Luigi AJ della predetta somma di euro 108.744,85, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2022 ha PA_3 proposto opposizione avverso il predetto dec do dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande formulate da Luigi AJ in quanto infondate, o comunque assolvere l'opponente da ogni indebita pretesa. In via riconvenzionale, accertare la misura del compenso ritenuta congrua per l'attività professionale prestata dall'opposto a favore della anche in forza AR dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, e così che la differenza tra la somma di euro 198.631,15, al netto della ritenuta d'acconto, pagata dalla stessa
[...] all'avv. AJ e il compenso professionale AR ritenuto congruo costituisce indebito oggettivo, per l'effetto condannando l'avv. AJ a versare all'opponente la somma costituente indebito oggettivo. Somma che
3 si quantifica in euro 191.341,15 ovvero in quella maggiore o minore, anche equitativamente arbitranda in corso di causa. Spese e competenze rifuse,
L'opponente proponeva separata istanza preliminare di sospensione, ex art 649 cpc.
In particolare, deduceva quali motivi di opposizione al PA_3 decreto ingiuntivo, che:
-la pretesa creditoria di parte opposta risultava fondata sulla asserita assistenza
“multidisciplinare” prestata nell'ambito e a margine dei due procedimenti penali iscritti ai nn. 7137/2014 e 3468/2017 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia: tuttavia, nel ricorso per decreto ingiuntivo avversario, non vi era traccia, né documento che comprovasse tutta l'attività asseritamente svolta dall'avv. AJ, se non la sola e unica produzione di un parere legale scritto e di corrispondenza intercorsa con la parte assistita: venivano prodotte sub doc 1 e 2 le lettere d'incarico datate 14.9.2017 e 15.11.2017, aventi ad oggetto i mandati difensivi conferiti all'Avv Angeleri per l'assistenza e la difesa, rispettivamente, nel procedimento penale n. 7137/2014 r.g.n.r. e nel procedimento penale n. 3468/2017 r.g.n.r e i compensi per l'attività espletata oggetto delle sopracitate lettere d'incarico erano tutti stati regolarmente pagati dalla alle scadenze pattuite (docc. 5-6), AR
-l'attività prestata dall'avv. AJ nell'interesse della era AR stata, benché fonte di positivi risultati per l'assistita, marginale e, per lo meno con riferimento al procedimento penale n. 7137/2014 r.g.n.r., la cui strategia difensiva e le riconnesse istanze processuali sono state decise e formulate dall' Avv Angeleri, limitata alle sole fasi finali del processo
-l'attività “multidisciplinare” svolta dall'Avvocato AJ in favore della e di è stata un marginale e semplice AR Persona_1 prosieguo di tutta l'attività difensiva espletata dall'Avv Angeleri e, limitatamente ai due predetti procedimenti penali: tutte le comunicazioni e- mail prodotte da PA OP sono in realtà volte ad acquisire informazioni e documenti necessari per la difesa in un procedimento penale per reati tributari
-in data 5.3.2019, ( doc 7) al momento del conferimento delle nomine a Difensore, afferenti ai richiamati procedimenti penali, alla dott.ssa è R_ stato tra l'altro sottoposto un foglio bianco, con richiesta di apposizione della propria firma per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale: identico a quello prodotto sub 7 è il biancosegno che la GN sottoscrisse il successivo 2.4.2019 -sub 8; R_
-di pari tenore è la successiva comunicazione 29.3.2019 a mezzo della quale l'avv. AJ aveva fissato un ulteriore appuntamento (quello del successivo 2.4.2019) presso la sede dell'odierna opponente per la sola sottoscrizione della nomina a difensore afferente ai ricorsi in Cassazione e non per la firma della lettera di conferimento di incarico (doc. 10)
4 -l'avv. AJ nel fissare l'appuntamento del 5.3.2019 aveva fatto riferimento alla sola sottoscrizione delle procure alle liti e non alla lettera di conferimento di incarico professionale (doc. 9)
-la sottoscrizione delle lettere di conferimento di incarico professionale non è mai stata nemmeno nominata: per tali fatti è stata presentata la denuncia querela, corredata dalle lettere d'incarico allegate, da nei Persona_1 confronti dello stesso avv. AJ ( sub 12) ed esposto depositato il 2.3.2022 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (doc. 13),
-i compensi richiesti a titolo di assistenza legale non sono, mai, stati oggetto di preventivazione e pattuizione scritta: non sono stati prodotti la lettera di conferimento di incarico professionale e di preventivo scritto;
né sono stati allegati al ricorso per ingiunzione, il preventivo dei costi / incarico scritto per l'attività da espletare;
-né la suddetta prova può ritenersi dimostrata, solo, sulla scorta delle due parcelle recanti la sigla dalla GN e di un carteggio e-mail R_ intercorso tra la stessa e l'av , non potendo, la semplice R_ sigla della sulle parcelle, considerarsi valida manifestazione del R_ consenso, agli effetti della pattuizione dei compensi, che vi sono compendiati,
-né la suddetta prova può ritenersi dimostrata sulla base del carteggio e-mail, né dell'esecuzione parziale dei pagamenti dei compensi anzidetti, in quanto, sia le richieste di riduzione di compensi rivolte dalla GN all'Avv R_
AJ, a mezzo posta elettronica, sia i predetti pagamenti, sono stati rispettivamente formulate ed eseguiti, forse anche per gratitudine nei confronti del Professionista, in considerazione dell'esito dei procedimenti penali, ma, soprattutto, nell'erronea convinzione che la fosse tenuta al loro AR pagamento;
-all'omessa sottoposizione del preventivo al cliente, e all'omessa pattuizione dei compensi per iscritto, consegue l'applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con conseguente riduzione dei compensi avversari e diritto dell'opponente a vedersi restituito quanto versato in eccedenza
-non sono stati allegati atti processuali, documenti, pareri, corrispondenza, etc. capaci di dimostrare che l'attività professionale prestata abbia avuto ad oggetto altro se non, la difesa nei procedimenti penali di cui si è detto
-gli elevatissimi compensi esposti dall'Avvocato AJ nelle parcelle poste a fondamento della propria pretesa creditoria non possono, pertanto, trovare fondamento in una indimostrata attività di assistenza legale, asseritamente multidisciplinare, né, raffrontata alle caratteristiche dell'opera prestata, appare proporzionata la richiesta (circa euro 300.000 al netto della ritenuta d'acconto) rispetto ai criteri dettati dal d.m. n. 55/2014, nonché, dei compensi riportati nella Tabella allegata allo stesso d.m.
- in mancanza della determinazione consensuale dei compensi richiesti da controparte, e tenuto conto dell'entità e delle caratteristiche dell'attività
5 professionale effettivamente prestata, la quantificazione della pretesa creditoria di parte opposta, non potrà che essere rideterminata
-tale rideterminazione dovrà tenere conto dei criteri indicati dai parametri forensi e potrà perciò essere quantificata sulla scorta della Tabella allegata al d.m. n. 55/2014, vale a dire nella misura complessiva di euro 3.870 per quello rubricato al n. 7137/2014 r.g.n.r. in quanto conclusosi con il rito abbreviato (punto 15 della Tabella allegata al d.m. cit.: giudizi dinnanzi al G.I.P. e al G.U.P.) e in quella complessiva di euro 3.420 per quello n. 3468/2017 r.g.n.r. in quanto svoltosi avanti il Tribunale in composizione monocratica (punto 15 della predetta Tabella, giudizi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica)
-costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e dovranno essere restituite all'opponente le somme nella misura di euro 191.341,15 (ossia euro 198.631,15
– euro 7.290), ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che, rideterminati i compensi per l'attività prestata dall'avv. AJ a favore dell'opponente, in misura congrua anche nell'eventualità in cui codesto Tribunale non dovesse ritenere applicabili per qualsiasi ragione i parametri forensi, sarà ritenuta di giustizia.
Si è costituito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Avv Luigi AJ contro deducendo che:
-in data 29 gennaio 2019 la GN già cliente dello Persona_1
Studio, indirizzava al Prof. AJ una comunicazione email (doc.1), con cui richiedeva di sottoporre “una questione molto importante sia da un punto di vista aziendale che personale”, in relazione alla quale contestualmente domandava di poter essere ascoltata, per poter illustrare il dettaglio della vicenda e, conseguentemente, ricevere “un preventivo per la Sua assistenza nel caso vedesse margini di azione”
-in quella comunicazione, la SI.ra aveva modo di precisare che, in R_ difetto di formale affidamento dell'incarico movente del contatto, avrebbe in ogni caso corrisposto “quanto dovuto per il Suo parere”, specificando che il penalista che, all'epoca, l'assisteva, per la precisione l'Avv. Luca Angeleri del Foro di Pavia, “non vede via d'uscita”
-alla SI.ra veniva comunicata dal prof. AJ la disponibilità per R_ il richiesto incontro nella data del 5 febbraio 2019, presso lo studio di Pavia onde “preventivarLe in appuntamento i costi di assistenza, come richiesto” (doc. 2).
-alla SI.ra veniva assicurato che sarebbe stato reso il richiesto R_ parere, qualificando una nuova strategia difensiva che avrebbe potuto orientare la cliente, strategia relativa, non solo, agli aspetti strettamente penalistici, ma di più ampio respiro, interdisciplinare, rispetto alle esigenze palesate dalla richiedente (cfr. emails dal 30 gennaio al 1° febbraio 2019 – doc. 3)
-in data 5 febbraio 2019 si teneva l'appuntamento programmato, occasione in cui veniva illustrato alla Cliente l'esito del, preliminare, esame documentale, che avrebbe condotto alla redazione di un parere scritto, con la contestuale
6 preventivazione tanto dei costi, per il parere scritto (che la cliente si impegnava da subito a pagare, a prescindere dall'assegnazione del più ampio complessivo incarico), tanto di quelli relativi all'assistenza tributaria e penal-tributaria emergenti dal disaminato procedimento 7137/14
-il preventivo di dettaglio (doc. 4), suddiviso per fasi afferenti alla tipologia di assistenza necessaria, rispetto ad un contesto che da un procedimento penale traeva origine, ma che non si esauriva in esso, veniva, già, in quell'occasione, esposto alla GN quale doveroso puntuale riscontro alla richiesta R_ contenuta nella corrispondenza del 29.1.19 (cit.doc.1)
-veniva concordato per il mero parere scritto - unico incarico in quel momento già formalizzato - l'importo di cui al contratto di conferimento incarico e proforma in pari data 5.2.19 (doc.5 e 6), indicante quale corrispettivo la somma di euro 5.000,00 imponibili oltre spese ed oneri
-con la comunicazione del successivo 6 febbraio (doc.7) la GN R_ dando seguito a quanto convenuto nel corso dell'appuntamento, da un lato completava la trasmissione documentale funzionale alla redazione per iscritto del richiesto parere, dall'altro comunicava di aver “congelato” l'attività demandata al precedente Difensore avv. Angeleri, nell'evidente prospettiva di valutare il conferimento del mandato al nuovo professionista, resasi evidentemente conto della necessità di gestire la tematica, non già, con l'approccio, esclusivamente, penalistico, conferendo incarico per assistenza pluridisciplinare ad uno Studio Legale, specializzato in materia tributaria e in tema di crisi d'impresa, nell'ambito del quale il Prof. AJ, titolare, esercita un ruolo di coordinamento e fissazione delle linee strategiche di difesa, concretamente sviluppate e rese esecutive da un team di più professionisti, di varia estrazione tecnica e in possesso di competenze in tutte le materie interessate.
-l'8 febbraio 2019 la cliente trasmetteva peraltro, a mezzo email, l'avviso di conclusione indagini di un ulteriore procedimento, pendente presso la Procura della Repubblica di Pavia n. 3468/17 (doc.9), con preghiera, rivolta allo
[...]
di inserire la relativa posizione nelle valutazioni generali da PA_2 compiere.
-in data 15 febbraio 2019 alla GN veniva così formalmente R_ trasmesso il richiesto parere, che contemplava - come puntualmente precisato finanche nella email di inoltro (doc.11) – una serie di approfondimenti interdisciplinari, tesi a incidere sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento all'avvenuta omologa dell'accordo di ristrutturazione, in luogo della mera opposizione di esso, quale causa di esclusione della punibilità, in tal modo introducendo una nuova linea di difesa fondata sulla
“continuità aziendale” assicurata, e per questa proponendo l'appuntamento presso la sede della società per la successiva data del 5 marzo 2019
supportato dal team di professionisti, avrebbe in quella sede PA_4 raccolto le definitive decisioni della cliente in ordine all'assistenza propria e della società rappresentata nelle due trattazioni in questione, di cui una già
7 oggetto di illustrata preventivazione (quella che divenne successivamente la P. 4428), l'altra che sarebbe stata preventivata e contrattualizzata con il medesimo metodo (quella che divenne la P. 4427).
-il 5 marzo 2019, come da precedenti comunicazioni di conferma dell'incontro del 25 febbraio 2019 (doc.12 e 13), si teneva il programmato meeting presso la sede dell'azienda interessata in Sannazzaro de' ND (PV), alla via dell'Olmo n.4, in cui la GN sia in proprio, che in qualità Persona_1 di legale rappresentante della dopo aver ricevuto compiuta AR informativa circa i costi dell'assistenza preventivati, anche, per il secondo contesto, conferiva allo i due complessi incarichi PA_2 multidisciplinari di assistenza tributaria e penal-tributaria, afferenti, tra l'altro, all'omesso versamento in più annualità di tributi per svariati milioni di euro da parte della nell'ambito di una complessa crisi d'impresa, riguardante la Pt_1 capogruppo e l'omonima società controllata, crisi in parte scaturente dalla pendenza di più procedimenti penal-tributari, con sequestri preventivi finalizzati alla confisca di beni personali e societari, a cagione degli omessi versamenti di imposte per milioni di euro
-in sede di appuntamento, tenuto il 05.03.2019, presso la sede dell'azienda citata la cliente sottoscriveva - dopo ampia discussione svolta sulle attività di assistenza, che sarebbero state prestate, e sulla conseguente metodologia di determinazione dei connessi oneri (in continuità con quanto già esposto il 5.2.19 presso lo Studio di Pavia) - due contratti di conferimento incarico ex art. 2233 C.C. (docc.14 e 15), utilizzando una modulistica già nota alla cliente, per aver conferito altro precedente incarico, con i quali veniva convenuto e accettato l'importo delle competenze preventivate, come dalle allegate tabelle esplicative, spettanti allo Studio in ragione della complessa attività del Team di professionisti collaboratori, deputato a rendere la multidisciplinare ed interprofessionale attività richiesta
- a) il primo (Pratica 4427) per la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria da rendere con riguardo alle contestazioni relative agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017 ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole, rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge;
-b) il secondo (Pratica 4428) con il quale veniva convenuto e accettato l'importo delle competenze preventivate spettanti allo Studio in ragione di altra analoga complessa attività relativa alle annualità 2013 e 2014 per la somma imponibile di euro 68.412,00 quanto a componente base dell'assistenza da rendere ed euro 54.730,00 quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 7137/14 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso
8 delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge
-l'appuntamento del 5.3.2019 presso la sede della società si svolgeva come di seguito: inizialmente si teneva un incontro presso l'ufficio della GN tra quest'ultima ed il Prof. Luigi AJ, nel quale venivano R_ definite le linee strategiche della difesa, illustrati i costi dell'assistenza e consegnati alla GN due moduli di conferimento incarico R_
(modello ON223) in bianco, con preghiera di voler provvedere alla loro compilazione e sottoscrizione;
lasciato l'ufficio, il Prof. AJ si riuniva al team di studio che lo attendeva presso la sala riunioni della società ospitante, nella quale sopraggiungeva poi anche la GN In quella sede ella R_ provvedeva materialmente, con l'assistenza del dott. Persona_2
(collaboratore dello e appartenente al Team di professionisti PA_2 che si sarebbe occupato dell'assistenza), alla compilazione dei moduli in precedenza consegnatile dal titolare di studio;
moduli che venivano – compilati, datati e sottoscritti dalla cliente – seduta stante restituiti al Prof. AJ, previa estrazione di copia da parte della GN PA_5
[..
virtù degli accordi raggiunti, una volta intrapresa l'attività professionale da parte dello Studio, la società corrispose:
-a) relativamente alla P. 4427- in data 1.4.2019 - un primo acconto di euro 12.729,67 sul preventivato e contrattualizzato oltre al versamento della ritenuta d'acconto pari ad euro 2.382,05, come da fattura n. 85 del 01.04.2019 (doc.16)
-b ) con riguardo alla P. 4428, furono invece inizialmente corrisposti gli acconti risultanti dalle fatture n. 275 del 8.10.19 e n. 322 del 18.11.19 (doc.17 e 18), ciascuno per euro 5.102,49 oltre ritenuta d'acconto per euro 954,81 e quindi per un totale provvisorio di euro 10.204,98 oltre ritenuta per euro 1.909,62.
-seguivano mesi di indefesso lavoro caratterizzato da analisi e attività di carattere assistenziale di matrice tributaria, bilancistica, ipotecaria, crisi d'impresa, penale tributaria sviluppata dal Team di professionisti dello Studio incaricato e remunerata nell'ambito dei contratti globali per l'assistenza multidisciplinare: le corrispondenze del 7 marzo 2019 sul numero di 231 dipendenti occupati dalla società (doc.19), dell' 8 marzo 2019 relative ai bilanci dal 2013 al 2016 per attestare la situazione di disavanzo/dissesto da cui sarebbe stato originato l'omesso versamento incriminato (doc.20), dell'11-13 marzo 2019 relative all'analisi dei bilanci ri-approvati (doc.21), del 19 marzo 2019 relativa alla sostituzione del precedente difensore avv. Angeleri (doc.22), del 20 marzo 2019 riferita a specifiche interlocuzioni con il commercialista della società dr. con riferimento ai rapporti tra transazione fiscale e CP_2 causa di esclusione della punibilità rilevante (doc.23), del 5-8 aprile 2019 relativa alla regolazione dei rapporti finanziari tra la e la Pt_1 [...] doc.24). AR
9 -parallelamente, e con specifico riferimento ai collegati procedimenti penali pendenti, il nuovo professionista incaricato, quale Difensore, formulava una nuova istanza di dissequestro, che veniva respinta dal GIP (doc. 25) e da cui scaturiva la necessità di proporre, entro i successivi dieci giorni, ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia cautelare, prestazione di assistenza distinta che veniva formalizzata nella Pratica 4432.
-quanto ai due procedimenti penali furono decisi il primo (P. 4428) con pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa in data 12.11.2019 dal GUP dr. Lambertucci, (doc. 30); il secondo (P. 4427) il 18 novembre 2019, all'esito della discussione finale dinanzi al Giudice Garlaschelli, che pronunciava sentenza di assoluzione con contestuale revoca di ogni sequestro originariamente disposto (doc. 31).
-nel dicembre 2019, essendo maturato in corso di incarico anche il success fee, previsto contrattualmente per entrambi i mandati (cit. docc. 14 e 15) conferiti il precedente 5 marzo 2019 (e nel mentre era ancora in corso l'attività finalizzata alle richieste di restituzione dei beni sequestrati e alla gestione del rapporto con i media che avevano dato grande risalto nazionale alla notizia del proscioglimento nonostante le omissioni milionarie dei versamenti tributari, ottenuta grazie alla innovativa tesi citata), il Prof. AJ rendeva alla cliente
– per la necessaria esigenza di esplicitare dettagliatamente le somme che erano nel frattempo maturate e che sarebbero state complessivamente dovute al suo Studio alla definizione dell'incarico – due proforma datate 02.12.2019.
-la GN in sede di appuntamento tenuto in data 20.12.2019 R_ presso l'ufficio di Pavia del Prof. AJ, affermava di non aver prima immaginato di poter ottenere simile risultato, al quale riferiva di aver solo allora collegato l'importante premio per il caso di esito favorevole maturato in ben due macro procedure: in ogni caso, comunque, la SInora R_ richiedeva di rivedere, con una riduzione in favore della propria azienda, il complessivo all'esito dovuto allo Studio (a consuntivo)
-il Prof. AJ accordò alla GN la riduzione a resoconto R_ richiesta, per cui le parti sottoscrissero un accordo novativo dei precedenti espungendo il 15% di quanto esposto a titolo di spese forfettarie imponibili di tali proforma relative alle P. 4427 e 4428 (docc. 32 e 33), l'accordo novativo prevedeva altresì di espungere totalmente le competenze contrattualizzate previste per il ricorso per cassazione relativo all'altra pratica distintamente espletata (P. 4432), ferme le anticipazioni e il rimborso delle spese vive per la trasferta capitolina (doc. 34),
-seguiva in data 7.1.2020 la trasmissione via email delle tre proforma come novate (docc. 35, 36 e 37), alla cui ricezione la cliente dava riscontro in data 10 gennaio 2020 (doc. 38) richiedendo ulteriori condizioni, per la seconda volta modificative del contratto, ossia di poter comprendere negli importi dovuti anche “eventuali strascichi/prosiegui della procedura penale fino a che possa considerarsi definitivamente chiusa in tutti i gradi di giudizio”, domandando ulteriormente che nei medesimi importi venisse compresa anche “l'assistenza
10 per il procedimento 8272/18 RGNR avanti il Tribunale di Pavia (rif. Int. P. 4493), per tutti i gradi di giudizio
-l'Avvocato AJ ancora una volta accolse le richieste della GN nei limiti consentiti dal rispetto delle procedure amministrative e R_ contabili dello Studio (doc. 39).
-con successiva comunicazione email del 24 gennaio 2020 (doc. 40), la richiese ancora di poter procedere ratealmente alla corresponsione R_
“dell'importo dovuto totale in 22 rate (da marzo 2020 a dicembre 2021) di pari importo (12.730,12) ferma la disponibilità ad aumentare gli importi nel caso in cui fosse stato possibile : con terza novazione ed esplicito riconoscimento del debito
-in corso del predetto pagamento rateale accordato l'amministrazione della società richiese in data 8 luglio 2020 (doc. 42) un ulteriore AR
“sconto”, consistente nella richiesta di imputare il pagamento dell'importo riportato dalla fattura n.60/2020 e relativo ad un'altra successiva attività di assistenza (pratica 4493), alla rata di giugno 2020 del proposto piano di rientro.
-sino al maggio 2021 la corrispose allo la somma AR PA_2 di € 198.631,15 (regolarmente ed integralmente fatturata dallo Studio), restando debitrice della somma di € 91.603,48, oltre ritenuta d'acconto come per legge
-per uno dei due macro-incarichi il pagamento era già stato concluso (P. 4428)
-poiché la interruppe i pagamenti rateali concordati, in data 11 AR marzo 2021 lo inoltrò via mail un primo sollecito di pagamento PA_6
(doc. 44), a seguito del quale la debitrice riprese in un primo tempo la rateizzazione ed i pagamenti predetti furono nuovamente interrotti a maggio 2021, con secondo sollecito in data 23 settembre 2021
-il 19.11.2021 il Prof. AJ riceveva una comunicazione mail del precedente difensore della l'Avv Luca Angeleri con la quale veniva contestato R_
l'ammontare degli importi concordati e contrattualizzati per l'attività professionale svolta, con richiesta di ottenere il preventivo rilasciato dallo Studio e la lettera d'incarico con la quale erano stati pattuiti i compensi, sostenendo che la propria assistita non avesse tra i documenti a propria disposizione detti atti. Il Prof. AJ, con comunicazione “riservata al collega” in data 5.12.2021, inoltrava all'avvocato Angeleri, i documenti di conferimento di incarico richiesti
-in data 28.2.2022 venne, quindi, depositato avanti il Tribunale di Pavia ricorso per decreto ingiuntivo, che venne emesso immediatamente esecutivo in data 4.3.2022 (R.G.880/2022 in cit. doc. 6) e notificato in uno all'atto di precetto in data 14.3.2022 (doc. 46).
- nel caso in esame, l'opponente non può negare di aver pattuito, conformemente alle proprie prerogative e con piena consapevolezza (in ragione
11 della propria competenza ed esperienza derivante dall'essere Amministratrice di una società di capitali di rilevanti dimensioni e dall'aver subìto plurime procedure, anche ablative, per valori economici milionari), il corrispettivo dovuto al Professionista per le assistenze prestate, peraltro rivelatesi vittoriose, salvo poi onorare il debito contratto solo parzialmente.
-risulta incontestata la circostanza secondo cui, in data 20.12.2019 presso lo studio di Pavia del prof. AJ, la GN partendo dal R_ riconoscimento delle somme esposte nelle due pro-forma datate 2.12.2019 (docc.32 e 33 comparsa fase sospensiva), che richiamavano gli importi contemplati nelle originarie intese contrattuali (docc. 14 e 15 comparsa fase sospensiva) abbia richiesto una riduzione degli oneri difensivi per la vittoriosa assistenza, accordata dall'opposto, e dalla stessa non solo contestualmente controfirmata per accettazione, ma anche messa in esecuzione sino al maggio 2021, allorquando ha poi deciso di sospendere i pagamenti dilazionati convenuti: tanto gli originari conferimenti di incarico (docc. 14 e 15 comparsa fase sospensiva) quanto le proforma integranti i contratti oggetto di novazione (entrambi del 2.12.2019 - docc.32e 33 comparsa fase sospensiva) indicano i criteri di determinazione del compenso e la volontà contrattuale delle parti, essendo ivi trascritti valori numerici nel caso delle pro-forma completati con la specifica di fiscalità ed accessori.
- la sig.ra non si è limitata alla difesa in sede civile ma, ha sporto una R_ denunzia querela nei confronti del Prof. AJ, nella quale ha sostenuto di essere stata truffata, poiché mai avrebbe ricevuto i moduli di conferimento incarico relativi alle attività di assistenza sopra indicate, sostenendo che tali documenti sarebbe stati alterati, rispetto alle copie in suo possesso: il prof. AJ ha provveduto, in data 27.4.2022 a depositare presso il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia denunzia per calunnia (doc.47)
Concludeva l'Avv. prof. Luigi AJ chiedendo respingere integralmente le eccezioni e domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata condannare, Con in ogni caso, al pagamento in favore del avv. prof. Controparte_4 dott. Luigi AJ, della somma di € 108.744,85 o della diversa somma maggiore o minore che si accerterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi al tasso di mora dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio;
in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali;
condannare l'opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che il Giudice vorrà liquidare e determinare, con severo metro equitativo.
Con ordinanza del 23.6.2022 è stata disposta la sospensione ex art 649 cpc del decreto ingiuntivo n 417 /2022, successivamente, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma VI cpc, è stata ammessa prova per testi, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 27 maggio 2024, all'esito dell'istruttoria, il processo è stato riassegnato in data 16.5.2024 con riprogrammazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione dal 20 novembre 2024 con assegnazione dei termini di legge ex art
12 190 cpc. Successivamente con ordinanza del 13.3.2025 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, ritenuto, visti i fatti sopra indicati, necessario procedere ad interrogatorio libero di PA Opponente SI.ra
[...]
legale rappresentante della società R_ AR
, svoltosi all'udienza del 25 marzo 20
[...] trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma III cpc dal 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, compiuto l'esame dettagliato dei fatti dedotti, come sopra indicato, e così individuati i fatti in effettiva contestazione, occorre, preliminarmente, ricondurre ad un esame cronologico le risultanze documentali, da valutarsi unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Ebbene, ricostruendo dall'inizio la richiesta di Assistenza della SI.ra allo Studio occorre rilevare che, in interrogatorio R_ PA_7 libero, reso innanzi a questo Giudice, in data 25 marzo 2025, la SI.ra ha dichiarato: R_
“Nel gennaio 2019 si è rivolta allo per sottoporgli alcune questioni ? PA_2
Sì, mi sono rivolta allo studio AJ per sottoporgli alcune questioni di carattere tributario, che riguardavano la società di cui sono legale rappresentante. Ricordo che avevo partecipato presso la Camera di Commercio di Pavia ad un convegno, ove era stato relatore il Prof AJ , in particolare sul modello 231. Quindi ho chiesto un appuntamento per sottoporgli, sia il modello 231 per la mia società, sia alcune questioni di diritto penale”
Deve osservarsi che è documentalmente provato, come contro dedotto da PA OP, sul punto, che la GN quando si rivolse allo Persona_1
Studio del Prof AJ, nel gennaio 2019, fosse, già, stata Cliente del medesimo Studio, posto che è documentalmente provato che ella abbia scritto, in data 29 gennaio 2019, al Prof. AJ una comunicazione email (doc.1), e dall'incipit di tale e.mail risulta documentato che la SI.ra avesse R_ espressamente indicato “A distanza di circa un anno dalla prima consulenza mi rivolgo ancora a Lei perché vorrei sottoporle una questione molto importante sia da un punto aziendale che personale.”
Nel merito della richiesta di Assistenza del gennaio 2019, nel prosieguo di tale e.mail la SI indica espressamente: R_
“In realtà Le avevo già accennato questo argomento. Infatti a pagina 3 del suo parere del 23 Marzo 2018 cita che “a novembre 2017 il Tribunale di Pavia ha disposto il sequestro preventivo sui beni dell'Amministratore Unico e della società fino a Pt_1 concorrenza dell'importo evaso di circa 3,5 milioni di euro per le imposte non versate agli anni 2013, 2014 2015”. Qualche giorno fa precisamente il 24 gennaio il Tribunale di Pavia ha omologato finalmente l'accordo di ristrutturazione del debito siglato il 31 ottobre 2018 con l'Agenzia delle Entrate;
in un altro ufficio negli stessi giorni un altro Gip ha respinto definitivamente l'istanza di dissequestro: l'informazione mi è stata trasmessa nella serata di ieri dal mio attuale legale.
13 La consulenza come avrà inteso verte sul sequestro preventivo.
Per questo motivo vorrei conoscere la Sua disponibilità ad ascoltarmi nel qual caso le invierei tutte le informazioni e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza nel caso vedesse margini di azione.
Diversamente Le corrisponderei quanto dovuto per il suo parere avendo cura di non ritardare troppo ( !!! ) ma chiedendole comunque preventivamente una indicazione anche di questo costo.
In tutta trasparenza le dico infine che il penalista che attualmente mi segue non vede via d'uscita.
Colgo l'occasione per segnalarle che non ci siamo ancora attivati per l'adozione della 231 poiché aspettavamo l'Omologa di Tribunale per poter avere alcune certezze;
Le confermo che siamo sempre interessati e che il Suo preventivo, sebbene molto più alto di altri ricevuti, potrebbe essere oggetto di incontro dedicato.”
Quindi, già, contestualizzando la prima richiesta della SI nel R_ gennaio 2019 allo Studio del Prof AJ risultano dei dati documentali: la SI.ra si era, già, rivolta al predetto per un precedente parere R_ Pt_2 del 23.3.2018, e in tale parere era stato già indicato il tema del sequestro preventivo del novembre 2017 sui beni dell'Amministratore Unico e della società
fino a concorrenza dell'importo evaso di circa 3,5 milioni di euro per le Pt_1 imposte non versate agli anni 2013, 2014 2015.
Inoltre, emerge un dato testuale, che, complessivamente , la SI R_ era consapevole del fatto che gli onorari dello comunque, PA_2 raffrontati ad altri preventivi, erano più alti, e occorreva ponderarli “ in un incontro dedicato”.
Ciò che, testualmente, aveva fatto nascere nella SI.ra la necessità di R_ rivolgersi allo Studio del Prof AJ, consisteva nel dato testuale ivi indicato: proprio pochi giorni prima di tale e-mail, il 24 gennaio, il Tribunale di Pavia aveva omologato l'accordo di ristrutturazione del debito, siglato il 31 ottobre 2018, con l'Agenzia delle Entrate ( circostanze attesa, vista l'espressione “ finalmente “), tuttavia, negli stessi giorni il GIP aveva respinto definitivamente l'istanza di dissequestro ( e l'informazione le era stata trasmessa nella serata dal suo Legale ) così che , la richiesta del 29 gennaio 2019, così contestualizzata, era finalizzata al problema del sequestro preventivo: “La consulenza come avrà inteso verte sul sequestro preventivo”.
Quindi , già dalla prima richiesta di Assistenza, la richiesta allo Studio del Prof AJ era indicata, testualmente, e in modo imprescindibile, come di natura interdisciplinare, proprio, in base alle problematiche strettamente connesse evidenziate dalla SI.ra penale - tributario. R_
Inoltre, ciò è riscontrato dall'espressione : “In tutta trasparenza le dico infine che il penalista che attualmente mi segue non vede via d'uscita. “
14 Quindi è provato che a causa della complessità, soprattutto sotto il profilo delle connessioni tra i procedimenti, non solo di diritto sostanziale, ma, anche, procedimentale, fosse necessario un approccio multidisciplinare, reso necessario dalle citate sopravvenienze.
Il centro della questione, comunque, era, e rimaneva, il sequestro preventivo.
Su questo si innestava, espressamente, una richiesta di parere in tempo celere da parte della SI.ra nel quale vedere se ci fossero margini di azione, R_ con l'espressa indicazione che avrebbe corrisposto quanto richiesto per tale Parere, ed inoltre, nella medesima richiesta del 29 gennaio 2019 specificava: “e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza”
Quindi, già, sin dalla prima richiesta del 29 gennaio 209 era indicata la complessità della questione da esaminare, l'urgenza, il carattere multidisciplinare , la rilevanza economica della questione relativa al sequestro preventivo, che impattava sui beni dell'Amministratore Unico e della Pt_8
, anche, a fronte a della omologa dell'accordo di ristrutturazione, e la
[...] correlativa necessità di districare questa situazione penale- tributaria, che non poteva più essere seguita separatamente, ma unitariamente.
Sul punto rileva che, nella predetta e-mail del 29 gennaio 2019, la SI.ra abbia fatto espresso riferimento, non solo, a quanto dovuto per il R_ richiesto parere, per vedere se ci fossero margini di azione, ma, anche a quanto sarebbe stato, dopo, dovuto per l'Assistenza. Infatti sul punto specificava : “e subito dopo a fornirmi un preventivo per la Sua assistenza”
Ciò è ulteriormente riscontrato dal rapido scambio di e-mail del 31 gennaio 2019 (doc 3) ove risulta indicata la necessità di un approccio multidisciplinare, ma sempre partendo dal dato di rilievo del sequestro.
Ciò è ulteriormente riscontrato dalla risposta del Prof AJ, che, nel fissare l'incontro, nella data del 5 febbraio 2019, presso lo studio di Pavia, indicava per
“preventivarLe in appuntamento i costi di assistenza, come richiesto” (doc. 2).
E' documentalmente provato che sia stato emesso il preventivo di dettaglio (doc. 4), suddiviso per fasi afferenti alla tipologia di assistenza necessaria, nel procedimento penale rgnr 7137-14, in questo contesto multidisciplinare, così contestualizzandosi, la richiesta di parere, che occorreva per vedere se vi fosse margini di azione.
Veniva concordato per il parere scritto l'importo di cui al contratto di conferimento incarico e proforma in pari data 5.2.19 (doc.5 e 6), indicante quale corrispettivo la somma di euro 5.000,00 imponibili oltre spese ed oneri. Si deve rilevare che, anche in questo modulo di conferimento incarico, prestampato, vi è l'indicazione del success fee, che in tal caso, vista la natura dell'incarico, risulta interlineato ed espunto graficamente.
La SI.ra in data 6 febbraio 2019 ( doc 7) scrive, inoltre, al Prof R_
AJ sto all'Avv. Angeleri, quindi al Legale che l'assisteva nel
15 procedimento penale, di sospendere le istanze al Pubblico Ministero, perché “ stava valutando strategie alternative “ e il Prof AJ le rispondeva indicando che occorreva studiare “ la strada da intraprendere “.
Ancora in data 8 febbraio 2019 la SI.ra trasmetteva allo R_ [...] documentazione afferente un altro procedimento penale rgnr 3468-17 PA_2
i Pavia, avente ad oggetto reati di cui all'art 10 bis D.Lgs 74/00, per omessi versamenti di acconti IVA, di considerevoli importi per imposta evasa, considerando quanto contestato nelle singole annualità e diverse annualità: in tale e-mail risulta che la trasmissione di questa documentazione, afferente, anche a questo procedimento penale, per il quale era stato emesso avviso ex art 415 bis cpp, doveva essere inserita nelle valutazioni generali dello
[...]
PA_2
Quindi tutto riscontra che l'assistenza richiesta era interdisciplinare, perché l'impatto economico del sequestro era, necessariamente, correlato alla natura e gravità dei reati contestati.
Infatti, in data 15 febbraio 2019, è stato trasmesso tale parere ( doc 11 ) che come indicato in atti, trattava numerose questioni giuridiche, riferite, non solo, alla questione relativa al dissequestro dei beni mobili e immobili, oggetto di misura cautelare reale, ma, anche, alla analisi dei rapporti tra l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, in rapporto all'elemento soggettivo del reato, nonché alla rilevanza dell'integrale pagamento del debito tributario, agli effetti penalistici.
Qui si innesta la fissazione dell'incontro del 5 marzo 2019 presso la sede della società Opponente per la sottoscrizione delle Procure, anche per la difesa nella complessiva vicenda giudiziaria: “ per proseguire con la sottoscrizione delle procure con cui si ritiene potrà assegnarmi la Sua difesa anche nell'ambito della complessiva vicenda giudiziaria”.
Ora, dal punto di vista documentale, sulla base delle produzioni documentali ( allegato 14 e 15 di PA OP) risulta che il 5 marzo 2019, in un incontro presso la sede della società Opponente, in Sannazzaro de' ND, la SI.ra abbia sottoscritto: R_
1) (doc.14 ) il conferimento incarico per l'assistenza tributaria e penal- tributaria connessa al procedimento penale RGNR Tribunale Pavia 3468/2017 con incarico all'Avvocato Luigi AJ nella misura forfettaria di euro 94.513,00, con riconoscimento in caso di esito favorevole anche parziale di un success fee di 75.322 €. Si tratta del procedimento citato ed avente ad oggetto reati di cui all'art 10 bis D.Lgs 74/00, per omessi versamenti di acconti IVA, di considerevoli importi per imposta evasa, considerando quanto contestato nelle singole annualità e diverse annualità. Tale conferimento incarico risulta indicato nella documentazione dello con il numero PA_2
Pratica 4427, e, in allegato contiene il dettaglio di tale Assistenza tributaria e penal tributaria : 13.347 € per fase di studio, 8.807 € per fase
16 introduttiva, 5.578,00 € per fase cautelare, 43.567 per fase istruttoria e di trattazione, 23.214 € per fase decisionale oltre al citato importo ex articolo 4 per success fee.
2) (doc.15 ) in pari data 5 marzo 2019 risulta che, in tale incontro presso la sede della società Opponente, in Sannazzaro de' ND, la SI abbia sottoscritto altresì, il conferimento incarico per R_
l'assistenza tributaria e penal-tributaria connessa al procedimento penale RGNR Tribunale Pavia 7137/2014 con incarico all'Avvocato Luigi AJ nella misura forfettaria di euro 68.412,00 con riconoscimento in caso di esito favorevole anche parziale di un success fee di 54.730 €. Tale conferimento incarico risulta indicato nella documentazione dello con il numero Pratica 4428, e, in PA_2 allegato contiene il dettaglio di tale Assistenza tributaria e penal tributaria : 10.267 € per fase di studio, 6775 € per fase introduttiva, 33.513,00 per fase istruttoria e di trattazione, 17.857,00 € per fase decisionale oltre al citato importo ex articolo 4 per success fee.
Ora, di fatto, dopo aver ripercorso, dettagliatamente, tutti gli elementi di fatto dedotti dall'Opponente e da PA OP, non può non rilevarsi, che, il punto, centrale, in contestazione, in questo processo, consiste nel fatto che, secondo la prospettazione dell'Avv Luigi AJ, qui PA OP, la SI.ra R_ in data 5 marzo 2019, in proprio e in qualità di Legale Rappresentante della società , ha sottoscritto due conferimenti di incarico al AR medesi di PA OP ) per l'assistenza ivi indicata e con gli onorari ivi concordati con riferimento alla predetta assistenza Penale- Tributaria multidisciplinare.
Diversamente, PA Opponente la SI ha dedotto di aver R_ sottoscritto, esclusivamente, per quanto rileva, in data 5.3.2019, un modulo, in bianco, e, ciò, solo per l'eventualità che fosse necessario conferire al medesimo Avv. AJ una procura speciale: “ in data 5.3.2019, al momento del conferimento delle nomine a difensore afferenti ai più volte richiamati procedimenti penali, alla dott.ssa è stato tra l'altro sottoposto un foglio bianco, con R_ richiesta di apposizione della propria firma per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale: lo produciamo sub 7, in quanto l'opponente ne è in possesso per essergliene stata consegnata”.
Ebbene, la SI.ra , in interrogatorio libero , sentita all'udienza del 25 R_ marzo 2025, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, sul punto, non ha negato di aver apposto tali sottoscrizioni, ma ha dichiarato di aver voluto, esclusivamente, rilasciare, e così sottoscrivere, una procura all'Avv. AJ perché si interessasse della vicenda legata al sequestro dei suoi beni ed ha ribadito che, in quella sede il 5 marzo 2019, non era mai avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello studio AJ.
Le dichiarazioni predette non sono tuttavia, univocamente, coerenti con le risultanze documentali e le ulteriori prove acquisite.
17 Risulta nel verbale udienza 25 marzo 2025:
“ Cosa è accaduto il 5 marzo 2019?
L'incontro era finalizzato al percorso per l'adozione del modello della 231, erano coinvolti i gruppi di lavoro dello studio AJ e i miei collaboratori;
all'inizio dell'incontro ho ricevuto l'Avv AJ nel mio studio, per cortesia ed accoglienza e, in quel momento mi ha indicato, come inoltre già preannunciato nell'e.mail, che si sarebbe occupato del modello 231, e dell'incarico per la revoca del sequestro e così avrei firmato un mandato.
L'Avv Angeleri evidenzia che la SI.ra non ha fatto riferimento ad un R_ mandato, ma al rilascio di una procura, anche perché l'e email fa riferimento ad una procura.
L'Avv Andreotti conferma quanto verbalizzato dal Giudice.
La SI.ra precisa: ricordo di aver firmato per l'Avv AJ una procura, R_ perché si interessasse della vicenda legata al sequestro die miei beni
Domanda del Giudice : al di là della definizione di procura o mandato, nella sostanza cosa voleva che l'Avv AJ facesse per lei con la firma di questo documento ? volevo che si interessasse alla vicenda del sequestro.
Ha mai chiesto in questo momento all'Avv AJ : quanto le devo per questo interessamento ? ricordo di averlo chiesto, ma non ho mai ricevuto una quantificazione, né verbale, né scritta
Ha letto la testimonianza del collaboratore dello che ha indicato PA_2 anche come sia avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello
[...]
PA_2
Ho letto la testimonianza, ma ribadisco che, in quella sede il 5 marzo 2019, non è mai avvenuta la compilazione della parte relativa all'onorario dello studio AJ. Aggiungo che non avrei mai conferito una procura, se avessi saputo di tale onorario dell'Avv AJ mi sarei tenuta il sequestro .”
Ora, deve osservarsi che , proprio il fatto di aver ripercorso, tutti i momenti che hanno preceduto l'incontro del 5 marzo 2019, e così contestualizzato l'incontro del 5 marzo 2019, tra l'Avv AJ e la SI.ra al quale R_ inoltre, partecipavano numerosi Collaboratori, non appare coerente, con tali premesse documentali, che il giorno 5 marzo 2019, a fronte della necessità di impostare una, urgente, strategia, con riferimento ai rapporti tra due procedimenti penali, un gravoso sequestro, l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, e gli esiti anche personali di tali procedimenti, la SI.ra abbia chiesto all'Avv AJ quanto gli dovesse per l'Assistenza, R_ abbia sottoscritto un modulo di conferimento incarico “ in bianco “, e, tuttavia, la questione della indicazione dell'onorario, non sia stata esaminata.
18 Sul punto, all'udienza del 3 maggio 2023, il testimone Avv. , Persona_2 presso lo studio AJ dal 1.07.2017, sentito sul seguente capitolo:
“
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN il Prof. AJ si riuniva al R_
Team di Studio che lo attendeva presso la sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , pregandolo di verificare con la GN Per_2
l'esatta compilazione dei moduli contrattuali;
5.vero che dopo pochi minuti R_ sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al R_ dott. i due moduli che aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati Per_2 personali e la propria sottoscrizione” ha risposto
“Posso dire questo. In quella data, il 5.03.2019, io ero ancora dottore ed ero presente presso la sede dell'azienda per l'attività prodromica alla realizzazione del modello 231. In quell'occasione, l'avv. AJ mi aveva chiesto di aiutarlo per la compilazione e la sottoscrizione dei moduli di conferimento di incarico, incombenza di cui usualmente, in ufficio, si occupa la segreteria. Siccome il rapporto tra il professionista e il cliente era appannaggio del prof. AJ, inizialmente lui e la si separarono per parlare della difesa nei due procedimenti penali e noi R_ rimanemmo in quella che credo fosse una sala riunioni, dove avremmo dovuto anche intervistare il personale. A un certo punto, AJ ci ha raggiunto e mi ha chiesto di aiutare la GN a compilare i conferimenti di incarico. ADR: AJ è entrato nella sala senza la GN, che poi mi ha raggiunto poco dopo con I moduli. ADR: Del nostro team, eravamo presenti io, una dottoressa di studio, mi sembra, e Persona_3
l'avv. AJ. Questa attività la facciamo solitamente in tre.”
Sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che aveva iniziato a R_ Per_2 compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione,
ha risposto
Cap. 5: E' vero, è andata così. In verità ho pure sbagliato, nell'intestazione del modulo avrei dovuto inserire I dati della società, invece mi sono limitato a scrivere l'oggetto dell'assistenza e l'importo spettante per l'attività.
Avevo un foglietto con il calcolo delle varie fasi e della “success fee”. Ce lo avevo già dall'ufficio, i calcoli li avevamo fatti assieme a AJ.
ADR: vedo I docc. 14 e 15 conve., sono I moduli che ho compilato io, quando la me li ha dati, era affianco a me. Quella con cui sono scritti gli oggetti e gli R_ importi è la mia scrittura. ADR: Io li ho compilati con la GN affianco, ma non ho parlato con lei degli importi o del resto, anche perchè non avevo rapporti professionali diretti con lei. Immagino che fosse stata imformata. ADR: Quando la mi ha R_ consegnato i moduli, erano già compilati nella parte anagrafica (nome e congnome), data luogo e firma. ADR: Non li ho declamati, ma la sapeva che stavo R_ inserendo gli importi, era lì vicino a me. ADR: La preventivazione l'avevamo fatta in studio, nei giorni precedenti, senza la cliente
19 Sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione dei Per_2 moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico ha risposto Cap. 6: E' vero, ho già risposto.
Sul capitolo 7-8 7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427);
8. vero che sul secondo modulo sottoposto alla cliente era riportata per altra analoga attività relativa alle annualità 2013 e 2014, la somma imponibile di euro 68.412,00 quanto a componente base dell'assistenza da rendere ed euro 54.730,00 quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 7137/14 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4428) ha risposto
Cap. 7 - 8: Quello che ho scritto si legge. ADR: Preciso che, quando la GN ha firmato, oggetto dell'incarico e importi non c'erano, li ho inseriti io immediatamente dopo in sua presenza. Sinceramente non ricordo cos'ho fatto, da quel passaggio in poi. Ricordo di averli riconsegnati, ma non ricordo a chi, se a lei o a AJ, era un tavolo con una certa continuità. Sicuramente ha visto quello che stavo scrivendo.
Se capitasse a me, io sarei curioso di sapere cos'ho firmato.
ADR: Normalmente, in studio la prevententivazione viene eseguita tramite il gestionale, inserendo il valore della pratica e facendosi restituire un'assistenza per fasi.
In questo caso specifico, furono utilizzati i parametri del contenzioso tributario e stimate delle spese vive legate a fotocopie, mail, etc.
La percentuale di successo varia sull'importo base, solitamente tra il 50 – 70%, in questo caso non saprei dire.
Di solito, AJ illustra gli importi nella nostra sala riunione, spesso non incontrano il favore del cliente.
In questo caso, non ho assistito direttamente all'illustrazione alla R_
20 ADR: Alla riunione, per parte c'erano il dott. , una dottoressa Pt_1 Per_4 dell'amministrazione, credo IN, che io ricordi. Ma non erano vicino a me e alla
Forse c'era anche suo fratello, che era il rappresentante . R_ Pt_1
ADR: Ricordo che, per una successiva assistenza, per un ricorso per cassazione avverso un provvedimento del p.m. che aveva negato un dissequestro, andai di mattina presto fino a San Nazzaro De'ND, incontrai la per caso al bar e andammo R_ in azienda.
Dovevo farle visione il ricorso, che avrei depositato la mattina stessa e, su indicazione di AJ, le lasciai un modulo uguale ai docc. 14 e 15 conve. in bianco.
Non ricordo se ne ho lasciato più di uno.
L'ho lasciato perché lo compilasse in contradditorio con AJ, quella volta non c'era stato neppure il tempo di fare il preventivo. Così mi chiese AJ.
ADR: Non ho partecipato al colloquio informativo del 5.03.2019, non so chi abbia informata la degli importi. So che, a dicembre, rivide gli importi, nel R_ frattempo la accompagnammo a fare una serie di interviste televisive perché la sentenza era stata abbastanza dirompente. Lo so perché me lo disse AJ. ADR: Io, con la non ho mai parlato di importi. R_
So che furono rivisti perché, in uno dei viaggi con AJ, lui mi disse che la cliente aveva voluto l'espunzione di una parte del compenso pattuito, penso delle spese forfettarie.”
Quindi tale testimone ha confermato che, il 5 marzo 2019, i due citati conferimento incarico all'Avv AJ, relativi alla assistenza tributaria e penal tributaria, con riferimento ai procedimenti penali ivi indicati, con i relativi importi sono stati compilati alla presenza della GN sia, con R_ riferimento all'oggetto dell'incarico, sia con riferimento alle mpensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico.
Ciò è avvenuto in un contesto in cui il rapporto tra il professionista e il cliente era appannaggio del prof. AJ, e, in cui, inizialmente l'Avv AJ e la SI.ra si separarono per parlare della difesa nei due procedimenti penali e R_ gli altri erano rimasti in una sala riunioni.
Né appare provata la circostanza dedotta da PA Opponente anche in prova contraria, ovverosia che nel predetto incontro la SI non R_ sottoscrisse tali moduli di conferimento incarico, ma, appose solo un “ biancosegno “ per l'eventualità palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti.
Deve, infatti, sul punto, osservarsi che, in prova contraria, l'Avv Francesco Santospirito sentito sul capitolo 2 ) della memoria ex art 1813 comma VI n 2 cpc dell'Opponente rispondendo alla domanda: “ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni R_
21 prodotti sub 7 e sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti; ha risposto, riepilogando l'accaduto:
“Cap. 2:. Riepilogo quanto ho già detto.
Il 5.03.2019 ho provveduto al completamento della compilazione dei moduli docc. 14 e 15 conve.
Ora che sento la data, ho lasciato il 2.04.2019 il modulo non compilato alla
R_
Quando l'ho lasciato, non era compilato in nessuna parte e non l'ho nemmeno ritirato.
ADR: vedo i docc. 7 e 8 att.
Quello datato 2.04.2019 non l'ho mai visto compilato.
Non so perchè ci sia un altro modulo datato 5.03.2019, non interamente compilato.
Quel giorno gli incarichi erano due.
ADR: Il 5.03.2019 i moduli me li ha consegnati la penso che glieli avesse R_ dati AJ.”
Il fatto che la SI abbia, una copia, in bianco di un modello di R_ conferimento incarico datato 5 marzo 2019, senza indicazione dell'oggetto e senza indicazione dell'onorario dell'Avv AJ non elide tutte le predette circostanze, circa il fatto che il 5 marzo 2019 , a seguito delle precedenti e.mail, sin dal gennaio 2019, ancora nel febbraio 2019, seguite dal parere dell'Avv AJ, la SI.ra abbia sottoscritto due conferimento incarico, che R_ servivano per risolvere complessivamente la vicenda penale- tributaria, che doveva essere gestita unitariamente, e che , proprio in ragione, della centralità del sequestro penale, e delle importanti ricadute patrimoniali per elevatissimi importi, necessitasse di una complessa assistenza legale e che sono stati compilati alla presenza della SI.ra il 5 marzo 2019 e, dopo, che ella R_ aveva parlato direttamente con l'Avv. AJ.
Tali conferimenti incarico sono documentati negli allegati 14 e 15 di PA OP.
Gli allegati 7 ed 8, invece, di parte opponente afferiscono , l'allegato 7 al modulo di conferimento incarico in bianco datato 5 marzo 2019, sottoscritto dalla SI.ra e senza alcun riferimento all'oggetto dell'incarico o R_ all'onorario; l'allegato 8 afferisce ad un conferimento incarico del 2 aprile 2019, sempre sottoscritto dalla SI.ra e senza alcun riferimento R_ all'oggetto dell'incarico o all'onorario.
Deve osservarsi che questi conferimento incarico riportano due date: del 5 marzo 2019 e del 2 aprile 2019.
22 Né elementi univoci atti a elidere la prova della sottoscrizione da parte della SI.ra in data 5.3.2019 di due conferimento incarico allegato 14 e R_ allegato 15 di parte opposta, emergono , né dalla testimonianza della SI.ra
, impiegata amministrativa presso a far data dal 2012, Testimone_1 Pt_1 abilità, né dalla testimonianza de , Testimone_2 impiegato presso a far data dal 20.09.2006. Pt_1
La sig.ra IN, infatti, sentita sul capitolo 2 della memoria ex art 183 comma VI n2 cpc di PA Opponente alla domanda
2.ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni R_ prodotti sub 7 e sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti;
ha risposto
“Cap. 2: Posso dire questo. Io ho partecipato a un solo incontro, quello del 5.03.2019, che era stato fissato per discutere dell'organismo di vigilanza per la 231. Lo studio AJ doveva spiegarci cos'era e quali adempimenti avremmo dovuto svolgere,
In quell'occasione, con AJ e il suo team, abbiamo discusso della 231.
ADR: vedo il doc. 7 att. Me lo ricordo perchè la dott.ssa lo ha firmato e, R_ dopo, io l'ho fotocopiato.
E' una procura.
Almeno questo è quello che aveva detto AJ.
Aveva detto che avrebbe fatto firmare delle procure alla che sarebbero R_ servite per i procedimenti penali della .” AR
Ancora sentita in prova contraria sul capitolo 4 della memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc di PA OP
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN
il Prof. AJ si riuniva al Team di Studio che lo attendeva presso la R_ sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , Per_2 pregandolo di verificare con la GN l'esatta compilazione dei moduli R_ contrattuali; ha risposto
“Cap. 4: Dico quello che so. So chi è il dott. . E' andata così. Per_2
Ci siamo trovati tutti in sala riunioni, dove l'avv. AJ ci ha presentato il suo team. Lì ho conosciuto il dott. . Per_2
Poi la e AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, dopo sono rientrati. R_
Quando sono rientrati, la mi ha consegnato il modulo che ho visto prima, R_ per fotocopiarlo.
ADR: Con noi presenti, non hanno parlato di compensi.
23 Ancora sentita sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che R_ Per_2 aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione;
ha risposto
“Cap. 5: Per me, di moduli, ce n'era uno solo. Io ho fotocopiato quello con la data del 5.03.2019.
Ancora sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione Per_2 dei moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico; ha risposto
Cap. 6: Con me lì presente, non ha compilato i moduli. Per_2
ADR: Io sono rimasta fino alla fine dell'incontro, mi sono allontanata solo per fotocopiare il modulo.
ADR: Eravamo intorno a un tavolo rettangolare molto grande. AJ a capotavola. C'eravamo io, la il dott. , una dottoressa dello studio R_ Per_2
AJ, forse e il dott. . Persona_3 Per_4
A un certo punto, si sono allontanati solo la e AJ, è rimasto R_ Per_2 con noi.
Da quando sono rientrati, io mi sono allontanata solo per fare la fotocopia
Ancora sul capitolo
7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427) ha risposto
Cap. 7: Non mi risulta. Nessuno ha compilato il modulo. Io l'originale l'ho restituito alla e lei l'ha consegnato al dott. . ADR: Mi sembra che fossero R_ Per_2 seduti vicini. Il dott. non ha scritto niente. Per_2
Ha ritirato il modulo ed è iniziata la discussione su quello che era l'oggetto della riunione. ADR: Noi abbiamo trattenuto la fotocopia per noi, ogni documento viene fotocopiato, lo facciamo sempre.
Cap. 8: Il modulo era solo uno, quello del 5.03.2019.”
24 Il testimone di PA Opponente il SI impiegato presso Testimone_2
a far data dal 20.09.2006 sentito sul capitolo 2 ) della memoria di PA Pt_1
Opponente ex art 183 coma VI n 2 cpc
2.ai predetti incontri, oltre agli anzidetti atti, vennero fatti sottoscrivere alla dott. anche i biancosegni prodotti sub 7 e R_ sub 8 (da rammostrare al teste) per l'eventualità, palesata dall'avv. AJ, in cui fosse stato necessario riempirli con altra nomina o procura speciale afferente ai suddetti procedimenti;
ha risposto
“Cap. 2: Posso dire questo. Io ho partecipato all'incontro del 5.03.2019, non ricordo che ci sia stata una riunione il 4.04.2019.
Quello era un periodo in cui ci sono stati diversi incontri con l'avv. AJ e I membri del suo team, fondalmente il dott. , stavamo implementando il Sistema Per_2 di gestione del modello organizzativo della 231 per la società.
Io mi occupo della parte commerciale e del controllo di gestione, mi sono occupato anche di questo.
ADR: Il 5.03.2019 è andata così. Ci siamo trovati tutti in sala riunioni, per Pt_1
c'eravamo io, la IN, la forse in avvio è passato suo fratello R_ Per_5 che è il legale rappresentante, ma poi non si è trattenuto.
Per lo studio AJ, c'erano il professore, il dott. e una tale dott.ssa Per_2
che ci è stata presentata in quella sede e che poi ha assunto un ruolo Persona_3 nell'ambito della 231, come membro terzo esterno.
A un certo punto, la e AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, saranno R_ stati una decina di minuti, anche meno.
Penso che abbiano impostato una serie di situazioni legali che la doveva R_ affrontare, intendo i procedimenti penali, tutti argomenti che non rientravano nella 231.
Dopodiché è rientrato AJ, che ha detto a che la gli avrebbe Per_2 R_ consegnato il modulo di incarico.
Dopo un paio di minuti, è rientrata anche la aveva un modulo, che ha dato R_ alla IN, che ne ha fatto una copia proprio appena fuori della sala riunioni.
A quel punto, la IN ha riconsegnato il modulo alla che lo ha R_ consegnato a , come aveva detto Per_2 Per_6
ha preso il modulo e lo ha inserito tra i propri documenti. Per_2
A quel punto, è iniziata la riunione,
ADR: Io ho visto prendere il modulo e verificare come era compilato e se era Per_2 firmato.
25 Era un modulo del genere di quello di cui al doc. 7 att., non l'ho letto né scorso, è passato sul tavolo.
Dopo che è stata fatta la fotocopia, la parte compilata erano i dati anagrafici, in alto, e la data alla firma.
Forse ero di fronte a , eravamo vicini. Per_2
ADR: Escludo che il dott. abbia riempito il modulo, in quel momento. Per_2
Lo ha preso, lo ha scorso e lo ha inserito tra gli altri documenti.
ADR: Io sono rimasto fino alla fine della riunione.
Non ricordo se ho accompagnato AJ e alla porta, sicuramente fuori dalla Per_2 sala riunioni sì, per congedarci, c'ero anch'io.”
Ancora sentito in prova contraria sul capitolo 4 della memoria ex art 183 comma VI n 2 cpc di PA OP
4.vero che, lasciato l'ufficio della GN
il Prof. AJ si riuniva al Team di Studio che lo attendeva presso la R_ sala riunioni della società ospitante e riferiva le circostanze al dott. , Per_2 pregandolo di verificare con la GN l'esatta compilazione dei moduli R_ contrattuali; ha risposto
“Cap. 4: Quello che so l'ho detto.
AJ è tornato, non ricordo che siano state riferite circostanze di dettaglio relative a quello che si erano detti in privato con la R_
AJ ha detto a di ricevere il modulo e di verificarne la compilazione. Per_2
ADR: Di compensi non se n'è parlato.
L'unico aspetto che si è affrontato, nel corso della riunione, riguardava quelli per l'attività inerente alla 231, nel senso che AJ aveva detto che se ne sarebbe parlato più avanti.
Ancora sentito sul capitolo
5.vero che dopo pochi minuti sopraggiungeva nella sala riunioni anche la GN che rammostrava al dott. i due moduli che R_ Per_2 aveva iniziato a compilare inserendo i propri dati personali e la propria sottoscrizione;
ha dichiarato Cap. 5: Ho già risposto. Io ricordo un modulo solo.
Ancora sul capitolo
6. vero che, il dott. , verificata la parziale compilazione Per_2 dei moduli, disponendo dell'allegato riportante l'analitica suddivisa per fasi dei costi di assistenza frutto del precedente lavoro di preventivazione cui aveva preso personalmente parte, inseriva di proprio pugno alla presenza della GN R_
l'oggetto dell'incarico e le cifre dei compensi previsti su ciascuno dei due modelli di conferimento incarico; ha risposto
Cap. 6: No. Escludo che ci sia stata un'attività di questo genere. Sicuramente non c'è stata in forma manifesta, davanti a tutti. ADR: non ha partecipato all'incontro Per_2 privato nell'ufficio della R_
26 Ancora sul capitolo 7
7. vero che sul primo modulo sottoposto alla cliente era riportata la somma imponibile di euro 94.513,00 quanto a componente base dell'assistenza tributaria e penal-tributaria ed euro 75.322,00 imponibili quale success fee per il caso di esito favorevole rispetto al contrasto delle contestazioni relative, anche collegate al procedimento penale n. 3468/2017 avanti il Tribunale di Pavia, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle c.d. spese particolari di studio di cui al listino riportato a tergo del medesimo contratto, al 15,00% per spese generali, al contributo cassa previdenza, Iva ed oneri di legge (Pratica 4427) ha risposto
Cap. 7: No. escludo che ci fosse una compilazione di cifre sul modulo.
Infine, sentito sul capitolo 8 ha dichiarato Cap. 8: Io ne ho visto solo uno.
ADR: Io mi occupo di controllo di gestione, quindi anche di verifica dei risultati economici della società e supporto la IN nelle fasi di chiusure contabili periodiche e di redazione di bilancio. Sicuramente un importo straordinario, per attività di consulenza del genere di quella resa da AJ, avrebbe dovuto essere segnalato dalla direzione, per tenerlo presente. ADR: La direzione segnala i costi da sostenere, quando ne ha evidenza. Prima che arrivassero le parcelle di AJ, la direzione non ha comunicato niente sui costi. ADR: So che, davanti all'evidenza delle parcelle, intendo dell'importo complessivo, sono stati negoziati dei pagamenti dilazionati.”
Ebbene, deve osservarsi che entrambi i testimoni hanno riferito del fatto che la SI e l'Avv Ferrajoili hanno avuto una interlocuzione privata e R_ precedente alla riunione, e dopo tale momento la SI.ra ha R_ consegnato alla SI IN un modulo.
Il testimone SI ha precisato “A un certo punto, la e Testimone_3 R_
AJ si sono spostati nell'ufficio di lei, saranno stati una decina di minuti, anche meno.
Penso che abbiano impostato una serie di situazioni legali che la doveva R_ affrontare, intendo i procedimenti penali, tutti argomenti che non rientravano nella 231. “
Inoltre, la SI IN, nel ribadire più volte di aver fatto la fotocopia del modulo di conferimento incarico, che risulta come allegato 7), quindi datato 5 marzo 2019, con la firma della SI e senza alcuna indicazione di R_ oggetto o onorario, ha precisato Con me lì presente, non ha compilato i Per_2 moduli.
Anche il testimone SI ha dichiarato “Era un modulo del Testimone_2 genere di quello di cui al doc. 7 att., non l'ho letto né scorso, è passato sul tavolo” ed ha aggiunto, che, innanzi a loro, non avevano parlato dei preventivi , Sicuramente non c'è stata in forma manifesta, davanti a tutti, e, poi, in prova contraria ha anche precisato “AJ ha detto a di ricevere il modulo e di verificarne la Per_2 compilazione.
27 Ebbene, deve rilevarsi che il possesso di tale copia del modello di conferimento incarico da parte della SI.ra non può essere avulsa dalla analisi di R_ tutte le altre risultanze documentali predette e da una analisi logica complessiva di tutte le ulteriori risultanze.
Così contestualizzata la sottoscrizione di tali conferimento di incarico, non può ritenersi fondata la deduzione di PA Opponente circa il fatto che la SI.ra abbia di fatto, firmato in bianco, questo modulo, senza comprendere, R_ né l'oggetto del conferimento incarico, e, senza aver compreso che, a tale conferimento incarico, corrispondesse anche, un onorario concordato e preventivato, in quanto tale.
A ciò si aggiungono altre considerazioni di carattere testuale, ovverosia la specificità dei richiami testuali, in rapporto allo scambio di e.mail precedenti a tale incontro, in cui, per l'appunto, occorreva valutare la strada da intraprendere in chiave interdisciplinare, e con un fine principale: la revoca del sequestro.
Né può ritenersi che il conferimento incarico fosse nell'eventualità, ( per l'eventualità in cui fosse stato necessario riempirlo con altra nomina o con una procura speciale), poiché, proprio l'urgenza della strategia di assistenza legale multidisciplinare, rendeva, parimenti, urgente, il conferimento incarico.
Così contestualizzati gli atti, assumono rilievo, concordante, le ulteriori e successive richieste della SI in rapporto al pagamento degli R_ onorari di tali conferimento incarico, visto l'esito di grande significato patrimoniale, per la società Opponente e per la SI relativo alla R_ revoca del citato sequestro.
La SI all'udienza del 25 marzo 2025 ha dichiarato “Dopo la R_ sentenza di assoluzione del dibattimento e la revoca del sequestro lei ha detto all'Avv AJ che mai si sarebbe aspettata un tale risultato ?
Non ricordo di aver detto questo, sicuramente ero contenta.
Ricorda di aver ricevuto nel dicembre 2019 le note pro forma dell'avv AJ per il suo onorario ?
Ricordo perfettamente che il 20 dicembre 2019 mi sono recata presso lo studio dell'Avv AJ, per gli auguri di Natale e per parlare dell'esito dei processi . In quella sede egli mi ha esibito tre note pro forma e io, leggendole, e vendendo l'importo, sono rimasta sconcertata e ricordo di aver detto : “ devo scegliere una ? se così scelgo la più bassa “
L'avv AJ si è risentito per questa mia battuta, che sminuiva il suo lavoro, e mi ha detto che il suo contributo per giungere all'esito favorevole dei processi penali era stato significativo, e che la parcella esposta nelle note pro forma era amichevole.
28 Ribadisco che mai ho concordato con l'Avv AJ l'onorario indicato nel mandato e pertanto ero rimasta contenta per l'assoluzione, ma non avevo parole di fronte all'onorario richiestomi che non avevo mai concordato.
L'unica cosa che, a quel punto, ho ritenuto di poter fare, è stato trattare sull'onorario e così mi è stata accordata la riduzione con l'eliminazione delle spese generali e la riduzione delle note pro forma, a due note pro forma relative a due pratiche n. p4427 e p 4428, perché la terza pratica è stata eliminata e gli acconti già versati sono confluiti nelle due pratiche sopra citate .
Ricordo poi che sono uscita dallo Studio legale affranta e con preoccupazione, mista a senso di colpa perché ho chiamato subito il fiscalista per dirgli che dovevamo gestire questo ingente pagamento, e poi ho chiamato mia sorella e mio fratello, che lavorano con me in società, ai quali ho detto che la società doveva pagare questa somma all'avv. AJ e ricordo che mio fratello mi ha detto scherzando “ se vai in prigione, possiamo esimerci dal pagamento ? “.
Ricordo poi una richiesta di pagamento rateale con una email del 24 gennaio 2020.
Preciso che, poi, nel luglio 2020 non ho chiesto uno sconto, ma ho deciso di revocare l'incarico all'Avv AJ e gli ho chiesto di imputare la maggior somma ricevuta alle citate pratiche.”.
Ora, è provato che nel dicembre 2019, maturato così il success fee, previsto contrattualmente per entrambi i mandati (cit. docc. 14 e 15) conferiti il precedente 5 marzo 2019 , all'esito del predetto proscioglimento, con contestate omissioni milionarie dei versamenti tributari, il Prof. AJ abbia emesso due proforma datate 02.12.2019.
E' provato che la GN in sede di appuntamento tenuto in data R_
20.12.2019 presso l'ufficio di Pavia del Prof. AJ, abbia richiesto riduzione in favore della propria azienda, del complessivo e che il Prof. AJ accordò alla GN la riduzione richiesta, per cui le parti sottoscrissero un R_ accordo esp 15% di quanto esposto a titolo di spese forfettarie imponibili di tali proforma relative alle P. 4427 e 4428 (docc. 32 e 33): l'accordo novativo prevedeva altresì di espungere totalmente le competenze contrattualizzate previste per il ricorso per cassazione relativo all'altra pratica distintamente espletata (P. 4432)(doc. 34).
Risultano su tali documenti sigle a conferma di quanto indicato.
Ciò è riscontrato dalla e.mail del 7.1.2020 ove risulta la trasmissione delle tre note proforma (docc. 35, 36 e 37), con tali testuali indicazioni e la SI ha dato riscontro con un'e-mail del 10 gennaio 2020 (doc. 38), R_ indicando, in tale email, delle considerazioni che appaiono, alla fine, di questa analisi, estremamente, chiare, poiché la GN specificava: che le R_ dispiaceva tornare sulla questione parcelle, che la cosa le provocava un discreto imbarazzo, soprattutto, in considerazione dei rimproveri “esterni “, per non avere insistito per ricevere una quantificazione preventiva, che di fatto non
29 avrebbe cambiato le sue decisioni, ma forse avrebbe limitato l'impatto del consuntivo.
Aggiungeva, inoltre, che l'onere economico non intaccava la fiducia professionale.
Il punto centrale che esponeva la GN il 10 gennaio 2020, R_ rispetto alla richiesta di pagamento di tali note proforma, consisteva nel fatto che l'onere economico per le prestazioni professionali dell'Avvocato AJ non intaccava la fiducia professionale, ma determinava notevoli ripercussioni sulla pianificazione finanziaria, che regolamentava la gestione finanziaria dei successivi 10 anni della società, e pertanto chiedeva all'Avvocato AJ, nel pagamento degli importi predetti, per le prestazioni professionali rese, che si comprendessero anche “eventuali strascichi/prosiegui della procedura penale fino a che possa considerarsi definitivamente chiusa in tutti i gradi di giudizio”, domandando ulteriormente che nei medesimi importi venisse compresa anche
“l'assistenza per il procedimento 8272/18 RGNR avanti il Tribunale di Pavia (rif. Int. P. 4493), per tutti i gradi di giudizio.”
E' proprio in questa email del 10 gennaio 2020 che la GN R_ illustra, in modo estremamente chiaro, ciò che è accaduto: ovve certamente, la situazione che ella viveva, sin dal gennaio 2019, nel momento in cui si è rivolta allo studio AJ era di particolare complessità, non solo patrimoniale, ma, anche, personale, poiché non riusciva a vedere via d'uscita; tuttavia, all'esito dell'intervento e dell'assistenza dell'Avvocato AJ, la vicenda giudiziaria si è conclusa positivamente, sia sul piano penale, sia sul piano tributario;
tuttavia, nel momento in cui si è trattato di onorare i compensi dello Studio del professor AJ, è stata anche richiamata, così come testualmente riferito in questa email, e rimproverata “dall'esterno”, per non aver meglio approfondito tutti i dettagli dei costi dell'assistenza professionale predetta.
Pertanto, pur non contestando la professionalità dell'assistenza dello
[...]
si è trovata in una situazione in cui questo rimprovero “esterno”, del PA_2 non avere attentamente vagliato la gravosità dell'importo economico degli onorari dello di fatto, andava, di nuovo ad impattare sulla PA_2 regolamentazione rigorosa della gestione finanziaria della società dei successivi 10 anni.
A ciò si aggiunge che, con successiva comunicazione email del 24 gennaio 2020 (doc. 40), la SI richiese ancora di poter procedere ratealmente alla R_ corresponsione “dell'importo dovuto totale in 22 rate (da marzo 2020 a dicembre 2021) di pari importo (12.730,12) ferma la disponibilità ad aumentare gli importi nel caso in cui fosse stato possibile;
ha chiesto in data 8 AR luglio 2020 (doc. 42) un ulteriore “sconto”, consistente nella richiesta di imputare il pagamento dell'importo riportato dalla fattura n.60/2020 e relativo ad un'altra successiva attività di assistenza (pratica 4493), alla rata di giugno 2020 del proposto piano di rientro, e, sino al maggio 2021 la ha AR
30 corrisposto allo la somma di € 198.631,15 restando debitrice PA_2 della somma di € 91.603,48, oltre ritenuta d'acconto come per legge.
Per l'incarico indicato come Pratica P. 4428 il pagamento era già stato concluso.
Questo, conclusivamente, consente di ritenere provato il credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto, che deve essere confermato .
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ex articolo 96 codice di procedura civile, poiché, per un verso deve osservarsi che, proprio la complessità dei fatti, sopra analizzati, in rapporto alla ricostruzione delle modalità di sottoscrizione dei moduli di conferimento in carico, non consente di ritenere sussistenti i presupposti di tale previsione.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014: sussistono i presupposti per una compensazione parziale nella misura del 50% in ragione della complessità della ricostruzione dei fatti, da valutarsi, sin, dalla fase monitoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge l'opposizione proposta da PA Opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 417 pubblicato il 4.3.2022;
2. condanna PA Opponente alla rifusione in favore di PA OP delle spese di lite, che liquida € 7.051,50 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 1 agosto 2025.
Sentenza depositata il 1 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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