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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente dott. Domenico Provenzano - Giudice relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 727/2019 R.G.A.C., promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...], residente in [...]
Bergiola Nuova n. 137, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Orsi, in virtù di procura agli atti, domiciliato presso il suo studio, in Montignoso, Via C. Sforza n. 6 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...], ivi residente, in C.F._2
Via della Quercia n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Mannella, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Aurelia Sud n. 12 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.11.2022, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 02.12.2022):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, confermare la decisione assunta nella camera di consiglio del 20.11.2020 (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Mantenere l'affido esclusivo del figlio alla madre e ciò per le motivazioni Per_1 espresse in narrativa e collocamento dello stesso presso la casa materna. Per quanto riguarda il diritto di visita, il padre - stante la particolare situazione psico/fisica del figlio a causa della patologia da cui è affetto fin dalla Per_1 giovanissima età e quindi la necessità di una situazione familiare stabile - dovrà almeno per il primo momento concordare con la sig.ra un giorno alla Pt_1 settimana affinchè tenti preventivamente di creare le basi per un rapporto che dovrà essere costante nel tempo. - Disporre, a carico del sig. , un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad € 300,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle Parte_1 spese di carattere straordinario opportunamente documentate e necessarie per i
2 figli così come previste e disciplinate dalle linee guida del C.N.F. del 29.11.2017 che qui vengono integralmente richiamate. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra e dunque nelle Parte_1 medesime identiche modalità fino ad oggi utilizzate.
Voglia altresì trattenere la causa in decisione ovvero rinviare a nuova udienza per la discussione orale concedendo nell'una o, nell'altra ipotesi, i termini per il deposito di note conclusionali.
Vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il convenuto (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, (espunta, quindi, la richiesta formulata in via preliminare di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo l'Ill.mo Giudice già emesso sentenza parziale di divorzio e che non venga assegnato alcun assegno di mantenimento in virtù della modifica dei rispettivi redditi):
IN PRIMO LUOGO
In via d'adozione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In via provvisoria procedere alla diminuzione degli assegni di mantenimento in capo ai figli.
Ed in ogni caso,
IN SECONDO LUOGO
- in questo modo intendendo, allo stato, concludere anche per il merito -
Voglia l'Ill.mo adito Tribunale modificare i provvedimenti temporanei provvisori ed urgenti diminuendo gli importi degli assegni di mantenimento
(tenuto conto che nel frattempo lo stipendio dell' è diminuito) e CP_1 pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, in conformità a quanto postea esplicitato e domandato di guisa che:
3
3. al fine del necessario ed opportuno mantenimento di un sereno rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i suoi genitori, i nonni e gli zii, in virtù dell'affido condiviso e congiunto ad ambo i genitori, disporre l'affidamento condiviso del figlio , disponendo la Per_1 collocazione presso la madre con la quale ha sempre vissuto con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio durante un giorno alla settimana (compatibilmente ai turni di lavoro), dalle ore 10 del mattino sino alle ore 21,00 e due fine settimana mensili alternati dal sabato mattina prima di pranzo, in cui la madre lo accompagnerà c/o il padre sino alla domenica sera quando sarà il padre a ricondurlo dalla madre;
Alternativamente, sempre al fine del necessario ed opportuno mantenimento di un sereno rapporto equilibrato e continuativo del figlio
con entrambi i suoi genitori, i nonni e gli zii, lo stesso, maggiorenne Per_1 ma affetto da invalidità, permanga alternativamente presso i genitori in egual misura in modo da consentire il mantenimento diretto. In tal caso nulla sarà dovuto dall a CP_1 titolo di mantenimento.
4. Disporre che il figlio possa trascorrere i periodi di festività, nel Per_1 corso dell'anno, in modo alternato con ognuno dei suoi genitori: i giorni di
Natale e Capodanno saranno alternati tra i due genitori, con l'uno trascorrerà la vigilia di Natale ed il secondo giorno e con l'altro il giorno di
Natale ad anni alterni. Il minore trascorrerà, inoltre, una settimana delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre in modo alternato rispetto al periodo.
Anche la pasqua sarà trascorsa alternativamente tra i due genitori.
5. Disporre a carico di entrambi i coniugi un contributo per il mantenimento dei figli – rapportato alle attuali e modeste capacità reddituali/patrimoniali, alla circostanza che entrambi i genitori hanno un proprio reddito.
Nessun mantenimento per il figlio , maggiorenne ed ormai Per_2 autosufficiente. Solo in denegata – e non creduta ipotesi – a titolo di concorso per il suo mantenimento il genitore con lui non convivente (oggi il
IG. corrisponderà la somma non superiore ad €. 150,00 mensili. CP_1
4 Disporre a carico di entrambi i coniugi, un contributo per il mantenimento del figlio che si sostanzia per il IG. nel pagamento non Per_1 CP_1 superiore di €. 150,00 mensili.
Nella malaugurata e non creduta ipotesi mantenere quanto stabilito nel provvedimento Presidenziale del 15.10.2019.
Tali somme saranno rivalutate all'inizio di ogni anno con l'applicazione degli indici ufficiali Istat.
6. Disporre che le spese straordinarie “primarie” (mediche necessarie e/o urgenti) dei figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al
50%. Le altre spese straordinarie “secondarie” (mediche dentistiche non urgenti, scolastiche, ludico ricreative, ecc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%, previo accordo dei genitori sulla necessità e scelta della spesa.
Il pagamento avverrà previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
7. Disporre che nulla dovrà essere corrisposto dal IG. alla IG.ra CP_1
(non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda in tal Pt_1 senso) essendo economicamente autosufficiente.
8. Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa, dove il matrimonio è stato trascritto di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
IN OGNI CASO
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compreso gli eventuali costi di CTU e CTP.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , proponendo, in sede Parte_1 Controparte_1 contenziosa, domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dalla stessa contratto con quest'ultimo in
5 Massa, il 25.02.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1995 al n. 13, parte II, serie A, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificata dalla L.
n. 55/15, risultando trascorso il periodo di legge di separazione ininterrotta dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo stesso
Tribunale, avvenuta il 07.03.2003, nella procedura per la separazione personale, separazione intervenuta alle condizioni omologate con decreto del 12.03.2003.
Deduceva l'attrice: che dall'unione coniugale erano nati, rispettivamente il 28.08.1995 e il
12.01.2020, i figli , affetto da disturbo dello spettro autistico, e Per_1
, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_2 che le condizioni di separazioni omologate con il succitato decreto del
12.03.2003 erano state modificate con successivo provvedimento ex art. 710 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 20.05.2004, con cui era stata recepita l'intesa intercorsa tra le parti (contemplante, tra l'altro,
l'aumento del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre in misura pari ad € 150,00 per ciascuno di essi), avendo da allora il convenuto omesso di corrispondere, fino al marzo 2016, la maggiorazione
ISTAT sul contributo ordinario disposto, così come di rimborsarle, per la quota di sua pertinenza (50%) le spese straordinarie sostenute per i figli, con i quali l aveva mantenuto rapporti discontinui nel corso del CP_1 tempo;
di versare in condizioni di disagio economico, essendo riuscita a far fronte al sostentamento dei figli soltanto grazie all'aiuto economico fornitole dai propri genitori.
Concludeva instando per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes, per il mantenimento dell'affido esclusivo a sé del figlio , con collocazione del medesimo presso la propria Per_1 abitazione, per il riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile ed affinchè fossero posti a carico dell' altresì, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli, l'obbligo di pagamento della somma di €
6 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascuno di essi), rivalutabili secondo indici ISTAT, e la compartecipazione al 50% alle spese straordinarie ad essi relative.
Si costituiva il convenuto, associandosi alla domanda tesa alla pronuncia divorzile e chiedendo l'affidamento condiviso del figlio , con Per_1 collocazione dello stesso presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, dichiarandosi disponibile a concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie condizioni economiche, in misura indicata pari ad € 150,00 mensili per ciascuno di essi.
Con sentenza non definitiva depositata il 23.11.2020, veniva dischiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio inter partes, con contestuale rimessione della causa sul ruolo, in forza di separata ordinanza, ai fini della prosecuzione del giudizio in riferimento alle condizioni di divorzio.
La causa, istruita in forma documentale, è quindi nuovamente pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento del figlio , trattandosi di soggetto maggiorenne. E' Per_1 ben vero che lo stesso risulta affetto da patologia di natura psichica
(disturbo dello spettro autistico, associato a deficit intellettivo di grado moderato, disturbo del linguaggio e gravi disturbi del comportamento) – circostanza incontroversa ed evincibile dall'attestazione dell'ANFASS dimessa a corredo del ricorso, sub doc. 4 – ma non sussiste certificazione di sorta, né altro elemento di prova, che consenta di affermare che siffatto stato patologico integri quella condizione di “handicap grave” (secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 104/1992, in difetto di produzione di certificazione della competente commissione sanitaria in
7 sede amministrativa o di altra documentazione medica equivalente), condizione ricorrendo soltanto la quale l'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede per il figlio maggiorenne l'applicazione integrale della disciplina stabilita per i figli minori;
fermo restando l'esigenza di provvedere, a fronte dello stato di disabilità in cui versa il predetto figlio , di disciplinare il Per_1 concorso al mantenimento dello stesso da parte dei genitori, la sua collocazione residenziale prevalente ed il regime di visita per il genitore non collocatario, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 2670/2023). Al riguardo, al fine di rispettare l'habitat familiare e le abitudini di vita del suddetto figlio, va confermata la collocazione residenziale del medesimo presso l'abitazione materna (nella quale ha sempre vissuto), con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita di in un giorno alla settimana, da concordare con quest'ultimo Per_1
e con la IG.ra dalle ore 10.00 alle re 21,00 nonché – sempre con il Pt_1 consenso dello stesso figlio - a fine settimana alternati, dal sabato mattina prima di pranzo, fino alla domenica sera, dopo cena, allorchè sarà riaccompagnato presso la madre;
dovendosi stabilire, al fine di favorire il consolidamento della relazione con il padre, che lo stesso possa Per_1 trascorrere, sempre con il proprio consenso, i periodi di festività nel corso dell'anno, in modo alternato con ognuno dei suoi genitori, in modo che i giorni di Natale e Capodanno saranno alternati tra i due genitori, che possa trascorrere con l'uno la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via, in riferimento alle altre festività comandate, sempre secondo criterio di alternanza e con inversione delle date di anno in anno. , Per_1 inoltre, sempre con il proprio consenso, potrà inoltre trascorrere una settimana nel corso delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre, in modo alternato di anno in anno rispetto al periodo.
8 Va altresì confermato il concorso al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (tenuto conto del trattamento pensionistico di cui Per_1 quest'ultimo risulta titolare, quale attestato dall'estratto INPS allegato sub
Q) alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del convenuto) in misura corrispondente a quella già stabilita in sede di provvedimenti ex art. 708
c.p.c. all'esito dell'udienza presidenziale del 15.10.2019, pari ad € 200,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT) – importo periodico determinato in conformità al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti (quali evincibili dalla documentazione fiscale e reddituale gli atti), ex art. 316 bis comma 1 c.c. - mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra importo Pt_1 già ribadito dalla Corte di Appello di Genova con provvedimento del
19.02.2020, emesso a definizione del procedimento di reclamo avverso la ridetta ordinanza (cfr. allegato R alla memoria istruttoria del convenuto ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.); fatta salva la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative allo stesso figlio Per_1 in misura pari al 50% ciascuno, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle
Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito.
In difetto di dimostrazione dell'indipendenza economica del figlio , Per_2 anch'egli maggiorenne – e comunque di sopravvenienze rilevanti - va altresì confermato, sempre in applicazione del citato principio di proporzionalità ex art. 316 bis comma 1 c.c., il contributo al mantenimento del medesimo a carico del padre già stabilito con la richiamata ordinanza presidenziale resa all'udienza del 15.10.2019, ammontante ad € 180,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie relative al medesimo figlio, come da citate Linee Guida.
In considerazione dell'esito della decisione, in rapporto alle conclusioni rispettivamente rassegnate, e tenuto conto dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe e richiamata la sentenza inter partes già depositata in corso di giudizio in data 23.11.2020, provvede come segue:
- 1) Il figlio , maggiorenne ed affetto da disabilità, non Per_1 economicamente autosufficiente, resta collocato presso l'abitazione materna con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita dello stesso, purchè con il consenso del medesimo , in un giorno alla settimana, Per_1 da concordare con quest'ultimo e con la IG.ra dalle ore 10.00 alle Pt_1 ore 21,00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina prima di pranzo, fino alla domenica sera, dopo cena, allorchè sarà riaccompagnato presso la madre. Il figlio potrà inoltre trascorrere, sempre con il Per_1 proprio consenso, i periodi di festività nel corso dell'anno in modo alternato con ognuno dei suoi genitori, in modo che i giorni di Natale e Capodanno saranno alternati tra l'uno e l'altro, che possa trascorrere con l'uno la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via, in riferimento alle altre festività comandate, sempre secondo criterio di alternanza e con inversione delle date di anno in anno. , infine, sempre con il proprio Per_1 consenso, potrà trascorrere una settimana nel corso delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre, in modo alternato di anno in anno rispetto al periodo.
- 2) Il IG. continuerà a corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 200,00 mensile Per_1
(rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra , da effettuare entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, essendo tenuto, altresì, a compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative allo stesso , Per_1 secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia,
10 recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Massa Carrara.
Il IG. , inoltre, resta obbligato a versare la somma mensile Controparte_1 di € 180,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico da effettuare sul conto corrente della IG.ra , a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, nonché a compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative a quest'ultimo figlio, come da succitate Linee Guida.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico Provenzano dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente dott. Domenico Provenzano - Giudice relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 727/2019 R.G.A.C., promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...], residente in [...]
Bergiola Nuova n. 137, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Orsi, in virtù di procura agli atti, domiciliato presso il suo studio, in Montignoso, Via C. Sforza n. 6 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...], ivi residente, in C.F._2
Via della Quercia n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Mannella, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Aurelia Sud n. 12 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.11.2022, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 02.12.2022):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, confermare la decisione assunta nella camera di consiglio del 20.11.2020 (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Mantenere l'affido esclusivo del figlio alla madre e ciò per le motivazioni Per_1 espresse in narrativa e collocamento dello stesso presso la casa materna. Per quanto riguarda il diritto di visita, il padre - stante la particolare situazione psico/fisica del figlio a causa della patologia da cui è affetto fin dalla Per_1 giovanissima età e quindi la necessità di una situazione familiare stabile - dovrà almeno per il primo momento concordare con la sig.ra un giorno alla Pt_1 settimana affinchè tenti preventivamente di creare le basi per un rapporto che dovrà essere costante nel tempo. - Disporre, a carico del sig. , un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad € 300,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle Parte_1 spese di carattere straordinario opportunamente documentate e necessarie per i
2 figli così come previste e disciplinate dalle linee guida del C.N.F. del 29.11.2017 che qui vengono integralmente richiamate. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra e dunque nelle Parte_1 medesime identiche modalità fino ad oggi utilizzate.
Voglia altresì trattenere la causa in decisione ovvero rinviare a nuova udienza per la discussione orale concedendo nell'una o, nell'altra ipotesi, i termini per il deposito di note conclusionali.
Vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il convenuto (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, (espunta, quindi, la richiesta formulata in via preliminare di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo l'Ill.mo Giudice già emesso sentenza parziale di divorzio e che non venga assegnato alcun assegno di mantenimento in virtù della modifica dei rispettivi redditi):
IN PRIMO LUOGO
In via d'adozione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In via provvisoria procedere alla diminuzione degli assegni di mantenimento in capo ai figli.
Ed in ogni caso,
IN SECONDO LUOGO
- in questo modo intendendo, allo stato, concludere anche per il merito -
Voglia l'Ill.mo adito Tribunale modificare i provvedimenti temporanei provvisori ed urgenti diminuendo gli importi degli assegni di mantenimento
(tenuto conto che nel frattempo lo stipendio dell' è diminuito) e CP_1 pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, in conformità a quanto postea esplicitato e domandato di guisa che:
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3. al fine del necessario ed opportuno mantenimento di un sereno rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i suoi genitori, i nonni e gli zii, in virtù dell'affido condiviso e congiunto ad ambo i genitori, disporre l'affidamento condiviso del figlio , disponendo la Per_1 collocazione presso la madre con la quale ha sempre vissuto con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio durante un giorno alla settimana (compatibilmente ai turni di lavoro), dalle ore 10 del mattino sino alle ore 21,00 e due fine settimana mensili alternati dal sabato mattina prima di pranzo, in cui la madre lo accompagnerà c/o il padre sino alla domenica sera quando sarà il padre a ricondurlo dalla madre;
Alternativamente, sempre al fine del necessario ed opportuno mantenimento di un sereno rapporto equilibrato e continuativo del figlio
con entrambi i suoi genitori, i nonni e gli zii, lo stesso, maggiorenne Per_1 ma affetto da invalidità, permanga alternativamente presso i genitori in egual misura in modo da consentire il mantenimento diretto. In tal caso nulla sarà dovuto dall a CP_1 titolo di mantenimento.
4. Disporre che il figlio possa trascorrere i periodi di festività, nel Per_1 corso dell'anno, in modo alternato con ognuno dei suoi genitori: i giorni di
Natale e Capodanno saranno alternati tra i due genitori, con l'uno trascorrerà la vigilia di Natale ed il secondo giorno e con l'altro il giorno di
Natale ad anni alterni. Il minore trascorrerà, inoltre, una settimana delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre in modo alternato rispetto al periodo.
Anche la pasqua sarà trascorsa alternativamente tra i due genitori.
5. Disporre a carico di entrambi i coniugi un contributo per il mantenimento dei figli – rapportato alle attuali e modeste capacità reddituali/patrimoniali, alla circostanza che entrambi i genitori hanno un proprio reddito.
Nessun mantenimento per il figlio , maggiorenne ed ormai Per_2 autosufficiente. Solo in denegata – e non creduta ipotesi – a titolo di concorso per il suo mantenimento il genitore con lui non convivente (oggi il
IG. corrisponderà la somma non superiore ad €. 150,00 mensili. CP_1
4 Disporre a carico di entrambi i coniugi, un contributo per il mantenimento del figlio che si sostanzia per il IG. nel pagamento non Per_1 CP_1 superiore di €. 150,00 mensili.
Nella malaugurata e non creduta ipotesi mantenere quanto stabilito nel provvedimento Presidenziale del 15.10.2019.
Tali somme saranno rivalutate all'inizio di ogni anno con l'applicazione degli indici ufficiali Istat.
6. Disporre che le spese straordinarie “primarie” (mediche necessarie e/o urgenti) dei figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al
50%. Le altre spese straordinarie “secondarie” (mediche dentistiche non urgenti, scolastiche, ludico ricreative, ecc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%, previo accordo dei genitori sulla necessità e scelta della spesa.
Il pagamento avverrà previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
7. Disporre che nulla dovrà essere corrisposto dal IG. alla IG.ra CP_1
(non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda in tal Pt_1 senso) essendo economicamente autosufficiente.
8. Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa, dove il matrimonio è stato trascritto di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
IN OGNI CASO
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compreso gli eventuali costi di CTU e CTP.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , proponendo, in sede Parte_1 Controparte_1 contenziosa, domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dalla stessa contratto con quest'ultimo in
5 Massa, il 25.02.1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1995 al n. 13, parte II, serie A, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificata dalla L.
n. 55/15, risultando trascorso il periodo di legge di separazione ininterrotta dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo stesso
Tribunale, avvenuta il 07.03.2003, nella procedura per la separazione personale, separazione intervenuta alle condizioni omologate con decreto del 12.03.2003.
Deduceva l'attrice: che dall'unione coniugale erano nati, rispettivamente il 28.08.1995 e il
12.01.2020, i figli , affetto da disturbo dello spettro autistico, e Per_1
, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_2 che le condizioni di separazioni omologate con il succitato decreto del
12.03.2003 erano state modificate con successivo provvedimento ex art. 710 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 20.05.2004, con cui era stata recepita l'intesa intercorsa tra le parti (contemplante, tra l'altro,
l'aumento del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre in misura pari ad € 150,00 per ciascuno di essi), avendo da allora il convenuto omesso di corrispondere, fino al marzo 2016, la maggiorazione
ISTAT sul contributo ordinario disposto, così come di rimborsarle, per la quota di sua pertinenza (50%) le spese straordinarie sostenute per i figli, con i quali l aveva mantenuto rapporti discontinui nel corso del CP_1 tempo;
di versare in condizioni di disagio economico, essendo riuscita a far fronte al sostentamento dei figli soltanto grazie all'aiuto economico fornitole dai propri genitori.
Concludeva instando per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes, per il mantenimento dell'affido esclusivo a sé del figlio , con collocazione del medesimo presso la propria Per_1 abitazione, per il riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile ed affinchè fossero posti a carico dell' altresì, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli, l'obbligo di pagamento della somma di €
6 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascuno di essi), rivalutabili secondo indici ISTAT, e la compartecipazione al 50% alle spese straordinarie ad essi relative.
Si costituiva il convenuto, associandosi alla domanda tesa alla pronuncia divorzile e chiedendo l'affidamento condiviso del figlio , con Per_1 collocazione dello stesso presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, dichiarandosi disponibile a concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie condizioni economiche, in misura indicata pari ad € 150,00 mensili per ciascuno di essi.
Con sentenza non definitiva depositata il 23.11.2020, veniva dischiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio inter partes, con contestuale rimessione della causa sul ruolo, in forza di separata ordinanza, ai fini della prosecuzione del giudizio in riferimento alle condizioni di divorzio.
La causa, istruita in forma documentale, è quindi nuovamente pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento del figlio , trattandosi di soggetto maggiorenne. E' Per_1 ben vero che lo stesso risulta affetto da patologia di natura psichica
(disturbo dello spettro autistico, associato a deficit intellettivo di grado moderato, disturbo del linguaggio e gravi disturbi del comportamento) – circostanza incontroversa ed evincibile dall'attestazione dell'ANFASS dimessa a corredo del ricorso, sub doc. 4 – ma non sussiste certificazione di sorta, né altro elemento di prova, che consenta di affermare che siffatto stato patologico integri quella condizione di “handicap grave” (secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 104/1992, in difetto di produzione di certificazione della competente commissione sanitaria in
7 sede amministrativa o di altra documentazione medica equivalente), condizione ricorrendo soltanto la quale l'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede per il figlio maggiorenne l'applicazione integrale della disciplina stabilita per i figli minori;
fermo restando l'esigenza di provvedere, a fronte dello stato di disabilità in cui versa il predetto figlio , di disciplinare il Per_1 concorso al mantenimento dello stesso da parte dei genitori, la sua collocazione residenziale prevalente ed il regime di visita per il genitore non collocatario, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 2670/2023). Al riguardo, al fine di rispettare l'habitat familiare e le abitudini di vita del suddetto figlio, va confermata la collocazione residenziale del medesimo presso l'abitazione materna (nella quale ha sempre vissuto), con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita di in un giorno alla settimana, da concordare con quest'ultimo Per_1
e con la IG.ra dalle ore 10.00 alle re 21,00 nonché – sempre con il Pt_1 consenso dello stesso figlio - a fine settimana alternati, dal sabato mattina prima di pranzo, fino alla domenica sera, dopo cena, allorchè sarà riaccompagnato presso la madre;
dovendosi stabilire, al fine di favorire il consolidamento della relazione con il padre, che lo stesso possa Per_1 trascorrere, sempre con il proprio consenso, i periodi di festività nel corso dell'anno, in modo alternato con ognuno dei suoi genitori, in modo che i giorni di Natale e Capodanno saranno alternati tra i due genitori, che possa trascorrere con l'uno la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via, in riferimento alle altre festività comandate, sempre secondo criterio di alternanza e con inversione delle date di anno in anno. , Per_1 inoltre, sempre con il proprio consenso, potrà inoltre trascorrere una settimana nel corso delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre, in modo alternato di anno in anno rispetto al periodo.
8 Va altresì confermato il concorso al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (tenuto conto del trattamento pensionistico di cui Per_1 quest'ultimo risulta titolare, quale attestato dall'estratto INPS allegato sub
Q) alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del convenuto) in misura corrispondente a quella già stabilita in sede di provvedimenti ex art. 708
c.p.c. all'esito dell'udienza presidenziale del 15.10.2019, pari ad € 200,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT) – importo periodico determinato in conformità al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti (quali evincibili dalla documentazione fiscale e reddituale gli atti), ex art. 316 bis comma 1 c.c. - mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra importo Pt_1 già ribadito dalla Corte di Appello di Genova con provvedimento del
19.02.2020, emesso a definizione del procedimento di reclamo avverso la ridetta ordinanza (cfr. allegato R alla memoria istruttoria del convenuto ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.); fatta salva la compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative allo stesso figlio Per_1 in misura pari al 50% ciascuno, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle
Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito.
In difetto di dimostrazione dell'indipendenza economica del figlio , Per_2 anch'egli maggiorenne – e comunque di sopravvenienze rilevanti - va altresì confermato, sempre in applicazione del citato principio di proporzionalità ex art. 316 bis comma 1 c.c., il contributo al mantenimento del medesimo a carico del padre già stabilito con la richiamata ordinanza presidenziale resa all'udienza del 15.10.2019, ammontante ad € 180,00 mensili (rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie relative al medesimo figlio, come da citate Linee Guida.
In considerazione dell'esito della decisione, in rapporto alle conclusioni rispettivamente rassegnate, e tenuto conto dei profili di parziale reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe e richiamata la sentenza inter partes già depositata in corso di giudizio in data 23.11.2020, provvede come segue:
- 1) Il figlio , maggiorenne ed affetto da disabilità, non Per_1 economicamente autosufficiente, resta collocato presso l'abitazione materna con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita dello stesso, purchè con il consenso del medesimo , in un giorno alla settimana, Per_1 da concordare con quest'ultimo e con la IG.ra dalle ore 10.00 alle Pt_1 ore 21,00, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina prima di pranzo, fino alla domenica sera, dopo cena, allorchè sarà riaccompagnato presso la madre. Il figlio potrà inoltre trascorrere, sempre con il Per_1 proprio consenso, i periodi di festività nel corso dell'anno in modo alternato con ognuno dei suoi genitori, in modo che i giorni di Natale e Capodanno saranno alternati tra l'uno e l'altro, che possa trascorrere con l'uno la vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via, in riferimento alle altre festività comandate, sempre secondo criterio di alternanza e con inversione delle date di anno in anno. , infine, sempre con il proprio Per_1 consenso, potrà trascorrere una settimana nel corso delle vacanze natalizie con il padre ed una con la madre, in modo alternato di anno in anno rispetto al periodo.
- 2) Il IG. continuerà a corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 200,00 mensile Per_1
(rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), mediante versamento su conto corrente intestato alla IG.ra , da effettuare entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, essendo tenuto, altresì, a compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative allo stesso , Per_1 secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia,
10 recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Massa Carrara.
Il IG. , inoltre, resta obbligato a versare la somma mensile Controparte_1 di € 180,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), mediante bonifico da effettuare sul conto corrente della IG.ra , a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, nonché a compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie relative a quest'ultimo figlio, come da succitate Linee Guida.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico Provenzano dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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