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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. NC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8251 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. NC Bono e dall'Avv. Giulia Galati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, a Palermo, via Resuttana n. 414 ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Mirto, presso il cui studio a Palermo, via Agrigento n. 51,
è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/06/2024 - premettendo che con decreto emesso da Parte_1 questo Tribunale il 20-23/05/2022 erano state omologate le condizioni della separazione, con cui il ricorrente si era obbligato a corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese, oltre ad accollarsi il pagamento dell'intera rata del mutuo cointestato - ha allegato di non essere più nelle condizioni per sostenere gli esborsi economici sopra indicati ed ha evidenziato che la resistente successivamente all'omologa della separazione aveva pubblicato il libro “Il sentimento del mare”, così migliorando le proprie condizioni reddituali;
ha, pertanto, chiesto:
1 “A parziale modifica dell'accordo omologato di separazione, prevedere a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuno, il pagamento del mutuo di ristrutturazione cointestato relativo all'immobile di Piazza dell'Olivella n.7, lasciando ancora interamente nella piena disponibilità della Sig.ra l'intero immobile, così come da accordo di separazione;
CP_1
Prevedere la contribuzione pari del 50% a carico della Sig.ra del pagamento dei due CP_1 prestiti personali complessivamente di €.750,00, ad oggi sempre esclusivamente pagati dal Sig.
IN.
Dichiararsi che nessun mantenimento è dovuto dall'uno all'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
2. Con comparsa depositata in data 11/11/2024 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha allegato che la pubblicazione del libro le aveva comportato solo modesti guadagni, che la stessa continuava a versare in precarie condizioni di salute e che il ricorrente, percettore di un reddito di lavoro di rilevante importo, aveva ereditato dalla madre, successivamente alla separazione, una serie di immobili;
ha, pertanto, chiesto prevedersi in suo favore un “assegno divorzile di importo non inferiore ad € 756,40” nonché “confermare le ulteriori previsioni contenute nella separazione consensuale omologata”.
3. All'udienza del 06/02/2025 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodichè, alla successiva udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio, è stato assegnato un termine per il deposito di note conclusive ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4082/2022 emesso da questo
Tribunale il 20-23/05/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
5. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, va ricordato, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
2 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussista una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
6. Quanto alla domanda del ricorrente di prevedere, a parziale modifica dell'accordo di separazione, la ripartizione del mutuo cointestato in ragione del 50% per ciascuna parte, giova rammentare l'orientamento della Corte di Cassazione, confermato di recente con ordinanza n. 20034 del
22/07/2024, secondo cui:
«In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, che ha causa concreta nella separazione, recante le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, che ha mera occasione nella separazione, recante pattuizioni finalizzate a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita.
La disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi
3 semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto».
«In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art.
1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.»
7. Nella fattispecie, occorre a questo punto verificare il contenuto dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale in data 09/05/2022 (all. 3 del ricorso) ed interpretarne il significato:
“
1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia , che vive fuori dal territorio palermitano, che, seppur maggiorenne non è ER economicamente autosufficiente, continuerà ad essere mantenuta, in maniera diretta, da entrambi i genitori secondo le rispettive possibilità. Ogniqualvolta farà rientro a Palermo, abiterà con ER la madre, nel domicilio coniugale sito in Palermo, Piazza dell'Olivella n. 7.
3. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, delle condizioni di salute della sig.ra
, il sig. IN contribuirà al di lei mantenimento con un versamento mensile entro i CP_1 primi cinque giorni di ogni mese, di € 700,00, con decorrenza dal mese di giugno 2022.
Detto importo verra rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dal decreto di omologa.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, gli stessi convengono quanto segue:
a) la sig.ra , che attualmente abita l'immobile di via Sperlinga n. 30, di proprietà CP_1 esclusiva del sig. IN, rientrerà, nella prima dedade del mese di maggio, nel domicilio coniugale sito in Piazza dell'Olivella n. 7, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
b) l'immobile di Piazza dell' Olivella n.7 (4° e 5° piano), foglio 128, particella 306 e subalterno 7 e
8, rendita € 339,83, Z.C. 1, Categoria A\4, consistenza 7 vani classe 6, superficie mq 152,00, sarà assegnato alla sig.ra , che ne avrà la piena disponibilità nella sua totalità, non avendo il CP_1
Sig. IN alcun interesse ad abitarla, prevendosi tale condizione a tempo indeterminato e in permanenza delle attuali condizioni economiche del sig. Parte_1
4 c) il mutuo contratto da entrambi i coniugi in data 16\7\2019 con la banca Sella e con scadenza
16\6\39,con rate mensili di € 718,00, sarà interamente sopportato dal sig. che Parte_1 continuerà a pagare le rate mensili, sino alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale titolo. Controparte_1
d) la sig.ra , unitamente agli altri proprietari delle unità immobiliari site nello stabile di CP_1
Piazza dell'Olivella n.7, si attiverà per reperire preventivi ed approvare la spesa per la sistemazione della scala condominiale e della installazione di un montacarichi\montascale.
Deliberata la spesa il sig. IN contribuirà, anche per la quota di spettanza della sig.ra
[...]
, sino ad un limite di spesa di € 10.000,00, senza nulla pretendere dalla predetta. CP_1
Eventuali costi aggiuntivi saranno sopportati dalle parti in ragione della quota di proprietà dell'immobile.
e) Il sig. restituirà alla sig.ra la complessiva somma di € 7000,00 con le seguenti Pt_1 CP_1 modalità: € 3500,00 entro il 31 dicembre 2022 e € 3500,00 entro il 31 dicembre 2023”.
8. In sintesi, i coniugi , in occasione della loro separazione, avuto riguardo alle Parte_2 rispettive “condizioni economiche” ed alle “condizioni di salute” della resistente, avevano convenuto:
- la corresponsione da parte del IN in favore della NG di un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese nonché, sempre “nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi”:
- il trasferimento della resistente dalla casa di via Sperlinga (di proprietà esclusiva del ricorrente) alla casa coniugale di piazza dell'Olivella, in comproprietà (in particolare, trattasi di un unico immobile che si sviluppa su due piani, quarto e quinto, e che si compone di due sub-particelle catastali;
il ricorrente è proprietario esclusivo del subalterno 7 e la resistente del subalterno 8);
- la piena disponibilità dell'intero immobile coniugale in favore della resistente (“nella sua totalità, non avendo il Sig. alcun interesse ad abitarla, prevendosi tale condizione a Pt_1 tempo indeterminato e in permanenza delle attuali condizioni economiche del sig. Parte_1
);
[...]
- l'accollo da parte del ricorrente del pagamento dell'intero mutuo, contratto da entrambi i coniugi nel mese di luglio 2019, “sino alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale titolo”; Controparte_1
- ed, infine, altri obblighi con riferimento alle spese per la scala condominiale e per l'installazione di un montacarichi, oltre che la restituzione di una somma di denaro.
9. Orbene, rileva il Collegio che, avuto riguardo al tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti (“condizioni economiche” dei coniugi;
“condizioni di salute” della resistente;
“Nell'ambito
5 della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi”) ed al contenuto complessivo dell'accordo, la pattuizione relativa all'accollo da parte del ricorrente del mutuo della casa coniugale nonché alla concessione del godimento dell'intero immobile in favore della resistente sono da qualificarsi quali pattuizioni essenziali dell'accordo di separazione ovvero come pattuizioni che hanno avuto causa concreta nella separazione personale dei coniugi e che sono state destinate ad assolvere alle funzioni proprie della pronuncia di separazione, con particolare riguardo ai doveri di solidarietà coniugale in favore della , quale coniuge più debole. CP_1
La Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra citata ha anche chiarito che “La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no. Solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio. Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria”.
Nella fattispecie, proprio alla luce dei principi di diritto sopra esposti ed avuto riguardo al contenuto dell'accordo stipulato dalle odierne parti in causa al momento della loro separazione, deve evidenziarsi che le pattuizioni sopra indicate, con cui il ricorrente si è obbligato a pagare la quota parte del mutuo cointestato di spettanza della resistente (per un importo di € 350,00 circa) ed a lasciarle il godimento del quarto piano della casa coniugale (peraltro, i due piani sono comunicanti e verosimilmente l'unità immobiliare non è frazionabile), non sono state semplicemente
“occasionate” dalla separazione (come, ad esempio, le pattuizioni relative ad altri aspetti: “la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune”; vd. ordinanza della Cass.), ma hanno avuto, invece, causa concreta ed effettiva nella separazione personale dei coniugi ed hanno assolto in modo atipico alle finalità proprie delle statuizioni della separazione, tra cui quella di assicurare alla , coniuge economicamente più debole, il diritto di ricevere dall'altro CP_1 coniuge quanto necessario al suo mantenimento, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c.
6 10. Acclarata, dunque, la natura essenziale della pattuizione relativa al mutuo cointestato, deve ritenersi a questo punto ammessa nell'ambito del presente giudizio di divorzio la relativa valutazione e la conseguente possibilità di confermarla o meno, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
Con riguardo all'altra pattuizione concernente, invece, il godimento dell'intero immobile coniugale in favore della resistente, alcuna contesa sussiste tra le parti, avendo lo stesso ricorrente confermato in sede di ricorso la sua volontà di mantenere tale godimento in favore dell'ex moglie (cf. pag. 4 e 5 del ricorso: “pur lasciando inalterata la previsione da parte del Sig. IN della disponibilità in favore della Sig.ra del piano 4° di sua esclusiva proprietà”). CP_1
11. Passando ora alla verifica delle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dalla documentazione depositata e dalle altre emergenze processuali, risulta quanto segue.
a) (classe 1964) è dipendente della Regione Sicilia con la qualifica di dirigente di Parte_1
III fascia dell'Amministrazione regionale;
nel mese di aprile 2023 ha ricevuto un incarico come dirigente del Servizio III del Dipartimento Regionale Istruzione Università con scadenza il
31/12/2025 (all. 8 del ricorso).
Dalla documentazione reddituale prodotta risultano i seguenti dati:
- 730/2021: reddito complessivo € 69.956,00 – imposta netta € 13.953,00;
- 730/2022: reddito complessivo € 72.540,00 – imposta netta € 16.181,00;
- 730/2023: reddito complessivo € 75.010,00 – imposta netta € 15.885,00;
- 730/2024: reddito complessivo € 87.063,00 – imposta netta € 19.370,00.
Dunque, negli anni di imposta antecedenti al 2023 il IN ha percepito la somma di € 4.600,00-
5.000,00 al mese circa per dodici mensilità e nell'anno 2023 di € 5.600,00 al mese circa.
Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2024, non essendo ancora scadute al momento dell'assunzione della causa in decisione;
dagli estratti conto risultano, tuttavia, dati significativi a titolo di “accrediti stipendio”:
- luglio 2024: € 12.746,49
- dicembre 2024: € 2.212,79; € 898,75; € 2.416,87; € 3.497,66; € 1.477,29; € 898,76.
Come sottolineato dalla difesa della resistente e come emerge dalla documentazione fiscale, il ricorrente, inoltre, beneficia del bonus ristrutturazione per l'immobile di piazza Olivella e percepisce ogni anno il rimborso di una percentuale come per legge.
Il ricorrente vive in un immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Palermo, via Sperlinga n. 30.
Ha, inoltre, ha ereditato nel mese di ottobre 2021, a seguito della morte della madre, n. 3 immobili, due siti a Castellammare del Golfo ed uno a Palermo, via Borrelli (cf. quadro B del modello
730/2023 e verbale di pubblicazione del testamento), in comproprietà con i fratelli.
7 Quanto agli oneri sul medesimo gravanti, vi è innanzitutto il mutuo sopra menzionato.
Trattasi di un mutuo ventennale stipulato unitamente alla resistente nel mese di luglio 2019 per la ristrutturazione della casa coniugale di piazza dell'Olivella per un importo di € 148.000,00; la rata di tale mutuo ammontava nel 2022 ad € 720,00 circa, mentre oggi è pari ad € 900,00 circa (cf. piano di ammortamento;
all. 5 della memoria del 17/01/2025).
Il ricorrente ha, inoltre, stipulato nel 2018 e nel 2020 due prestiti decennali con la AF (società cooperativa mutualistica tra i dipendenti della Regione Siciliana), per i quali paga la somma complessiva di € 750,00 al mese.
Ha, infine, allegato di aver contratto un altro prestito per la ristrutturazione dell'immobile in via
Sperlinga, per il quale paga una rata di € 400,00 circa al mese;
di tale prestito non ha, tuttavia, prodotto documentazione, sicché non è dato conoscerne la causa, la data e l'importo complessivo;
dagli estratti conto risultano voci in uscita che possano ritenersi attribuibili proprio a tale esborso.
b) (classe 1965) ha lavorato nel settore dell'editoria, è traduttrice di narrativa Controparte_1 contemporanea, è docente di tecniche della narrazione, ha pubblicato libri e romanzi e collaborato con quotidiani e case editrici (circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente).
Nel 2023 ha pubblicato il romanzo “Il sentimento del mare” per la casa editrice Einaudi.
Dalla documentazione depositata (all. 10 e 11 della comparsa) risulta che la stessa ha ricevuto dalla casa editrice la somma di € 8.000,00 e che avrà diritto alla percentuale dell'11% sul prezzo di copertina soltanto a partire dalla copia 5001; alla data del 21/10/2024, tuttavia, risultavano vendute soltanto n. 2867 copie.
Dall'esame dei modelli persone fisiche risultano i seguenti dati:
- anno d'imposta 2021: reddito complessivo: € 8.779,00 - imposta a credito: € 1.014,00;
- anno d'imposta 2022: reddito complessivo: € 13.552,00 - imposta a credito: € 1.021,00;
- anno d'imposta 2023: reddito complessivo € 18.062,00 - imposta a credito: € 2.080,00.
Si riportano alcuni bonifici risultanti dagli estratti conto depositati:
- 25/10/2023: bonifico di € 1.098,00 per “KLab Evelina NG. fatt. n. 2 del 23.10. 2023”;
- 20/03/2024: bonifico di € 400,00 effettuato da “Associazione culturale Cattedrale”;
- 09/05/2024: bonifico di € 3.000,00 “erogazione premio vincitore costa smeralda 2024”;
- 01/10/2024: bonifico di € 400,00 “restazione occasionale per evento Cortile di NC 2024”.
- 31/10/2024: bonifico di € 1.500,00 causale “Premio maretica 2024”;
La resistente è proprietaria del quinto piano della casa coniugale sita in piazza dell'Olivella nonché della metà indivisa di un immobile sito a Castellammare del Golfo, pervenutole per donazione materna nell'anno 2007, unitamente alla sorella.
8 Dal punto di vista della salute, la resistente tra il 2017 ed il 2018 ha subito diversi infarti;
è stata sottoposta a due angioplastiche con bypass, con prescrizione di terapia farmacologica con antispastici coronarici;
è in cura per sindrome ansioso-depressiva con assunzione di farmaci e percorso psicoterapeutico (all.
2-6 della comparsa).
12. Orbene, avuto riguardo agli elementi sopra evidenziati, ricorre tra le parti una rilevante sperequazione economica, sia dal punto di vista quantitativo, proprio in ragione della differenza dei redditi rispettivamente percepiti, che con riguardo alla natura delle attività svolte, laddove invero alla stabilità della posizione lavorativa del ricorrente si contrappone la precarietà ed incertezza dell'attività svolta dalla resistente.
A tale dato deve aggiungersi il contributo fornito dalla alla vita familiare, attraverso la CP_1 cura dei bisogni della figlia e delle esigenze della famiglia nonché la lunga durata del matrimonio, contratto nel 1994 (quasi trent'anni), l'età della resistente (60 anni) e le sue precarie condizioni di salute.
Alla luce dei suddetti elementi ricorrono senz'altro i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno di divorzio.
13. Venendo alla quantificazione di tale assegno, deve a questo punto tenersi conto anche delle pattuizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale nel 2022, ovvero appena tre anni fa.
Operando una valutazione complessiva ed organica di tutte le circostanze sin qui esposte ed avuto riguardo al fatto che successivamente all'omologa della separazione non sono intervenuti fatti nuovi, al di là della pubblicazione editoriale della resistente del 2023, che ha tuttavia comportato guadagni modesti, ritiene il Collegio di dover prevedere in favore della un assegno CP_1 divorzile nella misura di € 650,00 al mese e di dover, altresì, confermare la pattuzione dell'accordo di separazione concernente l'accollo dell'intero mutuo da parte del ricorrente, il quale dovrà, pertanto, continuare a farsi carico anche della quota di spettanza della resistente.
14. Va dichiarata inammissibile la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente la metà del pagamento dei due prestiti contratti con la società cooperativa AF nel
2018 e nel 2020.
Premesso che di tali prestiti non si fa alcuna menzione nell'accordo di separazione consensuale, non vi è dubbio che trattasi di domanda inammissibile.
Invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; non è, pertanto, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro o di beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da
9 quelli nascenti dal matrimonio, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
15. Non costituisce, infine, questione controversa tra le parti il mantenimento della figlia ER nata Palermo il 10/05/2000, essendo entrambi i genitori concordi nel continuare a provvedere al relativo mantenimento, come di fatto già avviene e come, peraltro, concordato in sede di separazione consensuale;
si rammenti, in ogni caso, che la figlia non coabita con nessuna delle due parti.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo al godimento della casa coniugale, non risultando tra le parti alcuna contesa al riguardo, come già sopra evidenziato.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura documentale della causa ed alla particolarità delle questioni sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 16/07/1994 da
[...]
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( ).
[...] C.F._2
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di divorzio di
€ 650,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
c) Conferma la pattuizione di cui alla lett. c), dell'accordo di separazione consensuale stipulato dalle parti il 09/05/2022, secondo cui “il mutuo contratto da entrambi i coniugi in data
16\7\2019 con la banca Sella e con scadenza 16\6\39, con rate mensili di € 718,00, sarà interamente sopportato dal sig. che continuerà a pagare le rate mensili, sino Parte_1 alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale Controparte_1 titolo”.
d) Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente relativa al pagamento dei due prestiti contratti con la società cooperativa AF nel 2018 e nel 2020.
e) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida nella misura di €
5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
f) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di
10 matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 7, parte I, dell'anno 1994).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR NC CE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. NC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8251 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. NC Bono e dall'Avv. Giulia Galati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, a Palermo, via Resuttana n. 414 ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Mirto, presso il cui studio a Palermo, via Agrigento n. 51,
è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/06/2024 - premettendo che con decreto emesso da Parte_1 questo Tribunale il 20-23/05/2022 erano state omologate le condizioni della separazione, con cui il ricorrente si era obbligato a corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese, oltre ad accollarsi il pagamento dell'intera rata del mutuo cointestato - ha allegato di non essere più nelle condizioni per sostenere gli esborsi economici sopra indicati ed ha evidenziato che la resistente successivamente all'omologa della separazione aveva pubblicato il libro “Il sentimento del mare”, così migliorando le proprie condizioni reddituali;
ha, pertanto, chiesto:
1 “A parziale modifica dell'accordo omologato di separazione, prevedere a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuno, il pagamento del mutuo di ristrutturazione cointestato relativo all'immobile di Piazza dell'Olivella n.7, lasciando ancora interamente nella piena disponibilità della Sig.ra l'intero immobile, così come da accordo di separazione;
CP_1
Prevedere la contribuzione pari del 50% a carico della Sig.ra del pagamento dei due CP_1 prestiti personali complessivamente di €.750,00, ad oggi sempre esclusivamente pagati dal Sig.
IN.
Dichiararsi che nessun mantenimento è dovuto dall'uno all'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
2. Con comparsa depositata in data 11/11/2024 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha allegato che la pubblicazione del libro le aveva comportato solo modesti guadagni, che la stessa continuava a versare in precarie condizioni di salute e che il ricorrente, percettore di un reddito di lavoro di rilevante importo, aveva ereditato dalla madre, successivamente alla separazione, una serie di immobili;
ha, pertanto, chiesto prevedersi in suo favore un “assegno divorzile di importo non inferiore ad € 756,40” nonché “confermare le ulteriori previsioni contenute nella separazione consensuale omologata”.
3. All'udienza del 06/02/2025 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodichè, alla successiva udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio, è stato assegnato un termine per il deposito di note conclusive ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4082/2022 emesso da questo
Tribunale il 20-23/05/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
5. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, va ricordato, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
2 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussista una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018; Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
6. Quanto alla domanda del ricorrente di prevedere, a parziale modifica dell'accordo di separazione, la ripartizione del mutuo cointestato in ragione del 50% per ciascuna parte, giova rammentare l'orientamento della Corte di Cassazione, confermato di recente con ordinanza n. 20034 del
22/07/2024, secondo cui:
«In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, che ha causa concreta nella separazione, recante le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, che ha mera occasione nella separazione, recante pattuizioni finalizzate a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita.
La disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi
3 semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto».
«In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art.
1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate.»
7. Nella fattispecie, occorre a questo punto verificare il contenuto dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale in data 09/05/2022 (all. 3 del ricorso) ed interpretarne il significato:
“
1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia , che vive fuori dal territorio palermitano, che, seppur maggiorenne non è ER economicamente autosufficiente, continuerà ad essere mantenuta, in maniera diretta, da entrambi i genitori secondo le rispettive possibilità. Ogniqualvolta farà rientro a Palermo, abiterà con ER la madre, nel domicilio coniugale sito in Palermo, Piazza dell'Olivella n. 7.
3. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, delle condizioni di salute della sig.ra
, il sig. IN contribuirà al di lei mantenimento con un versamento mensile entro i CP_1 primi cinque giorni di ogni mese, di € 700,00, con decorrenza dal mese di giugno 2022.
Detto importo verra rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dal decreto di omologa.
4. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, gli stessi convengono quanto segue:
a) la sig.ra , che attualmente abita l'immobile di via Sperlinga n. 30, di proprietà CP_1 esclusiva del sig. IN, rientrerà, nella prima dedade del mese di maggio, nel domicilio coniugale sito in Piazza dell'Olivella n. 7, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
b) l'immobile di Piazza dell' Olivella n.7 (4° e 5° piano), foglio 128, particella 306 e subalterno 7 e
8, rendita € 339,83, Z.C. 1, Categoria A\4, consistenza 7 vani classe 6, superficie mq 152,00, sarà assegnato alla sig.ra , che ne avrà la piena disponibilità nella sua totalità, non avendo il CP_1
Sig. IN alcun interesse ad abitarla, prevendosi tale condizione a tempo indeterminato e in permanenza delle attuali condizioni economiche del sig. Parte_1
4 c) il mutuo contratto da entrambi i coniugi in data 16\7\2019 con la banca Sella e con scadenza
16\6\39,con rate mensili di € 718,00, sarà interamente sopportato dal sig. che Parte_1 continuerà a pagare le rate mensili, sino alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale titolo. Controparte_1
d) la sig.ra , unitamente agli altri proprietari delle unità immobiliari site nello stabile di CP_1
Piazza dell'Olivella n.7, si attiverà per reperire preventivi ed approvare la spesa per la sistemazione della scala condominiale e della installazione di un montacarichi\montascale.
Deliberata la spesa il sig. IN contribuirà, anche per la quota di spettanza della sig.ra
[...]
, sino ad un limite di spesa di € 10.000,00, senza nulla pretendere dalla predetta. CP_1
Eventuali costi aggiuntivi saranno sopportati dalle parti in ragione della quota di proprietà dell'immobile.
e) Il sig. restituirà alla sig.ra la complessiva somma di € 7000,00 con le seguenti Pt_1 CP_1 modalità: € 3500,00 entro il 31 dicembre 2022 e € 3500,00 entro il 31 dicembre 2023”.
8. In sintesi, i coniugi , in occasione della loro separazione, avuto riguardo alle Parte_2 rispettive “condizioni economiche” ed alle “condizioni di salute” della resistente, avevano convenuto:
- la corresponsione da parte del IN in favore della NG di un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese nonché, sempre “nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi”:
- il trasferimento della resistente dalla casa di via Sperlinga (di proprietà esclusiva del ricorrente) alla casa coniugale di piazza dell'Olivella, in comproprietà (in particolare, trattasi di un unico immobile che si sviluppa su due piani, quarto e quinto, e che si compone di due sub-particelle catastali;
il ricorrente è proprietario esclusivo del subalterno 7 e la resistente del subalterno 8);
- la piena disponibilità dell'intero immobile coniugale in favore della resistente (“nella sua totalità, non avendo il Sig. alcun interesse ad abitarla, prevendosi tale condizione a Pt_1 tempo indeterminato e in permanenza delle attuali condizioni economiche del sig. Parte_1
);
[...]
- l'accollo da parte del ricorrente del pagamento dell'intero mutuo, contratto da entrambi i coniugi nel mese di luglio 2019, “sino alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale titolo”; Controparte_1
- ed, infine, altri obblighi con riferimento alle spese per la scala condominiale e per l'installazione di un montacarichi, oltre che la restituzione di una somma di denaro.
9. Orbene, rileva il Collegio che, avuto riguardo al tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti (“condizioni economiche” dei coniugi;
“condizioni di salute” della resistente;
“Nell'ambito
5 della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi”) ed al contenuto complessivo dell'accordo, la pattuizione relativa all'accollo da parte del ricorrente del mutuo della casa coniugale nonché alla concessione del godimento dell'intero immobile in favore della resistente sono da qualificarsi quali pattuizioni essenziali dell'accordo di separazione ovvero come pattuizioni che hanno avuto causa concreta nella separazione personale dei coniugi e che sono state destinate ad assolvere alle funzioni proprie della pronuncia di separazione, con particolare riguardo ai doveri di solidarietà coniugale in favore della , quale coniuge più debole. CP_1
La Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra citata ha anche chiarito che “La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no. Solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio. Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria”.
Nella fattispecie, proprio alla luce dei principi di diritto sopra esposti ed avuto riguardo al contenuto dell'accordo stipulato dalle odierne parti in causa al momento della loro separazione, deve evidenziarsi che le pattuizioni sopra indicate, con cui il ricorrente si è obbligato a pagare la quota parte del mutuo cointestato di spettanza della resistente (per un importo di € 350,00 circa) ed a lasciarle il godimento del quarto piano della casa coniugale (peraltro, i due piani sono comunicanti e verosimilmente l'unità immobiliare non è frazionabile), non sono state semplicemente
“occasionate” dalla separazione (come, ad esempio, le pattuizioni relative ad altri aspetti: “la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune”; vd. ordinanza della Cass.), ma hanno avuto, invece, causa concreta ed effettiva nella separazione personale dei coniugi ed hanno assolto in modo atipico alle finalità proprie delle statuizioni della separazione, tra cui quella di assicurare alla , coniuge economicamente più debole, il diritto di ricevere dall'altro CP_1 coniuge quanto necessario al suo mantenimento, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c.
6 10. Acclarata, dunque, la natura essenziale della pattuizione relativa al mutuo cointestato, deve ritenersi a questo punto ammessa nell'ambito del presente giudizio di divorzio la relativa valutazione e la conseguente possibilità di confermarla o meno, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
Con riguardo all'altra pattuizione concernente, invece, il godimento dell'intero immobile coniugale in favore della resistente, alcuna contesa sussiste tra le parti, avendo lo stesso ricorrente confermato in sede di ricorso la sua volontà di mantenere tale godimento in favore dell'ex moglie (cf. pag. 4 e 5 del ricorso: “pur lasciando inalterata la previsione da parte del Sig. IN della disponibilità in favore della Sig.ra del piano 4° di sua esclusiva proprietà”). CP_1
11. Passando ora alla verifica delle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dalla documentazione depositata e dalle altre emergenze processuali, risulta quanto segue.
a) (classe 1964) è dipendente della Regione Sicilia con la qualifica di dirigente di Parte_1
III fascia dell'Amministrazione regionale;
nel mese di aprile 2023 ha ricevuto un incarico come dirigente del Servizio III del Dipartimento Regionale Istruzione Università con scadenza il
31/12/2025 (all. 8 del ricorso).
Dalla documentazione reddituale prodotta risultano i seguenti dati:
- 730/2021: reddito complessivo € 69.956,00 – imposta netta € 13.953,00;
- 730/2022: reddito complessivo € 72.540,00 – imposta netta € 16.181,00;
- 730/2023: reddito complessivo € 75.010,00 – imposta netta € 15.885,00;
- 730/2024: reddito complessivo € 87.063,00 – imposta netta € 19.370,00.
Dunque, negli anni di imposta antecedenti al 2023 il IN ha percepito la somma di € 4.600,00-
5.000,00 al mese circa per dodici mensilità e nell'anno 2023 di € 5.600,00 al mese circa.
Non sono state depositate le dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2024, non essendo ancora scadute al momento dell'assunzione della causa in decisione;
dagli estratti conto risultano, tuttavia, dati significativi a titolo di “accrediti stipendio”:
- luglio 2024: € 12.746,49
- dicembre 2024: € 2.212,79; € 898,75; € 2.416,87; € 3.497,66; € 1.477,29; € 898,76.
Come sottolineato dalla difesa della resistente e come emerge dalla documentazione fiscale, il ricorrente, inoltre, beneficia del bonus ristrutturazione per l'immobile di piazza Olivella e percepisce ogni anno il rimborso di una percentuale come per legge.
Il ricorrente vive in un immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Palermo, via Sperlinga n. 30.
Ha, inoltre, ha ereditato nel mese di ottobre 2021, a seguito della morte della madre, n. 3 immobili, due siti a Castellammare del Golfo ed uno a Palermo, via Borrelli (cf. quadro B del modello
730/2023 e verbale di pubblicazione del testamento), in comproprietà con i fratelli.
7 Quanto agli oneri sul medesimo gravanti, vi è innanzitutto il mutuo sopra menzionato.
Trattasi di un mutuo ventennale stipulato unitamente alla resistente nel mese di luglio 2019 per la ristrutturazione della casa coniugale di piazza dell'Olivella per un importo di € 148.000,00; la rata di tale mutuo ammontava nel 2022 ad € 720,00 circa, mentre oggi è pari ad € 900,00 circa (cf. piano di ammortamento;
all. 5 della memoria del 17/01/2025).
Il ricorrente ha, inoltre, stipulato nel 2018 e nel 2020 due prestiti decennali con la AF (società cooperativa mutualistica tra i dipendenti della Regione Siciliana), per i quali paga la somma complessiva di € 750,00 al mese.
Ha, infine, allegato di aver contratto un altro prestito per la ristrutturazione dell'immobile in via
Sperlinga, per il quale paga una rata di € 400,00 circa al mese;
di tale prestito non ha, tuttavia, prodotto documentazione, sicché non è dato conoscerne la causa, la data e l'importo complessivo;
dagli estratti conto risultano voci in uscita che possano ritenersi attribuibili proprio a tale esborso.
b) (classe 1965) ha lavorato nel settore dell'editoria, è traduttrice di narrativa Controparte_1 contemporanea, è docente di tecniche della narrazione, ha pubblicato libri e romanzi e collaborato con quotidiani e case editrici (circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente).
Nel 2023 ha pubblicato il romanzo “Il sentimento del mare” per la casa editrice Einaudi.
Dalla documentazione depositata (all. 10 e 11 della comparsa) risulta che la stessa ha ricevuto dalla casa editrice la somma di € 8.000,00 e che avrà diritto alla percentuale dell'11% sul prezzo di copertina soltanto a partire dalla copia 5001; alla data del 21/10/2024, tuttavia, risultavano vendute soltanto n. 2867 copie.
Dall'esame dei modelli persone fisiche risultano i seguenti dati:
- anno d'imposta 2021: reddito complessivo: € 8.779,00 - imposta a credito: € 1.014,00;
- anno d'imposta 2022: reddito complessivo: € 13.552,00 - imposta a credito: € 1.021,00;
- anno d'imposta 2023: reddito complessivo € 18.062,00 - imposta a credito: € 2.080,00.
Si riportano alcuni bonifici risultanti dagli estratti conto depositati:
- 25/10/2023: bonifico di € 1.098,00 per “KLab Evelina NG. fatt. n. 2 del 23.10. 2023”;
- 20/03/2024: bonifico di € 400,00 effettuato da “Associazione culturale Cattedrale”;
- 09/05/2024: bonifico di € 3.000,00 “erogazione premio vincitore costa smeralda 2024”;
- 01/10/2024: bonifico di € 400,00 “restazione occasionale per evento Cortile di NC 2024”.
- 31/10/2024: bonifico di € 1.500,00 causale “Premio maretica 2024”;
La resistente è proprietaria del quinto piano della casa coniugale sita in piazza dell'Olivella nonché della metà indivisa di un immobile sito a Castellammare del Golfo, pervenutole per donazione materna nell'anno 2007, unitamente alla sorella.
8 Dal punto di vista della salute, la resistente tra il 2017 ed il 2018 ha subito diversi infarti;
è stata sottoposta a due angioplastiche con bypass, con prescrizione di terapia farmacologica con antispastici coronarici;
è in cura per sindrome ansioso-depressiva con assunzione di farmaci e percorso psicoterapeutico (all.
2-6 della comparsa).
12. Orbene, avuto riguardo agli elementi sopra evidenziati, ricorre tra le parti una rilevante sperequazione economica, sia dal punto di vista quantitativo, proprio in ragione della differenza dei redditi rispettivamente percepiti, che con riguardo alla natura delle attività svolte, laddove invero alla stabilità della posizione lavorativa del ricorrente si contrappone la precarietà ed incertezza dell'attività svolta dalla resistente.
A tale dato deve aggiungersi il contributo fornito dalla alla vita familiare, attraverso la CP_1 cura dei bisogni della figlia e delle esigenze della famiglia nonché la lunga durata del matrimonio, contratto nel 1994 (quasi trent'anni), l'età della resistente (60 anni) e le sue precarie condizioni di salute.
Alla luce dei suddetti elementi ricorrono senz'altro i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno di divorzio.
13. Venendo alla quantificazione di tale assegno, deve a questo punto tenersi conto anche delle pattuizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale nel 2022, ovvero appena tre anni fa.
Operando una valutazione complessiva ed organica di tutte le circostanze sin qui esposte ed avuto riguardo al fatto che successivamente all'omologa della separazione non sono intervenuti fatti nuovi, al di là della pubblicazione editoriale della resistente del 2023, che ha tuttavia comportato guadagni modesti, ritiene il Collegio di dover prevedere in favore della un assegno CP_1 divorzile nella misura di € 650,00 al mese e di dover, altresì, confermare la pattuzione dell'accordo di separazione concernente l'accollo dell'intero mutuo da parte del ricorrente, il quale dovrà, pertanto, continuare a farsi carico anche della quota di spettanza della resistente.
14. Va dichiarata inammissibile la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente la metà del pagamento dei due prestiti contratti con la società cooperativa AF nel
2018 e nel 2020.
Premesso che di tali prestiti non si fa alcuna menzione nell'accordo di separazione consensuale, non vi è dubbio che trattasi di domanda inammissibile.
Invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; non è, pertanto, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro o di beni mobili e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da
9 quelli nascenti dal matrimonio, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
15. Non costituisce, infine, questione controversa tra le parti il mantenimento della figlia ER nata Palermo il 10/05/2000, essendo entrambi i genitori concordi nel continuare a provvedere al relativo mantenimento, come di fatto già avviene e come, peraltro, concordato in sede di separazione consensuale;
si rammenti, in ogni caso, che la figlia non coabita con nessuna delle due parti.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo al godimento della casa coniugale, non risultando tra le parti alcuna contesa al riguardo, come già sopra evidenziato.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura documentale della causa ed alla particolarità delle questioni sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 16/07/1994 da
[...]
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( ).
[...] C.F._2
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 Controparte_1 dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di divorzio di
€ 650,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
c) Conferma la pattuizione di cui alla lett. c), dell'accordo di separazione consensuale stipulato dalle parti il 09/05/2022, secondo cui “il mutuo contratto da entrambi i coniugi in data
16\7\2019 con la banca Sella e con scadenza 16\6\39, con rate mensili di € 718,00, sarà interamente sopportato dal sig. che continuerà a pagare le rate mensili, sino Parte_1 alla totale estinzione del debito e senza nulla pretendere dalla sig.ra a tale Controparte_1 titolo”.
d) Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente relativa al pagamento dei due prestiti contratti con la società cooperativa AF nel 2018 e nel 2020.
e) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida nella misura di €
5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
f) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di
10 matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 7, parte I, dell'anno 1994).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR NC CE
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