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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in persona del GOP dott.ssa Monica Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4061/2023 R.G. promossa da (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RN come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via da Castello, 2;
- attore opponente - contro (P.IVA n. con sede a San Giacomo d/S (MN) rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Andrea Stori come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Revere di Borgo Mantovano, via Garibaldi 21;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
CONCLUSIONI Per PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta: In via pregiudiziale: Rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, dichiarando la piena validità ed efficacia dell'atto di citazione in opposizione. In via principale nel merito: Accogliere l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1266/23 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20.07.23, per mancanza, almeno parziale, della legittimazione passiva del Sig. . Parte_1
In via subordinata nel merito: Accertare e dichiarare che alla data del 04.07.22, data del recesso del Sig.
dalla società Centro Carni Scandiano Snc, il credito della ammontava alla minor Parte_1 CP_1 somma di €.5.942,25 e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento di tale importo, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in via equitativa.”
Per PARTE OPPOSTA: “In via principale nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'ingiunto a
1 pagare la somma capitale di €.22.874,36, o quella diversa che risulterà di giustizia con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori al saldo e le spese ed i compensi della procedura monitoria;
In via subordinata: condannare l'ingiunto al pagamento della minor somma riconosciuta come dovuta pari ad €.5.942,25 con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali anche del giudizio di opposizione e con condanna ex art 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio con sentenza.”
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva tempestiva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1266/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/7/2023 col quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € 22.874,3, CP_1 oltre ad interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo per la fornitura di carni di cui alle fatture nn. 6042, 6289, 6213, 6815, 6985, 7059, 7251, 7312, 7497, 7541, 7739, 7815, 7999, 8036, 8215, 8249 del 2022 (doc.ti 1-17 del fascicolo monitorio) emesse nei confronti della . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, assumeva di essere receduto dal Parte_1 [...]
a far data dal 4/7/2022, circostanza Parte_2 nota all'opposta, e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo quantomeno per gli asseriti crediti successivi a quella data. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione e CP_1 instava per la conferma del decreto ingiuntivo. Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo per la somma non contestata di € 5.942,25, la causa è stata istruita con le prove testimoniali e l'interpello di parte opponente e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 3/7/2025, è stata riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. Va innanzitutto ribadito il giudizio negativo già espresso con l'ordinanza ammissiva delle prove in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti, atteso che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione come si dirà infra. Ritiene infatti questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla scorta delle risultanze in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione
2: Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta in relazione alla testimonianza del teste sentito all'udienza del 10/4/2025 di cui va Testimone_1 dichiarata la nullità.
3.Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento seppure nei limiti di cui infra.
2 Va rilevato che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, sull'onere della prova. Invero, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, per cui è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre all'opponente compete addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli, 31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016). La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non costituendo la fattura fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) ben potendo, comunque, rappresentare essa, un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. In base al principio di ripartizione dell'onere probatorio, grava, dunque, sull'opposto l'onere di dimostrare la conformità del proprio comportamento al programma negoziale, costituendo tale prova un presupposto per l'esistenza del proprio diritto alla controprestazione;
mentre l'opponente è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento ovvero di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito azionato in monitorio. Nella fattispecie il creditore opposto, sull'assunto che l'iscrizione del recesso di Pt_1
dalla Centro Carni Scandiano S.n.c. è
[...] Parte_2 Parte_2 successiva al 4/7/2022, in quanto la visura camerale riporta la data del 14/9/2022, ritiene che l'opponente sia tenuto al pagamento di tutte le fatture azionate in monitorio emesse prima di quest'ultima data. Dal canto suo invece la difesa dell'opponente ha rilevato che il recesso di Parte_1 avvenuto in data 4/7/2022 sia opponibile alla società opposta in quanto quest'ultima ne era comunque venuta a conoscenza con la pec in data 4/7/2022 (cfr. doc. 2 opponente). La documentazione versata in causa dalla società opposta (cfr. doc. 20 monitorio) conferma che la è venuta a conoscenza del recesso di dalla compagine CP_1 Parte_1 sociale della società Centro Carni Scandiano S.n.c. alla data del 4/7/2022 con la pec in pari data inviata dal recedente. La circostanza de qua non è stata contestata dalla che anzi l'ha confermata con la CP_1 produzione del doc. 20 allegato al monitorio;
pertanto, relativamente alla merce consegnata
/fatturata successivamente alla data del 4/7/2022, l'opposta non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante del titolo in virtù del quale ha agito in monitorio. Diversamente la prova dell'avvenuta comunicazione del recesso a mezzo pec da parte dell'opponente in data 4/7/2022, circostanza pacifica in causa in quanto non contestata, dà conto di un evento modificativo del rapporto inter-partes in virtù del quale Parte_1 non è tenuto al pagamento delle fatture emesse in data successiva al 4/7/2022 dalla CP_1 nei confronti del e . Parte_2 Parte_1 Parte_2
In merito alla opponibilità del recesso dalla compagine sociale di una società di persone nei confronti dei creditori sociali si richiama giurisprudenza costante della Suprema Corte di
3 Cassazione che ritiene sufficiente l'effettiva conoscenza della circostanza de qua da parte dei creditori a prescindere quindi dalla pubblicazione dell'evento modificativo sulla visura camerale: “ In base al disposto dell'art. 2290 c.c., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa)…omissis”. (Cass. civ. n. 2639/2001-Cass. civ. n. 20447 del 6 ottobre 2011, Sez. V-Cass. civ. n. 28225 del 26 novembre 2008). Ed ancora “La perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota) integrando modificazione dell'atto costitutivo (per la società in nome collettivo art. 2295 c.c.) è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza (art. 2300 c.c., comma 3)” (Cass. civ. sez. trib. N.7688/2013) Parte opponente ha invece riconosciuto il proprio debito nei confronti della in CP_1 relazione alla fornitura di cui alle fatture n. V1/6113 del 16/06/2022 di € 252,45; n. V1/6042 del 13/06/2022 di € 2.130,03; n. V1/6289 del 20/06/2022 di € 1.354,40; n. V1/6815 del 04/07/2022 di € 2.205,37, ragion per cui dovrà essere condannato al pagamento del relativo prezzo. Dalle superiori considerazioni consegue l'accoglimento parziale della opposizione. 4. Osservato che, l'accoglimento della domanda azionata in sede monitoria dalla CP_1 per un importo inferiore a quello domandato, integra una forma di parziale soccombenza reciproca, compensa per un terzo le spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n. 21569/2017). Conseguentemente condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi (atteso il valore della causa) di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa, compensandole per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese ed assorbite:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1266/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20/7/2023;
2) condanna l'opponente al pagamento a favore della della somma di € 5.942,25; CP_1
3) condanna l'opposta a rifondere in favore dell'attrice opponente i due terzi delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tali due terzi in € 1.948,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
4) compensa tra le parti il rimanente terzo delle spese di lite.
5) assorbita o respinta ogni ulteriore questione.
REGGIO EMILIA, 20 novembre 2025 IL GOP Dott.ssa Monica Kumbasar
4
TO RN come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via da Castello, 2;
- attore opponente - contro (P.IVA n. con sede a San Giacomo d/S (MN) rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Andrea Stori come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Revere di Borgo Mantovano, via Garibaldi 21;
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
CONCLUSIONI Per PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta: In via pregiudiziale: Rigettare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, dichiarando la piena validità ed efficacia dell'atto di citazione in opposizione. In via principale nel merito: Accogliere l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1266/23 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20.07.23, per mancanza, almeno parziale, della legittimazione passiva del Sig. . Parte_1
In via subordinata nel merito: Accertare e dichiarare che alla data del 04.07.22, data del recesso del Sig.
dalla società Centro Carni Scandiano Snc, il credito della ammontava alla minor Parte_1 CP_1 somma di €.5.942,25 e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento di tale importo, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in via equitativa.”
Per PARTE OPPOSTA: “In via principale nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'ingiunto a
1 pagare la somma capitale di €.22.874,36, o quella diversa che risulterà di giustizia con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori al saldo e le spese ed i compensi della procedura monitoria;
In via subordinata: condannare l'ingiunto al pagamento della minor somma riconosciuta come dovuta pari ad €.5.942,25 con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali anche del giudizio di opposizione e con condanna ex art 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio con sentenza.”
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva tempestiva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1266/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21/7/2023 col quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € 22.874,3, CP_1 oltre ad interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo per la fornitura di carni di cui alle fatture nn. 6042, 6289, 6213, 6815, 6985, 7059, 7251, 7312, 7497, 7541, 7739, 7815, 7999, 8036, 8215, 8249 del 2022 (doc.ti 1-17 del fascicolo monitorio) emesse nei confronti della . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, assumeva di essere receduto dal Parte_1 [...]
a far data dal 4/7/2022, circostanza Parte_2 nota all'opposta, e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo quantomeno per gli asseriti crediti successivi a quella data. Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione e CP_1 instava per la conferma del decreto ingiuntivo. Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo per la somma non contestata di € 5.942,25, la causa è stata istruita con le prove testimoniali e l'interpello di parte opponente e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 3/7/2025, è stata riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. Va innanzitutto ribadito il giudizio negativo già espresso con l'ordinanza ammissiva delle prove in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti, atteso che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione come si dirà infra. Ritiene infatti questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla scorta delle risultanze in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione
2: Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta in relazione alla testimonianza del teste sentito all'udienza del 10/4/2025 di cui va Testimone_1 dichiarata la nullità.
3.Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento seppure nei limiti di cui infra.
2 Va rilevato che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, sull'onere della prova. Invero, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, per cui è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre all'opponente compete addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli, 31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016). La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non costituendo la fattura fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) ben potendo, comunque, rappresentare essa, un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. In base al principio di ripartizione dell'onere probatorio, grava, dunque, sull'opposto l'onere di dimostrare la conformità del proprio comportamento al programma negoziale, costituendo tale prova un presupposto per l'esistenza del proprio diritto alla controprestazione;
mentre l'opponente è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento ovvero di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito azionato in monitorio. Nella fattispecie il creditore opposto, sull'assunto che l'iscrizione del recesso di Pt_1
dalla Centro Carni Scandiano S.n.c. è
[...] Parte_2 Parte_2 successiva al 4/7/2022, in quanto la visura camerale riporta la data del 14/9/2022, ritiene che l'opponente sia tenuto al pagamento di tutte le fatture azionate in monitorio emesse prima di quest'ultima data. Dal canto suo invece la difesa dell'opponente ha rilevato che il recesso di Parte_1 avvenuto in data 4/7/2022 sia opponibile alla società opposta in quanto quest'ultima ne era comunque venuta a conoscenza con la pec in data 4/7/2022 (cfr. doc. 2 opponente). La documentazione versata in causa dalla società opposta (cfr. doc. 20 monitorio) conferma che la è venuta a conoscenza del recesso di dalla compagine CP_1 Parte_1 sociale della società Centro Carni Scandiano S.n.c. alla data del 4/7/2022 con la pec in pari data inviata dal recedente. La circostanza de qua non è stata contestata dalla che anzi l'ha confermata con la CP_1 produzione del doc. 20 allegato al monitorio;
pertanto, relativamente alla merce consegnata
/fatturata successivamente alla data del 4/7/2022, l'opposta non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante del titolo in virtù del quale ha agito in monitorio. Diversamente la prova dell'avvenuta comunicazione del recesso a mezzo pec da parte dell'opponente in data 4/7/2022, circostanza pacifica in causa in quanto non contestata, dà conto di un evento modificativo del rapporto inter-partes in virtù del quale Parte_1 non è tenuto al pagamento delle fatture emesse in data successiva al 4/7/2022 dalla CP_1 nei confronti del e . Parte_2 Parte_1 Parte_2
In merito alla opponibilità del recesso dalla compagine sociale di una società di persone nei confronti dei creditori sociali si richiama giurisprudenza costante della Suprema Corte di
3 Cassazione che ritiene sufficiente l'effettiva conoscenza della circostanza de qua da parte dei creditori a prescindere quindi dalla pubblicazione dell'evento modificativo sulla visura camerale: “ In base al disposto dell'art. 2290 c.c., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa)…omissis”. (Cass. civ. n. 2639/2001-Cass. civ. n. 20447 del 6 ottobre 2011, Sez. V-Cass. civ. n. 28225 del 26 novembre 2008). Ed ancora “La perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota) integrando modificazione dell'atto costitutivo (per la società in nome collettivo art. 2295 c.c.) è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza (art. 2300 c.c., comma 3)” (Cass. civ. sez. trib. N.7688/2013) Parte opponente ha invece riconosciuto il proprio debito nei confronti della in CP_1 relazione alla fornitura di cui alle fatture n. V1/6113 del 16/06/2022 di € 252,45; n. V1/6042 del 13/06/2022 di € 2.130,03; n. V1/6289 del 20/06/2022 di € 1.354,40; n. V1/6815 del 04/07/2022 di € 2.205,37, ragion per cui dovrà essere condannato al pagamento del relativo prezzo. Dalle superiori considerazioni consegue l'accoglimento parziale della opposizione. 4. Osservato che, l'accoglimento della domanda azionata in sede monitoria dalla CP_1 per un importo inferiore a quello domandato, integra una forma di parziale soccombenza reciproca, compensa per un terzo le spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n. 21569/2017). Conseguentemente condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi (atteso il valore della causa) di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa, compensandole per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese ed assorbite:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1266/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20/7/2023;
2) condanna l'opponente al pagamento a favore della della somma di € 5.942,25; CP_1
3) condanna l'opposta a rifondere in favore dell'attrice opponente i due terzi delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tali due terzi in € 1.948,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
4) compensa tra le parti il rimanente terzo delle spese di lite.
5) assorbita o respinta ogni ulteriore questione.
REGGIO EMILIA, 20 novembre 2025 IL GOP Dott.ssa Monica Kumbasar
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