Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1080/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'avv. Giorgio Parte_1
Lazar per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
Saverio Costantino per mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello
APPELLATO
E CONTRO
_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, rigettando ogni istanza, deduzione e domanda del difensore convenuto Avv.
, – in via pregiudiziale e Controparte_1 cautelare, accertando la radicale nullità della sentenza RG n. 2577/2023, oggetto di questo
l'esecutorietà, per i motivi in precedenza dedotti – in via principale e nel merito, accertando
l'avvenuta interruzione del giudizio in oggetto, per quanto si è detto in narrativa, dichiarare per
l'effetto la nullità della sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
PER PARTE APPELLATA: “1) rigettare l'appello in quanto inammissibile ovvero infondato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) in via subordinata, in caso di pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 354, ult. co., c.p.c., confermare integralmente la decisione resa con la sentenza impugnata o, comunque, accertare, per le ragioni esposte in narrativa, il credito del prof. avv.
[...]
nei confronti dei sigg.ri CP_1 Parte_1
e per € 10.000,00 oltre spese _2 generali ed accessori e per l'effetto, condannarli, in solido tra loro e nei confronti del creditore, al pagamento della ridetta somma, oltre interessi, dalla data di deposito della sentenza di
Cassazione (26 giugno 2019) fino al dì del soddisfo;
3) condannare l'attore all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, valutando
d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in tal caso pronunciandola con liquidazione del danno ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia”. Parole chiave: interruzione morte difensore – sentenza nulla – interpretazione – compenso avvocato
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, l'Avv. ed Controparte_1 ha sostenuto:
• di essersi rivolto, nell'anno 2015, insieme ai propri famigliari, ed , _2 Controparte_3 all'Avv. , cui aveva conferito Controparte_1 mandato di impugnare la sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 1141/2015, relativa ad una causa civile inerente ad una successione testamentaria;
• che, in data 18 maggio 2015, le parti avevano concordato il compenso del professionista nei seguenti termini: “... quantifico di seguito le mie competenze. In riferimento al giudizio in oggetto anche in considerazione della complessità della vicenda e dei tempi per la redazione del ricorso, sarei grato fosse corrisposta la complessiva somma di € 30.000,00 oltre spese vive, spese generali per la misura del 15% come per legge ed oneri e accessori... sarei altresì grato se fosse riconosciuta, in caso di accoglimento del ricorso, a prescindere dalla eventuale compensazione delle spese, l'ulteriore somma di € 10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge ed oneri accessori, al deposito della sentenza”;
• che, in data 26.6.2019, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17152/2019, aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano
1141/2015; • che l'avv. aveva chiesto che gli fosse CP_1 pagato, oltre al compenso di 30.000,00 euro, anche il premio di 10.000,00 euro, pattuito nel documento di cui sopra;
• che, tuttavia, l'accordo in questione prevedeva che tale ulteriore importo fosse versato nel caso di accoglimento del ricorso e non di accoglimento del ricorso con rinvio, come nella specie;
• che, ove interpretato diversamente, l'accordo sarebbe stato nullo per indeterminatezza, in quanto il premio sarebbe dovuto in situazioni del tutto diverse;
• che, in realtà, la clausola sopra richiamata rimetteva agli assistiti la decisione se riconoscere o meno tale compenso integrativo;
• che gli altri importi già pagati erano eccessivi e non congrui;
L'attore ha, quindi, chiesto di dichiarare la nullità
e/o infondatezza della richiesta della ulteriore somma di denaro, pari a 10.000,00 euro oltre spese generali ed oneri di legge, fondata dalla controparte sulla suddetta scrittura e la riduzione dei compensi già incassati dall'avv. in CP_1 quanto sproporzionati.
Con il medesimo atto, l'attore ha citato anche le altre parti della scrittura e Controparte_3 _2
, qualificandoli come litisconsorti
[...] necessari.
L'Avv. si è costituito in giudizio, CP_1 sostenendo di aver correttamente adempiuto all'incarico professionale e di aver raggiunto il risultato richiesto, ossia l'accoglimento del ricorso in Cassazione, maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo di Euro
10.000,00.
Il convenuto ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale di accertamento e condanna al pagamento nei confronti dello stesso e T_ delle altre parti del processo.
si è costituita in giudizio ed ha _2 aderito alle domande attoree nei confronti dell'Avv. e ha svolto eccezione di CP_1 incompetenza territoriale.
è rimasto contumace. Controparte_3
Il processo è stato interrotto per la morte di _3
(nei cui confronti l'avv. ha, in
[...] CP_1 seguito, comunque, rinunciato ad ogni pretesa) e, poi, per la presentazione di istanza di ricusazione nei confronti del Giudice titolare del fascicol o.
La causa è stata decisa con la sentenza 2577/23 datata 23 ottobre 2023 e pubblicata in data 24 ottobre 2023, che ha così statuito in dispositivo:
“1) rigetta la domanda svolta da parte attrice
e parte intervenuta Parte_1 _2
; 2) accoglie la domanda riconvenzionale del
[...] convenuto Prof. Avv. e per l'effetto CP_1 condanna, in solido, i Signori e Parte_1
al pagamento di Euro 10.000,00 _2 oltre spese generali ed accessori oltre interessi ex art. 1224 cc. come in parte motiva sino al saldo;
3) dichiara tenuti e condanna il Sig. e Parte_1
Sig.ra in via solidale, alla _2 rifusione in favore di parte attrice in via riconvenzionale, Prof. Avv. , Controparte_1 delle spese di lite che liquida in Euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre Euro 237,00 per esborsi (contributo unificato)”.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto di dichiarare la nullità della stessa, in quanto il giudizio non era stato interrotto nonostante la morte del legale che lo assisteva.
L'Avv. si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di confermare la sentenza di primo grado.
è rimasta contumace. _2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
3 I motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 sostenuto che l'avvocato che lo patrocinava nel giudizio di primo grado era deceduto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza essere sostituito, ragion per cui non erano state depositate le comparse conclusionali, con conseguente lesione del contraddittorio. Il processo non era stato interrotto, per cui la sentenza impugnata era nulla, in quanto pronunciata nel periodo di interruzione del giudizio. Ulteriore motivo di nullità era legato al fatto che la sentenza in esame era stata pronunciata da Giudice del Tribunale in violazione degli artt. 7 bis e 7 ter dell'Ordinamento giudiziario e 158 c.p.c.
In ogni caso, l'appellante ha lamentato che, nel merito, la sentenza era criticabile sotto plurimi profili. In primo luogo, l'accordo raggiunto tra le parti in merito al compenso del professionista rimetteva il pagamento del compenso aggiuntivo di euro
10.000,00 alla volontà dei clienti. L'espressione
“sarei grato se” indicava solamente una condizione di gratitudine del difensore nel ricevere detto premio a seguito della sua futura riconosciuta bravura da parte dei clienti, mentre non era presente alcun dettato imperativo del testo della lettera. Se il difensore non fosse stato grato, non avrebbe, comunque, potuto far valere il proprio credito.
In secondo luogo, la sentenza di primo grado aveva erroneamente sostenuto che nessuna contestazione da parte dell'appellante vi era stata in merito alla vincolatività dell'accordo, dal momento che sia l'attore che _2 avevano evidenziato, negli atti introduttivi, la condizione di gratitudine a cui veniva sottoposto il premio e non il suo necessario pagamento.
In ogni caso, l'accordo raggiunto era indeterminato e quindi, nullo, dal momento che un premio, quale quello pattuito, non può essere commisurato a due risultati così radicalmente diversi, quali cassazione della sentenza con rinvio e cassazione senza rinvio, in quanto il premio deve essere commisurato al valore del risultato ottenuto e non a diverse prospettive.
Inoltre, doveva darsi rilievo, ai fini della quantificazione del compenso, all'errore in cui era incorso l'ex difensore, il cui secondo motivo di ricorso per Cassazione era stato dichiarato inammissibile.
Infine, parte convenuta aveva proposto una domanda riconvenzionale identica a quella proposta dallo stesso attore e non aveva riassunto il giudizio nei termini di legge nei confronti degli eredi del sig. (anche la moglie Controparte_3
ed aveva rinunciato alle proprie Testimone_1 pretese proprio nei confronti degli eredi di _3
, tra i quali vi erano e
[...] _2 T_
.
[...]
4 L'eccezione di inammissibilità dell'appello
Secondo l'appellato, la controparte non ha fatto altro che reiterare, nella citazione di appello, le medesime difese già svolte nel giudizio di primo grado, per cui, dal mancato deposito delle comparse conclusionali, questi non aveva patito alcun pregiudizio. Dal momento che i motivi di nullità si convertono in motivi di appello, essi sono soggetti alla stessa disciplina dell'atto di appello, ragion per cui, dal momento che la nullità in questione non ricade nelle ipotesi di rimessione della causa innanzi al Giudice di primo grado, di cui all'art. 354 c.p.c., l'atto di appello doveva non solo limitarsi ad enunciare il motivo di nullità della sentenza, ma doveva far valere anche conclusioni sul merito della controversia, che, nella specie, erano mancate, essendosi la parte impugnante limitata a chiedere di dichiarare nulla la sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
La giurisprudenza afferma che il Giudice nell'interpretare la domanda deve valutare l'atto nel suo complesso e non limitarsi ad una lettura formalistica delle conclusioni riportate nell'atto e deve ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa, a prescindere dalle formule adottate;
il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere (petitum sostanziale), sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass.
27573/21; Cass. 19630/11; Cass. 3012/10).
Da una lettura dell'atto di appello, emerge che la citazione non si è limitata a dedurre esclusivamente la nullità del provvedimento di primo grado, ma l'ha impugnato anche in rapporto alle statuizioni di merito, insistendo, quindi, nella domanda originaria, volta a negare l'esistenza di un credito da parte dell'Avv. . CP_1
Ne discende che le ragioni fatte valere da parte appellante devono essere esaminate nel merito.
5 la nullità della sentenza impugnata
La sentenza impugnata è nulla.
Risulta, infatti, pacifico che l'Avv. unico CP_4 difensore di nel giudizio di primo Parte_1 grado, mancò in data 22 agosto 2022 (doc. 2 di parte appellante), ben prima, quindi, della udienza di precisazione delle conclusioni e della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Da ciò ne discende l'automatica interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., anche se il giudice e le altre parti, come nella specie, non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, ivi compresa la sentenza (Cass. 29195/24; Cass. 28257/24).
Una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, spetta al Giudice di appello decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353
e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla (Cass.
27643/22; Cass. 23132/21; Cass. 10912/21;
Cass. 9623/14).
L'altro motivo di nullità della sentenza, inerente alla violazione delle regole tabellari, è, quindi, assorbito.
6 Nel merito: il compenso dell'Avv. CP_1
Si procede al riepilogo, in estrema sintesi, dei fatti principali.
, unitamente ai suoi familiari, Parte_1
(sorella) ed (padre), incaricò l'Avv. _2 _3
di proporre ricorso per Cassazione CP_1 avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano 1141/15 (prod. 3 fascicolo primo grado di parte appellata).
I sig.ri accettarono la proposta, datata 18 T_ maggio 2015, formulata dal professionista, di seguito riportata per stralci (doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata): “Oggetto: ricorso per Cassazione per i sig.ri Controparte_5 _2
e avverso la sentenza
[...] Parte_1 della Corte di Appello di Milano n. 1141/2015 […]
“Gentilissimo ingegnere […] quantifico di seguito le mie competenze. In riferimento al giudizio in oggetto, anche in considerazione della complessità della vicenda e dei tempi per la redazione del ricorso, sarei grato se fosse corrisposta la complessiva somma di euro 30.000,00 […]. Sarei altresì grato se fosse riconosciuta, in caso di accoglimento del ricorso, a prescindere dalla eventuale compensazione delle spese, l'ulteriore somma di euro 10.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge ed oneri accessori, al deposito della sentenza. […] Vorrà sottoscrivere la presente per accettazione, acquisendo al medesimo fine la sottoscrizione del sig. CP_5
e della sig.ra ”.
[...] _2
L'avv. depositò il ricorso presso alla CP_1
Suprema Corte, che, con la sentenza 17152/19, così statuì: “rigetta il primo;
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo;
rinvia ad altra sezione della
Corte d'appello di Milano anche per le spese del presente giudizio”.
Secondo parte appellante, l'accordo in esame avrebbe attribuito ai clienti il diritto di decidere se concedere o meno l'ulteriore gratificazione economica consistente nei 10.000,00 euro, conquistando, nel primo caso, la gratitudine del professionista (in questo senso, l'espressione
“sarei grato”).
Tale interpretazione risulta chiaramente infondata.
Essa, infatti, contrasta con l'interpretazione letterale del testo (art. 1362 c.c.) e con il criterio secondo cui le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.): risulta evidente, infatti, che il “sarei grato” costituisce un modo cortese per indicare quant'era il compenso dovuto, volto ad evitare che la richiesta di compenso apparisse come un'imposizione unilaterale. Non a caso, il “sarei grato” è preceduto dall'inequivoco “quantifico di seguito le mie competenze”, avendo, peraltro, riguardo alla
“complessità della vicenda” ed ai “tempi per la redazione del ricorso”. Del resto, si osserva che neppure la parte appellante ha sostenuto che la debenza dell'importo di euro 30.000,00, quale compenso per la prestazione eseguita, non era giuridicamente dovuta, pur essendo anche tale compenso preceduto dall'espressione “sarei grato”. Non si capisce, quindi, per quale ragione tale espressione laddove introduce il “premio” di
10.000,00 euro sarebbe, invece, sintomatico di una specie di obbligo morale.
Anche il comportamento delle parti conferma tale interpretazione: se parte appellata avesse richiesto una sorta di “regalo” di riconoscenza, perché ricorrere ad uno scritto formale, chiedendone la sottoscrizione -per accettazione- da parte dei clienti?
Parte appellante propugna, quindi, un'interpretazione chiaramente cavillosa, in violazione del canone di buona fede di cui all'art. 1366 c.c.
Anche il criterio codificato dall'art. 1367 c.c. supporta tale conclusione. Infatti, se le parti avessero rimesso la determinazione del premio ad una decisione unilaterale dell'obbligato, la clausola sarebbe nulla, per violazione dell'art. 1355 c.c. Altra questione è se la condizione si verificò o meno.
Ancora una volta il criterio di interpretazione letterale e quello secondo buona fede consentono di dare una risposta certa.
Il “premio” di 10.000,00 euro era dovuto “in caso di accoglimento del ricorso, a prescindere dalla eventuale compensazione delle spese”.
Un motivo del ricorso è stato accolto.
Ciò è quanto interessa, nient'altro.
Ogni ulteriore condizione (quale l'improbabile chiusura del giudizio già innanzi alla Cassazione) non è prevista dall'accordo, per cui non è possibile ricorrere ad interpretazioni artificiose.
Risulta, quindi, difficile seguire il ragionamento di parte appellante in merito alla indeterminatezza della clausola ove interpretata così come proposto. Secondo quest'ultimo, infatti, la clausola sarebbe indeterminata in quanto “la condizione del pagamento del premio sarebbe legata a due risultati di molto (o meglio radicalmente) diversi tra loro, in relazione al beneficio derivante dall'esito del ricorso. Nel primo caso il processo continua nel secondo caso finisce.
Un premio non può essere commisurato a due risultati così radicalmente diversi. […] Tuttavia un premio deve essere commisurato al valore del risultato ottenuto e non a diverse prospettive future”. In realtà, entrambi i risultati, pur non coincidenti, erano comunque positivi per l'appellante, in quanto soddisfacevano, sia pure in misura diversa, l'interesse dei clienti, bisognosi di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rimettendo in discussione l'assetto di interessi creato dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano impugnata. Per riprendere l'esempio fatto dall'appellante proposto in citazione di appello, è come se venisse promesso un premio ad un atleta se si classifica nei primi 3 posti. Vincere la medaglia d'oro è ben differente che vincere quella di bronzo, ma nessuno avrebbe dubbi in merito alla debenza o meno del premio.
L'appellante sembra poi lamentare una sorta di negligenza a carico del professionista incaricato, per giustificare la non debenza del pattuito.
Anche tale argomento è infondato.
Parte appellante invoca, evidentemente,
l'eccezione di inadempimento. Ma tale eccezione non può operare in contrasto con la buona fede, secondo quanto previsto dall'art. 1460, co. 2 c.c., come nell'ipotesi in cui non vi sia corrispettività tra la prestazione rifiutata e quella ricevuta. Ciò è quanto si è verificato nella specie, dal momento che la censura dichiarata inammissibile, ove esaminata, non avrebbe portato, alcun vantaggio alla tesi del sig. . Infatti, come si legge T_ nella sentenza della Suprema Corte, essa avrebbe dovuto essere proposta nella prima istanza successiva al deposito della ctu ex art. 157 c.p.c.,
e, quindi, avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio di appello, quando, cioè, l'avv. CP_1
(che, quindi, non aveva gli strument i per rimediare) non era ancora stato investito della difesa della controparte.
Il sig. ha poi eccepito l'incongruità dei T_ compensi già pagati.
Ma il termine di paragone della congruità non può certo essere il DM 55/14, che opera solo in difetto di accordo delle parti. In ogni caso, all'Autorità
Giudiziaria non è consentito sindacare l'autonomia negoziale delle parti (sul punto Cass.
22567/15).
Infine, non si vede come possano essere considerate identiche due domande, l'una di accertamento (proposta dall'odierno appellante) e l'altra di condanna (proposta in via riconvenzionale dall'appellato).
La rinuncia ha riguardato unicamente la posizione di e non si estende, quindi, ai Controparte_6 debiti assunti dagli appellati non nella qualità di eredi.
7 Le spese di lite
Secondo la giurisprudenza, nel caso di nullità di una sentenza non riconducibile agli artt. 353 e
354 c.p.c., il Giudice di appello deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese, tanto di primo, che di secondo grado (Cass. 23132/21), secondo il criterio della soccombenza.
Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri medi, esclusa la fase istruttoria.
Non è possibile, invece, una condanna ex art. 96
c.p.c., in quanto essa implica una soccombenza totale della parte condannata, il cui motivo di appello sulla nullità della sentenza è stato accolto
(Cass. 19583/13)
PQM
1) Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Genova 2577/23 datata 23 ottobre 2023 e pubblicata in data 24 ottobre 2023
2) rigetta la domanda svolta da;
3) Parte_1 condanna, in solido, e al T_ _2 pagamento di 10.000,00 euro oltre spese generali ed accessori oltre interessi ex art. 1224 cc. dalla domanda riconvenzionale;
4) condanna e in via T_ _2 solidale, alla rifusione in favore di
[...]
, delle spese di lite che liquida, per il CP_1 giudizio di primo grado, in 3.397,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre
237,00 euro per esborsi (contributo unificato) e per il giudizio di appello in 3.966,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Genova 11 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno