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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Marcellitti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lungarini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato il 21 febbraio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Pt_1 deduceva:
[...]
− di avere contratto matrimonio concordatario in data 09.08.1990 con in Pompei, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 1990, atto n. 295, parte II, Serie A;
− che dalla loro unione erano nati i figli 17.09.1992) e Per_1 Per_2
(07.05.1999);
[...]
− che il ricorrente era Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e percepiva una retribuzione mensile di euro 2.000,00;
− che la moglie era impiegata presso un esercizio commerciale alla stazione Termini di Roma con contratto stagionale e percepiva euro 700,00 mensili;
− che la causa coniugale veniva fissata dapprima in Roma, Via Tasso n.
12, nell'abitazione di servizio assegnata al e, successivamente, nell'immobile Pt_1 sito in Ladispoli, loc. Cerreto, Via Cardiff n. 14/A di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno;
− che il rapporto era entrato in crisi nell'anno 2013 quando il aveva Pt_1 scoperto delle fotografie della moglie con l'amante in cui festeggiavano i due anni di fidanzamento;
− che a seguito di tale circostanza il ricorrente aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito nell'appartamento di servizio sito in Roma, ove già risiedeva la figlia Per_1
− che dopo la separazione di fatto, la era rimasta a vivere nella CP_1 casa coniugale ed aveva iniziato una convivenza con la persona ritratta nelle foto;
− che dall'uscita dalla casa coniugale il aveva versato un assegno di Pt_1 mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili e di euro 200,00 mensili per il figlio oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di aver continuato Per_2
a versare per intero la rata di mutuo sulla casa coniugale;
− di avere in precedenza iscritto analogo ricorso presso il Tribunale di
Roma in data 10.11.2016 R.G. 77203/2016 il quale, in data 09.06.2017, aveva adottato i provvedimenti provvisori e, nello specifico, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, preso atto del trasferimento del figlio presso il padre Per_2 disponendo a carico del padre il mantenimento diretto del figlio nonché il 70% delle spese straordinarie;
− che tale procedimento veniva definito con ordinanza di incompetenza territoriale in data 20.11.2019, per essere competente il Tribunale di Civitavecchia, disponendo a carico delle parti la riassunzione del procedimento.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione dell'appartamento sito in Roma, Via Tasso n. 12 al ricorrente, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_2
e disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e porre a carico del un assegno di mantenimento per il figlio Pt_1 di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo Per_2 il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale di Ladispoli nella misura del
50% tra le parti nonché la divisione al 50% del mobilio presente nella predetta abitazione, con condanna della al risarcimento del danno morale patito CP_1 dal ricorrente.
Con memoria difensiva depositata il 11.09.2020 si costituiva in giudizio
, la quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal Controparte_1 ricorrente e deduceva:
− che la vita coniugale era risultata sin da subito priva della necessaria comunione spirituale e materiale di vita, avendo il marito provveduto alla famiglia esclusivamente sotto il profilo economico, risultando totalmente assente dal punto di vista affettivo e collaborativo;
− di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia;
− che nel corso dell'anno 2008 le era stata diagnosticata una gravissima patologia renale a seguito della quale aveva subito la nefrectomia del rene destro;
− che in tale periodo il marito non l'aveva mai accompagnata ad eseguire le visite di controllo o di pre-ospedalizzazione, tanto che la resistente si era vista costretta a far venire a Roma la propria madre al fine di ricevere assistenza;
− che la casa coniugale era stata acquistata nel tentativo di risanare l'unione coniugale, ma senza esito;
− che poco dopo il trasferimento il marito aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo presso l'alloggio di servizio in Roma, limitandosi dapprima a tornare a casa nei weekend, salvo poi non farvi più rientro se non per un paio di giorni al mese;
− che in quel periodo la figlia maggiore ecideva di trasferirsi a Per_1
Roma presso il padre in modo da potere continuare a frequentare i propri amici e interessi;
− che la coppia era separata di fatto ormai dall'anno 2011;
− che la scoperta delle foto nel computer era avvenuta soltanto nel 2013, ben due anni dopo la separazione di fatto;
− che in tale periodo il era già impegnato in una relazione con una Pt_1 ragazza di nazionalità rumena, con cui attualmente convive;
− che il figlio minore aveva molto sofferto la lontananza del Per_2 padre, tanto che aveva lasciato la scuola senza conseguire un diploma e trascorreva le proprie giornate in modo improduttivo;
− di essere stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale pari al 67%;
− di essere disoccupata dal 2018 e di essere riuscita a far fronte alle proprie esigenze grazie all'indennità di disoccupazione percepita e al sostegno dei propri familiari;
− che in data 06.06.2017 veniva sentito dal Tribunale di Roma il figlio il quale rappresentava la volontà di andare a vivere presso il padre, Per_2 motivo per cui il Giudice non aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio;
− che nelle more il figlio unitamente al figlio della nuova Per_2 compagna del era tornato a vivere presso la madre nella casa coniugale, Pt_1 anche dietro invito del padre;
− che la resistente si era ritrovata a provvedere al mantenimento non solo del figlio, ma anche del fratellastro dello stesso, senza che il versasse mai un Pt_1 contributo al mantenimento.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti e disporsi l'addebito nei confronti del marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto Per_2 di visita del padre in maniera libera, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Ladispoli in favore della resistente, l'accollo del mutuo in capo al ricorrente nella misura del 100%, disporre un assegno di mantenimento a carico del per la Pt_1 moglie di euro 500,00 mensili e per il figlio di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole o, in via subordinata e nel caso in cui non venisse accolta la domanda di mantenimento a favore della resistente, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 500,00 mensili, rigettando la domanda di risarcimento del danno a carico della resistente.
All'udienza presidenziale del 22.09.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. 16787/2017 del 09.06.2017 emessa nel procedimento
R.G. n. 77203/2016 e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
In data 26.10.2020 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 18.01.2021 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 17.02.2021.
All'udienza cartolare del 17.02.2021 il Giudice, lette le memorie e le note depositate telematicamente con cui le parti richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di separazione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. con all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., riservava la decisione al Collegio in merito all'emissione di una sentenza parziale di separazione.
In data 24.02.2021 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con decreto del 08.09.2021 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 16.09.2021.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e interrogatorio libero delle parti all'udienza del 08.06.2022.
In data 09.12.2023 il difensore della resistente depositava sentenza di condanna del per il reato di cui all'art. 323 c.p. per aver richiesto, per il Pt_1 tramite dei suoi subordinati, il rilascio di una dichiarazione scritta concernente le ragioni della mancata proroga del contratto di lavoro della moglie
[...]
da parte del capo del negozio Coin in cui la stessa lavorava, CP_1 producendola poi all'udienza di separazione del 07.03.2018 procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale.
All'udienza del 21.06.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.05.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con decreto del 18.04.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
30.05.2024 al 29.05.2024 per variazione tabellare del giorno di udienza e, con successivo decreto del 22.05.2024 ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 29.05.2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione Con riferimento alle reciproche domande di addebito delle parti, giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
La ha proposto domanda di addebito della separazione a carico CP_1 del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente che lo stesso si era sottratto ai propri obblighi di assistenza e collaborazione nei confronti della moglie e nell'educazione dei figli.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie che la fine della relazione è stata determinata dalla scoperta della relazione extraconiugale della con altro uomo a partire, almeno, dall'anno 2011. CP_1
Il Collegio ritiene che dalla prova testi sono emerse versioni contrastanti che non consentono di ritenere provato che la fine della relazione matrimoniale sia stata determinata dalla condotta tenuta dalla , che avrebbe iniziato CP_1 una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale . In Persona_3 merito, infatti, il figlio delle parti sentito come teste all'udienza Persona_4 del 18.06.2024, ha dichiarato di avere visto il diverse volte presso Per_3
l'abitazione della madre e che a volte lo stesso si fermava per alcuni giorni consecutivi, ma di non aver mai visto atteggiamenti intimi tra loro (consistenti in baci o altre effusioni). Tale circostanza è stata smentita anche dal teste di parte resistente sig. il quale, sentito all'udienza del 13.10.2023, ha Persona_3 riferito di avere soltanto una amicizia di vecchia data con la , con la CP_1 quale non aveva avuto una relazione nell'anno 2010/2011. Nel caso di specie, la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie né ciò è risultato provato dall'istruttoria svolta, non avendo il depositato documentazione ulteriore per dimostrare Pt_1 che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie. D'altro canto, seppure fosse dimostrata la relazione sentimentale a partire dall'anno 2011, tuttavia non vi è prova che il rapporto coniugale sia venuto meno a seguito del lamentato tradimento della moglie nei confronti del
Pt_1
Il Tribunale, allo stesso modo, non ritiene raggiunta la prova finalizzata a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del in quanto la ricorrente non ha depositato Pt_1 documentazione né richiesto audizione di testimoni, ad esclusione della testimonianza della madre sig.ra resa all'udienza del 18.01.2024. Testimone_1
La sig.ra , sentita con prova delegata dal Giudice del Tribunale di Tes_1
Torino ha dichiarato con riferimento al capo b) “non è mai stato presente. Io sono stata con mia figlia. Se non era per me mia figlia sarebbe morta. Io gli ho telefonato per dirgli che secondo me non stava bene, aveva le labbra viola, solo così è venuto a vedere. Quando mia figlia era in sala operatoria lui era dall'altra parte della sala operatoria. Non c'è stato mai quando c'era bisogno di cure. Sempre da sola. Era sempre occupato con il lavoro”.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è Pt_1 CP_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, e che il rapporto si era già logorato da diverso tempo, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Le reciproche domande di addebito devono quindi essere respinte.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento del figlio Per_2
Nulla deve essere disposto con riferimento alla casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, essendo il figlio divenuto economicamente Per_2 autosufficiente alla fine dell'anno 2024, essendo stato assunto quale guardia giurata a tempo indeterminato full time presso la Italpol, circostanza che sebbene non sia stata documentata mediante il deposito del contratto, non è in contestazione tra le parti sebbene la resistente abbia concluso nel senso che il figlio non sia tuttora economicamente autosufficiente.
Inoltre, il Tribunale prende atto della volontà delle parti di lasciare la casa coniugale in godimento alla resistente, essendosene il ricorrente allontanato a far data dall'anno 2013, dovendo operare per la corresponsione del mutuo le ordinarie regole dominicali.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore rileva il Collegio che nulla debba essere disposto circa l'affidamento del Per_2 figlio essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 procedimento.
Sulle statuizioni economiche
La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili ed un assegno di Per_2 mantenimento per sé di euro 500,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi, e rigettare la richiesta di mantenimento per il figlio essendo divenuto economicamente Per_2 autosufficiente nelle more del procedimento.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale non è stato disposto alcun assegno di mantenimento a carico del ricorrente, atteso che il figlio non viveva presso la madre e che il ricorrente corrispondeva per Per_2 intero il mutuo della casa coniugale abitata dalla moglie.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 maggio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 52.945,00, per l'anno 2022 di euro 54.539,00 e per l'anno 2023 di euro 55.260,00, dalla certificazione di atto notorio risulta essere proprietario per la quota di ½ della casa coniugale, di versare euro 795,00 mensili circa per la rata del mutuo della casa coniugale, euro 395,70 ed euro 454,21 per due finanziamenti per la ristrutturazione della casa coniugale, di essere pensionato e di percepire una retribuzione netta mensile di euro 2.750,00 mensili circa e di convivere con la compagna sig.ra ed il di lei figlio Parte_2
, minorenne. Per_5
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di essere proprietaria per la quota di ½ della casa coniugale e di svolgere attività lavorativa presso la MTM srl di Roma come addetta alla reception in una struttura extra alberghiera percependo una retribuzione di euro
930,00 mensili circa, dalle dichiarazioni dei redditi depositate non risultano redditi per l'anno 2022, mentre risultano redditi per l'anno 2023 di euro 702,82 ed euro 11.802,00 per l'anno 2024.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente, nella misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
La resistente ha infatti depositato in giudizio una relazione medico legale a firma del dott. per essere la stessa affetta da un complesso Persona_6 quadro patologico caratterizzato da: esiti di nefrectomia destra per calcolosi renale a stampo e residua insufficienza renale cronica, iperparatormonemia di n.d.d., gammopatia monoclonale sulle gamma globuline, trombocitemia di n.d.d. per persistente aumento dei valori bioumorali di piastrine con pericolo di trombosi e/o emorragie, coxoartrosi bilaterale in pz. con osteopatia, che ne determinano un deficit sia statico che deambulatorio nonché una certificazione
INPS del 20.01.2019 con cui la Commissione Medica riconosceva alla resistente una invalidità e incapacità lavorativa nella misura del 67%. Inoltre sussiste tuttora una sperequazione reddituale tra le parti dovendosi tenere conto che la resistente deve corrispondere la propria quota del mutuo della casa coniugale che in precedenza veniva corrisposta dal ricorrente.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli, il Tribunale ritiene che nulla debba essere disposto, avendo il figlio delle parti raggiunto nelle more del procedimento una Per_2 condizione di autosufficienza economica.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente la medesima non è stata riproposta con la memoria istruttoria e le comparse conclusionali per cui deve ritenersi rinunciata. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 677/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione dei coniugi del 24.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Controparte_1 corresponsione mensile della somma di euro 400,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
prende atto che la casa coniugale è rimasta in godimento alla resistente, essendosene il ricorrente allontanato. rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 677 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Marcellitti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lungarini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato il 21 febbraio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Pt_1 deduceva:
[...]
− di avere contratto matrimonio concordatario in data 09.08.1990 con in Pompei, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 1990, atto n. 295, parte II, Serie A;
− che dalla loro unione erano nati i figli 17.09.1992) e Per_1 Per_2
(07.05.1999);
[...]
− che il ricorrente era Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e percepiva una retribuzione mensile di euro 2.000,00;
− che la moglie era impiegata presso un esercizio commerciale alla stazione Termini di Roma con contratto stagionale e percepiva euro 700,00 mensili;
− che la causa coniugale veniva fissata dapprima in Roma, Via Tasso n.
12, nell'abitazione di servizio assegnata al e, successivamente, nell'immobile Pt_1 sito in Ladispoli, loc. Cerreto, Via Cardiff n. 14/A di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno;
− che il rapporto era entrato in crisi nell'anno 2013 quando il aveva Pt_1 scoperto delle fotografie della moglie con l'amante in cui festeggiavano i due anni di fidanzamento;
− che a seguito di tale circostanza il ricorrente aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito nell'appartamento di servizio sito in Roma, ove già risiedeva la figlia Per_1
− che dopo la separazione di fatto, la era rimasta a vivere nella CP_1 casa coniugale ed aveva iniziato una convivenza con la persona ritratta nelle foto;
− che dall'uscita dalla casa coniugale il aveva versato un assegno di Pt_1 mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili e di euro 200,00 mensili per il figlio oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di aver continuato Per_2
a versare per intero la rata di mutuo sulla casa coniugale;
− di avere in precedenza iscritto analogo ricorso presso il Tribunale di
Roma in data 10.11.2016 R.G. 77203/2016 il quale, in data 09.06.2017, aveva adottato i provvedimenti provvisori e, nello specifico, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, preso atto del trasferimento del figlio presso il padre Per_2 disponendo a carico del padre il mantenimento diretto del figlio nonché il 70% delle spese straordinarie;
− che tale procedimento veniva definito con ordinanza di incompetenza territoriale in data 20.11.2019, per essere competente il Tribunale di Civitavecchia, disponendo a carico delle parti la riassunzione del procedimento.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione dell'appartamento sito in Roma, Via Tasso n. 12 al ricorrente, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre Per_2
e disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare alla resistente e porre a carico del un assegno di mantenimento per il figlio Pt_1 di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo Per_2 il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale di Ladispoli nella misura del
50% tra le parti nonché la divisione al 50% del mobilio presente nella predetta abitazione, con condanna della al risarcimento del danno morale patito CP_1 dal ricorrente.
Con memoria difensiva depositata il 11.09.2020 si costituiva in giudizio
, la quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal Controparte_1 ricorrente e deduceva:
− che la vita coniugale era risultata sin da subito priva della necessaria comunione spirituale e materiale di vita, avendo il marito provveduto alla famiglia esclusivamente sotto il profilo economico, risultando totalmente assente dal punto di vista affettivo e collaborativo;
− di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia;
− che nel corso dell'anno 2008 le era stata diagnosticata una gravissima patologia renale a seguito della quale aveva subito la nefrectomia del rene destro;
− che in tale periodo il marito non l'aveva mai accompagnata ad eseguire le visite di controllo o di pre-ospedalizzazione, tanto che la resistente si era vista costretta a far venire a Roma la propria madre al fine di ricevere assistenza;
− che la casa coniugale era stata acquistata nel tentativo di risanare l'unione coniugale, ma senza esito;
− che poco dopo il trasferimento il marito aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo presso l'alloggio di servizio in Roma, limitandosi dapprima a tornare a casa nei weekend, salvo poi non farvi più rientro se non per un paio di giorni al mese;
− che in quel periodo la figlia maggiore ecideva di trasferirsi a Per_1
Roma presso il padre in modo da potere continuare a frequentare i propri amici e interessi;
− che la coppia era separata di fatto ormai dall'anno 2011;
− che la scoperta delle foto nel computer era avvenuta soltanto nel 2013, ben due anni dopo la separazione di fatto;
− che in tale periodo il era già impegnato in una relazione con una Pt_1 ragazza di nazionalità rumena, con cui attualmente convive;
− che il figlio minore aveva molto sofferto la lontananza del Per_2 padre, tanto che aveva lasciato la scuola senza conseguire un diploma e trascorreva le proprie giornate in modo improduttivo;
− di essere stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale pari al 67%;
− di essere disoccupata dal 2018 e di essere riuscita a far fronte alle proprie esigenze grazie all'indennità di disoccupazione percepita e al sostegno dei propri familiari;
− che in data 06.06.2017 veniva sentito dal Tribunale di Roma il figlio il quale rappresentava la volontà di andare a vivere presso il padre, Per_2 motivo per cui il Giudice non aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio;
− che nelle more il figlio unitamente al figlio della nuova Per_2 compagna del era tornato a vivere presso la madre nella casa coniugale, Pt_1 anche dietro invito del padre;
− che la resistente si era ritrovata a provvedere al mantenimento non solo del figlio, ma anche del fratellastro dello stesso, senza che il versasse mai un Pt_1 contributo al mantenimento.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti e disporsi l'addebito nei confronti del marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto Per_2 di visita del padre in maniera libera, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Ladispoli in favore della resistente, l'accollo del mutuo in capo al ricorrente nella misura del 100%, disporre un assegno di mantenimento a carico del per la Pt_1 moglie di euro 500,00 mensili e per il figlio di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole o, in via subordinata e nel caso in cui non venisse accolta la domanda di mantenimento a favore della resistente, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 500,00 mensili, rigettando la domanda di risarcimento del danno a carico della resistente.
All'udienza presidenziale del 22.09.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. 16787/2017 del 09.06.2017 emessa nel procedimento
R.G. n. 77203/2016 e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
In data 26.10.2020 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 18.01.2021 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 17.02.2021.
All'udienza cartolare del 17.02.2021 il Giudice, lette le memorie e le note depositate telematicamente con cui le parti richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di separazione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. con all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., riservava la decisione al Collegio in merito all'emissione di una sentenza parziale di separazione.
In data 24.02.2021 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con decreto del 08.09.2021 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 16.09.2021.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e interrogatorio libero delle parti all'udienza del 08.06.2022.
In data 09.12.2023 il difensore della resistente depositava sentenza di condanna del per il reato di cui all'art. 323 c.p. per aver richiesto, per il Pt_1 tramite dei suoi subordinati, il rilascio di una dichiarazione scritta concernente le ragioni della mancata proroga del contratto di lavoro della moglie
[...]
da parte del capo del negozio Coin in cui la stessa lavorava, CP_1 producendola poi all'udienza di separazione del 07.03.2018 procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale.
All'udienza del 21.06.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.05.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con decreto del 18.04.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
30.05.2024 al 29.05.2024 per variazione tabellare del giorno di udienza e, con successivo decreto del 22.05.2024 ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 29.05.2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione Con riferimento alle reciproche domande di addebito delle parti, giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
La ha proposto domanda di addebito della separazione a carico CP_1 del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente che lo stesso si era sottratto ai propri obblighi di assistenza e collaborazione nei confronti della moglie e nell'educazione dei figli.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie che la fine della relazione è stata determinata dalla scoperta della relazione extraconiugale della con altro uomo a partire, almeno, dall'anno 2011. CP_1
Il Collegio ritiene che dalla prova testi sono emerse versioni contrastanti che non consentono di ritenere provato che la fine della relazione matrimoniale sia stata determinata dalla condotta tenuta dalla , che avrebbe iniziato CP_1 una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale . In Persona_3 merito, infatti, il figlio delle parti sentito come teste all'udienza Persona_4 del 18.06.2024, ha dichiarato di avere visto il diverse volte presso Per_3
l'abitazione della madre e che a volte lo stesso si fermava per alcuni giorni consecutivi, ma di non aver mai visto atteggiamenti intimi tra loro (consistenti in baci o altre effusioni). Tale circostanza è stata smentita anche dal teste di parte resistente sig. il quale, sentito all'udienza del 13.10.2023, ha Persona_3 riferito di avere soltanto una amicizia di vecchia data con la , con la CP_1 quale non aveva avuto una relazione nell'anno 2010/2011. Nel caso di specie, la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie né ciò è risultato provato dall'istruttoria svolta, non avendo il depositato documentazione ulteriore per dimostrare Pt_1 che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie. D'altro canto, seppure fosse dimostrata la relazione sentimentale a partire dall'anno 2011, tuttavia non vi è prova che il rapporto coniugale sia venuto meno a seguito del lamentato tradimento della moglie nei confronti del
Pt_1
Il Tribunale, allo stesso modo, non ritiene raggiunta la prova finalizzata a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del in quanto la ricorrente non ha depositato Pt_1 documentazione né richiesto audizione di testimoni, ad esclusione della testimonianza della madre sig.ra resa all'udienza del 18.01.2024. Testimone_1
La sig.ra , sentita con prova delegata dal Giudice del Tribunale di Tes_1
Torino ha dichiarato con riferimento al capo b) “non è mai stato presente. Io sono stata con mia figlia. Se non era per me mia figlia sarebbe morta. Io gli ho telefonato per dirgli che secondo me non stava bene, aveva le labbra viola, solo così è venuto a vedere. Quando mia figlia era in sala operatoria lui era dall'altra parte della sala operatoria. Non c'è stato mai quando c'era bisogno di cure. Sempre da sola. Era sempre occupato con il lavoro”.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è Pt_1 CP_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, e che il rapporto si era già logorato da diverso tempo, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Le reciproche domande di addebito devono quindi essere respinte.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento del figlio Per_2
Nulla deve essere disposto con riferimento alla casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, essendo il figlio divenuto economicamente Per_2 autosufficiente alla fine dell'anno 2024, essendo stato assunto quale guardia giurata a tempo indeterminato full time presso la Italpol, circostanza che sebbene non sia stata documentata mediante il deposito del contratto, non è in contestazione tra le parti sebbene la resistente abbia concluso nel senso che il figlio non sia tuttora economicamente autosufficiente.
Inoltre, il Tribunale prende atto della volontà delle parti di lasciare la casa coniugale in godimento alla resistente, essendosene il ricorrente allontanato a far data dall'anno 2013, dovendo operare per la corresponsione del mutuo le ordinarie regole dominicali.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore rileva il Collegio che nulla debba essere disposto circa l'affidamento del Per_2 figlio essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more del Per_2 procedimento.
Sulle statuizioni economiche
La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili ed un assegno di Per_2 mantenimento per sé di euro 500,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi, e rigettare la richiesta di mantenimento per il figlio essendo divenuto economicamente Per_2 autosufficiente nelle more del procedimento.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale non è stato disposto alcun assegno di mantenimento a carico del ricorrente, atteso che il figlio non viveva presso la madre e che il ricorrente corrispondeva per Per_2 intero il mutuo della casa coniugale abitata dalla moglie.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 maggio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 52.945,00, per l'anno 2022 di euro 54.539,00 e per l'anno 2023 di euro 55.260,00, dalla certificazione di atto notorio risulta essere proprietario per la quota di ½ della casa coniugale, di versare euro 795,00 mensili circa per la rata del mutuo della casa coniugale, euro 395,70 ed euro 454,21 per due finanziamenti per la ristrutturazione della casa coniugale, di essere pensionato e di percepire una retribuzione netta mensile di euro 2.750,00 mensili circa e di convivere con la compagna sig.ra ed il di lei figlio Parte_2
, minorenne. Per_5
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di essere proprietaria per la quota di ½ della casa coniugale e di svolgere attività lavorativa presso la MTM srl di Roma come addetta alla reception in una struttura extra alberghiera percependo una retribuzione di euro
930,00 mensili circa, dalle dichiarazioni dei redditi depositate non risultano redditi per l'anno 2022, mentre risultano redditi per l'anno 2023 di euro 702,82 ed euro 11.802,00 per l'anno 2024.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente, nella misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
La resistente ha infatti depositato in giudizio una relazione medico legale a firma del dott. per essere la stessa affetta da un complesso Persona_6 quadro patologico caratterizzato da: esiti di nefrectomia destra per calcolosi renale a stampo e residua insufficienza renale cronica, iperparatormonemia di n.d.d., gammopatia monoclonale sulle gamma globuline, trombocitemia di n.d.d. per persistente aumento dei valori bioumorali di piastrine con pericolo di trombosi e/o emorragie, coxoartrosi bilaterale in pz. con osteopatia, che ne determinano un deficit sia statico che deambulatorio nonché una certificazione
INPS del 20.01.2019 con cui la Commissione Medica riconosceva alla resistente una invalidità e incapacità lavorativa nella misura del 67%. Inoltre sussiste tuttora una sperequazione reddituale tra le parti dovendosi tenere conto che la resistente deve corrispondere la propria quota del mutuo della casa coniugale che in precedenza veniva corrisposta dal ricorrente.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per i figli, il Tribunale ritiene che nulla debba essere disposto, avendo il figlio delle parti raggiunto nelle more del procedimento una Per_2 condizione di autosufficienza economica.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente la medesima non è stata riproposta con la memoria istruttoria e le comparse conclusionali per cui deve ritenersi rinunciata. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 677/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione dei coniugi del 24.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Controparte_1 corresponsione mensile della somma di euro 400,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
prende atto che la casa coniugale è rimasta in godimento alla resistente, essendosene il ricorrente allontanato. rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso