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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC AR, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 12/11/2025, lette le note depositate dall'avv. TA LI nell'interesse di e dall'avv. PASQUA Parte_1
BR nell'interesse di , ritenuta la causa matura Controparte_1 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4921/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA LI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti BR PASQUA e ROBERTO PASQUA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 17.12.2024, ha esposto di avere Parte_1 prestato attività lavorativa sin dal 7.3.2012 in favore della società Controparte_1 con mansioni di meccanico manutentore di cui al livello D2, qual. 22, di
[...] cui ai contratti collettivi di settore nonché di essere stato ingiustamente licenziato in data
26.6.2024 per non avere eseguito correttamente le riprese video durante un intervento tecnico presso il reattore R507 della Società su commissione della Società Controparte_2
C.I.S. Consorzio Imprese Siracusa;
ha contestato la legittimità del suddetto licenziamento, deducendo: a) “l'insussistenza della condotta contestata come giustificato motivo soggettivo”; b) la
“violazione del principio di proporzionalità ex art. 2106 cod. civ. e violazione ccnl metalmeccanica,
1 sproporzionalità della sanzione irrogata”; c) “mancato onere della prova da parte del datore di lavoro e illegittimità del licenziamento”;
Il ricorrente, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale di “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato al Sig. dalla Società Parte_1 Controparte_1 in data 26/06/2024 in quanto privo di giustificato motivo soggettivo, non adeguatamente provato
[...] dalla Società Resistente e adottato in violazione dei principi di proporzionalità e buona fede;
2. Condannare la Società Resistente:
In via principale, alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro, con le medesime Parte_1 mansioni e condizioni contrattuali precedenti, e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno nel licenziamento sino alla reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti delle dodici mensilità;
In subordine, qualora il ricorrente non intenda essere integrato, alla corresponsione di un'indennità sostitutiva della reintegra, pari al massimo previsto per legge delle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
In ulteriore subordine, qualora il Tribunale ritenga che la condotta contestata non sia tale da legittimare il licenziamento, alla condanna della Società Resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria per il massimo previsto dalla legge;
3. Disporre la condanna della Società Resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
2. con memoria depositata in data 01.02.2025, ha precisato Controparte_1 di avere assegnato al ricorrente il compito di “monitorate con telecamera e videoregistrare
l'esecuzione del lavoro che doveva effettuare l'operatore e cioè: a) il corretto rimontaggio e Parte_2 riposizionamento della griglia sul fondo del reattore;
b) il corretto riposizionamento della rete di fondo necessaria a stabilizzare la massa catalitica;
e successivamente c) la caricazione del catalizzatore in granuli di circa 5/7 mm”; ha evidenziato che “non ha verificato la corretta registrazione Parte_1 dei video con la telecamera, nella quale invero risultavano registrati solo alcuni fotogrammi di qualche secondo senza che fosse stato ripreso nulla e senza quindi aver controllato il corretto posizionamento della griglia e delle reti di contenimento, né aver documentato tali attività, prima di fare uscire l'operatore interno dal reattore, rassicurando invero il caposquadra del corretto completamento dell'attività”; ha dunque rappresentato di avere irrogato al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo “avendo negligentemente omesso di monitorare attraverso le operazioni di videoregistrazione il corretto riposizionamento della griglia e delle reti del Reattore R-507, da parte dell'operatore interno, non provvedendo a controllare l'avvenuta regolarità della registrazione che serviva all'azienda per l'attestazione della regolarità dei lavori svolti”; ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il
2 rigetto con condanna, in via riconvenzionale, del lavoratore al risarcimento del danno “per
l'importo in via equitativa stabilito in € 22.500,00, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal
Giudice anche con criterio equitativo”.
3. Il lavoratore, con memoria depositata in data 7.3.2025, ha contestato variamente la fondatezza della costituzione datoriale, chiedendo, per l'effetto, anche di “rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla Società Resistente in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto”.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, transitata nel ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
5. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
6. Al fine di meglio comprendere le ragioni poste a fondamento della presente decisione, occorre in primo luogo procedere alla ricostruzione dei fatti che hanno occasionato la controversia in esame.
Tale ricostruzione non può che prendere le mosse dal contenuto della contestazione disciplinare, atteso che, come noto, la contestazione ha la funzione di cristallizzare i motivi del licenziamento e di precludere al datore di lavoro l'introduzione, anche in giudizio, di fatti e circostanze nuove rispetto a quelli previamente dedotti e contestati (sul carattere dell'immutabilità della contestazione disciplinare, cfr. Cass. Civ. n. 11540/2020 e Cass. Civ.
n. 8293/2019).
Più nello specifico, con lettera del 18.06.2024, il datore di lavoro ha contestato al lavoratore quanto segue: “Il 06 giugno 2024 il nostro committente diretto C.I.S. CONSORZIO
IMPRESE SIRACUSA, a seguito di contestazione ricevuta dalla committente principale CP_2
, ci contesta a sua volta quanto segue, per ciò che è di nostra competenza, per esecuzione dei lavori non
[...]
a regola d'arte e mancato rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza:
Nel corso del TA 0X0, nello svolgere l'attività descritta nel permesso di lavoro complesso n°112733/C
- R. 507 (Scarico catalizzatore e successivo carico post pulizia idrodinamica), non è stata prestata la dovuta attenzione nel riposizionamento della rete di contenimento all'interno del reattore R507 prima del carico del catalizzatore. Tale disattenzione provocava, in fase di avviamento impianto, il passaggio del catalizzatore dal reattore allo scambiatore E517con conseguente fermo impianto e le successive attività di ripristino.
La contestazione di C.I.S. CONSORZIO IMPRESE SIRACUSA prosegue rilevando che quanto sopra evidenzia che non è stata dedicata la massima diligenza e attenzione nell'esecuzione dei lavori comportando impatti significativi sulla produzione e potenziali rischi sulla sicurezza.
3 In conclusione ci viene richiesto, anche per darne contezza alla committente, quali provvedimenti intendiamo adottare per evitare il ripetersi di quanto sopra esposto.
Abbiamo avviato l'acquisizione di tutti gli elementi che ci permettessero di verificare con completezza quanto avvenuto e le relative modalità, per accertare le eventuali responsabilità dei nostri dipendenti che componevano la squadra di lavoro impegnata nell'attività sopra descritta. Dalle verifiche effettuate è emerso che non disponiamo della registrazione video dei lavori svolti, che abitualmente viene eseguita e che appunto permette di avere prova della corretta esecuzione dei lavori affidatici.
Occuparsi della ripresa video era, nell'ambito della squadra di lavoro, proprio il compito a lei affidato, ma siamo costretti a contestarle che tale compito non è stato eseguito correttamente, anzi si può dire che non
è stato eseguito affatto: le riprese in nostro possesso sono della durata di pochi secondi e assolutamente inutilizzabili per le finalità per le quali sono previste ed eseguite abitualmente. Questo ci pone nell'impossibilità di rispondere alla contestazione ricevuta con validi elementi documentali, e ci impedisce quindi di dimostrare che i lavori affidati alla sono stati correttamente eseguiti. Controparte_1
Quanto avvenuto comporta per la nostra azienda sia un danno economico immediato, relativamente al quale ci riserviamo ogni eventuale futura azione, sia pesanti ricadute sul rapporto fiduciario con la committente con possibili, e prevedibili, conseguenze negative sull'affidamento di future commesse.
In conseguenza di ciò anche il rapporto fiduciario fra lei e l'azienda e attualmente gravemente compromesso, e non potremo non tenerne conto nello sviluppo del presente procedimento disciplinare.
La invitiamo, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, a presentare adeguate giustificazioni motivazioni per il suo comportamento, riservandoci di adottare i provvedimenti disciplinari che riterremo opportuni e proporzionati alla gravità di quanto verificatosi”.
La società datrice, con successiva lettera del 26.6.2024, ha aggiunto che “La ripresa video che avrebbe potuto permettere di avere prova della corretta esecuzione dei lavori era un compito affidato a
Lei che di fatto non è stato eseguito a regola d'arte o, meglio, non è stato eseguito affatto, costituendo perciò tale Sua condotta un notevolissimo inadempimento della Sua prestazione lavorativa.
Infatti, a seguito di tale Sua colposa condotta lavorativa, l' non è stata in grado di giustificare Pt_3 la corretta esecuzione dei lavori con prove documentali, comportando un danno economico immediato e la lesione del rapporto fiduciario con la committente, compromettendone anche l'affidamento di futuri incarichi.
Per tutto quanto sopra, riteniamo che la condotta colposa da Lei posta in essere sia gravemente lesiva dei doveri di diligenza, nonché del rapporto fiduciario e di affidabilità e che sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La scrivente società è pervenuta nella decisione quindi di risolvere il rapporto di lavoro con Ella intercorrente per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 e dell'art. 10 CCNL
Sez. IV, Titolo VII, lett. A), esonerandola dal prestare il relativo periodo di preavviso lavorato (…)”.
4 Orbene, dalla lettura di quanto sopra emerge che la società ha contestato al lavoratore esclusivamente di non avere eseguito correttamente le riprese video durante l'intervento tecnico presso il reattore R507 della Società su commissione della Società Controparte_2
C.I.S. Consorzio Imprese Siracusa.
La lettera sopra riportata non contiene alcuna contestazione in ordine all'omesso controllo da parte di del “corretto posizionamento della griglia e delle reti di Parte_1 contenimento” nonché in ordine all'omesso controllo del suddetto lavoratore dei lavori Pt_ eseguiti dal collega sicché è da escludere che tali violazioni, anche ove in tesi sussistenti, possano essere apprezzata dal giudice come fatti idonei a giustificare il licenziamento irrogato: trattasi, infatti, di circostanze nuove - su cui il lavoratore non si è difeso nel corso del procedimento disciplinare - idonee inevitabilmente ad incidere sulla valutazione dei fatti addebitati al lavoratore.
Del resto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati (cfr. Cass. Sez. n. 8293/2019).
7. Così delimitato l'oggetto della contestazione e del licenziamento, si osserva ancora quanto segue.
Le circostanze di fatto riportate nella lettera 18.06.2024 devono ritenersi pacifiche atteso che il lavoratore, già in sede di giustificazioni, ha confermato di non avere correttamente effettuato le riprese forse per “un malfunzionamento delle telecamere” oppure per “un mio errore nel premere la registrazione”.
Del resto, anche in seno al ricorso introduttivo, ha rappresento Parte_1 di non avere alcuna responsabilità “in relazione all'imprevisto malfunzionamento della videocamera, la quale, interrompeva le riprese video in maniera del tutto arbitraria”.
Deve però escludersi che la superiore condotta possa essere sussunta nell'invocato art. 10 del CCNL Metalmeccanica Industria atteso che il ricorrente non ha danneggiato
“sensibilmente” alcunché né tantomeno, con efficacia eziologica diretta, il “materiale dello stabilimento” o il “materiale di lavorazione”.
È innegabile, tuttavia, che il ricorrente - pur consapevole “della prassi aziendale” consistente nella registrazione delle operazioni di lavoro all'interno del reattore (cfr. pag. 1 del ricorso) al fine di “documentare visivamente alcune fasi dell'intervento” (cfr. p. 4 del ricorso) e pur ammettendo di avere, nel corso degli oltre 12 anni di lavoro, eseguito le riprese pur per
5 solo “spirito collaborativo” (cfr. p. 3 della memoria del 7.3.2025) - non si è avveduto del malfunzionamento della telecamere né si è prontamente accertato di avere effettuato correttamente le riprese demandate.
Ciononostante, la condotta addebitata, per quanto disciplinarmente rilevante, non integra, a parere del Tribunale, una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro e ciò per le ragioni di seguito precisate.
È noto che “nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento fiduciario;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto” (Cass. sez. L, n.
1475 del 27/01/2004).
È stato inoltre precisato che “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.” (Cass. Sez. L, Sentenzan. 2013 del 13/02/2012).
Calati tali principi nel caso di specie, si osserva che il fatto contestato non attiene direttamente all'espletamento della mansione diretta di “meccanico manutentore” ma riguarda piuttosto un aspetto collaterale della prestazione che certamente assume rilievo tale da dover essere sanzionata dal datore ma non con la massima sanzione disciplinare prevista.
Nella valutazione di tale complesso quadro di incolpazione deve poi aversi riguardo all'elemento soggettivo: la condotta addebitata si caratterizza dal punto di vista soggettivo
6 come condotta colposa di talché va esclusa la sussistenza di dolo o intenzionalità del lavoratore.
La condotta posta in essere dal lavoratore, ancorché non diligente, non è sintomatica di una scarsa inclinazione dello stesso all'attuazione degli obblighi nascenti dal rapporto per le mansioni per le quali è stato assunto né risulta idonea a scuotere definitivamente la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
Il danno lamentato in memoria dalla convenuta non è imputabile, infatti, all'incompleta registrazione-video, peraltro con una telecamera usata per le sole emergenze, bensì a una errata esecuzione dell'operazione da parte di altri soggetti preposti al posizionamento della rete, ai quali, viceversa, per stessa ammissione datoriale, è stata irrogata la sola sanzione del biasimo scritto;
non si comprendono, sul punto, le ragioni giustificanti un così diverso trattamento dei lavoratori interessati dalle lavorazioni compiute in occasione dell'intervento tecnico presso il reattore R507 della Società Controparte_2
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che il provvedimento espulsivo sia illegittimo in quanto sproporzionato rispetto alla concreta ed effettiva gravità della condotta contestata e positivamente accertata.
8. In ragione dell'accertata illegittimità ne consegue l'applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori.
In ordine all'applicabilità di tale ultima norma, va evidenziato che parte resistente non ha dimostrato l'insussistenza del requisito dimensionale ivi previsto e ciò in conformità a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata
l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro”
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 141/2006).
È stato, inoltre, precisato che il fatto relativo alla dimensione dell'impresa - inferiore al limite determinante l'obbligo a carico del datore di lavoro di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato - costituisce una eccezione processuale in senso proprio che il datore-convenuto deve proporre, e chiedere di provare, entro il termine ex art. 416 c.p.c.
(cfr. Cass. Civ. n. 11640/2007).
7 Pertanto, la parte convenuta - a fronte della domanda proposta dall'attore e, conseguentemente, dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto del quale viene chiesta la tutela - ha l'onere, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., di prendere posizione su tali fatti in modo specifico, non essendo sufficiente una generica presa di posizione, sicché la mancanza di una contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento.
È stato poi precisato che, nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel prosieguo del giudizio specificamente: a) con le note difensive depositate prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado (così Cass. n.
1562/2003); b) in appello neanche attraverso produzione di prove documentali precostituite (così Cass. n. 18194/2002); c) nel giudizio di legittimità (così Cass. n.
7026/2003).
Nella specie, alla disamina diretta della memoria difensiva di costituzione della società datrice si evince che manca assolutamente una contestazione sul fatto della dimensione dell'impresa ex art. 18 della L. n. 300 del 1970 e della conseguente pretesa giudiziale di reintegra nel posto di lavoro caratterizzante la richiesta “tutela reale”.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche le deduzioni datoriali allegate al verbale del 19.3.2025 - secondo cui “dalla visura camerale allegata dal ricorrente risulta che alla data del licenziamento (26.6.2024) l'azienda aveva 15 dipendenti, e non 16 come erroneamente affermato da parte ricorrente” con conseguente inapplicabilità delle tutele di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 - appaiono tardive.
In ogni caso, si osserva come la Corte di Cassazione ha più sottolineato, con un orientamento ormai consolidato, che in materia di licenziamenti, “l'assenza dei presupposti per
l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo deve essere provata dal datore di lavoro con scritture aziendali, dovendosi escludere che la dimostrazione del numero dei dipendenti, inferiore al limite di legge per la tutela reale, possa essere fornita con una mera visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di controllo” (v. Cass. civ. n.
13689/2025).
Non potendo, pertanto, attribuirsi alla dichiarazione alla Camera di Commercio la natura di indizio serio circa la dimensione della stessa, deve, per l'effetto, ritenersi applicabile l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
8 Tale norma, invero, prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento
e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
Il rapporto di lavoro va dunque dichiarato risolto e la resistente va condannata al pagamento in favore di di un'indennità onnicomprensiva che può essere Parte_1 determinata in 18 mensilità e ciò in ragione dell'anzianità del lavoratore (circa 12 anni), di un numero esiguo di lavoratori occupati e delle dimensioni ridotte dell'impresa. A tal proposito, in ragione di quanto sopra si reputa equo utilizzare quale parametro una mensilità e mezzo per ciascun anno di servizio.
Non viene ovviamente più in rilievo l'aliunde perceptum, poiché il rapporto cessa con effetto dalla data del licenziamento (cfr. Cass. Civ. n. 16786/2020).
9. La domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta volta alla condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 22.500,00 a titolo di risarcimento del danno subito non può trovare accoglimento.
Sotto il profilo processuale, giova evidenziare che ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta;
solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (ex multis, Cass., 23 agosto 2006, n. 18375; Cass. 19 luglio 1997 n. 6645).
Nella specie, la società datrice non ha adempiuto al superiore onere probatorio non essendovi alcuna prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso (ovvero
“non corretto posizionamento della rete di contenimento del catalizzatore come causa del suo passaggio fino allo scambiatore E517, causando il fermo dell'impianto OXO e con il conseguente danno per il rifacimento dei lavori sul Reattore-507”) con la condotta colposa del lavoratore consistente, come più volte visto, nella non corretta ripresa delle lavorazioni effettuate dal collega Parte_2
(cfr. contestazione disciplinare doc. n. 14 produzione resistente).
Il danno riscontrato non può essere imputato alla mancata registrazione bensì ad una errata esecuzione dell'operazione da parte di altri soggetti preposti al posizionamento della
9 stessa (doc. 21, transazione ove viene precisato che un incaricato di ha istallato CP_1 erroneamente la rete di contenimento all'interno del reattore).
Alla luce delle superiori considerazioni, manca dunque nel caso di specie la dimostrazione della sicura ascrivibilità dell'evento dannoso ad una precisa condotta colposa del lavoratore.
La domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
10. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 per le controversie in materia di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 4921/2024:
a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per l'effetto, Parte_1 visto l'art. 18, comma 5, della L. n. 300/1970, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
c) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 per compensi, oltre IVA e CPA, ed eventuali esborsi.
Così deciso in Siracusa, il 13/11/2025
IL GIUDICE
NC AR
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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