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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1675/2024 promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
AL ZU (C.F.: ) pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
contro
: (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) e (C.F.: ), con l'avv. Claudio C.F._6 CP_3 C.F._7
d'AM (CF. , pec: C.F._8 Email_2
APPELLATI avverso la sentenza n° 2735/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 11.06.2024, nella causa iscritta al RGN. 15041/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.09.2016 I sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio e in qualità di eredi di sull'assunto che: Parte_3 Persona_1
“-in data 3.12.1969 – madre degli istanti – acquistava la Farmacia “Logroscino” in Bari;
Persona_1
-in ragione del notevole impegno finanziario, la ricorreva ad un finanziatore esterno, individuato nella persona Per_1 di , con la quale, in data 19.12.1970 sottoscriveva un contratto di associazione in partecipazione;
Persona_2
-con atto del 30.12.1978 la costituiva un'impresa familiare per la gestione della farmacia con la collaborazione Per_1 dei suoi tre figli, , e , consentendo al contempo al dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, figlio di , di essere presente in farmacia dal marzo 1980;
[...] Persona_2
pagina 1 di 6 -in data 19.12.1990 la decedeva e lasciava ai propri figli , e Per_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_2 suoi eredi, il proseguimento del rapporto di associazione in partecipazione;
, nel 1996, a seguito di richieste stragiudiziali, introduceva nei confronti della , Parte_4 Persona_1 innanzi al Tribunale di Bari, un procedimento cautelare volto al sequestro giudiziario della strumentale CP_4 all'instaurazione del giudizio r.g.n. 5501/1996 volto al riconoscimento dell'esistenza di una società di persone, tra la
e , per la gestione della farmacia, nonché, alla condanna della al Persona_1 Controparte_1 Per_1 pagamento degli utili derivanti da tale rapporto;
-l'istanza di sequestro giudiziario era accolta dal Tribunale in sede di reclamo con nomina, per il periodo 1998-2001, del dott. quale custode giudiziario;
Persona_3
-il giudizio di merito n.r.g. 5501/1996 proseguiva, in ragione delle domande riconvenzionali spiegate, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e nonchè con l'intervento volontario dei figli della Controparte_2 CP_1 CP_3
( , e ) ed era definito con sentenza n.610/2005, depositata il 14.3.2005, Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 con la il Tribunale accoglieva la domanda del ed respingeva le domande riconvenzionali della Controparte_1
, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del (per €17.832,76 Per_1 Controparte_1 oltre accessori) e in favore di e (per €10.129,79 oltre accessori); Controparte_2 CP_3
-a seguito di gravame, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.385/2007, dichiarava inammissibili gli appelli dei germani e, accogliendo in parte l'appello della , rigettava la domanda del di Pt_1 Per_1 Controparte_1 riconoscimento dell'esistenza di una società di persone tra il medesimo e la , con rigetto di tutte le CP_1 Per_1 restanti domande e compensazione delle spese;
-la pronuncia della Corte d'Appello n. 385/2007 diveniva definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi resa dalla Corte di Cassazione, che provvedeva altresì alla compensazione delle spese di lite;
-durante la pendenza di detti giudizi, il avviava nei confronti della altra controversia dinanzi Controparte_1 Per_1 al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in suo favore della qualità di dipendente della farmacia ed il conseguente pagamento dei compensi spettategli, procedimento che si concludeva con il rigetto della domanda;
-la sentenza n. 610/2005, nella parte in cui liquidava le spese di lite, era posta in esecuzione dai germani e i CP_1 procedimenti esecutivi proseguivano nonostante le opposizioni spiegate dagli asseriti debitori: nel dettaglio, il CP_1
otteneva, in data 19.1.2006, a seguito della dichiarazione positiva del terzo, il pignoramento della somma di
[...]
€24.956,60 (proc.esc. n.r.g. 3380/2005) la quale somma veniva svincolata (in ragione della riforma del titolo esecutivo) solo in data 20.10.2011, a seguito di ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con pronuncia n. 19982/2010;
-parimenti, i germani e per il recupero delle spese di lite liquidate con sentenza n. 610/2005, Controparte_2 CP_3 agivano nei confronti della per il recupero della somma di €14.610,50, ottenendo in data 19.1.2006, a seguito Per_1 della dichiarazione positiva resa dal terzo, il pignoramento della relativa somma, la quale (in ragione della riforma del titolo esecutivo) veniva svincolata solo in data 20.10.2011, a seguito di ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con pronuncia n. 19983/2010;
-per il periodo 23.6.2005 (data di esecuzione dei pignoramenti presso terzi) al 20.10.2011 (data di svincolo delle somme) la
vedeva negata la possibilità di utilizzare una cospicua somma per la sua Farmacia, ricevendone grave Per_1 pregiudizio pari agli interessi sul capitale (€3.802,09+2.225,88), alla rivalutazione (3.358,15+1.965,98) e alle spese sostenute per lo svincolo delle somme;
, in ragione del sequestro giudiziario richiesto dal e della nomina del custode, corrispondeva in CP_5 CP_1 favore del dott. a seguito di accordo transattivo, il minor importo, rispetto al quantum liquidato dal Persona_3 Tribunale, di €27.344,70, ricevendo un pregiudizio stimato nell'importo, comprensivo di interessi e rivalutazione, di
€43.959,61;
-la subiva un ulteriore pregiudizio, in ragione della esecuzione intentata dal della sentenza di Per_1 Controparte_1 primo grado n.610/2005, poi riformata, nella parte in cui era posto a suo carico l'obbligo di rendere il conto della gestione;
-parimenti, e e agivano esecutivamente, sulla base della sentenza di primo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 grado n. 610/2005, nei confronti di e per il recupero delle spese di lite liquidate Parte_2 Parte_3 con il detto titolo, procedendo al pignoramento del mobilio presente negli appartamenti e ottenendo, in data 29.6.2005, decreto di vendita ai pubblici incanti, sospeso solo in data 2.9.2005, su istanza delle stesse pignorate;
la relativa procedura
pagina 2 di 6 esecutiva era estinta solo in data 30.4.2012 a seguito del ricorso in Cassazione proposto dalle GE , Pt_1 conclusosi con sentenza n.19981/2010, con la quale si dava atto dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo;
-che e , in ragione degli atti espropriativi posti in essere nei loro confronti, subivano un Parte_2 Parte_3 grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, da stimarsi in via equitativa;
-che gli odierni appellati avevano agito in giudizio senza l'ordinaria prudenza, specie nel porre in esecuzione una sentenza non ancora definitiva;
” convenivano in giudizio , e per sentirli condannare Controparte_1 CP_3 Controparte_2 al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 cpc.
I si costituivano assumendo di aver promosso le azioni esecutive sulla base di un valido titolo CP_1 giudiziario e di essersi tempestivamente attivati ai fini della sospensione e/o estinzione delle procedure esecutive a seguito della riforma della sentenza di primo grado e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese e la condanna degli attori ex art. 96 cpc co 3.
Il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rigettava la domanda attorea;
rigettava la domanda dei convenuti formulata ex art. 96 comma 3 cpc e condannava , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello i censurandola per aver erroneamente, il Pt_1
Giudice di primo grado, ritenuto possibile che la dott.ssa e le sorelle Persona_1 Parte_2
e potessero richiedere i danni, a loro causati dall'esecuzioni mobiliari
[...] Parte_3 intraprese dai sulla scorta di un titolo esecutivo provvisorio (sentenza n. 610/2005 del CP_1
Tribunale di Bari), già nel momento in cui era impugnato il titolo esecutivo provvisorio, senza attenderne la sua definitiva caducazione, e quindi per aver ritenuto l'improponibilità della domanda risarcitoria in un giudizio autonomo;
lamentavano altresì l'ingiusto rigetto della domanda per la mancanza di prove dei pregiudizi patiti dalla dott.ssa e dai germani , in proprio e Per_1 Pt_1 quali eredi della dott.ssa Persona_1
Resistevano gli appellati che contestavano i motivi e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 24.09.2025 svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentano sostanzialmente gli appellanti che prima del passaggio in giudicato della sentenza n.
385/2007 (verificatosi con la pronuncia della Corte Cassazione n. 24684/2013) non sarebbe stato loro possibile avanzare domanda di danno nei confronti dei MESSERE e che il giudice di prime cure ha pagina 3 di 6 erroneamente ritenuto non provati i pregiudizi da loro subiti e ritenuto illegittima la liquidazione equitativa del danno.
Le censure NON convincono.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel comporre i precedenti contrasti, con la sentenza n.
25478/2021, avevano già affermato che l'istanza con la quale si chiede il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza (in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato) deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Nel caso in cui sussista quest'ultima ipotesi, la domanda andrà formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e “solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
In sintesi, dunque:
a. la domanda va proposta nell'ambito del giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo sulla base del quale si è agito;
b. se il giudizio si è concluso o vi sono preclusioni processuali che impediscono la proposizione della domanda per esecuzione incauta o lite temeraria, questa va formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione;
c. laddove non è possibile proporla neppure in sede di opposizione all'esecuzione, si potrà proporre un giudizio autonomo.
Infatti, “l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità » (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5069 del 3/03/2010, Rv. 611867 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv.
644286 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 -01), onde essa “non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del pagina 4 di 6 9/12/2019, Rv. 655961 -01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368-02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 -01).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal primo giudice che ha puntualmente evidenziato, come l'azione di risarcimento del danno ex art. 96 cpc azionata nel presente giudizio, doveva essere proposta nel giudizio di cognizione o, al più, nei giudizi di opposizione intrapresi dalle parti esecutate
a seguito della riforma della sentenza n.610/2005 ad opera della Corte d'Appello di Bari.
Il Tribunale ha -pure- rilevato che il pignoramento delle somme nei confronti della era stato Per_1 eseguito con atti del 23.6.2005 e confermati dal Tribunale in data 19.1.2006 laddove nei confronti di
e l'azione esecutiva era stata intrapresa già nell'aprile 2005, Parte_2 Parte_3 sicchè è evidente che la domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 cpc poteva essere formulata nel giudizio di gravame, conclusosi con sentenza n. 385/2007 del 27.03.2007; ed inoltre che tali richieste, oltretutto, ben avrebbero potuto essere proposte nelle diverse opposizioni alle esecuzioni intraprese a seguito della caducazione del titolo esecutivo dinanzi al Tribunale di Bari (decise in primo grado con le sentenze nn. 2451/2008, 1985/2008 e 2334/2008 del Tribunale di Bari, cassate dalla Suprema
Corte); né può sfuggire che i avevano proposto impugnazione incidentale autonoma in Pt_2 data 20.12.2005, nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza 385/07.
Nessun ostacolo di diritto o di fatto impediva, quindi, ai sigg.ri di formulare la propria Pt_2 domanda risarcitoria dinanzi alla Corte di Appello o al Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Infine, riguardo i pregiudizi lamentati dalla , per le spese del custode giudiziario e per il Per_1 pignoramento delle somme presso l' e dai per il pignoramento mobiliare Parte_5 Pt_2 presso le abitazioni, il Tribunale (pagg. 9 – 11 della sentenza) con ampia e analitica motivazione, condivisa da questa Corte territoriale, ha posto in rilievo che la Corte d'Appello con la sentenza n.
385/2007, nel riformare la sentenza di primo grado, ha ritenuto di compensare non solo le spese del giudizio di merito, ma anche quelle della fase cautelare, ivi comprese gli oneri sostenuti in pari misura dalle parti in favore del custode giudiziario in ragione, tra l'altro, della “assoluta peculiarità delle questioni trattate”, con la conseguenza che la pronuncia andava emendata a mezzo di gravame;
inoltre che le somme pignorate non risultano mai essere state assegnate al creditore procedente e che il mobilio pignorato non risulta essere mai uscito dalla sfera di disponibilità delle parti esecutate.
In punto di liquidazione del danno occorre osservare che il potere discrezionale ex art 1226 c.c. di provvedere in via equitativa è subordinato alla sussistenza della condizione che sia impossibile o molto difficile dare prova del danno nell'esatto ammontare dello stesso, purché sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi;
indi costituisce onere della pagina 5 di 6 parte che si pretende danneggiata l'allegazione degli elementi necessari al fine di consentire al giudice l'esercizio di tale potere;
la mancata allegazione di tali elementi, pure rilevata dal primo giudice, non può che comportare il rigetto della domanda, anche da tale prospettiva.
L'appello viene, quindi, rigettato.
Non appare meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 3 cpc formulata dagli appellati non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave degli appellanti nel sottoporre al vaglio della giudice d'appello le motivazioni del tribunale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione di valore indeterminato complessità bassa, minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1675/2024, proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 22.12.2024, contro Parte_3 Controparte_1
e per la riforma della sentenza n° 2735/2024 del Tribunale di Controparte_2 CP_3
Bari, pubblicata in data 11.06.2024, nella causa iscritta al RGN. 15041/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti -in solido- al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e attribuisce a loro procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti -in solido- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 26.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1675/2024 promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
AL ZU (C.F.: ) pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
contro
: (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) e (C.F.: ), con l'avv. Claudio C.F._6 CP_3 C.F._7
d'AM (CF. , pec: C.F._8 Email_2
APPELLATI avverso la sentenza n° 2735/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 11.06.2024, nella causa iscritta al RGN. 15041/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.09.2016 I sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio e in qualità di eredi di sull'assunto che: Parte_3 Persona_1
“-in data 3.12.1969 – madre degli istanti – acquistava la Farmacia “Logroscino” in Bari;
Persona_1
-in ragione del notevole impegno finanziario, la ricorreva ad un finanziatore esterno, individuato nella persona Per_1 di , con la quale, in data 19.12.1970 sottoscriveva un contratto di associazione in partecipazione;
Persona_2
-con atto del 30.12.1978 la costituiva un'impresa familiare per la gestione della farmacia con la collaborazione Per_1 dei suoi tre figli, , e , consentendo al contempo al dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, figlio di , di essere presente in farmacia dal marzo 1980;
[...] Persona_2
pagina 1 di 6 -in data 19.12.1990 la decedeva e lasciava ai propri figli , e Per_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_2 suoi eredi, il proseguimento del rapporto di associazione in partecipazione;
, nel 1996, a seguito di richieste stragiudiziali, introduceva nei confronti della , Parte_4 Persona_1 innanzi al Tribunale di Bari, un procedimento cautelare volto al sequestro giudiziario della strumentale CP_4 all'instaurazione del giudizio r.g.n. 5501/1996 volto al riconoscimento dell'esistenza di una società di persone, tra la
e , per la gestione della farmacia, nonché, alla condanna della al Persona_1 Controparte_1 Per_1 pagamento degli utili derivanti da tale rapporto;
-l'istanza di sequestro giudiziario era accolta dal Tribunale in sede di reclamo con nomina, per il periodo 1998-2001, del dott. quale custode giudiziario;
Persona_3
-il giudizio di merito n.r.g. 5501/1996 proseguiva, in ragione delle domande riconvenzionali spiegate, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e nonchè con l'intervento volontario dei figli della Controparte_2 CP_1 CP_3
( , e ) ed era definito con sentenza n.610/2005, depositata il 14.3.2005, Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 con la il Tribunale accoglieva la domanda del ed respingeva le domande riconvenzionali della Controparte_1
, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore del (per €17.832,76 Per_1 Controparte_1 oltre accessori) e in favore di e (per €10.129,79 oltre accessori); Controparte_2 CP_3
-a seguito di gravame, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.385/2007, dichiarava inammissibili gli appelli dei germani e, accogliendo in parte l'appello della , rigettava la domanda del di Pt_1 Per_1 Controparte_1 riconoscimento dell'esistenza di una società di persone tra il medesimo e la , con rigetto di tutte le CP_1 Per_1 restanti domande e compensazione delle spese;
-la pronuncia della Corte d'Appello n. 385/2007 diveniva definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi resa dalla Corte di Cassazione, che provvedeva altresì alla compensazione delle spese di lite;
-durante la pendenza di detti giudizi, il avviava nei confronti della altra controversia dinanzi Controparte_1 Per_1 al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in suo favore della qualità di dipendente della farmacia ed il conseguente pagamento dei compensi spettategli, procedimento che si concludeva con il rigetto della domanda;
-la sentenza n. 610/2005, nella parte in cui liquidava le spese di lite, era posta in esecuzione dai germani e i CP_1 procedimenti esecutivi proseguivano nonostante le opposizioni spiegate dagli asseriti debitori: nel dettaglio, il CP_1
otteneva, in data 19.1.2006, a seguito della dichiarazione positiva del terzo, il pignoramento della somma di
[...]
€24.956,60 (proc.esc. n.r.g. 3380/2005) la quale somma veniva svincolata (in ragione della riforma del titolo esecutivo) solo in data 20.10.2011, a seguito di ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con pronuncia n. 19982/2010;
-parimenti, i germani e per il recupero delle spese di lite liquidate con sentenza n. 610/2005, Controparte_2 CP_3 agivano nei confronti della per il recupero della somma di €14.610,50, ottenendo in data 19.1.2006, a seguito Per_1 della dichiarazione positiva resa dal terzo, il pignoramento della relativa somma, la quale (in ragione della riforma del titolo esecutivo) veniva svincolata solo in data 20.10.2011, a seguito di ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con pronuncia n. 19983/2010;
-per il periodo 23.6.2005 (data di esecuzione dei pignoramenti presso terzi) al 20.10.2011 (data di svincolo delle somme) la
vedeva negata la possibilità di utilizzare una cospicua somma per la sua Farmacia, ricevendone grave Per_1 pregiudizio pari agli interessi sul capitale (€3.802,09+2.225,88), alla rivalutazione (3.358,15+1.965,98) e alle spese sostenute per lo svincolo delle somme;
, in ragione del sequestro giudiziario richiesto dal e della nomina del custode, corrispondeva in CP_5 CP_1 favore del dott. a seguito di accordo transattivo, il minor importo, rispetto al quantum liquidato dal Persona_3 Tribunale, di €27.344,70, ricevendo un pregiudizio stimato nell'importo, comprensivo di interessi e rivalutazione, di
€43.959,61;
-la subiva un ulteriore pregiudizio, in ragione della esecuzione intentata dal della sentenza di Per_1 Controparte_1 primo grado n.610/2005, poi riformata, nella parte in cui era posto a suo carico l'obbligo di rendere il conto della gestione;
-parimenti, e e agivano esecutivamente, sulla base della sentenza di primo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 grado n. 610/2005, nei confronti di e per il recupero delle spese di lite liquidate Parte_2 Parte_3 con il detto titolo, procedendo al pignoramento del mobilio presente negli appartamenti e ottenendo, in data 29.6.2005, decreto di vendita ai pubblici incanti, sospeso solo in data 2.9.2005, su istanza delle stesse pignorate;
la relativa procedura
pagina 2 di 6 esecutiva era estinta solo in data 30.4.2012 a seguito del ricorso in Cassazione proposto dalle GE , Pt_1 conclusosi con sentenza n.19981/2010, con la quale si dava atto dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo;
-che e , in ragione degli atti espropriativi posti in essere nei loro confronti, subivano un Parte_2 Parte_3 grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, da stimarsi in via equitativa;
-che gli odierni appellati avevano agito in giudizio senza l'ordinaria prudenza, specie nel porre in esecuzione una sentenza non ancora definitiva;
” convenivano in giudizio , e per sentirli condannare Controparte_1 CP_3 Controparte_2 al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 cpc.
I si costituivano assumendo di aver promosso le azioni esecutive sulla base di un valido titolo CP_1 giudiziario e di essersi tempestivamente attivati ai fini della sospensione e/o estinzione delle procedure esecutive a seguito della riforma della sentenza di primo grado e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese e la condanna degli attori ex art. 96 cpc co 3.
Il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rigettava la domanda attorea;
rigettava la domanda dei convenuti formulata ex art. 96 comma 3 cpc e condannava , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello i censurandola per aver erroneamente, il Pt_1
Giudice di primo grado, ritenuto possibile che la dott.ssa e le sorelle Persona_1 Parte_2
e potessero richiedere i danni, a loro causati dall'esecuzioni mobiliari
[...] Parte_3 intraprese dai sulla scorta di un titolo esecutivo provvisorio (sentenza n. 610/2005 del CP_1
Tribunale di Bari), già nel momento in cui era impugnato il titolo esecutivo provvisorio, senza attenderne la sua definitiva caducazione, e quindi per aver ritenuto l'improponibilità della domanda risarcitoria in un giudizio autonomo;
lamentavano altresì l'ingiusto rigetto della domanda per la mancanza di prove dei pregiudizi patiti dalla dott.ssa e dai germani , in proprio e Per_1 Pt_1 quali eredi della dott.ssa Persona_1
Resistevano gli appellati che contestavano i motivi e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 24.09.2025 svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentano sostanzialmente gli appellanti che prima del passaggio in giudicato della sentenza n.
385/2007 (verificatosi con la pronuncia della Corte Cassazione n. 24684/2013) non sarebbe stato loro possibile avanzare domanda di danno nei confronti dei MESSERE e che il giudice di prime cure ha pagina 3 di 6 erroneamente ritenuto non provati i pregiudizi da loro subiti e ritenuto illegittima la liquidazione equitativa del danno.
Le censure NON convincono.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel comporre i precedenti contrasti, con la sentenza n.
25478/2021, avevano già affermato che l'istanza con la quale si chiede il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza (in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato) deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Nel caso in cui sussista quest'ultima ipotesi, la domanda andrà formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e “solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
In sintesi, dunque:
a. la domanda va proposta nell'ambito del giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo sulla base del quale si è agito;
b. se il giudizio si è concluso o vi sono preclusioni processuali che impediscono la proposizione della domanda per esecuzione incauta o lite temeraria, questa va formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione;
c. laddove non è possibile proporla neppure in sede di opposizione all'esecuzione, si potrà proporre un giudizio autonomo.
Infatti, “l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità » (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5069 del 3/03/2010, Rv. 611867 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv.
644286 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023, Rv. 669750 -01), onde essa “non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del pagina 4 di 6 9/12/2019, Rv. 655961 -01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368-02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
42119 del 31/12/2021, Rv. 663459 -01).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal primo giudice che ha puntualmente evidenziato, come l'azione di risarcimento del danno ex art. 96 cpc azionata nel presente giudizio, doveva essere proposta nel giudizio di cognizione o, al più, nei giudizi di opposizione intrapresi dalle parti esecutate
a seguito della riforma della sentenza n.610/2005 ad opera della Corte d'Appello di Bari.
Il Tribunale ha -pure- rilevato che il pignoramento delle somme nei confronti della era stato Per_1 eseguito con atti del 23.6.2005 e confermati dal Tribunale in data 19.1.2006 laddove nei confronti di
e l'azione esecutiva era stata intrapresa già nell'aprile 2005, Parte_2 Parte_3 sicchè è evidente che la domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 cpc poteva essere formulata nel giudizio di gravame, conclusosi con sentenza n. 385/2007 del 27.03.2007; ed inoltre che tali richieste, oltretutto, ben avrebbero potuto essere proposte nelle diverse opposizioni alle esecuzioni intraprese a seguito della caducazione del titolo esecutivo dinanzi al Tribunale di Bari (decise in primo grado con le sentenze nn. 2451/2008, 1985/2008 e 2334/2008 del Tribunale di Bari, cassate dalla Suprema
Corte); né può sfuggire che i avevano proposto impugnazione incidentale autonoma in Pt_2 data 20.12.2005, nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza 385/07.
Nessun ostacolo di diritto o di fatto impediva, quindi, ai sigg.ri di formulare la propria Pt_2 domanda risarcitoria dinanzi alla Corte di Appello o al Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Infine, riguardo i pregiudizi lamentati dalla , per le spese del custode giudiziario e per il Per_1 pignoramento delle somme presso l' e dai per il pignoramento mobiliare Parte_5 Pt_2 presso le abitazioni, il Tribunale (pagg. 9 – 11 della sentenza) con ampia e analitica motivazione, condivisa da questa Corte territoriale, ha posto in rilievo che la Corte d'Appello con la sentenza n.
385/2007, nel riformare la sentenza di primo grado, ha ritenuto di compensare non solo le spese del giudizio di merito, ma anche quelle della fase cautelare, ivi comprese gli oneri sostenuti in pari misura dalle parti in favore del custode giudiziario in ragione, tra l'altro, della “assoluta peculiarità delle questioni trattate”, con la conseguenza che la pronuncia andava emendata a mezzo di gravame;
inoltre che le somme pignorate non risultano mai essere state assegnate al creditore procedente e che il mobilio pignorato non risulta essere mai uscito dalla sfera di disponibilità delle parti esecutate.
In punto di liquidazione del danno occorre osservare che il potere discrezionale ex art 1226 c.c. di provvedere in via equitativa è subordinato alla sussistenza della condizione che sia impossibile o molto difficile dare prova del danno nell'esatto ammontare dello stesso, purché sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi;
indi costituisce onere della pagina 5 di 6 parte che si pretende danneggiata l'allegazione degli elementi necessari al fine di consentire al giudice l'esercizio di tale potere;
la mancata allegazione di tali elementi, pure rilevata dal primo giudice, non può che comportare il rigetto della domanda, anche da tale prospettiva.
L'appello viene, quindi, rigettato.
Non appare meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 3 cpc formulata dagli appellati non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave degli appellanti nel sottoporre al vaglio della giudice d'appello le motivazioni del tribunale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione di valore indeterminato complessità bassa, minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1675/2024, proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 22.12.2024, contro Parte_3 Controparte_1
e per la riforma della sentenza n° 2735/2024 del Tribunale di Controparte_2 CP_3
Bari, pubblicata in data 11.06.2024, nella causa iscritta al RGN. 15041/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti -in solido- al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e attribuisce a loro procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti -in solido- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 26.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
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