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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03/10/2025 , RGC n. 2425 /2024 dinanzi al Giudice dott. ET AV sono comparsi:
L'avv. PIGNATARO FRANCESCO per parte attrice;
L'avv. Turano (per delega dell'avv. VERSACI MARIA ROSA ) per parte convenuta;
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET AV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2425 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Pignataro
Opponente
E
, (C.F. e P.I. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Rosa Versaci
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249017366876/000, notificata il 5 dicembre 2024, con la quale è stato intimato il
1 pagamento di euro 30.550,56, relativamente alla cartella esattoriale n.
03420210022930260000 di importo pari ad euro 7.808,34, per somme relative a sanzioni amministrative ex l. 689/81 richies te dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ha dedotto: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della copia dell'atto presupposto;
b) la mancata notifica della cartella sottesa all'intimazione; c)
l'intervenuta prescrizione del credito.
1.2. Si è costituita , eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva con la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e nel merito chiedendo il rigetto del l'opposizione.
2. In via preliminare, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore, di cui non è necessaria la chiamata in causa, essendo stati fatti valere vizi che attengono al procedimento esattoriale.
Al riguardo, si ricorda che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
“ritiene il collegio di condividere sul punto il recente arresto di Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l'agente deve “rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto i n essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perchè, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad ogge tto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”. A tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, com e affermato dalle sezioni unite di questa
Corte, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario,
l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propri a impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (Cass. 25 luglio 2007, n. 16412). Sicchè per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l'esattore e l'ente impositore il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza, e quindi della condanna alle spese nei confronti dell'opponente, in ragione del fatto che il secondo abbia provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva dipende, però, d alla domanda dell'esattore, sicchè ove lo stesso non l'abbia proposta, non potrà che dolersi di una tale scelta, ovvero, ove l'abbia proposta, dovrà impugnare il mancato accoglimento della domanda di manleva, e non la statuizione sulle spese processuali re lativa al rapporto principale. La condanna
2 solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario dev e essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore” (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 31 gennaio 2017, n. 2570).
Inoltre, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che att engono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.” (Cass. Civ. sez. VI, 2 dicembre 2021 n. 37940).
In buona sostanza, quindi, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del concessionario che risponde di ogni conseguenza in solido con l'ente impositore per quel che riguarda i rapporti esterni;
l'ente impositore, il quale non è litisconsorte necessario, può essere chiamato in causa dal concessionario al fine della manleva sulle spese (nel caso di specie, la domanda di manleva sulle spese di lite è stata avanzata in via subordina ta per il caso di accoglimento dell'opposizione, ipotesi che, per come si dirà in seguito, non si verifica nel caso di specie).
3. Nel merito, in primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento n. 0342021002293 0260000, in quanto è presente in atti l'avviso di consegna della raccomandata a mezzo pec inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 17 gennaio 2023, in relazione alla quale alcuna Email_1 contestazione è stata mossa dall'opponente.
4. Va, poi, respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a sanzioni amministrative richiesti con la cartella n. 03420210022930260000.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irr etrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti loc ali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797).
Pertanto, l'omessa impugnazione della cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito .
5. L'avvenuta notifica della cartella esclude anche la fondatezza della doglianza relativa all'omessa allegazione all'intimazione opposta dell'atto precedentemente notificato, vale a dire la
3 cartella medesima, in quanto “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o vvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., sez. 5, 25/03/2011, n. 6914, Rv. 617325 -
01), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., sez. 5, 25/07/2012, n. 13110, Rv. 623857 - 01).
In particolare, deve ritenersi che anche lo Statuto del contribuente, art. 7, comma 1, (così come espressamente previsto dal D.P.R. citato, art. 42), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richi amato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., sez. 5, 4/7/2014, n. 15327, Rv. 631550 01)” (Cass. civ., sez. trib., 13 febbraio
2019, n. 4176; cfr. anche Cass. civ., Se z. VI , 30 dicembre 2024 n. 34906, secondo cui “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale”).
5. L'opposizione è, quindi, respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
ET AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in euro
2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. ET AV
4
L'avv. PIGNATARO FRANCESCO per parte attrice;
L'avv. Turano (per delega dell'avv. VERSACI MARIA ROSA ) per parte convenuta;
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET AV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2425 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Pignataro
Opponente
E
, (C.F. e P.I. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Rosa Versaci
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249017366876/000, notificata il 5 dicembre 2024, con la quale è stato intimato il
1 pagamento di euro 30.550,56, relativamente alla cartella esattoriale n.
03420210022930260000 di importo pari ad euro 7.808,34, per somme relative a sanzioni amministrative ex l. 689/81 richies te dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ha dedotto: a) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della copia dell'atto presupposto;
b) la mancata notifica della cartella sottesa all'intimazione; c)
l'intervenuta prescrizione del credito.
1.2. Si è costituita , eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2 passiva con la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e nel merito chiedendo il rigetto del l'opposizione.
2. In via preliminare, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore, di cui non è necessaria la chiamata in causa, essendo stati fatti valere vizi che attengono al procedimento esattoriale.
Al riguardo, si ricorda che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
“ritiene il collegio di condividere sul punto il recente arresto di Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l'agente deve “rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto i n essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perchè, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad ogge tto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”. A tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, com e affermato dalle sezioni unite di questa
Corte, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario,
l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propri a impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (Cass. 25 luglio 2007, n. 16412). Sicchè per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l'esattore e l'ente impositore il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza, e quindi della condanna alle spese nei confronti dell'opponente, in ragione del fatto che il secondo abbia provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva dipende, però, d alla domanda dell'esattore, sicchè ove lo stesso non l'abbia proposta, non potrà che dolersi di una tale scelta, ovvero, ove l'abbia proposta, dovrà impugnare il mancato accoglimento della domanda di manleva, e non la statuizione sulle spese processuali re lativa al rapporto principale. La condanna
2 solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario dev e essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore” (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 31 gennaio 2017, n. 2570).
Inoltre, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che att engono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.” (Cass. Civ. sez. VI, 2 dicembre 2021 n. 37940).
In buona sostanza, quindi, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del concessionario che risponde di ogni conseguenza in solido con l'ente impositore per quel che riguarda i rapporti esterni;
l'ente impositore, il quale non è litisconsorte necessario, può essere chiamato in causa dal concessionario al fine della manleva sulle spese (nel caso di specie, la domanda di manleva sulle spese di lite è stata avanzata in via subordina ta per il caso di accoglimento dell'opposizione, ipotesi che, per come si dirà in seguito, non si verifica nel caso di specie).
3. Nel merito, in primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento n. 0342021002293 0260000, in quanto è presente in atti l'avviso di consegna della raccomandata a mezzo pec inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 17 gennaio 2023, in relazione alla quale alcuna Email_1 contestazione è stata mossa dall'opponente.
4. Va, poi, respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a sanzioni amministrative richiesti con la cartella n. 03420210022930260000.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irr etrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti loc ali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797).
Pertanto, l'omessa impugnazione della cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito .
5. L'avvenuta notifica della cartella esclude anche la fondatezza della doglianza relativa all'omessa allegazione all'intimazione opposta dell'atto precedentemente notificato, vale a dire la
3 cartella medesima, in quanto “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o vvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., sez. 5, 25/03/2011, n. 6914, Rv. 617325 -
01), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., sez. 5, 25/07/2012, n. 13110, Rv. 623857 - 01).
In particolare, deve ritenersi che anche lo Statuto del contribuente, art. 7, comma 1, (così come espressamente previsto dal D.P.R. citato, art. 42), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richi amato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., sez. 5, 4/7/2014, n. 15327, Rv. 631550 01)” (Cass. civ., sez. trib., 13 febbraio
2019, n. 4176; cfr. anche Cass. civ., Se z. VI , 30 dicembre 2024 n. 34906, secondo cui “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale”).
5. L'opposizione è, quindi, respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
ET AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, in euro
2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. ET AV
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