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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2192/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PASQUALETTI MICHELA Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLATO
PG presso la CdA.
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 3109/2024 emessa dal Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
In data 18/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
RICORRE
a Corte di Appello di Firenze per sentire accolte le seguenti conclusioni: Pt_2
pagina 1 di 27 “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, autorizzato il superamento del limite redazionale reso necessaria dalla complessità del caso ne richiede il superamento, previa rimessione in termini ad ogni fine come richiesta con questo atto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Firenze n.3109/2024 pubblicata l'8 ottobre 2024:
IN VIA CAUTELARE URGENTISSIMA INAUDITA ALTERA PARTE: affidare in via esclusiva il minore presso la madre, assegnando a questa la casa di via Santi Saccenti 84 in CE ID, ripristinando le visite protette;
con ogni conseguente statuizione di cui al c.d. degli articoli 342 bis e 342 ter cpc necessaria alla protezione delle vittime;
disporre, per il tempo necessario, le misure di cui all'art. 342 bis e 343 bis CPC dell'allontanamento, effettivo, dalla casa familiare;
del divieto di avvicinarsi a madre e figlio, in ogni luogo da loro frequentato;
attivare il servizio sociale, comunale di residenza attuale e del
[...]
, di emergenza abitativa, al fine di concedere a madre e figlio Controparte_2 in via d'urgenza, adeguata soluzione abitativa con sottrazione dal controllo economico del marito;
Sospendere l'esecutorietà della condanna al rimborso delle spese legali;
aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili;
Pt_1 disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili da versarsi nelle mani della madre;
di conseguenza fissare l'udienza di discussione e conferma cautelare;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiarare la nullità della Sentenza n.3109/2024 pubblicata l'8 ottobre 2024 disponendo la rinnovazione del giudizio, e CTU illustrativa del diritto di famiglia
, dell'istituto matrimoniale di diritto pakistano, e dei diritti e doveri degli Per_2 sposi derivanti dal matrimonio di diritto , al contempo assegnando Per_2 termine per la formulazione degli ulteriori mezzi istruttori;
NEL MERITO:
pagina 2 di 27 disporre la decadenza di dalla responsabilità Controparte_3 genitoriale di con i conseguenti provvedimenti di Persona_1 protezione delle vittime;
disporre l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_3 revocare la condanna al rimborso delle spese legali aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili, disponendo che sia direttamente a Pt_1 questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di Controparte_3 che eroga, le somme mensili maggiori;
[...] disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
disporre per il mantenimento straordinario la somma forfettaria di 150,00 euro mensili, salvo l'ulteriore comprovato, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
condannare a restituire alla signora Controparte_3 Parte_1 la metà degli assegni al nucleo familiare, per euro ottanta mensili dalla nascita del figlio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e l'intero mensile per i mesi di affido esclusivo;
IN IPOTESI DENEGATA E IMPUGNANDA: disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore Persona_1 della madre, con i conseguenti provvedimenti di protezione delle vittime;
disporre l'assegnazione alla madre della casa familiare di via santi saccenti 84, aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili, Pt_1 disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che eroga, le somme mensili maggiori;
Controparte_3 disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
pagina 3 di 27 disporre per il mantenimento straordinario la somma forfettaria di 150,00 euro mensili, salvo l'ulteriore comprovato, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
condannare a restituire alla signora Controparte_3 Parte_1 la metà degli assegni al nucleo familiare, per euro ottanta mensili dalla nascita del figlio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e l'intero mensile per i mesi di affido esclusivo.
Con vittoria di compensi e onorari, accessori e spese come per legge.”
Per la parte appellata :
1) in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra in ragione della mancata osservanza dei prescritti di Parte_1 cui all'art. 342, comma I, c.p.c. nonché del motivo aggiunto notificato in data
04.12.2024;
2) nel merito, in via principale, respingere l'appello e il motivo aggiunto proposto dalla sig.ra , perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. e, in parziale riforma della sentenza di Controparte_1 primo grado, disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore del padre e per l'effetto confermare il collocamento dello stesso presso l'immobile di Via Santi
Saccenti n. 84 a CE ID;
4) in denegata ipotesi, confermare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare tutte le domande della ricorrente e le richieste istruttorie dalla medesima avanzate;
5) dichiarare, comunque, inammissibile e irrituale il mezzo di prova della richiesta
CTU illustrativa del diritto di famiglia pakistano;
6) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3109/2024 pubblicata l'08.10.2024, decideva – su ricorso presentato da per sentir dichiarare la Parte_1 pagina 4 di 27 separazione personale da , col quale contraeva Controparte_1 matrimonio, in data 25.03.2016, secondo rito islamico e in modalità telematica e dalla cui unione nasceva, in data 18.12.2018, il figlio – come di seguito: Per_1
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, - dispone che resti affidato ad entrambi i Persona_3 genitori in via condivisa;
-
dispone che per il corrente anno 2024 il minore Persona_3
non possa allontanarsi dal territorio italiano con alcuno dei genitori, e che
[...]
a far data dall'anno 2025 il bambino possa recarsi all'estero unicamente con il consenso di entrambi i genitori e solo per periodi di vacanza;
-
colloca il minore presso il padre;
- assegna a la casa familiare posta in CE ID Controparte_1
(FI), via Santi Saccenti n. 84; - dispone che la madre frequenti il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00, oltre a un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo al rientro a scuola, nella settimana in cui ella ha il figlio nel weekend, e due giorni infrasettimanali (in difetto di accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a scuola) nella settimana in cui ella non ha il figlio nel weekend;
inoltre, il figlio starà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori, un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il figlio alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall'1 al 15 agosto con il periodo dal 16 al 31 agosto); - incarica i servizi sociali di verificare lo spostamento di collocazione presso il padre
e di continuare a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare, del quale si dispone la vigilanza;
-
pagina 5 di 27 dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio durante il tempo in cui quest'ultimo sta con ciascuno di loro;
- dispone che percepisca integralmente e in via Controparte_1 esclusiva l'assegno unico per il figlio;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio al 100% a carico del padre, rinviando alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a Pt_1 titolo di assegno di separazione per la moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il primo giudicante esponeva quanto segue:
- in sede presidenziale il minore veniva affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'ex casa familiare, ubicata in CE ID (FI);
- con ordinanza presidenziale del 22.10.2022, in ragione delle deduzioni della ricorrente in merito a condotte maltrattanti poste in essere dal – anche CP_3 alla presenza del figlio minore – venivano previsti incontri osservati tra il padre e
, incontri che, a fronte dei positivi riscontri al riguardo emersi nelle Per_1 relazioni dei Servizi Sociali e dell' divenivano, come disposto dal CP_4 provvedimento letto all'udienza del 24.05.2023, liberi e nella frequenza di tre pomeriggi a settimana;
- con sentenza non definitiva n. 1684 del 31.05.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo;
motivava, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, la decisione come di seguito: quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, premetteva che i servizi sociali, sin dalla prima relazione in data 24.06.2022, segnalavano alcune problematiche del minore in quanto lo stesso si esprimeva poco sia nella propria pagina 6 di 27 lingua che in italiano;
inoltre, le insegnanti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale di CE ID, frequentato dal bambino da settembre
2021, informavano il servizio sociale a marzo 2022 “della difficoltà a rapportarsi con la madre che pare mostri delle resistenze a seguire alcune indicazioni (ad esempio le indicazioni rispetto al pannolino). Riferiscono inoltre di aver ricevuto la richiesta, da parte della madre, di vietare al padre l'ingresso a scuola al fine di non fargli vedere il figlio. Rispetto alla figura paterna non rintracciano elementi di criticità o inadeguatezza, bensì riferiscono di una buona collaborazione per quanto concerne i bisogni educativi del minore”. Sul punto, l'insegnate veniva Per_4 escussa all'udienza del 06.03.2024 e riportava le difficoltà del bambino nel mangiare da solo, nonostante avesse quasi 3 anni, “la mamma diceva che era abituato a essere imboccato e che non era abituato a mangiare cibo italiano” oppure con riguardo all'utilizzo del pannolino “all'epoca lui aveva il pannolino;
all'inizio era nella norma;
ma con il passare del tempo, mano a mano che lui si era inserito nella sezione, abbiano iniziato a cercare di toglierlo, ma abbiamo trovato resistenza […]la madre non voleva che noi togliessimo il pannolino perché poi non aveva dei cambi”. il primo giudicante rilevava che a partire da agosto 2022 si svolgevano incontri osservati tra padre e figlio, dai quali emergeva – come relazionato dai servizi sociali (in data 04.10.2022) – un approccio positivo del rispetto a , CP_3 Per_1 contribuendo a rafforzare la loro relazione e al miglioramento del comportamento del minore, infatti così veniva scritto dai servizi competenti “[…]Per quanto concerne il rapporto con il figlio, il sig. risulta avere adeguate capacità CP_3 relazionali e si rileva un buon grado di consapevolezza per ciò che concerne i bisogni del minore[..]”. Quanto alla , nella medesima relazione, seppur Pt_1 nel rapporto madre e figlio emergeva un legame solido, venivano riportate delle criticità nella relazione tra le parti, poiché la ricorrente smetteva di condividere con il padre le decisioni di maggior interesse inerenti il figlio, con svalutazione della figura paterna;
dalla relazione dell'educatrice professionale in data 21.09.2022 veniva Pt_3 dato atto del profondo legame tra padre e figlio “Tra padre e figlio emerge un
pagina 7 di 27 legame positivo, il bambino ne ricerca lo sguardo ed il contatto fisico”, veniva riferito di come il per essere sempre presente agli incontri era riuscito ad CP_3 organizzarsi con gli impegni lavorativi. Tale valutazione positiva circa il legame tra la figura paterna e il minore, nonché dell'adeguata capacità genitoriale del
, veniva confermata nella successiva relazione dei servizi sociali del CP_3
17.05.2023. Lo stesso, infatti, in più occasioni inviava al servizio competente proposte nell'interesse del figlio “finalizzate a garantire a quest'ultimo maggiori spazi di socializzazione ed esperienze ricreative”.
Pertanto, sulla base delle positive relazioni del servizio sociale, all'udienza del
24/5/2023 il Giudice di primo grado provvedeva ad una liberalizzazione degli incontri tra padre e figlio.
Inoltre, nel frattempo venivano riscontrati per il minore netti miglioramenti Per_1 sia nell'apprendimento della lingua italiana, necessaria anche per sviluppare un rapporto con i suoi pari in ambito scolastico, sia nella gestione dei propri bisogni fisiologici e visto il continuo andamento in senso positivo della relazione padre- figlio, che emergeva anche dalle parole di quest'ultimo, il quale dichiarava alla psicologa (relazione 26.01.2024) “che sta bene sia a scuola che a casa CP_4 sia quando è con la mamma che quando sta con il babbo”.
Infine, sul punto il primo giudicante evidenziava che il procedimento penale che vedeva indagato per maltrattamenti familiari si concludeva con richiesta CP_3 di archiviazione, non opposta;
che quanto riportato nella relazione del CP_4
03.06.2024 circa i ricordi di relativi a episodi di violenza, veniva osservato Per_1 che non vi erano elementi per affermare l'autenticità del ricordo del minore giacchè la stessa riferiva all'assistente – e da quest'ultima riportato Pt_1 Per_5 all'udienza del 19.06.2024 - di aver raccontato al figlio alcuni di questi episodi.
Dunque, quanto dichiarato dal bambino doveva essere considerato come certamente filtrato dal ricordo materno, e non poteva fornire elementi utili ai fini delle decisioni da adottare.
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale di Firenze riteneva congruo prevedere che il figlio rimanesse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori poiché – come emerso dalla relazione UFSMIA in data 03.06.2024 – mostravano pagina 8 di 27 “sufficienti capacità di comprensione e riflessione rispetto ai bisogni materiali ed emotivi del figlio”.
In merito alla collocazione del minore, veniva rilevato che lo stesso aveva vissuto fino a quel momento con la madre, in un contesto non privo di criticità; dalle relazioni dei servizi sociali emergeva - in quella del 15.04.2024 – di come l'ambiente domestico presso la casa materna appariva come insalubre, visto che la ricorrente mai apriva le finestre per timore del freddo e con riscaldamento costantemente accesso anche nei mesi primaverili, tanto che le parti della casa apparivano coperte di muffa. Inoltre, emergeva di come la madre risultasse essere molto apprensiva “indirizzando il figlio nella direzione che deve prendere mentre cammina, sistemandolo sulla sedia nella posizione da lei ritenuta corretta, coprendolo eccessivamente con il cappuccio anche all'interno di una stanza riscaldata”. Dunque, per il servizio sociale continuavano a permanere criticità della ricorrente in merito all'accudimento del minore, nonostante l'attuazione di interventi professionali.
Di contro, veniva rilevato di come l'ambiente domestico del padre, ovvero un immobile messogli a disposizione dalla coordinatrice del Centro di Accoglienza per
Migranti presso la Cooperativa Arca di Noè in cui il lavorava, appariva CP_3 idoneo vista l'esistenza di spazi necessari per il minore.
Per questi motivi
il
Tribunale di primo grado riteneva necessario incrementare in maniera più significativa il tempo che padre e figlio avrebbero dovuto trascorrere insieme, prevedendo uno spostamento di collocazione presso l'abitazione del resistente, giacché il mantenimento della collocazione presso la non consentirebbe Pt_1 al figlio di vivere in modo sereno e completo la relazione con il padre, oltre alle criticità sopra rilevate. Invero, la stessa manifestava atteggiamento oppositivo, anche in sede di udienza, circa la frequentazione del con il figlio. Per_6
Conseguentemente, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare al nonché l'allontanamento dalla stessa da parte della ricorrente. Altresì, CP_3 veniva regolamentata – come da dispositivo - la frequentazione tra madre e figlio, tenuto conto anche delle abitudini del minore.
pagina 9 di 27 In punto di mantenimento del figlio, richiamato quanto disposto dall'art. 147 c.c. sul punto e dopo aver effettuato una disamina della situazione patrimoniale – reddituale delle parti, dalla quale emergeva effettivamente un divario tra le due posizioni ma tenuto conto altresì del fatto che il resistente veniva gravato di oneri di mantenimento diretto del figlio maggiori rispetto alla madre e della capacità lavorativa della stessa, il Giudice di prime cure si pronunciava per il mantenimento diretto di da parte dei genitori per il tempo in cui il minore Per_1 avrebbe trascorso con ciascuno di loro;
che l'assegno unico continuava ad essere percepito dal padre, al quale venivano però poste integralmente a carico le spese straordinarie oltre all'obbligo di un assegno separativo in favore della ricorrente, nella misura miniale di 200,00 euro mensili, data la capacità lavorativa della stessa.
Infine, stante le dichiarazioni della in merito all'intenzione di trasferirsi in Pt_1
Pakistan con il figlio, espresse all'udienza del 24.05.2023, veniva accolta la richiesta del padre affinché “per il corrente anno 2024 il minore Persona_3 non possa allontanarsi dal territorio italiano con alcuno dei
[...] genitori, e che a far data dall'anno 2025 il bambino possa recarsi all'estero unicamente con il consenso di entrambi i genitori e solo per periodi di vacanza”.
II. Propone appello avverso la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione del c.d. di cui all'art. art. 337 quater cc, 18 e 48
Convenzione di Istanbul laddove il primo giudicante ha respinto le richieste di affidamento esclusivo del minore avanzata dall'odierna appellante, sul presupposto che il procedimento penale aperto a carico del è stato CP_3 archiviato poiché la stessa non aveva presentato opposizione, ritornava Pt_1 con il marito e al contempo veniva ritenuta inidonea nel rapporto col figlio per immotivata opposizione al rapporto di questo col padre;
nessun rilievo è stato riconosciuto alle quotidiane violenze domestiche subite alla presenza del figlio da parte della . Rilievo che, stando a quanto disposto dalla Convenzione di Pt_1
Instanbul, la Direttiva europea 1385/2024 e il Dlgs 149/2022, esclude i presupposti minimi per un affidamento condiviso e tantomeno la collocazione pagina 10 di 27 presso il padre e che anzi si dovrebbe giungere, vista la condotta assunta da controparte, alla decadenza della potestà genitoriale e con conseguente applicazione dell'affidamento super esclusivo in capo alla figura materna;
2) Violazione dell'art. 151cc in c.d. con l'art. 18 e 48 della Convenzione di
Istanbul, l'odierna appellante rileva che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore (cass. sez. 1 ord. 31351/2022; Cass. Sez. 6-1, Ord.
3925/2018) ed esonerando, pertanto, il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (cass., sez. 6 -1, Ord. n. 7388/2017); la Pt_1 eccepisce che la sentenza impugnata non ha tenuto in nessun conto il comportamento, per tabulas, di violenza domestica, discriminatorio delle donne, oppressivo e controllante di che persiste attualmente, volendo CP_3 costringere alla ricostituzione familiare coniugale, in cambio della rinuncia alla compensazione dei crediti;
ha errato il primo giudicante a ritenere idonea la capacità genitoriale del padre, coadiuvando un messaggio diseducativo per il minore – peraltro di religione islamica – ovvero di “giustificazione esimente della violenza sulle donne e domestica;
le quali donne, in quanto tali, devono stare sottomesse e subalterne al marito, prive di indipendenza e ogni autonomia altrimenti vengono vittimizzate e escluse;
la maternità un fardello per l'autonomia delle donne che deve essere rimosso in favore del padre”.
Pertanto, la motivazione della sentenza è apparente.
3) Violazione degli articoli n. 18 e 48 della convenzione di Istanbul, in c.d. tra loro e con gli artt. 3,4, 7, 26, 27, 55, 56 I comma, 56 secondo comma;
Violazione dei principi costituzionali della Direttiva 1385/2024, nullità della Sentenza e comunque erroneità del ragionamento logico motivazionale e dell'istruttoria dell'accertamento;
pagina 11 di 27 parte appellante assume che la sentenza impugnata è errata per aver fatto ricorso alla conciliazione, direttamente che tramite i servizi sociali, in quanto ha disposto e consentito mediazione e colloqui congiunti dei genitori con gli operatori e mediatori dei servizi sociali, senza che sia stata esclusa l'effettiva esistenza delle dedotte condotte di violenza, violenza che rende incompatibile la misura conciliativa adottata stante l'esigenza di evitare nel caso concreto situazioni di vittimizzazione secondaria e reiterazione, le quali avrebbero, quindi, dovuto concludere automaticamente per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'autore della violenza domestica o l'affidamento esclusivo alla madre e colloqui e visite protetti della vittima minore con il padre;
questa difesa rileva di come è stata negata la qualità di vittima (e di teste) di privandola del giusto e imparziale processo cui ha diritto, con Pt_1 conseguente di lei discriminazione e vittimizzazione secondaria ed altresì della protezione e cessazione delle violenze e del giogo maritale cui è ancora sottoposta, con conseguente di lei discriminazione e vittimizzazione secondaria;
è stata negata la qualità di vittima del minore, il quale continua ad essere esposto,
e subire gli effetti, dell'educazione paterna di violenza domestica sulle donne, di discriminazione delle donne e supremazia maschile. Inoltre, la sentenza erroneamente ha attribuito il ritardo e l'apatia di – già presente all'atto Per_1 della violenza del luglio 2022, e quindi in costanza di convivenza e di violenza domestica – solo alla madre, mentre il successivo sviluppo e miglioramento esclusivamente al padre, il quale – prima dell'intervento dei servizi sociali – mai mostrava interesse per il figlio.
La rileva di aver affermato di voler tornare in Pakistan per poter godere Pt_1 della protezione e sicurezza della rete degli affetti familiari e del lavoro oltre che di autonomia e indipendenza economica, negatele in Italia;
che di contro, il
, in forza della sentenza oggetto dell'odierno gravame, sta attuando in CP_3 concreto un affido super esclusivo in proprio favore, poiché nulla comunica alla madre degli orari sportivi, delle visite sportive, impedendone la di lei partecipazione ovvero le impediva di trascorrere con il figlio il giorno di chiusura pagina 12 di 27 della scuola per santo patrono di CE ID (6 novembre 2024), giorno tra l'altro disposto in sentenza riservato alla madre.
Parte appellante eccepisce la mancata nomina di un esperto universitario in diritto islamico di famiglia, il quale avrebbe rese manifeste le criticità del marito e le fragilità della nonché nullità della sentenza anche per omessa traduzione Pt_1 della stessa;
non è stata ritenuta l'incapacità genitoriale del padre per causa della condotta di violenza domestica posta, e che pone, in essere;
pacifiche e espressamente confessate - laddove ammette la violenza del 8 luglio 2021, con tentativo di strangolamento alla presenza del figlio, giustificandolo in quanto colpa della moglie - le di lui convinzioni e conseguenti condotte pregiudizievoli a figlio e moglie delle quali adduce esimente per causa della moglie.
Pertanto, risultano violati i diritti di madre e figlio della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo di giusto e imparziale processo e di effettiva tutela di cui all'art.13 e 6; al rispetto della vita privata e familiare di madre e figlio di cui all'art. 6 quali vittime di violenza;
alla libertà e sicurezza di cui all'art. 5, privandosi la ricorrente, già priva di redditi, dell'alloggio, alle libertà di cui all'art. 9, alla libertà di pensiero e alla libertà del matrimonio e di divorzio, alla non discriminazione e alla proprietà privata ex art. 1 prot. 1 avendo subito privazione economica;
la condanna al rimborso delle spese di lite vittimizza ulteriormente la vittima, privandola dei pochi risparmi che ha a disposizione, peraltro avendole il marito già notificato il precetto e subordinato la rinuncia alla compensazione in alternatività al ripristino dell'unione coniugale;
concludeva come sopra riportato.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta CP_3 Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e proponeva appello incidentale:
1)in via preliminare e di rito parte appellata rileva l'inammissibilità del gravame proposto per mancata osservanza dell'art 342 c.p.c. e dei principi di sinteticità e chiarezza, poiché l'esposizione dei motivi è palesemente tutt'altro che chiara apparendo incomprensibile, non lineare.
2)Nel merito l'appello non è accoglibile per le seguenti ragioni:
pagina 13 di 27 i. quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla “sul presupposto che il Pt_1 procedimento penale aperto a carico del padre è stato archiviato”, questa difesa rileva di come tale eccezione travisa la realtà documentale e omette di confrontarsi con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata: il primo giudicante ha dato piena valorizzazione all'attività di osservazione e monitoraggio costante del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, durata almeno per due anni oltre che all'attività istruttoria compiuta nelle more di giudizio.
Dalle risultanze istruttorie sono emersi:
-Assoluta adeguatezza genitoriale del padre, come riscontrato nelle ben dodici relazioni dei Servizi che altro non hanno fatto se non confermare le problematiche del bambino all'epoca della mancata frequentazione di questo con il padre (la madre, infatti, ha impedito arbitrariamente al padre di vedere il figlio per oltre un anno, dal luglio 2021 ad agosto 2022); che gli incontri padre-figlio sono divenuti liberi in data 24.05.2023;
-Comportamento oppositivo della madre, la quale in più occasioni ha ostacolato la relazione padre/figlio. Comportamento espresso anche davanti al Giudice di primo grado “io non voglio lasciare mio figlio al padre” (v. udienza del 18.04.2024);
-Accertamento di criticità macroscopiche nel contesto materno: le regole materne assolutamente ingiustificate e irragionevoli, quali far dormire il bambino con sé sul divano piuttosto che in camera da letto per paura degli spigoli e della finestra;
tenere il riscaldamento costantemente acceso senza mai areare l'immobile, tanto da far muffire le pareti come accertato dagli Assistenti Sociali nelle visite domiciliari;
alimentare il figlio solo con cibi liquidi oltre i tre anni di età oltre all'uso del pannolino fino ai cinque anni, e di non poterglielo togliere – come suggerito dalle maestre – perché intenta a dover pregare diverse volte al giorno.
Pertanto, il rileva che sono queste le ragioni che hanno portato il CP_3
Tribunale di primo grado a disporre quanto in dispositivo e non, invece, esclusivamente in ordine all'archiviazione del giudizio penale poiché impiegata dal primo giudicante solo quale valutazione supplettiva e residuale, tanto che si legge a pag. 9 dell'impugnata sentenza “occorre poi evidenziare che il procedimento pagina 14 di 27 penale che vedeva il indagato per maltrattamenti in famiglia si è CP_3 concluso con richiesta di archiviazione, non opposta”.
Infine, sul punto il rileva che la decisione di collocare presso il CP_3 Per_1 padre è stata dettata dalla necessità di permettere al minore di instaurare una positiva e serena relazione con la figura paterna, altrimenti impedita dalla
, oltre al fatto che – sempre da quanto emerso dalle relazioni dei servizi Pt_1 sociali – lo stesso “ha sempre rispettato i provvedimenti del Giudice e si CP_3
è comportato in modo positivo e corretto nei confronti del figlio. È dunque essenziale che il sia coinvolto in tutte le decisioni che riguardano il CP_3 bambino, secondo i principi dell'affidamento condiviso ai quali la madre dovrà uniformarsi”.
ii)quanto all' inammissibilità di domande nuove non ammesse ex art. 437 c.p.c. e del motivo aggiunto notificato in data 04.12.2024; parte appellata rileva che la
, nel corpo dell'appello, lamenta unicamente la violazione della Pt_1
Convenzione di Istanbul, introducendo di fatto una domanda nuova, violazione mai eccepita nelle more del giudizio di primo grado. Inoltre, visto il principio per cui non è possibile allegare in appello, per la prima volta, fatti nuovi che avrebbero potuto essere introdotti nel giudizio di primo grado, parte resistente chiede l'espugnazione dal fascicolo processuale il c.d. motivo aggiunto unitamente a tutti i 45 documenti ad esso allegati, nonché il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla nelle innumerevoli istanze medio tempore Pt_1 avanzate, in quanto tutte inammissibili, tardive e superflue.
Il lamenta di non vedere dal giorno 12.12.2024 il figlio perché la madre CP_3
(in maniera totalmente arbitraria e in costante e ormai perenne violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione) impedisce al medesimo le visite e gli incontri, oltre che il collocamento ad oggi mai perfezionato;
sul punto è già stata sporta querela per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento dell'AG in data 22.10.2024, così integrandola con la segnalazione del 14.12.2024 a seguito dell'ulteriore intervento delle Forze dell'Ordine del 13.12.2024 (doc 4); lamenta, inoltre, che dal 12.12.2024 non ha fatto rientro a scuola, per Pt_4 esclusiva scelta della madre per il solo fatto che il bambino avesse il gesso per la pagina 15 di 27 frattura riportata accidentalmente (a scuola) al polso e che la situazione è ulteriormente peggiorata quando in data 15.01.2025 – al fine di dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado e stante il persistente rifiuto della di lasciare l'immobile e di far avvicinare il padre al minore – è stato Pt_1 eseguito l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario unitamente alla Forza Pubblica (all. verbale di sfratto doc. 5; comunicazione di notizia di reato del 20.01.2025 trasmessa alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Firenze, doc. 6; comunicazione trasmessa successivamente alla Procura della Repubblica presso
Tribunale per i minorenni di Firenze, doc 7). Il Nadeem rileva, inoltre, che dal
15.01.2025 non ha più alcun contatto neppure telefonico con il minore: la madre, infatti, non risponde più ad alcuna chiamata del padre o ad alcun messaggio del medesimo (doc. 8), il quale non è a conoscenza di dove attualmente si trovi il figlio.
3) per mezzo dell'appello incidentale, viene formulata domanda di affidamento esclusivo del minore in favore del padre, con conferma del collocamento presso quest'ultimo di , per la manifesta inidoneità della madre a garantire e Per_1 consentire il rapporto padre/figlio, arrivando addirittura ad impedire al bambino di frequentare la scuola dell'obbligo al solo ed unico fine di evitare al padre l'occasione per poter riprendere il figlio presso di sé.
Tutto ciò con indiscutibili ripercussioni sul minore al quale viene impedito il diritto, non solo di frequentare il padre, ma anche la scuola e tutte le attività collaterali rendendolo così di fatto totalmente allontanato da tutti i rapporti con le maestre, i compagni di scuola e di calcio oltre che dal padre.
Le parti hanno concluso alla udienza del 18 aprile 2025 all'esito della comparizione personale delle parti e della loro audizione secondo quanto emergente dal verbale di udienza.
Occorre premettere una breve cronistoria del rapporto coniugale in oggetto:
-in data 25.03.2016 le parti contraggono matrimonio telematicamente, il CP_3 si trovava in Italia e la in Pakistan – la procedura matrimoniale si Pt_1 svolgeva secondo rito islamico;
pagina 16 di 27 -in data 06.06.2017 la raggiunge il marito in Italia e in data 18.12.2018 Pt_1 nasceva in Italia il figlio;
Per_1
- in data 08.07.2021 la si reca dai Carabinieri di CE ID per Pt_1 denunciare il marito per le aggressioni, percosse e lesioni subite, e viene accompagnata, al pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli, ottenendo immediato accesso alla procedura di cui al Codice Rosa, come per referto (all 15 della ricorrente/appellante);
- dalla casa protetta la presenta ricorso per separazione con richiesta di Pt_1 addebito e affido esclusivo al Tribunale di Firenze e il 30.06.2022 si costituiva in giudizio il CP_3
- con ordinanza del 30.06.22 veniva emessa la seguente ordinanza “Tenuto conto di quanto rappresentato dai servizi sociali circa le difficoltà paterne a vedere il figlio, in via provvisoria e urgente, dispone che i servizi sociali (residenza della signora CE ID) organizzino con urgenza incontri osservati tra il figlio e il padre, previa preparazione del minore se Persona_7 ritenuto necessario;
rinvia all'udienza del 6/10/2022 ore 10,15”;
- con ordinanza del 13.10.2022 il Giudice di primo grado autorizzava le parti a vivere separatamente;
- con provvedimento del 24.05.2023 letto in udienza, il Giudice di primo grado così decideva: “visto il contenuto della relazione dei servizi sociali, dalla quale emerge un positivo comportamento paterno e una buona relazione tra padre e figlio, oltre che un miglioramento del comportamento del bambino in concomitanza con l'aumento degli incontri tra padre e figlio;
ritenuto pertanto possibile instaurare incontri liberi tra padre e figlio, con monitoraggio dei servizi sociali;
dispone che il padre possa vedere il figlio Controparte_1 liberamente per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola, ove il padre potrà recarsi a prendere il figlio;
in particolare, due pomeriggi starà con lui fino alle ore 19,00, quando egli lo riporterà a casa della madre, e un pomeriggio con cena e accompagnamento a casa della madre entro le ore 20,30; in difetto di accordo, i pomeriggi saranno nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì;
pagina 17 di 27 la cena sarà possibile il venerdì; dispone il divieto di espatrio del minore , nato Persona_3 ad Empoli in data 18.12.2018, atteso che un allontanamento del minore dall'Italia pregiudicherebbe il positivo rapporto tra padre e figlio, anche alla luce di quanto dichiarato dalla signora;
dispone che i servizi sociali monitorino il nucleo familiare e l'andamento degli incontri tra padre e figlio;
ordina all'educatrice di spiegare il prima possibile al bambino che il padre lo andrà
a prendere a scuola, e le ordina altresì di avvisare il padre una volta effettuata questa comunicazione al minore;
il padre prenderà il bambino da scuola non appena avrà ricevuto questa comunicazione;
incarica altresì di dare un sostegno individuale ad entrambi i genitori”. CP_5
-in data 31.05.2023 emessa sentenza non definitiva n. 1684/2023 con la quale veniva disposta la separazione personale dei coniugi e rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Firenze confermava l'affido condiviso del minore, con collocamento presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
disponeva un calendario di frequentazione tra minore e la madre;
disponeva il mantenimento diretto e spese straordinarie tutte a carico del padre;
disponeva un contributo di mantenimento in favore della di euro 200,00 mensili. Pt_1 in data 18.12.2024 veniva aperto subprocedimento cautelare in quanto la avanzava richiesta sospensiva – inaudita altera parte - del Pt_1 provvedimento oggetto di gravame, lamentando il grave pregiudizio derivante dal medesimo poiché “è gravemente pregiudizievole per donna e figlio, sotto il profilo della negazione della violenza sulle donne e domestica e reiterazione della stessa, nel rapporto donna, musulmana, con il figlio, e dell'educazione del figlio da parte del padre, che nessuna consapevolezza mostra della violenza domestica attuata”, in quanto lo stesso continua ad abitare nella stanza al piano davanti CP_3
pagina 18 di 27 l'abitazione familiare e ad entrare/uscire liberamente dall'appartamento, continuando così ad esercitare un controllo sulla stessa , facendola Pt_1 temere per la propria incolumità personale e di quella del figlio;
nonché trovandosi da sola e in grave difficoltà economica era costretta ad abbandonare l'abitazione familiare seppur senza lavoro.
Tale istanza di inibitoria veniva rigettata dal Collegio con decreto n 3322/2024 del
18.12.2024 “ritenuto che nel caso di specie e ad un esame sommario del procedimento non emergano i presupposti di fumus invocati.
Non vi è alcuna prova della dedotta violenza attuata nei confronti della impugnante facendosi riferimento ad un referto che data luglio 2021, che è stato oggetto di un procedimento penale archiviato e sul quale è intervenuta si presume tardivamente in epoca attuale, una impugnazione. Di contro la narrazione contenuta in sentenza e desunta dagli atti, dà conto di un comportamento della madre non favorevole né al figlio né al di lui rapporto con il padre, cosicché i provvedimenti adottati, peraltro inattuati, non possono che essere confermati.
Quanto al periculum, dovendosi tenere conto dell'interesse preminente del minore la sospensione dei provvedimenti non farebbe che aggravare la sua personale situazione, nel confronto della quale è recessiva la tutela della che dovrà Pt_1 attivarsi per il suo sostentamento, essendo peraltro disposto un mantenimento seppure minimo, a suo favore”.
-nel procedimento principale sono state depositate numerose memorie dalla difesa dell'odierna appellante in attesa della prima udienza di comparizione;
1)nella memoria del 15.12.2024 la rileva che il figlio si è rotto un braccio Pt_1 durante l'orario scolastico (il 12.12.2024) e che “che il successivo venerdì 13 il minore ha desiderato restare presso la madre come espresso per video allegato per il quale si chiede CTU di trascrizione e traduzione dialoghi con interprete, contestualmente, l'appellante mette a disposizione il proprio device”; pertanto, con memoria del 17.12.2024 chiedeva che “chiede che il minore sia collocato, sino a guarigione presso l'istante madre con partecipazione del padre tramite videochiamata, e in ulteriore ipotesi chiede che il minore sia autorizzato a pagina 19 di 27 permanere presso la madre istante sino a guarigione, con partecipazione del padre tramite videochiamata”;
deposita in data 20.12.2024 memoria difensiva il il quale assumeva di CP_3 non riuscire più a frequentare il figlio dal 12 dicembre, poiché la madre impedirebbe al medesimo le visite e gli incontri, oltre a impedire il perfezionamento del collocamento di presso il padre come previsto da Per_1 provvedimento impugnato;
lo stesso aveva già presentato querela per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento dell'A.G. in data 22.10.24, che integrava con la segnalazione del 14.12.2024; che a seguito di ciò veniva attivato il Giudice
Tutelare nella dr.ssa che il bambino dal 12.12.24 non aveva fatto rientro a Per_8 scuola per esclusiva scelta della madre. Veniva avanza domanda di rigetto delle istanze proposte dalla con collocamento esclusivo del minore presso il Pt_1 padre nell'abitazione sita in via Petrarca, in attesa del rilascio dell'immobile in via
Saccenti da parte dell'appellante;
2)in data 30.12.2024 la depositava memoria di replica, insistendo per Pt_1
l'ascolto del minore circa il desiderio dallo stesso espresso di rimanere con la madre e accudito esclusivamente dalla stessa fino a quando non sarà guarito;
che il minore non poteva frequentare la scuola poiché doveva assumere antidolorifici per il dolore e che le competenze pedagogiche della madre erano sufficienti per perseguire una didattica domiciliare;
quanto alla frequentazione col padre in tale frangente, rilevava che lo stesso abbia potuto incontrare il figlio la mattina di
Natale nonché ai controlli medici.
3) in data 02.01.2025 la depositava reclamo urgente avverso il Pt_1 provvedimento di diniego di questa Corte della sospensione cautelare della provvisoria esecuzione della sentenza n 3109/2024 del Tribunale di Firenze, sempre per le medesime ragioni avanzate in sede di inibitoria.
con decreto presidenziale del 05.01.2025 si disponeva che: “osservato che non è enunciata la norma che fonderebbe la possibilità di reclamo che pare esclusa dalla lettura dell'art. 283 c.p.c; rilevato che in data 17 dicembre 2024 la parte appellante ha proposto istanza, non qualificata nel titolo giuridico, “indifferibile di collocazione del minore” presso di sé; che su tale istanza ha replicato parte pagina 20 di 27 appellata con atto del 20 dicembre 2024 con la quale tra l'altro “si avanza istanza di collocamento esclusivo del minore presso il padre all'indirizzo di residenza del medesimo in Via Francesco Petrarca n. 52 a Vinci, nell'attesa del rilascio dell'immobile di Via Saccenti da parte della sig.ra , stante l'inidoneità Pt_1 dell'ambiente domestico della madre.
Osservato che su entrambe le questioni deve essere istaurato il contraddittorio, dà unico temine ad entrambe le parti per replica sulle opposte richieste al
09.01.2025 entro le ore 13.00”;
4)in data 09.01.2024 la depositava memoria DI PRECISAZIONE DEL Pt_1
RECLAMO AVVERSO LA REIEZONE DELLA SOSPENSIVA CAUTELARE e memoria di replica chiedendo il rigetto della domanda di collocamento e affido esclusivo avanzata dal padre nella memoria del 20.12.2024;
con proprie memorie difensive il assume l'inammissibilità del reclamo CP_3 avverso decreto della Corte d'Appello di rigetto dell'istanza sospensiva avanza dalla;
lamentava che il minore non aveva fatto rientro a scuola dopo le Pt_1 vacanze natalizie e che dal 12.12.2024 veniva impedito al padre di frequentare
, reiterando le richieste avanzate con la prima memoria difensiva del Per_1
20.12.24;
5)in data 19.01.25 veniva depositata dalla nuova istanza per urgente Pt_1 affido e collocamento esclusivi alla stessa, rilevando che in data 16.01.25 a seguito dello sfratto l'istante si recava presso l'.A.S. dr.ssa al fine di ottenere Per_5 un alloggio temporaneo, in attesa di migliore alloggio permanente;
otteneva alloggio a Empoli in via Chimenti 28; che il figlio, di anni 6 e avente capacità di discernimento, continuava ad esprimere il desiderio di rimanere a vivere con la madre e di non voler far rientro presso la scuola di CE ID per essere stato gettato a terra da due compagni e a seguito di tale episodio riportava la frattura;
si insisteva per le capacità professionali della madre di seguire il figlio nell'istruzione secondo i compiti indicati dalle insegnanti;
insisteva sulle vicende familiari e pertanto chiedeva collocamento e affido esclusivo del minore, l'ascolto di quest'ultimo nonché sull'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti.
pagina 21 di 27 Con ordinanza presidenziale del 29.01.2025 “vista la istanza di parte appellante
(nuovamente senza indicazione del titolo su cui vengono avanzate plurime e diverse richieste) e rilevato che la reiterazione delle domande già più volte decise esclude la necessità di provvedere inaudita altera parte, invita la controparte alle sue deduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione e si riserva all'esito di riferire in
Camera di Consiglio”.
Con memoria di replica del 12.02.2025 il contestava quanto ex adverso CP_3 dedotto, chiedeva il rigetto di tutte le richieste avanzate dalla madre;
lo spostamento immediato ed urgente di collocazione del minore presso l'immobile di CE ID nel possesso del padre dal 15.01.2025; disposto l'obbligo immediato e urgente di frequentazione della scuola elementare per il minore;
in via d'urgenza, modificato il diritto di visita alla madre in forma protetta e monitorata dagli Assistenti Sociali.
si costituiva con comparsa di risposta in data 18.03.2025; CP_3 infine in data 10.04.2025 la presentava precisazione delle conclusioni Pt_1 facendo richiamo all'attività difensiva di parte fino a questo momento svolta.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti è la seguente:
NADEEM: dal 15.01.2025 è entrato in possesso dell'abitazione familiare (alloggio popolare) in CE ID attribuitogli in sede di separazione. All'udienza del
06.10.22 dichiarava “Lavoro come operatore e interprete in un centro di accoglienza a Empoli. Sono dipendente di una cooperativa. Prendo circa €
1.100,00-1.200,00 al mese;
guadagno anche qualcosa dall'attività di interprete per il tribunale, mi chiamano quando hanno bisogno, in un anno guadagno €
600,00-700,00”
1)DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
730/2023 (2022) reddito complessivo da lavoro dipendente 13.114,00 euro più altri redditi di euro 3.213,00 euro
CU 2022 (2021) reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di euro
3.445,50
PF 2021 (2020) reddito complessivo pari a 3.689,00 euro
PF 2020 (2019) reddito complessivo pari a 3.797,00 euro pagina 22 di 27 Dalla istruttoria in primo grado è emerso che egli riceve inoltre l'assegno unico universale per € 190,00 mensili (v. verbale di udienza del 18/04/2024), ed è gravato dal pagamento del canone di locazione della ex casa familiare, pari ad €
350,00 mensili, oltre che dal pagamento delle relative utenze.
: è disoccupata e vive in albergo secondo le sue dichiarazioni, a Pt_1
Montecatini ottenuto a seguito dello sfratto del 15.01.2025 dall'immobile di
CE ID attribuito al quale casa familiare con collocamento del CP_3 minore;
laureata in matematica nel suo paese d'origine (Pakistan), è attualmente disoccupata. Nelle more del procedimento ella svolge un tirocinio dalla durata di quattro mesi come aiuto cuoco percependo circa € 180,00 mensili ( v. verbale di udienza); ha dichiarato di aver percepito nel 2023 euro 2.304,00 da parte di agenzia oltre all'assegno di mantenimento per Controparte_6
di euro 3.600,00; che nel 2024 non ha percepito nessun reddito e non ha Per_1 redditi e/o immobili all'estero; ha prodotto isee ordinario del 2024 pari a 0,00 euro.
Tutto ciò premesso, la impugnazione deve essere rigettata.
Preliminarmente devono disattendersi le istanze istruttorie avanzate, attesa la irrilevanza delle stesse alla luce della attività probatoria già attuata pienamente esaustiva.
L'appello censura in maniera confusa e scarsamente intellegibile, in sostanza, la mancata valutazione da parte del Tribunale della violenza cui è stata sottoposta la facendone discendere a cascata la illegittimità sia del procedimento sia Pt_1 del provvedimento assunto in relazione alle decisioni prese in ordine all'affidamento, al collocamento del minore e alle conseguenti decisioni economiche.
La reiterazione delle istanze operata in I e II grado dà conto, come peraltro si è compreso anche dalle dichiarazioni a verbale, della totale mancata comprensione e vieppiù adeguamento alle decisioni motivate prese dai Giudici, insistendo su posizioni destituite di ogni supporto oggettivo probatorio.
pagina 23 di 27 Gli episodi di violenza cui si fa riferimento, oltre a distare nel tempo oltre 4 anni, sono allo stato del tutto indimostrati e derivati solo dalle dichiarazioni della parte.
Il procedimento penale venne archiviato;
seppure la archiviazione è stata annullata ciò è avvenuto per profili di forma e non certo per una diversa valutazione dei fatti che allo stato non è stata affatto formulata. Si fa riferimento a un solo episodio, supportato da un certificato medico datato 9 luglio 2021 con prognosi di 10 giorni derivanti da fatti che sono stati solo dalla stessa Pt_1 riferiti. Poi recentemente sono state depositate fotografie asseritamente riferite al minore, del 2022, da cui si dovrebbero ricavare segni di ecchimosi ma nelle quali da un lato nulla è dato comprendere ( neppure si vede il minore in viso né si percepiscono lesioni ) potendo essere comunque riferite a qualsiasi causa anche ad una caduta accidentale.
Oltre alla produzione di numerose pubblicazioni in materia di violenza di genere e richiami a dottrina e giurisprudenza europea e internazionale, e il riferimento ad un comportamento continuativo di episodio di violenza la produzione effettuata per la prova del fatto specifico, non è assolutamente idonea a dimostrare alcunché, trattandosi si ripete di un certificato medico relativo ad un solo e singolo episodio, avvenuto in circostanze mai acclarate se non dalla sola narrazione della . Pt_1
Ella invece ha perpetuato e perpetua un comportamento gravemente lesivo della condizione psicologica e di salute del figlio, narrazione contenuta invece nella motivazione del Tribunale con cui la parte non si confronta minimamente ritenendo di essere la unica depositaria delle scelte per il benessere del figlio.
Emerge che il figlio non va a scuola da moltissimo tempo per scelta della madre la quale adduce a ragione la lontananza dalla attuale abitazione ma d'altra parte non consente al figlio di vivere con il padre, che ve lo potrebbe portare, il bambino quindi non impara la lingua del Paese in cui vive e non frequenta i pari, non fa vedere il bambino al padre da mesi disattendendo il disposto del Tribunale;
ritiene di avere le competenze tecniche per insegnargli autonomamente in contraddizione tuttavia con il fatto dalla stessa narrato di essere venuta in Europa per non farlo studiare in Pakistan;
dalle numerosissime relazioni sociali che sono pagina 24 di 27 state svolte e dai contenuti che si sono sopra riportati , emerge una disattenzione assoluta per la crescita, sia per i cibi, che per le condizioni abitative, che per lo svezzamento che per la lingua che per i contatti del bambino con i pari. Pare superfluo riportare quanto sopra si è ampiamente riferito sulle condizioni di vita che sono state riscontrate.
·Tutto questo la appellante lo fonda, si ripete, sulla giustificazione della violenza subita ed assistita, giustificazione priva di riscontro positivo e così valutata dal
Tribunale con motivazione non adeguatamente contestata. Viceversa il Tribunale sulla scorta di ampissima istruttoria ha valutato la positività del rapporto tra padre e figlio, il miglioramento dello stesso nelle sue performances di vita adeguate alla sua età, nel tempo in cui il padre aveva con lo stesso ristabilito un contatto, che si è allo stato del tutto interrotto per esclusiva scelta della . Pt_1
Quanto sopra motivato comporta che la Corte non possa che confermare il provvedimento del Tribunale ad eccezione della parte in cui viene disposto l'affidamento condiviso.
Dato il peggioramento della situazione -che si è drasticamente verificato in questi ultimi periodi e dopo la istaurazione del giudizio di II grado, con prevedibile danno alla crescita del minore, stretto in un conflitto per il quale, in difetto di una presa di coscienza della situazione da parte soprattutto della , - pare difficile Pt_1 ipotizzare una soluzione di ragionevole composizione e ciò determina la necessità di disporre un affidamento dello stesso ai Servizi Sociali fermo tutto il resto già deciso. L'affidamento condiviso non è suscettibile di essere funzionale alle esigenze del figlio data la situazione totalmente conflittuale tra i genitori e il materiale impedimento costituito dal fatto che attualmente la sola a decidere è la madre. Per le medesime ragioni e per la lunga assenza del padre dalla vita del figlio anche l'affidamento esclusivo al padre non è praticabile conseguendo il rigetto sul punto dell'appello incidentale. Tale decisione è assunta ai sensi dell'art. 473 bis. 2, I comma c.p.c., atteso il potere del Giudice, per le decisioni a tutela dei minori di deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Sevizio Sociale è pertanto delegato per i compiti sanitari e scolastici ed in generale per assumere le decisioni di maggiore rilevanza per il minore, fermo pagina 25 di 27 restando collocamento e diritto di visita già stabilito, adeguati al mantenimento dei rapporti con la madre. Eventualmente il Servizio valuterà se gli incontri con la madre inizialmente dovranno avvenire invece che in forma libera, in forma protetta.
Quanto alle statuizioni economiche, esse appaiono congrue laddove stabiliscono il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore.
L'assegno separativo appare adeguato agli impegni economici del e alla CP_3 età e alla capacità lavorativa della la quale si adopererà per reperire Pt_1 adeguato sostentamento.
Le spese di lite del II grado atteso il rigetto della impugnazione, sono poste a carico della appellante maggiormente soccombente ( complessità bassa ai minimi di scaglione) .
P.Q.M.
Decidendo sull'appello avanzato da contro la sentenza 3109 Parte_1
2024 del Tribunale di Firenze, rigetta l'appello principale di e Parte_1 rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1 dispone l'affidamento del minore al Servizio Persona_7
Sociale competente per territorio al quale sono delegati oltre i compiti già descritti nella sentenza di I grado, le decisioni di maggiore rilevanza per il minore tra esse esemplificativamente decisioni sanitarie , scolastiche etc.
Conferma nel resto la impugnata sentenza, disponendo che laddove il Servizio sociale lo reputerà necessario, il regolare svolgimento dei rapporti tra madre e figlio sia preceduto da incontri protetti. Pone le spese del presente grado di giudizio a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1
e le liquida in € 2540 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Raddoppio del CU se dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 18 aprile 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
pagina 26 di 27 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2192/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PASQUALETTI MICHELA Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLATO
PG presso la CdA.
INTERVENUTO
avverso la sentenza n. 3109/2024 emessa dal Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
In data 18/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
RICORRE
a Corte di Appello di Firenze per sentire accolte le seguenti conclusioni: Pt_2
pagina 1 di 27 “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, autorizzato il superamento del limite redazionale reso necessaria dalla complessità del caso ne richiede il superamento, previa rimessione in termini ad ogni fine come richiesta con questo atto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Firenze n.3109/2024 pubblicata l'8 ottobre 2024:
IN VIA CAUTELARE URGENTISSIMA INAUDITA ALTERA PARTE: affidare in via esclusiva il minore presso la madre, assegnando a questa la casa di via Santi Saccenti 84 in CE ID, ripristinando le visite protette;
con ogni conseguente statuizione di cui al c.d. degli articoli 342 bis e 342 ter cpc necessaria alla protezione delle vittime;
disporre, per il tempo necessario, le misure di cui all'art. 342 bis e 343 bis CPC dell'allontanamento, effettivo, dalla casa familiare;
del divieto di avvicinarsi a madre e figlio, in ogni luogo da loro frequentato;
attivare il servizio sociale, comunale di residenza attuale e del
[...]
, di emergenza abitativa, al fine di concedere a madre e figlio Controparte_2 in via d'urgenza, adeguata soluzione abitativa con sottrazione dal controllo economico del marito;
Sospendere l'esecutorietà della condanna al rimborso delle spese legali;
aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili;
Pt_1 disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili da versarsi nelle mani della madre;
di conseguenza fissare l'udienza di discussione e conferma cautelare;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiarare la nullità della Sentenza n.3109/2024 pubblicata l'8 ottobre 2024 disponendo la rinnovazione del giudizio, e CTU illustrativa del diritto di famiglia
, dell'istituto matrimoniale di diritto pakistano, e dei diritti e doveri degli Per_2 sposi derivanti dal matrimonio di diritto , al contempo assegnando Per_2 termine per la formulazione degli ulteriori mezzi istruttori;
NEL MERITO:
pagina 2 di 27 disporre la decadenza di dalla responsabilità Controparte_3 genitoriale di con i conseguenti provvedimenti di Persona_1 protezione delle vittime;
disporre l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_3 revocare la condanna al rimborso delle spese legali aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili, disponendo che sia direttamente a Pt_1 questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di Controparte_3 che eroga, le somme mensili maggiori;
[...] disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
disporre per il mantenimento straordinario la somma forfettaria di 150,00 euro mensili, salvo l'ulteriore comprovato, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
condannare a restituire alla signora Controparte_3 Parte_1 la metà degli assegni al nucleo familiare, per euro ottanta mensili dalla nascita del figlio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e l'intero mensile per i mesi di affido esclusivo;
IN IPOTESI DENEGATA E IMPUGNANDA: disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore Persona_1 della madre, con i conseguenti provvedimenti di protezione delle vittime;
disporre l'assegnazione alla madre della casa familiare di via santi saccenti 84, aumentare il mantenimento di nella misura pari a 400,00 euro mensili, Pt_1 disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che eroga, le somme mensili maggiori;
Controparte_3 disporre per il mantenimento ordinario del minore la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
pagina 3 di 27 disporre per il mantenimento straordinario la somma forfettaria di 150,00 euro mensili, salvo l'ulteriore comprovato, disponendo che sia direttamente a questa corrisposto, tra i tanti, dal datore di lavoro di che Controparte_3 eroga, le somme mensili maggiori;
condannare a restituire alla signora Controparte_3 Parte_1 la metà degli assegni al nucleo familiare, per euro ottanta mensili dalla nascita del figlio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e l'intero mensile per i mesi di affido esclusivo.
Con vittoria di compensi e onorari, accessori e spese come per legge.”
Per la parte appellata :
1) in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra in ragione della mancata osservanza dei prescritti di Parte_1 cui all'art. 342, comma I, c.p.c. nonché del motivo aggiunto notificato in data
04.12.2024;
2) nel merito, in via principale, respingere l'appello e il motivo aggiunto proposto dalla sig.ra , perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. e, in parziale riforma della sentenza di Controparte_1 primo grado, disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore del padre e per l'effetto confermare il collocamento dello stesso presso l'immobile di Via Santi
Saccenti n. 84 a CE ID;
4) in denegata ipotesi, confermare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare tutte le domande della ricorrente e le richieste istruttorie dalla medesima avanzate;
5) dichiarare, comunque, inammissibile e irrituale il mezzo di prova della richiesta
CTU illustrativa del diritto di famiglia pakistano;
6) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3109/2024 pubblicata l'08.10.2024, decideva – su ricorso presentato da per sentir dichiarare la Parte_1 pagina 4 di 27 separazione personale da , col quale contraeva Controparte_1 matrimonio, in data 25.03.2016, secondo rito islamico e in modalità telematica e dalla cui unione nasceva, in data 18.12.2018, il figlio – come di seguito: Per_1
“Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, - dispone che resti affidato ad entrambi i Persona_3 genitori in via condivisa;
-
dispone che per il corrente anno 2024 il minore Persona_3
non possa allontanarsi dal territorio italiano con alcuno dei genitori, e che
[...]
a far data dall'anno 2025 il bambino possa recarsi all'estero unicamente con il consenso di entrambi i genitori e solo per periodi di vacanza;
-
colloca il minore presso il padre;
- assegna a la casa familiare posta in CE ID Controparte_1
(FI), via Santi Saccenti n. 84; - dispone che la madre frequenti il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00, oltre a un giorno infrasettimanale (in difetto di accordo, il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo al rientro a scuola, nella settimana in cui ella ha il figlio nel weekend, e due giorni infrasettimanali (in difetto di accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina al rientro a scuola) nella settimana in cui ella non ha il figlio nel weekend;
inoltre, il figlio starà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori, un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il figlio alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall'1 al 15 agosto con il periodo dal 16 al 31 agosto); - incarica i servizi sociali di verificare lo spostamento di collocazione presso il padre
e di continuare a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare, del quale si dispone la vigilanza;
-
pagina 5 di 27 dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio durante il tempo in cui quest'ultimo sta con ciascuno di loro;
- dispone che percepisca integralmente e in via Controparte_1 esclusiva l'assegno unico per il figlio;
- pone le spese straordinarie necessarie per il figlio al 100% a carico del padre, rinviando alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a Pt_1 titolo di assegno di separazione per la moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il primo giudicante esponeva quanto segue:
- in sede presidenziale il minore veniva affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'ex casa familiare, ubicata in CE ID (FI);
- con ordinanza presidenziale del 22.10.2022, in ragione delle deduzioni della ricorrente in merito a condotte maltrattanti poste in essere dal – anche CP_3 alla presenza del figlio minore – venivano previsti incontri osservati tra il padre e
, incontri che, a fronte dei positivi riscontri al riguardo emersi nelle Per_1 relazioni dei Servizi Sociali e dell' divenivano, come disposto dal CP_4 provvedimento letto all'udienza del 24.05.2023, liberi e nella frequenza di tre pomeriggi a settimana;
- con sentenza non definitiva n. 1684 del 31.05.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo;
motivava, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, la decisione come di seguito: quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, premetteva che i servizi sociali, sin dalla prima relazione in data 24.06.2022, segnalavano alcune problematiche del minore in quanto lo stesso si esprimeva poco sia nella propria pagina 6 di 27 lingua che in italiano;
inoltre, le insegnanti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale di CE ID, frequentato dal bambino da settembre
2021, informavano il servizio sociale a marzo 2022 “della difficoltà a rapportarsi con la madre che pare mostri delle resistenze a seguire alcune indicazioni (ad esempio le indicazioni rispetto al pannolino). Riferiscono inoltre di aver ricevuto la richiesta, da parte della madre, di vietare al padre l'ingresso a scuola al fine di non fargli vedere il figlio. Rispetto alla figura paterna non rintracciano elementi di criticità o inadeguatezza, bensì riferiscono di una buona collaborazione per quanto concerne i bisogni educativi del minore”. Sul punto, l'insegnate veniva Per_4 escussa all'udienza del 06.03.2024 e riportava le difficoltà del bambino nel mangiare da solo, nonostante avesse quasi 3 anni, “la mamma diceva che era abituato a essere imboccato e che non era abituato a mangiare cibo italiano” oppure con riguardo all'utilizzo del pannolino “all'epoca lui aveva il pannolino;
all'inizio era nella norma;
ma con il passare del tempo, mano a mano che lui si era inserito nella sezione, abbiano iniziato a cercare di toglierlo, ma abbiamo trovato resistenza […]la madre non voleva che noi togliessimo il pannolino perché poi non aveva dei cambi”. il primo giudicante rilevava che a partire da agosto 2022 si svolgevano incontri osservati tra padre e figlio, dai quali emergeva – come relazionato dai servizi sociali (in data 04.10.2022) – un approccio positivo del rispetto a , CP_3 Per_1 contribuendo a rafforzare la loro relazione e al miglioramento del comportamento del minore, infatti così veniva scritto dai servizi competenti “[…]Per quanto concerne il rapporto con il figlio, il sig. risulta avere adeguate capacità CP_3 relazionali e si rileva un buon grado di consapevolezza per ciò che concerne i bisogni del minore[..]”. Quanto alla , nella medesima relazione, seppur Pt_1 nel rapporto madre e figlio emergeva un legame solido, venivano riportate delle criticità nella relazione tra le parti, poiché la ricorrente smetteva di condividere con il padre le decisioni di maggior interesse inerenti il figlio, con svalutazione della figura paterna;
dalla relazione dell'educatrice professionale in data 21.09.2022 veniva Pt_3 dato atto del profondo legame tra padre e figlio “Tra padre e figlio emerge un
pagina 7 di 27 legame positivo, il bambino ne ricerca lo sguardo ed il contatto fisico”, veniva riferito di come il per essere sempre presente agli incontri era riuscito ad CP_3 organizzarsi con gli impegni lavorativi. Tale valutazione positiva circa il legame tra la figura paterna e il minore, nonché dell'adeguata capacità genitoriale del
, veniva confermata nella successiva relazione dei servizi sociali del CP_3
17.05.2023. Lo stesso, infatti, in più occasioni inviava al servizio competente proposte nell'interesse del figlio “finalizzate a garantire a quest'ultimo maggiori spazi di socializzazione ed esperienze ricreative”.
Pertanto, sulla base delle positive relazioni del servizio sociale, all'udienza del
24/5/2023 il Giudice di primo grado provvedeva ad una liberalizzazione degli incontri tra padre e figlio.
Inoltre, nel frattempo venivano riscontrati per il minore netti miglioramenti Per_1 sia nell'apprendimento della lingua italiana, necessaria anche per sviluppare un rapporto con i suoi pari in ambito scolastico, sia nella gestione dei propri bisogni fisiologici e visto il continuo andamento in senso positivo della relazione padre- figlio, che emergeva anche dalle parole di quest'ultimo, il quale dichiarava alla psicologa (relazione 26.01.2024) “che sta bene sia a scuola che a casa CP_4 sia quando è con la mamma che quando sta con il babbo”.
Infine, sul punto il primo giudicante evidenziava che il procedimento penale che vedeva indagato per maltrattamenti familiari si concludeva con richiesta CP_3 di archiviazione, non opposta;
che quanto riportato nella relazione del CP_4
03.06.2024 circa i ricordi di relativi a episodi di violenza, veniva osservato Per_1 che non vi erano elementi per affermare l'autenticità del ricordo del minore giacchè la stessa riferiva all'assistente – e da quest'ultima riportato Pt_1 Per_5 all'udienza del 19.06.2024 - di aver raccontato al figlio alcuni di questi episodi.
Dunque, quanto dichiarato dal bambino doveva essere considerato come certamente filtrato dal ricordo materno, e non poteva fornire elementi utili ai fini delle decisioni da adottare.
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale di Firenze riteneva congruo prevedere che il figlio rimanesse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori poiché – come emerso dalla relazione UFSMIA in data 03.06.2024 – mostravano pagina 8 di 27 “sufficienti capacità di comprensione e riflessione rispetto ai bisogni materiali ed emotivi del figlio”.
In merito alla collocazione del minore, veniva rilevato che lo stesso aveva vissuto fino a quel momento con la madre, in un contesto non privo di criticità; dalle relazioni dei servizi sociali emergeva - in quella del 15.04.2024 – di come l'ambiente domestico presso la casa materna appariva come insalubre, visto che la ricorrente mai apriva le finestre per timore del freddo e con riscaldamento costantemente accesso anche nei mesi primaverili, tanto che le parti della casa apparivano coperte di muffa. Inoltre, emergeva di come la madre risultasse essere molto apprensiva “indirizzando il figlio nella direzione che deve prendere mentre cammina, sistemandolo sulla sedia nella posizione da lei ritenuta corretta, coprendolo eccessivamente con il cappuccio anche all'interno di una stanza riscaldata”. Dunque, per il servizio sociale continuavano a permanere criticità della ricorrente in merito all'accudimento del minore, nonostante l'attuazione di interventi professionali.
Di contro, veniva rilevato di come l'ambiente domestico del padre, ovvero un immobile messogli a disposizione dalla coordinatrice del Centro di Accoglienza per
Migranti presso la Cooperativa Arca di Noè in cui il lavorava, appariva CP_3 idoneo vista l'esistenza di spazi necessari per il minore.
Per questi motivi
il
Tribunale di primo grado riteneva necessario incrementare in maniera più significativa il tempo che padre e figlio avrebbero dovuto trascorrere insieme, prevedendo uno spostamento di collocazione presso l'abitazione del resistente, giacché il mantenimento della collocazione presso la non consentirebbe Pt_1 al figlio di vivere in modo sereno e completo la relazione con il padre, oltre alle criticità sopra rilevate. Invero, la stessa manifestava atteggiamento oppositivo, anche in sede di udienza, circa la frequentazione del con il figlio. Per_6
Conseguentemente, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare al nonché l'allontanamento dalla stessa da parte della ricorrente. Altresì, CP_3 veniva regolamentata – come da dispositivo - la frequentazione tra madre e figlio, tenuto conto anche delle abitudini del minore.
pagina 9 di 27 In punto di mantenimento del figlio, richiamato quanto disposto dall'art. 147 c.c. sul punto e dopo aver effettuato una disamina della situazione patrimoniale – reddituale delle parti, dalla quale emergeva effettivamente un divario tra le due posizioni ma tenuto conto altresì del fatto che il resistente veniva gravato di oneri di mantenimento diretto del figlio maggiori rispetto alla madre e della capacità lavorativa della stessa, il Giudice di prime cure si pronunciava per il mantenimento diretto di da parte dei genitori per il tempo in cui il minore Per_1 avrebbe trascorso con ciascuno di loro;
che l'assegno unico continuava ad essere percepito dal padre, al quale venivano però poste integralmente a carico le spese straordinarie oltre all'obbligo di un assegno separativo in favore della ricorrente, nella misura miniale di 200,00 euro mensili, data la capacità lavorativa della stessa.
Infine, stante le dichiarazioni della in merito all'intenzione di trasferirsi in Pt_1
Pakistan con il figlio, espresse all'udienza del 24.05.2023, veniva accolta la richiesta del padre affinché “per il corrente anno 2024 il minore Persona_3 non possa allontanarsi dal territorio italiano con alcuno dei
[...] genitori, e che a far data dall'anno 2025 il bambino possa recarsi all'estero unicamente con il consenso di entrambi i genitori e solo per periodi di vacanza”.
II. Propone appello avverso la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione del c.d. di cui all'art. art. 337 quater cc, 18 e 48
Convenzione di Istanbul laddove il primo giudicante ha respinto le richieste di affidamento esclusivo del minore avanzata dall'odierna appellante, sul presupposto che il procedimento penale aperto a carico del è stato CP_3 archiviato poiché la stessa non aveva presentato opposizione, ritornava Pt_1 con il marito e al contempo veniva ritenuta inidonea nel rapporto col figlio per immotivata opposizione al rapporto di questo col padre;
nessun rilievo è stato riconosciuto alle quotidiane violenze domestiche subite alla presenza del figlio da parte della . Rilievo che, stando a quanto disposto dalla Convenzione di Pt_1
Instanbul, la Direttiva europea 1385/2024 e il Dlgs 149/2022, esclude i presupposti minimi per un affidamento condiviso e tantomeno la collocazione pagina 10 di 27 presso il padre e che anzi si dovrebbe giungere, vista la condotta assunta da controparte, alla decadenza della potestà genitoriale e con conseguente applicazione dell'affidamento super esclusivo in capo alla figura materna;
2) Violazione dell'art. 151cc in c.d. con l'art. 18 e 48 della Convenzione di
Istanbul, l'odierna appellante rileva che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore (cass. sez. 1 ord. 31351/2022; Cass. Sez. 6-1, Ord.
3925/2018) ed esonerando, pertanto, il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (cass., sez. 6 -1, Ord. n. 7388/2017); la Pt_1 eccepisce che la sentenza impugnata non ha tenuto in nessun conto il comportamento, per tabulas, di violenza domestica, discriminatorio delle donne, oppressivo e controllante di che persiste attualmente, volendo CP_3 costringere alla ricostituzione familiare coniugale, in cambio della rinuncia alla compensazione dei crediti;
ha errato il primo giudicante a ritenere idonea la capacità genitoriale del padre, coadiuvando un messaggio diseducativo per il minore – peraltro di religione islamica – ovvero di “giustificazione esimente della violenza sulle donne e domestica;
le quali donne, in quanto tali, devono stare sottomesse e subalterne al marito, prive di indipendenza e ogni autonomia altrimenti vengono vittimizzate e escluse;
la maternità un fardello per l'autonomia delle donne che deve essere rimosso in favore del padre”.
Pertanto, la motivazione della sentenza è apparente.
3) Violazione degli articoli n. 18 e 48 della convenzione di Istanbul, in c.d. tra loro e con gli artt. 3,4, 7, 26, 27, 55, 56 I comma, 56 secondo comma;
Violazione dei principi costituzionali della Direttiva 1385/2024, nullità della Sentenza e comunque erroneità del ragionamento logico motivazionale e dell'istruttoria dell'accertamento;
pagina 11 di 27 parte appellante assume che la sentenza impugnata è errata per aver fatto ricorso alla conciliazione, direttamente che tramite i servizi sociali, in quanto ha disposto e consentito mediazione e colloqui congiunti dei genitori con gli operatori e mediatori dei servizi sociali, senza che sia stata esclusa l'effettiva esistenza delle dedotte condotte di violenza, violenza che rende incompatibile la misura conciliativa adottata stante l'esigenza di evitare nel caso concreto situazioni di vittimizzazione secondaria e reiterazione, le quali avrebbero, quindi, dovuto concludere automaticamente per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'autore della violenza domestica o l'affidamento esclusivo alla madre e colloqui e visite protetti della vittima minore con il padre;
questa difesa rileva di come è stata negata la qualità di vittima (e di teste) di privandola del giusto e imparziale processo cui ha diritto, con Pt_1 conseguente di lei discriminazione e vittimizzazione secondaria ed altresì della protezione e cessazione delle violenze e del giogo maritale cui è ancora sottoposta, con conseguente di lei discriminazione e vittimizzazione secondaria;
è stata negata la qualità di vittima del minore, il quale continua ad essere esposto,
e subire gli effetti, dell'educazione paterna di violenza domestica sulle donne, di discriminazione delle donne e supremazia maschile. Inoltre, la sentenza erroneamente ha attribuito il ritardo e l'apatia di – già presente all'atto Per_1 della violenza del luglio 2022, e quindi in costanza di convivenza e di violenza domestica – solo alla madre, mentre il successivo sviluppo e miglioramento esclusivamente al padre, il quale – prima dell'intervento dei servizi sociali – mai mostrava interesse per il figlio.
La rileva di aver affermato di voler tornare in Pakistan per poter godere Pt_1 della protezione e sicurezza della rete degli affetti familiari e del lavoro oltre che di autonomia e indipendenza economica, negatele in Italia;
che di contro, il
, in forza della sentenza oggetto dell'odierno gravame, sta attuando in CP_3 concreto un affido super esclusivo in proprio favore, poiché nulla comunica alla madre degli orari sportivi, delle visite sportive, impedendone la di lei partecipazione ovvero le impediva di trascorrere con il figlio il giorno di chiusura pagina 12 di 27 della scuola per santo patrono di CE ID (6 novembre 2024), giorno tra l'altro disposto in sentenza riservato alla madre.
Parte appellante eccepisce la mancata nomina di un esperto universitario in diritto islamico di famiglia, il quale avrebbe rese manifeste le criticità del marito e le fragilità della nonché nullità della sentenza anche per omessa traduzione Pt_1 della stessa;
non è stata ritenuta l'incapacità genitoriale del padre per causa della condotta di violenza domestica posta, e che pone, in essere;
pacifiche e espressamente confessate - laddove ammette la violenza del 8 luglio 2021, con tentativo di strangolamento alla presenza del figlio, giustificandolo in quanto colpa della moglie - le di lui convinzioni e conseguenti condotte pregiudizievoli a figlio e moglie delle quali adduce esimente per causa della moglie.
Pertanto, risultano violati i diritti di madre e figlio della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo di giusto e imparziale processo e di effettiva tutela di cui all'art.13 e 6; al rispetto della vita privata e familiare di madre e figlio di cui all'art. 6 quali vittime di violenza;
alla libertà e sicurezza di cui all'art. 5, privandosi la ricorrente, già priva di redditi, dell'alloggio, alle libertà di cui all'art. 9, alla libertà di pensiero e alla libertà del matrimonio e di divorzio, alla non discriminazione e alla proprietà privata ex art. 1 prot. 1 avendo subito privazione economica;
la condanna al rimborso delle spese di lite vittimizza ulteriormente la vittima, privandola dei pochi risparmi che ha a disposizione, peraltro avendole il marito già notificato il precetto e subordinato la rinuncia alla compensazione in alternatività al ripristino dell'unione coniugale;
concludeva come sopra riportato.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta CP_3 Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e proponeva appello incidentale:
1)in via preliminare e di rito parte appellata rileva l'inammissibilità del gravame proposto per mancata osservanza dell'art 342 c.p.c. e dei principi di sinteticità e chiarezza, poiché l'esposizione dei motivi è palesemente tutt'altro che chiara apparendo incomprensibile, non lineare.
2)Nel merito l'appello non è accoglibile per le seguenti ragioni:
pagina 13 di 27 i. quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla “sul presupposto che il Pt_1 procedimento penale aperto a carico del padre è stato archiviato”, questa difesa rileva di come tale eccezione travisa la realtà documentale e omette di confrontarsi con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata: il primo giudicante ha dato piena valorizzazione all'attività di osservazione e monitoraggio costante del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, durata almeno per due anni oltre che all'attività istruttoria compiuta nelle more di giudizio.
Dalle risultanze istruttorie sono emersi:
-Assoluta adeguatezza genitoriale del padre, come riscontrato nelle ben dodici relazioni dei Servizi che altro non hanno fatto se non confermare le problematiche del bambino all'epoca della mancata frequentazione di questo con il padre (la madre, infatti, ha impedito arbitrariamente al padre di vedere il figlio per oltre un anno, dal luglio 2021 ad agosto 2022); che gli incontri padre-figlio sono divenuti liberi in data 24.05.2023;
-Comportamento oppositivo della madre, la quale in più occasioni ha ostacolato la relazione padre/figlio. Comportamento espresso anche davanti al Giudice di primo grado “io non voglio lasciare mio figlio al padre” (v. udienza del 18.04.2024);
-Accertamento di criticità macroscopiche nel contesto materno: le regole materne assolutamente ingiustificate e irragionevoli, quali far dormire il bambino con sé sul divano piuttosto che in camera da letto per paura degli spigoli e della finestra;
tenere il riscaldamento costantemente acceso senza mai areare l'immobile, tanto da far muffire le pareti come accertato dagli Assistenti Sociali nelle visite domiciliari;
alimentare il figlio solo con cibi liquidi oltre i tre anni di età oltre all'uso del pannolino fino ai cinque anni, e di non poterglielo togliere – come suggerito dalle maestre – perché intenta a dover pregare diverse volte al giorno.
Pertanto, il rileva che sono queste le ragioni che hanno portato il CP_3
Tribunale di primo grado a disporre quanto in dispositivo e non, invece, esclusivamente in ordine all'archiviazione del giudizio penale poiché impiegata dal primo giudicante solo quale valutazione supplettiva e residuale, tanto che si legge a pag. 9 dell'impugnata sentenza “occorre poi evidenziare che il procedimento pagina 14 di 27 penale che vedeva il indagato per maltrattamenti in famiglia si è CP_3 concluso con richiesta di archiviazione, non opposta”.
Infine, sul punto il rileva che la decisione di collocare presso il CP_3 Per_1 padre è stata dettata dalla necessità di permettere al minore di instaurare una positiva e serena relazione con la figura paterna, altrimenti impedita dalla
, oltre al fatto che – sempre da quanto emerso dalle relazioni dei servizi Pt_1 sociali – lo stesso “ha sempre rispettato i provvedimenti del Giudice e si CP_3
è comportato in modo positivo e corretto nei confronti del figlio. È dunque essenziale che il sia coinvolto in tutte le decisioni che riguardano il CP_3 bambino, secondo i principi dell'affidamento condiviso ai quali la madre dovrà uniformarsi”.
ii)quanto all' inammissibilità di domande nuove non ammesse ex art. 437 c.p.c. e del motivo aggiunto notificato in data 04.12.2024; parte appellata rileva che la
, nel corpo dell'appello, lamenta unicamente la violazione della Pt_1
Convenzione di Istanbul, introducendo di fatto una domanda nuova, violazione mai eccepita nelle more del giudizio di primo grado. Inoltre, visto il principio per cui non è possibile allegare in appello, per la prima volta, fatti nuovi che avrebbero potuto essere introdotti nel giudizio di primo grado, parte resistente chiede l'espugnazione dal fascicolo processuale il c.d. motivo aggiunto unitamente a tutti i 45 documenti ad esso allegati, nonché il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla nelle innumerevoli istanze medio tempore Pt_1 avanzate, in quanto tutte inammissibili, tardive e superflue.
Il lamenta di non vedere dal giorno 12.12.2024 il figlio perché la madre CP_3
(in maniera totalmente arbitraria e in costante e ormai perenne violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione) impedisce al medesimo le visite e gli incontri, oltre che il collocamento ad oggi mai perfezionato;
sul punto è già stata sporta querela per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento dell'AG in data 22.10.2024, così integrandola con la segnalazione del 14.12.2024 a seguito dell'ulteriore intervento delle Forze dell'Ordine del 13.12.2024 (doc 4); lamenta, inoltre, che dal 12.12.2024 non ha fatto rientro a scuola, per Pt_4 esclusiva scelta della madre per il solo fatto che il bambino avesse il gesso per la pagina 15 di 27 frattura riportata accidentalmente (a scuola) al polso e che la situazione è ulteriormente peggiorata quando in data 15.01.2025 – al fine di dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado e stante il persistente rifiuto della di lasciare l'immobile e di far avvicinare il padre al minore – è stato Pt_1 eseguito l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario unitamente alla Forza Pubblica (all. verbale di sfratto doc. 5; comunicazione di notizia di reato del 20.01.2025 trasmessa alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Firenze, doc. 6; comunicazione trasmessa successivamente alla Procura della Repubblica presso
Tribunale per i minorenni di Firenze, doc 7). Il Nadeem rileva, inoltre, che dal
15.01.2025 non ha più alcun contatto neppure telefonico con il minore: la madre, infatti, non risponde più ad alcuna chiamata del padre o ad alcun messaggio del medesimo (doc. 8), il quale non è a conoscenza di dove attualmente si trovi il figlio.
3) per mezzo dell'appello incidentale, viene formulata domanda di affidamento esclusivo del minore in favore del padre, con conferma del collocamento presso quest'ultimo di , per la manifesta inidoneità della madre a garantire e Per_1 consentire il rapporto padre/figlio, arrivando addirittura ad impedire al bambino di frequentare la scuola dell'obbligo al solo ed unico fine di evitare al padre l'occasione per poter riprendere il figlio presso di sé.
Tutto ciò con indiscutibili ripercussioni sul minore al quale viene impedito il diritto, non solo di frequentare il padre, ma anche la scuola e tutte le attività collaterali rendendolo così di fatto totalmente allontanato da tutti i rapporti con le maestre, i compagni di scuola e di calcio oltre che dal padre.
Le parti hanno concluso alla udienza del 18 aprile 2025 all'esito della comparizione personale delle parti e della loro audizione secondo quanto emergente dal verbale di udienza.
Occorre premettere una breve cronistoria del rapporto coniugale in oggetto:
-in data 25.03.2016 le parti contraggono matrimonio telematicamente, il CP_3 si trovava in Italia e la in Pakistan – la procedura matrimoniale si Pt_1 svolgeva secondo rito islamico;
pagina 16 di 27 -in data 06.06.2017 la raggiunge il marito in Italia e in data 18.12.2018 Pt_1 nasceva in Italia il figlio;
Per_1
- in data 08.07.2021 la si reca dai Carabinieri di CE ID per Pt_1 denunciare il marito per le aggressioni, percosse e lesioni subite, e viene accompagnata, al pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli, ottenendo immediato accesso alla procedura di cui al Codice Rosa, come per referto (all 15 della ricorrente/appellante);
- dalla casa protetta la presenta ricorso per separazione con richiesta di Pt_1 addebito e affido esclusivo al Tribunale di Firenze e il 30.06.2022 si costituiva in giudizio il CP_3
- con ordinanza del 30.06.22 veniva emessa la seguente ordinanza “Tenuto conto di quanto rappresentato dai servizi sociali circa le difficoltà paterne a vedere il figlio, in via provvisoria e urgente, dispone che i servizi sociali (residenza della signora CE ID) organizzino con urgenza incontri osservati tra il figlio e il padre, previa preparazione del minore se Persona_7 ritenuto necessario;
rinvia all'udienza del 6/10/2022 ore 10,15”;
- con ordinanza del 13.10.2022 il Giudice di primo grado autorizzava le parti a vivere separatamente;
- con provvedimento del 24.05.2023 letto in udienza, il Giudice di primo grado così decideva: “visto il contenuto della relazione dei servizi sociali, dalla quale emerge un positivo comportamento paterno e una buona relazione tra padre e figlio, oltre che un miglioramento del comportamento del bambino in concomitanza con l'aumento degli incontri tra padre e figlio;
ritenuto pertanto possibile instaurare incontri liberi tra padre e figlio, con monitoraggio dei servizi sociali;
dispone che il padre possa vedere il figlio Controparte_1 liberamente per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola, ove il padre potrà recarsi a prendere il figlio;
in particolare, due pomeriggi starà con lui fino alle ore 19,00, quando egli lo riporterà a casa della madre, e un pomeriggio con cena e accompagnamento a casa della madre entro le ore 20,30; in difetto di accordo, i pomeriggi saranno nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì;
pagina 17 di 27 la cena sarà possibile il venerdì; dispone il divieto di espatrio del minore , nato Persona_3 ad Empoli in data 18.12.2018, atteso che un allontanamento del minore dall'Italia pregiudicherebbe il positivo rapporto tra padre e figlio, anche alla luce di quanto dichiarato dalla signora;
dispone che i servizi sociali monitorino il nucleo familiare e l'andamento degli incontri tra padre e figlio;
ordina all'educatrice di spiegare il prima possibile al bambino che il padre lo andrà
a prendere a scuola, e le ordina altresì di avvisare il padre una volta effettuata questa comunicazione al minore;
il padre prenderà il bambino da scuola non appena avrà ricevuto questa comunicazione;
incarica altresì di dare un sostegno individuale ad entrambi i genitori”. CP_5
-in data 31.05.2023 emessa sentenza non definitiva n. 1684/2023 con la quale veniva disposta la separazione personale dei coniugi e rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Firenze confermava l'affido condiviso del minore, con collocamento presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
disponeva un calendario di frequentazione tra minore e la madre;
disponeva il mantenimento diretto e spese straordinarie tutte a carico del padre;
disponeva un contributo di mantenimento in favore della di euro 200,00 mensili. Pt_1 in data 18.12.2024 veniva aperto subprocedimento cautelare in quanto la avanzava richiesta sospensiva – inaudita altera parte - del Pt_1 provvedimento oggetto di gravame, lamentando il grave pregiudizio derivante dal medesimo poiché “è gravemente pregiudizievole per donna e figlio, sotto il profilo della negazione della violenza sulle donne e domestica e reiterazione della stessa, nel rapporto donna, musulmana, con il figlio, e dell'educazione del figlio da parte del padre, che nessuna consapevolezza mostra della violenza domestica attuata”, in quanto lo stesso continua ad abitare nella stanza al piano davanti CP_3
pagina 18 di 27 l'abitazione familiare e ad entrare/uscire liberamente dall'appartamento, continuando così ad esercitare un controllo sulla stessa , facendola Pt_1 temere per la propria incolumità personale e di quella del figlio;
nonché trovandosi da sola e in grave difficoltà economica era costretta ad abbandonare l'abitazione familiare seppur senza lavoro.
Tale istanza di inibitoria veniva rigettata dal Collegio con decreto n 3322/2024 del
18.12.2024 “ritenuto che nel caso di specie e ad un esame sommario del procedimento non emergano i presupposti di fumus invocati.
Non vi è alcuna prova della dedotta violenza attuata nei confronti della impugnante facendosi riferimento ad un referto che data luglio 2021, che è stato oggetto di un procedimento penale archiviato e sul quale è intervenuta si presume tardivamente in epoca attuale, una impugnazione. Di contro la narrazione contenuta in sentenza e desunta dagli atti, dà conto di un comportamento della madre non favorevole né al figlio né al di lui rapporto con il padre, cosicché i provvedimenti adottati, peraltro inattuati, non possono che essere confermati.
Quanto al periculum, dovendosi tenere conto dell'interesse preminente del minore la sospensione dei provvedimenti non farebbe che aggravare la sua personale situazione, nel confronto della quale è recessiva la tutela della che dovrà Pt_1 attivarsi per il suo sostentamento, essendo peraltro disposto un mantenimento seppure minimo, a suo favore”.
-nel procedimento principale sono state depositate numerose memorie dalla difesa dell'odierna appellante in attesa della prima udienza di comparizione;
1)nella memoria del 15.12.2024 la rileva che il figlio si è rotto un braccio Pt_1 durante l'orario scolastico (il 12.12.2024) e che “che il successivo venerdì 13 il minore ha desiderato restare presso la madre come espresso per video allegato per il quale si chiede CTU di trascrizione e traduzione dialoghi con interprete, contestualmente, l'appellante mette a disposizione il proprio device”; pertanto, con memoria del 17.12.2024 chiedeva che “chiede che il minore sia collocato, sino a guarigione presso l'istante madre con partecipazione del padre tramite videochiamata, e in ulteriore ipotesi chiede che il minore sia autorizzato a pagina 19 di 27 permanere presso la madre istante sino a guarigione, con partecipazione del padre tramite videochiamata”;
deposita in data 20.12.2024 memoria difensiva il il quale assumeva di CP_3 non riuscire più a frequentare il figlio dal 12 dicembre, poiché la madre impedirebbe al medesimo le visite e gli incontri, oltre a impedire il perfezionamento del collocamento di presso il padre come previsto da Per_1 provvedimento impugnato;
lo stesso aveva già presentato querela per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento dell'A.G. in data 22.10.24, che integrava con la segnalazione del 14.12.2024; che a seguito di ciò veniva attivato il Giudice
Tutelare nella dr.ssa che il bambino dal 12.12.24 non aveva fatto rientro a Per_8 scuola per esclusiva scelta della madre. Veniva avanza domanda di rigetto delle istanze proposte dalla con collocamento esclusivo del minore presso il Pt_1 padre nell'abitazione sita in via Petrarca, in attesa del rilascio dell'immobile in via
Saccenti da parte dell'appellante;
2)in data 30.12.2024 la depositava memoria di replica, insistendo per Pt_1
l'ascolto del minore circa il desiderio dallo stesso espresso di rimanere con la madre e accudito esclusivamente dalla stessa fino a quando non sarà guarito;
che il minore non poteva frequentare la scuola poiché doveva assumere antidolorifici per il dolore e che le competenze pedagogiche della madre erano sufficienti per perseguire una didattica domiciliare;
quanto alla frequentazione col padre in tale frangente, rilevava che lo stesso abbia potuto incontrare il figlio la mattina di
Natale nonché ai controlli medici.
3) in data 02.01.2025 la depositava reclamo urgente avverso il Pt_1 provvedimento di diniego di questa Corte della sospensione cautelare della provvisoria esecuzione della sentenza n 3109/2024 del Tribunale di Firenze, sempre per le medesime ragioni avanzate in sede di inibitoria.
con decreto presidenziale del 05.01.2025 si disponeva che: “osservato che non è enunciata la norma che fonderebbe la possibilità di reclamo che pare esclusa dalla lettura dell'art. 283 c.p.c; rilevato che in data 17 dicembre 2024 la parte appellante ha proposto istanza, non qualificata nel titolo giuridico, “indifferibile di collocazione del minore” presso di sé; che su tale istanza ha replicato parte pagina 20 di 27 appellata con atto del 20 dicembre 2024 con la quale tra l'altro “si avanza istanza di collocamento esclusivo del minore presso il padre all'indirizzo di residenza del medesimo in Via Francesco Petrarca n. 52 a Vinci, nell'attesa del rilascio dell'immobile di Via Saccenti da parte della sig.ra , stante l'inidoneità Pt_1 dell'ambiente domestico della madre.
Osservato che su entrambe le questioni deve essere istaurato il contraddittorio, dà unico temine ad entrambe le parti per replica sulle opposte richieste al
09.01.2025 entro le ore 13.00”;
4)in data 09.01.2024 la depositava memoria DI PRECISAZIONE DEL Pt_1
RECLAMO AVVERSO LA REIEZONE DELLA SOSPENSIVA CAUTELARE e memoria di replica chiedendo il rigetto della domanda di collocamento e affido esclusivo avanzata dal padre nella memoria del 20.12.2024;
con proprie memorie difensive il assume l'inammissibilità del reclamo CP_3 avverso decreto della Corte d'Appello di rigetto dell'istanza sospensiva avanza dalla;
lamentava che il minore non aveva fatto rientro a scuola dopo le Pt_1 vacanze natalizie e che dal 12.12.2024 veniva impedito al padre di frequentare
, reiterando le richieste avanzate con la prima memoria difensiva del Per_1
20.12.24;
5)in data 19.01.25 veniva depositata dalla nuova istanza per urgente Pt_1 affido e collocamento esclusivi alla stessa, rilevando che in data 16.01.25 a seguito dello sfratto l'istante si recava presso l'.A.S. dr.ssa al fine di ottenere Per_5 un alloggio temporaneo, in attesa di migliore alloggio permanente;
otteneva alloggio a Empoli in via Chimenti 28; che il figlio, di anni 6 e avente capacità di discernimento, continuava ad esprimere il desiderio di rimanere a vivere con la madre e di non voler far rientro presso la scuola di CE ID per essere stato gettato a terra da due compagni e a seguito di tale episodio riportava la frattura;
si insisteva per le capacità professionali della madre di seguire il figlio nell'istruzione secondo i compiti indicati dalle insegnanti;
insisteva sulle vicende familiari e pertanto chiedeva collocamento e affido esclusivo del minore, l'ascolto di quest'ultimo nonché sull'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti.
pagina 21 di 27 Con ordinanza presidenziale del 29.01.2025 “vista la istanza di parte appellante
(nuovamente senza indicazione del titolo su cui vengono avanzate plurime e diverse richieste) e rilevato che la reiterazione delle domande già più volte decise esclude la necessità di provvedere inaudita altera parte, invita la controparte alle sue deduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione e si riserva all'esito di riferire in
Camera di Consiglio”.
Con memoria di replica del 12.02.2025 il contestava quanto ex adverso CP_3 dedotto, chiedeva il rigetto di tutte le richieste avanzate dalla madre;
lo spostamento immediato ed urgente di collocazione del minore presso l'immobile di CE ID nel possesso del padre dal 15.01.2025; disposto l'obbligo immediato e urgente di frequentazione della scuola elementare per il minore;
in via d'urgenza, modificato il diritto di visita alla madre in forma protetta e monitorata dagli Assistenti Sociali.
si costituiva con comparsa di risposta in data 18.03.2025; CP_3 infine in data 10.04.2025 la presentava precisazione delle conclusioni Pt_1 facendo richiamo all'attività difensiva di parte fino a questo momento svolta.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti è la seguente:
NADEEM: dal 15.01.2025 è entrato in possesso dell'abitazione familiare (alloggio popolare) in CE ID attribuitogli in sede di separazione. All'udienza del
06.10.22 dichiarava “Lavoro come operatore e interprete in un centro di accoglienza a Empoli. Sono dipendente di una cooperativa. Prendo circa €
1.100,00-1.200,00 al mese;
guadagno anche qualcosa dall'attività di interprete per il tribunale, mi chiamano quando hanno bisogno, in un anno guadagno €
600,00-700,00”
1)DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
730/2023 (2022) reddito complessivo da lavoro dipendente 13.114,00 euro più altri redditi di euro 3.213,00 euro
CU 2022 (2021) reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di euro
3.445,50
PF 2021 (2020) reddito complessivo pari a 3.689,00 euro
PF 2020 (2019) reddito complessivo pari a 3.797,00 euro pagina 22 di 27 Dalla istruttoria in primo grado è emerso che egli riceve inoltre l'assegno unico universale per € 190,00 mensili (v. verbale di udienza del 18/04/2024), ed è gravato dal pagamento del canone di locazione della ex casa familiare, pari ad €
350,00 mensili, oltre che dal pagamento delle relative utenze.
: è disoccupata e vive in albergo secondo le sue dichiarazioni, a Pt_1
Montecatini ottenuto a seguito dello sfratto del 15.01.2025 dall'immobile di
CE ID attribuito al quale casa familiare con collocamento del CP_3 minore;
laureata in matematica nel suo paese d'origine (Pakistan), è attualmente disoccupata. Nelle more del procedimento ella svolge un tirocinio dalla durata di quattro mesi come aiuto cuoco percependo circa € 180,00 mensili ( v. verbale di udienza); ha dichiarato di aver percepito nel 2023 euro 2.304,00 da parte di agenzia oltre all'assegno di mantenimento per Controparte_6
di euro 3.600,00; che nel 2024 non ha percepito nessun reddito e non ha Per_1 redditi e/o immobili all'estero; ha prodotto isee ordinario del 2024 pari a 0,00 euro.
Tutto ciò premesso, la impugnazione deve essere rigettata.
Preliminarmente devono disattendersi le istanze istruttorie avanzate, attesa la irrilevanza delle stesse alla luce della attività probatoria già attuata pienamente esaustiva.
L'appello censura in maniera confusa e scarsamente intellegibile, in sostanza, la mancata valutazione da parte del Tribunale della violenza cui è stata sottoposta la facendone discendere a cascata la illegittimità sia del procedimento sia Pt_1 del provvedimento assunto in relazione alle decisioni prese in ordine all'affidamento, al collocamento del minore e alle conseguenti decisioni economiche.
La reiterazione delle istanze operata in I e II grado dà conto, come peraltro si è compreso anche dalle dichiarazioni a verbale, della totale mancata comprensione e vieppiù adeguamento alle decisioni motivate prese dai Giudici, insistendo su posizioni destituite di ogni supporto oggettivo probatorio.
pagina 23 di 27 Gli episodi di violenza cui si fa riferimento, oltre a distare nel tempo oltre 4 anni, sono allo stato del tutto indimostrati e derivati solo dalle dichiarazioni della parte.
Il procedimento penale venne archiviato;
seppure la archiviazione è stata annullata ciò è avvenuto per profili di forma e non certo per una diversa valutazione dei fatti che allo stato non è stata affatto formulata. Si fa riferimento a un solo episodio, supportato da un certificato medico datato 9 luglio 2021 con prognosi di 10 giorni derivanti da fatti che sono stati solo dalla stessa Pt_1 riferiti. Poi recentemente sono state depositate fotografie asseritamente riferite al minore, del 2022, da cui si dovrebbero ricavare segni di ecchimosi ma nelle quali da un lato nulla è dato comprendere ( neppure si vede il minore in viso né si percepiscono lesioni ) potendo essere comunque riferite a qualsiasi causa anche ad una caduta accidentale.
Oltre alla produzione di numerose pubblicazioni in materia di violenza di genere e richiami a dottrina e giurisprudenza europea e internazionale, e il riferimento ad un comportamento continuativo di episodio di violenza la produzione effettuata per la prova del fatto specifico, non è assolutamente idonea a dimostrare alcunché, trattandosi si ripete di un certificato medico relativo ad un solo e singolo episodio, avvenuto in circostanze mai acclarate se non dalla sola narrazione della . Pt_1
Ella invece ha perpetuato e perpetua un comportamento gravemente lesivo della condizione psicologica e di salute del figlio, narrazione contenuta invece nella motivazione del Tribunale con cui la parte non si confronta minimamente ritenendo di essere la unica depositaria delle scelte per il benessere del figlio.
Emerge che il figlio non va a scuola da moltissimo tempo per scelta della madre la quale adduce a ragione la lontananza dalla attuale abitazione ma d'altra parte non consente al figlio di vivere con il padre, che ve lo potrebbe portare, il bambino quindi non impara la lingua del Paese in cui vive e non frequenta i pari, non fa vedere il bambino al padre da mesi disattendendo il disposto del Tribunale;
ritiene di avere le competenze tecniche per insegnargli autonomamente in contraddizione tuttavia con il fatto dalla stessa narrato di essere venuta in Europa per non farlo studiare in Pakistan;
dalle numerosissime relazioni sociali che sono pagina 24 di 27 state svolte e dai contenuti che si sono sopra riportati , emerge una disattenzione assoluta per la crescita, sia per i cibi, che per le condizioni abitative, che per lo svezzamento che per la lingua che per i contatti del bambino con i pari. Pare superfluo riportare quanto sopra si è ampiamente riferito sulle condizioni di vita che sono state riscontrate.
·Tutto questo la appellante lo fonda, si ripete, sulla giustificazione della violenza subita ed assistita, giustificazione priva di riscontro positivo e così valutata dal
Tribunale con motivazione non adeguatamente contestata. Viceversa il Tribunale sulla scorta di ampissima istruttoria ha valutato la positività del rapporto tra padre e figlio, il miglioramento dello stesso nelle sue performances di vita adeguate alla sua età, nel tempo in cui il padre aveva con lo stesso ristabilito un contatto, che si è allo stato del tutto interrotto per esclusiva scelta della . Pt_1
Quanto sopra motivato comporta che la Corte non possa che confermare il provvedimento del Tribunale ad eccezione della parte in cui viene disposto l'affidamento condiviso.
Dato il peggioramento della situazione -che si è drasticamente verificato in questi ultimi periodi e dopo la istaurazione del giudizio di II grado, con prevedibile danno alla crescita del minore, stretto in un conflitto per il quale, in difetto di una presa di coscienza della situazione da parte soprattutto della , - pare difficile Pt_1 ipotizzare una soluzione di ragionevole composizione e ciò determina la necessità di disporre un affidamento dello stesso ai Servizi Sociali fermo tutto il resto già deciso. L'affidamento condiviso non è suscettibile di essere funzionale alle esigenze del figlio data la situazione totalmente conflittuale tra i genitori e il materiale impedimento costituito dal fatto che attualmente la sola a decidere è la madre. Per le medesime ragioni e per la lunga assenza del padre dalla vita del figlio anche l'affidamento esclusivo al padre non è praticabile conseguendo il rigetto sul punto dell'appello incidentale. Tale decisione è assunta ai sensi dell'art. 473 bis. 2, I comma c.p.c., atteso il potere del Giudice, per le decisioni a tutela dei minori di deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Sevizio Sociale è pertanto delegato per i compiti sanitari e scolastici ed in generale per assumere le decisioni di maggiore rilevanza per il minore, fermo pagina 25 di 27 restando collocamento e diritto di visita già stabilito, adeguati al mantenimento dei rapporti con la madre. Eventualmente il Servizio valuterà se gli incontri con la madre inizialmente dovranno avvenire invece che in forma libera, in forma protetta.
Quanto alle statuizioni economiche, esse appaiono congrue laddove stabiliscono il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore.
L'assegno separativo appare adeguato agli impegni economici del e alla CP_3 età e alla capacità lavorativa della la quale si adopererà per reperire Pt_1 adeguato sostentamento.
Le spese di lite del II grado atteso il rigetto della impugnazione, sono poste a carico della appellante maggiormente soccombente ( complessità bassa ai minimi di scaglione) .
P.Q.M.
Decidendo sull'appello avanzato da contro la sentenza 3109 Parte_1
2024 del Tribunale di Firenze, rigetta l'appello principale di e Parte_1 rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1 dispone l'affidamento del minore al Servizio Persona_7
Sociale competente per territorio al quale sono delegati oltre i compiti già descritti nella sentenza di I grado, le decisioni di maggiore rilevanza per il minore tra esse esemplificativamente decisioni sanitarie , scolastiche etc.
Conferma nel resto la impugnata sentenza, disponendo che laddove il Servizio sociale lo reputerà necessario, il regolare svolgimento dei rapporti tra madre e figlio sia preceduto da incontri protetti. Pone le spese del presente grado di giudizio a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1
e le liquida in € 2540 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Raddoppio del CU se dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 18 aprile 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
pagina 26 di 27 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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