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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20628/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BETTINI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BETTINI ANNA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Brescia – via della Musia n. 16, già di proprietà della sig.ra Pt_1
resta assegnata in via definitiva alla medesima con gli arredi e corredi ivi esistenti. 3. I
[...]
ricorrenti si danno reciprocamente atto che i figli e , ancorché maggiorenni, stanno Per_1 Per_2
terminando gli studi – rispettivamente al secondo anno della facoltà di economia e commercio ed al quinto anno di liceo scienze umane – e non hanno pertanto ad oggi raggiunto l'indipendenza economica, di talché il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di concorso al mantenimento degli stessi, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
1 entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come stabilite e disciplinate dal protocollo con il Tribunale di Brescia in vigore. 4. I figli potranno far visita e frequentare il padre ogni qualvolta lo desidereranno, previo congruo preavviso e tenuto naturalmente conto dei reciproci impegni. 5. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, di talché alcun assegno divorzile o contributo al mantenimento dell'altro coniuge viene previsto nella presente sede. 6. I ricorrenti si danno atto di avere risolto direttamente ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, e di non avere pertanto null'altro da chiedersi o da reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa.
7. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4/5/1996, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 162, parte II, serie A, anno 1996), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. il 24/7/2004) e (n. il 13/6/2007), maggiorenni Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
Le parti risultano separate dal 21/5/2020 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND IN ND HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20628/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BETTINI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BETTINI ANNA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Brescia – via della Musia n. 16, già di proprietà della sig.ra Pt_1
resta assegnata in via definitiva alla medesima con gli arredi e corredi ivi esistenti. 3. I
[...]
ricorrenti si danno reciprocamente atto che i figli e , ancorché maggiorenni, stanno Per_1 Per_2
terminando gli studi – rispettivamente al secondo anno della facoltà di economia e commercio ed al quinto anno di liceo scienze umane – e non hanno pertanto ad oggi raggiunto l'indipendenza economica, di talché il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di concorso al mantenimento degli stessi, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
1 entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario l'importo mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come stabilite e disciplinate dal protocollo con il Tribunale di Brescia in vigore. 4. I figli potranno far visita e frequentare il padre ogni qualvolta lo desidereranno, previo congruo preavviso e tenuto naturalmente conto dei reciproci impegni. 5. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, di talché alcun assegno divorzile o contributo al mantenimento dell'altro coniuge viene previsto nella presente sede. 6. I ricorrenti si danno atto di avere risolto direttamente ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, e di non avere pertanto null'altro da chiedersi o da reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa.
7. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4/5/1996, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 162, parte II, serie A, anno 1996), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. il 24/7/2004) e (n. il 13/6/2007), maggiorenni Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
Le parti risultano separate dal 21/5/2020 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND IN ND HE
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