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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1315 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. DE FILIPPO LUCIA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] Controparte_1 il 19/10/1967, parte rappresentata e difesa dall'avv. D'AQUINO FILOMENA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 20/05/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 06/10/1994, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN IU AN (NA) (al N.134, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 134). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Per Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, nata a [...] il [...] e Per_2 nato a [...] il [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 27/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. , di comune accordo con la SI.ra lascerà la casa coniugale CP_1 Pt_1 per trasferirsi dove meglio gli aggrada impegnandosi a comunicare l'indirizzo della nuova residenza entro 15 giorni dal trasferimento;
3. La SI.ra continuerà a risiedere presso la casa coniugale sita in Parte_1 AN Gennaro AN (NA) alla Via Moccia n° 1 unitamente al figlio Per_2 maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente in quanto risulta impiegato con un contratto part time;
4. Nulla viene disposto in merito all'affidamento dei figli in quanto maggiorenni e liberi di autodeterminarsi nella frequentazione dei genitori;
5. Il SI. , si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 a mezzo bonifico o altra modalità di pagamento concordata, un contributo per il suo
6. Spese legali compensate.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1315 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN IU AN (NA)
(al N.134, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 134) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN IU AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 27/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice