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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2057/19
Il Giudice designato SA ER, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa civile iscritta al 2057 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
con l'avv. SARDELLITTI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t. con Controparte_1
l'avv. STEFANO CAVALIERE resistente in esito all'udienza cartolare del 7.05.2025 ha così deciso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 11.10.2019, Parte_1
premetteva:
- di essere dipendente dell' presso il reparto del CP_1 Controparte_2 Controparte_1
servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) del Nosocomio di Sora, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di infermiera professionale;
- in data 20.02.2018, alle ore 09.00 circa, durante il proprio turno di lavoro, insieme ad altre due colleghe infermiere, entrava nella stanza di un paziente ivi ricoverato al fine di eseguire un prelievo ematico;
- il paziente si rifiutava di sottoporsi al prelievo, manifestando rabbia ed aggressività e dirigendosi verso l'uscita della stanza tirava pugni a muri e porte, senza che le infermiere, tra cui la ricorrente, potessero impedirlo;
- avvisata telefonicamente la polizia, in assenza di un pulsante specifico di allarme, la ricorrente, insieme alle due colleghe, si posizionava nell'androne del reparto, cercando di chiudere la porta, sprovvista di chiave, priva di blindatura e senza dispositivo di sicurezza, posizionandovi una panchina per impedire al paziente, in evidente stato di agitazione ed aggressività, l'uscita dal reparto;
- quest'ultimo riusciva comunque a forzare la porta, nonostante l'espediente, facendo cadere la panchina messa a protezione, urtava violentemente alla ricorrente facendola cadere a terra ed infieriva sulla stessa con calci e pugni ripetuti;
- la ricorrente e la collega , riuscivano ad arrivare nella stanza della psicologa, ove le Tes_1
raggiungeva il paziente che la toccava altresì nelle parti intime, per poi rifugiarsi nel bagno della stanza, in attesa dell'arrivo della Polizia;
- a seguito dell'accaduto la ricorrente veniva condotta al P.S. dell'Ospedale di Sora ove le venivano accertate fratture e contusioni multiple (frattura del pilone tibiale, presenza di ecchimosi e dolorabilità a carico del gomito destro, del gomito sinistro e del ginocchio destro, oltre ad un trauma cranico non commotivo), oltre ad una frattura – lussazione della caviglia destra, con prognosi di “gg. lav. 30 – gg. , tanto da dover essere trasferita presso il CP_3
reparto di ortopedia del medesimo per sottoporsi ad un intervento chirurgico di CP_4
riduzione e sintesi del malleolo peroniero con placca e viti ITT ed a sintesi con viti del pilone tibiale, effettuato il 26.02.2018;
- a seguito dell'intervento, delle cure e delle terapie prescritte nonché della effettuata riabilitazione, l' certificava la malattia fino al 25.06.2018, per un totale di 125 giorni, e CP_5 accertava “una menomazione dell'integrità psico - fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata
è la seguente: plus perimetrico bimalleolare di cm 2 con mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici ben epitelizzati;
mezzi di sintesi in situ;
deficit funzionale articolare della tibio tarsica e sottoastragalica di 1/3. Grado accertato: 011% - Grado complessivo: 011%” (all.
13), liquidando a titolo di indennizzo un importo pari ad € 10.088,21.
***
Tanto premesso in fatto deduceva in diritto il mancato rispetto dell' convenuta Controparte_1
degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Sosteneva invero che l'ente datore di lavoro avesse mancato di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, non considerando le specifiche peculiarità del reparto di psichiatria e la pericolosità dell'ambiente lavorativo, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. e del T.U. d.lgs n. 81/2008.
Lamentava nello specifico la carenza di idonee misure di tipo strutturale, quali ad esempio porte scorrevoli, porte a chiusura ermetica, barriere fisiche per la postazione a contatto con il pubblico, presenza nei locali di telefoni e/o altri ausili di allarme, carenza queste che avevano costretto la ricorrente a cercare di proteggersi con mezzi di fortuna nel tentativo di limitare i danni di una inevitabile aggressione, rilevando altresì l'assenza di misure di carattere organizzativo, quali una adeguata formazione del personale come anche l'adozione di specifici protocolli di comportamento per fronteggiare adeguatamente situazioni di pericolo.
Rilevava altresì come, con una nota del Capo Ufficio Stampa della , riportata sul Parte_2
quotidiano on line “L'Inchiesta” del 21.06.2018, la convenuta aveva dichiarato che l'SPCD di
Sora “non risponde ai requisito strutturali previsti per legge” (dic. 18 ric.), tanto è vero che il citato veniva successivamente chiuso per lavori di ristrutturazione totale e la messa a CP_4
norma dal mese di giugno 2018 al mese di maggio 2019 (cfr. doc. in atti).
Tanto premesso chiedeva in questa sede la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, l'esclusiva responsabilità dell' (p.i.v.a ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale datrice di lavoro, per violazione dell'art. 2087 c.c. nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di quella che dovesse ritenersi applicabile, nella causazione dell'infortunio subito sul luogo di lavoro dalla sig.ra in data 20.02.2018 e degli effetti lesivi ad esso conseguenti, e per l'effetto Parte_1 condannare l' (p.i.v.a ), in persona Controparte_6 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, datrice di lavoro, a pagare alla sig.ra Parte_1
a titolo di risarcimento, tutti i danni subiti e subendi come di seguito indicati:
[...]
- danno non patrimoniale differenziale, patito e patiendo a causa dell'infortunio, interamente inteso nelle sue componenti di danno biologico – temporaneo e permanente -, di danno morale – temporaneo e permanente – e di danno esistenziale, con adeguata personalizzazione dello stesso, al netto di quanto già percepito a titolo di indennizzo da parte dell , per un importo CP_5 di € 32.752,79 oltre interessi legali e rivalutazione, o, comunque, nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- danni patrimoniali patiti e patiendi a causa dell'infortunio così come descritti nella parte motiva del presente ricorso, nelle sue voci della perdita di guadagno e perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa;
ovvero per quell'importo che all'esito del presente giudizio risulterà di giustizia, determinato anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma mese per mese rivalutata dal giorno dell'infortunio.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
***
Ritualmente costituitasi con memoria depositata in Cancelleria in data 17.01.2020, l'
[...]
resistente, rilevava che: CP_1
- i n data 20.02.2018, alle ore 8.30 circa il paziente – già noto al Dipartimento per precedenti e numerosi ricoveri - appariva irrequieto, disforico e marcatamente delirante, rifiutando la terapia del mattino;
- il
Dirigente Medico in servizio (Dr.ssa ) effettuava quindi un colloquio di Persona_1
valutazione clinica ed intervento di de-ecalation, nell'attesa che il personale infermieristico di turno predisponesse il necessario per la terapia farmacologica di urgenza ed eventuale contenzione fisica;
- n on riuscendo a praticare la terapia farmacologica, e ricondotto il paziente nella propria stanza, si rendeva necessaria, senza successo - la contenzione fisica, di talché venivano allertate le forze dell'ordine, per un intervento immediato;
- il paziente agitato sfondava la porta interna del reparto, tentando di aggredire la dr.ssa , Per_1
cosicché il personale infermieristico la sollecitava ad uscire dal reparto passando per la porta esterna che il paziente, sempre più agitato tentava di sfondare a calci e pugni, verosimilmente ferendosi egli stesso;
- a quel punto la dr.ssa vedendo arrivare la Polizia di Stato che poi avrebbe immobilizzato Per_1
il paziente, invitava gli infermieri ad aprire la porta esterna del reparto per permettere al paziente di allontanarsi;
quest'ultimo, probabilmente confondendo la ricorrente per la la Per_1
aggrediva fisicamente, tanto che Ella veniva condotta in sicurezza dalle colleghe presenti all'accaduto.
***
Tanto premesso in fatto, respingeva in diritto ogni addebito di responsabilità in merito a quanto accaduto, con conseguente infondatezza della domanda attorea, evidenziando che non poteva ritenersi ricadente nella sfera di responsabilità del datore di lavoro l'infortunio occorso alla lavoratrice in quanto:
- E lla avrebbe dovuto attendere l'intervento delle Forze dell'Ordine prima di recarsi nella stanza del paziente, già noto al reparto per precedenti e numerosi ricoveri, e sottoporlo al prelievo;
- la ricorrente non aveva mai denunciato agli organi competenti o al responsabile della sicurezza la ritenuta inidoneità dell'ambiente di lavoro;
- l' ente aveva assolto ogni obbligo sulla sicurezza attivandosi nell'immediatezza al fine di sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine,
- l' evento causativo del sinistro, ovvero la spinta sferrata dal paziente nei confronti della ricorrente, era da ritenersi condotta esulante dagli obblighi datoriali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, potendo tale evento verificarsi anche in condizioni di piena sicurezza ambientale;
- ri sultava altresì concretamente inattuabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso l'SPDC tenuto conto della specificità del lavoro ivi svolto che, implicando il contatto fisico con i pazienti, non consente di frapporre tra il lavoratore e l'utenza barriere protettive, e dalla natura del comportamento di aggressione, che manifestandosi all'improvviso e consumandosi in breve arco temporale era difficilmente prevedibile e prevenibile.
Alla luce di quanto dedotto, eccepito ed argomentato chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, argomentando altresì sulla infondatezza della domanda di risarcimento danni, di cui contestava natura ed entità, non ritenendoli altresì causalmente ricollegabili al narrato evento.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa istruita con la produzione dei documenti offerti,
l'escussione dei testi indotti dalle parti e l'espletamento di CTU medico legale, veniva alfine decisa con sentenza definitiva in esito all'udienza cartolare del 7 maggio 2025.
***
L'oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per i danni (patrimoniali e non) derivati alla ricorrente a seguito dell'infortunio occorso sul luogo di lavoro in data 20.02.2018. Trattasi, come noto, di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, prevista dall'articolo citato e regolata dall'art. 1218 c.c., che obbliga le parti per effetto dell'integrazione ex lege del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Per effetto di tale disposizione, in caso di danno subito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere ottemperato agli obblighi protezionistici, mentre grava sul lavoratore la prova dell'esistenza della lesione all'integrità psicofisica, nonché del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esecuzione della prestazione lavorativa: trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini previsti nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni.
Va precisato, difatti, che il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Secondo ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Sez. L -, Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
Pertanto, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La giurisprudenza ritiene invero che, in tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro,
l'art. 2087 c.c. imponga all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo “standard” minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio (Cass. 10819/2013).
Occorre poi rilevare che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno neppure in caso di possibile imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore nell'esecuzione della prestazione lavorativa, tale da causare il sinistro. In tal senso si è espressa in maniera costantemente uniforme la Giurisprudenza della Suprema Corte, chiarendo che “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta” (cfr. ex multis, Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004).
È dato, quindi, desumere che la condotta del lavoratore sollevi il datore di lavoro dalla responsabilità del sinistro solo quando sia “abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, ovvero atipica ed eccezionale”, vale a dire che essa deve consistere in un rischio non previsto e nemmeno prevedibile dal datore di lavoro, trattandosi di un comportamento avulso rispetto al processo produttivo ovvero alla mansione cui il lavoratore è applicato.
Inoltre, giova fin d'ora rilevare che l'accertamento in capo al datore di lavoro una colpa in senso oggettivo, ovvero l'inosservanza delle regole cautelari di condotta, non è sufficiente a integrare la responsabilità ex art. 2087 c.c. dovendosi valutare la sussistenza di un profilo di colpa soggettivo, secondo un criterio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità lesiva della condotta a provocare i danni ma non necessita che l'agente si prefiguri nello specifico e in tutta la sua gravità l'evento poi concretizzatosi, ma soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute (cfr. Cass. 38991/2010).
Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, invece, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
***
La peculiare vicenda è riferibile al tema, già affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, concernente la responsabilità per i danni arrecati a terzi, nel caso in esame ad un lavoratore dipendente, da pazienti ricoverati presso strutture sanitarie.
A questo proposito, la S.C. ha messo in evidenza come “II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.” (cfr. Cass.
22331\2014).
Va poi considerato che “Il datore di lavoro che eserciti attività di trattamento e cura di pazienti incapaci, della cui sorveglianza egli è tenuto "erga omnes" ex art. 2047 c.c., è responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al personale sanitario per comportamento degli stessi pazienti, ove non provi di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.” (cfr. Cass, 17066\2007, in tema di infortunio occorso a personale addetto all'assistenza sanitaria aggredito da un paziente psichiatrico).
***
La normativa di riferimento in ambito di sicurezza del lavoro è dettata dal D. Lgs n. 81/2008 che fissa i principi della prevenzione, della programmazione, della eliminazione, o quantomeno riduzione al minimo dei rischi, nonché della informazione e della formazione dei lavoratori. Nel T.U. appena citato sono elencati i provvedimenti generali necessari per salvaguardare la salute dei lavoratori, che possono ricondursi a tre gruppi di attività:
a) la valutazione dei rischi connessi alla specifica attività lavorativa, che prende forma nel
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
b) la programmazione della prevenzione e della protezione relativamente ai rischi individuati;
c) la formazione dei lavoratori finalizzata alla prevenzione, anche mediante la partecipazione attiva, mediante, tra l'altro, la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS).
Vale la pena, inoltre, evidenziare che a l'art. 28, c. 1, prevede la valutazione dei così detti rischi specifici, ovvero la valutazione dei rischi “...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...”; secondo quanto disposto quindi l'oggetto della valutazione deve riguardare la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori tenendo conto delle categorie esposte a rischi particolari, ovvero i rischi specificatemene collegati allo svolgimento di una mansione, così detti rischi specifici.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha fornito una chiara definizione dei due profili di rischio ravvisabili nel contesto lavorativo, valutando altresì i possibili riflessi sull'onere probatorio gravante in capo al datore di lavoro.
Si è così sostenuto che “In tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento
e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 15082 del 02/07/2014).
Appare altresì di rilievo soffermarsi, inoltre, sul distinto concetto di pericolo e di rischio, così come esplicitati nell'art. 2 del TU: in particolare il “pericolo” viene definito come la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (art. 2, co. 1°, lettera R), mentre il “rischio” (art. 2, co. 1°, lettera S) viene definito come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Mentre quindi il pericolo può dirsi insito in una determinata tipologia di lavoro, il rischio tiene conto delle condizioni in cui viene svolta la prestazione lavorativa, entrambi valutabili nella potenziale proiezione alla configurabilità del danno alla salute per violazione dell'obbligo di sicurezza del lavoratore.
Dalle argomentazioni sopra riportate discende, in maniera incontrovertibile, che il rischio di aggressione a danno del personale medico sanitario, impegnato in reparti di psichiatria, ad opera dei pazienti ricoverati, sia classificabile quale rischio specifico, con ciò richiedendo una specifica valutazione in seno al DVR, anche prevedendo l'uso di procedure non obbligatoriamente standardizzate.
***
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a ritenere che il datore di lavoro non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 2087 c.c.
***
Venendo ai fatti di causa preme evidenziare che non è in contestazione tra le parti che l'infortunio sia avvenuto in data 20.02.2018, intorno alle ore 09.00, durante il turno di lavoro, presso l'Ospedale di Sora, Reparto Psichiatrico, a seguito di aggressione da parte di un paziente ricoverato.
Sebbene l'infortunio sia stato prodotto, materialmente, dalla aggressione da parte di un paziente, applicandosi l'art. 2087 c.c., resta da accertare se l'ente abbia adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, in caso contrario, ricadendo in capo al datore di lavoro l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso.
Parte ricorrente deduce a sostegno della propria domanda di aver subito l'aggressione del paziente in quanto:
- il reparto Psichiatrico di diagnosi e cura del Nosocomio di Sora non fosse a norma, ovvero non disponesse dei requisiti minimi strutturali, tecnici ed organizzativi, tanto da essere sottoposto ad integrale ristrutturazione dal mese di giugno 2018 al mese di maggio 2019: deduce in particolare che le porte del reparto non fossero dotate di chiusura ermetica e che per tale ragione il paziente era riuscito a sfondarla a calci e pugni, così scontrandosi con la ricorrente e infierendo su la stessa con calci e pugni;
- le stanze non sono dotate di pulsante di allarme direttamente collegato alle forze dell'ordine, motivo per cui queste sono intervenute in ritardo;
- il personale infermieristico presente durante il turno era numericamente insufficiente e inadeguato a contrastare situazioni di emergenza;
- tutto il personale non aveva ricevuto la formazione adatta per contrastare possibili aggressioni e momenti di emergenza.
Ebbene tali assunti hanno trovato idonea conferma nel corso del giudizio.
Giova preliminarmente evidenziare che non sussistono elementi di prova circa la valutazione del rischio specifico di aggressione da parte di pazienti ricoverati nel reparto psichiatrico, da parte
Parte dell'Ente datore di lavoro: l' convenuta, sulla quale gravava lo specifico onere probatorio, non ha dimostrato di averlo adeguatamente assolto, producendo ex art. 421 c.p.c. il DVR relativo all'anno 2019, vale a dire valevole per un periodo successivo rispetto agli accadimenti oggetto di causa.
A rafforzare il convincimento della carenza di valutazione di uno specifico rischio da parte dell'ente datore di lavoro, relativo alle possibili aggressioni al personale sanitario, da parte di pazienti ricoverati proprio in ragione di patologie psichiatriche, soccorre altresì quanto sostenuto dalla stessa resistente, che a pag. 10 della memoria di costituzione afferma che “non può essere sottaciuta la circostanza che il danno subito dalla Sig.ra è conseguente alla caduta a Pt_1 terra a seguito di una spinta da parte di un paziente psichiatrico e non alle insufficienze strutturali del reparto. È la conseguenza di un comportamento che prescinde dalla normativa di sicurezza cui è tenuto il datore di lavoro. Una spinta da parte di un paziente può portare a conseguenze ad un operatore a prescindere se la struttura è o meno a norma…”.
Quanto ammesso dalla resistente denota una manifesta quanto consapevole esclusione di valutazione del possibile rischio di aggressione da parte di pazienti nei confronti del personale sanitario, rischio specifico che, come si è ampiamente dedotto, rientra segnatamente nel generale obbligo di protezione discendente dall'art. 2087 c.c. e trova la sua positivizzazione nel richiamato T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, ma che nel caso di specie non è stato affatto preso in esame.
Tanto è vero che la resistente, nei propri scritti difensivi ( pag. 11 della memoria cit.) individua quale unica attività possibile per contrastare l'aggressione la chiamata delle forze dell'ordine:
“La dr.ssa di AN ( smontante il turno di notte)condotto il paziente in un ambiente a minori stimoli ambientali ed effettuato il colloquio di valutazione clinica ed intervento di de-escalation, dovuto rilevare che lo stesso appariva ancor più agitato, delirante e oppositivo, rifiutando categoricamente ogni tipo di intervento farmacologico propostogli ha allertato telefonicamente le forze dell'ordine, chiedendo un intervento immediato. Cosa doveva o poteva fare di più?”
Prosegue, poi, in una chiara ammissione della assoluta impossibilità di previsione e prevenzione di un rischio legato alle aggressioni, sostenendo “ è pressoché ineluttabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o anche solo a ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso l'SPDC, tenuto conto della specificità del lavoro che, implicando necessariamente il contatto fisico con i pazienti non consente di frapporre tra il lavoratore e l'utenza barriere protettive e della natura del comportamento di aggressione che, manifestandosi all'improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e prevenibile”.
Quanto detto è emerso in maniera incontestabile dalla istruttoria testimoniale espletata, che ha portato alla luce l'assoluta carenza di una qualsivoglia forma di protocollo da seguire in caso di manifestazioni violente da parte dei pazienti ricoverati, e ciò a discapito della sicurezza del personale, ma anche degli stessi pazienti ricoverati, così come dell'inadeguatezza del luogo di lavoro, mancando un sistema di allarme diretto con le forze dell'ordine, nonché di porte dotate di un efficace sistema di chiusura da attivare in caso di necessità. ***
L'istruttoria espletata ha permesso di stabilite che il paziente ricoverato presso la struttura si dimostrava agitato sin dalle prime ore della mattina, tanto da non volersi sottoporre al prelievo, cosicché la dottoressa richiedeva agli infermieri di predisporre le misure di Per_1
contenimento: la situazione appena descritta, confermata da tutti i testi escussi, è verosimilmente qualificabile quale campanello d'allarme di una prevedibile emergenza gestionale, tale che l'aggressione succedutasi sarebbe stata, con ragionevole probabilità, potuta essere prevenuta qualora fosse stato previsto un protocollo organizzativo specifico da parte dell'Ente.
La teste riscontrava infatti che il paziente era “in delirio con tematiche mistiche e Per_1 persecutorie, io ero in quel momento l'oggetto del suo delirio. L'ho fatto rientrare in reparto ed ho dato indicazioni agli infermieri sulla contenzione del paziente ed una terapia intramuscolo.”
Prosegue poi affermando che “non siamo riusciti a contenerlo: io sono uscita dalla stanza del paziente e sono andata in medicheria (stanza infermeria) ci sono due cordless che hanno memorizzati i numeri di emergenza”.
È emerso altresì che non esisteva un pulsante di allarme direttamente collegato alle forze dell'ordine, ma solamente un telefono da cui fare chiamate verso l'esterno, con ciò determinando, tra l'altro, l'allontanamento del medico di turno dalla stanza in cui si manifesta l'emergenza, oltre che una inevitabile dilatazione dei tempi di chiamata in un momento in cui ogni secondo trascorso nell'attesa di soccorsi può portare a gravi conseguenze.
Inoltre, in palese contrasto con le altre testimonianze rese, nonché in contraddizione con gli eventi dalla stessa descritti nell'immediatezza (cfr. doc. in atti), la teste ha poi affermato: “Io non potevo rientrare in reparto perché il paziente ce l'aveva con me. Abbiamo aspettato lì l'arrivo della polizia: il clima non era teso e ricordo che alcuni infermieri entravano anche in reparto: il clima era sereno perché queste situazioni capitano frequentemente in reparto tanto è vero che mi sono messa a chiacchierare con la anche di cose extraprofessionali.” Pt_1
Tale descrizione dei fatti, con particolare riferimento al fatto che il clima fosse sereno, tanto che la dottoressa si fosse messa a chiacchierare di cose extra lavorative con l'infermiera, non fa che confermare la più assoluta inconsistenza di un piano specifico di intervento in casi di emergenza predisposto dall' , tanto che, nemmeno il medico di turno, in qualità di dirigente Controparte_1
medico, avesse la ben che minima percezione della potenziale gravità dei fatti che stavano accadendo e che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, provvedendo ad allertarli, ovvero a sollecitare l'esecuzione di azioni volte a fronteggiare una possibile aggressione fisica.
Prosegue poi nella descrizione dei fatti: “Mentre eravamo in attesa il paziente rompe la porta interna che dà dall'atrio al reparto: mi pare con calcio e spallata. La porta era a doppia anta, con un vetro infrangibile (come tutti i vetri delle altre porte del reparto) di alluminio che era sempre chiusa a chiave. Gli infermieri avevano messo una panchina. A quel punto gli infermieri mi hanno mandato fuori (non mi ricordo chi) dal reparto: c'era una seconda porta simile alla prima che veniva aperta anche da un pulsante che si azionava dall'infermeria. Io esco. Io stavo tenendo la porta del reparto che lui stava prendendo a calci e pugni. Io cerco di comunicare agli infermieri che io volevo aprire la porta e fallo andare via perché io avevo visto la polizia che stava arrivando. A quel punto il paziente è tornato indietro verso l'infermeria anche se la
[...]
disse al paziente che gli aveva aperto la porta che se ne poteva andare. Poi la mi Tes_1 Tes_1
disse che il paziente, che era molto agitato ed in preda alle allucinazioni, ha dato una spinta alla che era subito fuori la medicheria” Pt_1
Quanto descritto denota una assoluta carenza di organizzazione del personale in casi di emergenza: viene invero rappresentato uno scenario ove gli infermieri, per contrastare l'impeto di un paziente in preda al delirio dettato dalla propria patologia, di loro iniziativa ricorrono ad un espediente, posizionando una panchina dinnanzi alla porta, per evitare che potesse essere sfondata, misura questa del tutto avulsa dall'osservanza di qualsiasi protocollo di emergenza, apparendo piuttosto una soluzione dettata dall'istinto e dalla necessità di fronteggiare un evento per i quali si era del tutto impreparati.
Nessuno dei testi escussi ha riferito di specifiche procedure da eseguire in queste circostanze, come interagire con il paziente, in quali locali collocarsi, come è emersa altresì la mancata adozione di qualsiasi altra misura atta a prevenire che il paziente lesionasse sé stesso, gli altri pazienti ricoverati e, infine, il personale addetto.
Anche la teste ha descritto la vicenda in termini di assoluta criticità riportando come Tes_2
l'evidente stato di agitazione del paziente, sia repentinamente passato da intemperanze verbali ad aggressioni fisiche contro cose, senza che durante questo lasso di tempo, il personale non sia stato messo in sicurezza, ovvero siano state messe in atto misure idonee a prevenire una possibile escalation di violenza contro le persone ivi presenti: la teste ha restituito un quadro organizzativo confuso e lasciato alla libera iniziativa individuale, tanto che sono gli stessi infermieri a dire alle dottoresse di lasciare il reparto. Questo quanto riferito: “Ero nell'angolo cucina parlando con la per fare le consegne Per_1
relative al passaggio di turno;
ho sentito il paziente chiedere agli infermieri con la dottoressa di
Il paziente si trovava nel corridoio. Io sono rimasta al colloquio perché ho visto che il Per_1
paziente era insistente e teso. Lo abbiamo quindi chiamato al colloquio in una stanza colloqui che era dietro alla medicheria: la prima di iniziare il colloquio, ha dato indicazioni Per_1
di preparare il letto per il contenimento. Mi pare che fosse di turno la e di un Tes_1
infermiere deceduto ( . Durante il colloquio è emersa ansia ed aggressività del Persona_2
paziente: la ha messo in atto tutte le tecniche di deescalation ed è riuscita a portarlo Per_1
in camera per fargli una terapia sedativa. Quando abbiamo tentato di fermarlo per prendergli la pressione, il paziente è esploso: non siamo riusciti a praticare nessun tipo di terapia.
L'esplosione era solo verbale e non fisica: ci ha solo respinta. Noi siamo uscite per andare a chiamare i CC e la Polizia: noi non abbiamo chiuso il paziente nella stanza perché i rischi sono che il paziente si faccia male, magari cercando di rompere la porta. Le porte dei pazienti non si possono chiudere a chiave. Siamo andati in medicheria che è a vetri e quindi abbiamo mantenuto una visione sul reparto. Dopo insistente la Polizia è arrivata.”
Mentre sulla gestione dell'emergenza, e sullo sviluppo dei fatti dichiara:
“Sentendo montare il paziente abbiamo chiuso la porta della medicheria. Mi è stato riferito che il a messo in sicurezza i pazienti del reparto. Mi ricordo che per entrare in reparto c'era Per_2
una porta di acciaio con maniglione antipanico che accede ad un anti reparto con panchine dove si può sostare;
poi c'è una porta a vetri per entrare direttamente in reparto. La porta di ferro era sempre chiusa. Il paziente spingeva sulla porta di ferro e la sua rabbia verbale era indirizzata sempre verso la dottoressa. Ad un certo punto dalla stanza dei colloqui, nella quale ci eravamo spostati, abbiamo visto arrivare la Polizia e quindi io ho aperto la porta di accesso al reparto e ho corso verso di loro verso il cortile: noi ci stavamo rendendo conto che stava accadendo qualcosa di brutto. Mentre correvo verso il reparto sono tornata indietro: mi ricordo il piede della ricorrente che penzolava, dietro ad una porta di una stanza che non ricordo;
il paziente era a terra;
la porta di ferro era stata sfondata e credo che dietro di lui ci fosse stato qualche altro paziente che lo abbia atterrato”.
Emerge quindi che addirittura dei pazienti fossero intervenuti, atterrando il paziente in preda alla crisi, ciò che rafforza il convincimento circa l'assenza di un piano di prevenzione del pericolo in corso, al punto che addirittura dei pazienti erano intervenuti per fermare il paziente in preda alla crisi. Prosegue poi: “Mi ricordo la porta antipanico aperta. Il paziente urlava e gridava, era agitato, continuando ad inveire contro la dr.ssa se l'avrebbe presa l'avrebbe ammazzata. Era Per_1
un paziente conosciuto perché aveva fatto molti ricoveri che non aveva mai avuto intemperanze.
Io ho chiesto alla ricorrente cosa fosse successo e lei mi ha detto che il paziente l'aveva tirata per i capelli e l'aveva iniziata a prendere a calci”.
La teste , infermiera nonché collega della ricorrente, ha riferito: “Io ho montato di turno Tes_1
alle 7: le colleghe mi hanno detto che il paziente non aveva riposato molto. Le colleghe ( Per_3
ci hanno detto che non voleva fare il prelievo perché secondo lui stava bene e poteva
[...]
uscire. Io e la ricorrente abbiamo provato a convincerlo ma senza successo: quando ha montato di turno la noi glielo abbiamo riferito. A quel punto la e la AN hanno Per_1 Per_1
avuto colloquio con il paziente nella stanza dei medici: dopo il colloquio la ci disse di Per_1
cercare di accompagnarlo nella degenza perché lui era nella stanza dei medici e si stava agitando. Ci disse di preparare le misure di contenzione sul letto del paziente…Il paziente si è fatto accompagnare in camera: dovevamo cercare di contenerlo e di non fargli vedere le misure di contenzione ma lui se ne è reso conto ed è esploso. La porta delle degenze non si può mai chiudere a chiave ma semmai accostare.
Poi prosegue descrivendo quanto accaduto: “Ad un certo punto ed inizia a inveire contro la dottoressa dicendole che l'avrebbe uccisa: iniziamo a nasconderci andando tutti Per_1 nell'infermeria (anche la ricorrente): nel frattempo la dottoressa è uscita Per_1 nell'infermeria ed è andata a chiamare i soccorsi, uscendo dalla porta dell'infermeria che dà accesso all'atrio (tale circostanza contrasta con quanto riferito dalla dottoressa di Per_1 secondo cui la chiamata sarebbe avvenuta nell'infermeria tramite telefoni cordless – n.d.r.)
Siccome il paziente dalla vetrata dell'infermeria ci diceva che non ce l'aveva con noi ma con la
io e la ricorrente siamo usciti dalla porta dell'infermeria che dà accesso alla Per_1 degenza. Lui però tirava calci alla porta che dava dall'atrio alla degenza perché aveva visto che la dottoressa uscita da lì e continuava a minacciarla. Noi abbiamo visto che a furia di calci la porta dava sull'atrio/degenza si stava muovendo (oscillava), era poco stabile quindi abbiamo messo una panchina a protezione nostra nell'atrio a ridosso della porta nell'atrio….Abbiamo messo la panchina a protezione. Lui ha continuato a tirare calci fino a quando la porta non si è aperta: potevano essere cinque minuti. Lui si è trovato la panchina davanti ed ha iniziato a correre verso l'uscita. Noi eravamo nell'atrio insieme alla ricorrente. Uscendo la dottoressa ha chiuso la porta principale di accesso al reparto. Nel frattempo, il paziente ha iniziato a prendersela con noi: con me (mi ha dato dei calci e tre pugni), anche se sono riuscita a scappare e sono andata nell'infermeria. Lui è tornato nell'atrio ed ha spinto la ricorrente che è caduta e lui l'ha presa a calci e pugni: io ho cercato di allontanarlo ma lui era infuriato. Poi è arrivato anche la assistente sociale e siamo riuscita a contenerlo. Io ho trascinato la ricorrente nella stanza dei medici ed ho cercato di chiudere la porta, insieme all'assistente sociale: lui è riuscito ad entrare nella stanza dei medici e ha continuato a toccare la ricorrente anche nelle parti intime. Io e l'a.s. siamo riusciti a tirarlo fuori da lì e portarlo nell'atrio dove lui continuava a tirare calci alla porta”.
Dai fatti appena descritti si denota una assoluta impreparazione da parte degli infermieri nel fronteggiare una aggressione da parte di un paziente. Emerge ancora l'assoluta carenza di
“programmaticità” nell'affrontare una situazione di emergenza, ovvero di adeguata formazione del personale in servizio.
Sul punto la assistente sociale, , conferma il particolare stato di agitazione Persona_4
in cui versava il paziente, già dalla mattina, e ancor di più a seguito del colloquio con le dottoresse del reparto: Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato per 20 anni nello stesso reparto psichiatri, presso l' di Sora. Io sono presente tutte le mattine dalle 8 alle 14 CP_4 con due rientri dalle 8 alle 17. Il giorno dell'incidente io ero in servizio: sono entrata verso le
8:15. I colleghi infermieri mi hanno accennato che c'era un paziente nervoso che non aveva dormito e che era un po' agitato. Io sono entrata in reparto e mi sono recata in cucina dove ha trovato la dottoressa in turno (la che mi ha accennato ai problemi del paziente il Per_1
quale era davanti alla porta della cucina che conduce al reparto e chiedeva di parlare con qualcuno. Io sono quindi andata in reparto e lo ho chiamato nella mia stanza a parlare però tenendo la porta aperta perché, pur conoscendolo da anni, non lo avevo mai visto così nervoso.
La porta di fronte a me l'ho lasciata aperta. Poi ho chiesto al paziente perché voleva uscire e perché non voleva prendere alcuna terapia: gli ho riferito che per uscire doveva fare delle analisi e che poi i medici avrebbero valutato. L'ho visto più tranquillo ed io sono andata in infermeria, dove ho trovato anche la e la io e le due dottoresse siamo Tes_2 Per_1
andate in medicheria con il paziente. La ha condotto il colloquio e noi assistevamo. Per_1
Ad un certo punto il paziente si è inalberato senza motivo ed ha iniziato a rivolgersi alla dottoressa con frasi del tipo “vedi come sono bello”. A quel punto lo abbiamo portato con noi in reparto e lo abbiamo inviato a sdraiarsi per misurarsi la pressione: eravamo sempre noi tre con anche la ricorrente che era stata allertata dalla dottoressa per farsi trovare nella stanza con gli altri infermieri e per procedere alla contenzione del paziente. Abbiamo tentato di Per_2 Per_2
contenerlo ma non ci siamo riuscite. Lo abbiamo lasciato in stanza senza chiudere la porta del paziente perché in stanza c'erano altri pazienti e ci siamo ritirate nell'infermeria che è al di fuori del reparto: l'infermeria è all'interno del reparto. La porta del reparto è di alluminio divisa in 4 ante a vetro foderate: di ante sono fisse e 2 movibili.
Poi prosegue riferendo in merito alla dinamica del sinistro: “Noi ci siamo chiuse in infermeria chiedendoci dietro la porta che si chiede con un perno da spostare che è all'interno della manopola. Dentro siamo rimaste io, la : non mi ricordo la con noi. Le due Tes_1 Pt_1 dottoresse erano andate nella stanza dei medici per chiamare le Forze dell'ordine. Mi pare di ricordare che la stesse tra la porta del reparto e del pre reparto. L'infermeria ha un Pt_1
vetro che accede al reparto, quindi noi vedevamo al paziente che ha iniziato a dare calci alla porta del reparto. Abbiamo chiamato le dottoresse perché temevamo che la porta si rompesse: il paziente si era fissato con la dottoressa . Noi siamo usciti dalla stanza dell'infermeria Per_1
che accede da uno spazio ubicato tra reparto e pre reparto. In quel frangente, mentre ero nello spazio tra reparto e pre reparto ho notato che le avevano messo una panchina a ridosso della porta per contrastare il paziente che continuava a dare calci. Abbiamo invitato le dottoresse ad uscire dal reparto ed io sono rientrata in infermeria: la non c'era. Poi ho visto che il Pt_1
paziente è riuscito a sfondare la porta. Ricordo che la porta di ingresso al reparto si è spalancata e le panchine sono state buttate in avanti. Il paziente è andato verso la porta di ingresso al reparto: la quale non si è aperta perché aveva una chiusura elettrica che si apriva dall'infermeria. Non ricordo che mise queste panchine. A quel punto il paziente tronò indietro in reparto passando per l'infermeria: recandosi verso l'infermeria ha spintonato la io poi Pt_1
l'ho vista per terra quasi subito ed ho associato allo spintone. Ho chiesto alla ricorrente se servisse una mano a rialzarsi e lei mi ha detto di no. L'ho vista rialzarsi zoppicando. Non so dire perché la ricorrente si trovasse lì. Io sono andata verso l'uscita a chiudere la porta di ingresso che avevano aperto ed il paziente ha tentato nuovamente di aprire la porta. In quel frangente la si è spostata tra le due porte nell'intento di spostare le sedie e le panchine che erano Pt_1 volate: ricordo che ha tentato di spostarle ma che non c'è riuscita. Ricordo che zoppicava. La poi si è messa di fronte al paziente che, voltandosi indietro per tornare verso il reparto, Pt_1
l'ha vista e si è avvicinato spingendola all'indietro e l'ha fatta cedere all'indietro incastrandosi tra le sedie che erano state messi lì. Ha iniziato a prenderla a pugni e lei si è difesa con il braccio destro: ricordo che l'ha riempita di pugni. Io ho preso il cappuccio della felpa che portava il paziente ed ho intimato di fermarsi: quando ho gridato lui si è fermato. Lui quando
l'ha spinta poi era inginocchiato a picchiarla. Non saprei dirle quanto è durato, ma credo 4/5 minuti. Quando io l'ho fermato la è riuscita a trascinare la ricorrente, che non riusciva Tes_1
ad alzarsi, verso la stanza della psicologa. Non sono riuscite ad entrare in tempo perché il paziente l'ha raggiunta. Il paziente cercava di prenderla per non farla entrare nella stanza e la toccava nelle parti intime: aveva anche i pantaloni scesi e non so come abbia fatto. La ricorrente e la sono poi riuscite a rifugiarsi nella stanza della psicologa, dove si sono Tes_1 chiuse a chiave. Nel frattempo, sono arrivare le Forze dell'ordine ed insieme a loro è anche rientrata la dottoressa Poi si è improvvisamente calmato appena visti i CC. ma, Per_1
appena vista la , ha tentato di aggredirla, stavolta bloccato dai CC. Io poi sono andata Per_1
nella stanza degli psicologi e d ho visto che lei si era chiusa dentro il bagno: era terrorizzata”.
Anche la testimonianza resa dalla psicologa evidenza di una assoluta carenza di organizzazione nell'affrontare una situazione di pericolo.
Questi gli elementi di rilievo:
-la teste conferma che gli infermieri avevano posizionato le panchine tra reparto e pre -reparto, con l'intento di evitare l'aggressione, mancando un sistema adeguato di chiusura della porta;
- la totale assenza di possibilità di controllo dell'apertura e chiusura delle porte, consentiva al paziente di tornare indietro passando per l'infermeria, e a questo punto riusciva a spintonare la
Pt_1
- la si spostava tra le due porte (reparto e pre-reparto) e la panchina ivi collocata Pt_1
costituiva un intralcio alla fuga, nel mentre veniva aggredita dal paziente;
- l'aggressione è durata 4/5 minuti, un lasso di tempo abbastanza ampio in cui, oltre al tentativo di dissuasione attuato dalla collega (l'altra collega , invece, per sfuggire al Persona_4 Tes_1
tentativo di aggressione, si rifugia nell'infermeria) oggettivamente insufficiente a contrastare l'impeto descritto, nessuna altra azione viene praticata per porre fine all'aggressione.
Anche se, come emerso dall'istruttoria, le porte della degenza non potessero essere chiuse a chiave, proprio al fine di evitare che i pazienti rimanessero chiusi in uno spazio incustodito, o addirittura con altri pazienti, durante la possibile fase delirante di agitazione, questa particolare circostanza denota ancora di più la necessità di predisposizione di un protocollo di emergenza, posto che l'assenza di porte chiudibili – anche da remoto - è indubbiamente un elemento che ha contribuito alla dinamica del sinistro, tanto che gli infermieri hanno dovuto bloccare la porta con delle panchine nel tentativo di arrestare l'aggressione. Parte L'ulteriore eccezione della relativa alla esperienza e alla professionalità della lavoratrice, non è sufficiente a liberarla da responsabilità. La professionalità di un lavoratore non attenua di per sé il dovere di protezione del datore di lavoro, e la contraria opinione finirebbe per delimitare la responsabilità, quanto meno in relazione a lavoratori esperti, in considerazione della condotta del danneggiato, in contrasto con il principio generale secondo cui il datore di lavoro è liberato da responsabilità solamente se la condotta del dipendente si possa qualificare come abnorme.
***
All'esito dell'istruttoria, pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa l'ottemperamento all'obbligo protezionistico, a tutela della sicurezza dei lavoratori, non avendo fornito prova sufficiente a riscontrare l'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno subito dalla ricorrente.
L'applicazione degli esposti principi di diritto alla fattispecie in esame porta a ritenere che il datore di lavoro non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 2087 c.c. In particolare, proprio in considerazione delle peculiari forme di manifestazione della malattia nel paziente, dei procedenti comportamenti aggressivi ben conosciuti dal personale medico ed infermieristico, la semplice adozione di colloquio medico, in assenza di protocolli più precisi e specificamente diretti a contenere manifestazioni di aggressività del tutto prevedibili, risulta misura insufficiente a integrare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza: né la ricorrente ha posto in essere comportamenti eccezionali o abnormi, idonei ad interrompere il nesso causale. Non coglie nel
Parte segno invero l'obiezione della secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine prima di recarsi nella stanza per l'effettuazione del prelievo, sia perché tale comportamento è stato assunto in ottemperanza ad un previso ordine del dirigente medico di turno, sia soprattutto perché eseguito ancor prima che fosse allertata la polizia, quanto l'intervento esterno non era ancora stato individuato quale necessario né quindi praticato.
Può quindi concludersi per l'attribuzione alla esclusiva responsabilità datoriale, in quanto l'Ente datore di lavoro non ha provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
***
Accertata l'esclusiva responsabilità datoriale si rende necessario analizzare le singole voci di danno oggetto di specifica domanda giudiziale. In particolare, parte ricorrente richiede a titolo di danno biologico la somma di € 42.841,00 così determinata:
- un danno biologico da invalidità temporanea, con 15 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di inabilità parziale al 50%, 20 giorni di inabilità parziale al
25%: considerando l'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 55 anni, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tale danno era corrispondente all'importo di €
7.840,00;
- un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'11%, oltre alla personalizzazione alla luce dei pregiudizi esistenziali e morali, ovvero l'incapacità di trasportare pesi, fare le scale, praticare attività sportive, compiere attività motorie quali ad esempio una lunga passeggiata o andare in bicicletta, quantificato, in applicazione delle medesime Tabelle, in un importo pari ad €
23.649,00.
Deduce poi che, avendo già ottenuto dall' la somma a titolo di indennizzo pari ad € CP_5
Parte 10.088,79, il danno differenziale alla cui corresponsione deve essere condannata la di
è pari ad € 32.752,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_6
***
In ordine alla prima voce di danno in astratto risarcibile - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico-fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
Il nominato CTU, analizzata la documentazione in atti, la cartella clinica del PS dell'Ospedale di
Sora del 20.02.2018, nonché quella del SC di ortopedia dell'ospedale di Sora relativa al ricovero del 20.02.2018 al 05.03.2018, e la successiva documentazione medica, ha rilevato: “all'arto inferiore destro lieve ipotonotrofia a carico della muscolatura della gamba. Lieve plus metrico a carico della caviglia ( + 1 cm rispetto alla controlaterale), cicatrice chirurgica lineare lunga circa 10 cm a carico della proiezione cutanea del malleolo;
altre due cicatrici chirurgiche, lunghe, ciascuna, circa 1 cm, lineari, si notano a livello della proiezione cutanea del malleolo interno. La palpazione in corrispondenza del malleolo peroneale e tibiale evoca dolore. La globale motilità della caviglia è limitata, di circa la metà, per riflesso antalgico”; dal punto di vista neurologico ha ritenuto la ricorrente: “vigile, lucida, orientata, ricorda i fatti per cui è causa. Deflessione del tono dell'umore. Pensiero libero da idee patologiche”.
Sulla base di tale diagnosi il CTU ha confermato che le accertate lesioni (“frattura del malleolo peroneale destro, una frattura del pilone tibiale destro, contusioni multiple ed trauma cranico non commotivo, con esiti, caratterizzati da limitazione dei movimenti della caviglia e verosimile dolore locale”) si siano prodotte in conseguenza dell'evento del 20-2-18, secondo quanto è stato riferito in anamnesi, non essendo emersi precedenti morbosi che abbiano avuto un ruolo causale o concausale nel determinismo dell'evento o nella evoluzione del danno.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del danno, la CTU medico legale ha valutato, in modo esauriente e con articolata e condivisibile spiegazione, un danno biologico pari al 14% di invalidità permanente, e 60 giorni di invalidità temporanea totale, e 40 al 50%.
Le conclusioni cui giunge il nominato CTU previa effettuazione di accertamenti specialistici, risultano frutto di adeguati accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Secondo orientamento ormai costante della Corte di legittimità la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamicorelazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (cfr. ex multis Cass. n. 5119 del 17/02/2023).
In ordine al c.d. danno esistenziale ritiene la scrivente di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'u1timo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. civ. sez. III^ sentenze numero 10123/09, 9514/07,
9510/07 e 23918/06). Al riguardo, consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972), ha affermato che: "La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale, continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile" (Cass. 15 gennaio 2014, n. 687): ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Con riguardo poi alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c. d.
'personalizzazione' del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze 'ordinarie' inerenti ai pregiudizi che 'qualunque' vittima di lesioni analoghe 'normalmente' subirebbe,
“spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le 'specifiche' circostanze di fatto, 'peculiari' al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione 'economicistica' dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (cfr. ex multis Cass. 21939/2017).
Il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione va distinto concettualmente in due fasi: la prima, vòlta a individuare le conseguenze 'ordinarie' inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze 'peculiari', cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
“Tale 'personalizzazione' del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della 'salute' della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano
a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d. “danno morale soggettivo”), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e che costituiscano conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali, come detto, non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Cass. 21939/2017 cit.).
L'odierno giudicante non ha ritenuto potersi applicare alcuna personalizzazione del danno, in quanto dall'istruttoria testimoniale espletata non sono emersi elementi probanti aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, e tali da superare le “ordinarie” cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, e quindi già ricomprese nei parametri tabellari del danno non patrimoniale.
Il marito, ha riferito: “Dopo l'infortunio mia moglie la notte non riposa bene, Testimone_3 non riesce a prendere sonno. Non soffre di cefalee frequenti, semmai di mal di teste comuni. C'è un po' di irritabilità, nulla di eccessivo. Non praticava sport prima ma faceva lunghe passeggiate (andavamo in montagna) e praticava la bicicletta: facevamo passeggiate in bicicletta due/tre volte alla settimana. Ora mia moglie non riesce più a pedalare perché le fa male la caviglia;
le passeggiate prima erano lunghe, ora riusciamo a fare pochi metri, dopo ha dolore alla caviglia. Per il trasporto di pesi eccessivi (spesa consistente o acqua) non riesce più da sola ed ha bisogno di aiuto. Posso dire che prima dell'incidente riusciva a salire le scale ed arrivare a casa (noi siamo ai quinti piano), ora riesce a fare un apio di rampe ma non va oltre;
prende quindi sempre l'ascensore. Al teste viene data lettura della deposizione che tiene luogo della sottoscrizione”. Non emergono elementi di rilievo secondo i principi giurisprudenziali richiamati, in quanto la dolorosità postuma alla caviglia, ovvero la limitazione ad eseguire lunghe passeggiate o fare molte scale, ovvero a sollevare pesi è già stata riconosciuta nella percentuale di danno permanente, e tali elementi possono dirsi “ordinariamente” insiti nei postumi della patologia invalidante accertata.
Alle medesime conclusioni si giunge analizzando la testimonianza resa dal figlio della ricorrente,
che ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quella della figlia della Testimone_4 ricorrente, dichiarando che: “Dopo l'infortunio a livello di umore mia AM Testimone_5
non è cambiata;
mia AM mi dice che soffre di mal di testa, io posso dire che succede una volta ogni 10 giorni e deve prendere una tachipirina. Mia AM non faceva sporta ma faceva delle camminate ed usciva spesso in bici. Ora la bicicletta non la prende più perché da quanto ho capito non riesce proprio;
cerca di passeggiare perché le è sempre piaciuto ma dopo circa
300mt si deve fermare perché le fa male la caviglia;
tanto posso dire perché capita anche a me di fare passeggiate insieme a lei. Prima mi ricordo che faceva le rampe di scale fino a casa, per motivi salutari;
ora fa al massimo una rampa poi non riesce ad andare oltre. Prima faceva anche la spesa pesante;
ora se deve portare delle buste pesanti non riesce come anche non riesce a portare delle casse d'acqua e quindi la dobbiamo accompagnare io e papà. In primavera poteva uscire in passeggiata anche ogni giorno se aveva una o due ore libere;
anche in autunno ed in estate l'abitudine era la stessa”.
Applicando i criteri di valutazione propri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano 2024, dovendosi il Giudice attenere ai criteri tabellari esistenti al momento della decisione (Cass. n.
25485/2016) ed ai quali la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 20895\2015), e tenendo dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (55 anni), il danno biologico da invalidità permanente va liquidato nella misura di € 41.072,00.
Sulla base del riconoscimento effettuato dal CTU è possibile quantificare il danno biologico in complessivi € 41.072,00 di cui euro 9.200,00 a titolo di danno biologico temporaneo
(quantificato secondo il seguente calcolo: € 115,00 x 60 giorni di inabilità temporanea assoluta =
€ 6.900 ed € 115,00 x 50% x 40 giorni di inabilità assoluta = € 2.300) ed euro 31.593,00 a titolo di danno biologico permanente.
*** Nel determinare la misura del danno differenziale patito dal ricorrente a causa dell'infortunio, occorre tener conto di quanto già percepito a titolo di indennizzo erogato dall' , che, come CP_5
noto, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, diversamente dal sistema civilistico, finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato. In tema di danno differenziale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_5
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_5
indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale” (cfr. Cassazione Sez. L.
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 (Rv. 653452 - 01).
Occorre pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa CP_5
specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno CP_5
biologico permanente.
Ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_5
forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807/2016; cfr. anche, Cass. n. 13819/2017 nonché, comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, Cass. n. 777/2015, n. 4025/2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 145/2018, Cass. n. 8580/2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione della CP_5
differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla CP_5
effettiva erogazione (Cass. n. 22021/2022).
Pertanto, considerato il riconoscimento da parte dell' di una menomazione dell'integrità CP_5
psicofisica del 11%, liquidata in € 10.088,21, e che dalla voce di danno non patrimoniale, vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, si ottiene che debba essere CP_5
riconosciuto: € 9.200,00 a titolo di Danno biologico temporaneo ed euro 21.504,79 (€ 31.593,00-
10.088,21) a titolo di danno biologico permanente, per un totale di 30.704,79, oltre accessori dal dì del dovuto sino al soddisfo.
***
Quanto alla richiesta di valutazione equitativa del danno patrimoniale parte ricorrente deduce che a seguito dell'infortunio Ella avrebbe registrato una “riduzione della sua capacità lavorativa ovvero della sua capacità di attendere ad alcuni lavori confacenti alle sue specifiche competenze;
nonché un danno da perdita di chance in relazione all'elisione della possibilità di progressione di carriera nell'ambito aziendale e miglioramento della propria posizione economico-lavorativa, intesa come possibilità di auspicare ad una progressione di carriera, di realizzare probabili guadagni futuri, di ottenere promozioni o di cambiare lavoro in altri più redditizi e competere con altre persone per ottenere altri lavori”.
Con riferimento al danno da c.c. perdita di chance si evidenzia che alcuna specifica allegazione è stata portata in giudizio a sostengo del lamentato pregiudizio.
Secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del 02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di "chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che l'assenza dell'infortunio avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire progressioni di carriera, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
In assenza di alcuna deduzione ed allegazione sul punto la domanda non può che essere rigettata.
Con riferimento al risarcimento dà da c.d. incapacità lavorativa specifica esso è, come detto, un danno squisitamente patrimoniale che genera perdita patrimoniale diretta da riduzione della capacità di guadagno, che pertanto va provata rigorosamente attraverso una valutazione comparativa di situazioni patrimoniali ante e post evento (Cass. Sez. III nn. 10840/07, 18489/06
e 23918/06): la lesione della capacità specifica lavorativa comportante una contrazione di guadagno può essere risarcita a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della sua verificazione (App.
Roma Sez. III nr. 4316/09). In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro attuale o futura, nonché - ove possibile - la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata cessazione dell'attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di attività più remunerative;
il ricorso al criterio di cui all'art. 4 comma 3 1. n. 39 del
1977 presuppone che non sia possibile al danneggiato nemmeno fornire elementi utili alla liquidazione del danno secondo criteri presuntivi, che tengano conto, in particolare, dell'attività di lavoro svolta al momento del sinistro (Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2012, n. 11516)
Occorre poi rilevare che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n.
19537 del 2007). Sul punto occorre precisare che la ricorrente, dopo aver genericamente lamentato in ricorso la riduzione della sua capacità lavorativa, declinandola in un altrettanto generica “(in)capacità di attendere ad alcuni lavori confacenti alle sue specifiche competenze”, contestualmente riferiva che “al momento del suo rientro all'attività lavorativa veniva collocata presso il dipartimento salute mentale-centro diurno di isola del Liri, dove a tutt'oggi svolge la propria attività lavorativa”
Tale circostanza riveste preminente rilievo nell'escludere l'attribuzione alla ricorrente di qualsiasi indennizzo a titolo di ridotta capacità lavorativa specifica, non essendoci prova di un concreto pregiudizio sopportato a seguito dei postumi del sinistro, continuando la stessa a prestare attività lavorativa, seppure presso altro ospedale, ma con le medesime mansioni, e pertanto non ravvedendosi ragioni di pregiudizio economico sopportato: invero le considerazioni sul punto formulate dal nominato CTU, il quale ha rilevato che “l'attività lavorativa svolta dalla perizianda comporta mansioni che richiedono attività operative da svolgersi in posizione eretta, con carico sugli arti inferiori” non hanno trovato riscontro nell'impiego professionale della ricorrente, che, come da essa dedotto, continua a svolgere l'intero turno lavorativo presso il dipartimento salute mentale-centro diurno di isola del Liri, senza specifico affiancamento ovvero senza riduzione del proprio orario di lavoro per effetto delle riportate menomazioni;
né può avere rilievo l'ulteriore dato, riportato dal nominato CTU e relativo alla “alla dispensa della paziente dai turni notturni” perché di tale specifica circostanza non v'è traccia nel ricorso introduttivo, di talché non può essere accertato – nel contraddittorio con la convenuta – se tale dispensa preesistesse all'infortunio ovvero fosse stata concessa su specifica domanda della ricorrente, giustificata da diverse motivazioni personali.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, compensate per un quinto in ragione del mancato accoglimento – in minima parte - della domanda attorea, e poste, per i restanti quattro quinti, a
Contr carico della convenuta, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (26.001-
52.000), in relazione a tutte le fasi previste, nonché distratte ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Cassino
- accerta e dichiara che l'infortunio occorso a in data 02.02.2018 è diretta Parte_1
conseguenza della violazione dell'art. 2087 c.c. ad opera della Controparte_6
[...] - condanna per l'effetto la a corrispondere alla CP_1 Controparte_6 ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di € 30.704,79, per i titoli di cui in motivazione, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio (20.02.2018) all'effettivo soddisfo;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- condanna altresì la alla corresponsione delle spese Controparte_6
di lite in favore della ricorrente, nella misura indicata in parte motiva, che liquida, al netto di accessori di legge (spese generali al 15%, Iva e CPA), in complessivi € 7.405,60 da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
2) pone per intero ed in via definitiva a carico della Controparte_6
le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Cassino il 6.06.2025
Il Giudice
SA ER
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2057/19
Il Giudice designato SA ER, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa civile iscritta al 2057 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
con l'avv. SARDELLITTI PAOLO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t. con Controparte_1
l'avv. STEFANO CAVALIERE resistente in esito all'udienza cartolare del 7.05.2025 ha così deciso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 11.10.2019, Parte_1
premetteva:
- di essere dipendente dell' presso il reparto del CP_1 Controparte_2 Controparte_1
servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) del Nosocomio di Sora, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di infermiera professionale;
- in data 20.02.2018, alle ore 09.00 circa, durante il proprio turno di lavoro, insieme ad altre due colleghe infermiere, entrava nella stanza di un paziente ivi ricoverato al fine di eseguire un prelievo ematico;
- il paziente si rifiutava di sottoporsi al prelievo, manifestando rabbia ed aggressività e dirigendosi verso l'uscita della stanza tirava pugni a muri e porte, senza che le infermiere, tra cui la ricorrente, potessero impedirlo;
- avvisata telefonicamente la polizia, in assenza di un pulsante specifico di allarme, la ricorrente, insieme alle due colleghe, si posizionava nell'androne del reparto, cercando di chiudere la porta, sprovvista di chiave, priva di blindatura e senza dispositivo di sicurezza, posizionandovi una panchina per impedire al paziente, in evidente stato di agitazione ed aggressività, l'uscita dal reparto;
- quest'ultimo riusciva comunque a forzare la porta, nonostante l'espediente, facendo cadere la panchina messa a protezione, urtava violentemente alla ricorrente facendola cadere a terra ed infieriva sulla stessa con calci e pugni ripetuti;
- la ricorrente e la collega , riuscivano ad arrivare nella stanza della psicologa, ove le Tes_1
raggiungeva il paziente che la toccava altresì nelle parti intime, per poi rifugiarsi nel bagno della stanza, in attesa dell'arrivo della Polizia;
- a seguito dell'accaduto la ricorrente veniva condotta al P.S. dell'Ospedale di Sora ove le venivano accertate fratture e contusioni multiple (frattura del pilone tibiale, presenza di ecchimosi e dolorabilità a carico del gomito destro, del gomito sinistro e del ginocchio destro, oltre ad un trauma cranico non commotivo), oltre ad una frattura – lussazione della caviglia destra, con prognosi di “gg. lav. 30 – gg. , tanto da dover essere trasferita presso il CP_3
reparto di ortopedia del medesimo per sottoporsi ad un intervento chirurgico di CP_4
riduzione e sintesi del malleolo peroniero con placca e viti ITT ed a sintesi con viti del pilone tibiale, effettuato il 26.02.2018;
- a seguito dell'intervento, delle cure e delle terapie prescritte nonché della effettuata riabilitazione, l' certificava la malattia fino al 25.06.2018, per un totale di 125 giorni, e CP_5 accertava “una menomazione dell'integrità psico - fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata
è la seguente: plus perimetrico bimalleolare di cm 2 con mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici ben epitelizzati;
mezzi di sintesi in situ;
deficit funzionale articolare della tibio tarsica e sottoastragalica di 1/3. Grado accertato: 011% - Grado complessivo: 011%” (all.
13), liquidando a titolo di indennizzo un importo pari ad € 10.088,21.
***
Tanto premesso in fatto deduceva in diritto il mancato rispetto dell' convenuta Controparte_1
degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Sosteneva invero che l'ente datore di lavoro avesse mancato di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, non considerando le specifiche peculiarità del reparto di psichiatria e la pericolosità dell'ambiente lavorativo, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. e del T.U. d.lgs n. 81/2008.
Lamentava nello specifico la carenza di idonee misure di tipo strutturale, quali ad esempio porte scorrevoli, porte a chiusura ermetica, barriere fisiche per la postazione a contatto con il pubblico, presenza nei locali di telefoni e/o altri ausili di allarme, carenza queste che avevano costretto la ricorrente a cercare di proteggersi con mezzi di fortuna nel tentativo di limitare i danni di una inevitabile aggressione, rilevando altresì l'assenza di misure di carattere organizzativo, quali una adeguata formazione del personale come anche l'adozione di specifici protocolli di comportamento per fronteggiare adeguatamente situazioni di pericolo.
Rilevava altresì come, con una nota del Capo Ufficio Stampa della , riportata sul Parte_2
quotidiano on line “L'Inchiesta” del 21.06.2018, la convenuta aveva dichiarato che l'SPCD di
Sora “non risponde ai requisito strutturali previsti per legge” (dic. 18 ric.), tanto è vero che il citato veniva successivamente chiuso per lavori di ristrutturazione totale e la messa a CP_4
norma dal mese di giugno 2018 al mese di maggio 2019 (cfr. doc. in atti).
Tanto premesso chiedeva in questa sede la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, l'esclusiva responsabilità dell' (p.i.v.a ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale datrice di lavoro, per violazione dell'art. 2087 c.c. nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di quella che dovesse ritenersi applicabile, nella causazione dell'infortunio subito sul luogo di lavoro dalla sig.ra in data 20.02.2018 e degli effetti lesivi ad esso conseguenti, e per l'effetto Parte_1 condannare l' (p.i.v.a ), in persona Controparte_6 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, datrice di lavoro, a pagare alla sig.ra Parte_1
a titolo di risarcimento, tutti i danni subiti e subendi come di seguito indicati:
[...]
- danno non patrimoniale differenziale, patito e patiendo a causa dell'infortunio, interamente inteso nelle sue componenti di danno biologico – temporaneo e permanente -, di danno morale – temporaneo e permanente – e di danno esistenziale, con adeguata personalizzazione dello stesso, al netto di quanto già percepito a titolo di indennizzo da parte dell , per un importo CP_5 di € 32.752,79 oltre interessi legali e rivalutazione, o, comunque, nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- danni patrimoniali patiti e patiendi a causa dell'infortunio così come descritti nella parte motiva del presente ricorso, nelle sue voci della perdita di guadagno e perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa;
ovvero per quell'importo che all'esito del presente giudizio risulterà di giustizia, determinato anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sulla somma mese per mese rivalutata dal giorno dell'infortunio.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
***
Ritualmente costituitasi con memoria depositata in Cancelleria in data 17.01.2020, l'
[...]
resistente, rilevava che: CP_1
- i n data 20.02.2018, alle ore 8.30 circa il paziente – già noto al Dipartimento per precedenti e numerosi ricoveri - appariva irrequieto, disforico e marcatamente delirante, rifiutando la terapia del mattino;
- il
Dirigente Medico in servizio (Dr.ssa ) effettuava quindi un colloquio di Persona_1
valutazione clinica ed intervento di de-ecalation, nell'attesa che il personale infermieristico di turno predisponesse il necessario per la terapia farmacologica di urgenza ed eventuale contenzione fisica;
- n on riuscendo a praticare la terapia farmacologica, e ricondotto il paziente nella propria stanza, si rendeva necessaria, senza successo - la contenzione fisica, di talché venivano allertate le forze dell'ordine, per un intervento immediato;
- il paziente agitato sfondava la porta interna del reparto, tentando di aggredire la dr.ssa , Per_1
cosicché il personale infermieristico la sollecitava ad uscire dal reparto passando per la porta esterna che il paziente, sempre più agitato tentava di sfondare a calci e pugni, verosimilmente ferendosi egli stesso;
- a quel punto la dr.ssa vedendo arrivare la Polizia di Stato che poi avrebbe immobilizzato Per_1
il paziente, invitava gli infermieri ad aprire la porta esterna del reparto per permettere al paziente di allontanarsi;
quest'ultimo, probabilmente confondendo la ricorrente per la la Per_1
aggrediva fisicamente, tanto che Ella veniva condotta in sicurezza dalle colleghe presenti all'accaduto.
***
Tanto premesso in fatto, respingeva in diritto ogni addebito di responsabilità in merito a quanto accaduto, con conseguente infondatezza della domanda attorea, evidenziando che non poteva ritenersi ricadente nella sfera di responsabilità del datore di lavoro l'infortunio occorso alla lavoratrice in quanto:
- E lla avrebbe dovuto attendere l'intervento delle Forze dell'Ordine prima di recarsi nella stanza del paziente, già noto al reparto per precedenti e numerosi ricoveri, e sottoporlo al prelievo;
- la ricorrente non aveva mai denunciato agli organi competenti o al responsabile della sicurezza la ritenuta inidoneità dell'ambiente di lavoro;
- l' ente aveva assolto ogni obbligo sulla sicurezza attivandosi nell'immediatezza al fine di sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine,
- l' evento causativo del sinistro, ovvero la spinta sferrata dal paziente nei confronti della ricorrente, era da ritenersi condotta esulante dagli obblighi datoriali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, potendo tale evento verificarsi anche in condizioni di piena sicurezza ambientale;
- ri sultava altresì concretamente inattuabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso l'SPDC tenuto conto della specificità del lavoro ivi svolto che, implicando il contatto fisico con i pazienti, non consente di frapporre tra il lavoratore e l'utenza barriere protettive, e dalla natura del comportamento di aggressione, che manifestandosi all'improvviso e consumandosi in breve arco temporale era difficilmente prevedibile e prevenibile.
Alla luce di quanto dedotto, eccepito ed argomentato chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, argomentando altresì sulla infondatezza della domanda di risarcimento danni, di cui contestava natura ed entità, non ritenendoli altresì causalmente ricollegabili al narrato evento.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa istruita con la produzione dei documenti offerti,
l'escussione dei testi indotti dalle parti e l'espletamento di CTU medico legale, veniva alfine decisa con sentenza definitiva in esito all'udienza cartolare del 7 maggio 2025.
***
L'oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per i danni (patrimoniali e non) derivati alla ricorrente a seguito dell'infortunio occorso sul luogo di lavoro in data 20.02.2018. Trattasi, come noto, di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, prevista dall'articolo citato e regolata dall'art. 1218 c.c., che obbliga le parti per effetto dell'integrazione ex lege del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Per effetto di tale disposizione, in caso di danno subito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere ottemperato agli obblighi protezionistici, mentre grava sul lavoratore la prova dell'esistenza della lesione all'integrità psicofisica, nonché del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esecuzione della prestazione lavorativa: trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini previsti nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni.
Va precisato, difatti, che il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Secondo ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Sez. L -, Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
Pertanto, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La giurisprudenza ritiene invero che, in tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro,
l'art. 2087 c.c. imponga all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo “standard” minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio (Cass. 10819/2013).
Occorre poi rilevare che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno neppure in caso di possibile imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore nell'esecuzione della prestazione lavorativa, tale da causare il sinistro. In tal senso si è espressa in maniera costantemente uniforme la Giurisprudenza della Suprema Corte, chiarendo che “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta” (cfr. ex multis, Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004).
È dato, quindi, desumere che la condotta del lavoratore sollevi il datore di lavoro dalla responsabilità del sinistro solo quando sia “abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, ovvero atipica ed eccezionale”, vale a dire che essa deve consistere in un rischio non previsto e nemmeno prevedibile dal datore di lavoro, trattandosi di un comportamento avulso rispetto al processo produttivo ovvero alla mansione cui il lavoratore è applicato.
Inoltre, giova fin d'ora rilevare che l'accertamento in capo al datore di lavoro una colpa in senso oggettivo, ovvero l'inosservanza delle regole cautelari di condotta, non è sufficiente a integrare la responsabilità ex art. 2087 c.c. dovendosi valutare la sussistenza di un profilo di colpa soggettivo, secondo un criterio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità lesiva della condotta a provocare i danni ma non necessita che l'agente si prefiguri nello specifico e in tutta la sua gravità l'evento poi concretizzatosi, ma soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute (cfr. Cass. 38991/2010).
Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, invece, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta non sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
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La peculiare vicenda è riferibile al tema, già affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, concernente la responsabilità per i danni arrecati a terzi, nel caso in esame ad un lavoratore dipendente, da pazienti ricoverati presso strutture sanitarie.
A questo proposito, la S.C. ha messo in evidenza come “II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.” (cfr. Cass.
22331\2014).
Va poi considerato che “Il datore di lavoro che eserciti attività di trattamento e cura di pazienti incapaci, della cui sorveglianza egli è tenuto "erga omnes" ex art. 2047 c.c., è responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al personale sanitario per comportamento degli stessi pazienti, ove non provi di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.” (cfr. Cass, 17066\2007, in tema di infortunio occorso a personale addetto all'assistenza sanitaria aggredito da un paziente psichiatrico).
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La normativa di riferimento in ambito di sicurezza del lavoro è dettata dal D. Lgs n. 81/2008 che fissa i principi della prevenzione, della programmazione, della eliminazione, o quantomeno riduzione al minimo dei rischi, nonché della informazione e della formazione dei lavoratori. Nel T.U. appena citato sono elencati i provvedimenti generali necessari per salvaguardare la salute dei lavoratori, che possono ricondursi a tre gruppi di attività:
a) la valutazione dei rischi connessi alla specifica attività lavorativa, che prende forma nel
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
b) la programmazione della prevenzione e della protezione relativamente ai rischi individuati;
c) la formazione dei lavoratori finalizzata alla prevenzione, anche mediante la partecipazione attiva, mediante, tra l'altro, la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS).
Vale la pena, inoltre, evidenziare che a l'art. 28, c. 1, prevede la valutazione dei così detti rischi specifici, ovvero la valutazione dei rischi “...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...”; secondo quanto disposto quindi l'oggetto della valutazione deve riguardare la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori tenendo conto delle categorie esposte a rischi particolari, ovvero i rischi specificatemene collegati allo svolgimento di una mansione, così detti rischi specifici.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha fornito una chiara definizione dei due profili di rischio ravvisabili nel contesto lavorativo, valutando altresì i possibili riflessi sull'onere probatorio gravante in capo al datore di lavoro.
Si è così sostenuto che “In tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento
e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 15082 del 02/07/2014).
Appare altresì di rilievo soffermarsi, inoltre, sul distinto concetto di pericolo e di rischio, così come esplicitati nell'art. 2 del TU: in particolare il “pericolo” viene definito come la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (art. 2, co. 1°, lettera R), mentre il “rischio” (art. 2, co. 1°, lettera S) viene definito come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Mentre quindi il pericolo può dirsi insito in una determinata tipologia di lavoro, il rischio tiene conto delle condizioni in cui viene svolta la prestazione lavorativa, entrambi valutabili nella potenziale proiezione alla configurabilità del danno alla salute per violazione dell'obbligo di sicurezza del lavoratore.
Dalle argomentazioni sopra riportate discende, in maniera incontrovertibile, che il rischio di aggressione a danno del personale medico sanitario, impegnato in reparti di psichiatria, ad opera dei pazienti ricoverati, sia classificabile quale rischio specifico, con ciò richiedendo una specifica valutazione in seno al DVR, anche prevedendo l'uso di procedure non obbligatoriamente standardizzate.
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L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta a ritenere che il datore di lavoro non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 2087 c.c.
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Venendo ai fatti di causa preme evidenziare che non è in contestazione tra le parti che l'infortunio sia avvenuto in data 20.02.2018, intorno alle ore 09.00, durante il turno di lavoro, presso l'Ospedale di Sora, Reparto Psichiatrico, a seguito di aggressione da parte di un paziente ricoverato.
Sebbene l'infortunio sia stato prodotto, materialmente, dalla aggressione da parte di un paziente, applicandosi l'art. 2087 c.c., resta da accertare se l'ente abbia adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, in caso contrario, ricadendo in capo al datore di lavoro l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso.
Parte ricorrente deduce a sostegno della propria domanda di aver subito l'aggressione del paziente in quanto:
- il reparto Psichiatrico di diagnosi e cura del Nosocomio di Sora non fosse a norma, ovvero non disponesse dei requisiti minimi strutturali, tecnici ed organizzativi, tanto da essere sottoposto ad integrale ristrutturazione dal mese di giugno 2018 al mese di maggio 2019: deduce in particolare che le porte del reparto non fossero dotate di chiusura ermetica e che per tale ragione il paziente era riuscito a sfondarla a calci e pugni, così scontrandosi con la ricorrente e infierendo su la stessa con calci e pugni;
- le stanze non sono dotate di pulsante di allarme direttamente collegato alle forze dell'ordine, motivo per cui queste sono intervenute in ritardo;
- il personale infermieristico presente durante il turno era numericamente insufficiente e inadeguato a contrastare situazioni di emergenza;
- tutto il personale non aveva ricevuto la formazione adatta per contrastare possibili aggressioni e momenti di emergenza.
Ebbene tali assunti hanno trovato idonea conferma nel corso del giudizio.
Giova preliminarmente evidenziare che non sussistono elementi di prova circa la valutazione del rischio specifico di aggressione da parte di pazienti ricoverati nel reparto psichiatrico, da parte
Parte dell'Ente datore di lavoro: l' convenuta, sulla quale gravava lo specifico onere probatorio, non ha dimostrato di averlo adeguatamente assolto, producendo ex art. 421 c.p.c. il DVR relativo all'anno 2019, vale a dire valevole per un periodo successivo rispetto agli accadimenti oggetto di causa.
A rafforzare il convincimento della carenza di valutazione di uno specifico rischio da parte dell'ente datore di lavoro, relativo alle possibili aggressioni al personale sanitario, da parte di pazienti ricoverati proprio in ragione di patologie psichiatriche, soccorre altresì quanto sostenuto dalla stessa resistente, che a pag. 10 della memoria di costituzione afferma che “non può essere sottaciuta la circostanza che il danno subito dalla Sig.ra è conseguente alla caduta a Pt_1 terra a seguito di una spinta da parte di un paziente psichiatrico e non alle insufficienze strutturali del reparto. È la conseguenza di un comportamento che prescinde dalla normativa di sicurezza cui è tenuto il datore di lavoro. Una spinta da parte di un paziente può portare a conseguenze ad un operatore a prescindere se la struttura è o meno a norma…”.
Quanto ammesso dalla resistente denota una manifesta quanto consapevole esclusione di valutazione del possibile rischio di aggressione da parte di pazienti nei confronti del personale sanitario, rischio specifico che, come si è ampiamente dedotto, rientra segnatamente nel generale obbligo di protezione discendente dall'art. 2087 c.c. e trova la sua positivizzazione nel richiamato T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, ma che nel caso di specie non è stato affatto preso in esame.
Tanto è vero che la resistente, nei propri scritti difensivi ( pag. 11 della memoria cit.) individua quale unica attività possibile per contrastare l'aggressione la chiamata delle forze dell'ordine:
“La dr.ssa di AN ( smontante il turno di notte)condotto il paziente in un ambiente a minori stimoli ambientali ed effettuato il colloquio di valutazione clinica ed intervento di de-escalation, dovuto rilevare che lo stesso appariva ancor più agitato, delirante e oppositivo, rifiutando categoricamente ogni tipo di intervento farmacologico propostogli ha allertato telefonicamente le forze dell'ordine, chiedendo un intervento immediato. Cosa doveva o poteva fare di più?”
Prosegue, poi, in una chiara ammissione della assoluta impossibilità di previsione e prevenzione di un rischio legato alle aggressioni, sostenendo “ è pressoché ineluttabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o anche solo a ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso l'SPDC, tenuto conto della specificità del lavoro che, implicando necessariamente il contatto fisico con i pazienti non consente di frapporre tra il lavoratore e l'utenza barriere protettive e della natura del comportamento di aggressione che, manifestandosi all'improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e prevenibile”.
Quanto detto è emerso in maniera incontestabile dalla istruttoria testimoniale espletata, che ha portato alla luce l'assoluta carenza di una qualsivoglia forma di protocollo da seguire in caso di manifestazioni violente da parte dei pazienti ricoverati, e ciò a discapito della sicurezza del personale, ma anche degli stessi pazienti ricoverati, così come dell'inadeguatezza del luogo di lavoro, mancando un sistema di allarme diretto con le forze dell'ordine, nonché di porte dotate di un efficace sistema di chiusura da attivare in caso di necessità. ***
L'istruttoria espletata ha permesso di stabilite che il paziente ricoverato presso la struttura si dimostrava agitato sin dalle prime ore della mattina, tanto da non volersi sottoporre al prelievo, cosicché la dottoressa richiedeva agli infermieri di predisporre le misure di Per_1
contenimento: la situazione appena descritta, confermata da tutti i testi escussi, è verosimilmente qualificabile quale campanello d'allarme di una prevedibile emergenza gestionale, tale che l'aggressione succedutasi sarebbe stata, con ragionevole probabilità, potuta essere prevenuta qualora fosse stato previsto un protocollo organizzativo specifico da parte dell'Ente.
La teste riscontrava infatti che il paziente era “in delirio con tematiche mistiche e Per_1 persecutorie, io ero in quel momento l'oggetto del suo delirio. L'ho fatto rientrare in reparto ed ho dato indicazioni agli infermieri sulla contenzione del paziente ed una terapia intramuscolo.”
Prosegue poi affermando che “non siamo riusciti a contenerlo: io sono uscita dalla stanza del paziente e sono andata in medicheria (stanza infermeria) ci sono due cordless che hanno memorizzati i numeri di emergenza”.
È emerso altresì che non esisteva un pulsante di allarme direttamente collegato alle forze dell'ordine, ma solamente un telefono da cui fare chiamate verso l'esterno, con ciò determinando, tra l'altro, l'allontanamento del medico di turno dalla stanza in cui si manifesta l'emergenza, oltre che una inevitabile dilatazione dei tempi di chiamata in un momento in cui ogni secondo trascorso nell'attesa di soccorsi può portare a gravi conseguenze.
Inoltre, in palese contrasto con le altre testimonianze rese, nonché in contraddizione con gli eventi dalla stessa descritti nell'immediatezza (cfr. doc. in atti), la teste ha poi affermato: “Io non potevo rientrare in reparto perché il paziente ce l'aveva con me. Abbiamo aspettato lì l'arrivo della polizia: il clima non era teso e ricordo che alcuni infermieri entravano anche in reparto: il clima era sereno perché queste situazioni capitano frequentemente in reparto tanto è vero che mi sono messa a chiacchierare con la anche di cose extraprofessionali.” Pt_1
Tale descrizione dei fatti, con particolare riferimento al fatto che il clima fosse sereno, tanto che la dottoressa si fosse messa a chiacchierare di cose extra lavorative con l'infermiera, non fa che confermare la più assoluta inconsistenza di un piano specifico di intervento in casi di emergenza predisposto dall' , tanto che, nemmeno il medico di turno, in qualità di dirigente Controparte_1
medico, avesse la ben che minima percezione della potenziale gravità dei fatti che stavano accadendo e che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, provvedendo ad allertarli, ovvero a sollecitare l'esecuzione di azioni volte a fronteggiare una possibile aggressione fisica.
Prosegue poi nella descrizione dei fatti: “Mentre eravamo in attesa il paziente rompe la porta interna che dà dall'atrio al reparto: mi pare con calcio e spallata. La porta era a doppia anta, con un vetro infrangibile (come tutti i vetri delle altre porte del reparto) di alluminio che era sempre chiusa a chiave. Gli infermieri avevano messo una panchina. A quel punto gli infermieri mi hanno mandato fuori (non mi ricordo chi) dal reparto: c'era una seconda porta simile alla prima che veniva aperta anche da un pulsante che si azionava dall'infermeria. Io esco. Io stavo tenendo la porta del reparto che lui stava prendendo a calci e pugni. Io cerco di comunicare agli infermieri che io volevo aprire la porta e fallo andare via perché io avevo visto la polizia che stava arrivando. A quel punto il paziente è tornato indietro verso l'infermeria anche se la
[...]
disse al paziente che gli aveva aperto la porta che se ne poteva andare. Poi la mi Tes_1 Tes_1
disse che il paziente, che era molto agitato ed in preda alle allucinazioni, ha dato una spinta alla che era subito fuori la medicheria” Pt_1
Quanto descritto denota una assoluta carenza di organizzazione del personale in casi di emergenza: viene invero rappresentato uno scenario ove gli infermieri, per contrastare l'impeto di un paziente in preda al delirio dettato dalla propria patologia, di loro iniziativa ricorrono ad un espediente, posizionando una panchina dinnanzi alla porta, per evitare che potesse essere sfondata, misura questa del tutto avulsa dall'osservanza di qualsiasi protocollo di emergenza, apparendo piuttosto una soluzione dettata dall'istinto e dalla necessità di fronteggiare un evento per i quali si era del tutto impreparati.
Nessuno dei testi escussi ha riferito di specifiche procedure da eseguire in queste circostanze, come interagire con il paziente, in quali locali collocarsi, come è emersa altresì la mancata adozione di qualsiasi altra misura atta a prevenire che il paziente lesionasse sé stesso, gli altri pazienti ricoverati e, infine, il personale addetto.
Anche la teste ha descritto la vicenda in termini di assoluta criticità riportando come Tes_2
l'evidente stato di agitazione del paziente, sia repentinamente passato da intemperanze verbali ad aggressioni fisiche contro cose, senza che durante questo lasso di tempo, il personale non sia stato messo in sicurezza, ovvero siano state messe in atto misure idonee a prevenire una possibile escalation di violenza contro le persone ivi presenti: la teste ha restituito un quadro organizzativo confuso e lasciato alla libera iniziativa individuale, tanto che sono gli stessi infermieri a dire alle dottoresse di lasciare il reparto. Questo quanto riferito: “Ero nell'angolo cucina parlando con la per fare le consegne Per_1
relative al passaggio di turno;
ho sentito il paziente chiedere agli infermieri con la dottoressa di
Il paziente si trovava nel corridoio. Io sono rimasta al colloquio perché ho visto che il Per_1
paziente era insistente e teso. Lo abbiamo quindi chiamato al colloquio in una stanza colloqui che era dietro alla medicheria: la prima di iniziare il colloquio, ha dato indicazioni Per_1
di preparare il letto per il contenimento. Mi pare che fosse di turno la e di un Tes_1
infermiere deceduto ( . Durante il colloquio è emersa ansia ed aggressività del Persona_2
paziente: la ha messo in atto tutte le tecniche di deescalation ed è riuscita a portarlo Per_1
in camera per fargli una terapia sedativa. Quando abbiamo tentato di fermarlo per prendergli la pressione, il paziente è esploso: non siamo riusciti a praticare nessun tipo di terapia.
L'esplosione era solo verbale e non fisica: ci ha solo respinta. Noi siamo uscite per andare a chiamare i CC e la Polizia: noi non abbiamo chiuso il paziente nella stanza perché i rischi sono che il paziente si faccia male, magari cercando di rompere la porta. Le porte dei pazienti non si possono chiudere a chiave. Siamo andati in medicheria che è a vetri e quindi abbiamo mantenuto una visione sul reparto. Dopo insistente la Polizia è arrivata.”
Mentre sulla gestione dell'emergenza, e sullo sviluppo dei fatti dichiara:
“Sentendo montare il paziente abbiamo chiuso la porta della medicheria. Mi è stato riferito che il a messo in sicurezza i pazienti del reparto. Mi ricordo che per entrare in reparto c'era Per_2
una porta di acciaio con maniglione antipanico che accede ad un anti reparto con panchine dove si può sostare;
poi c'è una porta a vetri per entrare direttamente in reparto. La porta di ferro era sempre chiusa. Il paziente spingeva sulla porta di ferro e la sua rabbia verbale era indirizzata sempre verso la dottoressa. Ad un certo punto dalla stanza dei colloqui, nella quale ci eravamo spostati, abbiamo visto arrivare la Polizia e quindi io ho aperto la porta di accesso al reparto e ho corso verso di loro verso il cortile: noi ci stavamo rendendo conto che stava accadendo qualcosa di brutto. Mentre correvo verso il reparto sono tornata indietro: mi ricordo il piede della ricorrente che penzolava, dietro ad una porta di una stanza che non ricordo;
il paziente era a terra;
la porta di ferro era stata sfondata e credo che dietro di lui ci fosse stato qualche altro paziente che lo abbia atterrato”.
Emerge quindi che addirittura dei pazienti fossero intervenuti, atterrando il paziente in preda alla crisi, ciò che rafforza il convincimento circa l'assenza di un piano di prevenzione del pericolo in corso, al punto che addirittura dei pazienti erano intervenuti per fermare il paziente in preda alla crisi. Prosegue poi: “Mi ricordo la porta antipanico aperta. Il paziente urlava e gridava, era agitato, continuando ad inveire contro la dr.ssa se l'avrebbe presa l'avrebbe ammazzata. Era Per_1
un paziente conosciuto perché aveva fatto molti ricoveri che non aveva mai avuto intemperanze.
Io ho chiesto alla ricorrente cosa fosse successo e lei mi ha detto che il paziente l'aveva tirata per i capelli e l'aveva iniziata a prendere a calci”.
La teste , infermiera nonché collega della ricorrente, ha riferito: “Io ho montato di turno Tes_1
alle 7: le colleghe mi hanno detto che il paziente non aveva riposato molto. Le colleghe ( Per_3
ci hanno detto che non voleva fare il prelievo perché secondo lui stava bene e poteva
[...]
uscire. Io e la ricorrente abbiamo provato a convincerlo ma senza successo: quando ha montato di turno la noi glielo abbiamo riferito. A quel punto la e la AN hanno Per_1 Per_1
avuto colloquio con il paziente nella stanza dei medici: dopo il colloquio la ci disse di Per_1
cercare di accompagnarlo nella degenza perché lui era nella stanza dei medici e si stava agitando. Ci disse di preparare le misure di contenzione sul letto del paziente…Il paziente si è fatto accompagnare in camera: dovevamo cercare di contenerlo e di non fargli vedere le misure di contenzione ma lui se ne è reso conto ed è esploso. La porta delle degenze non si può mai chiudere a chiave ma semmai accostare.
Poi prosegue descrivendo quanto accaduto: “Ad un certo punto ed inizia a inveire contro la dottoressa dicendole che l'avrebbe uccisa: iniziamo a nasconderci andando tutti Per_1 nell'infermeria (anche la ricorrente): nel frattempo la dottoressa è uscita Per_1 nell'infermeria ed è andata a chiamare i soccorsi, uscendo dalla porta dell'infermeria che dà accesso all'atrio (tale circostanza contrasta con quanto riferito dalla dottoressa di Per_1 secondo cui la chiamata sarebbe avvenuta nell'infermeria tramite telefoni cordless – n.d.r.)
Siccome il paziente dalla vetrata dell'infermeria ci diceva che non ce l'aveva con noi ma con la
io e la ricorrente siamo usciti dalla porta dell'infermeria che dà accesso alla Per_1 degenza. Lui però tirava calci alla porta che dava dall'atrio alla degenza perché aveva visto che la dottoressa uscita da lì e continuava a minacciarla. Noi abbiamo visto che a furia di calci la porta dava sull'atrio/degenza si stava muovendo (oscillava), era poco stabile quindi abbiamo messo una panchina a protezione nostra nell'atrio a ridosso della porta nell'atrio….Abbiamo messo la panchina a protezione. Lui ha continuato a tirare calci fino a quando la porta non si è aperta: potevano essere cinque minuti. Lui si è trovato la panchina davanti ed ha iniziato a correre verso l'uscita. Noi eravamo nell'atrio insieme alla ricorrente. Uscendo la dottoressa ha chiuso la porta principale di accesso al reparto. Nel frattempo, il paziente ha iniziato a prendersela con noi: con me (mi ha dato dei calci e tre pugni), anche se sono riuscita a scappare e sono andata nell'infermeria. Lui è tornato nell'atrio ed ha spinto la ricorrente che è caduta e lui l'ha presa a calci e pugni: io ho cercato di allontanarlo ma lui era infuriato. Poi è arrivato anche la assistente sociale e siamo riuscita a contenerlo. Io ho trascinato la ricorrente nella stanza dei medici ed ho cercato di chiudere la porta, insieme all'assistente sociale: lui è riuscito ad entrare nella stanza dei medici e ha continuato a toccare la ricorrente anche nelle parti intime. Io e l'a.s. siamo riusciti a tirarlo fuori da lì e portarlo nell'atrio dove lui continuava a tirare calci alla porta”.
Dai fatti appena descritti si denota una assoluta impreparazione da parte degli infermieri nel fronteggiare una aggressione da parte di un paziente. Emerge ancora l'assoluta carenza di
“programmaticità” nell'affrontare una situazione di emergenza, ovvero di adeguata formazione del personale in servizio.
Sul punto la assistente sociale, , conferma il particolare stato di agitazione Persona_4
in cui versava il paziente, già dalla mattina, e ancor di più a seguito del colloquio con le dottoresse del reparto: Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato per 20 anni nello stesso reparto psichiatri, presso l' di Sora. Io sono presente tutte le mattine dalle 8 alle 14 CP_4 con due rientri dalle 8 alle 17. Il giorno dell'incidente io ero in servizio: sono entrata verso le
8:15. I colleghi infermieri mi hanno accennato che c'era un paziente nervoso che non aveva dormito e che era un po' agitato. Io sono entrata in reparto e mi sono recata in cucina dove ha trovato la dottoressa in turno (la che mi ha accennato ai problemi del paziente il Per_1
quale era davanti alla porta della cucina che conduce al reparto e chiedeva di parlare con qualcuno. Io sono quindi andata in reparto e lo ho chiamato nella mia stanza a parlare però tenendo la porta aperta perché, pur conoscendolo da anni, non lo avevo mai visto così nervoso.
La porta di fronte a me l'ho lasciata aperta. Poi ho chiesto al paziente perché voleva uscire e perché non voleva prendere alcuna terapia: gli ho riferito che per uscire doveva fare delle analisi e che poi i medici avrebbero valutato. L'ho visto più tranquillo ed io sono andata in infermeria, dove ho trovato anche la e la io e le due dottoresse siamo Tes_2 Per_1
andate in medicheria con il paziente. La ha condotto il colloquio e noi assistevamo. Per_1
Ad un certo punto il paziente si è inalberato senza motivo ed ha iniziato a rivolgersi alla dottoressa con frasi del tipo “vedi come sono bello”. A quel punto lo abbiamo portato con noi in reparto e lo abbiamo inviato a sdraiarsi per misurarsi la pressione: eravamo sempre noi tre con anche la ricorrente che era stata allertata dalla dottoressa per farsi trovare nella stanza con gli altri infermieri e per procedere alla contenzione del paziente. Abbiamo tentato di Per_2 Per_2
contenerlo ma non ci siamo riuscite. Lo abbiamo lasciato in stanza senza chiudere la porta del paziente perché in stanza c'erano altri pazienti e ci siamo ritirate nell'infermeria che è al di fuori del reparto: l'infermeria è all'interno del reparto. La porta del reparto è di alluminio divisa in 4 ante a vetro foderate: di ante sono fisse e 2 movibili.
Poi prosegue riferendo in merito alla dinamica del sinistro: “Noi ci siamo chiuse in infermeria chiedendoci dietro la porta che si chiede con un perno da spostare che è all'interno della manopola. Dentro siamo rimaste io, la : non mi ricordo la con noi. Le due Tes_1 Pt_1 dottoresse erano andate nella stanza dei medici per chiamare le Forze dell'ordine. Mi pare di ricordare che la stesse tra la porta del reparto e del pre reparto. L'infermeria ha un Pt_1
vetro che accede al reparto, quindi noi vedevamo al paziente che ha iniziato a dare calci alla porta del reparto. Abbiamo chiamato le dottoresse perché temevamo che la porta si rompesse: il paziente si era fissato con la dottoressa . Noi siamo usciti dalla stanza dell'infermeria Per_1
che accede da uno spazio ubicato tra reparto e pre reparto. In quel frangente, mentre ero nello spazio tra reparto e pre reparto ho notato che le avevano messo una panchina a ridosso della porta per contrastare il paziente che continuava a dare calci. Abbiamo invitato le dottoresse ad uscire dal reparto ed io sono rientrata in infermeria: la non c'era. Poi ho visto che il Pt_1
paziente è riuscito a sfondare la porta. Ricordo che la porta di ingresso al reparto si è spalancata e le panchine sono state buttate in avanti. Il paziente è andato verso la porta di ingresso al reparto: la quale non si è aperta perché aveva una chiusura elettrica che si apriva dall'infermeria. Non ricordo che mise queste panchine. A quel punto il paziente tronò indietro in reparto passando per l'infermeria: recandosi verso l'infermeria ha spintonato la io poi Pt_1
l'ho vista per terra quasi subito ed ho associato allo spintone. Ho chiesto alla ricorrente se servisse una mano a rialzarsi e lei mi ha detto di no. L'ho vista rialzarsi zoppicando. Non so dire perché la ricorrente si trovasse lì. Io sono andata verso l'uscita a chiudere la porta di ingresso che avevano aperto ed il paziente ha tentato nuovamente di aprire la porta. In quel frangente la si è spostata tra le due porte nell'intento di spostare le sedie e le panchine che erano Pt_1 volate: ricordo che ha tentato di spostarle ma che non c'è riuscita. Ricordo che zoppicava. La poi si è messa di fronte al paziente che, voltandosi indietro per tornare verso il reparto, Pt_1
l'ha vista e si è avvicinato spingendola all'indietro e l'ha fatta cedere all'indietro incastrandosi tra le sedie che erano state messi lì. Ha iniziato a prenderla a pugni e lei si è difesa con il braccio destro: ricordo che l'ha riempita di pugni. Io ho preso il cappuccio della felpa che portava il paziente ed ho intimato di fermarsi: quando ho gridato lui si è fermato. Lui quando
l'ha spinta poi era inginocchiato a picchiarla. Non saprei dirle quanto è durato, ma credo 4/5 minuti. Quando io l'ho fermato la è riuscita a trascinare la ricorrente, che non riusciva Tes_1
ad alzarsi, verso la stanza della psicologa. Non sono riuscite ad entrare in tempo perché il paziente l'ha raggiunta. Il paziente cercava di prenderla per non farla entrare nella stanza e la toccava nelle parti intime: aveva anche i pantaloni scesi e non so come abbia fatto. La ricorrente e la sono poi riuscite a rifugiarsi nella stanza della psicologa, dove si sono Tes_1 chiuse a chiave. Nel frattempo, sono arrivare le Forze dell'ordine ed insieme a loro è anche rientrata la dottoressa Poi si è improvvisamente calmato appena visti i CC. ma, Per_1
appena vista la , ha tentato di aggredirla, stavolta bloccato dai CC. Io poi sono andata Per_1
nella stanza degli psicologi e d ho visto che lei si era chiusa dentro il bagno: era terrorizzata”.
Anche la testimonianza resa dalla psicologa evidenza di una assoluta carenza di organizzazione nell'affrontare una situazione di pericolo.
Questi gli elementi di rilievo:
-la teste conferma che gli infermieri avevano posizionato le panchine tra reparto e pre -reparto, con l'intento di evitare l'aggressione, mancando un sistema adeguato di chiusura della porta;
- la totale assenza di possibilità di controllo dell'apertura e chiusura delle porte, consentiva al paziente di tornare indietro passando per l'infermeria, e a questo punto riusciva a spintonare la
Pt_1
- la si spostava tra le due porte (reparto e pre-reparto) e la panchina ivi collocata Pt_1
costituiva un intralcio alla fuga, nel mentre veniva aggredita dal paziente;
- l'aggressione è durata 4/5 minuti, un lasso di tempo abbastanza ampio in cui, oltre al tentativo di dissuasione attuato dalla collega (l'altra collega , invece, per sfuggire al Persona_4 Tes_1
tentativo di aggressione, si rifugia nell'infermeria) oggettivamente insufficiente a contrastare l'impeto descritto, nessuna altra azione viene praticata per porre fine all'aggressione.
Anche se, come emerso dall'istruttoria, le porte della degenza non potessero essere chiuse a chiave, proprio al fine di evitare che i pazienti rimanessero chiusi in uno spazio incustodito, o addirittura con altri pazienti, durante la possibile fase delirante di agitazione, questa particolare circostanza denota ancora di più la necessità di predisposizione di un protocollo di emergenza, posto che l'assenza di porte chiudibili – anche da remoto - è indubbiamente un elemento che ha contribuito alla dinamica del sinistro, tanto che gli infermieri hanno dovuto bloccare la porta con delle panchine nel tentativo di arrestare l'aggressione. Parte L'ulteriore eccezione della relativa alla esperienza e alla professionalità della lavoratrice, non è sufficiente a liberarla da responsabilità. La professionalità di un lavoratore non attenua di per sé il dovere di protezione del datore di lavoro, e la contraria opinione finirebbe per delimitare la responsabilità, quanto meno in relazione a lavoratori esperti, in considerazione della condotta del danneggiato, in contrasto con il principio generale secondo cui il datore di lavoro è liberato da responsabilità solamente se la condotta del dipendente si possa qualificare come abnorme.
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All'esito dell'istruttoria, pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa l'ottemperamento all'obbligo protezionistico, a tutela della sicurezza dei lavoratori, non avendo fornito prova sufficiente a riscontrare l'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno subito dalla ricorrente.
L'applicazione degli esposti principi di diritto alla fattispecie in esame porta a ritenere che il datore di lavoro non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 2087 c.c. In particolare, proprio in considerazione delle peculiari forme di manifestazione della malattia nel paziente, dei procedenti comportamenti aggressivi ben conosciuti dal personale medico ed infermieristico, la semplice adozione di colloquio medico, in assenza di protocolli più precisi e specificamente diretti a contenere manifestazioni di aggressività del tutto prevedibili, risulta misura insufficiente a integrare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza: né la ricorrente ha posto in essere comportamenti eccezionali o abnormi, idonei ad interrompere il nesso causale. Non coglie nel
Parte segno invero l'obiezione della secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine prima di recarsi nella stanza per l'effettuazione del prelievo, sia perché tale comportamento è stato assunto in ottemperanza ad un previso ordine del dirigente medico di turno, sia soprattutto perché eseguito ancor prima che fosse allertata la polizia, quanto l'intervento esterno non era ancora stato individuato quale necessario né quindi praticato.
Può quindi concludersi per l'attribuzione alla esclusiva responsabilità datoriale, in quanto l'Ente datore di lavoro non ha provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l'esperienza e la tecnica in relazione alla particolare attività, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
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Accertata l'esclusiva responsabilità datoriale si rende necessario analizzare le singole voci di danno oggetto di specifica domanda giudiziale. In particolare, parte ricorrente richiede a titolo di danno biologico la somma di € 42.841,00 così determinata:
- un danno biologico da invalidità temporanea, con 15 giorni di inabilità assoluta, 60 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di inabilità parziale al 50%, 20 giorni di inabilità parziale al
25%: considerando l'età della danneggiata al momento del sinistro, pari a 55 anni, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tale danno era corrispondente all'importo di €
7.840,00;
- un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'11%, oltre alla personalizzazione alla luce dei pregiudizi esistenziali e morali, ovvero l'incapacità di trasportare pesi, fare le scale, praticare attività sportive, compiere attività motorie quali ad esempio una lunga passeggiata o andare in bicicletta, quantificato, in applicazione delle medesime Tabelle, in un importo pari ad €
23.649,00.
Deduce poi che, avendo già ottenuto dall' la somma a titolo di indennizzo pari ad € CP_5
Parte 10.088,79, il danno differenziale alla cui corresponsione deve essere condannata la di
è pari ad € 32.752,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_6
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In ordine alla prima voce di danno in astratto risarcibile - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico-fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
Il nominato CTU, analizzata la documentazione in atti, la cartella clinica del PS dell'Ospedale di
Sora del 20.02.2018, nonché quella del SC di ortopedia dell'ospedale di Sora relativa al ricovero del 20.02.2018 al 05.03.2018, e la successiva documentazione medica, ha rilevato: “all'arto inferiore destro lieve ipotonotrofia a carico della muscolatura della gamba. Lieve plus metrico a carico della caviglia ( + 1 cm rispetto alla controlaterale), cicatrice chirurgica lineare lunga circa 10 cm a carico della proiezione cutanea del malleolo;
altre due cicatrici chirurgiche, lunghe, ciascuna, circa 1 cm, lineari, si notano a livello della proiezione cutanea del malleolo interno. La palpazione in corrispondenza del malleolo peroneale e tibiale evoca dolore. La globale motilità della caviglia è limitata, di circa la metà, per riflesso antalgico”; dal punto di vista neurologico ha ritenuto la ricorrente: “vigile, lucida, orientata, ricorda i fatti per cui è causa. Deflessione del tono dell'umore. Pensiero libero da idee patologiche”.
Sulla base di tale diagnosi il CTU ha confermato che le accertate lesioni (“frattura del malleolo peroneale destro, una frattura del pilone tibiale destro, contusioni multiple ed trauma cranico non commotivo, con esiti, caratterizzati da limitazione dei movimenti della caviglia e verosimile dolore locale”) si siano prodotte in conseguenza dell'evento del 20-2-18, secondo quanto è stato riferito in anamnesi, non essendo emersi precedenti morbosi che abbiano avuto un ruolo causale o concausale nel determinismo dell'evento o nella evoluzione del danno.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del danno, la CTU medico legale ha valutato, in modo esauriente e con articolata e condivisibile spiegazione, un danno biologico pari al 14% di invalidità permanente, e 60 giorni di invalidità temporanea totale, e 40 al 50%.
Le conclusioni cui giunge il nominato CTU previa effettuazione di accertamenti specialistici, risultano frutto di adeguati accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Secondo orientamento ormai costante della Corte di legittimità la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamicorelazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (cfr. ex multis Cass. n. 5119 del 17/02/2023).
In ordine al c.d. danno esistenziale ritiene la scrivente di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'u1timo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. civ. sez. III^ sentenze numero 10123/09, 9514/07,
9510/07 e 23918/06). Al riguardo, consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972), ha affermato che: "La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale, continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile" (Cass. 15 gennaio 2014, n. 687): ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Con riguardo poi alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c. d.
'personalizzazione' del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze 'ordinarie' inerenti ai pregiudizi che 'qualunque' vittima di lesioni analoghe 'normalmente' subirebbe,
“spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le 'specifiche' circostanze di fatto, 'peculiari' al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione 'economicistica' dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (cfr. ex multis Cass. 21939/2017).
Il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione va distinto concettualmente in due fasi: la prima, vòlta a individuare le conseguenze 'ordinarie' inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze 'peculiari', cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme;
le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
“Tale 'personalizzazione' del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della 'salute' della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano
a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d. “danno morale soggettivo”), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e che costituiscano conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali, come detto, non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Cass. 21939/2017 cit.).
L'odierno giudicante non ha ritenuto potersi applicare alcuna personalizzazione del danno, in quanto dall'istruttoria testimoniale espletata non sono emersi elementi probanti aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, e tali da superare le “ordinarie” cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, e quindi già ricomprese nei parametri tabellari del danno non patrimoniale.
Il marito, ha riferito: “Dopo l'infortunio mia moglie la notte non riposa bene, Testimone_3 non riesce a prendere sonno. Non soffre di cefalee frequenti, semmai di mal di teste comuni. C'è un po' di irritabilità, nulla di eccessivo. Non praticava sport prima ma faceva lunghe passeggiate (andavamo in montagna) e praticava la bicicletta: facevamo passeggiate in bicicletta due/tre volte alla settimana. Ora mia moglie non riesce più a pedalare perché le fa male la caviglia;
le passeggiate prima erano lunghe, ora riusciamo a fare pochi metri, dopo ha dolore alla caviglia. Per il trasporto di pesi eccessivi (spesa consistente o acqua) non riesce più da sola ed ha bisogno di aiuto. Posso dire che prima dell'incidente riusciva a salire le scale ed arrivare a casa (noi siamo ai quinti piano), ora riesce a fare un apio di rampe ma non va oltre;
prende quindi sempre l'ascensore. Al teste viene data lettura della deposizione che tiene luogo della sottoscrizione”. Non emergono elementi di rilievo secondo i principi giurisprudenziali richiamati, in quanto la dolorosità postuma alla caviglia, ovvero la limitazione ad eseguire lunghe passeggiate o fare molte scale, ovvero a sollevare pesi è già stata riconosciuta nella percentuale di danno permanente, e tali elementi possono dirsi “ordinariamente” insiti nei postumi della patologia invalidante accertata.
Alle medesime conclusioni si giunge analizzando la testimonianza resa dal figlio della ricorrente,
che ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quella della figlia della Testimone_4 ricorrente, dichiarando che: “Dopo l'infortunio a livello di umore mia AM Testimone_5
non è cambiata;
mia AM mi dice che soffre di mal di testa, io posso dire che succede una volta ogni 10 giorni e deve prendere una tachipirina. Mia AM non faceva sporta ma faceva delle camminate ed usciva spesso in bici. Ora la bicicletta non la prende più perché da quanto ho capito non riesce proprio;
cerca di passeggiare perché le è sempre piaciuto ma dopo circa
300mt si deve fermare perché le fa male la caviglia;
tanto posso dire perché capita anche a me di fare passeggiate insieme a lei. Prima mi ricordo che faceva le rampe di scale fino a casa, per motivi salutari;
ora fa al massimo una rampa poi non riesce ad andare oltre. Prima faceva anche la spesa pesante;
ora se deve portare delle buste pesanti non riesce come anche non riesce a portare delle casse d'acqua e quindi la dobbiamo accompagnare io e papà. In primavera poteva uscire in passeggiata anche ogni giorno se aveva una o due ore libere;
anche in autunno ed in estate l'abitudine era la stessa”.
Applicando i criteri di valutazione propri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano 2024, dovendosi il Giudice attenere ai criteri tabellari esistenti al momento della decisione (Cass. n.
25485/2016) ed ai quali la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 20895\2015), e tenendo dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (55 anni), il danno biologico da invalidità permanente va liquidato nella misura di € 41.072,00.
Sulla base del riconoscimento effettuato dal CTU è possibile quantificare il danno biologico in complessivi € 41.072,00 di cui euro 9.200,00 a titolo di danno biologico temporaneo
(quantificato secondo il seguente calcolo: € 115,00 x 60 giorni di inabilità temporanea assoluta =
€ 6.900 ed € 115,00 x 50% x 40 giorni di inabilità assoluta = € 2.300) ed euro 31.593,00 a titolo di danno biologico permanente.
*** Nel determinare la misura del danno differenziale patito dal ricorrente a causa dell'infortunio, occorre tener conto di quanto già percepito a titolo di indennizzo erogato dall' , che, come CP_5
noto, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, diversamente dal sistema civilistico, finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato. In tema di danno differenziale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_5
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_5
indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale” (cfr. Cassazione Sez. L.
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 (Rv. 653452 - 01).
Occorre pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa CP_5
specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno CP_5
biologico permanente.
Ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_5
forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807/2016; cfr. anche, Cass. n. 13819/2017 nonché, comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, Cass. n. 777/2015, n. 4025/2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 145/2018, Cass. n. 8580/2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione della CP_5
differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla CP_5
effettiva erogazione (Cass. n. 22021/2022).
Pertanto, considerato il riconoscimento da parte dell' di una menomazione dell'integrità CP_5
psicofisica del 11%, liquidata in € 10.088,21, e che dalla voce di danno non patrimoniale, vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, si ottiene che debba essere CP_5
riconosciuto: € 9.200,00 a titolo di Danno biologico temporaneo ed euro 21.504,79 (€ 31.593,00-
10.088,21) a titolo di danno biologico permanente, per un totale di 30.704,79, oltre accessori dal dì del dovuto sino al soddisfo.
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Quanto alla richiesta di valutazione equitativa del danno patrimoniale parte ricorrente deduce che a seguito dell'infortunio Ella avrebbe registrato una “riduzione della sua capacità lavorativa ovvero della sua capacità di attendere ad alcuni lavori confacenti alle sue specifiche competenze;
nonché un danno da perdita di chance in relazione all'elisione della possibilità di progressione di carriera nell'ambito aziendale e miglioramento della propria posizione economico-lavorativa, intesa come possibilità di auspicare ad una progressione di carriera, di realizzare probabili guadagni futuri, di ottenere promozioni o di cambiare lavoro in altri più redditizi e competere con altre persone per ottenere altri lavori”.
Con riferimento al danno da c.c. perdita di chance si evidenzia che alcuna specifica allegazione è stata portata in giudizio a sostengo del lamentato pregiudizio.
Secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del 02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di "chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che l'assenza dell'infortunio avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire progressioni di carriera, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
In assenza di alcuna deduzione ed allegazione sul punto la domanda non può che essere rigettata.
Con riferimento al risarcimento dà da c.d. incapacità lavorativa specifica esso è, come detto, un danno squisitamente patrimoniale che genera perdita patrimoniale diretta da riduzione della capacità di guadagno, che pertanto va provata rigorosamente attraverso una valutazione comparativa di situazioni patrimoniali ante e post evento (Cass. Sez. III nn. 10840/07, 18489/06
e 23918/06): la lesione della capacità specifica lavorativa comportante una contrazione di guadagno può essere risarcita a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della sua verificazione (App.
Roma Sez. III nr. 4316/09). In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro attuale o futura, nonché - ove possibile - la contrazione dei redditi ovvero la presumibile anticipata cessazione dell'attività lavorativa o la preclusione dello svolgimento di attività più remunerative;
il ricorso al criterio di cui all'art. 4 comma 3 1. n. 39 del
1977 presuppone che non sia possibile al danneggiato nemmeno fornire elementi utili alla liquidazione del danno secondo criteri presuntivi, che tengano conto, in particolare, dell'attività di lavoro svolta al momento del sinistro (Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2012, n. 11516)
Occorre poi rilevare che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n.
19537 del 2007). Sul punto occorre precisare che la ricorrente, dopo aver genericamente lamentato in ricorso la riduzione della sua capacità lavorativa, declinandola in un altrettanto generica “(in)capacità di attendere ad alcuni lavori confacenti alle sue specifiche competenze”, contestualmente riferiva che “al momento del suo rientro all'attività lavorativa veniva collocata presso il dipartimento salute mentale-centro diurno di isola del Liri, dove a tutt'oggi svolge la propria attività lavorativa”
Tale circostanza riveste preminente rilievo nell'escludere l'attribuzione alla ricorrente di qualsiasi indennizzo a titolo di ridotta capacità lavorativa specifica, non essendoci prova di un concreto pregiudizio sopportato a seguito dei postumi del sinistro, continuando la stessa a prestare attività lavorativa, seppure presso altro ospedale, ma con le medesime mansioni, e pertanto non ravvedendosi ragioni di pregiudizio economico sopportato: invero le considerazioni sul punto formulate dal nominato CTU, il quale ha rilevato che “l'attività lavorativa svolta dalla perizianda comporta mansioni che richiedono attività operative da svolgersi in posizione eretta, con carico sugli arti inferiori” non hanno trovato riscontro nell'impiego professionale della ricorrente, che, come da essa dedotto, continua a svolgere l'intero turno lavorativo presso il dipartimento salute mentale-centro diurno di isola del Liri, senza specifico affiancamento ovvero senza riduzione del proprio orario di lavoro per effetto delle riportate menomazioni;
né può avere rilievo l'ulteriore dato, riportato dal nominato CTU e relativo alla “alla dispensa della paziente dai turni notturni” perché di tale specifica circostanza non v'è traccia nel ricorso introduttivo, di talché non può essere accertato – nel contraddittorio con la convenuta – se tale dispensa preesistesse all'infortunio ovvero fosse stata concessa su specifica domanda della ricorrente, giustificata da diverse motivazioni personali.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, compensate per un quinto in ragione del mancato accoglimento – in minima parte - della domanda attorea, e poste, per i restanti quattro quinti, a
Contr carico della convenuta, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (26.001-
52.000), in relazione a tutte le fasi previste, nonché distratte ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Cassino
- accerta e dichiara che l'infortunio occorso a in data 02.02.2018 è diretta Parte_1
conseguenza della violazione dell'art. 2087 c.c. ad opera della Controparte_6
[...] - condanna per l'effetto la a corrispondere alla CP_1 Controparte_6 ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di € 30.704,79, per i titoli di cui in motivazione, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio (20.02.2018) all'effettivo soddisfo;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- condanna altresì la alla corresponsione delle spese Controparte_6
di lite in favore della ricorrente, nella misura indicata in parte motiva, che liquida, al netto di accessori di legge (spese generali al 15%, Iva e CPA), in complessivi € 7.405,60 da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
2) pone per intero ed in via definitiva a carico della Controparte_6
le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Cassino il 6.06.2025
Il Giudice
SA ER