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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17968 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Ascrea, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Emilio Capoano, che lo rappresenta e difende;
- opponente -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Linda Email_1
Porzio, che lo rappresenta e lo difende;
- opposto -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5234/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 17/04/2025 nell'ambito del procedimento R.G. 9743/2025, che le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
1 dell'importo di euro 3.715,97, oltre agli interessi legali e spese di procedura, per il CP_1 mancato pagamento degli oneri condominiali (pari ad euro 2.148,29) e degli interessi legali sull'adeguamento Istat (euro 104,96) e per la restituzione della somma di euro 1.426,35, oltre agli interessi di euro 128,33, sulla maggiore somma di euro 5.000, trattenuta per il rifacimento del bagno, il tutto inerente al contratto di sublocazione dell'immobile sito in Roma, viale Parioli, n. 81, piano P2-T, interno 7.
1.1. L'opponente ha dedotto l'inesistenza del debito reclamato ed oggetto del decreto opposto, la non debenza degli interessi legali su adeguamento Istat in quanto già corrisposti, e l'infondatezza della richiesta di restituzione somme per mancato utilizzo nel rifacimento del bagno. Ha concluso chiedendo nel merito accertarsi e dichiararsi con sentenza l'infondatezza, in fatto e diritto, della pretesa creditoria, nonché l'illegittimità del decreto ingiuntivo con annullamento e/o revoca e dichiarazione di mancanza di ogni effetto del decreto n. 5234/2025, con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese.
2. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'odierna udienza, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente ha dedotto che la citazione avrebbe prodotto i suoi effetti processuali e sostanziali senza nessuna decadenza in relazione al rito scelto in forza di una giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'intestato Tribunale, rilevando che la causa ha ad oggetto un rapporto di locazione di immobile urbano, da trattarsi secondo la procedura di cui all'art. 447-bis c.p.c., ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, trattenendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su una questione pregiudiziale di rito.
4. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
4.1. Giova in primo luogo evidenziare che alla controversia in oggetto deve applicarsi il rito locatizio, avendo ad oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione da parte dell'odierna opponente.
Ciò posto, va precisato che qualora l'opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un credito la cui deduzione in giudizio dovrebbe avvenire con il rito del lavoro o locativo, venga introdotto, anziché con ricorso, con citazione, questa tiene luogo del tempestivo deposito del
2 ricorso, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, qualora l'iscrizione a ruolo ed il deposito dell'atto, avvenga nel termine di 40 giorni previsto per l'opposizione (cfr. Cass. civ. n. 797/2013,
Cass. civ. sezioni unite, n. 21675/2013, nonché Cass. civ. ord. n. 21671/2017).
Preme altresì rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 07.02.2018, sulla questione dell'applicazione espansiva dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011 (per cui veniva ritenuta ammissibile l'opposizione proposta con citazione ancorché iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni, data la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento), ha fugato i residui dubbi di legittimità costituzionale precisando che, con riferimento, all'ipotesi in cui una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per crediti relativi ad un rapporto di locazione, sia stata erroneamente promossa con atto di citazione, quest'ultima può produrre gli effetti del ricorso “solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
La giurisprudenza citata da parte opponente è inconferente al caso di specie, limitando espressamente il principio della sanatoria tramite notifica ai soli procedimenti semplificati disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (caratterizzati da un rito speciale di derivazione europea), senza estenderne la portata al rito locatizio o del lavoro, per i quali rimangono fermi i rigidi termini decadenziali di cui agli articoli 414 e 641 c.p.c..
Pertanto, in assenza di una specifica norma di legge che preveda la salvezza degli effetti della citazione non depositata (al contrario di quanto avviene ex art. 4 D.lgs. n. 150/2011), deve prevalere il principio di immutabilità dei termini perentori, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Tanto delineato a livello normativo e giurisprudenziale, si osserva che nel caso di specie l'opponente ha allegato di aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo in data 5 maggio
2025; tale circostanza è risultante altresì dalla documentazione in atti.
Orbene, l'opposizione è stata proposta con citazione iscritta a ruolo in data 17 giugno 2025, ovverosia oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., che, come su precisato, va riferito in materia locatizia all'iscrizione a ruolo della citazione e non alla sua notificazione.
Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva e, pertanto, inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
3 5. La definizione del giudizio in prima udienza su una questione pregiudiziale di rito costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5234/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 17/04/2025 nell'ambito del procedimento R.G. 9743/2025;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Roma, 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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