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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI ANDREA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 14 COMO presso il difensore avv. BASSI
ANDREA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17
20123 MILANO presso il difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
APPELLATO/I
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe declaratorie del caso, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione degli appellati disattesa e respinta, in applicazione dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 19355/2023, emessa dalla Corte di Cassazione – terza sezione civile – in data
20.04.2023 e pubblicata il 07.07.202, tenuto conto dell'intervenuta cassazione della sentenza n.
4067/2019, emessa dalla Corte di Appello di LA in data 25.09.2019 e pubblicata in data
08.10.2019, così giudicare: In principalità nel merito: previe declaratorie del caso, dato atto della esclusiva responsabilità del sig. in qualità di conducente dell'autocarro Controparte_4
tg. CR557PN di proprietà di garantita per la r.c. auto dalla CP_5 Controparte_6 [...]
nella determinazione del danno riportato dall'odierno appellante in conseguenza del Parte_2
sinistro occorso in data 20.10.2012 in Ossuccio, condannare la Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, la in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, nonchè il sig. in via tra loro alternativa e/o Controparte_4
solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. e tra questi in particolare i danni Parte_1
patrimoniali da lucro cessante e perdita della capacità lavorativa specifica da liquidarsi nella somma di € 398.625,12.=, come risultante dall'applicazione dei principi di diritto di cui all'ordinanza n.
19355/2023 della Corte di Cassazione, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere determinata, fermo per il resto quanto già liquidato dal Tribunale di Como con la sentenza n.
1000/2018 e ad oggi coperto dal giudicato, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria del dovuto, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a IVA e CPA di legge, spese generali di studio 15%, per questo e per tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso quello di legittimità in relazione al quale si è già provveduto al deposito di nota spese.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare:
NEL MERITO
Rideterminare il danno patrimoniale sofferto da sulla base del reddito netto dallo Parte_1 stesso percepito al momento del licenziamento così come già accertato dalla Corte d'Appello di
LA nella sentenza 8/10/2019 n. 4067/2019, detraendo altresì dall'importo accertato quanto liquidato nella medesima sentenza a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Como, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale causato da alla guida Controparte_4
pagina 2 di 7 di un autocarro di proprietà della ed assicurato dalla Controparte_6 Controparte_7
Tale incidente aveva luogo il 20.10.2012, in località Ossuccio. riportava danni
[...] Pt_1 alla persona consistenti in “frattura scomposta dell'emibacino ed acetabolo di sinistra, policontusioni con abrasioni multiple, distorsione del rachide cervicale”; veniva sottoposto a plurimi interventi chirurgici, con lunghi e ripetuti periodi di ospedalizzazione. ed rimanevano contumaci nel giudizio di primo grado, Controparte_4 Controparte_6
mentre si costituiva, e non contestava l'esclusiva responsabilità Controparte_7 di nella causazione dell'evento. CP_8
Il Giudice di prime cure, dopo avere disposto CTU medico-legale, che, tra l'altro, riconosceva una perdita di capacità lavorativa specifica del 20%, con sentenza nr 1000/2018, pubblicata il 27/06/2018, accertava l'esclusiva responsabilità in capo a per l'incidente, avendo Controparte_4 quest'ultimo invaso la corsia occupata dal danneggiato senza dargli la precedenza, come avrebbe dovuto. Il Tribunale, pertanto, condannava i convenuti, in solido, a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall'attore. Quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale riconosceva al danneggiato, lavoratore subordinato di società elvetica, in considerazione del fatto che il contratto di lavoro, come giardiniere, veniva risolto con effetto dal 31.03.2014, e che era dimostrato il nesso di causa tra il sinistro e l'impossibilità di svolgere le mansioni di giardiniere, da sempre esercitate presso il medesimo datore di lavoro, senza possibilità di ricollocamento altrove, accessibile alle capacità lavorative residue:
- il danno da mancato guadagno, dal momento dell'incidente al momento del licenziamento, per differenze retributive percepite, per euro 8600,00;
- il danno da mancato guadagno futuro, essendo provato il nesso eziologico tra la perdita del lavoro e l'incidente, danno calcolato moltiplicando il reddito mensile medio, percepito da in epoca anteriore al sinistro, dal momento del licenziamento, risalente al Parte_1
31.3.2014, al 1.4.2020, data di possibile pensionamento, per un totale di euro 249.867,69;
- il danno consistente nella differenza della quantificazione della sua pensione, il cui ammontare risultava, al momento della emissione della sentenza, di importo inferiore a causa del mancato pagamento dei contributi dal 2014 al 2020, per euro 27.695,86.
Avendo il danneggiato percepito acconti per euro 35.704,12, e riconosciuta la somma totale, per danni patrimoniali e non, di euro 388.487,77, somma già rivalutata alla data della sentenza, i convenuti venivano condannati a versare al danneggiato, in solido, euro 352.783,65, oltre alla rifusione delle spese di lite, di CTU e di CTP.
Ricorreva in appello contro la suddetta decisione che censurava la sentenza Controparte_7
di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva quantificato il danno da perdita della capacità
pagina 3 di 7 lavorativa specifica in euro 249.867,69, dovendo esso essere liquidato in euro 92.256,00. Secondo
l'appellante, non vi sarebbe stata prova del nesso di causa tra l'incidente e la perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 20%; inoltre, la liquidazione fatta dal Tribunale corrispondeva, secondo l'appellante, ad una perdita di capacità lavorativa specifica del 100%, mentre il CTU aveva riconosciuto tale perdita solo nella misura del 20%.
La Corte, con sentenza n. 4067/2019, pubblicata il 08/10/2019, accoglieva parzialmente il ricorso della società assicuratrice, ritenendo non provato che la perdita della capacità lavorativa nella misura del
20%, in conseguenza dell'evento dannoso, avesse determinato l'impossibilità di trovare occupazione dopo l'incidente. Pertanto, non era possibile che gravasse sull'assicuratrice il danno patrimoniale nella misura stabilita dal Tribunale. La Corte pertanto riconosceva il danno patrimoniale al Pt_1
moltiplicando il reddito annuale netto, ritenuto provato (euro 45.992,76), per la perdita lavorativa specifica (20%), per il coefficiente di capitalizzazione (individuato nel coefficiente indicato nel
Quaderno 41/1990 del Consiglio Superiore della Magistratura), per un totale di euro 139.166,73. A seguito di rivalutazione alla data della sentenza, venivano riconosciuti euro 146.701,72, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo. Condannava il danneggiato alla rifusione delle spese di lite del secondo grado del giudizio, in favore della società assicuratrice.
Avverso la sentenza proponeva ricorso, avanti la Suprema Corte, articolando 4 motivi di Pt_1
ricorso. La Cassazione accoglieva i primi due motivi, ritenendo il terzo e il quarto assorbiti. Affermava la Suprema Corte che la Corte di Appello aveva accertato come fosse “circostanza pacifica che il sig. abbia perso il suo lavoro come giardiniere a causa della menomazione”; avrebbe poi ricondotto Pt_1 ad altri fattori (quali l'età del danneggiato al momento del sinistro, 57 anni) l'incapacità di ottenere altra occupazione. La Suprema Corte ha ritenuto erronea l'impostazione della Corte milanese, perché non ha tenuto conto dell'orientamento secondo il quale “là dove il danneggiato dimostri di avere
'perduto' un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni(nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base
a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 9 dicembre 2020 n.
pagina 4 di 7 28071). La Corte di Appello avrebbe invece dato rilievo prevalentemente alla incapacità di trovare altra occupazione, successivamente al sinistro, per fattori che sarebbero stati ulteriori rispetto alle conseguenze dell'incidente.
Pertanto, la Suprema Corte, con l'ordinanza nr 19355/2023, pubblicata il 7.7.2023, ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte d'Appello di LA, in diversa composizione, per la liquidazione dei danni subiti dal ricorrente sulla base dei principi di diritto ivi richiamati, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha proposto appello in riassunzione il quale ha chiesto di rideterminare la liquidazione del Pt_1
danno patrimoniale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, per un totale di € 398.625,12. Ha affermato, infatti, che il reddito lordo mensile percepito al momento dell'incidente fosse pari a €
5.536,46, da moltiplicare per 72 mensilità, da aprile 2014 ad aprile 2020, data di pensionamento.
All'udienza del 25.6.2024 tutti gli appellati sono stati dichiarati contumaci.
Si è costituita, in data 13.9.2024, la che ha eccepito: Controparte_1
- che non potrebbe essere utilizzata come base di calcolo il reddito lordo mensile, percepito dal danneggiato all'epoca dell'incidente, perché, in tal modo, otterrebbe somme che, Pt_1 all'epoca dei fatti, erano versate dal datore di lavoro all'ente impositivo elvetico. Pertanto, la base di calcolo deve essere individuata nel reddito netto mensile, già determinato nella precedente sentenza della Corte d'Appello di LA nella minor somma di € 45.992,76 annui, pari ad € 3.832,73 mensili, per un totale di euro € 275.956,56 (€ 3.832,73 x 72 mensilità)
- che al ricorrente è stata già riconosciuta dalla Corte d'Appello la somma di € 146.701,72, a titolo di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, somma che dovrebbe essere scomputata dalla precedente al fine di evitare una ingiusta locupletazione. Infatti, se Pt_1
ottenesse giudizialmente l'intero reddito che avrebbe percepito continuando a lavorare presso il proprio datore di lavoro, non potrebbe riconoscersi in capo allo stesso alcun danno per una parziale perdita della propria capacità lavorativa.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha accertato che il reddito annuale netto percepito dal al momento dell'incidente era pari a CHF 4.000,00, già comprensivi delle indennità festivi e Pt_1
pagamento vacanze, facenti parte del salario netto (pag. 12 sentenza di primo grado). Tale capo della sentenza, riguardante un accertamento in fatto, non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato.
Tale somma deve essere, pacificamente, e seguendo le indicazioni della Suprema Corte, moltiplicata per 72 mensilità (dal 31.3.2014 al 1.4.2020), per una somma complessiva di CHF 288.000,00. Essendo
l'emolumento versato dal datore di lavoro, elvetico, al in Franchi Svizzeri e non in Euro, la Pt_1
pagina 5 di 7 liquidazione in Euro deve essere effettuata al tasso di cambio attuale, ove un vale 1,08 Controparte_9
Euro, per un totale di Euro 311.034,24.
Tale somma, trattandosi di debito risarcitorio, deve essere rivalutata anno per anno, per un totale di euro 376.351,73.
Da tale somma deve essere detratta la somma di euro 146.701,72 già riconosciuta a titolo di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, come riconosciuto dal essendo la Pt_1
relativa statuizione passata in giudicato;
si rileva come non sia stato allegato, né tantomeno provato, da alcuna delle parti che, nelle more del giudizio, tale somma sia stata corrisposta all'appellante in riassunzione da parte degli obbligati.
Pertanto, effettuata la sottrazione di cui al paragrafo che precede, a deve essere riconosciuta la Pt_1
somma di euro 229.650,01. Devono essere altresì riconosciuti interessi al tasso legale su tale somma, dalla data della risoluzione del contratto di lavoro, al saldo.
Le spese di lite del primo grado del giudizio sono state poste a carico dei convenuti in solido;
tale statuizione è passata in giudicato.
Devono essere poste a carico di le spese del giudizio sopportate dal e Controparte_7 Pt_1
relative al primo giudizio in Corte di Appello, nella misura liquidata in tale sentenza, e cioè euro
5515,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
deve essere altresì ordinata la restituzione di somme che eventualmente abbia corrisposto a a Pt_1 Controparte_7
titolo di rifusione delle spese di lite per il primo giudizio avanti la Corte di Appello. Devono altresì essere poste a carico della società le spese di lite sopportate da e Controparte_7 Pt_1
relative al grado di Cassazione, come da ordinanza della medesima Corte, che si liquidano, ai sensi del
DM 147/22, in euro 9.000,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie. Devono infine essere poste a carico di le spese di lite del presente grado del giudizio che si Controparte_7
liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta: riforma la sentenza della Corte di Appello n. 4067/2019, pubblicata il 08/10/2019, e per l'effetto: condanna a versare a la somma di euro 229.650,01, oltre Controparte_7 Parte_1
interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite del primo giudizio Controparte_7 Parte_1
svolto davanti alla Corte di Appello di LA, liquidate in euro 5515,00, per compensi, oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie, oltre alla restituzione di somme che eventualmente abbia Pt_1
pagina 6 di 7 corrisposto a a titolo di rifusione delle spese di lite per il precedente grado Controparte_7 del giudizio svolto avanti la Corte d'Appello di LA;
condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio svolto CP_7 Controparte_7 Parte_1
davanti alla Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Controparte_7 Parte_1
del giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
LA, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI ANDREA Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 14 COMO presso il difensore avv. BASSI
ANDREA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17
20123 MILANO presso il difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO
APPELLATO/I
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe declaratorie del caso, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione degli appellati disattesa e respinta, in applicazione dei principi di diritto di cui all'ordinanza n. 19355/2023, emessa dalla Corte di Cassazione – terza sezione civile – in data
20.04.2023 e pubblicata il 07.07.202, tenuto conto dell'intervenuta cassazione della sentenza n.
4067/2019, emessa dalla Corte di Appello di LA in data 25.09.2019 e pubblicata in data
08.10.2019, così giudicare: In principalità nel merito: previe declaratorie del caso, dato atto della esclusiva responsabilità del sig. in qualità di conducente dell'autocarro Controparte_4
tg. CR557PN di proprietà di garantita per la r.c. auto dalla CP_5 Controparte_6 [...]
nella determinazione del danno riportato dall'odierno appellante in conseguenza del Parte_2
sinistro occorso in data 20.10.2012 in Ossuccio, condannare la Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, la in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, nonchè il sig. in via tra loro alternativa e/o Controparte_4
solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. e tra questi in particolare i danni Parte_1
patrimoniali da lucro cessante e perdita della capacità lavorativa specifica da liquidarsi nella somma di € 398.625,12.=, come risultante dall'applicazione dei principi di diritto di cui all'ordinanza n.
19355/2023 della Corte di Cassazione, o nella maggiore o minore misura che dovesse essere determinata, fermo per il resto quanto già liquidato dal Tribunale di Como con la sentenza n.
1000/2018 e ad oggi coperto dal giudicato, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria del dovuto, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a IVA e CPA di legge, spese generali di studio 15%, per questo e per tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso quello di legittimità in relazione al quale si è già provveduto al deposito di nota spese.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare:
NEL MERITO
Rideterminare il danno patrimoniale sofferto da sulla base del reddito netto dallo Parte_1 stesso percepito al momento del licenziamento così come già accertato dalla Corte d'Appello di
LA nella sentenza 8/10/2019 n. 4067/2019, detraendo altresì dall'importo accertato quanto liquidato nella medesima sentenza a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Como, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale causato da alla guida Controparte_4
pagina 2 di 7 di un autocarro di proprietà della ed assicurato dalla Controparte_6 Controparte_7
Tale incidente aveva luogo il 20.10.2012, in località Ossuccio. riportava danni
[...] Pt_1 alla persona consistenti in “frattura scomposta dell'emibacino ed acetabolo di sinistra, policontusioni con abrasioni multiple, distorsione del rachide cervicale”; veniva sottoposto a plurimi interventi chirurgici, con lunghi e ripetuti periodi di ospedalizzazione. ed rimanevano contumaci nel giudizio di primo grado, Controparte_4 Controparte_6
mentre si costituiva, e non contestava l'esclusiva responsabilità Controparte_7 di nella causazione dell'evento. CP_8
Il Giudice di prime cure, dopo avere disposto CTU medico-legale, che, tra l'altro, riconosceva una perdita di capacità lavorativa specifica del 20%, con sentenza nr 1000/2018, pubblicata il 27/06/2018, accertava l'esclusiva responsabilità in capo a per l'incidente, avendo Controparte_4 quest'ultimo invaso la corsia occupata dal danneggiato senza dargli la precedenza, come avrebbe dovuto. Il Tribunale, pertanto, condannava i convenuti, in solido, a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall'attore. Quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale riconosceva al danneggiato, lavoratore subordinato di società elvetica, in considerazione del fatto che il contratto di lavoro, come giardiniere, veniva risolto con effetto dal 31.03.2014, e che era dimostrato il nesso di causa tra il sinistro e l'impossibilità di svolgere le mansioni di giardiniere, da sempre esercitate presso il medesimo datore di lavoro, senza possibilità di ricollocamento altrove, accessibile alle capacità lavorative residue:
- il danno da mancato guadagno, dal momento dell'incidente al momento del licenziamento, per differenze retributive percepite, per euro 8600,00;
- il danno da mancato guadagno futuro, essendo provato il nesso eziologico tra la perdita del lavoro e l'incidente, danno calcolato moltiplicando il reddito mensile medio, percepito da in epoca anteriore al sinistro, dal momento del licenziamento, risalente al Parte_1
31.3.2014, al 1.4.2020, data di possibile pensionamento, per un totale di euro 249.867,69;
- il danno consistente nella differenza della quantificazione della sua pensione, il cui ammontare risultava, al momento della emissione della sentenza, di importo inferiore a causa del mancato pagamento dei contributi dal 2014 al 2020, per euro 27.695,86.
Avendo il danneggiato percepito acconti per euro 35.704,12, e riconosciuta la somma totale, per danni patrimoniali e non, di euro 388.487,77, somma già rivalutata alla data della sentenza, i convenuti venivano condannati a versare al danneggiato, in solido, euro 352.783,65, oltre alla rifusione delle spese di lite, di CTU e di CTP.
Ricorreva in appello contro la suddetta decisione che censurava la sentenza Controparte_7
di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva quantificato il danno da perdita della capacità
pagina 3 di 7 lavorativa specifica in euro 249.867,69, dovendo esso essere liquidato in euro 92.256,00. Secondo
l'appellante, non vi sarebbe stata prova del nesso di causa tra l'incidente e la perdita di capacità lavorativa specifica nella misura del 20%; inoltre, la liquidazione fatta dal Tribunale corrispondeva, secondo l'appellante, ad una perdita di capacità lavorativa specifica del 100%, mentre il CTU aveva riconosciuto tale perdita solo nella misura del 20%.
La Corte, con sentenza n. 4067/2019, pubblicata il 08/10/2019, accoglieva parzialmente il ricorso della società assicuratrice, ritenendo non provato che la perdita della capacità lavorativa nella misura del
20%, in conseguenza dell'evento dannoso, avesse determinato l'impossibilità di trovare occupazione dopo l'incidente. Pertanto, non era possibile che gravasse sull'assicuratrice il danno patrimoniale nella misura stabilita dal Tribunale. La Corte pertanto riconosceva il danno patrimoniale al Pt_1
moltiplicando il reddito annuale netto, ritenuto provato (euro 45.992,76), per la perdita lavorativa specifica (20%), per il coefficiente di capitalizzazione (individuato nel coefficiente indicato nel
Quaderno 41/1990 del Consiglio Superiore della Magistratura), per un totale di euro 139.166,73. A seguito di rivalutazione alla data della sentenza, venivano riconosciuti euro 146.701,72, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo. Condannava il danneggiato alla rifusione delle spese di lite del secondo grado del giudizio, in favore della società assicuratrice.
Avverso la sentenza proponeva ricorso, avanti la Suprema Corte, articolando 4 motivi di Pt_1
ricorso. La Cassazione accoglieva i primi due motivi, ritenendo il terzo e il quarto assorbiti. Affermava la Suprema Corte che la Corte di Appello aveva accertato come fosse “circostanza pacifica che il sig. abbia perso il suo lavoro come giardiniere a causa della menomazione”; avrebbe poi ricondotto Pt_1 ad altri fattori (quali l'età del danneggiato al momento del sinistro, 57 anni) l'incapacità di ottenere altra occupazione. La Suprema Corte ha ritenuto erronea l'impostazione della Corte milanese, perché non ha tenuto conto dell'orientamento secondo il quale “là dove il danneggiato dimostri di avere
'perduto' un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni(nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base
a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 9 dicembre 2020 n.
pagina 4 di 7 28071). La Corte di Appello avrebbe invece dato rilievo prevalentemente alla incapacità di trovare altra occupazione, successivamente al sinistro, per fattori che sarebbero stati ulteriori rispetto alle conseguenze dell'incidente.
Pertanto, la Suprema Corte, con l'ordinanza nr 19355/2023, pubblicata il 7.7.2023, ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte d'Appello di LA, in diversa composizione, per la liquidazione dei danni subiti dal ricorrente sulla base dei principi di diritto ivi richiamati, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha proposto appello in riassunzione il quale ha chiesto di rideterminare la liquidazione del Pt_1
danno patrimoniale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, per un totale di € 398.625,12. Ha affermato, infatti, che il reddito lordo mensile percepito al momento dell'incidente fosse pari a €
5.536,46, da moltiplicare per 72 mensilità, da aprile 2014 ad aprile 2020, data di pensionamento.
All'udienza del 25.6.2024 tutti gli appellati sono stati dichiarati contumaci.
Si è costituita, in data 13.9.2024, la che ha eccepito: Controparte_1
- che non potrebbe essere utilizzata come base di calcolo il reddito lordo mensile, percepito dal danneggiato all'epoca dell'incidente, perché, in tal modo, otterrebbe somme che, Pt_1 all'epoca dei fatti, erano versate dal datore di lavoro all'ente impositivo elvetico. Pertanto, la base di calcolo deve essere individuata nel reddito netto mensile, già determinato nella precedente sentenza della Corte d'Appello di LA nella minor somma di € 45.992,76 annui, pari ad € 3.832,73 mensili, per un totale di euro € 275.956,56 (€ 3.832,73 x 72 mensilità)
- che al ricorrente è stata già riconosciuta dalla Corte d'Appello la somma di € 146.701,72, a titolo di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, somma che dovrebbe essere scomputata dalla precedente al fine di evitare una ingiusta locupletazione. Infatti, se Pt_1
ottenesse giudizialmente l'intero reddito che avrebbe percepito continuando a lavorare presso il proprio datore di lavoro, non potrebbe riconoscersi in capo allo stesso alcun danno per una parziale perdita della propria capacità lavorativa.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha accertato che il reddito annuale netto percepito dal al momento dell'incidente era pari a CHF 4.000,00, già comprensivi delle indennità festivi e Pt_1
pagamento vacanze, facenti parte del salario netto (pag. 12 sentenza di primo grado). Tale capo della sentenza, riguardante un accertamento in fatto, non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato.
Tale somma deve essere, pacificamente, e seguendo le indicazioni della Suprema Corte, moltiplicata per 72 mensilità (dal 31.3.2014 al 1.4.2020), per una somma complessiva di CHF 288.000,00. Essendo
l'emolumento versato dal datore di lavoro, elvetico, al in Franchi Svizzeri e non in Euro, la Pt_1
pagina 5 di 7 liquidazione in Euro deve essere effettuata al tasso di cambio attuale, ove un vale 1,08 Controparte_9
Euro, per un totale di Euro 311.034,24.
Tale somma, trattandosi di debito risarcitorio, deve essere rivalutata anno per anno, per un totale di euro 376.351,73.
Da tale somma deve essere detratta la somma di euro 146.701,72 già riconosciuta a titolo di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, come riconosciuto dal essendo la Pt_1
relativa statuizione passata in giudicato;
si rileva come non sia stato allegato, né tantomeno provato, da alcuna delle parti che, nelle more del giudizio, tale somma sia stata corrisposta all'appellante in riassunzione da parte degli obbligati.
Pertanto, effettuata la sottrazione di cui al paragrafo che precede, a deve essere riconosciuta la Pt_1
somma di euro 229.650,01. Devono essere altresì riconosciuti interessi al tasso legale su tale somma, dalla data della risoluzione del contratto di lavoro, al saldo.
Le spese di lite del primo grado del giudizio sono state poste a carico dei convenuti in solido;
tale statuizione è passata in giudicato.
Devono essere poste a carico di le spese del giudizio sopportate dal e Controparte_7 Pt_1
relative al primo giudizio in Corte di Appello, nella misura liquidata in tale sentenza, e cioè euro
5515,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
deve essere altresì ordinata la restituzione di somme che eventualmente abbia corrisposto a a Pt_1 Controparte_7
titolo di rifusione delle spese di lite per il primo giudizio avanti la Corte di Appello. Devono altresì essere poste a carico della società le spese di lite sopportate da e Controparte_7 Pt_1
relative al grado di Cassazione, come da ordinanza della medesima Corte, che si liquidano, ai sensi del
DM 147/22, in euro 9.000,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie. Devono infine essere poste a carico di le spese di lite del presente grado del giudizio che si Controparte_7
liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta: riforma la sentenza della Corte di Appello n. 4067/2019, pubblicata il 08/10/2019, e per l'effetto: condanna a versare a la somma di euro 229.650,01, oltre Controparte_7 Parte_1
interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite del primo giudizio Controparte_7 Parte_1
svolto davanti alla Corte di Appello di LA, liquidate in euro 5515,00, per compensi, oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie, oltre alla restituzione di somme che eventualmente abbia Pt_1
pagina 6 di 7 corrisposto a a titolo di rifusione delle spese di lite per il precedente grado Controparte_7 del giudizio svolto avanti la Corte d'Appello di LA;
condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio svolto CP_7 Controparte_7 Parte_1
davanti alla Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Controparte_7 Parte_1
del giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
LA, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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