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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 3947/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale FR, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS IU OR, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3947 /2024 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in FR, Via Marittima 208, presso lo studio degli Avv.ti Giovanna Liburdi e Filardi Roberto, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in FR, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AS NI, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente Nonché
Controparte_2
in p. del legale rapp.te p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'avv. Fiorentino Renato Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' FR e l CP_3 [...] chiedendo di accertare Controparte_4
“l'illegittimità, la nullità, l'infondatezza e l'erroneità dell'intimazione di pagamento n. 047 2024 90031214 57000 del 06.02.2024, emessa da Controparte_5
, notificata al ricorrente in data
[...]
15.11.2024, per il complessivo importo di € 96.906,32, avente ad oggetto avvisi di addebito relativi a I.V.S. coltivatori diretti per gli anni dal 2012 al 2021: n. 34720210000235374000, notificato il 06.11.2021, per € 80.160,58; e n. 34720220002241026000, notificata il 13.12.2022, per € 16.745,74; e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento opposta e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, ordinando all'ente impositore e all'ente esecutore la cancellazione della posizione debitoria del ricorrente per manifesta infondatezza”, con vittoria di spese di giudizio.
In particolare, parte ricorrente ha allegato l'insussistenza del credito di cui agli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione opposta, in quanto già oggetto di annullamento per effetto di intervenute pronunce del Tribunale di FR (sent. n. 253/2024 del 13.02.2024 e sent. n. 306/2023 del 23.03.2023).
Si costituito in giudizio l e ha chiesto di dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha allegato che, a seguito della cancellazione CP_1 del ricorrente dalla gestione dei coltivatori diretti per gli anni dal 2012 al 2021 con effetto retroattivo, gli avvisi di addebito opposti sono stati sgravati e nulla è dovuto da parte ricorrente a tale titolo, come da relazione e provvedimenti allegati.
Si costituita altresì in giudizio l' , Controparte_2 aderendo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L ha dedotto, in particolare, la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dell in quanto solo l'Ente CP_4 creditore può sgravare il credito di cui è titolare, mentre l
[...]
ha il compito di recuperare solo le somme che gli sono CP_6 state affidate, chiedendo perciò la condanna alle spese del solo ente creditore . CP_1
All'udienza del 2 Luglio 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 2 Luglio 2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento opposti e sottesi all'atto di intimazione di pagamento oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento sotesi all'atto di intimazione di pagamento oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite tra il ricorrente e l' sono posti in capo all' , CP_1 CP_1 in ossequio al principio della soccombenza virtuale, essendo l'azione di riscossione posta in essere successivamente all'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento da parte del Tribunale di FR su impulso dell'Ente creditore , e non avendo CP_1
l' dato prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento CP_1 di annullamento all' sono a carico dell'Ente creditore , CP_4 CP_1
e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
Le spese di lite tra il ricorrente e l'Agente della Riscossione devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e in persona Parte_1 CP_1 CP_4 del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 3947/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di FR al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 4201,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l
[...]
. Controparte_5
FR, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
SS IU OR
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale FR, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS IU OR, all'udienza del 02/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3947 /2024 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in FR, Via Marittima 208, presso lo studio degli Avv.ti Giovanna Liburdi e Filardi Roberto, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in FR, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
AS NI, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente Nonché
Controparte_2
in p. del legale rapp.te p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'avv. Fiorentino Renato Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' FR e l CP_3 [...] chiedendo di accertare Controparte_4
“l'illegittimità, la nullità, l'infondatezza e l'erroneità dell'intimazione di pagamento n. 047 2024 90031214 57000 del 06.02.2024, emessa da Controparte_5
, notificata al ricorrente in data
[...]
15.11.2024, per il complessivo importo di € 96.906,32, avente ad oggetto avvisi di addebito relativi a I.V.S. coltivatori diretti per gli anni dal 2012 al 2021: n. 34720210000235374000, notificato il 06.11.2021, per € 80.160,58; e n. 34720220002241026000, notificata il 13.12.2022, per € 16.745,74; e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento opposta e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, ordinando all'ente impositore e all'ente esecutore la cancellazione della posizione debitoria del ricorrente per manifesta infondatezza”, con vittoria di spese di giudizio.
In particolare, parte ricorrente ha allegato l'insussistenza del credito di cui agli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione opposta, in quanto già oggetto di annullamento per effetto di intervenute pronunce del Tribunale di FR (sent. n. 253/2024 del 13.02.2024 e sent. n. 306/2023 del 23.03.2023).
Si costituito in giudizio l e ha chiesto di dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha allegato che, a seguito della cancellazione CP_1 del ricorrente dalla gestione dei coltivatori diretti per gli anni dal 2012 al 2021 con effetto retroattivo, gli avvisi di addebito opposti sono stati sgravati e nulla è dovuto da parte ricorrente a tale titolo, come da relazione e provvedimenti allegati.
Si costituita altresì in giudizio l' , Controparte_2 aderendo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L ha dedotto, in particolare, la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva dell in quanto solo l'Ente CP_4 creditore può sgravare il credito di cui è titolare, mentre l
[...]
ha il compito di recuperare solo le somme che gli sono CP_6 state affidate, chiedendo perciò la condanna alle spese del solo ente creditore . CP_1
All'udienza del 2 Luglio 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 2 Luglio 2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento opposti e sottesi all'atto di intimazione di pagamento oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento sotesi all'atto di intimazione di pagamento oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite tra il ricorrente e l' sono posti in capo all' , CP_1 CP_1 in ossequio al principio della soccombenza virtuale, essendo l'azione di riscossione posta in essere successivamente all'avvenuto annullamento degli avvisi di pagamento da parte del Tribunale di FR su impulso dell'Ente creditore , e non avendo CP_1
l' dato prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento CP_1 di annullamento all' sono a carico dell'Ente creditore , CP_4 CP_1
e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
Le spese di lite tra il ricorrente e l'Agente della Riscossione devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e in persona Parte_1 CP_1 CP_4 del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 3947/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di FR al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 4201,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l
[...]
. Controparte_5
FR, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
SS IU OR