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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8604/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, C.F: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Ragalna, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 05.09.2025, ha impugnato la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29328202400002524000, ed i seguenti sottostanti avvisi di addebito: n. 59320112000557860 n. 59320150004255570 n.
59320160007386421, n. 59320160007529153 n. 59320170006830727 n. 59320170007644776 n.
59320180008274533 n. 59320180009918007 n. 59320190011068051. Ha eccepito l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito opposti per prescrizione successiva alla notifica degli stessi. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito, con memorie depositate il 24.09.2025, l' il quale ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione alla comunicazione di rimborso e compensazione, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto CP_1 della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli CP_1 atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1 opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva Controparte_3 CP_1
o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_4 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 27.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'EN SI (Cass. sez. un. n. 7514/22).
2.1 3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Ciò posto venendo ai motivi di ricorso parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono per la quasi totalità degli avvisi di addebito impugnati con esclusione dell'avviso di addebito n. 59320190011068051.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, risulta documentato.
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che gli avvisi di addebito sono stati tutti CP_1 regolarmente e validamente notificati nelle seguenti date: il 7.10.2011 l'avviso di addebito n.
59320112000557860; il 23.11.2015 l'avviso di addebito n. 59320150004255570; il 3.01.2017 gli avvisi di addebito n. 59320160007386421 e n. 59320160007529153; il 24.11.2017 l'avviso di addebito n. 59320170006830727; il 15.12.2017 l'avviso di addebito n. 59320170007644776; il
6.12.2018 l'avviso di addebito n. 59320180008274533; il 25.12.2018 l'avviso di addebito n.
59320180009918007 e il 23.12.2019 l'avviso di addebito n. 59320190011068051
Tenuto conto delle sopracitate date di notifica il termine di scadenza naturale della prescrizione risulta fissato rispettivamente, al 7.10.2016, al 23.11.2020, al 3.01.2022, al 3.01.2022, al 24.11.2022, al
15.12.2022, al 6.12.2023, al 25.12.2023 e al 23.12.2024.
Per il periodo successivo alla notifica dei sopracitati avvisi di addebito l'EN non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione. Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione di rimborso, 28.05.2025, il diritto a riscuotere i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320112000557860 era ormai prescritto, essendo maturata la prescrizione il 7.10.2016. Va precisato che a nulla rileva, con riferimento al suddetto avviso di addebito, la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale covid 19 in quanto di data successiva.
Quanto ai restanti avvisi di addebito va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n.
43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione di rimborso e compensazione avvenuta il 28.05.2025, siccome documentata dal ricorrente, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 59320150004255570, n. 59320160007386421, n. 59320160007529153, n.
59320170006830727, n. 59320170007644776, n. 59320180008274533 e n. 59320180009918007 era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320112000557860, n.
59320150004255570, n. 59320160007386421, n. 59320160007529153, 59320170006830727, n.
59320170007644776, n. 59320180008274533 e n. 59320180009918007.
Viceversa, nessuna prescrizione risulta essersi perfezionata con riferimento all'avviso di addebito n.
59320190011068051. Ed invero aggiungendo alla data di scadenza naturale, come sopra indicata
(23.12.2024), 311 giorni, il termine di prescrizione risulta differito al 30.10.2025. Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione di rimborso e compensazione, 28.06.2025, i crediti portati dal suddetto avviso di addebito non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso va parzialmente accolto 3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite e all'importo dei crediti prescritti che CP_ costituisce la quasi totalità degli importi richiesti, le stesse vengono poste a carico dell' quale
EN impositore e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente,
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320112000557860, n. 59320150004255570, n.
59320160007386421, n. 59320160007529153, 59320170006830727, n. 59320170007644776, n.
59320180008274533 e n. 59320180009918007 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'EN impositore e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito;
nel resto rigetta il ricorso CP_ condanna l' pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 18 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8604/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, C.F: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Ragalna, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 05.09.2025, ha impugnato la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29328202400002524000, ed i seguenti sottostanti avvisi di addebito: n. 59320112000557860 n. 59320150004255570 n.
59320160007386421, n. 59320160007529153 n. 59320170006830727 n. 59320170007644776 n.
59320180008274533 n. 59320180009918007 n. 59320190011068051. Ha eccepito l'intervenuta estinzione del credito derivante dagli avvisi di addebito opposti per prescrizione successiva alla notifica degli stessi. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito, con memorie depositate il 24.09.2025, l' il quale ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione alla comunicazione di rimborso e compensazione, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto CP_1 della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli CP_1 atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa Covid -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di CP_1 opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva Controparte_3 CP_1
o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_4 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 27.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' si osserva che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'EN SI (Cass. sez. un. n. 7514/22).
2.1 3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Ciò posto venendo ai motivi di ricorso parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono per la quasi totalità degli avvisi di addebito impugnati con esclusione dell'avviso di addebito n. 59320190011068051.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, risulta documentato.
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che gli avvisi di addebito sono stati tutti CP_1 regolarmente e validamente notificati nelle seguenti date: il 7.10.2011 l'avviso di addebito n.
59320112000557860; il 23.11.2015 l'avviso di addebito n. 59320150004255570; il 3.01.2017 gli avvisi di addebito n. 59320160007386421 e n. 59320160007529153; il 24.11.2017 l'avviso di addebito n. 59320170006830727; il 15.12.2017 l'avviso di addebito n. 59320170007644776; il
6.12.2018 l'avviso di addebito n. 59320180008274533; il 25.12.2018 l'avviso di addebito n.
59320180009918007 e il 23.12.2019 l'avviso di addebito n. 59320190011068051
Tenuto conto delle sopracitate date di notifica il termine di scadenza naturale della prescrizione risulta fissato rispettivamente, al 7.10.2016, al 23.11.2020, al 3.01.2022, al 3.01.2022, al 24.11.2022, al
15.12.2022, al 6.12.2023, al 25.12.2023 e al 23.12.2024.
Per il periodo successivo alla notifica dei sopracitati avvisi di addebito l'EN non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione. Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione di rimborso, 28.05.2025, il diritto a riscuotere i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320112000557860 era ormai prescritto, essendo maturata la prescrizione il 7.10.2016. Va precisato che a nulla rileva, con riferimento al suddetto avviso di addebito, la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale covid 19 in quanto di data successiva.
Quanto ai restanti avvisi di addebito va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n.
43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica della comunicazione di rimborso e compensazione avvenuta il 28.05.2025, siccome documentata dal ricorrente, il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 59320150004255570, n. 59320160007386421, n. 59320160007529153, n.
59320170006830727, n. 59320170007644776, n. 59320180008274533 e n. 59320180009918007 era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320112000557860, n.
59320150004255570, n. 59320160007386421, n. 59320160007529153, 59320170006830727, n.
59320170007644776, n. 59320180008274533 e n. 59320180009918007.
Viceversa, nessuna prescrizione risulta essersi perfezionata con riferimento all'avviso di addebito n.
59320190011068051. Ed invero aggiungendo alla data di scadenza naturale, come sopra indicata
(23.12.2024), 311 giorni, il termine di prescrizione risulta differito al 30.10.2025. Ne consegue che alla data di notifica della comunicazione di rimborso e compensazione, 28.06.2025, i crediti portati dal suddetto avviso di addebito non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso va parzialmente accolto 3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite e all'importo dei crediti prescritti che CP_ costituisce la quasi totalità degli importi richiesti, le stesse vengono poste a carico dell' quale
EN impositore e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente,
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320112000557860, n. 59320150004255570, n.
59320160007386421, n. 59320160007529153, 59320170006830727, n. 59320170007644776, n.
59320180008274533 e n. 59320180009918007 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell'EN impositore e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito;
nel resto rigetta il ricorso CP_ condanna l' pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 18 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi