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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2066/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1960 N. 26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017368514000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Misilmeri e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 296 2025 00173685 14 000, notificata in data
06.03.2025,con la quale le veniva richiesto l'importo di euro 1.342,00 (oltre diritti di notifica per € 5,88, per un totale di € 1.347,88) in dipendenza dell'avviso di accertamento n. 538 per IMU anno 2019, notificato il
07.05.2024.
Ha premesso: -di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Misilmeri, originariamente classificati come "verde agricolo" e successivamente riclassificati nel Piano Regolatore Generale come zona "D1 - insediamenti produttivi centro annonario commerciale direzionale"; - con riferimento agli stessi terreni sono stati accolti i ricorsi proposti dalla ricorrente e dalla sorella sig.ra Nominativo_1, annullando gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015; -tali sentenze sono passate in giudicato in data 15/06/2020 per mancata impugnazione da parte del Comune. Inoltre, con sentenza n. 3098/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Nominativo_2 (sorella e comproprietaria dei medesimi terreni) avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni dal 2012 al 2015.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con sentenza n. 1151/2025 depositata l'11/02/2025; - la ricorrente ha già impugnato l'avviso di accertamento n.
1125 del 10.7.2023, relativo all'IMU 2018; -nonostante i precedenti giudiziali favorevoli, il Comune di Misilmeri ha continuato a richiedere l'IMU sui terreni in questione, emettendo ruoli e cartelle di pagamento, inclusa quella oggetto della presente impugnazione.
Ha eccepito:
I. EFFICACIA DEL GIUDICATO ESTERNO. Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso deve ritenersi radicalmente illegittima per l'efficacia vincolante del giudicato esterno, formatosi in relazione ai medesimi terreni e alle medesime questioni di fatto e di diritto oggetto della presente controversia.
II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata
è illegittima in quanto derivante da un atto impositivo privo di adeguata motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
III. ASSENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER SOSTANZIALE INEDIFICABILITÀ DEI TERRENI.
Sul punto la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata è illegittima per mancanza del presupposto d'imposta, essendo i terreni oggetto di pretesa tributaria sostanzialmente inedificabili, nonostante la loro formale classificazione come edificabili nel PRG.
IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (ART. 53 COST.). Sul punto, la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale del bene;
sicchè è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l'imposta dovuta.
V. ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA. In subordine rispetto ai motivi precedenti, la ricorrente ha dedotto che, qualora si ritenesse che i terreni siano soggetti a IMU, il valore utilizzato per il calcolo dell'imposta dovrebbe essere quello di € 38,89 al metro quadro, e non quello derivante da una valutazione astratta e scollegata dalla realtà concreta dei luoghi.
Gli Enti convenuti hanno resistito con controdeduzioni.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito (relativa all'insussistenza dei presupposti per l'emissione della cartella opposta, se non addirittura dell'avviso di accertamento n. 538 del 09.04.2024,che nella cartella stessa si indica come notificato il 07.05.2024) andava prospettata mediante un tempestivo ricorso avverso l'atto prodromico.
Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a determinare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare un singolo atto, e si consentirebbe al contribuente di prospettare al giudice tributario questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dal potere impugnatorio di un atto presupposto.
Al riguardo, si richiama la recente sentenza n.2743/25 della Corte di Cassazione, secondo cui: “E' principio consolidato quello per cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto”.
E poiché tutti i motivi di doglianza attengono all'atto presupposto, che non risulta impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla peculiarità della controversia, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Compensa, tra le parti, le spese di lite.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmata digitalmente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2066/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1960 N. 26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250017368514000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Misilmeri e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella di pagamento n. 296 2025 00173685 14 000, notificata in data
06.03.2025,con la quale le veniva richiesto l'importo di euro 1.342,00 (oltre diritti di notifica per € 5,88, per un totale di € 1.347,88) in dipendenza dell'avviso di accertamento n. 538 per IMU anno 2019, notificato il
07.05.2024.
Ha premesso: -di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Misilmeri, originariamente classificati come "verde agricolo" e successivamente riclassificati nel Piano Regolatore Generale come zona "D1 - insediamenti produttivi centro annonario commerciale direzionale"; - con riferimento agli stessi terreni sono stati accolti i ricorsi proposti dalla ricorrente e dalla sorella sig.ra Nominativo_1, annullando gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015; -tali sentenze sono passate in giudicato in data 15/06/2020 per mancata impugnazione da parte del Comune. Inoltre, con sentenza n. 3098/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Nominativo_2 (sorella e comproprietaria dei medesimi terreni) avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni dal 2012 al 2015.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con sentenza n. 1151/2025 depositata l'11/02/2025; - la ricorrente ha già impugnato l'avviso di accertamento n.
1125 del 10.7.2023, relativo all'IMU 2018; -nonostante i precedenti giudiziali favorevoli, il Comune di Misilmeri ha continuato a richiedere l'IMU sui terreni in questione, emettendo ruoli e cartelle di pagamento, inclusa quella oggetto della presente impugnazione.
Ha eccepito:
I. EFFICACIA DEL GIUDICATO ESTERNO. Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso deve ritenersi radicalmente illegittima per l'efficacia vincolante del giudicato esterno, formatosi in relazione ai medesimi terreni e alle medesime questioni di fatto e di diritto oggetto della presente controversia.
II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata
è illegittima in quanto derivante da un atto impositivo privo di adeguata motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
III. ASSENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER SOSTANZIALE INEDIFICABILITÀ DEI TERRENI.
Sul punto la ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata è illegittima per mancanza del presupposto d'imposta, essendo i terreni oggetto di pretesa tributaria sostanzialmente inedificabili, nonostante la loro formale classificazione come edificabili nel PRG.
IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (ART. 53 COST.). Sul punto, la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale del bene;
sicchè è evidente che minore è la potenzialità edificatoria e più remoto nel tempo è il diritto a costruire, minore sarà la base imponibile e, quindi, l'imposta dovuta.
V. ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA. In subordine rispetto ai motivi precedenti, la ricorrente ha dedotto che, qualora si ritenesse che i terreni siano soggetti a IMU, il valore utilizzato per il calcolo dell'imposta dovrebbe essere quello di € 38,89 al metro quadro, e non quello derivante da una valutazione astratta e scollegata dalla realtà concreta dei luoghi.
Gli Enti convenuti hanno resistito con controdeduzioni.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito (relativa all'insussistenza dei presupposti per l'emissione della cartella opposta, se non addirittura dell'avviso di accertamento n. 538 del 09.04.2024,che nella cartella stessa si indica come notificato il 07.05.2024) andava prospettata mediante un tempestivo ricorso avverso l'atto prodromico.
Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a determinare un surrettizio aggiramento della perentorietà dei termini per impugnare un singolo atto, e si consentirebbe al contribuente di prospettare al giudice tributario questioni ormai preclusegli proprio in ragione della decadenza dal potere impugnatorio di un atto presupposto.
Al riguardo, si richiama la recente sentenza n.2743/25 della Corte di Cassazione, secondo cui: “E' principio consolidato quello per cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto”.
E poiché tutti i motivi di doglianza attengono all'atto presupposto, che non risulta impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla peculiarità della controversia, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Compensa, tra le parti, le spese di lite.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmata digitalmente