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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 926/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030101328 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 30/01/2026
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Ricorrente_1La società srl ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. T8P030101328 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pisa con cui l'Ufficio aveva accertato minori costi deducibili ai fini Ires per € 819.538,7 risultanti dall'indeducibilità della perdita su crediti rilevata in contabilità rispetto ai crediti posseduti nei confronti dell'Societa_1 srl e dedotta dalla società per l'anno 2017, in applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. b) e d), 40 e 41 bis DPR 600/1973.
La società, infatti, aveva acquistato il 9.3.2017 dalla società Societa_2 srl una partecipazione nell'Societa_1 per € 15.000,00; il 10.5.2017 acquistava dalla stessa anche i crediti nei
Societa_1confronti dell' per € 1.046.785,01 di cui € 802.306,55 di crediti per lavori eseguiti dalla Societa_2 e € 262.478,55 di crediti relativi a finanziamento soci. Il prezzo della cessione era stato stabilito in € 980.000,00 (€ 740.000,00 per crediti commerciali e€ 240.000,00 per finanziamento soci;
l'atto prevedeva la facoltà, per la cessionaria di convertire l'importo in capitale sociale della Input con valore nominale di € 10.000,00 e sovrapprezzo pari ad € 970.000,00, prevedendo una penale di €
980.000,00 nel caso in cui la cedente non avesse partecipato all'aumento di capitale, risultando inadempiente all'obbligazione. In data 14.4.2017 la società Societa_3 srl, socio della Societa_1, presentava istanza di fallimento nei confronti di quest'ultima; in data 5.5.2017 veniva richiesto al Tribunale di Pisa l'ammissione al concordato preventivo della Societa_1; in data 19.6.2017 il Tribunale ammetteva l'Societa_1 con riserva assegnando termine per la proposta del piano e della documentazione in 60 giorni dalla comunicazione del decreto. In data 20.11.2017 la Ricorrente_1 deliberava l'ingresso nella società della Societa_2 che sottoscriveva la quota capitale di € 10.000,00 con il sovrapprezzo previsto, ma rinunciando al credito
Societa_1nato con l'atto di cessione. In data 19.12.2017 il Tribunale di Pisa ammetteva l' al concordato preventivo dichiarando, però, i crediti vantati dalla Input postergati.
La società eccepiva : violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 DPR 917/1986 oltre ad erronea valutazione dei fatti. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che, ai fini Ires, la perdita su crediti deve risultare da elementi certi e precisi nonché inerenti.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso condannando ad € 5.584,40 di spese.
Appella la società Ric1 per omessa apparente motivazione e, in ogni caso, per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 DPR 917/1986 nonché per erroneo apprezzamento dei fatti. Nel merito ribadisce quanto sostanzialmente dedotto in primo grado.
Controdeduce l'Ufficio replicando puntualmente ai motivi dedotti.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
L'appello appare infondato e deve essere respinto. Osserva la Corte che appare condivisibile la tesi dell'Ufficio secondo cui per poter dedurre una perdita su crediti occorre che ricorrano entrambi i requisiti di cui agli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 TUIR come emerge anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. ex multis ordinanza n. 9784/2019 e sentenza n.8714/2024) secondo cui l'inerenza è da considerare come clausola generale per cui devono essere fatti confluire, nella determinazione del reddito medesimo, i componenti economici che possiedono un collegamento con l'attività esercitata dall'imprenditore; inoltre, sempre secondo giurisprudenza di legittimità “di fronte alla contestazione specifica del requisito dell'inerenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria è onere dei contribuenti dare piena dimostrazione dell'inerenza dei crediti (e delle conseguenti perdite sugli stessi) all'attività imprenditoriale svolta dalla società; ciò in quanto “in tema di imposte sui redditi d'impresa , grava sul contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa , sulla base di elementi certi e precisi”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che sia presente il requisito di cui all'art. 101 comma 5 TUIR in quanto l'ammissione della Societa_1 alla procedura concorsuale consente di ritenere definitiva la perdita, ma questo non basta per consentirne la deducibiltà proprio in ragione della mancanza del requisito proprio dell'inerenza. In proposito, ritiene questa Corte che gli elementi portati dalla contribuente a sostegno della ricorrenza del requisito di cui all'art. 109 comma 5 Tuir non siano utili a tal fine. Come correttamente sostenuto dall'Ufficio non è sufficiente registrare la perdita, ma occorre anche fornire prova della sua riconducibilità all'attività d'impresa e della capacità di generare reddito imponibile attraverso la produzione di documentazione specifica da cui si possa dedurre la convenienza economica. Dalla sequenza temporale dipanatasi dall'acquisizione dalla società Societa_2 srl di una quota della
Societa_1 , seguita dalla di richiesta di fallimento da parte della Societa_3 nei
Societa_1confronti di quest'ultima e dal deposito, da parte della di ricorso presso il Tribunale di Pisa ex art. 161 L. fall., alla ammissione della stessa al concordato con riserva ed, infine, al concordato preventivo in cui i crediti vantati dalla Ricorrente_1 venivano dichiarati postergati (9.3.2017-19.12.201, non può non ritenersi che parte contribuente abbia acquistato i crediti conoscendo che la Societa_1 aveva richiesto ammissione al concordato preventivo correndo, consapevolmente, il rischio alto di postergazione dei crediti
.E' anche bene ricordare che i crediti di cui si tratta non sono crediti commerciali suscettibili di avere portato ricavi alla società, ma crediti per lavori eseguiti dai soci (€ 740.000,00) e crediti per finanziamento soci (€ 240.00,00); inoltre, l'acquisto dei crediti non aveva comportato alcun costo per la Ricorrente_1 in quanto pagati con conversione in aumento di capitale per € 10.000,00 di valore nominale e € 970.000,00 di sovrapprezzo. In ragione di ciò la Corte non ritiene credibile la tesi di parte contribuente secondo cui, trattandosi di una società che “agisce su operazioni in cui la complessità e la competenza sono di tale livello da aumentare la marginalità e nel contempo consentano di trovarsi un mercato meno concorrenziale” e che, nell'ottica di “perseguire il proprio oggetto sociale, con sottesa strategia anche di medio-lungo periodo, si determinava ad acquistare da Societa_2 srl le quote detenute da
Societa_1quest'ultima in ” al fine ampliare la struttura esecutiva e conseguire futuri ricavi. Ed anche l'acquisto di uno stock di 44 immobili nel 2021 non muta il quadro di un'operazione che chiaramente mostra di avere le caratteristiche di un'operazione meramente finanziaria;
ciò emerge anche dal libro giornale da cui si rileva come siano stati movimentati esclusivamente solo i conti “crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali e Societa_2
cessione crediti, e come a fine anno i crediti risultino azzerati e risulti “perdita su crediti di natura commerciale”.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P . Q . M .
La Corte di Giustizia di II della Toscana respinge l'appello e condanna l'appellante ad euro 7.000,00 di spese, oltre oneri di legge se dovuti.
Firenze, 15.1.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 926/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Ricorrente_2 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030101328 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 30/01/2026
S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O
Ricorrente_1La società srl ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. T8P030101328 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pisa con cui l'Ufficio aveva accertato minori costi deducibili ai fini Ires per € 819.538,7 risultanti dall'indeducibilità della perdita su crediti rilevata in contabilità rispetto ai crediti posseduti nei confronti dell'Societa_1 srl e dedotta dalla società per l'anno 2017, in applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. b) e d), 40 e 41 bis DPR 600/1973.
La società, infatti, aveva acquistato il 9.3.2017 dalla società Societa_2 srl una partecipazione nell'Societa_1 per € 15.000,00; il 10.5.2017 acquistava dalla stessa anche i crediti nei
Societa_1confronti dell' per € 1.046.785,01 di cui € 802.306,55 di crediti per lavori eseguiti dalla Societa_2 e € 262.478,55 di crediti relativi a finanziamento soci. Il prezzo della cessione era stato stabilito in € 980.000,00 (€ 740.000,00 per crediti commerciali e€ 240.000,00 per finanziamento soci;
l'atto prevedeva la facoltà, per la cessionaria di convertire l'importo in capitale sociale della Input con valore nominale di € 10.000,00 e sovrapprezzo pari ad € 970.000,00, prevedendo una penale di €
980.000,00 nel caso in cui la cedente non avesse partecipato all'aumento di capitale, risultando inadempiente all'obbligazione. In data 14.4.2017 la società Societa_3 srl, socio della Societa_1, presentava istanza di fallimento nei confronti di quest'ultima; in data 5.5.2017 veniva richiesto al Tribunale di Pisa l'ammissione al concordato preventivo della Societa_1; in data 19.6.2017 il Tribunale ammetteva l'Societa_1 con riserva assegnando termine per la proposta del piano e della documentazione in 60 giorni dalla comunicazione del decreto. In data 20.11.2017 la Ricorrente_1 deliberava l'ingresso nella società della Societa_2 che sottoscriveva la quota capitale di € 10.000,00 con il sovrapprezzo previsto, ma rinunciando al credito
Societa_1nato con l'atto di cessione. In data 19.12.2017 il Tribunale di Pisa ammetteva l' al concordato preventivo dichiarando, però, i crediti vantati dalla Input postergati.
La società eccepiva : violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 DPR 917/1986 oltre ad erronea valutazione dei fatti. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che, ai fini Ires, la perdita su crediti deve risultare da elementi certi e precisi nonché inerenti.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso condannando ad € 5.584,40 di spese.
Appella la società Ric1 per omessa apparente motivazione e, in ogni caso, per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 DPR 917/1986 nonché per erroneo apprezzamento dei fatti. Nel merito ribadisce quanto sostanzialmente dedotto in primo grado.
Controdeduce l'Ufficio replicando puntualmente ai motivi dedotti.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
L'appello appare infondato e deve essere respinto. Osserva la Corte che appare condivisibile la tesi dell'Ufficio secondo cui per poter dedurre una perdita su crediti occorre che ricorrano entrambi i requisiti di cui agli artt. 101 comma 5 e 109 comma 5 TUIR come emerge anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. ex multis ordinanza n. 9784/2019 e sentenza n.8714/2024) secondo cui l'inerenza è da considerare come clausola generale per cui devono essere fatti confluire, nella determinazione del reddito medesimo, i componenti economici che possiedono un collegamento con l'attività esercitata dall'imprenditore; inoltre, sempre secondo giurisprudenza di legittimità “di fronte alla contestazione specifica del requisito dell'inerenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria è onere dei contribuenti dare piena dimostrazione dell'inerenza dei crediti (e delle conseguenti perdite sugli stessi) all'attività imprenditoriale svolta dalla società; ciò in quanto “in tema di imposte sui redditi d'impresa , grava sul contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa , sulla base di elementi certi e precisi”. Nel caso di specie, non vi è dubbio che sia presente il requisito di cui all'art. 101 comma 5 TUIR in quanto l'ammissione della Societa_1 alla procedura concorsuale consente di ritenere definitiva la perdita, ma questo non basta per consentirne la deducibiltà proprio in ragione della mancanza del requisito proprio dell'inerenza. In proposito, ritiene questa Corte che gli elementi portati dalla contribuente a sostegno della ricorrenza del requisito di cui all'art. 109 comma 5 Tuir non siano utili a tal fine. Come correttamente sostenuto dall'Ufficio non è sufficiente registrare la perdita, ma occorre anche fornire prova della sua riconducibilità all'attività d'impresa e della capacità di generare reddito imponibile attraverso la produzione di documentazione specifica da cui si possa dedurre la convenienza economica. Dalla sequenza temporale dipanatasi dall'acquisizione dalla società Societa_2 srl di una quota della
Societa_1 , seguita dalla di richiesta di fallimento da parte della Societa_3 nei
Societa_1confronti di quest'ultima e dal deposito, da parte della di ricorso presso il Tribunale di Pisa ex art. 161 L. fall., alla ammissione della stessa al concordato con riserva ed, infine, al concordato preventivo in cui i crediti vantati dalla Ricorrente_1 venivano dichiarati postergati (9.3.2017-19.12.201, non può non ritenersi che parte contribuente abbia acquistato i crediti conoscendo che la Societa_1 aveva richiesto ammissione al concordato preventivo correndo, consapevolmente, il rischio alto di postergazione dei crediti
.E' anche bene ricordare che i crediti di cui si tratta non sono crediti commerciali suscettibili di avere portato ricavi alla società, ma crediti per lavori eseguiti dai soci (€ 740.000,00) e crediti per finanziamento soci (€ 240.00,00); inoltre, l'acquisto dei crediti non aveva comportato alcun costo per la Ricorrente_1 in quanto pagati con conversione in aumento di capitale per € 10.000,00 di valore nominale e € 970.000,00 di sovrapprezzo. In ragione di ciò la Corte non ritiene credibile la tesi di parte contribuente secondo cui, trattandosi di una società che “agisce su operazioni in cui la complessità e la competenza sono di tale livello da aumentare la marginalità e nel contempo consentano di trovarsi un mercato meno concorrenziale” e che, nell'ottica di “perseguire il proprio oggetto sociale, con sottesa strategia anche di medio-lungo periodo, si determinava ad acquistare da Societa_2 srl le quote detenute da
Societa_1quest'ultima in ” al fine ampliare la struttura esecutiva e conseguire futuri ricavi. Ed anche l'acquisto di uno stock di 44 immobili nel 2021 non muta il quadro di un'operazione che chiaramente mostra di avere le caratteristiche di un'operazione meramente finanziaria;
ciò emerge anche dal libro giornale da cui si rileva come siano stati movimentati esclusivamente solo i conti “crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali e Societa_2
cessione crediti, e come a fine anno i crediti risultino azzerati e risulti “perdita su crediti di natura commerciale”.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P . Q . M .
La Corte di Giustizia di II della Toscana respinge l'appello e condanna l'appellante ad euro 7.000,00 di spese, oltre oneri di legge se dovuti.
Firenze, 15.1.2026