TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Raffaella Cassandro ed , come da procura in Parte_2 atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n . 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile (n. 07240863-cat. INVCIV) a decorrere dal 01.10.1999 ha dedotto che, a partire dal 01.12.2021, senza ricevere alcuna comunicazione, non aveva percepito la suddetta pensione;
che, nel corso dell'anno 2022, non essendo possibile recarsi personalmente presso la sede di Caserta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, aveva più volte chiesto CP_1 chiarimenti all' tramite il call-center, ma nessun operatore era riuscito a spiegare i motivi CP_1 posti a fondamento del mancato pagamento della pensione di inabilità civile;
che solo a seguito di richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge n. 241 del 1990 l' con pec del CP_1
19.05.2023, aveva comunicato che “la pensione del sig. è stata ripristinata da Dicembre Parte_1
2022 e secondo il calendario delle estrazioni il pagamento dovrebbe effettuarsi dal 7 giugno prossimo e, insieme alla cedola di giugno, andranno in pagamento anche gli arretrati da Dicembre 2022 a maggio 2023 come da TE08 Allegato. Il residuo di € 574,18 (relativi alla rata di Dicembre 2021 +
13esima) sarà pagato successivamente come ratei al pensionato. Gli importi maturati dal 01.01.2022 al 30.11.2022 saranno erogati sempre successivamente con bonifico”; che in data 07.06.2023 aveva ricevuto la somma di € 2.468,56, comprensiva degli arretrati da dicembre 2022 a maggio 2023 (per un totale di € 2.154,65), e della pensione di inabilità civile di giugno 2023; che, a decorrere da luglio
2023, aveva ripreso a percepire regolarmente la suddetta prestazione assistenziale;
che, tuttavia, nonostante quanto dichiarato nella PEC del 19.05.2023, non era stata corrisposta né la rata di dicembre 2021 (comprensiva della tredicesima mensilità) né i ratei maturati dal 01.01.2022 al
31.11.2022; che, pertanto, in data 04.08.2023, aveva nuovamente richiesto il pagamento della pensione di inabilità civile per il mese di dicembre 2021 (comprensiva della tredicesima), nonché dei ratei della stessa maturati da gennaio a novembre 2022, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, dedotto il possesso del requisito sanitario ed economico per beneficiare della pensione d'invalidità ha chiesto “I. accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ai benefici economici della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. 118/71 da dicembre 2021 (compresa la tredicesima mensilità) a novembre 2022; II. per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità civile ex art. 12 della
L. 118/71 da dicembre 2021 (compresa la tredicesima mensilità) a novembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla obbligazione al saldo”, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio deducendo che in data 04/11/2024 era stato disposto il CP_1 pagamento dei ratei per il periodo da gennaio 2022 a novembre 2022 (cfr.: rateo da 01.2022 a 11.2022
) e per l'importo spettante, pari a euro 3.223,46 come da cedolino di Parte_1 pagamento di dicembre 2024. Con riguardo poi ai ratei relativi ai mesi di dicembre 2021 e tredicesima mensilità, in data 18/05/2023 era stata operata una ricostituzione invciv07001844 per il periodo
01.2021 a 12.2021 con tredicesima e rispetto all'importo lordo di euro 3.732,17, spettante era stato trattenuto un indebito invciv di euro 3.157,99 con conseguente pagamento del residuo di euro 574,18, che veniva corrisposto il 20/06/2023. Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento dei ratei di pensione per il periodo richiesto (cfr. prospetto di liquidazione del 4.11.2024 e cedolino dicembre
2024 e per il rateo di dicembre e tredicesima anno 2021 -cedolino giugno 2023), abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014
e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Raffaella Cassandro ed , come da procura in Parte_2 atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n . 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa Paola Laudiero
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile (n. 07240863-cat. INVCIV) a decorrere dal 01.10.1999 ha dedotto che, a partire dal 01.12.2021, senza ricevere alcuna comunicazione, non aveva percepito la suddetta pensione;
che, nel corso dell'anno 2022, non essendo possibile recarsi personalmente presso la sede di Caserta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, aveva più volte chiesto CP_1 chiarimenti all' tramite il call-center, ma nessun operatore era riuscito a spiegare i motivi CP_1 posti a fondamento del mancato pagamento della pensione di inabilità civile;
che solo a seguito di richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge n. 241 del 1990 l' con pec del CP_1
19.05.2023, aveva comunicato che “la pensione del sig. è stata ripristinata da Dicembre Parte_1
2022 e secondo il calendario delle estrazioni il pagamento dovrebbe effettuarsi dal 7 giugno prossimo e, insieme alla cedola di giugno, andranno in pagamento anche gli arretrati da Dicembre 2022 a maggio 2023 come da TE08 Allegato. Il residuo di € 574,18 (relativi alla rata di Dicembre 2021 +
13esima) sarà pagato successivamente come ratei al pensionato. Gli importi maturati dal 01.01.2022 al 30.11.2022 saranno erogati sempre successivamente con bonifico”; che in data 07.06.2023 aveva ricevuto la somma di € 2.468,56, comprensiva degli arretrati da dicembre 2022 a maggio 2023 (per un totale di € 2.154,65), e della pensione di inabilità civile di giugno 2023; che, a decorrere da luglio
2023, aveva ripreso a percepire regolarmente la suddetta prestazione assistenziale;
che, tuttavia, nonostante quanto dichiarato nella PEC del 19.05.2023, non era stata corrisposta né la rata di dicembre 2021 (comprensiva della tredicesima mensilità) né i ratei maturati dal 01.01.2022 al
31.11.2022; che, pertanto, in data 04.08.2023, aveva nuovamente richiesto il pagamento della pensione di inabilità civile per il mese di dicembre 2021 (comprensiva della tredicesima), nonché dei ratei della stessa maturati da gennaio a novembre 2022, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, dedotto il possesso del requisito sanitario ed economico per beneficiare della pensione d'invalidità ha chiesto “I. accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ai benefici economici della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. 118/71 da dicembre 2021 (compresa la tredicesima mensilità) a novembre 2022; II. per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della pensione di inabilità civile ex art. 12 della
L. 118/71 da dicembre 2021 (compresa la tredicesima mensilità) a novembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla obbligazione al saldo”, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio deducendo che in data 04/11/2024 era stato disposto il CP_1 pagamento dei ratei per il periodo da gennaio 2022 a novembre 2022 (cfr.: rateo da 01.2022 a 11.2022
) e per l'importo spettante, pari a euro 3.223,46 come da cedolino di Parte_1 pagamento di dicembre 2024. Con riguardo poi ai ratei relativi ai mesi di dicembre 2021 e tredicesima mensilità, in data 18/05/2023 era stata operata una ricostituzione invciv07001844 per il periodo
01.2021 a 12.2021 con tredicesima e rispetto all'importo lordo di euro 3.732,17, spettante era stato trattenuto un indebito invciv di euro 3.157,99 con conseguente pagamento del residuo di euro 574,18, che veniva corrisposto il 20/06/2023. Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento dei ratei di pensione per il periodo richiesto (cfr. prospetto di liquidazione del 4.11.2024 e cedolino dicembre
2024 e per il rateo di dicembre e tredicesima anno 2021 -cedolino giugno 2023), abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014
e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano