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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3271/2022
RE BBLICA ITALIA PY
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte 1
-parte ricorrente-
Avv. Francesco Pignataro
Email 1
CONTRO
Controparte 1 ;
-parte convenuta contumace-
E
Controparte_2
-parte resistente-
Email 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003368188000, notificatagli da parte di CP 2 in data 19.5.2022, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di cui ai numeri: 03420080022657969000, relativa a contributo soggettivo, integrativo, sanzioni ed interessi, per gli anni 2003 e 2004, per complessivi € 5.044,84; 03420090044861092000, relativa a contributo soggettivo, integrative sanzioni ed interessi per gli anni 2005, 2006 e
2007, per complessivi € 8.598,72; 03420100068992757000, relativa a contributo soggettivo ed integrativo, per l'anno 2008, per complessivi € 2.182,22; 03420120000950481000, relativo contributo soggettivo, integrativo, sanzioni ed interessi per gli anni 2009 e 2010, per complessivi € 2.783,28; 0334201252154261000, relativa a conguaglio contributo integrativo e soggettivo, sanzioni ed interessi, dal 2005 al 2011, per complessivi € 10.217,83;
03420140049564173000, relativa a conguaglio contributo soggettivo ed integrativo, sanzioni ed interessi, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi € 11.792,12; tutti relativi a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di
€ 40.619,01; deduceva la nullità dell'intimazione per omessa allegazione delle cartelle di pagamento e per omessa notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione dei crediti contributivi intimati per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio CP 2 , contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Pu ritualmente instauratosi il contraddittorio con l' CP_3 la stessa non si costituiva, pertanto se ne dichiara la contumacia.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione scritta, stante la natura documentale della stessa.
**
L'opposizione è infondata e va rigettata. Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime giuridico – a seconda si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, avuto riguardo ai motivi di doglianza proposti, il ricorrente impugnando l'intimazione di pagamento ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) Un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici e l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione di titolo esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n. 4901/2021), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs
46/1999, quale rimedio tipico in materia contributivo previdenziale (cfr. S.U.
n.22080/2017. Ed infatti: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (così statuendo, la
S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
c) Un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita o “eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quella rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e dunque, inammissibile, nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 28.6.2022, quindi, oltre termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 19.5.2022 (cfr. relata notifica in all. parte ricorrente). Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere regioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs.46 del 1999, art.24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata idonea notifica a determinare la conoscenza dell'iscrizione a ruolo (opposizione c.d. recuperatoria9
(cfr. Cass. 20489/2018; Cass. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente anche l'opposizione in funzione recuperatoria è tardiva, dal momento che vi è prova in atti di precedente intimazione di pagamento n. 03420179003552463000, notificata in data 3.5.2017, contenente le medesime cartelle di pagamento oggi impugnate (cfr. all. n. 16 CP 2 ).
Dunque, acclarata la ritualità della notifica del precedente atto impositivo, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente intimazione di pagamento) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notificazione dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza non è fondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente evidenziare che in materia, l'art. 19, legge n. 576 del 1980 disponeva che "la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione dalla data di trasmissione, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23".
Successivamente, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 ha parzialmente modificato la disciplina, mantenendo il termine di prescrizione decennale soltanto per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà di cui all'art.
9-bis, comma 2, d.l. n. 103 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 1991; per tutte le altre contribuzioni il termine di prescrizione è stato ridotto a cinque anni. La costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la predetta legge n. 335 del 1995 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980, restando, invece, salvo il secondo comma che individua il dies a quo nella data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (cfr. Cass., nn. 3586/2012, 3830/2012,
4107/2012, 6259/2011).
L'art. 66 della legge n. 247 del 2012, tuttavia, ha definitivamente reintrodotto il termine decennale di prescrizione, statuendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". In tal modo, Parte 2
la disposizione ha sancito la conseguente inapplicabilità del predetto art. 3 della legge n.
335/1995 alla CP_2 e fatto rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 (cfr. Trib. Roma n. 3663/20).
Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della nuova normativa
(2/2/2013) la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 1. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente" (cfr. Cass. n. 6729/13).
La nuova norma, dunque, non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionatisi sotto il vigore della precedente legge, ancorché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti: in altre parole, il nuovo termine di prescrizione, di cui alla legge n. 247 del 2012, deve trovare applicazione alle fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia a tutti i casi in cui non sia ancora compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine previsto dalla precedente normativa (cfr., nello stesso senso, Trib. Napoli, sent. n.
2981/2016).
Nel caso in esame, al momento di entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 (2.2.2013) la prescrizione quinquennale non era maturata, con riferimento ai crediti portati dalla cartella n. 03420080022657969000, in quanto notificata il 22.09.2008.
Ne consegue che per tali crediti si applica il termine di prescrizione decennale, a fortiori per quelli contenuti nelle cartelle notificate successivamente.
Ebbene, tale termine risulta interrotto dall'intimazione di pagamento n.
03420179003552463000, notificata in data 3.5.2017, con la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € da 26.000 a 52.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Controparte_2
che liquida in € 2.649,26 oltre accessori come per legge.
[...] و
Castrovillari, 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021