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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 4.4.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Busetti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 21
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi e dall'avv. Carlo De Pompeis
pec t Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale di Trento, per i motivi di cui in narrativa:
1. in via principale, rimesso se del caso il ricorrente in termini per il ricorso nei
confronti del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, accertare e
dichiarare o, comunque, annullare e/o revocare il provvedimento di revoca del beneficio d.d. 27 marzo 2021 ed il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” d.d. 16 febbraio 2022, notificato a in data 8 Parte_1
marzo 2022, in ogni caso verificando che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
2. In via subordinata accertare e dichiarare o, comunque, annullare e/o revocare il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” d.d. 16 febbraio
2022, notificato a in data 8 marzo 2022, in ogni caso verificando che Parte_1
nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
In ogni caso con rifusione di spese e compensi, maggiorati – i compensi – del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre al C.N.P.A. e all'I.V.A.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare integralmente la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiarare legittima
la revoca del beneficio del cd. Reddito di cittadinanza erogato dal mese di aprile 2019
al settembre 2020 nonché dal mese di novembre 2020 a quello di marzo 2021 e la pagina 2 di 21 richiesta dell' di restituzione delle somme erogate a tale titolo condannando il CP_1
sig. alla relativa restituzione. Pt_2
Con vittoria delle spese e competenze processuali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ a seguito di domanda (prot. INPSRDC-2019-49496336), presentata all' in CP_1
data 7.3.2019 (doc. 4a fasc. ric.), nella quale ha richiamato la “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” presentata in data 26.2.2019 (doc. 4c1 fasc.
ric.) gli è stato erogato il cd. reddito di cittadinanza ex D.L. 28.1.2019, n. 4 conv. in
L. 28.3.2019, n. 26 per 18 mesi, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
✓ in data 30.11.2020 è stato sottoposto ad accertamento della Guardia di Finanza da cui
è scaturito un procedimento penale per il “delitto p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 7
co. l e co. 2 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26,
perché al fine di percepire il beneficio economico del RdC ometteva informazioni
dovute, nonché ometteva di comunicare le variazioni del proprio patrimonio rilevanti
ai fini della revoca' o della riduzione del beneficio stesso. In particolare, ometteva di
indicare nella domanda del RdC di essere proprietario per 3/20 di un immobile sito
in Roma in Via Dei Primati Sportivi nr. 60, nonché di essere proprietario insieme a
tale di un autoveicolo modello SMART trg. CC296PB. Inoltre Controparte_2
ometteva di comunicare di essere divenuto proprietario a partire dal 19.4.2019 del
100% di un immobile sito in Passaggio E. Clementel nr.1 nel quartiere "Le Albere" a pagina 3 di 21 Trento. Fatto accertato in Trento (TN) in data 30.11.2020”, che è stato definito dalla sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, pronunciata sub n. 517/2021, in data 14.10.2021, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento
(doc. 4c fasc. ric.);
✓ in data 8.3.2022 gli è pervenuta dall' richiesta del 16.2.2022 avente a oggetto CP_1
“Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto” e dal seguente tenore: “in conseguenza della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPSRDC-2019-496336), comunicata mediante provvedimento in data 30/3/2021, per la seguente motivazione: accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo.
L'importo pari a euro 9.000,00 da lei ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare” (doc.
2b fasc. ric.);
✓ solo dalla lettura della suddetta nota egli è venuto a conoscenza della revoca del beneficio disposta dall' in data 30.3.2021, ha “subito provveduto a CP_1
informarsi circa i contenuti delle medesima” e ha così appreso che l' gli CP_1
aveva inviato alla precedente residenza nel Comune di Roma, via Dei Minatori, 38,
mutata già in data 19.5.2019 (doc. 7a e 7b fasc. ric.), nota del 27.3.2021 (doc. 7 fasc.
ric.), con cui gli aveva comunicato la revoca del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. INPSRDC-
2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 - settembre 2020, per la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; – propone: pagina 4 di 21 1) domanda volta ad accertare l'“invalidità e/o nullità della notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”;
2) domanda volta ad accertare la “nullità”, per “assenza di motivazione, del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” in quanto “si è… limitato a riportare -
in maniera carente sotto il profilo argomentativo - la presenza di un generico
“accertamento di false dichiarazioni o non comunicazione di variazioni di composizione di reddito o patrimonio del nucleo familiare”, senza elencare in alcun modo quali fossero le informazioni risultate effettivamente infedeli e/o omesse all'esito dell'accertamento intervenuto sul beneficiario della misura assistenziale, non consentendo, in tal modo, al percettore del reddito di cittadinanza di comprendere quali fossero le precise motivazioni che hanno
CP_ indotto l' ad emanare la revoca e il conseguente avviso di pagamento, oggi osteggiati”, con conseguente “inesistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al ricorrente”;
3) domanda volta ad accertare “nel merito [l'] infondatezza delle motivazioni alla base della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza”, disposta con determinazione oggetto della nota del 27.3.2021.
§2 le difese svolte dall CP_1
Costituendosi in giudizio, l' replica alle domande proposte dal ricorrente nei CP_1
termini che seguono. pagina 5 di 21 a)
La nota del 27.3.2021 (doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha comunicato al ricorrente la CP_1
revoca del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. INPSRDC-2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020, è stata inviata presso il luogo di residenza del ricorrente in
Roma, via Dei Minatori, 38, dato che quello era l'indirizzo da lui indicato nelle proprie domande (doc. 4° e 4b fasc. ric.) e, quindi, era suo onere comunicarne all' CP_1
l'intervenuta modifica.
b)
Comunque non è veritiera l'allegazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza solo in data 8.3.2022, al momento della ricezione della richiesta di restituzione delle somme ricevute a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019 – settembre 2020, della nota del 27.3.2021 (doc. 7 fasc. ric.), con cui l' gli aveva comunicato la revoca del beneficio afferente alla domanda di CP_1
erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. CP_3
49496336), in relazione al medesimo periodo.
Infatti emerge dai doc. sub 8 fasc. conv. che egli ha “interloquito” in data 5 maggio 2021
“con i funzionari sulla intervenuta interruzione dei pagamenti”, avvenuta nell'aprile CP_1
2021.
c)
In ordine al merito osserva che:
“al G.U.P. in sede penale è sfuggita la necessità di approfondire la circostanza (nonostante risultasse agli atti penali e riportata anche nella premessa della sua sentenza), per i fini civilistici legati proprio al diritto di percepire o meno il beneficio per cui è causa, di come il sig. Pt_2
pagina 6 di 21 avesse potuto acquistare un immobile del valore di circa trecentomila euro solo un mese dopo aver dichiarato di non possedere alcun “patrimonio” pecuniario né bene monetizzabile.
Il motivo che spiegherebbe tale incongruenza, è infatti l'aver ricevuto un “regalo” da un “caro amico di infanzia”, tale sig. . Persona_1
Orbene, nell'atto notarile di acquisto, prodotto nel primo giudizio in fase istruttoria, il presunto donatore non compare nel rogito ed il prezzo risulta pagato con assegni circolari depositati dallo stesso sig. , seppur emessi dall'Istituto B.N.L. con provvista fornita da terzi… Pt_2
In conclusione, ai fini dell'esito dell'intera controversia, l'elemento determinante è l'accertamento delle capacità economiche del ricorrente sia al momento della sua richiesta che durante l'intero protrarsi della fruizione del beneficio assistenziale per stabilire se una acquisizione patrimoniale di rilevante entità (pari a seicento volte l'equivalente del beneficio economico mensile erogato CP_ dall' ai fini di sussistenza) seppur a “titolo” di “regalo” (come definito anche dal Giudice penale), ma fiscalmente e giuridicamente consistente in realtà in una donazione indiretta e come tale soggetta ad imposizione tributaria (pur se questo aspetto qui non è direttamente rilevante) sia preclusiva o meno del diritto al beneficio la cui ratio è la mancanza di sufficienti mezzi economici per affrontare le spese “quotidiane” ”.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine:
❖ alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'“invalidità e/o nullità della
notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”;
pagina 7 di 21 ❖ alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare la “nullità” per “assenza di motivazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza”
Il ricorrente agisce – sulla base della allegazione secondo cui egli Parte_1
CP_ non ha “mai ricevuto la notifica del provvedimento con il quale l' avrebbe comunicato la decisione di revocare il beneficio del reddito di cittadinanza” – per l'accertamento della “invalidità e/o nullità della notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”.
Inoltre agisce per l'accertamento della “nullità”, per “assenza di motivazione, del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” in quanto “si è…
limitato a riportare - in maniera carente sotto il profilo argomentativo - la presenza di un generico “accertamento di false dichiarazioni o non comunicazione di variazioni di composizione di reddito o patrimonio del nucleo familiare”, senza elencare in alcun modo quali fossero le informazioni risultate effettivamente infedeli e/o omesse all'esito dell'accertamento intervenuto sul beneficiario della misura assistenziale, non consentendo, in tal modo, al percettore del reddito di cittadinanza di comprendere quali fossero le precise
CP_ motivazioni che hanno indotto l' ad emanare la revoca e il conseguente avviso di pagamento, oggi osteggiati”, con conseguente “inesistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al ricorrente”.
Le due domande, che è opportuno esaminare congiuntamente, non sono fondate.
Infatti parte ricorrente trascura il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
6.12.2019, n. 31954; Cass. 30.9.2014, n. 20604; Cass. 2009, n. 9986; Cass. 24.2.2003, n.
2804;), secondo cui:
✓ le obbligazioni, in cui consistono i rapporti previdenziali, hanno natura pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge;
pagina 8 di 21 il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più,
di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione;
gli atti amministrativi di gestione del rapporto obbligatorio previdenziale non hanno,
quindi, natura autoritativa e non sono provvedimenti;
ne deriva che tali atti sono sottratti all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L.
241/1990 per i provvedimenti, atteso che la motivazione del comportamento dell'amministrazione è costituita unicamente dal modo in cui interpreta e si uniforma al vincolo obbligatorio;
✓ anche questi procedimenti, però, oltre che ad essere assoggettati alle regole loro proprie, devono rispettare, se non specificamente derogati da leggi successive, i precetti ex L. 241/1990 (il cui ambito di applicazione si estende oltre l'area dei provvedimenti); tuttavia la natura meramente ricognitiva dei procedimenti in questione, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, induce alla sicura conclusione che l'inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori,
senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è
chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall'osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria) e,
quindi, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva restando l'azionabilità, da parte dell'assicurato, di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal pagina 9 di 21 comportamento dell'Istituto medesimo (e non già dalla mancata attribuzione della prestazione, di cui non sussistevano i necessari presupposti);
opera, quindi, il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi;
una specifica conferenza al caso in esame presenta la pronuncia Cass. 31965/2019 cit., la quale ha statuito che l'inosservanza, da parte dell'ente previdenziale, delle prescrizioni ex L. 241/1990 e anche dei precetti di correttezza e buona fede non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio previdenziale neppure nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività
ispettiva dell'ente, abbia dato luogo a una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, di talché l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto.
Ne deriva che le determinazioni – oggetto della nota di data 27.3.2021 (doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha comunicato al ricorrente la revoca del beneficio afferente alla CP_1
domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot.
INPSRDC-2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020, e della nota di data 16.2.2022, con cui l' a seguito della suddetta revoca, ha chiesto al CP_1
ricorrente la restituzione della somma di € 9.000,00, complessivamente erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza, in riferimento al periodo aprile 2019 - settembre 2020 – non hanno natura autoritativa e, quindi, provvedimentale, ma costituiscono meri atti amministrativi volti alla gestione del rapporto assistenziale afferente al reddito di cittadinanza.
pagina 10 di 21 Ne consegue che tali atti non sono suscettibili di diventare incontrovertibili, non dovevano essere impugnati entro un termine di decadenza e non sono affetti da invalidità nell'ipotesi in cui si discostino dal modello legale.
Quindi è manifesta l'inconferenza rispetto alla vicenda in esame della pronuncia di merito richiamata dal ricorrente (pag.
6-7 del suo atto introduttivo), la quale concerne l'avviso di addebito, che non costituisce un mero atto di gestione del rapporto previdenziale, ma rappresenta il mezzo di autotutela che l'ordinamento riconosce all' ai fini CP_1
dell'accertamento, dei propri crediti, unilaterale e suscettibile di divenire incontrovertibile in difetto di tempestiva impugnazione (art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L.
30.7.2010, n. 122, che rinvia all'art. 24 co. 6 D.lgs. 26.2.1999, n. 46).
In definitiva, anche nell'ipotesi le determinazioni, con cui l' ha revocato il CP_1
beneficio del reddito di cittadinanza e ha chiesto la restituzione delle somme erogate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, non fossero motivate o presentassero una motivazione insufficiente o fossero state comunicate tardivamente, le pretese dell'ente non risulterebbero, per ciò solo, pregiudicate.
Ne consegue il rigetto delle domande afferenti a presunti vizi di nullità degli atti e delle loro notificazioni, i cui rimedi sono assorbiti nella tutela delle posizioni sostanziali di diritto soggettivo afferenti al beneficio assistenziale consistente nel reddito di cittadinanza.
Correlativamente, nessun onere di impugnazione incombeva sul ricorrente, il quale ha potuto contestare nel merito – senza la necessità di rispettare termini di natura procedimentale e, quindi, senza incorrere in decadenze – le determinazioni adottate dall' affermandone la lesività dei diritti soggettivi a lui attribuiti dalla legge. CP_1
pagina 11 di 21
2. in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare l'infondatezza nel
merito:
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 27.3.2021 sub doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla domanda CP_1
di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot.
INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma di € CP_1
9.000,00, erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo
aprile 2019 – settembre 2020
a)
Il ricorrente propone domande volte ad accertare l'infondatezza nel Parte_1
merito:
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 27.3.2021 sub doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla domanda di CP_1
erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot.
INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma di € CP_1
9.000,00, erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot. pagina 12 di 21 INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020 [dalla quale è in seguito derivata la richiesta, comunicata con missiva del 16.2.2022, di restituzione della somma di € 9.000,00 erogata al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019 - settembre 2020)] è smentita dalla sentenza, pronunciata sub n. 517/2021, in data 14.10.2021 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento (doc. 9 fasc. ric.), di assoluzione del ricorrente,
“perché il fatto non sussiste”, dal “delitto p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 7 co. l e co. 2
D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, perché al fine di
percepire il beneficio economico del RdC ometteva informazioni dovute, nonché ometteva
di comunicare le variazioni del proprio patrimonio rilevanti ai fini della revoca' o della
riduzione del beneficio stesso. In particolare, ometteva di indicare nella domanda del
RdC di essere proprietario per 3/20 di un immobile sito in Roma in Via Dei Primati
Sportivi nr. 60, nonché di essere proprietario insieme a tale di un Controparte_2
autoveicolo modello SMART trg. CC296PB. Inoltre ometteva di comunicare di essere
divenuto proprietario a partire dal 19.4.2019 del 100% di un immobile sito in Passaggio
E. Clementel nr.1 nel quartiere "Le Albere" a Trento. Fatto accertato in Trento (TN) in data 30.11.2020”.
b)
L'art. 2 co. 1 D.L. 28.1.2019, n. 4 conv. in L. 28.3.2019, n. 26 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”), per quanto rileva nella presente controversia, dispone:
“
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: …
pagina 13 di 21 b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve
possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo…”;
l'art. 3 co. 11 D.L. 4/2019 prevede:
“E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici
giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa
nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso
di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.
Emerge dalla “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” – presentata dal ricorrente in data 26.2.2019 (doc. 4c1 fasc. ric.) e da lui richiamata nel quadro C della pagina 14 di 21 domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza presentata all' in data CP_1
7.3.2019 (doc. 4a fasc. ric.) – che egli, alla data del 31 dicembre 2018, era titolare di due rapporti finanziari (conto corrente e carta prepagata con IBAN), con saldo, rispettivamente, di € 14 ed € 36, con una giacenza media, rispettivamente, di € 13 ed € 0.
Nessuna delle parti ha allegato (e tanto meno provato) che successivamente all'inizio dell'erogazione del reddito di cittadinanza il ricorrente abbia comunicato variazioni patrimoniali che abbiano comportato la perdita dei requisiti afferenti al patrimonio mobiliare.
c)
Emerge per tabulas (copia autentica del rogito a ministero del notaio dott. Persona_2
depositata dal ricorrente in data 29.4.2022 in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal giudice all'udienza del 12.4.2022) che, in data 18.4.2019 (ossia poco meno di un mese e mezzo dopo la presentazione, in data 7.3.2019, della domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza sub prot. INPSRDC-2019-49496336), il ricorrente ha acquistato dalla società Castello SGR s.p.a. l'immobile contraddistinto dalla p.ed. 6978 – porzione materiale 196 in C.C. Trento verso un prezzo di € 279.200,00 oltre a IVA pagato mediante otto assegni circolari, per complessivi € 290.368,00.
A seguito di ordine di esibizione emesso in data 6.10.2022 il notaio dott. ha Per_2
depositato in data 18.11.2022 “documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio da me ricevuta in relazione all'atto di compravendita stipulato il giorno 18 aprile 2019 tra la società CASTELLO SGR e il sig. . Parte_1
Da tale documentazione emerge che il ricorrente, nel “modulo per l'acquisizione dei dati
e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. 231/2007
ANTIRICICLAGGIO”, da lui sottoscritto in data 18.4.2019 (lo stesso giorno del rogito),
pagina 15 di 21 ha, in punto “origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale”, barrato le caselle “mezzi propri” e “redditi da lavoro”.
Tale dichiarazione contrasta palesemente con l'allegazione, svolta dal ricorrente nel corso della verifica condotta dalla Guardia di Finanza e da lui confermata in questo giudizio,
producendo la sentenza g.u.p. Trib. Trento n. 517/21 che richiama detta allegazione, secondo cui il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto della compravendita stipulata in data 18.4.2019 è stato messo a disposizione “in regalo da un suo caro amico di infanzia, tale ”. Persona_3
La dichiarazione, che il ricorrente ha reso avanti al notaio dott. risulta più Per_2
attendibile per molteplici motivi.
α
In primo luogo la richiesta al ricorrente di rilasciare la dichiarazione in ordine alla
“origine dei fondi impiegati” è stata formulata dal notaio in adempimento degli obblighi, su di lui incombenti, ai sensi degli artt. 17 segg. d.lgs. 21.11.2007, n. 231 (“Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
(ANTIRICICLAGGIO) (A)”, di “adeguata verifica del cliente e del titolare dell'attività istituzionale o professionale”, in particolare dell'art. 19 co. 1, lett. c), nel testo all'epoca vigente secondo cui: “L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:… c) il
controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in
modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o
la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività pagina 16 di 21 commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.
Di conseguenza, il ricorrente ha reso avanti al notaio dott. la dichiarazione, Per_2
secondo cui i “fondi impiegati” per il pagamento del prezzo provenivano da “mezzi propri” e da “redditi da lavoro”, sotto l'ammonimento della sanzione penale ex art. 55 co. 2 d.lgs. 231/2007, il quale dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le
informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o
informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro”. E', quindi, del tutto improbabile che egli abbia dichiarato il falso, tanto più che non avrebbe avuto alcun interesse a dissimulare la presunta origine liberale di quei fondi.
β
La versione – secondo cui la somma di € 290.368,00, utilizzata per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto della compravendita stipulata in data 18.4.2019, sarebbe stata messa a disposizione “in regalo da un suo caro amico di infanzia, tale
” – appare del tutto inverosimile in ragione della sua genericità. Si Persona_3
tratta, infatti, di un fatto che, stante l'evidente singolarità (non è certo frequente che un amico d'infanzia doni una somma così considerevole…), avrebbe richiesto l'allegazione di un corredo di circostanze indiziarie in grado di avvalorarne l'attendibilità, che però è
del tutto mancata;
infatti nel corso di questo giudizio il ricorrente si è limitato a invocare la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale, la quale, oltre a non essere vincolante per l' essendo rimasto estraneo al procedimento penale, ha omesso di CP_1
esaminare gli aspetti, qui evidenziati, in ordine all'origine del denaro, soffermandosi unicamente sulla destinazione a “casa di abitazione”, che aveva l'immobile acquistato dal pagina 17 di 21 ricorrente in data 28.4.2019 e che, quindi, non rientrava nel patrimonio immobiliare rilevante in relazione al requisito patrimoniale riguardante il reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 2 co. 1, lett. b) punto 2) D.L. 4/2019.
γ
Infine, come si è già rilevato nell'ordinanza depositata in data 23.1.2024:
❖ la provvista necessaria ai fini dell'emissione degli assegni circolari utilizzati per il pagamento del prezzo proveniva non già da una sola persona, ma da due diversi conti correnti intestati a persone diverse (da conto Monte dei Paschi n. 11707.37 – filiale di
Roma, via dell'Astronomia, n. 30, intestato a , per € 241.368,09, Persona_3
quanto agli assegni circolari emessi da detta banca;
da conto BNL-BNP Paribas n.
6439/3135 – filiale di Roma, via dei Gracchi, 122, intestato a , per € Controparte_2
49.000,00, quanto agli assegni circolari emessi da detta banca;
);
❖ la presenza nel conto corrente Monte dei Paschi intestato a del Persona_3
denaro necessario ai fini dell'emissione in data 11.4.2019 degli assegni circolari, per complessivi € 241.368,09, in favore della società venditrice Castello SGR, si era realizzata solo sei giorni prima, in data 5.4.2019, grazie al versamento sul conto di degli assegni circolari emessi da – filiale di Roma Laurentina sub Per_3 _4
n. E 7403464001 di € 250.000,00 e sub n. D 7403882134 di € 50.000,00, per complessivi € 300.00,00 che risultano essere stati emessi da traendo la _4
provvista da tale , circostanza questa che concorre a rendere Persona_4
ancora meno plausibile la tesi del ricorrente circa un “regalo” di oltre 240 mila euro da parte di un “caro amico di infanzia”,
❖ la presenza nel conto corrente BNL-BNP Paribas n. 6439/3135 – filiale di Roma, via dei Gracchi, 122, intestato a del denaro necessario ai fini Controparte_2
dell'emissione in data 4.12.2018 degli assegni circolari per complessivi € 49.000,00, pagina 18 di 21 in favore della società venditrice Castello SGR, si era realizzata in data 11.9.2018, grazie al versamento sul suddetto conto dell'assegno bancario n. 3699706472 proveniente dal conto corrente n. 05024 di € 99.000,00 ed emesso da _4
, in favore di “me medesima”. Controparte_2
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che la somma di € 290.368,00,
pur provenendo da conti correnti bancari non intestati al ricorrente, costituiva, nella sostanza, denaro di proprietà del ricorrente avendo origine, come da lui dichiarato avanti al notaio dott. sotto l'ammonizione della sanzione penale ex art. 55 co. 3 d.lgs. Per_2
231/2007, da “mezzi propri” e da “reddito da lavoro”, di talché costituivano parte integrante del suo patrimonio mobiliare.
d)
Alla luce di quanto appena statuito sub c) deriva che in data 26.2.2019, quando ha presentato la “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” (doc. 4 fasc.
conv.), e in data 7.3.2019, quando ha presentato la domanda di erogazione del reddito di cittadinanza (prot. INPSRDC-2019-49496336) in relazione al periodo aprile 2019 -
settembre 2020 (doc. 4 fasc. ric.), il ricorrente disponeva di un patrimonio mobiliare avente dimensioni di gran lunga eccedenti il limite ex art. 2 co. 1, lett. b) n. 3 D.L.
4/2019 (“un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a
una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di
ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità
e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo…”;).
pagina 19 di 21 Quindi risulta giustificata la revoca – disposta dall' e oggetto della comunicazione CP_1
di data 27.3.2021 (doc. 7 fasc. ric.) – del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot. CP_3
49496336, in relazione al periodo aprile 2019 - settembre 2020.
e)
Da quanto appena statuito sub d) consegue, per un'evidente ragione logico-giuridica,
l'infondatezza della domanda di parte ricorrente volta a far accertare la “nullità” pe ragioni di merito della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma CP_1
di € 9.000,00 erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile
2019 -settembre 2020.
3. conclusioni
In definitiva tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell' devono essere rigettate. CP_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell' CP_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di giudizio,
liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, se dovuti. pagina 20 di 21 Trento, 6 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 - settembre 2020.
In particolare sostiene che la motivazione, consistente nell'“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”, per cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 4.4.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Busetti
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 21
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi e dall'avv. Carlo De Pompeis
pec t Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale di Trento, per i motivi di cui in narrativa:
1. in via principale, rimesso se del caso il ricorrente in termini per il ricorso nei
confronti del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, accertare e
dichiarare o, comunque, annullare e/o revocare il provvedimento di revoca del beneficio d.d. 27 marzo 2021 ed il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” d.d. 16 febbraio 2022, notificato a in data 8 Parte_1
marzo 2022, in ogni caso verificando che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
2. In via subordinata accertare e dichiarare o, comunque, annullare e/o revocare il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” d.d. 16 febbraio
2022, notificato a in data 8 marzo 2022, in ogni caso verificando che Parte_1
nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1
In ogni caso con rifusione di spese e compensi, maggiorati – i compensi – del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre al C.N.P.A. e all'I.V.A.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare integralmente la domanda del ricorrente e per l'effetto dichiarare legittima
la revoca del beneficio del cd. Reddito di cittadinanza erogato dal mese di aprile 2019
al settembre 2020 nonché dal mese di novembre 2020 a quello di marzo 2021 e la pagina 2 di 21 richiesta dell' di restituzione delle somme erogate a tale titolo condannando il CP_1
sig. alla relativa restituzione. Pt_2
Con vittoria delle spese e competenze processuali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ a seguito di domanda (prot. INPSRDC-2019-49496336), presentata all' in CP_1
data 7.3.2019 (doc. 4a fasc. ric.), nella quale ha richiamato la “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” presentata in data 26.2.2019 (doc. 4c1 fasc.
ric.) gli è stato erogato il cd. reddito di cittadinanza ex D.L. 28.1.2019, n. 4 conv. in
L. 28.3.2019, n. 26 per 18 mesi, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
✓ in data 30.11.2020 è stato sottoposto ad accertamento della Guardia di Finanza da cui
è scaturito un procedimento penale per il “delitto p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 7
co. l e co. 2 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26,
perché al fine di percepire il beneficio economico del RdC ometteva informazioni
dovute, nonché ometteva di comunicare le variazioni del proprio patrimonio rilevanti
ai fini della revoca' o della riduzione del beneficio stesso. In particolare, ometteva di
indicare nella domanda del RdC di essere proprietario per 3/20 di un immobile sito
in Roma in Via Dei Primati Sportivi nr. 60, nonché di essere proprietario insieme a
tale di un autoveicolo modello SMART trg. CC296PB. Inoltre Controparte_2
ometteva di comunicare di essere divenuto proprietario a partire dal 19.4.2019 del
100% di un immobile sito in Passaggio E. Clementel nr.1 nel quartiere "Le Albere" a pagina 3 di 21 Trento. Fatto accertato in Trento (TN) in data 30.11.2020”, che è stato definito dalla sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, pronunciata sub n. 517/2021, in data 14.10.2021, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento
(doc. 4c fasc. ric.);
✓ in data 8.3.2022 gli è pervenuta dall' richiesta del 16.2.2022 avente a oggetto CP_1
“Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto” e dal seguente tenore: “in conseguenza della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPSRDC-2019-496336), comunicata mediante provvedimento in data 30/3/2021, per la seguente motivazione: accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo.
L'importo pari a euro 9.000,00 da lei ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare” (doc.
2b fasc. ric.);
✓ solo dalla lettura della suddetta nota egli è venuto a conoscenza della revoca del beneficio disposta dall' in data 30.3.2021, ha “subito provveduto a CP_1
informarsi circa i contenuti delle medesima” e ha così appreso che l' gli CP_1
aveva inviato alla precedente residenza nel Comune di Roma, via Dei Minatori, 38,
mutata già in data 19.5.2019 (doc. 7a e 7b fasc. ric.), nota del 27.3.2021 (doc. 7 fasc.
ric.), con cui gli aveva comunicato la revoca del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. INPSRDC-
2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 - settembre 2020, per la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; – propone: pagina 4 di 21 1) domanda volta ad accertare l'“invalidità e/o nullità della notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”;
2) domanda volta ad accertare la “nullità”, per “assenza di motivazione, del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” in quanto “si è… limitato a riportare -
in maniera carente sotto il profilo argomentativo - la presenza di un generico
“accertamento di false dichiarazioni o non comunicazione di variazioni di composizione di reddito o patrimonio del nucleo familiare”, senza elencare in alcun modo quali fossero le informazioni risultate effettivamente infedeli e/o omesse all'esito dell'accertamento intervenuto sul beneficiario della misura assistenziale, non consentendo, in tal modo, al percettore del reddito di cittadinanza di comprendere quali fossero le precise motivazioni che hanno
CP_ indotto l' ad emanare la revoca e il conseguente avviso di pagamento, oggi osteggiati”, con conseguente “inesistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al ricorrente”;
3) domanda volta ad accertare “nel merito [l'] infondatezza delle motivazioni alla base della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza”, disposta con determinazione oggetto della nota del 27.3.2021.
§2 le difese svolte dall CP_1
Costituendosi in giudizio, l' replica alle domande proposte dal ricorrente nei CP_1
termini che seguono. pagina 5 di 21 a)
La nota del 27.3.2021 (doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha comunicato al ricorrente la CP_1
revoca del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. INPSRDC-2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020, è stata inviata presso il luogo di residenza del ricorrente in
Roma, via Dei Minatori, 38, dato che quello era l'indirizzo da lui indicato nelle proprie domande (doc. 4° e 4b fasc. ric.) e, quindi, era suo onere comunicarne all' CP_1
l'intervenuta modifica.
b)
Comunque non è veritiera l'allegazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza solo in data 8.3.2022, al momento della ricezione della richiesta di restituzione delle somme ricevute a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019 – settembre 2020, della nota del 27.3.2021 (doc. 7 fasc. ric.), con cui l' gli aveva comunicato la revoca del beneficio afferente alla domanda di CP_1
erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot. CP_3
49496336), in relazione al medesimo periodo.
Infatti emerge dai doc. sub 8 fasc. conv. che egli ha “interloquito” in data 5 maggio 2021
“con i funzionari sulla intervenuta interruzione dei pagamenti”, avvenuta nell'aprile CP_1
2021.
c)
In ordine al merito osserva che:
“al G.U.P. in sede penale è sfuggita la necessità di approfondire la circostanza (nonostante risultasse agli atti penali e riportata anche nella premessa della sua sentenza), per i fini civilistici legati proprio al diritto di percepire o meno il beneficio per cui è causa, di come il sig. Pt_2
pagina 6 di 21 avesse potuto acquistare un immobile del valore di circa trecentomila euro solo un mese dopo aver dichiarato di non possedere alcun “patrimonio” pecuniario né bene monetizzabile.
Il motivo che spiegherebbe tale incongruenza, è infatti l'aver ricevuto un “regalo” da un “caro amico di infanzia”, tale sig. . Persona_1
Orbene, nell'atto notarile di acquisto, prodotto nel primo giudizio in fase istruttoria, il presunto donatore non compare nel rogito ed il prezzo risulta pagato con assegni circolari depositati dallo stesso sig. , seppur emessi dall'Istituto B.N.L. con provvista fornita da terzi… Pt_2
In conclusione, ai fini dell'esito dell'intera controversia, l'elemento determinante è l'accertamento delle capacità economiche del ricorrente sia al momento della sua richiesta che durante l'intero protrarsi della fruizione del beneficio assistenziale per stabilire se una acquisizione patrimoniale di rilevante entità (pari a seicento volte l'equivalente del beneficio economico mensile erogato CP_ dall' ai fini di sussistenza) seppur a “titolo” di “regalo” (come definito anche dal Giudice penale), ma fiscalmente e giuridicamente consistente in realtà in una donazione indiretta e come tale soggetta ad imposizione tributaria (pur se questo aspetto qui non è direttamente rilevante) sia preclusiva o meno del diritto al beneficio la cui ratio è la mancanza di sufficienti mezzi economici per affrontare le spese “quotidiane” ”.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine:
❖ alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare l'“invalidità e/o nullità della
notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”;
pagina 7 di 21 ❖ alla domanda di parte ricorrente volta ad accertare la “nullità” per “assenza di motivazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza”
Il ricorrente agisce – sulla base della allegazione secondo cui egli Parte_1
CP_ non ha “mai ricevuto la notifica del provvedimento con il quale l' avrebbe comunicato la decisione di revocare il beneficio del reddito di cittadinanza” – per l'accertamento della “invalidità e/o nullità della notificazione del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” e la “nullità dell'avviso di pagamento per mancata conoscenza legale del provvedimento presupposto di revoca”.
Inoltre agisce per l'accertamento della “nullità”, per “assenza di motivazione, del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza” in quanto “si è…
limitato a riportare - in maniera carente sotto il profilo argomentativo - la presenza di un generico “accertamento di false dichiarazioni o non comunicazione di variazioni di composizione di reddito o patrimonio del nucleo familiare”, senza elencare in alcun modo quali fossero le informazioni risultate effettivamente infedeli e/o omesse all'esito dell'accertamento intervenuto sul beneficiario della misura assistenziale, non consentendo, in tal modo, al percettore del reddito di cittadinanza di comprendere quali fossero le precise
CP_ motivazioni che hanno indotto l' ad emanare la revoca e il conseguente avviso di pagamento, oggi osteggiati”, con conseguente “inesistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio in capo al ricorrente”.
Le due domande, che è opportuno esaminare congiuntamente, non sono fondate.
Infatti parte ricorrente trascura il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
6.12.2019, n. 31954; Cass. 30.9.2014, n. 20604; Cass. 2009, n. 9986; Cass. 24.2.2003, n.
2804;), secondo cui:
✓ le obbligazioni, in cui consistono i rapporti previdenziali, hanno natura pubblica in quanto nascono al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge;
pagina 8 di 21 il procedimento, che l'ente gestore è tenuto porre in essere al fine di consentire i propri o gli altrui adempimenti, ha natura meramente ricognitiva, con esercizio, al più,
di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti), essendo diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza dell'obbligazione;
gli atti amministrativi di gestione del rapporto obbligatorio previdenziale non hanno,
quindi, natura autoritativa e non sono provvedimenti;
ne deriva che tali atti sono sottratti all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L.
241/1990 per i provvedimenti, atteso che la motivazione del comportamento dell'amministrazione è costituita unicamente dal modo in cui interpreta e si uniforma al vincolo obbligatorio;
✓ anche questi procedimenti, però, oltre che ad essere assoggettati alle regole loro proprie, devono rispettare, se non specificamente derogati da leggi successive, i precetti ex L. 241/1990 (il cui ambito di applicazione si estende oltre l'area dei provvedimenti); tuttavia la natura meramente ricognitiva dei procedimenti in questione, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, induce alla sicura conclusione che l'inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori,
senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è
chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall'osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria) e,
quindi, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva restando l'azionabilità, da parte dell'assicurato, di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal pagina 9 di 21 comportamento dell'Istituto medesimo (e non già dalla mancata attribuzione della prestazione, di cui non sussistevano i necessari presupposti);
opera, quindi, il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi;
una specifica conferenza al caso in esame presenta la pronuncia Cass. 31965/2019 cit., la quale ha statuito che l'inosservanza, da parte dell'ente previdenziale, delle prescrizioni ex L. 241/1990 e anche dei precetti di correttezza e buona fede non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio previdenziale neppure nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività
ispettiva dell'ente, abbia dato luogo a una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, di talché l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto.
Ne deriva che le determinazioni – oggetto della nota di data 27.3.2021 (doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha comunicato al ricorrente la revoca del beneficio afferente alla CP_1
domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 (prot.
INPSRDC-2019-49496336), in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020, e della nota di data 16.2.2022, con cui l' a seguito della suddetta revoca, ha chiesto al CP_1
ricorrente la restituzione della somma di € 9.000,00, complessivamente erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza, in riferimento al periodo aprile 2019 - settembre 2020 – non hanno natura autoritativa e, quindi, provvedimentale, ma costituiscono meri atti amministrativi volti alla gestione del rapporto assistenziale afferente al reddito di cittadinanza.
pagina 10 di 21 Ne consegue che tali atti non sono suscettibili di diventare incontrovertibili, non dovevano essere impugnati entro un termine di decadenza e non sono affetti da invalidità nell'ipotesi in cui si discostino dal modello legale.
Quindi è manifesta l'inconferenza rispetto alla vicenda in esame della pronuncia di merito richiamata dal ricorrente (pag.
6-7 del suo atto introduttivo), la quale concerne l'avviso di addebito, che non costituisce un mero atto di gestione del rapporto previdenziale, ma rappresenta il mezzo di autotutela che l'ordinamento riconosce all' ai fini CP_1
dell'accertamento, dei propri crediti, unilaterale e suscettibile di divenire incontrovertibile in difetto di tempestiva impugnazione (art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L.
30.7.2010, n. 122, che rinvia all'art. 24 co. 6 D.lgs. 26.2.1999, n. 46).
In definitiva, anche nell'ipotesi le determinazioni, con cui l' ha revocato il CP_1
beneficio del reddito di cittadinanza e ha chiesto la restituzione delle somme erogate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, non fossero motivate o presentassero una motivazione insufficiente o fossero state comunicate tardivamente, le pretese dell'ente non risulterebbero, per ciò solo, pregiudicate.
Ne consegue il rigetto delle domande afferenti a presunti vizi di nullità degli atti e delle loro notificazioni, i cui rimedi sono assorbiti nella tutela delle posizioni sostanziali di diritto soggettivo afferenti al beneficio assistenziale consistente nel reddito di cittadinanza.
Correlativamente, nessun onere di impugnazione incombeva sul ricorrente, il quale ha potuto contestare nel merito – senza la necessità di rispettare termini di natura procedimentale e, quindi, senza incorrere in decadenze – le determinazioni adottate dall' affermandone la lesività dei diritti soggettivi a lui attribuiti dalla legge. CP_1
pagina 11 di 21
2. in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare l'infondatezza nel
merito:
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 27.3.2021 sub doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla domanda CP_1
di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot.
INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma di € CP_1
9.000,00, erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo
aprile 2019 – settembre 2020
a)
Il ricorrente propone domande volte ad accertare l'infondatezza nel Parte_1
merito:
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 27.3.2021 sub doc. 2a fasc. ric.), con cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla domanda di CP_1
erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot.
INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020;
❖ della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma di € CP_1
9.000,00, erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot. pagina 12 di 21 INPSRDC-2019-49496336, in relazione al periodo aprile 2019 – settembre 2020 [dalla quale è in seguito derivata la richiesta, comunicata con missiva del 16.2.2022, di restituzione della somma di € 9.000,00 erogata al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile 2019 - settembre 2020)] è smentita dalla sentenza, pronunciata sub n. 517/2021, in data 14.10.2021 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trento (doc. 9 fasc. ric.), di assoluzione del ricorrente,
“perché il fatto non sussiste”, dal “delitto p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 7 co. l e co. 2
D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, perché al fine di
percepire il beneficio economico del RdC ometteva informazioni dovute, nonché ometteva
di comunicare le variazioni del proprio patrimonio rilevanti ai fini della revoca' o della
riduzione del beneficio stesso. In particolare, ometteva di indicare nella domanda del
RdC di essere proprietario per 3/20 di un immobile sito in Roma in Via Dei Primati
Sportivi nr. 60, nonché di essere proprietario insieme a tale di un Controparte_2
autoveicolo modello SMART trg. CC296PB. Inoltre ometteva di comunicare di essere
divenuto proprietario a partire dal 19.4.2019 del 100% di un immobile sito in Passaggio
E. Clementel nr.1 nel quartiere "Le Albere" a Trento. Fatto accertato in Trento (TN) in data 30.11.2020”.
b)
L'art. 2 co. 1 D.L. 28.1.2019, n. 4 conv. in L. 28.3.2019, n. 26 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”), per quanto rileva nella presente controversia, dispone:
“
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: …
pagina 13 di 21 b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve
possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo…”;
l'art. 3 co. 11 D.L. 4/2019 prevede:
“E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici
giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa
nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso
di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.
Emerge dalla “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” – presentata dal ricorrente in data 26.2.2019 (doc. 4c1 fasc. ric.) e da lui richiamata nel quadro C della pagina 14 di 21 domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza presentata all' in data CP_1
7.3.2019 (doc. 4a fasc. ric.) – che egli, alla data del 31 dicembre 2018, era titolare di due rapporti finanziari (conto corrente e carta prepagata con IBAN), con saldo, rispettivamente, di € 14 ed € 36, con una giacenza media, rispettivamente, di € 13 ed € 0.
Nessuna delle parti ha allegato (e tanto meno provato) che successivamente all'inizio dell'erogazione del reddito di cittadinanza il ricorrente abbia comunicato variazioni patrimoniali che abbiano comportato la perdita dei requisiti afferenti al patrimonio mobiliare.
c)
Emerge per tabulas (copia autentica del rogito a ministero del notaio dott. Persona_2
depositata dal ricorrente in data 29.4.2022 in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal giudice all'udienza del 12.4.2022) che, in data 18.4.2019 (ossia poco meno di un mese e mezzo dopo la presentazione, in data 7.3.2019, della domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza sub prot. INPSRDC-2019-49496336), il ricorrente ha acquistato dalla società Castello SGR s.p.a. l'immobile contraddistinto dalla p.ed. 6978 – porzione materiale 196 in C.C. Trento verso un prezzo di € 279.200,00 oltre a IVA pagato mediante otto assegni circolari, per complessivi € 290.368,00.
A seguito di ordine di esibizione emesso in data 6.10.2022 il notaio dott. ha Per_2
depositato in data 18.11.2022 “documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio da me ricevuta in relazione all'atto di compravendita stipulato il giorno 18 aprile 2019 tra la società CASTELLO SGR e il sig. . Parte_1
Da tale documentazione emerge che il ricorrente, nel “modulo per l'acquisizione dei dati
e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela ex D.Lgs. 231/2007
ANTIRICICLAGGIO”, da lui sottoscritto in data 18.4.2019 (lo stesso giorno del rogito),
pagina 15 di 21 ha, in punto “origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale”, barrato le caselle “mezzi propri” e “redditi da lavoro”.
Tale dichiarazione contrasta palesemente con l'allegazione, svolta dal ricorrente nel corso della verifica condotta dalla Guardia di Finanza e da lui confermata in questo giudizio,
producendo la sentenza g.u.p. Trib. Trento n. 517/21 che richiama detta allegazione, secondo cui il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto della compravendita stipulata in data 18.4.2019 è stato messo a disposizione “in regalo da un suo caro amico di infanzia, tale ”. Persona_3
La dichiarazione, che il ricorrente ha reso avanti al notaio dott. risulta più Per_2
attendibile per molteplici motivi.
α
In primo luogo la richiesta al ricorrente di rilasciare la dichiarazione in ordine alla
“origine dei fondi impiegati” è stata formulata dal notaio in adempimento degli obblighi, su di lui incombenti, ai sensi degli artt. 17 segg. d.lgs. 21.11.2007, n. 231 (“Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
(ANTIRICICLAGGIO) (A)”, di “adeguata verifica del cliente e del titolare dell'attività istituzionale o professionale”, in particolare dell'art. 19 co. 1, lett. c), nel testo all'epoca vigente secondo cui: “L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:… c) il
controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in
modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o
la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività pagina 16 di 21 commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.
Di conseguenza, il ricorrente ha reso avanti al notaio dott. la dichiarazione, Per_2
secondo cui i “fondi impiegati” per il pagamento del prezzo provenivano da “mezzi propri” e da “redditi da lavoro”, sotto l'ammonimento della sanzione penale ex art. 55 co. 2 d.lgs. 231/2007, il quale dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le
informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o
informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro”. E', quindi, del tutto improbabile che egli abbia dichiarato il falso, tanto più che non avrebbe avuto alcun interesse a dissimulare la presunta origine liberale di quei fondi.
β
La versione – secondo cui la somma di € 290.368,00, utilizzata per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto della compravendita stipulata in data 18.4.2019, sarebbe stata messa a disposizione “in regalo da un suo caro amico di infanzia, tale
” – appare del tutto inverosimile in ragione della sua genericità. Si Persona_3
tratta, infatti, di un fatto che, stante l'evidente singolarità (non è certo frequente che un amico d'infanzia doni una somma così considerevole…), avrebbe richiesto l'allegazione di un corredo di circostanze indiziarie in grado di avvalorarne l'attendibilità, che però è
del tutto mancata;
infatti nel corso di questo giudizio il ricorrente si è limitato a invocare la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale, la quale, oltre a non essere vincolante per l' essendo rimasto estraneo al procedimento penale, ha omesso di CP_1
esaminare gli aspetti, qui evidenziati, in ordine all'origine del denaro, soffermandosi unicamente sulla destinazione a “casa di abitazione”, che aveva l'immobile acquistato dal pagina 17 di 21 ricorrente in data 28.4.2019 e che, quindi, non rientrava nel patrimonio immobiliare rilevante in relazione al requisito patrimoniale riguardante il reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 2 co. 1, lett. b) punto 2) D.L. 4/2019.
γ
Infine, come si è già rilevato nell'ordinanza depositata in data 23.1.2024:
❖ la provvista necessaria ai fini dell'emissione degli assegni circolari utilizzati per il pagamento del prezzo proveniva non già da una sola persona, ma da due diversi conti correnti intestati a persone diverse (da conto Monte dei Paschi n. 11707.37 – filiale di
Roma, via dell'Astronomia, n. 30, intestato a , per € 241.368,09, Persona_3
quanto agli assegni circolari emessi da detta banca;
da conto BNL-BNP Paribas n.
6439/3135 – filiale di Roma, via dei Gracchi, 122, intestato a , per € Controparte_2
49.000,00, quanto agli assegni circolari emessi da detta banca;
);
❖ la presenza nel conto corrente Monte dei Paschi intestato a del Persona_3
denaro necessario ai fini dell'emissione in data 11.4.2019 degli assegni circolari, per complessivi € 241.368,09, in favore della società venditrice Castello SGR, si era realizzata solo sei giorni prima, in data 5.4.2019, grazie al versamento sul conto di degli assegni circolari emessi da – filiale di Roma Laurentina sub Per_3 _4
n. E 7403464001 di € 250.000,00 e sub n. D 7403882134 di € 50.000,00, per complessivi € 300.00,00 che risultano essere stati emessi da traendo la _4
provvista da tale , circostanza questa che concorre a rendere Persona_4
ancora meno plausibile la tesi del ricorrente circa un “regalo” di oltre 240 mila euro da parte di un “caro amico di infanzia”,
❖ la presenza nel conto corrente BNL-BNP Paribas n. 6439/3135 – filiale di Roma, via dei Gracchi, 122, intestato a del denaro necessario ai fini Controparte_2
dell'emissione in data 4.12.2018 degli assegni circolari per complessivi € 49.000,00, pagina 18 di 21 in favore della società venditrice Castello SGR, si era realizzata in data 11.9.2018, grazie al versamento sul suddetto conto dell'assegno bancario n. 3699706472 proveniente dal conto corrente n. 05024 di € 99.000,00 ed emesso da _4
, in favore di “me medesima”. Controparte_2
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertato che la somma di € 290.368,00,
pur provenendo da conti correnti bancari non intestati al ricorrente, costituiva, nella sostanza, denaro di proprietà del ricorrente avendo origine, come da lui dichiarato avanti al notaio dott. sotto l'ammonizione della sanzione penale ex art. 55 co. 3 d.lgs. Per_2
231/2007, da “mezzi propri” e da “reddito da lavoro”, di talché costituivano parte integrante del suo patrimonio mobiliare.
d)
Alla luce di quanto appena statuito sub c) deriva che in data 26.2.2019, quando ha presentato la “dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE” (doc. 4 fasc.
conv.), e in data 7.3.2019, quando ha presentato la domanda di erogazione del reddito di cittadinanza (prot. INPSRDC-2019-49496336) in relazione al periodo aprile 2019 -
settembre 2020 (doc. 4 fasc. ric.), il ricorrente disponeva di un patrimonio mobiliare avente dimensioni di gran lunga eccedenti il limite ex art. 2 co. 1, lett. b) n. 3 D.L.
4/2019 (“un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a
una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di
ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità
e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo…”;).
pagina 19 di 21 Quindi risulta giustificata la revoca – disposta dall' e oggetto della comunicazione CP_1
di data 27.3.2021 (doc. 7 fasc. ric.) – del beneficio afferente alla domanda di erogazione del reddito di cittadinanza presentata in data 7.3.2019 sub prot. CP_3
49496336, in relazione al periodo aprile 2019 - settembre 2020.
e)
Da quanto appena statuito sub d) consegue, per un'evidente ragione logico-giuridica,
l'infondatezza della domanda di parte ricorrente volta a far accertare la “nullità” pe ragioni di merito della determinazione (oggetto della comunicazione del 16.2.2022 sub doc. 2b fasc. ric.), con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione della somma CP_1
di € 9.000,00 erogatagli a titolo di reddito di cittadinanza in riferimento al periodo aprile
2019 -settembre 2020.
3. conclusioni
In definitiva tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell' devono essere rigettate. CP_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell' CP_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di giudizio,
liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, se dovuti. pagina 20 di 21 Trento, 6 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 - settembre 2020.
In particolare sostiene che la motivazione, consistente nell'“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”, per cui l' ha disposto la revoca del beneficio afferente alla CP_1