Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N__5783/2022___ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 22/1/2025
Depositata il 22.1.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter cp.c. nella causa promossa da
, rappr e difeso dall'Avv. Ivan Paladini che lo rapp.ta e Parte_1 difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappr e difeso dall' avv Martucci Luciano
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso CP_2 dall' avv Maria Rosaria Papalato
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso intimazione di pagamento n
05920229004132520000 in relazione alla cartella esattoriale n
05920170015698579000
Con ricorso depositato il 26.05.2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n
05920229004132520000 notificata da in Controparte_1 data 19.5.2022 nonché avverso la prodromica cartella esattoriale n
05920170015698579 relativa all' omesso versamento di premi assicurativi
. CP_2
A sostegno dell' opposizione eccepiva: 1) la nullità dell' intimazione di pagamento per omessa e/o irregolare notifica della presupposta cartella esattoriale;
2) la nullità dell' intimazione di pagamento per inosservanza dell' art 25 dlgs n 46/1999 e per prescrizione del credito;
3) l' illegittimità del titolo per violazione della legge n 228/2012 art 1 commi
537 a 544.
Chiedeva quindi parte ricorrente dichiararsi l' illegittimità dell' intimazione di pagamento e della prodromica cartella esattoriale con vittoria di spese e competenze di giudizio.
e regolarmente citati, Controparte_1 CP_2 insistevano per il rigetto dell' opposizione.
ALl' udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Parte ricorrente ha incentrato la propria opposizione sulla ritenuta illegittimità dell' intimazione di pagamento per la illegittimità della notifica dell' atto prodromico all' esecuzione (cartella esattoriale n
0592017015698579000), sulla prescrizione del credito e sulla decadenza per tardiva iscrizione a ruolo ex art 25 dlgs 46/99, nonché sul proprio diritto all' annullamento dei titoli avendo parte ricorrente proposto istanza di annullamento ex legge n 228/2012 art 1 comma 540 in data 25.5.2022 a seguito della notifica dell' intimazione di pagamento.
La prima censura non appare condivisibile avendo parte convenuta documentato la regolare notifica della cartella esattoriale n
05920170015698579000 in data 24.8.2017 all' indirizzo pec del destinatario e nel rispetto delle forme dovute.
Una volta verificata la regolare notificazione della cartella esattoriale sottesa all' atto di intimazione impugnato, risulta in questa sede preclusa la possibilità di valutare la fondatezza della eccezione di prescrizione per periodi anteriori alla notificazione della cartella stessa.
Risulta altresì preclusa la possibilità di far valere i vizi formali attinenti alla cartella esattoriale o vizi relativi al procedimento di iscrizione a ruolo (quale la violazione dell' art 25 dlgs 46/99) atteso che parte istante avrebbe dovuto agire ex art.24 d.lgs. cit. nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella in data 24.8.2017 (laddove il ricorso è stato depositato solo in data 26.5.2022).
Non vi sono invece ostacoli a valutare la fondatezza della eccezione di prescrizione in relazione al periodo successivo alla notifica della cartella (così come, in sede di opposizione all'esecuzione, è ammesso che parte opponente possa far valere fatti estintivi, modificativi od impeditivi verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo).
Risulta tuttavia infondata l' eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata
(17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici
(di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i premi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso va evidenziato che l' ha documentato la regolare CP_3 notifica a mezzo posta all'indirizzo del destinatario della cartella esattoriale n 05920170015698579000 in data 24.8.2017.
Il termine di prescrizione risulta tempestivamente interrotto dalla notifica all' indirizzo pec del destinatario in data 19.5.2022 dell' intimazione di pagamento n 05920229004132520000.
Ne consegue che quanto ai premi inail richiesti con la cartella esattoriale
05920170015698579000 (notificata il 24.8.2017) non risulta maturata la prescrizione.
*
Quanto infine alla censura relativa alla violazione della legge
228/2012 art 1 comma 537 la stessa appare infondata.
Va premesso che l' art 1 legge 228/2012 prevede dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte
a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2015)
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto
e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 159 del 2015).
La ratio sottesa all' istanza di annullamento è quella di evitare che si proceda inutilmente e illegittimamente nei confronti di un soggetto non più obbligato dando la possibilità all' istante di sollevare unicamente censure estranee alla sfera di operatività del concessionario della riscossione e di pertinenza dell' ente creditore.
Tanto premesso parte ricorrente ha presentato in data in data
25.5.2022 istanza con la quale chiedeva lo sgravio della cartella sottesa all' intimazione di pagamento 05920229004132520000 poichè mai notificata nonchè la decadenza e prescrizione del credito.
Ne consegue che con la predetta istanza il ricorrente non eccepiva l' inesigibilità del credito per pagamenti avvenuti e non registrati o per sgravi da parte dell' Ente e per sospensioni giudiziali né provava documentalmente l' esistenza di alcuna causa di non esigibilità del credito così come previsto dall' art 1 co 538 l 228/2012, limitandosi a lamentare l' omessa notifica della cartella e gli altri vizi sopra richiamati.
Né appare fondata la circostanza che l' istanza sia rimasta priva di riscontro atteso che riscontrava tale Controparte_1 istanza con la nota del 6.6.2022 allegata in atti.
Il ricorso, in definitiva, va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.05.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall' liquidate in € 1000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CP_2
CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da liquidate in € 1000,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 22.01.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa