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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1090/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto Email_1
difensore, corso Roma n. 85, Alessandria
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLETTNER NICOLE Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via Messina Email_2
n. 6, Alessandria avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 21 settembre 2013, contraevano, in RI (NA) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di RI (NA) al n. 28, parte II, serie A, anno 2013;
- che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 16 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che, con riferimento alla condizione che prevede la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, questo Tribunale ritiene la stessa equa ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970;
- che il Tribunale, invece, non può recepire la rinuncia preventiva delle parti all'impugnazione della presente sentenza, in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla poiché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass., 16.10.1974, n. 2870, come richiamata da
Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI (NA) il 21 settembre
2013 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di RI (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n. 28, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di a titolo di assegno divorzile con corresponsione “una tantum”, la Parte_2 somma complessiva di € 121.200,00 (euro centoventunomiladuecento/00), e ciò – in ogni caso - a totale definizione di ogni diritto e/o pretesa economica, compreso il mantenimento e/o assegno divorzile, della sig.ra nei confronti del sig. mediante pagamento con le Parte_1 Parte_2 seguenti modalità: corresponsione dell'importo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) mediante bonifico bancario al momento della pubblicazione della emananda sentenza di divorzio e il saldo residuo mediante versamenti mensili di € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) ciascuno entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio, di modo che i coniugi danno atto e dichiarano che con l'integrale pagamento dell'importo di € 121.200,00 di cui sopra, avranno risolto ogni e qualsivoglia questione economica e/o patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi e rinunciano al conguaglio pensionistico fra i coniugi Parte_1 Parte_2
( ) ex § 6 VersAusglG, § 127a BGB previsto dalla Legge Tedesca. Persona_1
- Le spese del presente procedimento di divorzio sono interamente a carico del marito.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di RI (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 2 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1090/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto Email_1
difensore, corso Roma n. 85, Alessandria
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLETTNER NICOLE Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via Messina Email_2
n. 6, Alessandria avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 21 settembre 2013, contraevano, in RI (NA) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di RI (NA) al n. 28, parte II, serie A, anno 2013;
- che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 16 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che, con riferimento alla condizione che prevede la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile, questo Tribunale ritiene la stessa equa ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970;
- che il Tribunale, invece, non può recepire la rinuncia preventiva delle parti all'impugnazione della presente sentenza, in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla poiché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass., 16.10.1974, n. 2870, come richiamata da
Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI (NA) il 21 settembre
2013 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di RI (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n. 28, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di a titolo di assegno divorzile con corresponsione “una tantum”, la Parte_2 somma complessiva di € 121.200,00 (euro centoventunomiladuecento/00), e ciò – in ogni caso - a totale definizione di ogni diritto e/o pretesa economica, compreso il mantenimento e/o assegno divorzile, della sig.ra nei confronti del sig. mediante pagamento con le Parte_1 Parte_2 seguenti modalità: corresponsione dell'importo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) mediante bonifico bancario al momento della pubblicazione della emananda sentenza di divorzio e il saldo residuo mediante versamenti mensili di € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) ciascuno entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio, di modo che i coniugi danno atto e dichiarano che con l'integrale pagamento dell'importo di € 121.200,00 di cui sopra, avranno risolto ogni e qualsivoglia questione economica e/o patrimoniale tra di loro e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi e rinunciano al conguaglio pensionistico fra i coniugi Parte_1 Parte_2
( ) ex § 6 VersAusglG, § 127a BGB previsto dalla Legge Tedesca. Persona_1
- Le spese del presente procedimento di divorzio sono interamente a carico del marito.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di RI (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 2 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Santa Spina