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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2082/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. 2082/2024 R.G. promosso da
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. P.IVA_1
Luca Palazzuoli, presso il cui studio in Siena, Via dei Montanini n. 66, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giulia Pomponi, presso il cui studio in Siena, Viale Cavour n. 134, è elettivamente domiciliato
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
) rappresentati e difesi, per mandato allegato alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele Pomponi, presso il cui studio in
Siena, Viale Camillo Benso di Cavour n. 134, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI avente ad oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Il giudice Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.10.2024 (procedimento n.
2082/2024 R.G.), il dichiarato con sentenza n. Parte_2
42/2015 del 29.5.2015, esponeva che dall'esame della documentazione contabile della fallita era emerso che, negli anni precedenti il fallimento, i soci
[...]
e avevano effettuato indebiti prelievi di utili ai sensi CP_1 Parte_3 N. 2082-1/2024 R.G. 2
degli artt. 2478-bis comma 4° c.c., quando il bilancio della società era in perdita;
evidenziato che era deceduto e che i figli e Parte_3 CP_3 CP_2
e la madre avevano accettato l'eredità con beneficio
[...] Controparte_1
d'inventario, concludeva chiedendo la restituzione delle somme indebitamente prelevate, con vittoria di spese.
Con ricorso in corso di causa depositato il 26.11.2024 (procedimento n. 2082-
1/2024 R.G.), il medesimo , richiamato sul fumus il contenuto dell'atto Parte_1
di citazione ed evidenziato che il patrimonio dei convenuti era costituito dalle quote della RI EU e SI di SI NG & C. S.a.s., la quale a sua volta, era proprietaria di un laboratorio in Piancastagnaio oggetto di ipoteca, nonché dalle quote del diritto di proprietà di immobili in Piancastagnaio, di valore inferiore al credito vantato, sosteneva che eventuali atti dispositivi avrebbero pregiudicato la possibilità del di soddisfare il proprio credito;
Parte_1
chiedeva, pertanto, il sequestro conservativo dei beni dei resistenti.
Il Giudice, con decreto del 28.11.2024, autorizzava inaudita altera parte il sequestro conservativo richiesto e fissava l'udienza per la conferma modifica o revoca del decreto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si Controparte_1
costituiva contestando la richiesta avversaria;
eccepiva la prescrizione quinquennale del credito vantato dal , con decorrenza dalla Parte_1
percepibilità dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori, che poteva anche essere antecedente al fallimento, che nel caso di specie risaliva al 2012 o quantomeno alla liquidazione volontaria nel 2014; concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Rinnovata la notifica nei confronti degli altri resistenti, si costituivano anche e contestando anch'essi la richiesta avversaria;
CP_3 CP_2
eccepivano la prescrizione dell'azione e chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Giudice, uditi i procuratori delle parti all'udienza del 26.2.2025 e acquisite le note autorizzate, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, riservava la decisione. N. 2082-1/2024 R.G. 3
* * * * * * *
È noto che il sequestro conservativo è uno strumento predisposto a tutela del creditore di una somma di denaro ed è volto a conservare il patrimonio del debitore, costituente la c.d. garanzia generica del credito, per tutto il tempo necessario al creditore per ottenere una pronuncia esecutiva di condanna al pagamento di tale somma di denaro, serve cioè a garantire la fruttuosità della successiva esecuzione della sentenza di condanna;
infatti, all'esito del giudizio di merito e dell'ottenimento della sentenza in questione, il sequestro concesso si convertirà in pignoramento e il creditore potrà agire sui beni sequestrati sottoponendoli ad esecuzione forzata e quindi soddisfacendo il proprio diritto di credito sul ricavato dalla loro vendita.
In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 671 c.p.c., la concessione del provvedimento di sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza sia del requisito del fumus boni iuris, ovvero della probabilità del diritto di cui si invoca la tutela, sia del requisito del periculum in mora, ovvero del “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, quest'ultimo alternativamente desumibile sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081).
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento al fumus boni iuris della pretesa creditoria del ricorrente, i prelievi effettuati dai soci risultano dalle Parte_1
relazioni del curatore e dai mastrini allegati (docc. 3, 5 e 6 fasc.ricorrente) relativi al conto “soci c/ prelev. utili entro es.”.
I resistenti, in questa sede, non hanno specificamente contestato né l'esistenza né
l'illegittimità dei prelievi. Ed in proposito, si deve considerare che il conto in questione indica prelievi effettuati dai soci, ove il riferimento agli utili fa capire che si è trattato di prelievi in acconto sugli utili;
in tale prospettiva, se le somme prelevate dai soci in acconto trovano poi copertura nell'utile effettivamente prodotto a fine esercizio, il debito restitutorio viene meno attraverso la mancata N. 2082-1/2024 R.G. 4
percezione dei corrispondenti utili distribuibili;
nel caso, invece, in cui i prelevamenti eseguiti nel corso dell'anno siano superiori all'utile prodotto, vanno immediatamente ripianati o sono destinati a costituire un debito dei soci verso la società, che deve essere oggetto di restituzione.
Piuttosto, i resistenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità esercitata dal ai sensi dell'art. 146 L.Fall.. Parte_1
Tuttavia, già alla luce del tenore letterale dell'atto di citazione, si deve rilevare che il non ha lamentato il mancato adempimento da parte degli Parte_1
amministratori della società poi fallita agli obblighi su di essi gravanti sulla base dello statuto societario e della normativa in materia e non ha richiesto il conseguente risarcimento dei danni ma, più semplicemente, con specifico riferimento “alla voce dell'attivo “Soci c/prelev. utili entro es.””, ha lamentato gli
“indebiti prelievi da parte degli unici soci, e , …, Controparte_1 Parte_3 per complessivi €. 302.987,67”, derivante dal fatto che la società era in perdita e, quindi, non poteva distribuire utili ai sensi dell'art. 2478-bis comma 4° c.c., e, sul presupposto che l'illegittimità dei prelevamenti determinava a carico dei soci degli “obblighi restitutori”, ha quindi chiesto di condannare i soci al pagamento di un importo corrispondente a quello delle somme prelevate.
In questo senso, secondo quanto evidenziato dal Fallimento, l'azione esperita deve essere qualificata come un'azione di restituzione di somme oggetto di indebito prelievo ai sensi dell'art. 2478-bis c.c., avente ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla data del fallimento, interrotta dalla lettera di messa in mora del
16.3.2018.
Una volta correttamente qualificata l'azione proposta come di natura restitutoria dei prelievi illegittimamente eseguiti dai soci, si deve conseguentemente risolvere anche la questione della durata della prescrizione, in particolare, si deve escludere che operi la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità ex art. 146
L.Fall., azione che - come detto - il non ha inteso proporre;
ma si deve Parte_1
anche escludere l'operatività del termine previsto dall'art. 69-bis L.Fall. per le azioni revocatorie, posto che il non ha in alcun modo proposto Parte_1
un'azione revocatoria. N. 2082-1/2024 R.G. 5
Né appare applicabile la disposizione dell'art. 2949 comma 1° c.c., posto che il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'azione di massa e svolge un'attività distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi perciò necessariamente nella posizione di terzo.
Dunque, nel caso di specie, salva ed impregiudicata ogni più approfondita valutazione da demandarsi al processo di merito, si deve ritenere operante l'ordinaria prescrizione decennale, prevista in via generale e residuale dall'art. 2946 c.c.; l'eccezione di prescrizione quinquennale appare infondata.
Il termine di prescrizione decennale in questione, decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento, risulta interrotto dalla richiesta di pagamento inviata dal Curatore ai soci della società fallita in data 16.3.2018 (doc. 15 fasc.att.).
Conseguentemente, alla data della notificazione dell'atto di citazione, il termine di prescrizione decennale non risulta decorso.
Sussiste quindi il fumus del diritto alla restituzione vantato dal nei Parte_1
confronti dei soci della società fallita e dei loro eredi, ovviamente nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
D'altro canto, il periculum in mora può essere ritenuto provato alla luce dell'entità del patrimonio dei soci e dei loro eredi in rapporto all'entità del credito, posto che i soci sono titolari delle quote della RI EU e SI di SI
NG & C. S.a.s. (doc. 16 fasc.ricorrente), la quale, a fronte di un capitale sociale di appena € 1032,91, risulta proprietaria di un laboratorio in
Piancastagnaio gravato da ipoteca giudiziale (doc. 17 fasc.ricorrente), nonché proprietari di immobili in Piancastagnaio (doc. 20 fasc.ricorrente) di valore pacificamente inferiore al credito oggetto di causa.
In conclusione, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 671 c.p.c., il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento;
il decreto inaudita altera parte già emesso deve dunque essere confermato;
si deve pertanto autorizzare il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti dei convenuti sino alla concorrenza del credito vantato di € 302.987,67, così correggendosi l'importo inferiore erroneamente indicato nel decreto. N. 2082-1/2024 R.G. 6
Trattandosi di procedimento per sequestro conservativo in corso di causa, non si deve assegnare alcun termine per l'introduzione del processo di merito e la regolamentazione delle spese di lite deve essere rinviata all'esito del processo di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, a conferma del proprio precedente decreto inaudita altera parte, autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti dei resistenti sino alla concorrenza di € 302.987,67; spese al merito.
Siena, 27 marzo 2025
Il giudice Dott. Michele Moggi
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. 2082/2024 R.G. promosso da
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. P.IVA_1
Luca Palazzuoli, presso il cui studio in Siena, Via dei Montanini n. 66, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giulia Pomponi, presso il cui studio in Siena, Viale Cavour n. 134, è elettivamente domiciliato
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
) rappresentati e difesi, per mandato allegato alla comparsa C.F._3
di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele Pomponi, presso il cui studio in
Siena, Viale Camillo Benso di Cavour n. 134, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI avente ad oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Il giudice Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.10.2024 (procedimento n.
2082/2024 R.G.), il dichiarato con sentenza n. Parte_2
42/2015 del 29.5.2015, esponeva che dall'esame della documentazione contabile della fallita era emerso che, negli anni precedenti il fallimento, i soci
[...]
e avevano effettuato indebiti prelievi di utili ai sensi CP_1 Parte_3 N. 2082-1/2024 R.G. 2
degli artt. 2478-bis comma 4° c.c., quando il bilancio della società era in perdita;
evidenziato che era deceduto e che i figli e Parte_3 CP_3 CP_2
e la madre avevano accettato l'eredità con beneficio
[...] Controparte_1
d'inventario, concludeva chiedendo la restituzione delle somme indebitamente prelevate, con vittoria di spese.
Con ricorso in corso di causa depositato il 26.11.2024 (procedimento n. 2082-
1/2024 R.G.), il medesimo , richiamato sul fumus il contenuto dell'atto Parte_1
di citazione ed evidenziato che il patrimonio dei convenuti era costituito dalle quote della RI EU e SI di SI NG & C. S.a.s., la quale a sua volta, era proprietaria di un laboratorio in Piancastagnaio oggetto di ipoteca, nonché dalle quote del diritto di proprietà di immobili in Piancastagnaio, di valore inferiore al credito vantato, sosteneva che eventuali atti dispositivi avrebbero pregiudicato la possibilità del di soddisfare il proprio credito;
Parte_1
chiedeva, pertanto, il sequestro conservativo dei beni dei resistenti.
Il Giudice, con decreto del 28.11.2024, autorizzava inaudita altera parte il sequestro conservativo richiesto e fissava l'udienza per la conferma modifica o revoca del decreto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente si Controparte_1
costituiva contestando la richiesta avversaria;
eccepiva la prescrizione quinquennale del credito vantato dal , con decorrenza dalla Parte_1
percepibilità dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori, che poteva anche essere antecedente al fallimento, che nel caso di specie risaliva al 2012 o quantomeno alla liquidazione volontaria nel 2014; concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Rinnovata la notifica nei confronti degli altri resistenti, si costituivano anche e contestando anch'essi la richiesta avversaria;
CP_3 CP_2
eccepivano la prescrizione dell'azione e chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Giudice, uditi i procuratori delle parti all'udienza del 26.2.2025 e acquisite le note autorizzate, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, riservava la decisione. N. 2082-1/2024 R.G. 3
* * * * * * *
È noto che il sequestro conservativo è uno strumento predisposto a tutela del creditore di una somma di denaro ed è volto a conservare il patrimonio del debitore, costituente la c.d. garanzia generica del credito, per tutto il tempo necessario al creditore per ottenere una pronuncia esecutiva di condanna al pagamento di tale somma di denaro, serve cioè a garantire la fruttuosità della successiva esecuzione della sentenza di condanna;
infatti, all'esito del giudizio di merito e dell'ottenimento della sentenza in questione, il sequestro concesso si convertirà in pignoramento e il creditore potrà agire sui beni sequestrati sottoponendoli ad esecuzione forzata e quindi soddisfacendo il proprio diritto di credito sul ricavato dalla loro vendita.
In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 671 c.p.c., la concessione del provvedimento di sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza sia del requisito del fumus boni iuris, ovvero della probabilità del diritto di cui si invoca la tutela, sia del requisito del periculum in mora, ovvero del “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, quest'ultimo alternativamente desumibile sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081).
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento al fumus boni iuris della pretesa creditoria del ricorrente, i prelievi effettuati dai soci risultano dalle Parte_1
relazioni del curatore e dai mastrini allegati (docc. 3, 5 e 6 fasc.ricorrente) relativi al conto “soci c/ prelev. utili entro es.”.
I resistenti, in questa sede, non hanno specificamente contestato né l'esistenza né
l'illegittimità dei prelievi. Ed in proposito, si deve considerare che il conto in questione indica prelievi effettuati dai soci, ove il riferimento agli utili fa capire che si è trattato di prelievi in acconto sugli utili;
in tale prospettiva, se le somme prelevate dai soci in acconto trovano poi copertura nell'utile effettivamente prodotto a fine esercizio, il debito restitutorio viene meno attraverso la mancata N. 2082-1/2024 R.G. 4
percezione dei corrispondenti utili distribuibili;
nel caso, invece, in cui i prelevamenti eseguiti nel corso dell'anno siano superiori all'utile prodotto, vanno immediatamente ripianati o sono destinati a costituire un debito dei soci verso la società, che deve essere oggetto di restituzione.
Piuttosto, i resistenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità esercitata dal ai sensi dell'art. 146 L.Fall.. Parte_1
Tuttavia, già alla luce del tenore letterale dell'atto di citazione, si deve rilevare che il non ha lamentato il mancato adempimento da parte degli Parte_1
amministratori della società poi fallita agli obblighi su di essi gravanti sulla base dello statuto societario e della normativa in materia e non ha richiesto il conseguente risarcimento dei danni ma, più semplicemente, con specifico riferimento “alla voce dell'attivo “Soci c/prelev. utili entro es.””, ha lamentato gli
“indebiti prelievi da parte degli unici soci, e , …, Controparte_1 Parte_3 per complessivi €. 302.987,67”, derivante dal fatto che la società era in perdita e, quindi, non poteva distribuire utili ai sensi dell'art. 2478-bis comma 4° c.c., e, sul presupposto che l'illegittimità dei prelevamenti determinava a carico dei soci degli “obblighi restitutori”, ha quindi chiesto di condannare i soci al pagamento di un importo corrispondente a quello delle somme prelevate.
In questo senso, secondo quanto evidenziato dal Fallimento, l'azione esperita deve essere qualificata come un'azione di restituzione di somme oggetto di indebito prelievo ai sensi dell'art. 2478-bis c.c., avente ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla data del fallimento, interrotta dalla lettera di messa in mora del
16.3.2018.
Una volta correttamente qualificata l'azione proposta come di natura restitutoria dei prelievi illegittimamente eseguiti dai soci, si deve conseguentemente risolvere anche la questione della durata della prescrizione, in particolare, si deve escludere che operi la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità ex art. 146
L.Fall., azione che - come detto - il non ha inteso proporre;
ma si deve Parte_1
anche escludere l'operatività del termine previsto dall'art. 69-bis L.Fall. per le azioni revocatorie, posto che il non ha in alcun modo proposto Parte_1
un'azione revocatoria. N. 2082-1/2024 R.G. 5
Né appare applicabile la disposizione dell'art. 2949 comma 1° c.c., posto che il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'azione di massa e svolge un'attività distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi perciò necessariamente nella posizione di terzo.
Dunque, nel caso di specie, salva ed impregiudicata ogni più approfondita valutazione da demandarsi al processo di merito, si deve ritenere operante l'ordinaria prescrizione decennale, prevista in via generale e residuale dall'art. 2946 c.c.; l'eccezione di prescrizione quinquennale appare infondata.
Il termine di prescrizione decennale in questione, decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento, risulta interrotto dalla richiesta di pagamento inviata dal Curatore ai soci della società fallita in data 16.3.2018 (doc. 15 fasc.att.).
Conseguentemente, alla data della notificazione dell'atto di citazione, il termine di prescrizione decennale non risulta decorso.
Sussiste quindi il fumus del diritto alla restituzione vantato dal nei Parte_1
confronti dei soci della società fallita e dei loro eredi, ovviamente nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
D'altro canto, il periculum in mora può essere ritenuto provato alla luce dell'entità del patrimonio dei soci e dei loro eredi in rapporto all'entità del credito, posto che i soci sono titolari delle quote della RI EU e SI di SI
NG & C. S.a.s. (doc. 16 fasc.ricorrente), la quale, a fronte di un capitale sociale di appena € 1032,91, risulta proprietaria di un laboratorio in
Piancastagnaio gravato da ipoteca giudiziale (doc. 17 fasc.ricorrente), nonché proprietari di immobili in Piancastagnaio (doc. 20 fasc.ricorrente) di valore pacificamente inferiore al credito oggetto di causa.
In conclusione, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 671 c.p.c., il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento;
il decreto inaudita altera parte già emesso deve dunque essere confermato;
si deve pertanto autorizzare il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti dei convenuti sino alla concorrenza del credito vantato di € 302.987,67, così correggendosi l'importo inferiore erroneamente indicato nel decreto. N. 2082-1/2024 R.G. 6
Trattandosi di procedimento per sequestro conservativo in corso di causa, non si deve assegnare alcun termine per l'introduzione del processo di merito e la regolamentazione delle spese di lite deve essere rinviata all'esito del processo di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, a conferma del proprio precedente decreto inaudita altera parte, autorizza il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti dei resistenti sino alla concorrenza di € 302.987,67; spese al merito.
Siena, 27 marzo 2025
Il giudice Dott. Michele Moggi