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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2249/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Novara, Corso Torino n. 40 elettivamente domiciliato in Novara, Via Carlina n.4 presso lo studio dell'avv. Antonella Spalla dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F.: ), nata a [...], il CP_1 CodiceFiscale_2
15/01/1989 e residente in [...] int. 13, elettivamente domiciliato in
Novara, Via Mameli n.5 presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresenta e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“i ricorrenti sottoscrivono pertanto le presenti note scritte, chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in Comune di
Novara (NO) in data 14 maggio 2018 e, sussistendone i presupposti di legge, alle seguenti condizioni:
1) Disporre la perdita del cognome che la Signora aveva aggiunto al Pt_1 CP_1 proprio con il matrimonio.
2) Disporre che la emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni prescritte dalla legge.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e hanno contratto matrimonio civile il 14/05/2018 in Novara, con Parte_1 CP_1 atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.35, Parte I, anno 2018.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 04/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È provata l'esistenza di accordo di separazione concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Novara in data 10/11/2023.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla conclusione dell'accordo di separazione avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Il carattere necessario della pronuncia in punto status e l'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara, in data il 14/05/2018 dai signori e atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1 comune al n. 35, Parte I, anno 2018;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Pt_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2249/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Novara, Corso Torino n. 40 elettivamente domiciliato in Novara, Via Carlina n.4 presso lo studio dell'avv. Antonella Spalla dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F.: ), nata a [...], il CP_1 CodiceFiscale_2
15/01/1989 e residente in [...] int. 13, elettivamente domiciliato in
Novara, Via Mameli n.5 presso lo studio dell'avv. Luana Magna, dalla quale è rappresenta e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“i ricorrenti sottoscrivono pertanto le presenti note scritte, chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in Comune di
Novara (NO) in data 14 maggio 2018 e, sussistendone i presupposti di legge, alle seguenti condizioni:
1) Disporre la perdita del cognome che la Signora aveva aggiunto al Pt_1 CP_1 proprio con il matrimonio.
2) Disporre che la emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni prescritte dalla legge.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e hanno contratto matrimonio civile il 14/05/2018 in Novara, con Parte_1 CP_1 atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.35, Parte I, anno 2018.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 04/12/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È provata l'esistenza di accordo di separazione concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Novara in data 10/11/2023.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla conclusione dell'accordo di separazione avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Il carattere necessario della pronuncia in punto status e l'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara, in data il 14/05/2018 dai signori e atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1 comune al n. 35, Parte I, anno 2018;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 Pt_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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