Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3221/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Mario Ferrari,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Abela,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia all'On. Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
in via subordinata: dichiarare cessata la materia del contendere per il pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto come da bonifico che si allega in produzione;
sulle spese di opposizione: compensare le spese di lite per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e per la mancata presentazione alla procedura di mediazione facoltativa instaurata da parte opponente».
Per l'opposta:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso nel merito: - dichiarare l'inammissibilità, la decadenza e/o l'infondatezza dell'opposizione avversaria e respingere tutte le domande proposte dalla Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto
[...] ingiuntivo n. 1075/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 25 giugno 2024 e, comunque, dichiarare tenuta e condannare la Parte_3
[...
[...]
[...] Parte_4
€ 10.439,00 o della maggiore o minore somma che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo. In via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 comma 1 e/o comma 3 c.p.c., dichiarare tenuta e condannare la Parte_2
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla da
[...] Parte_4 determinarsi in via equitativa. Con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio. In via istruttoria: (…)».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Controparte_1
decreto ingiuntivo dell'importo di Parte_1
€ 10.439,00, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo derivante dall'esecuzione di lavori di rimozione e smaltimento di coperture in cemento- amianto e successivo ripristino: in particolare, era stata emessa la fattura n. 52/2023 del 28.11.2023, per un importo totale di € 30.439,00, pagata solo parzialmente, ovvero per € 20.000,00. Nel ricorso monitorio, l'ingiungente evidenziava che la fattura era stata emessa sulla base di una proposta contrattuale scritta accettata dalla controparte e che, a seguito dell'esecuzione dei lavori e dell'invio della suddetta fattura, la stessa controparte, senza contestazione dell'importo imponibile, si era limitata in una e-mail a sollevare la questione se l'aliquota I.V.A. del 22% ivi esposta fosse corretta, arrivando poi, con ulteriore e-mail, a riconoscere tale correttezza.
2. – Ha presentato opposizione l'ingiunta, sostenendo, in estrema sintesi, l'esistenza di un accordo verbale in forza del quale il costo complessivo dei lavori avrebbe dovuto essere non superiore a € 20.000,00, accordo la cui esistenza veniva contestata dall'opposta.
3. – All'esito dell'udienza del 26.3.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa, ritenuta istruita alla luce della documentazione prodotta, era differita all'udienza del 14.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ivi trattenuta in decisione.
Nelle memorie conclusionali le parti davano atto dell'intervenuto pagamento del decreto ingiuntivo: in particolare, l'opposta riconosceva tale pagamento, accennando al fatto che non era stata corrisposta unicamente la “tassa di registro del decreto”.
Motivi della decisione
4. – Deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente in merito alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della “negoziazione assistita obbligatoria”, posto che nei procedimenti monitori e nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tale
2 obbligatorietà è esclusa alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 3 comma 3° D.L. n. 132/2014.
5. – Ancora in punto di rito, l'opponente – che chiede la declaratoria di
“cessazione della materia del contendere” - sembra ritenere che il mero pagamento delle somme portate nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo comporti una tale conseguenza, il che è errato. La cessazione della materia del contendere postula infatti l'esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale la lite deve intendersi definita o, comunque, di un fatto sopravvenuto che determina tale definizione, e, nella specie, nulla di ciò risulta essere avvenuto. Al contrario, lo stesso opponente, nella comparsa conclusionale, ha ritenuto di richiamarsi all'eccezione formulata in merito al
“mancato rispetto dell'accordo verbale che le parti avevano raggiunto in sede di sopralluogo per i lavori”, dimostrando di non voler rinunciare alle proprie difese.
6. – Premesso quanto sopra, l'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
L'opponente afferma di essersi accordata con la controparte per un corrispettivo non superiore ad € 20.000,00, ma di tale assunto non offre prova alcuna. Oltre a ciò, è agli atti di parte opposta corrispondenza a mezzo di posta elettronica, la cui esistenza non è mai stata specificamente contestata, dal quale risulta non solo l'invio all'opponente di una offerta, contenente l'esposizione del corrispettivo poi fatturato, ma anche della stessa fattura ed un riscontro da parte dell'opponente stessa limitato alla richiesta di chiarimenti sull'I.V.A.:
Successivamente, offerti i chiarimenti del caso, la stessa opponente ha confermato, sempre via e-mail, l'applicazione dell'aliquota I.V.A. del 22%.
3 Deve pertanto ritenersi che l'importo esposto in fattura, se anche in ipotesi non previamente concordato, era stato in seguito accettato dall'opponente.
7. – Il pagamento intervenuto in corso di causa comporta la necessità di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, precisandosi che non trovano il proprio titolo giuridico in tale provvedimento le spese dell'imposta di registro liquidate successivamente alla sua emissione ed alla declaratoria di provvisoria esecutività.
8. - Le spese di lite relative al giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi € 3.400,00 (valori parametrici medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale), oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Le spese della fase monitoria sono già state assolte dall'opposta e, pertanto, non si deve provvedere in merito, dovendosi comunque confermare, anche in questa sede, la liquidazione operata dal giudice in detta fase.
Non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.q.m
. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta l'opponente Parte_1 al pagamento delle somme portate nell'opposto decreto ingiuntivo e, preso atto dell'intervenuto pagamento di dette somme in corso di causa, revoca il medesimo provvedimento;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta CP_1 delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, che liquida,
[...] per compenso di difensore, in complessivi € 3.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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