Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRunale Ordinario di DE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1962/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. B. Vezzali
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Seidenari
in punto a: conto corrente, ripetizione indebito.
All'udienza del 3/12/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/4/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 21/2/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione,
- previo accertamento del mancato rispetto della normativa antiusura ai sensi della Legge 108/1996 ed art. 644 c.p. sul rapporto per cui è causa, ed accertamento, dunque dell'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo degli addebiti operati dalla banca nei confronti di e per Parte_1 competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto corrente n. 1969, in eccedenza contrario al disposto della normativa antiusura Legge 108/96 e/o comunque in eccedenza alla misura del tasso previsto in via convenzionale;
- previo, altresì, accertamento, per la remunerazione del c/c n. 1969 per cui è causa, dell'invalidità della c.m.s. dell'addebito per valute, della capitalizzazione, dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
di qualsiasi anatocismo delle componenti l'addebitata remunerazione bancaria, che precedono;
- previo accertamento della mancata e/o errata e/o non conforme alla legge applicazione della normativa di cui alla Delibera CICR del 09.02.2000, voglia il TRunale dichiarare la nullità della clausola contrattuale e/o la nullità della praticata capitalizzazione degli interessi e delle competenze passive tutte sul contratto di conto corrente numero n. 1969 in violazione delle suddette norme di legge;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in premessa, degli addebiti effettuati sul conto corrente n. 1969 a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS);
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in premessa, della pattuizione e/o applicazione dell'anatocismo di interessi passivi, competenze passive, spese ed oneri e degli addebiti effettuati a tale titolo sul conto corrente n.1969;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in premessa, l'indeterminatezza del tasso applicato al conto corrente n. 1969;
- accertare e dichiarare il TEG (tasso effettivo globale) applicato al conto corrente n. 1969;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo, degli addebiti operati dalla convenuta nei confronti dell'attrice per interessi, competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto corrente n. 1969 in violazione della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
- accertare e dichiarare, per la remunerazione del conto corrente n. 1969 la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in premessa, delle condizioni pattuite e/o applicate e degli addebiti a tale titolo effettuati del tasso d'interesse; della CMS;
dell'addebito per valute;
della capitalizzazione;
dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
- accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in premessa, che il saldo dichiarato da alla CP_1 data di notifica del presente atto di citazione sul conto corrente n. 1969 è un saldo non vero e conseguentemente accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere alla data di notifica del presente atto sul conto corrente n. 1969 secondo i criteri di legge di cui alla premessa e nella misura che sarà in tal modo accertata;
- condannare, per i motivi tutti di cui alla premessa narrativa, Banca convenuta alla restituzione in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme Parte_1 imputate ai suddetti titoli non dovuti e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge per un importo pari ad Euro 173.704,86 o per l'importo diverso che risulterà in esito al giudizio.
Oltre interessi e spese dalla data del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”:
per parte convenuta:
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta, NEL MERITO, in via principale
Respingere, siccome prescritte, infondate e comunque non provate, tutte le domande, da chiunque proposte
contro
Controparte_1 IN OGNI IPOTESI Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in
2 conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nella specie, parte attrice asserisce di avere indebitamente versato somme nel corso di un rapporto bancario (di conto corrente ordinario con affidamento) intrattenuto con la convenuta, in eccedenza su quanto dovuto, per effetto in CP_1 particolare del fatto che nel corso di detti rapporti la banca ha illegittimamente addebitato al correntista somme di denaro a titolo di interessi, spese, compensi e commissioni in realtà non dovuti, in quanto non validamente pattuiti. Parte attrice allega, quindi, la nullità di ogni pattuizione in violazione dell'art. 1284 C.c., per effetto di varie clausole contrattuali illegittime, relative alla pattuizione del tasso d'interesse ed alla capitalizzazione periodica degli stessi e alle commissioni di massimo scoperto ed altre competenze, all'applicazione di illegittimo anatocismo e al superamento della soglia usuraria del tasso di interessi;
conseguentemente parte attrice, previ accertamento ed eliminazione di qualsiasi anatocismo, chiede l'accertamento del reale saldo di dare ed avere tra le parti in relazione ai predetti rapporti, e la restituzione delle somme versate in eccedenza, da quantificarsi in giudizio e che comunque indica nell'importo di € 173.704,86, oltre rifusione delle spese legali già sostenute prima dell'introduzione della controversia.
4. Parte convenuta, prima ancora di svolgere le proprie difese in merito alle allegazioni di nullità contrattuale, e di svolgere eccezione di prescrizione, eccepisce la completa assenza di prova delle allegazioni attoree, posto che parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, come unica difesa svolta, si limita a muovere generiche contestazioni basate esclusivamente sulla produzione di una consulenza tecnica di parte, senza effettuare alcuna produzione documentale, e che, nel corso successivo del giudizio, non ha effettuato deposito di alcuna memoria difensiva, tantomeno istruttoria, né documento ulteriore. Eccepisce, quindi, l'inidoneità della –peraltro contestata - perizia di parte a dimostrare alcunché e, in mancanza di documentazione circa il rapporto bancario, la dilatorietà e comunque infondatezza delle domande attoree, per mancanza di prova.
5. Le eccezioni di parte convenuta sono fondate: le allegazioni attoree sono del tutto generiche e non supportate da elementi probatori o indiziari attendibili;
parte attrice opponente non ha allegato elementi di convincimento idonei a supportare le proprie
3 affermazioni circa l'andamento del rapporto bancario in questione, e che la somma risultante dal saldo attuale non corrisponda a quanto espressamente pattuito;
sull'attore incombe, infatti, un onere specifico di allegare -prima ancora che dimostrare- il proprio assunto, nella specie non assolto.
Al riguardo l'orientamento di questo ufficio condivide l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione in materia di interessi bancari, utilizzabile anche a questi fini:
“In materia bancaria, l'onere di allegazione è adempiuto da chi contesti il credito preteso dalla banca soltanto nel momento in cui, oltre all'individuazione delle norme violate, siano specificati i concreti addebiti operati in violazione delle norme, indicando le singole poste passive in ipotesi non dovute, eventualmente con calcoli alternativi ricostruenti il dare e l'avere nel rapporto” (TR. DE -Rovatti-
6/2/2018, n. 212; TR. DE -Pagliani- 25/7/2024, n. 1220);
“La parte che lamenti il superamento della soglia dell'usura ha anche l'onere di indicare in applicazione di quali parametri si realizzerebbe il superamento del tasso soglia denunciato, nonché di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, la cui carenza non può essere superata mediante CTU, attenendo al profilo dell'allegazione delle circostanze poste a fondamento della domanda” (TR.
DE -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824; TR. DE -Pagliani- 1/2/2024, n. 288;
TR. DE -Pagliani- 13/2/2024, n. 390; TR. DE -Pagliani- 25/7/2024, n.
1220; TR. DE -Pagliani- 25/10/2024, n. 1572);
“Il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e non può, quindi, limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l'azione meramente esplorativa. È necessario, quindi, che il correntista indichi le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti o non dovuti affatto con la conseguenza che una contestazione generica, comporta l'infondatezza nel merito della domanda” (TR. DE -Primiceri- 15/10/2020, n. 1228).
“Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque per l'accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 cc,
l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi
4 maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari” (TR. DE -Pagliani-
4/1/2021, n. 15; TR. DE -Pagliani- 12/12/2023, n. 2123).
6. Nel merito, infatti, va considerato che, in relazione ai rapporti di cui è causa, parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente, né altro documento riportante le condizioni economiche di regolazione, avendo prodotto esclusivamente una consulenza tecnica di parte e nessun documento proveniente dalla banca convenuta.
Tale comportamento processuale preclude in modo radicale la stessa possibilità di provare le allegazioni attoree;
in particolare, la mancata produzione dei documenti comprovanti la stessa conclusione del contratto assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica delle clausole contrattuali (cfr., tra le varie: TR. DE (Cortelloni) 19/9/2018, n. 1561); per la fase successiva, la mancata produzione (integrale) degli estratti conto con scalari impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento.
In questo caso non si tratta di lacune parziali nella ricostruzione del rapporto, ma di totale impossibilità di dimostrare -se non la stessa esistenza del rapporto, in quanto ammessa dalla banca convenuta- il concreto assetto negoziale e anche una sola delle condizioni contrattuali concretamente applicate.
7. Nella descritta situazione, anche la consulenza tecnica di parte -dell'ing.
[...] prodotta da parte attrice non può avere alcuna valenza di elemento di Tes_1 convincimento, non trovando riscontro in alcun documento bancario inerente al rapporto contrattuale in questione.
Al riguardo vanno brevemente esplicitate le ragioni sostanziali che precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria richiesta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice, ossia che, appunto, parte attrice non ha prodotto per intero la documentazione necessaria, e tale condotta comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
5 In quest'ottica resta, infatti, del tutto vana la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attività che in ogni caso non potrebbe condurre -come già accennato- a integrazione della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione, per la presenza di lacune tali da determinare l'inattendibilità di ogni ricalcolo.
Le lacune istruttorie, infatti, non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che nella descritta situazione risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente ed inammissibilmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova: <la consulenza tecnica d non mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalit di coadiuvare il giudice nella valutazione elementi acquisiti o soluzione questioni che necessitino specifiche conoscenze. ne consegue suddetto indagine pu essere utilizzato al fine esonerare parte dal fornire prova quanto assume ed quindi legittimamente negata qualora tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte ovvero compiere una esplorativa ricerca fatti>o circostanze non provati>> (TR. DE (Rovatti) 12/9/17, n. 1548; TR. DE
(Rovatti) 14/9/17, n. 1573; TR. DE (Primiceri) 18/12/17, n. 2227; TR. DE
(Pagliani) 6/11/18, n. 1824; TR. DE (Primiceri) 13/11/18, n. 1855); <la consulenza tecnica d non mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalit di coadiuvare il giudice nella valutazione elementi acquisiti o soluzione questioni che necessitino specifiche conoscenze. ne consegue suddetto indagine pu essere utilizzato al fine esonerare parte dal fornire prova quanto assume ed quindi legittimamente negata qualora tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte ovvero compiere una esplorativa ricerca fatti>>
(TR. DE -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824); <la consulenza tecnica d non mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalit di coadiuvare il giudice nella valutazione elementi acquisiti o soluzione questioni che necessitino specifiche conoscenze. ne consegue suddetto indagine pu essere utilizzato al fine esonerare parte dal fornire prova quanto assume ed quindi legittimamente negata qualora tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte ovvero compiere una esplorativa ricerca fatti>> (TR. DE -Del Borrello- 14/3/2018, n. 460;
TR. DE -Pagliani- 9/7/2020, n. 790); <il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici pagati o addebitati sul suo conto ha l di dimostrare del credito e deve pertanto depositare in causa documentazione contabile nella specie gli estratti conti. a tale onere non pu supplire attraverso mera produzione una> 6 perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume>> (TR. DE -Pagliani- 4/1/2021, n. 15);
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
8. La domanda attorea è risultata, pertanto, sul piano probatorio infondata e come tale va respinta. Parte convenuta non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale di pagamento, limitandosi a domandare il rigetto delle domande attoree.
Attesa la verificata infondatezza nel merito delle domande, non occorre esaminare le altre questioni -quali specificamente le eccezioni di prescrizione e di errori di calcolo sollevate da parte convenuta- dibattute dalle parti, in attuazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <la consulenza tecnica d non mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalit di coadiuvare il giudice nella valutazione elementi acquisiti o soluzione questioni che necessitino specifiche conoscenze. ne consegue suddetto indagine pu essere utilizzato al fine esonerare parte dal fornire prova quanto assume ed quindi legittimamente negata qualora tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte ovvero compiere una esplorativa ricerca fatti>> (TR. DE -Rimondini-
25/9/2017, n. 1677; TR. DE -Castagnini- 13/1/2018, n. 454; TR. DE –Del
Borrello- 19/3/2018, n. 475; TR. DE -Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; TR.
DE -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; TR. DE -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; TR.
DE -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; TR. DE -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; TR.
DE -Castagnini- 26/1/2019, n. 143; TR. DE -Pagliani- 15/2/2019, n. 232;
TR. DE -Pagliani- 22/3/2019, n. 412; TR. DE -Siracusano- 8/5/2019, n.
672).
9. Le spese processuali -per valore dichiarato come in atto introduttivo e complessità bassa- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7
P. Q. M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28/2/2023 nei c Controparte_1 dichiara tenuta e condanna rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali, € 8.109,90, di CP_1 ese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in DE, il giorno 8/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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