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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 968 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. PELLEGRINO Parte_1
PASQUALE e dall'Avv. STEFANO PELLEGRINO, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 il ricorrente, titolare di pensione Cat
VO n°10066203 con decorrenza 04/2019, ha dedotto che in data 8.9.2023 riceveva dall' il MOD. RC5 con il quale veniva informato che nel periodo CP_1
che andava dall'01.04.2019 al 30.09.2023 aveva ricevuto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di € 2.381,77 sulla sua pensione, per la trasformazione della stessa da provvisoria a definitiva.
Lo si informava, altresì, che tale importo sarebbe stato recuperato sulla pensione attraverso una trattenuta pari al 20% a partire dalla prima rata utile.
Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava in data 06.11.2024, ricorso al Comitato Provinciale, che rimaneva senza esito. L' , poi, con la cedola di novembre 2023 iniziava a recuperare il debito CP_1 per € 173,67.
Il ricorrente eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato che la ripetizione dell'indebito è esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Riteneva applicabile al caso di specie la sanatoria prevista dagli art. 52 Legge
88/89 e 13 Legge 412/91, nonché del secondo comma dell'art. 13, secondo il quale l' ha l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Ne caso di specie la notifica dell'indebito era avvenuta in data 08.09.2023 per un presunto indebito maturato nel periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2023 e, quindi, abbondantemente oltre i termini di cui sopra almeno per alcuni anni.
Ne conseguiva che le somme erogate non erano ripetibili.
Ancora, lamentava che nella missiva impugnata l' non aveva fornito gli CP_1
elementi utili a far comprendere alla ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Chiedeva che in accoglimento della domanda venisse dichiarato di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione CP_1
del 08.09.2023 e percepite sulla pensione di vecchiaia Cat. VO n° 10066203 per il periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2023; condannato per l'effetto, l' CP_1
alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute con decorrenza dal
01.11.2023 al 01.12.2024.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l eccependo che nel CP_1
caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 52 della L. n. 88/89 come autenticamente interpretato dell'art. 13 della L. n. 412/1991, essendosi l'indebito formatosi in relazione al periodo di percezione della pensione in via provvisoria (peraltro con avvertimento, nel provvedimento di liquidazione provvisoria, della possibilità di successive modifiche del trattamento pensionistico), mentre la sanatoria prevista dalla citata normativa si riferisce esclusivamente ai casi di indebito formatisi in relazione a pensioni erogate in via definitiva, né la legge o altri fonti normative impongono un termine per la trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva.
Nè tanto meno era applicabile nel caso di specie il secondo comma dell'art. 13 in quanto non era previsto al termine entro il quale l' è onerato della CP_1
verifica e della correzione nel caso in cui si tratta di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva.
Oltretutto, controparte era stata espressamente avvertita che l'importo della pensione avrebbe potuto subire modifiche, sicchè non poteva riporre alcun affidamento circa l'intangibilità della prestazione.
Per quanto sopra insisteva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente ed in data odierna, ritenuta matura per la decisione, lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta aa sentenza.
Il ricorso è infondato e dovrà essere rigettato per i motivi di seguito esposti
L'indebito contestato dal ricorrente è sorto a seguito della trasformazione della sua pensione da provvisoria a definitiva.
Il ricorrente invoca l'applicazione nel caso di specie della sanatoria prevista dall'art. 52 Legge n. 88/89, come interpretato dall'art. 13 Legge 412/91.
L'art. 52 della L. n. 88/89, dopo avere previsto, al 1° comma, che Le pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti
o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, al 2° comma enuncia il principio di irripetibilità dell'indebito: Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'art. 13 comma 1 della Legge n. 412/1991 fornisce l'interpretazione autentica del superiore articolo 52 che Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Dal combinato disposto di queste due norme emerge il principio secondo cui l' può in ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al CP_1
recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o CP_1
consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti
CP_ dall' previdenziale.
Deve quindi trattarsi di rettifica della pensione liquidata sulla base di un provvedimento definitivo perché le somme ritenute indebite siano irripetibili nel caso di errore dell' ed in assenza di dolo del percipiente. CP_1
Nel caso di specie non si tratta di un indebito nascente in merito ad un provvedimento definitivo, ma riscontrato su una liquidazione di pensione in via provvisoria al momento della sua trasformazione in definitiva.
Quindi, manca uno dei presupposti per l'applicazione della sanatoria sopra prevista e cioè l'esistenza di un provvedimento di liquidazione di pensione definitivo.
E occorre evidenziare che di tale circostanza ne era a conoscenza il ricorrente.
Lo stesso con la comunicazione del 12.3.2019, allegata in atti, veniva informato che la prima liquidazione della pensione avveniva in via provvisoria in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa e per contribuzione da verificare proveniente da DMAG.
Quindi era a conoscenza del carattere provvisorio della liquidazione e l'affidamento è tutelato solo da quando si perfeziona il procedimento definitivo di pensione. Pertanto, nella specie il ricorrente non poteva invocare nessun legittimo affidamento tutelabile (Cass Civ. Sez. Lav. – Ordinanza n. 31470 depositata il 7 dicembre 2024; Cass. n. 10337/2023).
Quanto sopra dedotto in merito alla non applicazione nel caso di specie della sanatoria prevista dagli art. 52 Legge 88/89 e 13 Legge 412/91 trova conferma nella giurisprudenza di legittimità ove si è statuito che “l'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art.
13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico CP_1
imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una qualunque delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e prevede
l'applicazione dell'art. 2033 cc”. (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023,
n.10337).
Nel caso di specie manca una di queste condizioni e cioè il pagamento di somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato, nascendo l'indebito da somme corrisposte a titolo di pensione liquidata in via provvisoria.
E' la stessa giurisprudenza di legittimità che sul punto ha statuito che “è inapplicabile la L. n. 412 del 1991, art. 13, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n. 88 del 1989, art. 52, dispone che la sanatoria, ossia la irripetibilità dell'indebito, si applica solo in caso per le somme corrisposte in base a "formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato". Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come "provvisori" (cfr
Cass. Sez. VI n. 2494/2013) e ancora che sono escluse dal beneficio della irripetibilità tutte somme erogate in base ad un provvedimento provvisorio
(Cass 8564/2016).
E ne consegue che, trattandosi appunto di liquidazione provvisoria, non opera neppure il termine entro il quale l' è onerato della verifica e della CP_1
correzione. Nè rileva il fatto che la liquidazione definitiva fosse potenzialmente agevole a rapida, trattandosi solo di applicare coefficienti prefissati, giacchè la norma di legge prescrive chiaramente che per ogni provvedimento provvisorio non opera la sanatoria e che quindi l'indebito è ripetibile. (cfr Cass. Civ. Sez.
VI 2494/2013).
E per tutto quanto sopra dedotto e sempre considerando che l'indebito è sorto durante la trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva alcun rilievo hanno le considerazioni svolte da parte ricorrente nelle note depositate ex art. 127 ter in merito agli errori effettuati sul calcolo dei contributi posseduti dal ricorrente, poiché considerazioni superate dal fatto che nel caso di specie non può operare in alcun modo la sanatoria prevista dal combinato disposto degli art. 52 Legge 88/99 e 13 Legge 412/91.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso dovrà essere rigettato.
Le spese sono irripetibili stante la sussistenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi 12.6.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio