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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg. 5359/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona dell'amm.re unico, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
NT RI IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria la Carità, alla via Polveriera 22;
OPPONENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Nappo e Francesca
MA D'UR e con questi elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici identificati dalle seguenti caselle p.e.c.:
Email_1
.salerno.it; Email_2 CP_2
OPPOSTA
c.f. , nato il 2305/1983 a Piano di Controparte_3 C.F._1
Sorrento, residente in [...] e con domicilio professionale in Sorrento (NA) al Corso Italia, 41
CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 923/2022 del 29.07.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, alla veniva ingiunto il pagamento Parte_1
della somma di euro 16.346,53, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo
231/2002 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e le competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro 685,50, oltre accessori di legge.
Avverso detto decreto, la spiegava formale opposizione, Parte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
formulava, inoltre, istanza, accolta, di integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori. Nel merito, deduceva di aver regolarmente adempiuto le obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di subappalto di cui al ricorso monitorio, contestando la mancata autorizzazione delle variazioni di cui alla richiesta di pagamento, nonché il grave inadempimento contrattuale della opposta per la cattiva esecuzione delle opere;
infine, concludeva per sentir dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva accertarsi la responsabilità del direttore dei lavori per la non corretta esecuzione delle opere eseguite.
Occorre premettere che, nell'ambito del procedimento monitorio, la aveva rappresentato che, con contratto di subappalto del Controparte_1
14.10.2021, la le aveva commissionato lavori di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Sorrento, al
Corso Italia n. 220, specificando che per la realizzazione degli interventi indicati nel computo metrico allegato al detto contratto di subappalto veniva previsto il corrispettivo di € 41.000,00 e che gli interventi in parola avevano avuto inizio il giorno 20.10.2021 ed erano terminati il 03.04.2022, in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente pattuiti;
che nel corso della esecuzione delle opere la aveva chiesto (ed ottenuto) la Parte_1
realizzazione di ulteriori lavorazioni, ragion per la quale, anche in considerazione del “premio” previsto dall'art.
8.5 del contratto (per avere terminato in anticipo le lavorazioni), il corrispettivo complessivamente dovuto alla era pari ad € 56.306,53 (portato da tre Controparte_1
fatture: la n. 36 del 12.10.2021, la n. 41 del 04.12.2021 e la n. 19 del
19.05.2022) di cui la debitrice aveva corrisposto il solo minore importo di €
39.960,00, con una differenza ad avere di euro 16.346,53, di cui all'ingiunzione di pagamento.
Avverso tale ingiunzione, con l'atto di opposizione di cui al presente procedimento, rappresentava che nessuna pretesa creditoria Parte_1
poteva essere riconosciuta a parte opposta, stante l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti dal suddetto contratto di subappalto.
Rappresentava, infatti, che il consuntivo di spesa presentato dalla società subappaltatrice contemplava anche l'esecuzione di lavori “già previsti nel contratto di appalto, e comunque non autorizzati per iscritto” e che l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto malgrado i malfunzionamenti riscontrati, veniva, inoltre, rilasciata da società diversa da quella incaricata.
Segnatamente, parte opponente rilevava che “a seguito di vari sopralluoghi effettuati sul cantiere risultano delle gravi inadempienze in ordine alla corretta e puntuale esecuzione del contratto, in violazione di quanto disposto all'art 11 del contratto di subappalto e veniva riscontrato l'utilizzo di materiali non adeguati agli standard qualitativi richiesti;
inoltre, e nonostante le previsioni contrattuali, al momento della richiesta delle somme dovute per le presunte variazioni, i lavori non risultavano ancora ultimati, né consegnati alla Committenza”.
Rappresentava ancora che la mancata corretta esecuzione dell'opera costringeva parte opponente a rivolgersi a una diversa ditta per l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire la riparazione dei danni causati dall'inadempimento di parte opposta e, di conseguenza, di disporre dell'immobile.
Si costituiva parte convenuta, la quale contestava la domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Chiedeva, infine, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 15.09.2023, parte opponente depositava atto di integrazione del contraddittorio regolarmente notificato al terzo il Controparte_3
quale non si costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia. Alla detta udienza, inoltre, il Giudice, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., rigettava la domanda di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento. Assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., ed all'esito del deposito delle relative memorie, ammetteva l'interrogatorio formale deferito da parte opponente al terzo chiamato, ing. , nonchè la prova per testi richiesta dalle Controparte_3 parti nei limiti di cui all'ordinanza emessa fuori udienza del 22.01.2024.
All'esito dell'espletamento della prova, la causa, matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, atteso che l'art. 3, rubricato “Improcedibilità”, al co. III, lett. a) del decreto-legge
2014 n. 132 espressamente esclude l'applicabilità della disposizione e, dunque, della causa di improcedibilità per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nell'ipotesi di “un procedimento di ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, grava su parte opposta l'onere probatorio circa il contenuto nonché l'esistenza del credito preteso.
A tal fine, parte opposta ha prodotto tempestivamente il contratto di subappalto intercorso tra le parti, il computo metrico dei lavori di cui al detto contratto, il computo metrico delle varianti richieste, la comunicazione fatta al di ultimazione delle opere in data 06.04.2022 Controparte_4
sottoscritta dalla sig.ra , nella qualità di amministratrice Controparte_5
della committente con allegati il certificato di collaudo finale Parte_1
dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. , Controparte_3
documentazione fotografica e planimetrica dei luoghi, nonché n. 3 dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte di tutti gli impianti realizzati dalla appaltatrice. Inoltre parte opposta ha provato con testi la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto originario.
Tale documentazione, in particolare il computo metrico iniziale e la comunicazione di fine lavori, con gli allegati collaudi, depositata presso il
, non è stata disconosciuta da parte opponente, che non Controparte_4
ha contestato la conclusione del contratto di subappalto tra le parti con l'allegato computo metrico che prevedeva un preventivo di spesa per euro
41.000,00 e non ha contestato la realizzazione delle varianti, quantificate in euro 15.306,53, ed i prezzi applicati per la determinazione di tale valore, limitandosi a sostenere che non erano state autorizzate e che comunque le opere non erano a regola d'arte.
Tanto premesso, va rilevato che con riferimento agli asseriti vizi delle opere e alla mancata ultimazione dei lavori, le contestazioni mosse dall'opponente risultano generiche e non suffragate da idonea prova. Sul punto è da rilevare che prima della richiesta del pagamento, non vi è prova che alcuna contestazione fosse stata sollevata alla ditta esecutrice da parte della opponente.
Sono, inoltre, da ritenere inattendibili, oltre che generiche, le dichiarazioni dell'unico teste escusso di parte opponente, sig. , Testimone_1 stante l'evidente interesse dello stesso alle sorti della causa, sia perché coniuge della legale rapp.te della ma soprattutto perché nel Parte_1 corso dell'escussione testimoniale è emerso un suo ruolo di sostanziale committente, quale alter ego della moglie. Valgano in tal senso le dichiarazioni “i lavori non erano stati ultimati, nonostante le mie sollecitazioni” e “io e mia moglie dopo due mesi dalla sospensione dei lavori da parte della incaricammo un'altra ditta”. CP_1
Inoltre le dichiarazioni rese dal teste, che riferisce di mancata ultimazione dell'impianto elettrico e della mancata messa in opera di alcuni battiscopa e delle mattonelle, non concordano con le fatture prodotte, per lavori effettuati dalla ditta che fanno riferimento a lavori di pitturazione. Controparte_6
Né costituiscono prova adeguata le fatture prodotte della , del Parte_2
04.07.2022 e del 26.09.22, che non recano alcun riferimento all'immobile oggetto di intervento.
Del resto in atti è stata depositata comunicazione al in Controparte_4
data 06.04.2022 di ultimazione dei lavori sottoscritta dalla stessa opponente, prova documentale contrastante con quanto dichiarato dal teste di parte opponente, secondo cui erano scaduti i termini previsti in contratto per l'ultimazione dei lavori, invece effettivamente conclusisi con 14 giorni di anticipo rispetto alle previsioni contrattuali.
Va quindi rigettata l'eccezione relativa al ritardo, alla mancata ultimazione ed alla cattiva esecuzione delle opere.
Con riferimento alle ulteriori lavorazioni per le quali la ha Controparte_1
avanzato richiesta di pagamento, va innanzitutto evidenziato che la loro effettiva realizzazione non viene contestata da parte opponente, che si limita a sostenere che erano già comprese nell'originario contratto o che comunque non erano state autorizzate e che in ogni caso il loro prezzo rientrava in quello originariamente pattuito, atteso che il contratto di subappalto sarebbe stato a corpo e non a misura e che quindi il prezzo finale concordato di € 41.000,00 avrebbe ricompreso anche le ulteriori opere effettuate.
Tali eccezioni vanno rigettate. Ed invero, con riferimento all'autorizzazione, si evidenzia che nel contratto sottoscritto, che disciplina il rapporto tra le parti, era prevista la eventualità di variazioni, in particolare al punto k) la possibilità di concordare variazioni non è subordinata alla forma scritta.
Parte opposta ha provato tramite messaggi scambiati con l'applicazione
WhatsApp tra il titolare della d il marito della legale rapp.te della CP_1
, ed il direttore dei lavori, che i lavori Pt_1 Testimone_1
aggiuntivi venivano concordati tra di loro.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione relativa alla natura a corpo e non a misura del contratto, perché smentita dal contenuto letterale del contratto stesso. A tal proposito la opposta ha depositato il computo metrico iniziale, non contestato dall'opponente, nel quale non sono inclusi i lavori costituenti le variazioni, di cui i testi hanno riconosciuto la effettiva realizzazione.
Passando, infine, all'esame della domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo direttore dei lavori, la stessa va rigettata, non avendo fornito alcuna prova della responsabilità di quest'ultimo, sia Parte_1
con riferimento ai lamentati vizi, che con riferimento alla asserita mancata autorizzazione all'esecuzione delle ulteriori opere.
Alla luce di tutto quanto innanzi, l'opposizione è da ritenersi infondata e va rigettata, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 923 del 20222, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra la parte opposta e la parte opponente. Vanno compensate tra parte opponente ed il terzo, attesa la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torre Annunziata n. 923 del 2022, del quale dichiara la definitiva esecutorietà.
- Rigetta la domanda subordinata di manleva proposta da nei Parte_1
confronti del direttore dei lavori Controparte_3 - Condanna la in pers. del l. r.p.t., al pagamento a favore della Parte_1
in pers. dell'Amm. p.t. delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- Compensa le spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
Torre Annunziata, lì 30.10.2025 Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona dell'amm.re unico, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
NT RI IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria la Carità, alla via Polveriera 22;
OPPONENTE
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Nappo e Francesca
MA D'UR e con questi elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici identificati dalle seguenti caselle p.e.c.:
Email_1
.salerno.it; Email_2 CP_2
OPPOSTA
c.f. , nato il 2305/1983 a Piano di Controparte_3 C.F._1
Sorrento, residente in [...] e con domicilio professionale in Sorrento (NA) al Corso Italia, 41
CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 923/2022 del 29.07.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, alla veniva ingiunto il pagamento Parte_1
della somma di euro 16.346,53, oltre interessi al tasso di cui al D.Leg.vo
231/2002 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e le competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro 685,50, oltre accessori di legge.
Avverso detto decreto, la spiegava formale opposizione, Parte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
formulava, inoltre, istanza, accolta, di integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori. Nel merito, deduceva di aver regolarmente adempiuto le obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di subappalto di cui al ricorso monitorio, contestando la mancata autorizzazione delle variazioni di cui alla richiesta di pagamento, nonché il grave inadempimento contrattuale della opposta per la cattiva esecuzione delle opere;
infine, concludeva per sentir dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva accertarsi la responsabilità del direttore dei lavori per la non corretta esecuzione delle opere eseguite.
Occorre premettere che, nell'ambito del procedimento monitorio, la aveva rappresentato che, con contratto di subappalto del Controparte_1
14.10.2021, la le aveva commissionato lavori di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Sorrento, al
Corso Italia n. 220, specificando che per la realizzazione degli interventi indicati nel computo metrico allegato al detto contratto di subappalto veniva previsto il corrispettivo di € 41.000,00 e che gli interventi in parola avevano avuto inizio il giorno 20.10.2021 ed erano terminati il 03.04.2022, in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente pattuiti;
che nel corso della esecuzione delle opere la aveva chiesto (ed ottenuto) la Parte_1
realizzazione di ulteriori lavorazioni, ragion per la quale, anche in considerazione del “premio” previsto dall'art.
8.5 del contratto (per avere terminato in anticipo le lavorazioni), il corrispettivo complessivamente dovuto alla era pari ad € 56.306,53 (portato da tre Controparte_1
fatture: la n. 36 del 12.10.2021, la n. 41 del 04.12.2021 e la n. 19 del
19.05.2022) di cui la debitrice aveva corrisposto il solo minore importo di €
39.960,00, con una differenza ad avere di euro 16.346,53, di cui all'ingiunzione di pagamento.
Avverso tale ingiunzione, con l'atto di opposizione di cui al presente procedimento, rappresentava che nessuna pretesa creditoria Parte_1
poteva essere riconosciuta a parte opposta, stante l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti dal suddetto contratto di subappalto.
Rappresentava, infatti, che il consuntivo di spesa presentato dalla società subappaltatrice contemplava anche l'esecuzione di lavori “già previsti nel contratto di appalto, e comunque non autorizzati per iscritto” e che l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto malgrado i malfunzionamenti riscontrati, veniva, inoltre, rilasciata da società diversa da quella incaricata.
Segnatamente, parte opponente rilevava che “a seguito di vari sopralluoghi effettuati sul cantiere risultano delle gravi inadempienze in ordine alla corretta e puntuale esecuzione del contratto, in violazione di quanto disposto all'art 11 del contratto di subappalto e veniva riscontrato l'utilizzo di materiali non adeguati agli standard qualitativi richiesti;
inoltre, e nonostante le previsioni contrattuali, al momento della richiesta delle somme dovute per le presunte variazioni, i lavori non risultavano ancora ultimati, né consegnati alla Committenza”.
Rappresentava ancora che la mancata corretta esecuzione dell'opera costringeva parte opponente a rivolgersi a una diversa ditta per l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire la riparazione dei danni causati dall'inadempimento di parte opposta e, di conseguenza, di disporre dell'immobile.
Si costituiva parte convenuta, la quale contestava la domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Chiedeva, infine, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 15.09.2023, parte opponente depositava atto di integrazione del contraddittorio regolarmente notificato al terzo il Controparte_3
quale non si costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia. Alla detta udienza, inoltre, il Giudice, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., rigettava la domanda di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento. Assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., ed all'esito del deposito delle relative memorie, ammetteva l'interrogatorio formale deferito da parte opponente al terzo chiamato, ing. , nonchè la prova per testi richiesta dalle Controparte_3 parti nei limiti di cui all'ordinanza emessa fuori udienza del 22.01.2024.
All'esito dell'espletamento della prova, la causa, matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, atteso che l'art. 3, rubricato “Improcedibilità”, al co. III, lett. a) del decreto-legge
2014 n. 132 espressamente esclude l'applicabilità della disposizione e, dunque, della causa di improcedibilità per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nell'ipotesi di “un procedimento di ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, grava su parte opposta l'onere probatorio circa il contenuto nonché l'esistenza del credito preteso.
A tal fine, parte opposta ha prodotto tempestivamente il contratto di subappalto intercorso tra le parti, il computo metrico dei lavori di cui al detto contratto, il computo metrico delle varianti richieste, la comunicazione fatta al di ultimazione delle opere in data 06.04.2022 Controparte_4
sottoscritta dalla sig.ra , nella qualità di amministratrice Controparte_5
della committente con allegati il certificato di collaudo finale Parte_1
dei lavori a firma del direttore dei lavori geom. , Controparte_3
documentazione fotografica e planimetrica dei luoghi, nonché n. 3 dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte di tutti gli impianti realizzati dalla appaltatrice. Inoltre parte opposta ha provato con testi la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto originario.
Tale documentazione, in particolare il computo metrico iniziale e la comunicazione di fine lavori, con gli allegati collaudi, depositata presso il
, non è stata disconosciuta da parte opponente, che non Controparte_4
ha contestato la conclusione del contratto di subappalto tra le parti con l'allegato computo metrico che prevedeva un preventivo di spesa per euro
41.000,00 e non ha contestato la realizzazione delle varianti, quantificate in euro 15.306,53, ed i prezzi applicati per la determinazione di tale valore, limitandosi a sostenere che non erano state autorizzate e che comunque le opere non erano a regola d'arte.
Tanto premesso, va rilevato che con riferimento agli asseriti vizi delle opere e alla mancata ultimazione dei lavori, le contestazioni mosse dall'opponente risultano generiche e non suffragate da idonea prova. Sul punto è da rilevare che prima della richiesta del pagamento, non vi è prova che alcuna contestazione fosse stata sollevata alla ditta esecutrice da parte della opponente.
Sono, inoltre, da ritenere inattendibili, oltre che generiche, le dichiarazioni dell'unico teste escusso di parte opponente, sig. , Testimone_1 stante l'evidente interesse dello stesso alle sorti della causa, sia perché coniuge della legale rapp.te della ma soprattutto perché nel Parte_1 corso dell'escussione testimoniale è emerso un suo ruolo di sostanziale committente, quale alter ego della moglie. Valgano in tal senso le dichiarazioni “i lavori non erano stati ultimati, nonostante le mie sollecitazioni” e “io e mia moglie dopo due mesi dalla sospensione dei lavori da parte della incaricammo un'altra ditta”. CP_1
Inoltre le dichiarazioni rese dal teste, che riferisce di mancata ultimazione dell'impianto elettrico e della mancata messa in opera di alcuni battiscopa e delle mattonelle, non concordano con le fatture prodotte, per lavori effettuati dalla ditta che fanno riferimento a lavori di pitturazione. Controparte_6
Né costituiscono prova adeguata le fatture prodotte della , del Parte_2
04.07.2022 e del 26.09.22, che non recano alcun riferimento all'immobile oggetto di intervento.
Del resto in atti è stata depositata comunicazione al in Controparte_4
data 06.04.2022 di ultimazione dei lavori sottoscritta dalla stessa opponente, prova documentale contrastante con quanto dichiarato dal teste di parte opponente, secondo cui erano scaduti i termini previsti in contratto per l'ultimazione dei lavori, invece effettivamente conclusisi con 14 giorni di anticipo rispetto alle previsioni contrattuali.
Va quindi rigettata l'eccezione relativa al ritardo, alla mancata ultimazione ed alla cattiva esecuzione delle opere.
Con riferimento alle ulteriori lavorazioni per le quali la ha Controparte_1
avanzato richiesta di pagamento, va innanzitutto evidenziato che la loro effettiva realizzazione non viene contestata da parte opponente, che si limita a sostenere che erano già comprese nell'originario contratto o che comunque non erano state autorizzate e che in ogni caso il loro prezzo rientrava in quello originariamente pattuito, atteso che il contratto di subappalto sarebbe stato a corpo e non a misura e che quindi il prezzo finale concordato di € 41.000,00 avrebbe ricompreso anche le ulteriori opere effettuate.
Tali eccezioni vanno rigettate. Ed invero, con riferimento all'autorizzazione, si evidenzia che nel contratto sottoscritto, che disciplina il rapporto tra le parti, era prevista la eventualità di variazioni, in particolare al punto k) la possibilità di concordare variazioni non è subordinata alla forma scritta.
Parte opposta ha provato tramite messaggi scambiati con l'applicazione
WhatsApp tra il titolare della d il marito della legale rapp.te della CP_1
, ed il direttore dei lavori, che i lavori Pt_1 Testimone_1
aggiuntivi venivano concordati tra di loro.
Ugualmente priva di pregio è l'eccezione relativa alla natura a corpo e non a misura del contratto, perché smentita dal contenuto letterale del contratto stesso. A tal proposito la opposta ha depositato il computo metrico iniziale, non contestato dall'opponente, nel quale non sono inclusi i lavori costituenti le variazioni, di cui i testi hanno riconosciuto la effettiva realizzazione.
Passando, infine, all'esame della domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo direttore dei lavori, la stessa va rigettata, non avendo fornito alcuna prova della responsabilità di quest'ultimo, sia Parte_1
con riferimento ai lamentati vizi, che con riferimento alla asserita mancata autorizzazione all'esecuzione delle ulteriori opere.
Alla luce di tutto quanto innanzi, l'opposizione è da ritenersi infondata e va rigettata, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 923 del 20222, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra la parte opposta e la parte opponente. Vanno compensate tra parte opponente ed il terzo, attesa la contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Torre Annunziata n. 923 del 2022, del quale dichiara la definitiva esecutorietà.
- Rigetta la domanda subordinata di manleva proposta da nei Parte_1
confronti del direttore dei lavori Controparte_3 - Condanna la in pers. del l. r.p.t., al pagamento a favore della Parte_1
in pers. dell'Amm. p.t. delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- Compensa le spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
Torre Annunziata, lì 30.10.2025 Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano