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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. CALDERISI Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI MAURO CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Viale Masini, n. 12, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata in [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 CP_1
03/02/1967, contraevano matrimonio in data 28/06/2017 a Lushnje (Albania).
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 15/11/2016). Per_1 Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva, previa emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver posto in essere reiterate violenze contro la moglie e la figlia minore, unitamente all'affidamento super- esclusivo della figlia alla madre, con collocazione presso la stessa o, in subordine, con affidamento al Servizio sociale competente per territorio. Dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro 400,00, oltre al 100% dell'assegno unico.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 14/11/2024, compariva il solo procuratore della ricorrente e chiedeva la fissazione dell'udienza con modalità da remoto, per consentire alla ricorrente, collocata presso una struttura protetta, di presenziare;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/12/2024, si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
All'udienza del 6/12/2024, tenutasi in modalità da remoto, comparivano la ricorrente personalmente e i difensori delle parti, i quali insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e nell'emissione di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo. Il Giudice, vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, si riservava di riferire al
Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi. In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Nel merito, la separazione personale tra e deve essere Parte_1 CP_2 senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza come emerge dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
10/04/1987, e nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Lushnje (Albania) il 28/06/2017;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1230/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. CALDERISI Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI MAURO CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Viale Masini, n. 12, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata in [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 CP_1
03/02/1967, contraevano matrimonio in data 28/06/2017 a Lushnje (Albania).
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 15/11/2016). Per_1 Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva, previa emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver posto in essere reiterate violenze contro la moglie e la figlia minore, unitamente all'affidamento super- esclusivo della figlia alla madre, con collocazione presso la stessa o, in subordine, con affidamento al Servizio sociale competente per territorio. Dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro 400,00, oltre al 100% dell'assegno unico.
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, all'udienza del 14/11/2024, compariva il solo procuratore della ricorrente e chiedeva la fissazione dell'udienza con modalità da remoto, per consentire alla ricorrente, collocata presso una struttura protetta, di presenziare;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/12/2024, si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
All'udienza del 6/12/2024, tenutasi in modalità da remoto, comparivano la ricorrente personalmente e i difensori delle parti, i quali insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e nell'emissione di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo. Il Giudice, vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, si riservava di riferire al
Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi. In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Nel merito, la separazione personale tra e deve essere Parte_1 CP_2 senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza come emerge dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
10/04/1987, e nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Lushnje (Albania) il 28/06/2017;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi