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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di EL in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. DE ZORDI STEFANIA, Parte_1 Parte_2
come da mandato in atti
- ATTORI
contro con CP_1 Controparte_2
gli avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e come da mandato in atti
- CONVENUTI
Oggetto: Morte
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del IG. CP_1
nella causazione del sinistro stradale occorso in data 23 maggio 2021 e nel quale è deceduto
[...]
il IG. Persona_1
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del “danno da perdita del rapporto
parentale” quantificato in € 128.390,00= in favore della IG.ra (già detratta la Parte_1
somma corrisposta da ed in € 206.470,00 in favore del IG. Controparte_2 Parte_2
(già detratta la somma corrisposta da , ovvero nella somma
[...] Controparte_2
1 maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, e da determinarsi, all'occorrenza,
in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
sinistro al saldo effettivo.
- condannarsi, altresì, i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla IG.ra le Parte_1
spese funerarie per il residuo importo di € 1.535,02 oltre alle spese di assistenza legale
stragiudiziale per € 5.000,00 come documentate in atti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo.
In via istruttoria: ammettersi le prove così come già formulate nelle memorie ex art. 171, ter n. 2)
c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori come per Legge.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Voglia l'adito Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così
giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: disporre la riunione al presente procedimento
del procedimento radicato innanzi al Tribunale di Monza RG. 1953/2024, già
riassunto, a seguito di accertata connessione oggettiva e parzialmente soggettiva
dichiarata dal giudice dott. Carlo Albanese con ordinanza del Tribunale di Monza, ivi
allegata, presso il Tribunale di EL, Rg. 603/2024 ed assegnata alla dott.ssa Chiara
Sandini con prima udienza fissata per il giorno 23 gennaio 2025 ; 2) NEL MERITO E
IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha già corrisposto ante Controparte_2
causam agli attori le somme di euro 164.559,50 per la sig.ra e di euro Parte_1
56.000,00 per il sig. rigettare tutte le domande avanzate nei Parte_2
confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui
in atti;
3) NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato
comunque il concorso di colpa del sig. ex art. 1227, I comma, c.c. per Persona_1
le ragioni in atti, e dato atto altresì del versamento ante causam delle somme di euro
164.559,50 per la sig.ra e di euro 56.000,00 per il sig. Parte_1 Parte_2
determinare secondo giustizia l'ulteriore importo risarcitorio spettante agli
[...]
2 istanti, respingendo ogni ulteriore richiesta in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed istruire
ai sensi dell'art. 171 ter del Codice di rito.
Nel caso in cui venga disposta la Ctu tecnica richiesta dagli attori, si chiede di
integrare il quesito al fine di accertare la velocità tenuta dal sig. al Persona_1
momento del sinistro per cui è causa, e quale contributo causale tale velocità ha avuto
nel determinismo del sinistro per cui è causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di e
[...] CP_3 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno da Controparte_2
perdita del rapporto parentale, quantificato nell'importo di € 128.390,00 per la prima e di € 206.470,00 per il secondo, e del danno patrimoniale, subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 23.5.2021 a Ponte nelle Alpi.
Gli attori allegavano di essere la madre ed il fratello di Persona_1
tragicamente deceduto nel predetto sinistro stradale, per colpa esclusiva di
; richiamando le risultanze della perizia svolta nel corso delle CP_1
indagini penali, gli attori deducevano, in particolare, che aveva CP_1
effettuato una manovra di svolta con il proprio veicolo, omettendo di dare la dovuta precedenza alla moto condotta da il quale aveva Persona_1
perso la vita in seguito allo scontro.
Gli attori deducevano che la sentenza n. 120/23 del tribunale di EL aveva riconosciuto la penale responsabilità di in relazione al sinistro, CP_1
ed era divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione;
allegavano che la predetta sentenza penale, pur avendo riscontrato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20%, non aveva efficacia di giudicato in relazione al predetto profilo, limitandosi a vincolare il giudice civile in ordine alla
3 sussistenza del fatto, all' illiceità penale del medesimo ed alla riferibilità dello stesso al convenuto.
Con comparsa depositata in data 15.5.2024 si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo, nel merito, il CP_3 CP_2 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
I convenuti deducevano di aver già corrisposto ante causam a Parte_1
e a la somma di € 164.559,50, in favore della prima, e quella Parte_2
di € 56.000, in favore del secondo, a titolo di danno da perdita parentale e spese funeratizie;
i convenuti sostenevano che le predette somme fossero integralmente satisfattive, in ragione del concorso di colpa attribuibile alla vittima primaria Persona_1
I convenuti sostenevano in particolare che in occasione del Persona_1
sinistro, procedesse ad una velocità di 115 km/h, superiore al limite di 90 km/h presente presso i luoghi di causa.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, i convenuti deducevano l'assenza di prova delle circostanze fondanti le pretese risarcitorie avversarie.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 24.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla responsabilità in ordine al sinistro
Secondo circostanza pacifica in causa, supportata dalle risultanze documentali,
il sinistro si è verificato nel comune di Ponte nelle Alpi, a seguito della manovra di svolta intrapresa dal veicolo condotto da in CP_1
prossimità dell'incrocio con via Vich;
risulta in particolare avvenuta, a seguito della predetta manovra, una violenta collisione tra il veicolo condotto da
4 ed il motociclo condotto da che CP_1 Persona_1
sopraggiungeva nella opposta corsia di marcia.
Lo scontro è avvenuto nella corsia percorsa dal motociclista.
nella collisione, ha riportato lesioni gravissime ed è poco Persona_1
dopo deceduto presso l'Ospedale di EL (v. verbale PS prodotto dagli attori sub doc. 1 “asistolia irreversibile in politrauma maggiore”).
Con riferimento al sinistro in esame il giudice penale, con sentenza n. 120/23
divenuta irrevocabile (doc. 10 fascicolo attoreo), ha riconosciuto la prevalente responsabilità in capo a , nella misura dell'80%, ravvisando un CP_1
concorso di colpa a carico di nella misura del 20%, per aver Persona_1
tenuto una velocità eccessiva, pari a circa 96 km/h, secondo i calcoli del perito ing. , superiore al limite vigente di 90 km/h, e comunque non Per_2
adeguata allo stato dei luoghi, trovandosi il motociclo in prossimità di un incrocio, di un attraversamento pedonale, e in presenza di altri veicoli.
Pur non essendo il giudice civile vincolato ex art. 651 c.p.p. alla predetta valutazione in ordine al concorso di colpa, in quanto non coperta dal giudicato penale (Cassazione civile sez. III, 03/10/2023, n.27901 “In via generale,
ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il
giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei
fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli
rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio
penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile
ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo
stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile,
l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in
ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso
da parte dell'imputato”), la stessa va in questa sede condivisa alla luce delle risultanze documentali, ed in particolare della documentazione relativa al
5 giudizio penale, dalla quale emerge che il motociclo condotto da Persona_1
aveva una velocità superiore al limite consentito di 90 km/h, pari a circa
[...]
95,4 Km/h (si vedano in particolare, sul punto, le conclusioni del perito ing.
), pur trovandosi in prossimità di un incrocio;
le predette risultanze Per_2
penali possono essere valorizzate in sede civile, ai fini probatori, quali prove atipiche, come riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Corte appello Venezia sez.
lav., 31/08/2023, n.504 “In materia di accertamento della responsabilità civile, la
prova atipica può essere costituita anche da atti e da sentenze penali di primo grado di
condanna e confermate poi in appello penale che siano passate in giudicato. Detta
prova può essere utilizzata senza che sia preclusiva la non identità delle parti”;
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947 “In mancanza di una norma di
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre
a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti
delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi
di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza
che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il
contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel
giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione
critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).
In considerazione delle risultanze documentali si deve in particolare ritenere che, sebbene la responsabilità nella causazione del sinistro vada attribuita in misura assolutamente prevalente, pari all'80%, al conducente del veicolo che non ha rispettato la precedenza nella manovra di svolta, in violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, il fatto colposo del motocilista, rappresentato dall'aver assunto una velocità non adeguata al limite vigente e, comunque, allo stato dei luoghi, in violazione degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada,
imponga ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. il riconoscimento di una corresponsabilità in capo allo stesso nella misura del 20%, avendo l'elevata
6 velocità contribuito a determinare, seppur in misura ridotta rispetto alla condotta incauta dell'altro conducente, un violento scontro tra i mezzi, e le tragiche conseguenze che ne sono derivate.
Sulla liquidazione del danno
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti va operata, secondo valori attuali, applicando le più recenti tabelle di Milano integrate a punti, i cui valori sono stati rivalutati alla data dell'1.1.2024.
Le tabelle a punti soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (Cassazione
civile sez. III, 18/04/2023, n.10335 “In tema di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti",
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto
dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione
del danno senza fare ricorso a tale tabella”; le tabelle di Milano, in particolare, hanno ricevuto specifico avallo da parte della Cassazione, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (“v. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009 secondo cui “Ai
fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti
— in caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente applicate le nuove
tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate dall'Osservatorio di Milano,
risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire
una liquidazione equa, uniforme e prevedibile”; Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno
del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del
7 rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è
stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che
prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età
della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri
congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando
la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione
equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione).
Il valore del punto secondo le predette tabelle, con i valori rivalutati alla data dell'1.1.2024, è pari a € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Nella distribuzione dei punti vengono considerati 5 aspetti ossia a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza della vittima primaria con la vittima secondaria, d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, e) la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le posizioni dei singoli congiunti vanno ora analizzate separatamente,
considerando i predetti criteri tabellari.
***
– madre della vittima primaria Parte_1 Persona_1
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 30 anni, mentre la Persona_1
madre ne aveva 60.
Vanno attribuiti 24 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (30 anni), 18
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (60 anni), 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto nel nucleo familiare primario (nello specifico l'altro figlio non dovendosi considerare l'ex coniuge a seguito del divorzio), 15 punti Pt_2
in ragione dell'intensità del legame familiare che si può ritenere esistente tra la madre ed il figlio, anche in considerazione della documentazione versata in causa, che lo comprova (doc. 11, 12 e 13 di parte attrice).
8 I punti complessivamente riconosciuti sono 71.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_1
tabellare del singolo punto in misura pari a 3911,00, ammonta pertanto ad € 277.681,00
secondo valori già attuali;
dovendosi considerare la riduzione del 20% in ragione dell'accertato concorso della vittima ex art. 1227 I comma c.c., il credito risarcitorio va liquidato nella misura di € 222.144,80, secondo valori già attuali.
della vittima primaria Persona_3
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 30 anni, mentre il fratello ne Pt_2
aveva 40.
Vanno attribuiti 18 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (30 anni), 16
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (40 anni), 12 punti in ragione della sopravvivenza di due congiunti nel nucleo familiare primario (nello specifico la madre ed il padre), 10 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, considerando da un lato l'esistenza di un significativo legame tra i fratelli, alla luce della documentazione fotografica versata in causa, e, dall'altro lato, la circostanza del trasferimento all'estero del fratello da alcuni anni, tale da ostacolare Pt_2
frequenti incontri di persona (docc. 14 e 15 di parte attrice).
I punti complessivamente riconosciuti sono 56.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di considerato il Parte_2
valore tabellare del singolo punto in misura pari a € 1698,00, ammonta pertanto ad €
95.088,00, secondo valori già attuali;
dovendosi considerare la riduzione del 20% in ragione dell'accertato concorso della vittima ex art. 1227 I comma c.c., il credito risarcitorio va liquidato nella misura di € 76.070,40, secondo valori già attuali.
***
Le predette voci di danno non patrimoniale risultano già liquidate secondo valori attuali e va pertanto esclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria.
Configurandosi delle obbligazioni di valore vanno ulteriormente riconosciuti gli interessi compensativi dal sinistro al saldo, nella misura del tasso legale, da calcolarsi sul
9 credito risarcitorio riconosciuto in favore di ciascuno dei congiunti, devalutato alla data del decesso della vittima primaria, via via annualmente rivalutato secondo indici ISTAT
sino alla decisione (v. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema
di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a
titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce
un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva
disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro
cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno
calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma
debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla
somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui
si è verificato l'evento dannoso”).
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1712
del 17.12.95 la base di calcolo è infatti costituita non dal credito in moneta attuale, bensì
dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale. Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito,
perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta, e produce interessi legali fino al pagamento.
Danno patrimoniale
Va riconosciuto in favore di il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
emergente, ed in particolare il rimborso delle spese funerarie sostenute dalla medesima in conseguenza del decesso del figlio, nella misura di € 5085,02 (doc. 19 di parte attrice),
detratta la quota del 20% ex art. 1227 I comma c.c., e quindi nella misura di € 4068,02;
detto importo, rivalutato secondo indici ISTAT dal sinistro sino all'attualità, in quanto debito di valore, ammonta ad € 4755,52.
***
10 Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei congiunti dal medesimo difensore che li assiste nel presente giudizio, consistita nell'invio di una richiesta risarcitoria secondo parametri tabellari divergenti rispetto a quelli successivamente invocati in giudizio, vanno ritenute assorbite nella liquidazione dei compensi complessivi che saranno indicati in sede di regolamentazione delle spese di lite.
***
Considerando tutte le predette voci, il credito risarcitorio relativo al danno subito da ciascuno dei congiunti, secondo valori già attuali, ammonta conseguentemente a:
a) € 226.900,32 (€ 222.144,80 + € 4755,52 = € 226.900,32) in favore di;
Parte_1
b) € 76.070,40 in favore di Parte_2
Gli attori hanno dato atto che, a seguito della richiesta risarcitoria formulata ante causam, la compagnia assicurativa convenuta ha versato in favore di Parte_1
un'offerta di € 164.559,50,00, e in favore di un'offerta di € 56.000,00. Parte_2
Tali acconti devono essere rivalutati dal 31 dicembre 2021 (stante il richiamo attoreo alla documentazione prodotta sub. 17 e 18, indicata come “offerta”, riferibile a tale periodo,
senza specifica indicazione della data del versamento) sino all'attualità, e vanno detratti dal credito risarcitorio;
secondo la giurisprudenza “La liquidazione del danno da ritardato
adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della
liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi,
individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il
periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo
la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”(v. Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
11 L'acconto di € 164.559,50 versato in favore di , rivalutato secondo indici Parte_1
ISTAT dal 31.12.2021 sino all'attualità, è da ritenersi di valore pari ad € 187.597,83;
detraendo il predetto importo dal valore del credito risarcitorio spettante a Pt_1
(€ 226.900,32), residua un credito in favore della medesima di € 39.302,49, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo.
L'acconto di € 56.000,00 versato in favore di , rivalutato secondo indici Parte_2
ISTAT dal 31.12.2021 sino all'attualità, è da ritenersi di valore pari ad € 63.840,00;
detraendo il predetto importo dal valore del credito risarcitorio spettante a Parte_2
(€ 76070,40), residua un credito in favore del medesimo di € 12.230,40, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo.
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido, al pagamento dei predetti importi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022,
considerato il valore della domanda accolta in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità di nella misura dell'80% in relazione al CP_1
sinistro oggetto di causa, detratta la quota del 20% ascrivibile ex art. 1227 I
comma c.c. alla vittima e quanto già ricevuto a titolo di acconto Persona_1
da ciascun attore, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di a) nella misura residua di € 39.302,49, oltre Parte_1
12 interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo e in favore di b) nella misura residua di € 12.230,40, Parte_2
oltre interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto,
e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità,
sino al saldo;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano nell'importo complessivo di € 14.103,00 per compensi ed €
1.241,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di EL in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. DE ZORDI STEFANIA, Parte_1 Parte_2
come da mandato in atti
- ATTORI
contro con CP_1 Controparte_2
gli avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e come da mandato in atti
- CONVENUTI
Oggetto: Morte
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del IG. CP_1
nella causazione del sinistro stradale occorso in data 23 maggio 2021 e nel quale è deceduto
[...]
il IG. Persona_1
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del “danno da perdita del rapporto
parentale” quantificato in € 128.390,00= in favore della IG.ra (già detratta la Parte_1
somma corrisposta da ed in € 206.470,00 in favore del IG. Controparte_2 Parte_2
(già detratta la somma corrisposta da , ovvero nella somma
[...] Controparte_2
1 maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, e da determinarsi, all'occorrenza,
in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
sinistro al saldo effettivo.
- condannarsi, altresì, i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla IG.ra le Parte_1
spese funerarie per il residuo importo di € 1.535,02 oltre alle spese di assistenza legale
stragiudiziale per € 5.000,00 come documentate in atti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo.
In via istruttoria: ammettersi le prove così come già formulate nelle memorie ex art. 171, ter n. 2)
c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori come per Legge.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Voglia l'adito Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così
giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: disporre la riunione al presente procedimento
del procedimento radicato innanzi al Tribunale di Monza RG. 1953/2024, già
riassunto, a seguito di accertata connessione oggettiva e parzialmente soggettiva
dichiarata dal giudice dott. Carlo Albanese con ordinanza del Tribunale di Monza, ivi
allegata, presso il Tribunale di EL, Rg. 603/2024 ed assegnata alla dott.ssa Chiara
Sandini con prima udienza fissata per il giorno 23 gennaio 2025 ; 2) NEL MERITO E
IN VIA PRINCIPALE: dato atto che ha già corrisposto ante Controparte_2
causam agli attori le somme di euro 164.559,50 per la sig.ra e di euro Parte_1
56.000,00 per il sig. rigettare tutte le domande avanzate nei Parte_2
confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui
in atti;
3) NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato
comunque il concorso di colpa del sig. ex art. 1227, I comma, c.c. per Persona_1
le ragioni in atti, e dato atto altresì del versamento ante causam delle somme di euro
164.559,50 per la sig.ra e di euro 56.000,00 per il sig. Parte_1 Parte_2
determinare secondo giustizia l'ulteriore importo risarcitorio spettante agli
[...]
2 istanti, respingendo ogni ulteriore richiesta in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed istruire
ai sensi dell'art. 171 ter del Codice di rito.
Nel caso in cui venga disposta la Ctu tecnica richiesta dagli attori, si chiede di
integrare il quesito al fine di accertare la velocità tenuta dal sig. al Persona_1
momento del sinistro per cui è causa, e quale contributo causale tale velocità ha avuto
nel determinismo del sinistro per cui è causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di e
[...] CP_3 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno da Controparte_2
perdita del rapporto parentale, quantificato nell'importo di € 128.390,00 per la prima e di € 206.470,00 per il secondo, e del danno patrimoniale, subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 23.5.2021 a Ponte nelle Alpi.
Gli attori allegavano di essere la madre ed il fratello di Persona_1
tragicamente deceduto nel predetto sinistro stradale, per colpa esclusiva di
; richiamando le risultanze della perizia svolta nel corso delle CP_1
indagini penali, gli attori deducevano, in particolare, che aveva CP_1
effettuato una manovra di svolta con il proprio veicolo, omettendo di dare la dovuta precedenza alla moto condotta da il quale aveva Persona_1
perso la vita in seguito allo scontro.
Gli attori deducevano che la sentenza n. 120/23 del tribunale di EL aveva riconosciuto la penale responsabilità di in relazione al sinistro, CP_1
ed era divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione;
allegavano che la predetta sentenza penale, pur avendo riscontrato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 20%, non aveva efficacia di giudicato in relazione al predetto profilo, limitandosi a vincolare il giudice civile in ordine alla
3 sussistenza del fatto, all' illiceità penale del medesimo ed alla riferibilità dello stesso al convenuto.
Con comparsa depositata in data 15.5.2024 si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo, nel merito, il CP_3 CP_2 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
I convenuti deducevano di aver già corrisposto ante causam a Parte_1
e a la somma di € 164.559,50, in favore della prima, e quella Parte_2
di € 56.000, in favore del secondo, a titolo di danno da perdita parentale e spese funeratizie;
i convenuti sostenevano che le predette somme fossero integralmente satisfattive, in ragione del concorso di colpa attribuibile alla vittima primaria Persona_1
I convenuti sostenevano in particolare che in occasione del Persona_1
sinistro, procedesse ad una velocità di 115 km/h, superiore al limite di 90 km/h presente presso i luoghi di causa.
In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, i convenuti deducevano l'assenza di prova delle circostanze fondanti le pretese risarcitorie avversarie.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 24.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla responsabilità in ordine al sinistro
Secondo circostanza pacifica in causa, supportata dalle risultanze documentali,
il sinistro si è verificato nel comune di Ponte nelle Alpi, a seguito della manovra di svolta intrapresa dal veicolo condotto da in CP_1
prossimità dell'incrocio con via Vich;
risulta in particolare avvenuta, a seguito della predetta manovra, una violenta collisione tra il veicolo condotto da
4 ed il motociclo condotto da che CP_1 Persona_1
sopraggiungeva nella opposta corsia di marcia.
Lo scontro è avvenuto nella corsia percorsa dal motociclista.
nella collisione, ha riportato lesioni gravissime ed è poco Persona_1
dopo deceduto presso l'Ospedale di EL (v. verbale PS prodotto dagli attori sub doc. 1 “asistolia irreversibile in politrauma maggiore”).
Con riferimento al sinistro in esame il giudice penale, con sentenza n. 120/23
divenuta irrevocabile (doc. 10 fascicolo attoreo), ha riconosciuto la prevalente responsabilità in capo a , nella misura dell'80%, ravvisando un CP_1
concorso di colpa a carico di nella misura del 20%, per aver Persona_1
tenuto una velocità eccessiva, pari a circa 96 km/h, secondo i calcoli del perito ing. , superiore al limite vigente di 90 km/h, e comunque non Per_2
adeguata allo stato dei luoghi, trovandosi il motociclo in prossimità di un incrocio, di un attraversamento pedonale, e in presenza di altri veicoli.
Pur non essendo il giudice civile vincolato ex art. 651 c.p.p. alla predetta valutazione in ordine al concorso di colpa, in quanto non coperta dal giudicato penale (Cassazione civile sez. III, 03/10/2023, n.27901 “In via generale,
ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il
giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei
fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli
rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio
penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile
ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo
stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile,
l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in
ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso
da parte dell'imputato”), la stessa va in questa sede condivisa alla luce delle risultanze documentali, ed in particolare della documentazione relativa al
5 giudizio penale, dalla quale emerge che il motociclo condotto da Persona_1
aveva una velocità superiore al limite consentito di 90 km/h, pari a circa
[...]
95,4 Km/h (si vedano in particolare, sul punto, le conclusioni del perito ing.
), pur trovandosi in prossimità di un incrocio;
le predette risultanze Per_2
penali possono essere valorizzate in sede civile, ai fini probatori, quali prove atipiche, come riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Corte appello Venezia sez.
lav., 31/08/2023, n.504 “In materia di accertamento della responsabilità civile, la
prova atipica può essere costituita anche da atti e da sentenze penali di primo grado di
condanna e confermate poi in appello penale che siano passate in giudicato. Detta
prova può essere utilizzata senza che sia preclusiva la non identità delle parti”;
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947 “In mancanza di una norma di
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre
a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti
delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi
di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza
che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il
contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel
giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione
critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).
In considerazione delle risultanze documentali si deve in particolare ritenere che, sebbene la responsabilità nella causazione del sinistro vada attribuita in misura assolutamente prevalente, pari all'80%, al conducente del veicolo che non ha rispettato la precedenza nella manovra di svolta, in violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, il fatto colposo del motocilista, rappresentato dall'aver assunto una velocità non adeguata al limite vigente e, comunque, allo stato dei luoghi, in violazione degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada,
imponga ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. il riconoscimento di una corresponsabilità in capo allo stesso nella misura del 20%, avendo l'elevata
6 velocità contribuito a determinare, seppur in misura ridotta rispetto alla condotta incauta dell'altro conducente, un violento scontro tra i mezzi, e le tragiche conseguenze che ne sono derivate.
Sulla liquidazione del danno
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale patito dai congiunti va operata, secondo valori attuali, applicando le più recenti tabelle di Milano integrate a punti, i cui valori sono stati rivalutati alla data dell'1.1.2024.
Le tabelle a punti soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (Cassazione
civile sez. III, 18/04/2023, n.10335 “In tema di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti",
che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto
dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione
del danno senza fare ricorso a tale tabella”; le tabelle di Milano, in particolare, hanno ricevuto specifico avallo da parte della Cassazione, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (“v. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009 secondo cui “Ai
fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti
— in caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente applicate le nuove
tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate dall'Osservatorio di Milano,
risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire
una liquidazione equa, uniforme e prevedibile”; Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno
del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del
7 rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è
stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che
prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età
della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri
congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando
la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione
equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione).
Il valore del punto secondo le predette tabelle, con i valori rivalutati alla data dell'1.1.2024, è pari a € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Nella distribuzione dei punti vengono considerati 5 aspetti ossia a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza della vittima primaria con la vittima secondaria, d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, e) la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le posizioni dei singoli congiunti vanno ora analizzate separatamente,
considerando i predetti criteri tabellari.
***
– madre della vittima primaria Parte_1 Persona_1
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 30 anni, mentre la Persona_1
madre ne aveva 60.
Vanno attribuiti 24 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (30 anni), 18
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (60 anni), 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto nel nucleo familiare primario (nello specifico l'altro figlio non dovendosi considerare l'ex coniuge a seguito del divorzio), 15 punti Pt_2
in ragione dell'intensità del legame familiare che si può ritenere esistente tra la madre ed il figlio, anche in considerazione della documentazione versata in causa, che lo comprova (doc. 11, 12 e 13 di parte attrice).
8 I punti complessivamente riconosciuti sono 71.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di , considerato il valore Parte_1
tabellare del singolo punto in misura pari a 3911,00, ammonta pertanto ad € 277.681,00
secondo valori già attuali;
dovendosi considerare la riduzione del 20% in ragione dell'accertato concorso della vittima ex art. 1227 I comma c.c., il credito risarcitorio va liquidato nella misura di € 222.144,80, secondo valori già attuali.
della vittima primaria Persona_3
All'epoca del decesso la vittima primaria aveva 30 anni, mentre il fratello ne Pt_2
aveva 40.
Vanno attribuiti 18 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (30 anni), 16
punti in ragione dell'età della vittima secondaria (40 anni), 12 punti in ragione della sopravvivenza di due congiunti nel nucleo familiare primario (nello specifico la madre ed il padre), 10 punti in relazione alla voce e) “qualità ed intensità della relazione affettiva”, considerando da un lato l'esistenza di un significativo legame tra i fratelli, alla luce della documentazione fotografica versata in causa, e, dall'altro lato, la circostanza del trasferimento all'estero del fratello da alcuni anni, tale da ostacolare Pt_2
frequenti incontri di persona (docc. 14 e 15 di parte attrice).
I punti complessivamente riconosciuti sono 56.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore di considerato il Parte_2
valore tabellare del singolo punto in misura pari a € 1698,00, ammonta pertanto ad €
95.088,00, secondo valori già attuali;
dovendosi considerare la riduzione del 20% in ragione dell'accertato concorso della vittima ex art. 1227 I comma c.c., il credito risarcitorio va liquidato nella misura di € 76.070,40, secondo valori già attuali.
***
Le predette voci di danno non patrimoniale risultano già liquidate secondo valori attuali e va pertanto esclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria.
Configurandosi delle obbligazioni di valore vanno ulteriormente riconosciuti gli interessi compensativi dal sinistro al saldo, nella misura del tasso legale, da calcolarsi sul
9 credito risarcitorio riconosciuto in favore di ciascuno dei congiunti, devalutato alla data del decesso della vittima primaria, via via annualmente rivalutato secondo indici ISTAT
sino alla decisione (v. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema
di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a
titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce
un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva
disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro
cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno
calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma
debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla
somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui
si è verificato l'evento dannoso”).
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1712
del 17.12.95 la base di calcolo è infatti costituita non dal credito in moneta attuale, bensì
dal credito originario via via rivalutato con periodicità annuale. Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito,
perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta, e produce interessi legali fino al pagamento.
Danno patrimoniale
Va riconosciuto in favore di il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
emergente, ed in particolare il rimborso delle spese funerarie sostenute dalla medesima in conseguenza del decesso del figlio, nella misura di € 5085,02 (doc. 19 di parte attrice),
detratta la quota del 20% ex art. 1227 I comma c.c., e quindi nella misura di € 4068,02;
detto importo, rivalutato secondo indici ISTAT dal sinistro sino all'attualità, in quanto debito di valore, ammonta ad € 4755,52.
***
10 Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dei congiunti dal medesimo difensore che li assiste nel presente giudizio, consistita nell'invio di una richiesta risarcitoria secondo parametri tabellari divergenti rispetto a quelli successivamente invocati in giudizio, vanno ritenute assorbite nella liquidazione dei compensi complessivi che saranno indicati in sede di regolamentazione delle spese di lite.
***
Considerando tutte le predette voci, il credito risarcitorio relativo al danno subito da ciascuno dei congiunti, secondo valori già attuali, ammonta conseguentemente a:
a) € 226.900,32 (€ 222.144,80 + € 4755,52 = € 226.900,32) in favore di;
Parte_1
b) € 76.070,40 in favore di Parte_2
Gli attori hanno dato atto che, a seguito della richiesta risarcitoria formulata ante causam, la compagnia assicurativa convenuta ha versato in favore di Parte_1
un'offerta di € 164.559,50,00, e in favore di un'offerta di € 56.000,00. Parte_2
Tali acconti devono essere rivalutati dal 31 dicembre 2021 (stante il richiamo attoreo alla documentazione prodotta sub. 17 e 18, indicata come “offerta”, riferibile a tale periodo,
senza specifica indicazione della data del versamento) sino all'attualità, e vanno detratti dal credito risarcitorio;
secondo la giurisprudenza “La liquidazione del danno da ritardato
adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della
liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi,
individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il
periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo
la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”(v. Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
11 L'acconto di € 164.559,50 versato in favore di , rivalutato secondo indici Parte_1
ISTAT dal 31.12.2021 sino all'attualità, è da ritenersi di valore pari ad € 187.597,83;
detraendo il predetto importo dal valore del credito risarcitorio spettante a Pt_1
(€ 226.900,32), residua un credito in favore della medesima di € 39.302,49, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo.
L'acconto di € 56.000,00 versato in favore di , rivalutato secondo indici Parte_2
ISTAT dal 31.12.2021 sino all'attualità, è da ritenersi di valore pari ad € 63.840,00;
detraendo il predetto importo dal valore del credito risarcitorio spettante a Parte_2
(€ 76070,40), residua un credito in favore del medesimo di € 12.230,40, oltre
[...]
interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo.
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido, al pagamento dei predetti importi, a titolo di risarcimento del danno, in favore dei congiunti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022,
considerato il valore della domanda accolta in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità di nella misura dell'80% in relazione al CP_1
sinistro oggetto di causa, detratta la quota del 20% ascrivibile ex art. 1227 I
comma c.c. alla vittima e quanto già ricevuto a titolo di acconto Persona_1
da ciascun attore, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di a) nella misura residua di € 39.302,49, oltre Parte_1
12 interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, sino al saldo e in favore di b) nella misura residua di € 12.230,40, Parte_2
oltre interessi legali da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto,
e sul credito risarcitorio residuo, via via annualmente rivalutato sino all'attualità,
sino al saldo;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano nell'importo complessivo di € 14.103,00 per compensi ed €
1.241,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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