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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1360 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RE ON e ON SA EG in forza di procura allegata al ricorso;
ricorrente contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: , rappresentate e difese dall'avv. Claudio
[...] C.F._3
NA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistenti
In punto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 13.11.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica- mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamato il contenuto del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
La ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per sentir revocare e dichiarare inefficace nei propri confronti, CP_2 ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto denominato “Adempimento di obbligazione naturale” stipulato in data 21.2.2025 a rogito del notaio di Vicenza (n. 69872 Persona_1
Rep. e n. 18447 Racc.), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 24.2.2025, con il quale la sig.ra aveva ceduto e trasferito CP_1
“spontaneamente e gratuitamente a titolo di adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del codice civile alla propria madre la piena CP_2 ed esclusiva proprietà di alcuni beni immobili (appartamento e autorimessa) siti in
Montecchio Maggiore (VI).
Costituendosi in giudizio, le resistenti hanno ha contestato la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, chiedendone il rigetto.
Ora, presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono, ai sensi dell'art. 2901 c.c.: 1) l'esistenza di ragioni di credito del soggetto che agisca in revocatoria;
2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore;
3) il pregiudizio arrecato da tale atto alle ragioni creditorie, annullando o riducendo la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore (cd. eventus damni); 4) la consapevolezza da parte del debitore che l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragioni dei creditori (cd. scientia damni) e, nell'ipotesi di atto anteriore all'insorgenza del credito, che l'atto sia dolosamente preordinato a sottrarre le garanzie patrimoniali con pregiudizio dei diritti creditori (cd. consilium fraudis).
E solo nel caso di atto a titolo oneroso è richiesta, altresì, la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie.
Tanto premesso, e venendo all'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente, va osservato quanto segue:
1) Quanto al presupposto relativo all'esistenza di ragioni di credito del soggetto che agisca in revocatoria, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass.
5619/2016; Cass. 1893/2012).
Nella specie, la posizione debitoria della resistente Controparte_1 risulta provata dalla sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Vicenza, impugnata e non sospesa, con la quale è stata condannata a pagare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi.
[...]
2) L'atto posto in essere in data 21.2.2025 costituisce sicuramente atto di disposizione revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. poiché ha determinato la fuoriuscita della piena ed esclusiva proprietà degli immobili dal patrimonio della debitrice.
3) Quanto al presupposto del cd. eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita totale della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo d'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza di tale patrimonio a garantire il credito del revocante, o abbia comportato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito stesso. Non è richiesta pertanto la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. 25433/07; Cass. 7767/07).
Sotto il profilo processuale va osservato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass. 7767/2007).
Ebbene, nel caso di specie è di tutta evidenza come l'atto dispositivo di cui è causa abbia inciso negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della debitrice, determinando la fuoriuscita a titolo gratuito della proprietà di beni immobili acquistati nel 2010 e non gravati da iscrizioni pregiudizievoli. A fronte dell'indubbia rilevanza dell'atto di disposizione di cui è causa, era onere delle resistenti, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il patrimonio residuo della debitrice è comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni della ricorrente. Poiché le resistenti non hanno dedotto alcunché in ordine alla consistenza dell'unico immobile residuo, sito in Canicattì (AG), né offerto concreti elementi per apprezzare il valore della quota di proprietà dello stesso di cui è titolare la sig.ra omettendo così di dimostrare l'adeguatezza del CP_1 patrimonio residuo del debitore al soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'odierna ricorrente, deve ritenersi integrato il presupposto del cd. eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.
4) Con riferimento all'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento della domanda revocatoria, va osservato che l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio è sicuramente successivo al sorgere del credito della ricorrente in quanto stipulato in data 21.2.2025, successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Vicenza, avvenuta in data 28.1.2025.
Quanto alla natura (onerosa o gratuita) di tale atto, parte ricorrente sostiene che si tratterebbe di atto di donazione mentre parte resistente sostiene che si tratterebbe di adempimento di obbligazione naturale per il fatto che nel corso degli anni la sig.ra
(madre della sig.ra avrebbe “fornito tutta l'assistenza necessaria, il CP_2 CP_1 sostegno morale e l'aiuto di cui la figlia, trovatasi da sola a crescere un figlio, aveva bisogno” e si sarebbe “preoccupata di regolare il suo (e del nipote) continuo mantenimento economico reso necessario per tutto il tempo e sino ad oggi, visto lo stato di disoccupazione della figlia”, sostenendola “nelle spese per il mantenimento e la manutenzione ordinaria dell'abitazione sita nel Comune di Canicatti”, e avrebbe sostenuto le spese per la causa civile, all'esito della quale è stata emessa la sentenza di condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese legali,
e per i vari procedimenti penali ai quali la figlia è stata sottoposta.
Ciò posto, va anzitutto evidenziata la contraddittoria enunciazione della
“causa” del trasferimento di proprietà (adempimento di obbligazione fiduciaria di restituzione o adempimento di obbligazione naturale) contenuta nell'atto del 21.2.2025
(ove si legge che “la parte cedente si ritiene moralmente obbligata nei confronti della parte cessionaria a titolo di adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del codice civile dal momento che la parte cedente risulta proprietaria dei beni oggetto del presente atto in via puramente fiduciaria. Pertanto il presente atto costituisce restituzione gratuita e non onerosa degli immobili intestati fiduciariamente alla parte cedente”) poiché l'asserita ed indimostrata esistenza di una proprietà fiduciaria presuppone un vero e proprio obbligo giuridico di trasferimento della proprietà che è in contrasto con l'esistenza di una mera obbligazione naturale. Va inoltre osservato che può parlarsi di adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c. solo in presenza di un dovere morale o sociale avvertito come tale in base ad una valutazione corrente nella società e di uno spontaneo adempimento dello stesso, con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 19578/2016).
Nella specie, la circostanza che la sig.ra abbia fornito continua CP_2 assistenza economica a favore della figlia è affermazione del tutto priva di riscontro che non consentirebbe comunque di qualificare l'atto come adempimento di obbliga- zione naturale, non essendo ravvisabile un obbligo morale o sociale che imponga il trasferimento della proprietà di immobili a favore di un prossimo congiunto in condizione economica più agiata, ma che potrebbe al più condurre a qualificare il trasferimento della proprietà dell'immobile come donazione remuneratoria, trattandosi di una liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario, e dunque come atto a titolo gratuito.
In ogni caso, quand'anche si volesse sostenere che l'atto di trasferimento di cui
è causa costituisca adempimento di obbligazione naturale, si tratterebbe pur sempre di atto a titolo gratuito (come è del resto ripetutamente qualificato nello stesso atto del
21.2.2025) poiché lo stesso non costituirebbe comunque adempimento di un obbligo giuridico e nell'atto non è prevista alcuna attribuzione patrimoniale in rapporto sinallagmatico con il trasferimento della proprietà dell'immobile.
Ne consegue che, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore, circostanza che ben può essere dimostrata anche tramite presunzioni (Cass.
17327/2011), senza che assuma rilevanza la sussistenza di un'analoga consapevolezza da parte del terzo. Quanto, in particolare, alla consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore che l'atto dispositivo arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. scientia damni) deve ritenersi che il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà di un immobile edificato nel 2010 e privo di iscrizioni pregiudizievoli consentiva agevol- mente alla resistente di avere sufficiente consapevolezza del depauperamento CP_1 del proprio patrimonio e del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna ricorrente, quanto meno in termini di maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito.
In conseguenza di quanto precede, va revocato e dichiarato inefficace nei confronti di , ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto denominato “Adempimento Parte_1 di obbligazione naturale” stipulato in data 21.2.2025 a rogito del notaio Per_1 di Vicenza (n. 69872 Rep. e n. 18447 Racc.), trascritto presso la Conservatoria
[...] dei Registri Immobiliari di Vicenza in data 24.2.2025.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza va annotata a margine della trascrizione dell'atto predetto.
In virtù della loro soccombenza le resistenti vanno condannate in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla ricorrente le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite:
a) revoca e conseguentemente dichiara inefficace nei confronti di l'atto Parte_1 denominato “Adempimento di obbligazione naturale” stipulato in data 21.2.2025
a rogito del Notaio di Vicenza (n. 69872 Rep. e n. 18447 Racc.), Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in data
24.2.2025;
b) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto suddetto;
c) condanna le resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 1.784,06 per esborsi ed euro 5.175,00 per compensi (già aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 nella misura ritenuta congrua del 15%), oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 13.12.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)