TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al N. 4051/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19- ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 29/02/2024 da:
(c.f.: , CUI: non noto), con l'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bozzoli, ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2023/Imm.591/MAdB del 12/12/2023 della Questura di notificato il 30/01/2024, che ha negato il rilascio del permesso di CP_1
1 soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, presentato con istanza del
24/02/2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
05/12/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di in cui si rileva l'assenza di elementi che denotino un inserimento nel CP_1
tessuto socio-economico.
Il Questore di Padova ha evidenziato inoltre nel provvedimento di rigetto che a carico del ricorrente “risultano precedenti penali e segnalazioni tratte dalla Banca Dati in uso alle forze di polizia” (cfr. p. 1 ibidem).
Nel ricorso, l'istante ha dedotto, in primo luogo, di aver fatto ingresso in Italia nel 2015, senza più fare rientro nel Paese d'origine e che una sua precedente domanda di protezione internazionale è stata rigettata;
il ricorrente ha inoltre sottolineato “Di aver lavorato sia pur saltuariamente” (cfr. p. 1 del ricorso introduttivo) dal momento che “per lunghi periodi non aveva alcun documento valido con cui essere assunto. Difatti, essendo privo di permesso di soggiorno, di certo non poteva svolgere una regolare attività lavorativa sul territorio nazionale” (cfr. p. 3 ibidem). In secondo luogo, l'istante ha altresì sottolineato “il grave pregiudizio che subirebbe in caso di rientro in patria” (cfr. pp. 3-4 ibidem), posto che
“correrebbe il rischio concreto di subire un grave danno” (cfr. p. 4 ibidem). Il ricorrente, pertanto, lamenta che il Questore non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai finiti del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. 286/1998 ed insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, sebbene gli atti introduttivi del giudizio risultino ad essa correttamente notificate a cura del ricorrente;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 27/03/2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
*
2. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 24/02/2023; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 29.2.2024.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del
2 diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia presumibilmente in data 07.10.2015 e durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale sono stati rilasciati unicamente permessi di soggiorno per “richiesta asilo”, l'ultimo del quale è scaduto in data 20.10.2022 dal momento che egli ha documentato la pendenza del ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 6226/2020 (doc.
1 allegato al ricorso introduttivo); le circostanze non sono state contestate dal ricorrente;
- dall'estratto conto previdenziale , emesso in data 30/01/2024, emerge che il ricorrente CP_2 ha lavorato dal 19.7.2021 al 13.8.2021 presso “SRL Semplif. General Services”, dal 21.3.2022 al 30.8.2022 presso “SRL LAB SRL”, dal 13.6.2022 al 19.6.2022 presso “SRL Semplif.
[...]
” (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo); Controparte_3
- egli risulta essere ospitato da un cittadino straniero in una abitazione sita in (doc. 4 CP_1
allegato al ricorso introduttivo);
- dal certificato del casellario non constano condanne a suo carico (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso contratti di lavoro di durata breve in epoca ormai risalente (meno di un mese nel 2021 e complessivamente sei mesi nel
2022). Dal giugno 2022 non risulta più occupato. Non è peraltro contestata dal ricorrente la
3 circostanza allegata nel provvedimento impugnato secondo cui egli ha ottenuto per otto volte dal suo ingresso nel territorio nazionale, avvenuto nel 2015, il permesso di soggiorno per richiesta asilo, il quale ai sensi degli artt. 4 e 22 d.lgs. 142/2015 abilita al lavoro decorsi sei mesi dal rilascio.
Non vi è dunque prova di occupazione stabile nell'attualità né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti.
Non ha altresì documentato attività formativa o educativa di sorta. A questo riguardo è rimasta sfornito di prova l'allegato conseguimento della licenza media (pag. 3 ricorso introduttivo).
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, Per_1
application 1638/2003, § 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
4 La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi
(Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application
39350/2013, § 44 e 45; Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application
12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare,
l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione), la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello
Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, e c. Paesi Bassi, application Parte_2 Per_2
50435/1999, §39).
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a brevi rapporti di lavoro ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi dedotto il rischio concreto di subire un grave danno in caso di rimpatrio.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben
5 può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del
Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito
(Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità
(Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante e la stessa allegazione delle condizioni del Paese d'origine è del tutto generica.
L'allontanamento dal suolo nazionale che ne deriva non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost., 8.7.2010 n. 250). Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte
6 le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
4. riserva di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'integrazione richiesta.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al N. 4051/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19- ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 29/02/2024 da:
(c.f.: , CUI: non noto), con l'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bozzoli, ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo: voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2023/Imm.591/MAdB del 12/12/2023 della Questura di notificato il 30/01/2024, che ha negato il rilascio del permesso di CP_1
1 soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, presentato con istanza del
24/02/2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data
05/12/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di in cui si rileva l'assenza di elementi che denotino un inserimento nel CP_1
tessuto socio-economico.
Il Questore di Padova ha evidenziato inoltre nel provvedimento di rigetto che a carico del ricorrente “risultano precedenti penali e segnalazioni tratte dalla Banca Dati in uso alle forze di polizia” (cfr. p. 1 ibidem).
Nel ricorso, l'istante ha dedotto, in primo luogo, di aver fatto ingresso in Italia nel 2015, senza più fare rientro nel Paese d'origine e che una sua precedente domanda di protezione internazionale è stata rigettata;
il ricorrente ha inoltre sottolineato “Di aver lavorato sia pur saltuariamente” (cfr. p. 1 del ricorso introduttivo) dal momento che “per lunghi periodi non aveva alcun documento valido con cui essere assunto. Difatti, essendo privo di permesso di soggiorno, di certo non poteva svolgere una regolare attività lavorativa sul territorio nazionale” (cfr. p. 3 ibidem). In secondo luogo, l'istante ha altresì sottolineato “il grave pregiudizio che subirebbe in caso di rientro in patria” (cfr. pp. 3-4 ibidem), posto che
“correrebbe il rischio concreto di subire un grave danno” (cfr. p. 4 ibidem). Il ricorrente, pertanto, lamenta che il Questore non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai finiti del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. 286/1998 ed insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, sebbene gli atti introduttivi del giudizio risultino ad essa correttamente notificate a cura del ricorrente;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 27/03/2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
*
2. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 24/02/2023; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 29.2.2024.
Ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 alla fattispecie va sussunta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella formulazione antecedente all'ultima novella.
La disposizione, in tale formulazione, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del
2 diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ai fini della definizione della fattispecie oggetto di giudizio vanno tenute in considerazione le presenti circostanze:
- il ricorrente ha fatto ingresso in Italia presumibilmente in data 07.10.2015 e durante il periodo di permanenza sul territorio nazionale sono stati rilasciati unicamente permessi di soggiorno per “richiesta asilo”, l'ultimo del quale è scaduto in data 20.10.2022 dal momento che egli ha documentato la pendenza del ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 6226/2020 (doc.
1 allegato al ricorso introduttivo); le circostanze non sono state contestate dal ricorrente;
- dall'estratto conto previdenziale , emesso in data 30/01/2024, emerge che il ricorrente CP_2 ha lavorato dal 19.7.2021 al 13.8.2021 presso “SRL Semplif. General Services”, dal 21.3.2022 al 30.8.2022 presso “SRL LAB SRL”, dal 13.6.2022 al 19.6.2022 presso “SRL Semplif.
[...]
” (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo); Controparte_3
- egli risulta essere ospitato da un cittadino straniero in una abitazione sita in (doc. 4 CP_1
allegato al ricorso introduttivo);
- dal certificato del casellario non constano condanne a suo carico (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti si desume che il ricorrente ha concluso contratti di lavoro di durata breve in epoca ormai risalente (meno di un mese nel 2021 e complessivamente sei mesi nel
2022). Dal giugno 2022 non risulta più occupato. Non è peraltro contestata dal ricorrente la
3 circostanza allegata nel provvedimento impugnato secondo cui egli ha ottenuto per otto volte dal suo ingresso nel territorio nazionale, avvenuto nel 2015, il permesso di soggiorno per richiesta asilo, il quale ai sensi degli artt. 4 e 22 d.lgs. 142/2015 abilita al lavoro decorsi sei mesi dal rilascio.
Non vi è dunque prova di occupazione stabile nell'attualità né di un processo di integrazione lavorativa effettivamente in corso.
Il ricorrente non ha inoltre documentato legami familiari o sociali rilevanti.
Non ha altresì documentato attività formativa o educativa di sorta. A questo riguardo è rimasta sfornito di prova l'allegato conseguimento della licenza media (pag. 3 ricorso introduttivo).
Ne deriva che non è stata provata in giudizio la sussistenza di legami sociali e di un radicamento sul territorio dello Stato tali da ostare all'allontanamento dal territorio dello Stato.
A questo riguardo neppure soccorre l'ordinamento convenzionale CEDU.
In materia di tutela dei diritti dello straniero la Corte EDU ha infatti anzitutto sancito il diritto dello Stato, di origine internazionale, al controllo della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e ha conseguentemente ritenuta in linea di principio possibile nel sistema convenzionale l'espulsione degli stranieri (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54).
Ha poi affermato che lo straniero che sia entrato illegalmente in uno Stato contraente mette le autorità dello Stato ospitante di fronte al fatto compiuto («fait accompli») dei legami creati sul territorio nazionale, con la conseguenza che queste autorità non sono in linea di principio obbligate ai sensi dell'art. 8 CEDU a consentirgli di stabilirsi sul territorio (Corte EDU,
3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 103).
La Corte EDU ha poi delineato in molteplici pronunce la distinzione capitale fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sui territori nazionali (settled migrant), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori nazionali irregolarmente.
Solo con riferimento ai settled migrant è stato affermato che l'espulsione è senz'altro lesiva della vita privata, anche in assenza di legami familiari, e pertanto deve soggiacere alle condizioni previste dall'art. 8, co. 2, CEDU (Corte EDU, 23.6.2008, c. Austria, Per_1
application 1638/2003, § 61 e ss.), e che, in caso di condotte criminali, l'espulsione è possibile solo in caso di accertamento di determinate circostanze, attinenti principalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza personale (Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, § 54 e ss.).
Più circoscritti sono invece i margini di tutela della vita privata e familiare degli stranieri privi di titolo di soggiorno (cosiddetti non-settled migrant).
4 La condizione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio dello Stato non può infatti essere assimilata a quella degli stranieri stabiliti, con la conseguenza che i criteri vigenti in materia di respingimento ed espulsione di questi ultimi, compresi quelli elaborati per il caso di commissione di reati (illustrati nella sentenza Corte EDU, 18.10.2006, Üner c. Paesi Bassi, application 46410/1999, sopra richiamata), non possono essere ad essi automaticamente estesi
(Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application 12738/2010, § 105; Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 53). Lo straniero irregolare non può infatti vantare un'aspettativa al rilascio di un titolo di soggiorno e la sua presenza è di fatto solo tollerata dallo Stato contraente (Corte EDU, 30.6.2015, A.S. c. Svizzera, application
39350/2013, § 44 e 45; Corte EDU, 3.10.2014, Jeunesse c. Paesi Bassi, application
12738/2010, § 103).
Di per sé la presenza nel territorio dello Stato di uno straniero illegalmente soggiornante non fa sorgere in capo allo Stato obbligazioni positive, relative cioè alla concessione di un titolo di soggiorno: solo in casi eccezionali e all'esito del bilanciamento fra la posizione personale e le esigenze generali lo Stato è tenuto a consentire il soggiorno sul suo territorio (Corte EDU,
28.7.2020, Pormes c. Paesi Bassi, application 25402/2014, § 54 e ss.). Più nello specifico, occorre considerare molteplici fattori quali: l'effettiva compromissione della vita familiare,
l'intensità dei legami nello Stato ospitante, la presenza di ostacoli insormontabili alla vita della famiglia nel Paese di origine, la presenza di elementi rilevanti ai fini del controllo sull'immigrazione (quali precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione), la sussistenza di fattori di ordine pubblico, la formazione del nucleo familiare sul territorio dello
Stato ospitante quando lo straniero era consapevole della precarietà della sua condizione giuridica (Corte EDU, 31.1.2006, e c. Paesi Bassi, application Parte_2 Per_2
50435/1999, §39).
Nel caso di specie il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio dello Stato illegalmente;
egli pertanto non può godere delle maggiori tutele riconosciute agli stranieri stabiliti. Egli inoltre non ha provato una condizione personale di vita tale da ostare all'espulsione, anche con riferimento ai criteri enucleati per definire quei casi eccezionali in cui la presenza dello straniero non stabilito può essere tollerata dallo Stato, essendosi limitato a depositare documentazione attinente a brevi rapporti di lavoro ormai risalenti nel tempo.
Il ricorrente a fondamento della sua domanda ha poi dedotto il rischio concreto di subire un grave danno in caso di rimpatrio.
A questo riguardo va ricordato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben
5 può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del
Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito
(Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità
(Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie non è stata allegata alcuna circostanza individualizzante e la stessa allegazione delle condizioni del Paese d'origine è del tutto generica.
L'allontanamento dal suolo nazionale che ne deriva non può ritenersi contrario all'ordinamento, in quanto deriva dall'applicazione di normativa che corrisponde all'interesse dello Stato al controllo sul fenomeno migratorio (Corte cost., 8.7.2010 n. 250). Esso non è nemmeno contrario agli obblighi sovranazionali, nei quali non si rinviene la tutela incondizionata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale né la fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta tratti di eccezionalità che ostino all'espulsione.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
3. Nulla va disposto circa le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte
6 le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese;
4. riserva di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'integrazione richiesta.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
7