TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13648/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13648/2022
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marco Passalacqua;
Per parte convenuta l'avv. Cristina Nicastro;
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi a tutti i propri scritti difesivi depositati insistendo nelle domande ivi formulate ed in particolare nelle note conclusive e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,50 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 11 nel procedimento civile N. 13648 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 tra
nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
48, codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Passalacqua C.F._1 del Foro di Palermo (c.f.: , fax: 0917657141, pec: C.F._2
, presso il cui studio sito in Palermo in via Giotto n. 78 elegge Email_1 domicilio, giusta procura rilasciata in foglio separato firmato digitalmente e comunque da intendersi in calce all'atto di citazione Attore CONTRO con sede in Palermo nella Via G.A. Scavo n.118/B, in persona dell'attuale CP_1
Rappr.te Legale, dott. , elett.te dom.to in Palermo, P.zza A. Gentili n.6presso Controparte_2 ostudio dell'avv. Cristina Nicastro (c.f. , pec: C.F._3
fax 091 6253607), che lo rappresenta, assiste e difende, in forza Email_2 di procura alle liti apposta in calce al presente at to ai sensi dell'art.83 comma 3° c.p.c. Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Cristina Nicastro indica il numero fax: e l'indirizzo PEC P.IVA_1 Email_2
Convenuto
Oggetto: risarcimento responsabilità 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna in solido al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 32.769,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria da Agosto 2020 al soddisfo e interessi legali sulla suddetta somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al soddisfo.
pagina 2 di 11 Condanna al pagamento in solido, in favore di parte attrice , delle spese Controparte_1
processuali nella misura che liquida in complessivi € 4608,00 oltre al rimborso sulle spese generali (nella misura del 15,%) nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio la Parte_1
società chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti CP_1
a cagione del sinistro occorsogli in data 13 agosto 2020. Allegava in particolare come in tale data si era recato per una vacanza presso la struttura turistica “Perla del GO” di Terrasini, di proprietà della ed uscendo dalla zona piscina, a causa di un dislivello CP_1
presente nel varco di ingresso perdeva l'equilibrio e rovinava pesantemente a terra, procurandosi lesioni fisiche per le quali ricorreva, a mezzo di ambulanza, dapprima all'Ospedale “Civico” di Partinico dove gli veniva diagnosticata la frattura epifisi prossimale dell'omero sinistro e successivamente, il 03/09/2020 veniva trasferito all'Ospedale
“Ingrassia” di Palermo dove lo stesso veniva sottoposto a intervento di protesi. Allegava, ancora, in fatto, come la presenza del dislivello non sarebbe stata in alcun modo segnalata.
Chiedeva dunque ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni patiti.
Regolarmente citata la società , restava contumace fino all'udeinza di CP_1 precisazione delle conclusioni , costituendosi prima di tale udienza con comparsa di costituzione e risposta , con la quale contestava la domanda ed allegava in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva , in quanto soggetto non proprietario dell'albergo
“Perla del GO” di Terrasini, appartenendosi, detta struttura all'omonima Società Perla del
GO RL (p.iva , e che , per questo, all'epoca del sinistro la stessa rivestiva il P.IVA_2
ruolo di mera conduttrice della struttura alberghiera, giusto contratto di locazione stipulato con la Società proprietaria dell'albergo “Perla del GO” di Terrasini in data 23.11.2011 ; in subordine, e nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate per non essere stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il lamentato sinistro, e/o comunque, per avere l'attore concorso in via principale ed esclusiva alla causazione pagina 3 di 11 dell'evento dannoso, avendo agito senza prudenza ed attenzione, poiché verosimilmente colpito da un malore cardiaco, per come evincesi dalla documentazione medica agli atti di causa.
La causa era istruita documentalmente, tramite escussione di un testimone e CTU e, dunque, trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
A tal riguardo occorre premettere come essa debba essere qualificata come azione di risarcimento dei danni da responsabilità extra contrattuale ex art.2051 c.c.
Ed infatti l'attore lamenta di aver patito danni non patrimoniali e patrimoniali per effetto di una condotta del convenuto costituita dall'essere custode del bene dal quale è derivata la verificazione dell'evento lesivo, a causa di un dislivello posto nel varco di uscita della piscina della struttura.
Tanto premesso, giova rammentare come in caso di danni derivanti da caduta si applica la fattispecie prevista dall'art. 2051. Si deve, però, accertare se la condotta del danneggiato, sia stata particolarmente imprudente, in modo tale da escludere la responsabilità del custode oppure da porre in essere un concorso di colpa [si è esclusa la responsabilità in caso di caduta su uno scalino perfettamente integro (C. 2345/1977) oppure su un gradino ben visibile nel vestibolo di un albergo (C. 506/1976). Anche i danni derivanti dall'utilizzo della scala mobile rientrano nella fattispecie dell'art. 2051 e non dell'art.1681 (T. Trieste 23.5.1979), con la conseguenza che il gestore di un supermercato, avendo la custodia della scale mobile ivi esistente, risponde dei danni subiti da un cliente a causa della caduta, a meno che non dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, comprensivo anche della colpa del danneggiato (T. Roma 21.7.1983; T. Palermo 14.7.1979; si è affermata la responsabilità del per i danni patiti da una persona che, nell'uscire dall'ascensore di uno stabile, era CP_3
caduta, avendo inciampato in un lembo scollato di moquette dell'atrio (C. T. P.IVA_3
Milano 21.3.1991).].
E' necessario, comunque, che sussista un rapporto di causalità tra la cosa e l'evento di danno, nel senso che la caduta deve essere logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate pagina 4 di 11 alla situazione della cosa, nell'ambito di una normale utilizzazione della stessa (C.
2075/2002).
Si esclude, pertanto, la responsabilità quando la causa esclusiva dell'incidente sia stato il comportamento colposo dello stesso danneggiato, come, ad esempio, nel caso di danni riportati dal cliente di un'albergo, nel percorrere, anziché la norma strada d'ingresso ,la pedana inclinata destinata al transito dei carrelli ( C. 6125/1995).
La Suprema Corta ha più volte affermato come “ In tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051
c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esi stenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino oggetto di per sé statico ed inerte”( Cassazione civile, sez. III, 28/06/2016, n.
13260;Cassazione civ ile, sez. III, 02/09/2013, n. 20055)
Se ne inferisce il principio sintetico secondo il quale, laddove l'oggetto che abbia determinato la caduta sia di per sé statico ed inerte, occorre che l'attore provi l'esistenza di una qualche anomalia nello stesso, che abbia determinato l'evento (diversamente essendo la res mera occasione, e non causa, dello stesso).
Solo al ricorrere di una tale anomalia invero è profilabile un obbligo del custode di attivarsi per prevenire il pericolo tramite adeguate misure di sicurezza (se si accede alla tesi della responsabilità presunta) o di provare l'esistenza del caso fortuito (se si accede alla tesi della responsabilità oggettiva pura).
Orbene nel caso di specie una anomalia è stata provata.
Ed invero la teste escussa, , coniuge dell'attore , ha confermato che il Testimone_1
giorno del sinistro 13/08/2020, mentre si trovavano all'interno della struttura alberghiera dopo aver fatto un giro di perlustrazione, uscendo da un varco presente nella zona piscina per andare a prendere la navetta che li avrebbe riportati in albergo, l'attore perdeva l'equilibrio a causa del dislivello ivi esistente e cadeva a terra;
precisava la teste che “… al di sotto del varco, era stato realizzato uno scivolo che però non copriva la larghezza dell'intero varco e mio marito, mettendo il piede laddove tale scivolo non era stato realizzato, perdeva l'equilibrio e cadeva pagina 5 di 11 rovinosamente a terra, riportando lesioni fisiche alla spalla sinistra” (cfr. verbale udienza del
20.05.2024).
Quanto alla attendibilità della teste , ritenuto che non vi siano profili di incapacità a testimoniare di ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto la sola qualità di coniuge Testimone_1
non legittimerebbe alcun tipo di intervento nella causa in corso, né vi è alcun divieto a testimoniare siccome coniuge alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c.
(sent. 248/1974), le dichiarazioni rese vanno considerate veritiere ed attendibili poiché connotate di precisione, linearità e non contraddette da elementi diversi acquisiti in giudizi.
Oltre a ciò , dalle allegazioni fotografiche prodotte in causa, e raffigurante il luogo teatro dell'evento, è possibile scorgere , in effetti, una anomalia nel varco indicato dalla teste, ed in particolare la presenza di un dislivello che è stato colmato soltanto in parte, mentre è stata lasciata scoperta la restante parte del dislivello stesso.
Ora, l'applicazione della suddetta disciplina rileva soprattutto in ordine al criterio di ripartizione dell'onus probandi, in quanto “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'articolo
2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, …. è il gestore che, se vuole andare esente dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., deve dimostrare che il danneggiato abbia colpevolmente contribuito a determinare il danno a se stesso (Cass. Ord. 17625/16 anche in linea con la precedente ordinanza del 20.10.2015 n. 21212)”.
Nel caso di specie ritiene il tribunale che deve ritenersi raggiunta la prova (incombente sul danneggiato) della c.d. oggettiva pericolosità della res, ed in particolare della attitudine del varco di uscita a provocare in concreto il danno lamentato, ossia che la res abbia rappresentato il concreto antecedente causale produttivo del danno. La responsabilità, pertanto va ascritta al gestore quale custode della struttura, e, come tale, onerato della perfetta manutenzione dei luoghi transitati dagli ospiti ( evitando elementi strutturali potenzialmente pericolosi e che richiedano particolare attenzione) .
Il fatto, in buona sostanza, è riconducibile sia alla disciplina della responsabilità custodiale
(art. 2051 c.c.), sia alla generale previsione del neminem laedere di cui alla responsabilità da fatto illecito sancita dall'art. 2043 c.c.
D'altra parte il convenuto, quindi, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova del fortuito, ossia avrebbe dovuto dimostrare che il danno si sarebbe comunque pagina 6 di 11 prodotto nonostante avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitarlo ( attraverso la predisposizione di dispositivi di sicurezza che ne impedivano il passaggio), oppure, dimostrare che la condotta negligente o imperita del danneggiato abbia rappresentato di per sé l'unico ed esclusivo antecedente causale dell'accadimento.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso in materia più di recente dalla Suprema Corte secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio” (Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Ora se da un lato la responsabilità dell'evento dannoso non può essere interamente addossata al , stante l'oggettiva insidiosità del manufatto e la sua conformazione come sopra Pt_1
descritta, è pur vero che la presenza di uno scivolo che ne indicava il percorso da intraprendere per l'uscita, e la presenza della luce naturale ( il fatto è avvenuto in una giornata estiva in pieno giorno) , consentiva allo stesso di avere una piena visone dei luoghi ed avrebbe dovuto allertare l'attore a prestare maggior attenzione al percorso da effettuare, con conseguente addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nella misura del
50%.
Quanto al difetto di legittimità passiva dedotta dalla convenuta poiché locataria CP_1
e non proprietaria della struttura alberghiera, in primo luogo deve dichiararsi l'inutilizzabilità, ai fini della presente decisione, della documentazione depositata dalla parte convenuta in occasione della tardiva costituzione, alla comparsa di costituzione, non si tratta, invero, di atti la cui venuta ad esistenza è successiva alla sua costituzione né a ben vedere ciò sarebbe comunque idoneo al fine di consentire al Tribunale di prenderli in esame, in quanto i documenti prodotti dopo l'espletamento dell'attività istruttoria sono inammissibili, essendo stati depositati oltre il termine perentorio previsto per l'articolazione dei mezzi di prova ex pagina 7 di 11 art.183 comma 6, n.2, c.p.c., salva la rimessione in termini per causa non imputabile, che però nella specie non è stata dimostrata. Inoltre, tale contegno processuale deve essere comunque stigmatizzato in quanto volto a disorientare la difesa avversaria costringendola ad argomentare su fatti e documenti in precedenza non oggetto di causa, sia pure al solo fine di eccepirne la tardività.
Nondimeno, non può non osservarsi come la stessa non contesta di essere il gestore della struttura alberghiera e, che, quindi, ne ha la custodia su cui grava la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c..
Ed invero, quanto al rapporto di custodia secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, “la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio.”; “È dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di " governo della cosa". La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario).
Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.”
In ordine al quantum risarcibile Il CTU, esaminata il periziando e la documentazione medica allegata, ritenuta la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'efficienza lesiva del trauma, con argomentazioni del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici, ha accertato che il in conseguenza dell'infortunio occorsogli, ha Pt_1 riportato una
“frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra sottoposta ad artroprotesi, rimozione sutura e medicazione”, e che al momento della perizia, il quadro clinico era da ritenersi stabilizzato;
ha, dunque, concluso che residua un danno biologico permanente valutabile nella misura del
19%, mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato in giorni 19 di invalidità temporanea totale;
in gg. 20 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%; gg 30 al 50% e gg
25. di invalidità temporanea parziale al 25%. pagina 8 di 11 Le spese sanitarie rimborsabili poiché ritenute necessarie e congrue, sono state stimate pari a
€ 21,54, quali risultanti dalla documentazione allegata.
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati e alla loro risarcibilità, va premesso che questo giudice, sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della
Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ..
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata.
La formula “danno morale”, precisa la Corte, “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri anche astrattamente come reato, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, come il danno biologico ove si verta in materia di lesioni colpose, ma anche quello pagina 9 di 11 conseguente alla lesione di interessi meritevoli di tutela in base all'ordinamento poiché in questo caso la tipicità del danno è determinata dallo stesso legislatore che ha espressamente individuato come risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. (art. 185 cod. pen.).
Nella fattispecie in esame poiché le lesioni riportate dall'attore sono superiori alla percentuale del 9%, non sono applicabili i parametri dettati dalla legge 57 del 2001 per il risarcimento dei danni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Né, in forza dell'entrata in vigore della legge di conversione 8 novembre 2012 n.
189 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, anche a voler ritenere immediatamente applicabile la disposizione di cui all'art. 3 alle cause in corso, dovendo procedersi alla liquidazione nel momento della decisione e dunque secondo il diritto a tale epoca vigente, può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 138 del Dlgs. n. 209/2005 non risultando ad oggi emanato il decreto presidenziale di adozione di una tabella unica per i danni di non lieve entità.
Questo giudice ritiene, pertanto, di avvalersi dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Non può tacersi sul punto che, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 12408/2011, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti della giustizia e limitare le macroscopiche divergenze nella liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto per le percentuali di invalidità superiori al 9%, ha affermato che i criteri per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono considerarsi “il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.”
Nel caso in esame nell'ambito dei criteri tabellari già indicati, aggiornati al 2024, il danno non patrimoniale, considerata la percentuale di invalidità del 19% e l'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso (76 anni), deve essere liquidato in € 59.163,99 (Punto danno pagina 10 di 11 non patrimoniale euro 4982,11). La suddetta somma, come si evince dalle premesse su esposte, è omnicomprensiva del danno non patrimoniale subito dall'attore e comprende sia gli aspetti anatomo - funzionali che quelli relativi alla vita di relazione e alle attività quotidianamente svolte dal soggetto, nonché la sofferenza legata al trauma riportato e alla sottoposizione all'intervento chirurgico.
Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per riconoscere una maggiorazione del danno non essendo state allegate situazioni particolari relative alla vita di relazione o ad attività specifiche compromesse dall'evento dannoso e svolte dall'attore prima dello stesso, considerato anche che il periziando era già in pensione.
Il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, per i giorni quantificati dal CTU, dunque, deve essere adeguatamente risarcito, sempre alla luce dei criteri dettati dalla legge e aggiornati, per l'ammontare complessivo di € 6.353,75 ( pari ad € 115 al giorno) .
Dalla somma complessiva di euro 65.538,29 decurtato l'importo del 50%, tenuto conto del comportamento colposo del danneggiato come sopra già precisato, di guisa che parte convenuta va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
32.769,00, oltre rivalutazione monetaria dall'agosto 2020 (epoca a cui sono aggiornate le richiamate tabelle milanesi) al soddisfo e interessi legali sulla suddetta somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al soddisfo.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri di cui al DM
147/2022.
Così deciso in Palermo il 08.10.2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13648/2022
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Marco Passalacqua;
Per parte convenuta l'avv. Cristina Nicastro;
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa riportandosi a tutti i propri scritti difesivi depositati insistendo nelle domande ivi formulate ed in particolare nelle note conclusive e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,50 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 11 nel procedimento civile N. 13648 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 tra
nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
48, codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Passalacqua C.F._1 del Foro di Palermo (c.f.: , fax: 0917657141, pec: C.F._2
, presso il cui studio sito in Palermo in via Giotto n. 78 elegge Email_1 domicilio, giusta procura rilasciata in foglio separato firmato digitalmente e comunque da intendersi in calce all'atto di citazione Attore CONTRO con sede in Palermo nella Via G.A. Scavo n.118/B, in persona dell'attuale CP_1
Rappr.te Legale, dott. , elett.te dom.to in Palermo, P.zza A. Gentili n.6presso Controparte_2 ostudio dell'avv. Cristina Nicastro (c.f. , pec: C.F._3
fax 091 6253607), che lo rappresenta, assiste e difende, in forza Email_2 di procura alle liti apposta in calce al presente at to ai sensi dell'art.83 comma 3° c.p.c. Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Cristina Nicastro indica il numero fax: e l'indirizzo PEC P.IVA_1 Email_2
Convenuto
Oggetto: risarcimento responsabilità 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna in solido al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 32.769,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria da Agosto 2020 al soddisfo e interessi legali sulla suddetta somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al soddisfo.
pagina 2 di 11 Condanna al pagamento in solido, in favore di parte attrice , delle spese Controparte_1
processuali nella misura che liquida in complessivi € 4608,00 oltre al rimborso sulle spese generali (nella misura del 15,%) nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio la Parte_1
società chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti CP_1
a cagione del sinistro occorsogli in data 13 agosto 2020. Allegava in particolare come in tale data si era recato per una vacanza presso la struttura turistica “Perla del GO” di Terrasini, di proprietà della ed uscendo dalla zona piscina, a causa di un dislivello CP_1
presente nel varco di ingresso perdeva l'equilibrio e rovinava pesantemente a terra, procurandosi lesioni fisiche per le quali ricorreva, a mezzo di ambulanza, dapprima all'Ospedale “Civico” di Partinico dove gli veniva diagnosticata la frattura epifisi prossimale dell'omero sinistro e successivamente, il 03/09/2020 veniva trasferito all'Ospedale
“Ingrassia” di Palermo dove lo stesso veniva sottoposto a intervento di protesi. Allegava, ancora, in fatto, come la presenza del dislivello non sarebbe stata in alcun modo segnalata.
Chiedeva dunque ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni patiti.
Regolarmente citata la società , restava contumace fino all'udeinza di CP_1 precisazione delle conclusioni , costituendosi prima di tale udienza con comparsa di costituzione e risposta , con la quale contestava la domanda ed allegava in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva , in quanto soggetto non proprietario dell'albergo
“Perla del GO” di Terrasini, appartenendosi, detta struttura all'omonima Società Perla del
GO RL (p.iva , e che , per questo, all'epoca del sinistro la stessa rivestiva il P.IVA_2
ruolo di mera conduttrice della struttura alberghiera, giusto contratto di locazione stipulato con la Società proprietaria dell'albergo “Perla del GO” di Terrasini in data 23.11.2011 ; in subordine, e nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate per non essere stato provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il lamentato sinistro, e/o comunque, per avere l'attore concorso in via principale ed esclusiva alla causazione pagina 3 di 11 dell'evento dannoso, avendo agito senza prudenza ed attenzione, poiché verosimilmente colpito da un malore cardiaco, per come evincesi dalla documentazione medica agli atti di causa.
La causa era istruita documentalmente, tramite escussione di un testimone e CTU e, dunque, trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
A tal riguardo occorre premettere come essa debba essere qualificata come azione di risarcimento dei danni da responsabilità extra contrattuale ex art.2051 c.c.
Ed infatti l'attore lamenta di aver patito danni non patrimoniali e patrimoniali per effetto di una condotta del convenuto costituita dall'essere custode del bene dal quale è derivata la verificazione dell'evento lesivo, a causa di un dislivello posto nel varco di uscita della piscina della struttura.
Tanto premesso, giova rammentare come in caso di danni derivanti da caduta si applica la fattispecie prevista dall'art. 2051. Si deve, però, accertare se la condotta del danneggiato, sia stata particolarmente imprudente, in modo tale da escludere la responsabilità del custode oppure da porre in essere un concorso di colpa [si è esclusa la responsabilità in caso di caduta su uno scalino perfettamente integro (C. 2345/1977) oppure su un gradino ben visibile nel vestibolo di un albergo (C. 506/1976). Anche i danni derivanti dall'utilizzo della scala mobile rientrano nella fattispecie dell'art. 2051 e non dell'art.1681 (T. Trieste 23.5.1979), con la conseguenza che il gestore di un supermercato, avendo la custodia della scale mobile ivi esistente, risponde dei danni subiti da un cliente a causa della caduta, a meno che non dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, comprensivo anche della colpa del danneggiato (T. Roma 21.7.1983; T. Palermo 14.7.1979; si è affermata la responsabilità del per i danni patiti da una persona che, nell'uscire dall'ascensore di uno stabile, era CP_3
caduta, avendo inciampato in un lembo scollato di moquette dell'atrio (C. T. P.IVA_3
Milano 21.3.1991).].
E' necessario, comunque, che sussista un rapporto di causalità tra la cosa e l'evento di danno, nel senso che la caduta deve essere logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate pagina 4 di 11 alla situazione della cosa, nell'ambito di una normale utilizzazione della stessa (C.
2075/2002).
Si esclude, pertanto, la responsabilità quando la causa esclusiva dell'incidente sia stato il comportamento colposo dello stesso danneggiato, come, ad esempio, nel caso di danni riportati dal cliente di un'albergo, nel percorrere, anziché la norma strada d'ingresso ,la pedana inclinata destinata al transito dei carrelli ( C. 6125/1995).
La Suprema Corta ha più volte affermato come “ In tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051
c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esi stenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino oggetto di per sé statico ed inerte”( Cassazione civile, sez. III, 28/06/2016, n.
13260;Cassazione civ ile, sez. III, 02/09/2013, n. 20055)
Se ne inferisce il principio sintetico secondo il quale, laddove l'oggetto che abbia determinato la caduta sia di per sé statico ed inerte, occorre che l'attore provi l'esistenza di una qualche anomalia nello stesso, che abbia determinato l'evento (diversamente essendo la res mera occasione, e non causa, dello stesso).
Solo al ricorrere di una tale anomalia invero è profilabile un obbligo del custode di attivarsi per prevenire il pericolo tramite adeguate misure di sicurezza (se si accede alla tesi della responsabilità presunta) o di provare l'esistenza del caso fortuito (se si accede alla tesi della responsabilità oggettiva pura).
Orbene nel caso di specie una anomalia è stata provata.
Ed invero la teste escussa, , coniuge dell'attore , ha confermato che il Testimone_1
giorno del sinistro 13/08/2020, mentre si trovavano all'interno della struttura alberghiera dopo aver fatto un giro di perlustrazione, uscendo da un varco presente nella zona piscina per andare a prendere la navetta che li avrebbe riportati in albergo, l'attore perdeva l'equilibrio a causa del dislivello ivi esistente e cadeva a terra;
precisava la teste che “… al di sotto del varco, era stato realizzato uno scivolo che però non copriva la larghezza dell'intero varco e mio marito, mettendo il piede laddove tale scivolo non era stato realizzato, perdeva l'equilibrio e cadeva pagina 5 di 11 rovinosamente a terra, riportando lesioni fisiche alla spalla sinistra” (cfr. verbale udienza del
20.05.2024).
Quanto alla attendibilità della teste , ritenuto che non vi siano profili di incapacità a testimoniare di ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto la sola qualità di coniuge Testimone_1
non legittimerebbe alcun tipo di intervento nella causa in corso, né vi è alcun divieto a testimoniare siccome coniuge alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c.
(sent. 248/1974), le dichiarazioni rese vanno considerate veritiere ed attendibili poiché connotate di precisione, linearità e non contraddette da elementi diversi acquisiti in giudizi.
Oltre a ciò , dalle allegazioni fotografiche prodotte in causa, e raffigurante il luogo teatro dell'evento, è possibile scorgere , in effetti, una anomalia nel varco indicato dalla teste, ed in particolare la presenza di un dislivello che è stato colmato soltanto in parte, mentre è stata lasciata scoperta la restante parte del dislivello stesso.
Ora, l'applicazione della suddetta disciplina rileva soprattutto in ordine al criterio di ripartizione dell'onus probandi, in quanto “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'articolo
2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, …. è il gestore che, se vuole andare esente dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., deve dimostrare che il danneggiato abbia colpevolmente contribuito a determinare il danno a se stesso (Cass. Ord. 17625/16 anche in linea con la precedente ordinanza del 20.10.2015 n. 21212)”.
Nel caso di specie ritiene il tribunale che deve ritenersi raggiunta la prova (incombente sul danneggiato) della c.d. oggettiva pericolosità della res, ed in particolare della attitudine del varco di uscita a provocare in concreto il danno lamentato, ossia che la res abbia rappresentato il concreto antecedente causale produttivo del danno. La responsabilità, pertanto va ascritta al gestore quale custode della struttura, e, come tale, onerato della perfetta manutenzione dei luoghi transitati dagli ospiti ( evitando elementi strutturali potenzialmente pericolosi e che richiedano particolare attenzione) .
Il fatto, in buona sostanza, è riconducibile sia alla disciplina della responsabilità custodiale
(art. 2051 c.c.), sia alla generale previsione del neminem laedere di cui alla responsabilità da fatto illecito sancita dall'art. 2043 c.c.
D'altra parte il convenuto, quindi, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova del fortuito, ossia avrebbe dovuto dimostrare che il danno si sarebbe comunque pagina 6 di 11 prodotto nonostante avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitarlo ( attraverso la predisposizione di dispositivi di sicurezza che ne impedivano il passaggio), oppure, dimostrare che la condotta negligente o imperita del danneggiato abbia rappresentato di per sé l'unico ed esclusivo antecedente causale dell'accadimento.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso in materia più di recente dalla Suprema Corte secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio” (Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Ora se da un lato la responsabilità dell'evento dannoso non può essere interamente addossata al , stante l'oggettiva insidiosità del manufatto e la sua conformazione come sopra Pt_1
descritta, è pur vero che la presenza di uno scivolo che ne indicava il percorso da intraprendere per l'uscita, e la presenza della luce naturale ( il fatto è avvenuto in una giornata estiva in pieno giorno) , consentiva allo stesso di avere una piena visone dei luoghi ed avrebbe dovuto allertare l'attore a prestare maggior attenzione al percorso da effettuare, con conseguente addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nella misura del
50%.
Quanto al difetto di legittimità passiva dedotta dalla convenuta poiché locataria CP_1
e non proprietaria della struttura alberghiera, in primo luogo deve dichiararsi l'inutilizzabilità, ai fini della presente decisione, della documentazione depositata dalla parte convenuta in occasione della tardiva costituzione, alla comparsa di costituzione, non si tratta, invero, di atti la cui venuta ad esistenza è successiva alla sua costituzione né a ben vedere ciò sarebbe comunque idoneo al fine di consentire al Tribunale di prenderli in esame, in quanto i documenti prodotti dopo l'espletamento dell'attività istruttoria sono inammissibili, essendo stati depositati oltre il termine perentorio previsto per l'articolazione dei mezzi di prova ex pagina 7 di 11 art.183 comma 6, n.2, c.p.c., salva la rimessione in termini per causa non imputabile, che però nella specie non è stata dimostrata. Inoltre, tale contegno processuale deve essere comunque stigmatizzato in quanto volto a disorientare la difesa avversaria costringendola ad argomentare su fatti e documenti in precedenza non oggetto di causa, sia pure al solo fine di eccepirne la tardività.
Nondimeno, non può non osservarsi come la stessa non contesta di essere il gestore della struttura alberghiera e, che, quindi, ne ha la custodia su cui grava la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c..
Ed invero, quanto al rapporto di custodia secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, “la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio.”; “È dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di " governo della cosa". La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario).
Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.”
In ordine al quantum risarcibile Il CTU, esaminata il periziando e la documentazione medica allegata, ritenuta la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'efficienza lesiva del trauma, con argomentazioni del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici, ha accertato che il in conseguenza dell'infortunio occorsogli, ha Pt_1 riportato una
“frattura pluriframmentaria testa omerale sinistra sottoposta ad artroprotesi, rimozione sutura e medicazione”, e che al momento della perizia, il quadro clinico era da ritenersi stabilizzato;
ha, dunque, concluso che residua un danno biologico permanente valutabile nella misura del
19%, mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato in giorni 19 di invalidità temporanea totale;
in gg. 20 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%; gg 30 al 50% e gg
25. di invalidità temporanea parziale al 25%. pagina 8 di 11 Le spese sanitarie rimborsabili poiché ritenute necessarie e congrue, sono state stimate pari a
€ 21,54, quali risultanti dalla documentazione allegata.
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati e alla loro risarcibilità, va premesso che questo giudice, sulla scorta della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito”, non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della
Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ..
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata.
La formula “danno morale”, precisa la Corte, “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri anche astrattamente come reato, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, come il danno biologico ove si verta in materia di lesioni colpose, ma anche quello pagina 9 di 11 conseguente alla lesione di interessi meritevoli di tutela in base all'ordinamento poiché in questo caso la tipicità del danno è determinata dallo stesso legislatore che ha espressamente individuato come risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. (art. 185 cod. pen.).
Nella fattispecie in esame poiché le lesioni riportate dall'attore sono superiori alla percentuale del 9%, non sono applicabili i parametri dettati dalla legge 57 del 2001 per il risarcimento dei danni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Né, in forza dell'entrata in vigore della legge di conversione 8 novembre 2012 n.
189 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, anche a voler ritenere immediatamente applicabile la disposizione di cui all'art. 3 alle cause in corso, dovendo procedersi alla liquidazione nel momento della decisione e dunque secondo il diritto a tale epoca vigente, può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 138 del Dlgs. n. 209/2005 non risultando ad oggi emanato il decreto presidenziale di adozione di una tabella unica per i danni di non lieve entità.
Questo giudice ritiene, pertanto, di avvalersi dei criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Non può tacersi sul punto che, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 12408/2011, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti della giustizia e limitare le macroscopiche divergenze nella liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto per le percentuali di invalidità superiori al 9%, ha affermato che i criteri per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono considerarsi “il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.”
Nel caso in esame nell'ambito dei criteri tabellari già indicati, aggiornati al 2024, il danno non patrimoniale, considerata la percentuale di invalidità del 19% e l'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso (76 anni), deve essere liquidato in € 59.163,99 (Punto danno pagina 10 di 11 non patrimoniale euro 4982,11). La suddetta somma, come si evince dalle premesse su esposte, è omnicomprensiva del danno non patrimoniale subito dall'attore e comprende sia gli aspetti anatomo - funzionali che quelli relativi alla vita di relazione e alle attività quotidianamente svolte dal soggetto, nonché la sofferenza legata al trauma riportato e alla sottoposizione all'intervento chirurgico.
Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per riconoscere una maggiorazione del danno non essendo state allegate situazioni particolari relative alla vita di relazione o ad attività specifiche compromesse dall'evento dannoso e svolte dall'attore prima dello stesso, considerato anche che il periziando era già in pensione.
Il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, per i giorni quantificati dal CTU, dunque, deve essere adeguatamente risarcito, sempre alla luce dei criteri dettati dalla legge e aggiornati, per l'ammontare complessivo di € 6.353,75 ( pari ad € 115 al giorno) .
Dalla somma complessiva di euro 65.538,29 decurtato l'importo del 50%, tenuto conto del comportamento colposo del danneggiato come sopra già precisato, di guisa che parte convenuta va condannata al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
32.769,00, oltre rivalutazione monetaria dall'agosto 2020 (epoca a cui sono aggiornate le richiamate tabelle milanesi) al soddisfo e interessi legali sulla suddetta somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al soddisfo.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri di cui al DM
147/2022.
Così deciso in Palermo il 08.10.2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 11 di 11