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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
– residente a [...]
n.4, con l'avv. ROSSI SIMONE
RICORRENTE/I contro
, nata a [...] il Controparte_1
12/04/1963, C.F. , residente in [...]
Casaccia n. 27, con l'avv. BOTTI LUCILLA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 11.7.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025. In data 3.11.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale insisteva per l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 4.12.2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019. Con riguardo ai provvedimenti accessori possono essere recepite le condizioni di cui all'accordo inter partes, atteso che i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
permangono, inoltre, i presupposti per la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019, invariato il resto, come segue:
1. Revoca il contributo al mantenimento in favore della prole;
2. Aumenta l'assegno divorzile in favore della resistente ad € 650,00 al mese oltre Istat con decorrenza dal 4.12.2025;
pagina 2 di 3 3. Il ricorrente verserà a titolo di arretrati in favore della resistente la somma di € 5.000,00 con tacitazione di qualsiasi altra pretesa per il pregresso a titolo di assegno divorzile;
4. Spese di lite compensate.
Livorno, 9.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] – C.F.: Parte_1
– residente a [...]
n.4, con l'avv. ROSSI SIMONE
RICORRENTE/I contro
, nata a [...] il Controparte_1
12/04/1963, C.F. , residente in [...]
Casaccia n. 27, con l'avv. BOTTI LUCILLA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 11.7.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4.12.2025. In data 3.11.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale insisteva per l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 4.12.2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019. Con riguardo ai provvedimenti accessori possono essere recepite le condizioni di cui all'accordo inter partes, atteso che i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
permangono, inoltre, i presupposti per la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 475/2019, R.G. n. 2867/2017, depositata in data 02/05/2019, invariato il resto, come segue:
1. Revoca il contributo al mantenimento in favore della prole;
2. Aumenta l'assegno divorzile in favore della resistente ad € 650,00 al mese oltre Istat con decorrenza dal 4.12.2025;
pagina 2 di 3 3. Il ricorrente verserà a titolo di arretrati in favore della resistente la somma di € 5.000,00 con tacitazione di qualsiasi altra pretesa per il pregresso a titolo di assegno divorzile;
4. Spese di lite compensate.
Livorno, 9.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
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