Art. 4.
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538 , ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538 , ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificato nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.