TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/11/2024, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. R.G. 2586/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado promossa da:
, avv. Riccardo Vianello Parte_1
parte intimante/opposta contro
, avv. Pascale De Falco Controparte_1
parte intimata/opponente
Conclusioni della parte intimante/opposta: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata/opponente: nessuna alla udienza odierna, pertanto come da comparsa di costituzione contenente opposizione nella fase sommaria
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato nel dicembre 2023 il sig. - nella qualità di locatore - Parte_1 ha citato in giudizio la sig.ra – nella qualità di conduttrice - per Controparte_1 intimare lo sfratto per finita locazione con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Chioggia (VE), siglato tra le parti il giorno 1.10.19 per la durata di anni 4 – rinnovabili - assumendo che lo stesso contratto fosse cessato il giorno
1.10.23 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della udienza 8.2.24, dopo che la conduttrice si era costituita opponendosi allo sfratto, il Giudice ha disposto il rilascio, ha convertito il rito ex art. 667 cpc, invitato a promuovere la mediazione (obbligatoria), fissando l'udienza ex art. 420 cpc al 19.9.24 e concedendo i termini per le memorie integrative.
1
Alla udienza 19.9.24 è comparso solo il legale di parte intimante, dando atto che il bene era stato rilasciato e che il tentativo di mediazione era stato esperito ma era fallito per la mancata partecipazione della parte conduttrice, sig.ra Controparte_1
Alla udienza odierna la causa è stata discussa con la partecipazione del solo avvocato del locatore, sig. . Parte_1
La causa è matura per la decisione.
Il contratto di locazione oggetto di causa è cessato il giorno 1.10.23 a seguito di disdetta del locatore ricevuta dalla conduttrice circa un anno prima: 19.10.22 (doc……..)
Nessun rilievo sulla validità della disdetta è stato mosso da parte conduttrice, che si è opposta allo sfratto sulla scorta di pretesi vizi del bene che non sono stati provati;
nella fase sommaria la parte si è limitata ad esibire alcune fotografie e alcuni referti medici a suo dire riconducibili al compagno convivente, documenti che - da soli - non sono risultati idonei a far ritenere fondata su prova scritta la opposizione;
nel giudizio di cognizione piena la parte conduttrice - già costituita a mezzo difensore nella fase sommaria - non ha depositato memoria integrativa, non ha partecipato alle udienze, dunque non ha introdotto alcuna deduzione o prova ulteriore rispetto alla prima fase.
Ne deriva chela domanda di parte intimante, sig. , deve essere accolta. Parte_1
Al termine della lite la conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della ripetitività delle questioni e della assenza di atti e difese dell'opponente nella fase di cognizione, della mancanza di istruttoria in senso stretto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 2586/24 ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la risoluzione del contratto di locazione alla data del 1.10.23 avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Chioggia (VE), siglato tra le parti il giorno 1.10.19 e meglio descritto in atti,
-condanna parte conduttrice sig.ra a versare le spese di lite della fase Controparte_1 sommaria, del procedimento di mediazione e del giudizio di cognizione piena, che liquida in complessivi € 2.800,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 14.11.24
IL GOP
Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. R.G. 2586/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado promossa da:
, avv. Riccardo Vianello Parte_1
parte intimante/opposta contro
, avv. Pascale De Falco Controparte_1
parte intimata/opponente
Conclusioni della parte intimante/opposta: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata/opponente: nessuna alla udienza odierna, pertanto come da comparsa di costituzione contenente opposizione nella fase sommaria
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato nel dicembre 2023 il sig. - nella qualità di locatore - Parte_1 ha citato in giudizio la sig.ra – nella qualità di conduttrice - per Controparte_1 intimare lo sfratto per finita locazione con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Chioggia (VE), siglato tra le parti il giorno 1.10.19 per la durata di anni 4 – rinnovabili - assumendo che lo stesso contratto fosse cessato il giorno
1.10.23 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della udienza 8.2.24, dopo che la conduttrice si era costituita opponendosi allo sfratto, il Giudice ha disposto il rilascio, ha convertito il rito ex art. 667 cpc, invitato a promuovere la mediazione (obbligatoria), fissando l'udienza ex art. 420 cpc al 19.9.24 e concedendo i termini per le memorie integrative.
1
Alla udienza 19.9.24 è comparso solo il legale di parte intimante, dando atto che il bene era stato rilasciato e che il tentativo di mediazione era stato esperito ma era fallito per la mancata partecipazione della parte conduttrice, sig.ra Controparte_1
Alla udienza odierna la causa è stata discussa con la partecipazione del solo avvocato del locatore, sig. . Parte_1
La causa è matura per la decisione.
Il contratto di locazione oggetto di causa è cessato il giorno 1.10.23 a seguito di disdetta del locatore ricevuta dalla conduttrice circa un anno prima: 19.10.22 (doc……..)
Nessun rilievo sulla validità della disdetta è stato mosso da parte conduttrice, che si è opposta allo sfratto sulla scorta di pretesi vizi del bene che non sono stati provati;
nella fase sommaria la parte si è limitata ad esibire alcune fotografie e alcuni referti medici a suo dire riconducibili al compagno convivente, documenti che - da soli - non sono risultati idonei a far ritenere fondata su prova scritta la opposizione;
nel giudizio di cognizione piena la parte conduttrice - già costituita a mezzo difensore nella fase sommaria - non ha depositato memoria integrativa, non ha partecipato alle udienze, dunque non ha introdotto alcuna deduzione o prova ulteriore rispetto alla prima fase.
Ne deriva chela domanda di parte intimante, sig. , deve essere accolta. Parte_1
Al termine della lite la conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della ripetitività delle questioni e della assenza di atti e difese dell'opponente nella fase di cognizione, della mancanza di istruttoria in senso stretto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 2586/24 ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la risoluzione del contratto di locazione alla data del 1.10.23 avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Chioggia (VE), siglato tra le parti il giorno 1.10.19 e meglio descritto in atti,
-condanna parte conduttrice sig.ra a versare le spese di lite della fase Controparte_1 sommaria, del procedimento di mediazione e del giudizio di cognizione piena, che liquida in complessivi € 2.800,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 14.11.24
IL GOP
Paola Fracassi