Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 929 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parte_1
Arezzo-Siena rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Fabio Cirilli;
P.IVA_1
APPELLANTE
E
[C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Fabio De Donato;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società asserendo: Controparte_1
- di essere stata titolare del rapporto di conto corrente ordinario presso la Controparte_2 filiale di Cassino contrassegnato con il n. 1987.24, acceso il 10.1.2002 e con un saldo al 20.10.2010, data di estinzione, pari ad Euro 160,79; - che detto contratto non era stato correttamente stipulato per iscritto né, in detta forma, erano stati correttamente pattuiti: tassi di interesse passi vi, commissioni di massimo scoperto o ad altro titolo, capitalizzazione infrannuale e valute;
- che sin dall'apertura del conto corrente n. 1987.24, la banca aveva proceduto alla liquidazione trimestrale ed al relativo addebito alla correntista degli interessi debitori, calcolati con un tasso nominale diverso (sulla base di variazioni unilaterali, mai condivise) tempo per tempo, determinato sulla scorta delle condizioni
Giudiziaria. Sulla scorta di tali asserzioni, parte attrice chiedeva a questo Tribunale di: “(…) accertare e dichiarare la procedibilità della domanda giudiziaria per come proposta;
2/a) accertare l'avvenuta violazione delle norme previste in materia di interessi (di cui al codice civile ed alla legge n. 108 del
7 marzo 1996 e successive modificazioni) e, pertanto, dichiarare la nullità delle clausole richiamate in narrativa sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha lucrato indebitamente delle somme in danno di in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2/b) Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2/c) accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della applicazione di oneri e commissioni (a vario titolo denominate) mai pattuite correttamente e legittimamente;
il tutto per come risultante dalla perizia allegata al presente atto per formarne parte integrante;
3) conseguentemente, 3/a) condannare la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma, Controparte_1 indebitamente percepita, di Euro 25.196,28 al 20.10.2010 (determinata in virtù del procedimento di calcolo richiamato al punto II.4.1) o quella maggior o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
3/b) in via gradata e salvo gravame, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub 3/a, condannare la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma, indebitamente percepita, di Euro 21.322,72 al 20.10.2010
(determinata in virtù del procedimento di calcolo richiamato al punto II.4.2) o quella maggior o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
3/c) in via ulteriormente subordinata, qualora non dovessero essere accolte le domande di cui ai precedenti punti (salvo il diritto di impugnazione), condannare la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, della somma, indebitamente percepita, di Euro 14.311,97 al 20.10.2010 (determinata in virtù del procedimento di calcolo richiamato al punto II.4.3) o quella maggior o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
4) in ogni caso, condannare la Parte_1 già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] Controparte_2 pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma che risulterà, nel corso del giudizio, indebitamente percepita dall'istituto di credito, a decorrere dal dovuto al soddisfo;
5) in ogni caso, condannare la già in Parte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, comprensive di spese generali, C.P.A., I.V.A., e spese esenti, spese di consulenza di parte, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la sollevando in via preliminare l'eccezione di Parte_1 prescrizione parziale ex art 2935 c.c. relativamente a tutte le rimesse solutorie effettuate dal
21.10.2005 al 21.10.2010 (data di chiusura del conto) e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso dedotto e domandato nel giudizio chiedendo l'integrale rigetto poiché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile, ha così Contr deciso: “condanna la al pagamento a favore della Parte_1
[...] della somma di € 22.156,86 oltre interessi come richiesti. Liquida a favore della Parte_2
le spese di questo giudizio che i quantificano in complessivi € 5.099,00 Controparte_1 di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%)
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Pone a carico della banca le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Per questo Giudice le domande attoree possono accogliersi, perché si sono rivelate fondate le sue argomentazioni.
Il CTU ha stabilito che in mancanza di contratto non si ritengono validamente pattuiti i tassi attivi e passivi e le ulteriori commissioni: egli ha proceduto, pertanto a conteggio del saldo del conto alla data di cessazione dello stesso, considerando unicamente gli interessi attivi e passivi ai sensi dell'art. 117 TUB (tassi sostitutivi), massimi per gli interessi attivi e minimi per gli interessi passivi. La capitalizzazione utilizzata, come richiesto dal quesito, è semplice e, pertanto, l'importo delle competenze è sommato alla fine del periodo: il saldo così rideterminato è pari ad euro 22.156,86 a credito del correntista.
La banca convenuta ha eccepito la prescrizione parziale ex art 2935 c.c. per decorso del termine riguardo l'azione di ripetizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria fatte dal 21.10.2005 al 20.10.2010 (data di chiusura del conto), ma l'eccezione non è fondata. La notificazione della citazione è stata eseguita in data 3.9.2015 e quindi entro i cinque anni dalla chiusura del conto. Al riguardo, la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza del 2 dicembre 2010 n. 24418 ha stabilito che si applica la prescrizione decennale e in particolare che: a) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente;
b) il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, decorre dalla data di annotazione in conto. La Cassazione ha sostanzialmente rilevato l'esistenza di due differenti termini per il decorso della prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito: uno per le operazioni solutorie (extrafido) ed uno per quelle non solutorie. L'eccezione di prescrizione decennale del diritto di ripetizione del Cliente da parte della comporta che la stessa: a) CP_2 elenchi, in modo sufficientemente determinato, le rimesse che hanno avuto funzione solutoria;
b) alleghi il contratto di apertura di credito che indichi il limite dell'affidamento accordato, oppure fornisca prova dell'assenza dello stesso
(costante giurisprudenza della Cassazione ha rilevato, infatti, come la concessione del fido potrebbe essersi perfezionata per “facta concludentia”, quale ad esempio la presenza di sconfinamenti protratti costantemente nel tempo;
c) produca gli estratti conto che diano evidenza delle rimesse solutorie nei dieci anni antecedenti la domanda giudiziale o altro atto antecedente idoneo a interrompere la prescrizione (Tribunale di Napoli – sezione 3, sent. 1083 del 1° febbraio 2011).
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere determinata e accompagnata dall'indicazione dei versamenti qualificabili come pagamenti. Tutto ciò non è avvenuto nel caso in esame: nel presente procedimento il principio dell'onere della prova è moderato dal concorrente principio della “vicinanza della prova” (Cass. n. 3903 del 2011) e la che eccepisce CP_2 la prescrizione è tenuta a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, Cass. n. 3465 del 12 febbraio 2013). La mancata produzione da parte della torna, quindi, a vantaggio delle tesi dell'attrice. CP_2
La non ha mai contestato la CTU circa i conteggi o il materiale usato ma solo per il ricalcolo dell'esatto dare-avere CP_2 tra le parti eseguito dal CTU, per non aver il Giudice assegnato allo stesso anche un quesito rivolto all'istruzione dell'eccezione di prescrizione. Innanzi tutto, il CTU non ha affrontato tale argomento perché non è stato formulato uno specifico quesito in merito;
inoltre, un quesito siffatto la non lo ha mai proposto. Con l'ordinanza di nomina del CP_2
CTU e di fissazione di successiva udienza di giuramento depositata il 15 settembre 2017, questo Giudice invitò le parti a depositare proprie bozze di quesiti, da vagliare poi in questa successiva udienza: la banca non ha mai formulato un quesito riguardante la prescrizione, come emerge chiaramente dal foglio allegato al verbale d'udienza con nomina di CTU del 14 maggio 2018, contenente le bozze già depositate telematicamente dalla Banca il 25 settembre 2017. Solo dopo il deposito della CTU la ha introdotto tale argomento con riferimento alla CTU stessa: essa non ha presentato nemmeno alcuna CP_2 osservazione alla CTU dopo il deposito della bozza preliminare ai sensi dell'art. 195 cpc e, quindi, non ha contestato nemmeno gli altri elementi in quella sede naturale e specifica, introdotti solo in seguito. Infine, un quesito come quello menzionato non sarebbe stato ammesso per insussistenza della prescrizione, come già argomentato. Le altre questioni devono ritenersi assorbite]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo Parte_1 grado sotto vari profili e chiedendo “in riforma della impugnata sentenza n. 21/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc dell'esecutività della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi
d'appello e per l'effetto: · rigettare le domande di condanna spiegate dalla società
[...] nel primo grado di giudizio perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non CP_4 provate, e per l'effetto revocare la condanna al pagamento dell'importo di € 22.156,86 comminata alla banca appellante;
· in subordine accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e per l'effetto istruire con CTU contabile la sollevata eccezione e conseguentemente diminuire
l'importo cui la banca è stata condannata con l'impugnata sentenza di tutti gli importi relativi alle rimesse solutorie prescritte;
· porre definitivamente a carico dell'appellata tutte le spese della CTU espletata nel corso del giudizio o in subordine gravare le parti per un 50% ciascuna;
· condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ex DM 55/14 e successive modifiche;
· nella denegata ipotesi in cui, prima che l'Onorevole Corte di Appello adita riformi l'impugnata sentenza, l'appellata riceva somme dalla banca mettendo in esecuzione la sentenza impugnata, dopo aver riformato la sentenza, condanni l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse che fossero dichiarate non dovute”.
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 3 maggio 2021 la Corte ha disposto la sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa è stata assegnata a questo relatore.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 8) – titolato “ MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE
DELLA PROVA DA PARTE DELL'ATTORE CORRENTISTA” – parte appellante, richiamando giurisprudenza in materia, lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice non tenendo conto che, in tema di azione di indebito, era onere della parte attrice depositare contratto di conto corrente ed estratti conto, sicchè non avendo adempiuto a detto onere la domanda andava in via prioritaria respinta per mancanza di prova. § 3.2 — Col secondo motivo (pag. 11) – titolato “ ERRATA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE
DELLA PROVA IN ORDINE ALLA SOLLEVATA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE” – la banca appellante , richiamando giurisprudenza in materia, si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale per non aver ritenuto sufficiente l'eccezione di prescrizione – addebitando alla banca stessa l'onere di indicare le singole partite solutorie – e non tenuto conto della prima memoria ex art. 183
CPC nella quale dette rimesse erano state indicate.
Aggiunge l'appellante che il primo giudice avrebbe altresì errato nel ritenere il conto corrente – oggetto di giudizio – affidato per comportamenti concludenti, non avendo invece parte attrice onerata sul punto fornito prova dell'apertura di credito.
Chiede, quindi, la banca appellante disporsi CTU per l'accertamento delle poste prescritte.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag.22) – titolato “ SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE ED
ALLE SPESE DI CTU INFLITTE ALLA BANCA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO” – l'appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese, come da conclusioni sopra riportate.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato che l'originaria attrice, oggi appellata, ha sin dall'atto introduttivo del giudizio allegato (senza essere smentita in alcun modo dalla banca convenuta) che era esistito tra le parti un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, dimostrato dagli estratti conto pure depositati unitamente a conteggi (per somme indebitamente addebitate dalla banca) che facevano parte integrante della consulenza di parte.
Ha pure allegato – sempre senza essere smentita – che il rapporto si era svolto senza una regolare forma scritta e che, in ogni caso, anche le voci economiche contestate come indebite erano state altresì applicate senza una regolare pattuizione scritta.
Questo il quadro di allegazioni, rispetto al quale la banca – oggi in appello – asserisce essere non sufficienti ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio da parte della correntista che agisce per accertamento negativo ed indebito, in quanto tale onere si “prolungherebbe” fino al dover depositare un contratto di conto corrente che, in verità, la stessa attrice ha prospettato come mai redatto per iscritto.
Ed allora, va qui ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in casi similari: la Corte di legittimità, con le sentenze nn. 12993/23 e 9213/23 ha chiaramente affermato come detto onere è sufficientemente adempiuto con il deposito degli estratti conto, mentre non vi è alcun onere di deposito del contratto di conto corrente se la sua esistenza è stata prospettata (come nel caso in esame) come mero fatto storico.
Ne deriva, allora, che l'impianto argomentativo dell'appellante non è conforme a detti principi, rivendicando una ripartizione del detto onere che non tiene conto della situazione concreta come allegata dall'attrice oggi appellata.
Quest'ultima, peraltro, ha esercitato – in piena conformità con quanto affermato da Cass. N. 24641/21
– anche l'istanza ex art. 210 CPC, non ammessa poi dal Tribunale che ha ritenuto, evidentemente, superata tale questione alla luce, anche, della CTU che si è potuta svolgere regolarmente, con la ricostruzione dei rapporti dare/avere sulla base degli (evidentemente) sufficienti documenti contabili posti a disposizione dalla stessa parte attrice.
Peraltro, la banca non ha neppure partecipato alle dette operazioni peritali, limitandosi a richiedere una integrazione della perizia sulla base dell'eccezione di prescrizione di cui si dirà.
Infine, è bene precisare che dalle difese delle parti emerge – in modo pacifico - che il contratto ha avuto origine in data 1.7.91, limitando poi parte attrice la propria richiesta al periodo temporale che va dal 10.1.02 alla chiusura del 20.10.10.
Ne consegue, evidentemente, che all'epoca dell'apertura del conto non vi era obbligo di forma scritta
(v. L. n. 154/92) sicchè la richiesta della banca appare di difficile adempimento, non avendo offerto neppure elementi in senso diverso e comunque nel gravame non vi è alcun riferimento a questo profilo, con l'ulteriore conseguenza che questa Corte non può pronunciarsi ultra-petitum.
Di qui la reiezione del primo motivo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, se è pur vero che la Corte – richiamando Cass. N. 15895/19 – ha accolto l'istanza inibitoria con riguardo al “quantum” – va precisato quanto segue.
La pronuncia a sezioni unite sopra richiamata ha chiaramente affermato che la banca, nel giudizio di accertamento negativo inoltrato dal correntista, ben può eccepire la prescrizione (decennale) limitandosi ad invocare l'inerzia del cliente, senza dover indicare in modo specifico e dettagliato le singole poste solutorie.
Di qui l'irrilevanza, dunque, della mancata allegazione di tali poste che, pure, l'appellante aveva nel gravame affermato come realizzata mediante la memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 CPC, al cui contenuto ha poi rinunciato nel corso del giudizio riconoscendo di non aver effettivamente adempiuto al rituale e tempestivo deposito dinanzi al Tribunale.
Dunque, l'eccezione di prescrizione decennale va valutata a prescindere da tali indicazioni specifiche delle voci economiche da individuarsi come solutorie.
Ora, in materia di ripartizione dell'onere di allegazione e di prova in caso di eccezione di prescrizione in questa tipologia di giudizi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato, come emerge dalle già richiamate sentenze nonché da cass. N. 20455/23.
E' indubbio che il correntista, all'esito di detta eccezione, debba fornire allegazione e prova dell'esistenza di un'apertura di credito al fine di far decorrere il termine di prescrizione solo alla chiusura del conto e non dalle singole operazioni.
Nel caso in esame, il Tribunale ha chiaramente affrontato la questione e nel rispetto di detta ripartizione, ha ritenuto che fossero acquisiti al giudizio elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere l'esistenza dell'affidamento in favore della correntista e non di una mera tolleranza della banca.
Quest'ultima, nel gravame, argomenta circa la prova di detta apertura di credito che avrebbe dovuto essere fornita per iscritto.
Rileva la Corte che, in realtà, proprio in ragione della origine del contratto (ante L. n. 154/92) detta apertura di credito e detto affidamento ben possono essere provati con altra modalità, anche presuntiva e mediante fatti concludenti, come insegna Cass. N. 16445/24 nonché Cass. N. 11016/24, tenuto anche conto che la odierna appellata non ha impugnato per nullità tale apertura di credito e tale affidamento carente di forma scritta. Riassumendo: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto. (v. Cass. N. 34997/23).
Nel caso in esame gli elementi conducono a ritenere provato – come ha affermato il Tribunale – il detto affidamento e parte appellante ha impugnato esclusivamente questo profilo probatorio, senza affrontare alcun altro aspetto della vicenda, con la conseguenza che l'eccezione (peraltro limitata al periodo 21.10.05/21.10.10) è infondata.
Di qui l'inammissibilità di una integrazione della CTU come richiesta sul punto e la reiezione del motivo di gravame.
Peraltro, tali considerazioni hanno carattere assorbente pure con riguardo a questioni (come la nullità per contrarietà alla normativa sulla concorrenza) sollevate in questa sede da parte appellata.
§3.3 – L'ultimo motivo attiene alle spese di lite e di CTU di primo grado e non può che essere respinto, attesa la accertata soccombenza della banca alla luce delle sopra riportate considerazioni;
né sono stati allegati motivi tali da sovvertire tale fondamento della statuizione del Tribunale.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 21/21 del tribunale di Cassino, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore