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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3319/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DEL VICARIO CARLO attrice e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PIBIRI MARCO P.IVA_1
convenuto
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
IR IA terza chiamata
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione : 1) in via principale: previo accertamento della relativa responsabilità, condannare il
[...]
al risarcimento in favore dell'attrice dei Controparte_3 danni, causati dagli allagamenti per cui è causa, pari ad € 48.104,98, al netto della compensazione operata dal Condominio di € 2.985,70, o alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, della procedura di mediazione
e del procedimento per ATP espletato”; per parte convenuta: “Si insiste per l'ammissione del rinnovo della CTU così come richiesto nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della subordinata istruttoria si confermano le conclusioni formulate come segue:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: - accertata e dichiarata
l'infondatezza delle pretese di parte attrice, per l'effetto rigettare l'avversa domanda. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda A) comunque ridurre l'entità delle somme richieste da parte attrice e B) dichiarare che la chiamata in causa Controparte_2
è tenuta a manlevare l'odierno convenuto da ogni pretesa attorea,
[...]
condannando la stessa a rifondere al Controparte_3
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice. - In ogni
[...]
caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via principale: rigettare la domanda proposta dalla Signora Parte_1
ed assolvere da qualsivoglia avversa pretesa. Con vittoria Controparte_2
di spese ed onorari;
b) In via subordinata: dichiarare congrua ed adeguata alla effettiva entità del danno indennizzabile la somma di € 2.985,75 liquidata ante causam da in favore del Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore avversa Controparte_1
pag. 2/10 pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
c) In via ulteriormente subordinata, salvo rispettoso gravame: determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale ulteriore indennizzo spettante alla Signora contenendo in ogni caso Parte_1
l'obbligazione di entro i limiti di condizioni, Controparte_2
garanzie, capitale, scoperti e franchigie previsti nel contratto di assicurazione. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
d) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU mediante conferimento dell'incarico ad altro diverso Ausiliare a cui formulare i quesiti riportati nella comparsa di costituzione e risposta di
” Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio il in innanzi l'intestato Controparte_3 CP_1
Tribunale, esponendo di essere proprietaria del locale commerciale sito in
Via Mameli n. 216, facente parte del CP_1 Controparte_1
, e di aver subito nel marzo 2018 l'allagamento di detto locale a causa
[...]
di reflui provenienti dalla condotta fognaria condominiale, con conseguenti danni. Dopo aver eseguito lavori di ripristino nel mese di ottobre 2018
(giusta contratto del 8.10.2018 con spesa di € 4.270,00) la subiva Pt_1
altri danni per la medesima causa, non avendo il messo in CP_1
sicurezza in via definitiva la colonna fognaria, con conseguente impossibilità di utilizzare l'immobile e nuovi danni. Solo nel corso dell'estate 2020 venivano eseguite le opere di rifacimento della colonna fognaria e la avendo urgenza di locare l'immobile, con ricorso del Pt_1
30.07.2020 chiedeva un accertamento tecnico preventivo per accertare le pag. 3/10 cause e quantificare i danni emergenti derivanti dai predetti allagamenti. Il
Consulente d'Ufficio, previo sopralluogo del 8.10.2020, espletava le sue attività e depositava, in data 25.01.2021, la sua relazione, che confermava che gli allagamenti erano stati causati dalla colonna fognaria CP_4
e che i danni emergenti ammontavano ad € 7.487,43. Finalmente la Pt_1
con contratto del 15.09.2020 avente decorrenza dal 1.1.2021, poteva locare a terzi l'immobile di sua proprietà per un canone di € 1.200,00 mensili.
A fronte di tali fatti, l'attrice chiedeva la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati come segue:
- costi riparazione interventi 2018 € 4.270,00
- danni accertati dal CTU € 7.487,43
- parcella CTU € 1.864,25
- parcella CTP € 1.470,00
- lucro cessante (marzo 18-ago. 20) € 36.000,00 ( € 1.200,00 x 30 mesi ) per un totale di € 51.091,68,
Si costituiva il Condominio, resistendo alla domanda e contestando sia nell'an che nel quantum la pretesa di parte attrice. L'ente gestorio, inoltre, rappresentava che la aveva ricevuto, tramite compensazione, la Pt_1
somma di € 2.985,70 che a sua volta il Condominio aveva ricevuto da a titolo di risarcimento parziale dei danni. Controparte_2
Veniva autorizzata la chiamata in causa di in Controparte_5
manleva del convenuto, la quale si costituiva a sua volta, CP_1
eccependo la nullità della consulenza tecnica esperita in sede di A.T.P. perché alle operazioni peritali avrebbe preso parte attivamente il geom.
, agente immobiliare di fiducia dell'attrice, che tuttavia non CP_6
era stato nominato quale C.T.P. dalla medesima.
pag. 4/10 Venivano depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., con la prima delle quali la non contestava di aver ricevuto, a parziale ristoro del danno Pt_1
patito, la somma indicata dal Condominio, allegando tuttavia che tale importo le era stato riconosciuto, mediante compensazione con debiti verso il stesso, soltanto all'esito dell'esercizio 2021. La causa era CP_1
quindi istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione della C.T.U. esperita in sede di A.T.P., già prodotta peraltro unitamente ad altri documenti in allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, precisando le loro conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della consulenza esperita in sede di A.T.P., sollevata dalla difesa di alla quale ha CP_2
aderito il , nonché la correlata istanza di rinnovazione della CP_1
consulenza tecnica. Detta eccezione è infondata, poiché il geom. CP_6
agente immobiliare di fiducia della , non ha preso parte alle Pt_1
operazioni peritali come consulente di parte dell'attrice, ma soltanto in quanto la risiede in Roma ed il era il solo soggetto presente in Pt_1 CP_6
pag. 5/10 loco ad avere le chiavi del locale allagato e, quindi, in condizione di poter consentire l'accesso allo stesso all'ausiliario. Di tale circostanza vi è certa prova nella relazione di A.T.P., poiché il C.T.U., rispondendo alle osservazioni poste dal C.T.P. di ha precisato che l'agente CP_2
immobiliare non ha avuto alcun ruolo nelle operazioni peritali (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).
La relazione tecnica esperita in sede di A.T.P. è dunque da considerarsi scevra da vizi ed evidenzia, all'esito degli accertamenti condotti in quella sede nel contraddittorio con i consulenti di parte nominati, un danno complessivo stimato pari ad € 7.487,43 per le varie causali meglio specificate alla pag. 8 dell'elaborato peritale.
I testimoni escussi hanno dichiarato, rispettivamente: la teste Tes_1
(sentita all'udienza del 4.10.2022), di aver avuto accesso al locale ad ottobre 2019 e di aver constatato che lo stesso non era allagato ma interessato da “trasudazioni”; il teste (sentito alla stessa udienza), di CP_6
aver aperto il locale nel marzo 2018 e di aver scattato personalmente le fotografie allegate alla citazione, che ne evidenziano la condizione di allagamento;
nonché di aver potuto locare l'immobile solo alla fine del
2020, dopo l'esecuzione degli interventi alla fognatura il CP_4
teste (sentito all'udienza del 15.11.2022) di aver eseguito gli Tes_2
interventi di ripristino delle condotte di scarico e di aver constatato che le stesse erano interessate da “filature” nei punti critici, come le curve, con fuoriuscita di liquami da dette “filatutre” e dalle giunture;
fenomeni, questi, causati anche dallo sgretolamento delle malte cementizie eseguite in precedenti lavorazioni di costruzione del . CP_1
pag. 6/10 All'esito dell'istruttoria, la domanda è da ritenere fondata, quanto alla prova dell'an del danno e della sua derivazione dalle cattive condizioni di manutenzione della condotta fognaria Al riguardo, la CP_4
relazione peritale ha certificato la derivazione causale del danno riscontrato nell'immobile dagli allagamenti provenienti dalla condotta fognaria condominiale, versante in cattive condizioni manutentive. Le testimonianze escusse hanno ulteriormente confermato quanto precede: decisive risultano, al riguardo, le dichiarazioni del teste , che ebbe a scattare le fotografie CP_6
allegate alla citazione, le quali evidenziano la condizione di quasi totale allagamento del locale oggetto di causa, e del teste che ha Tes_2
confermato la condizione di cattiva manutenzione in cui versava la condotta di scarico condominiale (interessata da trasudazioni, perdite e trafilature di vario genere, con fuoriuscita di liquami) prima degli interventi eseguiti dal soltanto alla fine del 2020. CP_1
Il danno emergente, quantificabile negli importi indicati in citazione (con la sola esclusione della parcella del C.T.P., non avendo il svolto detta CP_6
funzione), è dunque pienamente provato. Spettano pertanto all'attrice, a tale titolo, le seguenti somme:
- costi riparazione interventi 2018 € 4.270,00
- danni accertati dal CTU € 7.487,43
- parcella CTU € 1.864,25 per un totale di € 13.621,68 dal quale vanno detratte le somme già corrisposte, mediante compensazione con altre voci a debito della Pt_1
dal , pari ad € 2.985,70 e così per un importo finale di € CP_1
10.635,98.
pag. 7/10 Per quanto invece concerne il lucro cessante, del quale pure la Pt_1
invoca il risarcimento, va osservato che l'attrice, se da un lato ha certamente dimostrato di aver locato il cespite oggetto di causa, a decorrere dal 1.1.2021, al canone mensile di € 1.300, non ha tuttavia offerto la prova di aver ricevuto, nel periodo corrente tra il primo verificarsi degli allagamento (marzo 2018) e l'intervento di riparazione della condotta eseguito dal Condominio (fine del 2020), offerte di locazione per un importo simile, o uguale, a quello sopra indicato. Non può infatti ritenersi dimostrata la sussistenza, né l'importo, di un danno anteriore, per impossibilità di locare un immobile, mediante produzione di un contratto di locazione posteriore, ma occorre provare di aver ricevuto proposte di locazione, e che queste ultime non si siano potute concretizzare a causa delle condizioni in cui versava l'immobile. Tuttavia, pur in assenza della prova certa del quantum, va ritenuto comunque dimostrato l'an del danno, posto che la soggezione a periodici allagamenti di acque luride, provenienti dalla fognatura condominiale, preclude evidentemente al proprietario del bene allagato di poterne fruire normalmente. Può dunque essere liquidato un pregiudizio, non già nell'importo indicato dall'attrice, bensì nella somma, equitativamente determinata, di € 10.000.
In definitiva, vanno quindi riconosciuti danni, in favore dell'attrice, per €
10.635,98 a titolo di danno emergente e per € 10.000 a titolo di lucro cessante, e così per un totale di € 20.635,98. Su detta somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Va accolta anche la domanda di manleva spiegata dal nei CP_1
confronti di posto che la compagnia Controparte_5
pag. 8/10 assicurativa non ha contestato l'operatività della polizza, ma soltanto l'importo del danno lamentato dalla Pt_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000, seguono la soccombenza e sono liquidate, sia quanto al giudizio di merito che quanto al procedimento di A.T.P., in complessivi
€ 3.200,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per quella introduttiva, € 1.000,00 per quella di trattazione ed € 1.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. I compensi liquidati, rispettivamente, al C.T.U. di A.T.P., già determinate
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
nonché sulla domanda di manleva svolta Controparte_3
da quest'ultimo nei confronti di così Controparte_2
provvede:
1) condanna il al Controparte_3 CP_1
pagamento, in favore di , della somma di € 20.635,98 Parte_1
con interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
2) condanna a rifondere detto importo al Controparte_2
in Controparte_3 CP_1
3) condanna il in al Controparte_3 CP_1
pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in € 3.200, oltre al rimborso delle spese generali,
pag. 9/10 nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore del Controparte_2
in delle spese del presente Controparte_3 CP_1
giudizio, liquidate in € 3.200, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
ST VA
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3319/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DEL VICARIO CARLO attrice e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PIBIRI MARCO P.IVA_1
convenuto
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
IR IA terza chiamata
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione : 1) in via principale: previo accertamento della relativa responsabilità, condannare il
[...]
al risarcimento in favore dell'attrice dei Controparte_3 danni, causati dagli allagamenti per cui è causa, pari ad € 48.104,98, al netto della compensazione operata dal Condominio di € 2.985,70, o alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, della procedura di mediazione
e del procedimento per ATP espletato”; per parte convenuta: “Si insiste per l'ammissione del rinnovo della CTU così come richiesto nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della subordinata istruttoria si confermano le conclusioni formulate come segue:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: - accertata e dichiarata
l'infondatezza delle pretese di parte attrice, per l'effetto rigettare l'avversa domanda. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda A) comunque ridurre l'entità delle somme richieste da parte attrice e B) dichiarare che la chiamata in causa Controparte_2
è tenuta a manlevare l'odierno convenuto da ogni pretesa attorea,
[...]
condannando la stessa a rifondere al Controparte_3
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice. - In ogni
[...]
caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via principale: rigettare la domanda proposta dalla Signora Parte_1
ed assolvere da qualsivoglia avversa pretesa. Con vittoria Controparte_2
di spese ed onorari;
b) In via subordinata: dichiarare congrua ed adeguata alla effettiva entità del danno indennizzabile la somma di € 2.985,75 liquidata ante causam da in favore del Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore avversa Controparte_1
pag. 2/10 pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
c) In via ulteriormente subordinata, salvo rispettoso gravame: determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale ulteriore indennizzo spettante alla Signora contenendo in ogni caso Parte_1
l'obbligazione di entro i limiti di condizioni, Controparte_2
garanzie, capitale, scoperti e franchigie previsti nel contratto di assicurazione. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
d) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU mediante conferimento dell'incarico ad altro diverso Ausiliare a cui formulare i quesiti riportati nella comparsa di costituzione e risposta di
” Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio il in innanzi l'intestato Controparte_3 CP_1
Tribunale, esponendo di essere proprietaria del locale commerciale sito in
Via Mameli n. 216, facente parte del CP_1 Controparte_1
, e di aver subito nel marzo 2018 l'allagamento di detto locale a causa
[...]
di reflui provenienti dalla condotta fognaria condominiale, con conseguenti danni. Dopo aver eseguito lavori di ripristino nel mese di ottobre 2018
(giusta contratto del 8.10.2018 con spesa di € 4.270,00) la subiva Pt_1
altri danni per la medesima causa, non avendo il messo in CP_1
sicurezza in via definitiva la colonna fognaria, con conseguente impossibilità di utilizzare l'immobile e nuovi danni. Solo nel corso dell'estate 2020 venivano eseguite le opere di rifacimento della colonna fognaria e la avendo urgenza di locare l'immobile, con ricorso del Pt_1
30.07.2020 chiedeva un accertamento tecnico preventivo per accertare le pag. 3/10 cause e quantificare i danni emergenti derivanti dai predetti allagamenti. Il
Consulente d'Ufficio, previo sopralluogo del 8.10.2020, espletava le sue attività e depositava, in data 25.01.2021, la sua relazione, che confermava che gli allagamenti erano stati causati dalla colonna fognaria CP_4
e che i danni emergenti ammontavano ad € 7.487,43. Finalmente la Pt_1
con contratto del 15.09.2020 avente decorrenza dal 1.1.2021, poteva locare a terzi l'immobile di sua proprietà per un canone di € 1.200,00 mensili.
A fronte di tali fatti, l'attrice chiedeva la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati come segue:
- costi riparazione interventi 2018 € 4.270,00
- danni accertati dal CTU € 7.487,43
- parcella CTU € 1.864,25
- parcella CTP € 1.470,00
- lucro cessante (marzo 18-ago. 20) € 36.000,00 ( € 1.200,00 x 30 mesi ) per un totale di € 51.091,68,
Si costituiva il Condominio, resistendo alla domanda e contestando sia nell'an che nel quantum la pretesa di parte attrice. L'ente gestorio, inoltre, rappresentava che la aveva ricevuto, tramite compensazione, la Pt_1
somma di € 2.985,70 che a sua volta il Condominio aveva ricevuto da a titolo di risarcimento parziale dei danni. Controparte_2
Veniva autorizzata la chiamata in causa di in Controparte_5
manleva del convenuto, la quale si costituiva a sua volta, CP_1
eccependo la nullità della consulenza tecnica esperita in sede di A.T.P. perché alle operazioni peritali avrebbe preso parte attivamente il geom.
, agente immobiliare di fiducia dell'attrice, che tuttavia non CP_6
era stato nominato quale C.T.P. dalla medesima.
pag. 4/10 Venivano depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., con la prima delle quali la non contestava di aver ricevuto, a parziale ristoro del danno Pt_1
patito, la somma indicata dal Condominio, allegando tuttavia che tale importo le era stato riconosciuto, mediante compensazione con debiti verso il stesso, soltanto all'esito dell'esercizio 2021. La causa era CP_1
quindi istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione della C.T.U. esperita in sede di A.T.P., già prodotta peraltro unitamente ad altri documenti in allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, precisando le loro conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della consulenza esperita in sede di A.T.P., sollevata dalla difesa di alla quale ha CP_2
aderito il , nonché la correlata istanza di rinnovazione della CP_1
consulenza tecnica. Detta eccezione è infondata, poiché il geom. CP_6
agente immobiliare di fiducia della , non ha preso parte alle Pt_1
operazioni peritali come consulente di parte dell'attrice, ma soltanto in quanto la risiede in Roma ed il era il solo soggetto presente in Pt_1 CP_6
pag. 5/10 loco ad avere le chiavi del locale allagato e, quindi, in condizione di poter consentire l'accesso allo stesso all'ausiliario. Di tale circostanza vi è certa prova nella relazione di A.T.P., poiché il C.T.U., rispondendo alle osservazioni poste dal C.T.P. di ha precisato che l'agente CP_2
immobiliare non ha avuto alcun ruolo nelle operazioni peritali (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).
La relazione tecnica esperita in sede di A.T.P. è dunque da considerarsi scevra da vizi ed evidenzia, all'esito degli accertamenti condotti in quella sede nel contraddittorio con i consulenti di parte nominati, un danno complessivo stimato pari ad € 7.487,43 per le varie causali meglio specificate alla pag. 8 dell'elaborato peritale.
I testimoni escussi hanno dichiarato, rispettivamente: la teste Tes_1
(sentita all'udienza del 4.10.2022), di aver avuto accesso al locale ad ottobre 2019 e di aver constatato che lo stesso non era allagato ma interessato da “trasudazioni”; il teste (sentito alla stessa udienza), di CP_6
aver aperto il locale nel marzo 2018 e di aver scattato personalmente le fotografie allegate alla citazione, che ne evidenziano la condizione di allagamento;
nonché di aver potuto locare l'immobile solo alla fine del
2020, dopo l'esecuzione degli interventi alla fognatura il CP_4
teste (sentito all'udienza del 15.11.2022) di aver eseguito gli Tes_2
interventi di ripristino delle condotte di scarico e di aver constatato che le stesse erano interessate da “filature” nei punti critici, come le curve, con fuoriuscita di liquami da dette “filatutre” e dalle giunture;
fenomeni, questi, causati anche dallo sgretolamento delle malte cementizie eseguite in precedenti lavorazioni di costruzione del . CP_1
pag. 6/10 All'esito dell'istruttoria, la domanda è da ritenere fondata, quanto alla prova dell'an del danno e della sua derivazione dalle cattive condizioni di manutenzione della condotta fognaria Al riguardo, la CP_4
relazione peritale ha certificato la derivazione causale del danno riscontrato nell'immobile dagli allagamenti provenienti dalla condotta fognaria condominiale, versante in cattive condizioni manutentive. Le testimonianze escusse hanno ulteriormente confermato quanto precede: decisive risultano, al riguardo, le dichiarazioni del teste , che ebbe a scattare le fotografie CP_6
allegate alla citazione, le quali evidenziano la condizione di quasi totale allagamento del locale oggetto di causa, e del teste che ha Tes_2
confermato la condizione di cattiva manutenzione in cui versava la condotta di scarico condominiale (interessata da trasudazioni, perdite e trafilature di vario genere, con fuoriuscita di liquami) prima degli interventi eseguiti dal soltanto alla fine del 2020. CP_1
Il danno emergente, quantificabile negli importi indicati in citazione (con la sola esclusione della parcella del C.T.P., non avendo il svolto detta CP_6
funzione), è dunque pienamente provato. Spettano pertanto all'attrice, a tale titolo, le seguenti somme:
- costi riparazione interventi 2018 € 4.270,00
- danni accertati dal CTU € 7.487,43
- parcella CTU € 1.864,25 per un totale di € 13.621,68 dal quale vanno detratte le somme già corrisposte, mediante compensazione con altre voci a debito della Pt_1
dal , pari ad € 2.985,70 e così per un importo finale di € CP_1
10.635,98.
pag. 7/10 Per quanto invece concerne il lucro cessante, del quale pure la Pt_1
invoca il risarcimento, va osservato che l'attrice, se da un lato ha certamente dimostrato di aver locato il cespite oggetto di causa, a decorrere dal 1.1.2021, al canone mensile di € 1.300, non ha tuttavia offerto la prova di aver ricevuto, nel periodo corrente tra il primo verificarsi degli allagamento (marzo 2018) e l'intervento di riparazione della condotta eseguito dal Condominio (fine del 2020), offerte di locazione per un importo simile, o uguale, a quello sopra indicato. Non può infatti ritenersi dimostrata la sussistenza, né l'importo, di un danno anteriore, per impossibilità di locare un immobile, mediante produzione di un contratto di locazione posteriore, ma occorre provare di aver ricevuto proposte di locazione, e che queste ultime non si siano potute concretizzare a causa delle condizioni in cui versava l'immobile. Tuttavia, pur in assenza della prova certa del quantum, va ritenuto comunque dimostrato l'an del danno, posto che la soggezione a periodici allagamenti di acque luride, provenienti dalla fognatura condominiale, preclude evidentemente al proprietario del bene allagato di poterne fruire normalmente. Può dunque essere liquidato un pregiudizio, non già nell'importo indicato dall'attrice, bensì nella somma, equitativamente determinata, di € 10.000.
In definitiva, vanno quindi riconosciuti danni, in favore dell'attrice, per €
10.635,98 a titolo di danno emergente e per € 10.000 a titolo di lucro cessante, e così per un totale di € 20.635,98. Su detta somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Va accolta anche la domanda di manleva spiegata dal nei CP_1
confronti di posto che la compagnia Controparte_5
pag. 8/10 assicurativa non ha contestato l'operatività della polizza, ma soltanto l'importo del danno lamentato dalla Pt_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000, seguono la soccombenza e sono liquidate, sia quanto al giudizio di merito che quanto al procedimento di A.T.P., in complessivi
€ 3.200,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per quella introduttiva, € 1.000,00 per quella di trattazione ed € 1.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. I compensi liquidati, rispettivamente, al C.T.U. di A.T.P., già determinate
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
nonché sulla domanda di manleva svolta Controparte_3
da quest'ultimo nei confronti di così Controparte_2
provvede:
1) condanna il al Controparte_3 CP_1
pagamento, in favore di , della somma di € 20.635,98 Parte_1
con interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
2) condanna a rifondere detto importo al Controparte_2
in Controparte_3 CP_1
3) condanna il in al Controparte_3 CP_1
pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate in € 3.200, oltre al rimborso delle spese generali,
pag. 9/10 nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore del Controparte_2
in delle spese del presente Controparte_3 CP_1
giudizio, liquidate in € 3.200, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
ST VA
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