Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza breve 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/08/2025, n. 15241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15241 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che il ricorso, in esito all’istruttoria, è stato infine chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15 luglio 2025;
d) che in esito all’avvenuta fissazione dell’appuntamento richiesto la parte ricorrente ha richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
e) che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
f) che le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione previo compensazione nella misura del 25%; esse sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese nella misura pari al 25%; condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle restanti spese di giudizio nella misura pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.