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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. PREV. n.480/2024
Tribunale di Sulmona Sezione Previdenza
IL Giudice,
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. tra:
c/ Parte_1 CP_1 considerata l'assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni del C.T.U.ai sensi dell'art.445 bis 4° co. c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art.196 c.p.c. OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal CTU Dott. secondo le Persona_1 risultanze probatorie indicate nella sua relazione depositata per via telematica in data 17/02/2025(“….. in conseguenza delle precedenti affezioni è da considerare: • Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (L. 118/71 e D. L. 509/88) percentuale del 85% …” e • Data di decorrenza 20/04/2023. • Non è necessaria visita di revisione”).
Condanna l' alla refusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 da distrarsi, CP_1 oltre oneri di legge, nonché delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Sulmona, 27/03/2025
Il G.On.
F.to digit. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio
Tribunale di Sulmona Sezione Previdenza
IL Giudice,
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. tra:
c/ Parte_1 CP_1 considerata l'assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni del C.T.U.ai sensi dell'art.445 bis 4° co. c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art.196 c.p.c. OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal CTU Dott. secondo le Persona_1 risultanze probatorie indicate nella sua relazione depositata per via telematica in data 17/02/2025(“….. in conseguenza delle precedenti affezioni è da considerare: • Parte_1
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (L. 118/71 e D. L. 509/88) percentuale del 85% …” e • Data di decorrenza 20/04/2023. • Non è necessaria visita di revisione”).
Condanna l' alla refusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 da distrarsi, CP_1 oltre oneri di legge, nonché delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Sulmona, 27/03/2025
Il G.On.
F.to digit. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio