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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– CO LL NI Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– LA MA ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC AR ( C.F._2
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CC AR P.IVA_1
( C.F._2 reclamanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRETTA CP_2 P.IVA_2
ADIUTRICE ( C.F._3 reclamata Controparte_3 Controparte_1
e di (C.F.
[...] Parte_1
) C.F._4 reclamata – contumace
IL P.G. intervenuto
Conclusioni per Parte_2
«disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
[...]
-In via preliminare: rigettare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
-Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza, revocare la sentenza n. 3/2025 emessa dal Tribunale di Arezzo e depositata in data 23.01.2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del e della Controparte_1 sig.ra personalmente, per insussistenza dei presupposti soggettivi Parte_1 di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio»; per «affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, CP_2 contrariis reiectis, così provvedere:
- preliminarmente, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso reclamo, perché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art.51 D.Lgs. n.14/2019;
- nel merito, riconoscere e dichiarare infondatezza dei motivi sottesi al reclamo così come proposto dalla controparte Controparte_1
nonché avverso la sentenza n.3/2025 del
[...] Parte_1
Tribunale di Arezzo;
- di conseguenza, rigettare il reclamo come proposto dalla controparte avversaria e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, con la quale veniva dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice nonché del socio Controparte_1 accomandatario;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la controparte reclamante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
- rendere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario;
pag. 2/7 - in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio».
Rilevato
e Controparte_1 Parte_1 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 3 del 2025 del Tribunale di
Arezzo, con la quale, su iniziativa del creditore istante (in prosieguo CP_2
Cont
, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società e della socio illimitatamente responsabile – non costituitesi nella fase CP_1 preliquidatoria, pur nella ritualità dell'evocazione in giudizio – essendo stati ravvisati i relativi presupposti.
Il reclamo è affidato al seguente motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Insussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale ex art. 2, comma 1, lettera d) del codice della crisi d'impresa». Cont Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità (per tardività)
e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale.
Il P.G. ha apposto il visto in data 13 marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui in esergo la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 18 novembre, senza assegnazione di termini, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Liquidazione giudiziale di e di Controparte_1
non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi. Parte_1
pag. 3/7 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del reclamo Cont per tardività, sollevata da
Ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.c.i.i., «[i]l termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento […]. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile», disposizione in virtù della quale, «[i]ndipendentemente della notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».
Nella fattispecie, se la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale risulta esser stata pubblicata il 23 gennaio 2025 e il reclamo è stato depositato solo il 10 marzo 2025 – dunque, oltre trenta giorni dalla pubblicazione – è pur vero che la notificazione – dalla quale solo decorre per il debitore il termine per reclamare – risulta esser stata tentata in pari data, ma aver avuto “esito negativo” (cfr. dichiarazione UNEP acquisita agli atti). Con la conseguenza che deve trovare applicazione il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza previsto per l'impugnazione «indipendentemente dalla notificazione», nella specie abbondantemente rispettato.
3. Con l'unico motivo di reclamo, la società e la assumono il CP_1 mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie all'assoggettamento alla procedura della liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore.
Il motivo è fondato.
Come riferito dal curatore nella nota sollecitata da questa Corte, la società risulta inattiva dal febbraio del 2016, a seguito dello sfratto per morosità che le
è stato intimato dal locatore (doc. 3 fasc. reclamanti).
Ciò consente di ritenere che, ragionevolmente, nel triennio 2021-2023 – antecedente all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, risalente all'aprile del 2024 – ossia, da cinque a sette anni dopo la cessazione dell'attività
pag. 4/7 d'impresa, la società non abbia potuto produrre ricavi annui per oltre euro
200.000,00.
Quanto all'attivo patrimoniale annuo superiore a euro 300.000,00 nel medesimo triennio, il curatore non ha rinvenuto alcun bene, ciò che risulta assolutamente compatibile con le risultanze del libro cespiti ammortizzabili
(«vuoto») e, più in generale, con la cessazione dell'attività societaria – peraltro, esercitata in un locale altrui – risalente ad almeno cinque anni prima. Né a diversamente opinare può condurre la rivendica ancora da esaminare, che riguarda alcuni beni mobili (due macchine da caffè, 25 tazzine e 6 tazze da cappuccino) di valore evidentemente molto contenuto.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, il curatore ha evidenziato come dallo stato passivo essa risulti complessivamente pari a euro 196.875,10, ben lontana dalla soglia di euro 500.000,00, normativamente prevista.
Alla luce di quanto precede non può condividersi la conclusione del curatore, secondo cui, in mancanza della completa documentazione contabile, non sia possibile stabilire il superamento o meno delle soglie dimensionali, dischiudendosi così le porte alla presunzione di cui all'art. 121 c.c.i.i.
Infatti, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se la stessa Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art.
pag. 5/7 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione), per cui nulla osta all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, come nella fattispecie.
Alla stregua di quanto precede, l'apertura della liquidazione va revocata.
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i., vanno disposti a carico delle reclamanti, sotto la vigilanza del curatore, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale;
ciò dalla pubblicazione della presente sentenza sino al suo passaggio in giudicato.
Va, inoltre, posto a carico delle reclamanti l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alla creditrice istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria – non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa – né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, la mancanza dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emersa solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore in questa fase di giudizio.
5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile alle reclamanti, che, se si fossero costituite in fase preliquidatoria, ben avrebbero potuto concorrere a far emergere il sottodimensionamento dell'impresa.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: pag. 6/7 1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di
[...]
e di Controparte_1 Parte_1
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e di dichiarata con la Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 3 del 2025 del Tribunale di Arezzo;
3. ordina a e ad Controparte_1 Controparte_1 di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente Parte_1 sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a di Controparte_1
e ad Controparte_1 Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12,
c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LA MA ND CO LL NI
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– CO LL NI Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– LA MA ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC AR ( C.F._2
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CC AR P.IVA_1
( C.F._2 reclamanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARRETTA CP_2 P.IVA_2
ADIUTRICE ( C.F._3 reclamata Controparte_3 Controparte_1
e di (C.F.
[...] Parte_1
) C.F._4 reclamata – contumace
IL P.G. intervenuto
Conclusioni per Parte_2
«disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
[...]
-In via preliminare: rigettare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
-Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza, revocare la sentenza n. 3/2025 emessa dal Tribunale di Arezzo e depositata in data 23.01.2025, con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del e della Controparte_1 sig.ra personalmente, per insussistenza dei presupposti soggettivi Parte_1 di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio»; per «affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, CP_2 contrariis reiectis, così provvedere:
- preliminarmente, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso reclamo, perché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art.51 D.Lgs. n.14/2019;
- nel merito, riconoscere e dichiarare infondatezza dei motivi sottesi al reclamo così come proposto dalla controparte Controparte_1
nonché avverso la sentenza n.3/2025 del
[...] Parte_1
Tribunale di Arezzo;
- di conseguenza, rigettare il reclamo come proposto dalla controparte avversaria e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, con la quale veniva dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice nonché del socio Controparte_1 accomandatario;
Parte_1
- per l'effetto, condannare la controparte reclamante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
- rendere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario;
pag. 2/7 - in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento del reclamo, compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio».
Rilevato
e Controparte_1 Parte_1 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 3 del 2025 del Tribunale di
Arezzo, con la quale, su iniziativa del creditore istante (in prosieguo CP_2
Cont
, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società e della socio illimitatamente responsabile – non costituitesi nella fase CP_1 preliquidatoria, pur nella ritualità dell'evocazione in giudizio – essendo stati ravvisati i relativi presupposti.
Il reclamo è affidato al seguente motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Insussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale ex art. 2, comma 1, lettera d) del codice della crisi d'impresa». Cont Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità (per tardività)
e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale.
Il P.G. ha apposto il visto in data 13 marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui in esergo la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 18 novembre, senza assegnazione di termini, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Liquidazione giudiziale di e di Controparte_1
non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi. Parte_1
pag. 3/7 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del reclamo Cont per tardività, sollevata da
Ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.c.i.i., «[i]l termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento […]. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile», disposizione in virtù della quale, «[i]ndipendentemente della notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».
Nella fattispecie, se la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale risulta esser stata pubblicata il 23 gennaio 2025 e il reclamo è stato depositato solo il 10 marzo 2025 – dunque, oltre trenta giorni dalla pubblicazione – è pur vero che la notificazione – dalla quale solo decorre per il debitore il termine per reclamare – risulta esser stata tentata in pari data, ma aver avuto “esito negativo” (cfr. dichiarazione UNEP acquisita agli atti). Con la conseguenza che deve trovare applicazione il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza previsto per l'impugnazione «indipendentemente dalla notificazione», nella specie abbondantemente rispettato.
3. Con l'unico motivo di reclamo, la società e la assumono il CP_1 mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie all'assoggettamento alla procedura della liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore.
Il motivo è fondato.
Come riferito dal curatore nella nota sollecitata da questa Corte, la società risulta inattiva dal febbraio del 2016, a seguito dello sfratto per morosità che le
è stato intimato dal locatore (doc. 3 fasc. reclamanti).
Ciò consente di ritenere che, ragionevolmente, nel triennio 2021-2023 – antecedente all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, risalente all'aprile del 2024 – ossia, da cinque a sette anni dopo la cessazione dell'attività
pag. 4/7 d'impresa, la società non abbia potuto produrre ricavi annui per oltre euro
200.000,00.
Quanto all'attivo patrimoniale annuo superiore a euro 300.000,00 nel medesimo triennio, il curatore non ha rinvenuto alcun bene, ciò che risulta assolutamente compatibile con le risultanze del libro cespiti ammortizzabili
(«vuoto») e, più in generale, con la cessazione dell'attività societaria – peraltro, esercitata in un locale altrui – risalente ad almeno cinque anni prima. Né a diversamente opinare può condurre la rivendica ancora da esaminare, che riguarda alcuni beni mobili (due macchine da caffè, 25 tazzine e 6 tazze da cappuccino) di valore evidentemente molto contenuto.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, il curatore ha evidenziato come dallo stato passivo essa risulti complessivamente pari a euro 196.875,10, ben lontana dalla soglia di euro 500.000,00, normativamente prevista.
Alla luce di quanto precede non può condividersi la conclusione del curatore, secondo cui, in mancanza della completa documentazione contabile, non sia possibile stabilire il superamento o meno delle soglie dimensionali, dischiudendosi così le porte alla presunzione di cui all'art. 121 c.c.i.i.
Infatti, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se la stessa Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art.
pag. 5/7 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione), per cui nulla osta all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, come nella fattispecie.
Alla stregua di quanto precede, l'apertura della liquidazione va revocata.
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i., vanno disposti a carico delle reclamanti, sotto la vigilanza del curatore, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale;
ciò dalla pubblicazione della presente sentenza sino al suo passaggio in giudicato.
Va, inoltre, posto a carico delle reclamanti l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alla creditrice istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria – non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa – né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, la mancanza dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emersa solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore in questa fase di giudizio.
5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile alle reclamanti, che, se si fossero costituite in fase preliquidatoria, ben avrebbero potuto concorrere a far emergere il sottodimensionamento dell'impresa.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: pag. 6/7 1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di
[...]
e di Controparte_1 Parte_1
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e di dichiarata con la Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 3 del 2025 del Tribunale di Arezzo;
3. ordina a e ad Controparte_1 Controparte_1 di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente Parte_1 sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a di Controparte_1
e ad Controparte_1 Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12,
c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LA MA ND CO LL NI
pag. 7/7