Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 929 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentato e difeso dall'avv. GASBARRO GRAZIELLA pec Email_1
e MICELI MARIA BEATRICE pec
[...] [...]
Email_2
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a CASTELVETRANO (TP), in [...] Controparte_1
01/11/1973, rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO LUCA
PEC: Email_3
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Sciacca
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13/11/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2023 ha evocato Parte_1
in giudizio chiedendo al Tribunale di: “fissare la com- Controparte_1
parizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione e, in caso di
esito negativo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto a Partanna (TP), in data 7 luglio 2001, tra i signori
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
giorno 1 novembre 1973 (C.F. , debitamente trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Partanna (TP),
nell'apposito registro, all'anno 2001, atto n. 30 – P. II – Serie A – Uff. 1, one-
rando l'Ufficiale dello Stato civile di effettuare le relative annotazioni, con
esonero da ogni responsabilità; b) esonerare l'odierno ricorrente dal versa-
mento di un qualsivoglia assegno divorzile in favore della resistente, non
sussistendo, nel caso di specie, i presupposti stabiliti dalla legge per il rico-
noscimento in favore della stessa del diritto in questione;
c) porre a carico
Per_ del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle due figlie,
[.
, già maggiorenne e studentessa universitaria e , quasi maggioren- Per_2
ne e prossima al diploma, attraverso il versamento mensile dell'importo
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complessivo di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia); d) esonerare il ricor- rente dal versamento del contributo previsto per il mantenimento delle figlie
nelle mani della madre nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno,
prevedendo per tale periodo che ciascun genitore provveda al mantenimen-
to diretto in uguale misura;
e) prevedere che le spese straordinarie neces-
sarie per le figlie, da individuarsi secondo il contenuto del Protocollo
d'Intesa sottoscritto in recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di
approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di
mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, vengano sostenute da
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
f) condannare la
contro
-
parte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando quelle di contenuto economico.
Nello specifico la ha chiesto al Tribunale di: “dichiarare la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) nulla per quanto concerne
l'affidamento delle figlie essendo entrambe maggiorenni;
d1) in via princi-
pale: rigettare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, le domande for-
mulate nel ricorso riguardanti l'assegno di mantenimento per le figlie in fa-
vore della Sig.ra e per l'effetto accertare e dichiarare, per tutti i CP_1
motivi esposti nel presente atto, il diritto della Sig.ra a percepire CP_1
dal Sig. la somma di euro 800,00 (400,00 per ciascuna figlia) mensi- Pt_1
li; d2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ac-
cogliesse la domanda relativa al mantenimento di € 800,00 mensili e au-
mentasse lo stesso in misura inferiore, oppure confermasse l'importo della
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separazione, disporre che gli assegni unici spettanti ex lege per le figlie
siano percepiti per intero dalla madre, in ragione, del collocamento delle
stesse presso di lei e senza che sia necessario il consenso scritto dell'altro
genitore ; e) prevedere, che le spese straordinarie per le figlie vengano so-
stenute nella misura del 50% ciascuno;
f) rigettare, per i motivi sopra espo-
sti, la richiesta del Sig. di essere esonerato dal mantenimento nei Pt_1
mesi di giugno – luglio – agosto, determinando l'assegno di mantenimento
per le figlie in favore della Sig.ra anche per tali mesi;
g) condan- CP_1
nare controparte al pagamento delle spese di giudizio”
Fallito il tentativo di conciliazione ed emessi i provvedimenti provvisori e urenti, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 all'esito della quale è stata rimessa al
Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il relativo parere.
Così brevemente descritti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma-
teriale e spirituale tra di essi;
che i coniugi si sono separati con sentenza n. 299 pronunciava questo Tribunale in data, 30 giugno 2021 passata in giudicato.
Ciò posto va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio anche la figlia più piccola della coppia, , è divenuta maggiorenne. Per_2
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Devono pertanto essere esaminate le domande di contenuto economi-
co, attinenti principalmente alla richiesta di aumento ad € 800,00 mensili del contributo al mantenimento delle figlie della coppia, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, che il ricorrente è tenuto a versare in favore della . CP_1
A tal fine deve rilevarsi che in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazio-
ni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i geni-
tori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzio-
ne alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, profes-
sionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domesti-
ci e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n.
2536 del 26/01/2024; Cass. 4561/2025).
L'art. 337 ter c.c., comma 4, infatti stabilisce;
"Salvo accordi diversi li-
beramente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mante-
nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabi-
lisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le
attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
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convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco-
nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
L'obbligo di mantenimento del figlio da parte del genitore non colloca-
tario deve far fronte quindi ad una molteplicità di esigenze, non ricondu-
cibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla oppor-
tuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno stan-
dard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della fami-
glia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20).
Come pure evidenziato dalla difesa dalla parte resistente, la Corte di
Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare come in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, per cui le esigenze di cura, educazione, istru-
zione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale ade-
guamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/22).
E tuttavia, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mante-
nimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economi-
camente) giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita
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di questi ultimi, il giudice di merito deve compire una valutazione in ordi-
ne alla natura e alla effettiva necessità di tali maggiori spese, non essendo invece tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenien-
ze nel reddito del genitore obbligato.
In altre parole, il giudice di merito è tenuto a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incre-
mento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (Cass., n. 22075/22).
Ebbene, nella fattispecie di odierna attenzione la resistente ha fondato la propria domanda di revisione in aumento dell'assegno di mantenimen-
to stabilito a favore delle figlie con la sentenza di separazione indicando in maniera precisa e puntuale le maggiori esigenze di spesa sorte dopo la pronuncia della predetta sentenza nel 2021.
Nello specifico la ha dedotto: CP_1
che entrambe le ragazze studiano,
che la più grande frequenta l'Università La Sapienza di Roma pur vi-
vendo a Nettuno, dovendo così affrontare le spese dei trasporti per rag-
giungere i luoghi di studio;
che deve sostenere le spese dei libri, le rette dell'Università, per le foto-
copie e per il materiale di studio;
che entrambe le ragazze, come è normale che sia alla loro età, hanno una vita sociale e quindi necessitano di poter andare ogni tanto a man-
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giare una pizza, di poter trascorrere qualche ora con gli amici, di sopperi-
re ad esigenze di cura della persona.
Ebbene, tali maggiori spese, certamente legate alla crescita delle figlie e al loro naturale sviluppo personale e sociale, comportano a parere del
Collegio la necessità di rivedere l'assegno stabilito in sede di separazione,
determinando così un maggiore contributo in capo al genitore non collo-
catario, anche a condizioni economiche sostanzialmente immutate.
In relazione a tale ultimo aspetto deve rilevarsi che come pure eviden-
ziato dalla difesa dello stesso ricorrente, le condizioni economiche delle parti sono sostanzialmente equivalenti, vantando le stesse redditi da lavo-
ro dipendente equipollenti.
Assumono irrilevanza, a tal fine, i maggiori costi sostenuti dal ricorren-
te per recarsi a Nettuno a trovare le figlie, documentati peraltro anche con riferimento a soggetti estranei al presente procedimento e facenti parte del nucleo familiare dello stesso ricorrente, o per offrire, spontaneamente e senza obbligo alcuno, ospitalità agli amici delle figlie nel corso del perio-
do estivo, soprattutto se paragonati ai costi che nella gestione delle vita quotidiana che la resistente deve sostenere per far fronte alle diverse esi-
genze delle ragazze.
Alla luce di quanto fino qui esposto, tenuto conto della situazione red-
dituale evidenziata dalle parti, del tempo di permanenza presso ciascun genitore e delle esigenze tipiche di due ragazze dell'età delle figlie degli ex coniugi, ritiene il Tribunale equo determinare in € 600,00 l'importo men-
sile che il è tenuto a versare alla a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento della prole.
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Venendo alla domanda di esonero dal versamento di tale importo per i mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno svolta dal ricorrente, deve rilevarsi che nel regolare la contribuzione del genitore non convivente il
Tribunale stabilisce una somma astratta in un'unica soluzione, quantifi-
candola, sostanzialmente in moneta.
Il pagamento rateale o frazionato è stabilito con lo scopo di agevolare il debitore al puntuale rispetto dell'onere imposto, trattandosi di un onere rilevante.
In pratica, il genitore non collocatario è tenuto a versare all'altro, ogni anno e in via anticipata, seppure suddiviso in 12 rate, l'importo annuale calcolato dal giudice.
Per queste ragioni non è possibile ridurre, né tantomeno saltare, alcu-
na mensilità, nemmeno per i mesi estivi, a nulla rilevando la circostanza che in quel determinato periodo egli coabiti con la prole.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare tale assunto ri-
badendo che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in re-
lazione alla modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (Cfr Cassazione
18869/2014: “In tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli
minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affi-
datario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rim-
borso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì
la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni
altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della
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prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non
può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il
tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice,
si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro manteni-
mento).
Del resto, il contributo non costituisce il mero rimborso delle spese so-
stenute dal genitore nel mese corrispondente, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato in base alle esigenze della prole.
In ultimo, quanto alle domande relative all'assegno unico universale, deve rammentarsi che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, stabilisce a tal pro- posito che: "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente
ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che eserci-
tano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'asse-
gno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per com-
ponente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono en-
trambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non convi-
venti".
Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, an-
che separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spette-
rebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo geni-
tore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sareb-
be prevista dalla legge.
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Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il
giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del
minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può
optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice,
in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba
attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di man-
tenimento".
Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che pro-
viene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al geni-
tore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale sono collocate le figlie, non sia conforme al predetto dettato legislativo.
Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio gene-
rale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente paga-
tore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a con-
sentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emer-
gano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori e sulla collocazione prevalente degli stessi. (cfr in tal senso Cass. 4672/2025)
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Ebbene, nella fattispecie è indiscusso che l'assegno possa essere attri-
buito per intero alla resistente, per evidenti esigenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore con il quale le figlie con-
vivono in via esclusiva e che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di queste ultime.
Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a fa-
vore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e,
contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
L'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene, dunque, di fatto, nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'uti-
lizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utiliz-
zazione della somma versata con l'assegno unico, fermo restando il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa so-
stenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della natura della questioni trattate, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
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disattesa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PARTANNA, in data 07/07/2001, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA), in data 21/06/1970, e da , nata a Controparte_1
CASTELVETRANO (TP), in data 01/11/1973, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte II serie A, dell'anno
2001;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mante- Controparte_1
nimento delle figlie e , da versare entro il gior- Persona_3 CP_2
no 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
rigetta la domanda di esonero dal versamento del predetto assegno per i mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie;
dispone l'erogazione dell'assegno unico universale in favore di
[...]
nella misura del 100% Parte_2
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
04/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
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R.G. n. 929/2023
Antonio Tricoli
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