Art. 3.
Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu' rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialita' medicinali di fustelle a lettura automatica.
Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu' rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialita' medicinali di fustelle a lettura automatica.