Articolo 3 della Legge 12 ottobre 1982, n. 754
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 ottobre 1982
Art. 3.
Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu' rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialita' medicinali di fustelle a lettura automatica.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1982