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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6441/2023 promosso da:
o ( ), nata ad [...] in data [...]; Pt_1 Parte_2 C.F._1
e
nato a [...] in data [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, nonché domiciliati da/presso avv. Manuela Caucci, Gianluca Guidarelli, Paola Mazzocchi e Alessio Stacchiotti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27/03/2025, ovvero: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.02.2014 in Ancona, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ancona al Parte 1 Serie N. 7 dell'anno
2014, alle condizioni esposte nel ricorso congiunto introduttivo del giudizio di seguito ritrascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la Sig.ra o Pt_1 Parte_2 continuerà a vivere nella propria casa di proprietà di Via Miglioli 5 Ancona, distinta
[...] al Catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 96 particella 711 subalterno 45 cat. A/2 e subalterno 14 cat. C/6, mentre il Sig. si trasferirà nell'abitazione del padre, Sig. CP_1 Pt_3
sita in P.zza Salvo D'Acquisto 29, sempre nel Comune di Ancona, dove a breve
[...] trasferirà la propria residenza;
2) in ogni caso i coniugi potranno fissare la propria dimora ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti, dichiarando di essere indipendenti economicamente e di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico;
4) i coniugi si concedono reciproca espressa autorizzazione all'espatrio di entrambi;
5) i coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto scritto nel presente ricorso, hanno risolto tutte le questioni di carattere economico-patrimoniale sottese al rapporto di coniugio con reciproca soddisfazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, o e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione on cumulo di domanda di scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 16/02/2014.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 05/01/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/03/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 892, emessa in data 17/04/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 27/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 892 del 17/04/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il
16/02/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 7 parte 1, serie // dell'anno 2014.
7. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1 Parte_2
e ad Ancona il 16/02/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 7, parte 1, serie // dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6441/2023 promosso da:
o ( ), nata ad [...] in data [...]; Pt_1 Parte_2 C.F._1
e
nato a [...] in data [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, nonché domiciliati da/presso avv. Manuela Caucci, Gianluca Guidarelli, Paola Mazzocchi e Alessio Stacchiotti, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27/03/2025, ovvero: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.02.2014 in Ancona, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ancona al Parte 1 Serie N. 7 dell'anno
2014, alle condizioni esposte nel ricorso congiunto introduttivo del giudizio di seguito ritrascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, la Sig.ra o Pt_1 Parte_2 continuerà a vivere nella propria casa di proprietà di Via Miglioli 5 Ancona, distinta
[...] al Catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 96 particella 711 subalterno 45 cat. A/2 e subalterno 14 cat. C/6, mentre il Sig. si trasferirà nell'abitazione del padre, Sig. CP_1 Pt_3
sita in P.zza Salvo D'Acquisto 29, sempre nel Comune di Ancona, dove a breve
[...] trasferirà la propria residenza;
2) in ogni caso i coniugi potranno fissare la propria dimora ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti, dichiarando di essere indipendenti economicamente e di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico;
4) i coniugi si concedono reciproca espressa autorizzazione all'espatrio di entrambi;
5) i coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto scritto nel presente ricorso, hanno risolto tutte le questioni di carattere economico-patrimoniale sottese al rapporto di coniugio con reciproca soddisfazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, o e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione on cumulo di domanda di scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 16/02/2014.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 05/01/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/03/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 892, emessa in data 17/04/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 27/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 892 del 17/04/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il
16/02/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 7 parte 1, serie // dell'anno 2014.
7. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1 Parte_2
e ad Ancona il 16/02/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 7, parte 1, serie // dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi