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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI PP Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
RI EL Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Zagarolo, Piazza Guglielmo Marconi, Parte_1
n. 10, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ricchezza e dell'Avv. Elisa Ricchezza, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio, Viale Aldo Moro, CP_1
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Sabbi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 07.05.2025
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito per il disconoscimento della paternità di Parte_1 ei propri confronti. Persona_1
A tal fine, l'attore ha rappresentato:
- di essere nato a [...], in data [...], da coniugata con CP_1 con matrimonio contratto a Zagarolo, in data 04.02.1961, Persona_1 avendo conseguentemente acquisito lo stato di figlio di Persona_1
- che e avevano altri due figli, ossia CP_1 Persona_1 CP_2
[...] Controparte_3
- che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e con Sentenza del Tribunale di Roma del CP_1 Persona_1
18.03.1974, ha contratto nuove nozze con , da Persona_1 Persona_2 cui sono nati i figli ed CP_4 Controparte_5
- di essere venuto a conoscenza della relazione sentimentale della madre con un altro uomo, ossia nonché della circostanza che costui Persona_3 fosse il proprio padre biologico.
Ciò posto, l'attore ha chiesto dichiararsi che non è il proprio padre Persona_1 biologico e disporsi la conservazione del proprio cognome.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 confermando la prospettazione attorea e aderendo alle relative domande.
Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, Controparte_2 Controparte_3 ed non si sono costituiti in giudizio, rimanendo CP_4 Controparte_5 pertanto contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, con estumulazione ed analisi delle spoglie di Persona_1
All'udienza del 07.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
L'azione di disconoscimento della paternità disciplinata dagli artt. 243 bis e segg. c.c. risponde all'esigenza di ordine pubblico di garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto.
In particolare, con l'azione di disconoscimento della paternità si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli artt. 231 e 232 c.c. 3
In tal senso, l'azione di disconoscimento va tenuta distinta dall'azione di contestazione dello stato di figlio di cui agli artt. 240 e 248 c.c. avente lo scopo non di rimuovere un'attribuzione legale di paternità, ma di accertare la mancanza dei presupposti che permettono tale attribuzione.
D'altro canto, l'azione di contestazione dello stato di figlio è un'azione di mero accertamento, mentre l'azione di disconoscimento ha natura di azione costitutiva, in quanto elimina l'effetto giuridico derivante dalla formazione del titolo di cui allo stato
(cfr. Cass. n. 9379 del 2012).
Ciò posto, l'esercizio dell'azione di disconoscimento presuppone che il figlio abbia il titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che lo stesso sia stato concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio.
Va altresì considerato che, ove l'azione sia promossa dal figlio, come nella specie, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 244, comma 5, c.c.
Sul piano dell'onere probatorio, stante il principio della libertà della prova, la dimostrazione della non paternità può essere offerta, oltre che con la dimostrazione della mancata coabitazione o impotenza nel periodo in cui si presume possa essere avvenuto il concepimento, con il ricorso alle prove biologiche, potendosi altresì attribuire rilevanza, ai fini del disconoscimento della paternità, a qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternità, compresa la dimostrazione dell'adulterio.
A tal fine, deve essere osservato che l'art. 243 bis, comma 3, c.c. conferma il principio secondo cui la sola dichiarazione della madre non risulta dirimente per escludere la paternità, in applicazione del principio di indisponibilità degli status (cfr. Cass. n. 2113 del 1992), sebbene la dichiarazione della madre possa essere valutata dal giudice come elemento di prova nel quadro delle altre risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9307 del
1997).
Nondimeno, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, attribuisce alla consulenza tecnica funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione.
Infatti, “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto
l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano,
09.11.2001, conf. Cass. 22.07.2004, n. 13665, Corte Cost. n. 266 del 2006).
Nel caso in esame, va anzitutto affermata la legittimazione attiva di Parte_1 risultando dagli atti essere figlio nato durante il matrimonio tra e CP_1 Per_1
[...] 4
Inoltre, è stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della madre
[...]
e degli eredi di risultando dagli atti che la prima è stata CP_1 Persona_1 coniugata con il secondo a far data dal 04.02.1961, fino alla data della Sentenza del
Tribunale di Roma del 18.03.1974, recante la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che è conseguentemente padre legittimo dell'attore, Persona_1 nato in data [...].
Quanto al merito dell'azione, risulta pienamente raggiunta la prova oggettiva dell'accertamento richiesto, vale a dire la dimostrazione della assoluta impossibilità che ia il padre biologico dell'attore Persona_1 Parte_1
Infatti, le dichiarazioni della madre hanno trovato integrale conferma negli esiti della consulenza tecnica d'ufficio genetica disposta, che, mediante l'estumulazione e analisi dei resti del defunto ha confermato che “dall'esame degli Persona_1 elettroferogrammi emerge una esclusione certa (0% di probabilità) del rapporto di filiazione tra e con nove marcatori disponibili” (cfr. Parte_1 Persona_1
C.T.U. pag. 14).
Pertanto, si ritiene pienamente raggiunta la prova del fatto che l'attore è Parte_1 stato concepito dalla madre con persona diversa da CP_1 Persona_1 dovendo dunque accogliersi la domanda di disconoscimento proposta.
Venendo alla questione del diritto al mantenimento del cognome da parte del figlio che, maggiorenne, veda accolta la sua domanda di disconoscimento della paternità, va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 2 Cost., “dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
(Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale”, in considerazione del fatto che “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” e che “il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome” (Corte Cost. n.
13 del 1994).
Il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6098 del 2001 e
Cass. n. 12641 del 2006), è stato trasfuso nell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del
2000, per cui, nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile, “l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Dunque, il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo e deve tradursi in una domanda di 5
accertamento, subordinata all'accoglimento della domanda principale di disconoscimento, non potendo essere oggetto di rilievo officioso.
In particolare, va ritenuto che il cognome non assolve più alla sola funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere la corrispondente esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (cfr.
Cass. n. 8876 del 2014 e Corte Cost. n. 13 del 1994).
Nel caso di specie, considerato che l'attore ha cinquantasei anni di età, può ragionevolmente ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti un elemento essenziale della sua identità sociale, per cui sussistono valide ragioni affinché lo stesso conservi il cognome attuale.
Sussistono adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione del carattere adesivo della comparsa di costituzione depositata da parte convenuta e della mancata costituzione degli ulteriori convenuti, circostanza che ha facilitato l'accoglimento delle domande attoree. Ugualmente, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono definitivamente porsi a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'azione di disconoscimento, dichiara che Persona_1
(nato a [...], in data [...]) non è padre di (nato a Parte_1
Roma, in data 19.11.1968);
- Dispone che l'attore conservi il proprio cognome attuale;
Parte_1
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di nascita;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI EL MI PP
N. R.G. 2299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI PP Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
RI EL Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Zagarolo, Piazza Guglielmo Marconi, Parte_1
n. 10, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ricchezza e dell'Avv. Elisa Ricchezza, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio, Viale Aldo Moro, CP_1
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Sabbi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 07.05.2025
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito per il disconoscimento della paternità di Parte_1 ei propri confronti. Persona_1
A tal fine, l'attore ha rappresentato:
- di essere nato a [...], in data [...], da coniugata con CP_1 con matrimonio contratto a Zagarolo, in data 04.02.1961, Persona_1 avendo conseguentemente acquisito lo stato di figlio di Persona_1
- che e avevano altri due figli, ossia CP_1 Persona_1 CP_2
[...] Controparte_3
- che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e con Sentenza del Tribunale di Roma del CP_1 Persona_1
18.03.1974, ha contratto nuove nozze con , da Persona_1 Persona_2 cui sono nati i figli ed CP_4 Controparte_5
- di essere venuto a conoscenza della relazione sentimentale della madre con un altro uomo, ossia nonché della circostanza che costui Persona_3 fosse il proprio padre biologico.
Ciò posto, l'attore ha chiesto dichiararsi che non è il proprio padre Persona_1 biologico e disporsi la conservazione del proprio cognome.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio CP_1 confermando la prospettazione attorea e aderendo alle relative domande.
Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, Controparte_2 Controparte_3 ed non si sono costituiti in giudizio, rimanendo CP_4 Controparte_5 pertanto contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, con estumulazione ed analisi delle spoglie di Persona_1
All'udienza del 07.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
L'azione di disconoscimento della paternità disciplinata dagli artt. 243 bis e segg. c.c. risponde all'esigenza di ordine pubblico di garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto.
In particolare, con l'azione di disconoscimento della paternità si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli artt. 231 e 232 c.c. 3
In tal senso, l'azione di disconoscimento va tenuta distinta dall'azione di contestazione dello stato di figlio di cui agli artt. 240 e 248 c.c. avente lo scopo non di rimuovere un'attribuzione legale di paternità, ma di accertare la mancanza dei presupposti che permettono tale attribuzione.
D'altro canto, l'azione di contestazione dello stato di figlio è un'azione di mero accertamento, mentre l'azione di disconoscimento ha natura di azione costitutiva, in quanto elimina l'effetto giuridico derivante dalla formazione del titolo di cui allo stato
(cfr. Cass. n. 9379 del 2012).
Ciò posto, l'esercizio dell'azione di disconoscimento presuppone che il figlio abbia il titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che lo stesso sia stato concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio.
Va altresì considerato che, ove l'azione sia promossa dal figlio, come nella specie, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 244, comma 5, c.c.
Sul piano dell'onere probatorio, stante il principio della libertà della prova, la dimostrazione della non paternità può essere offerta, oltre che con la dimostrazione della mancata coabitazione o impotenza nel periodo in cui si presume possa essere avvenuto il concepimento, con il ricorso alle prove biologiche, potendosi altresì attribuire rilevanza, ai fini del disconoscimento della paternità, a qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternità, compresa la dimostrazione dell'adulterio.
A tal fine, deve essere osservato che l'art. 243 bis, comma 3, c.c. conferma il principio secondo cui la sola dichiarazione della madre non risulta dirimente per escludere la paternità, in applicazione del principio di indisponibilità degli status (cfr. Cass. n. 2113 del 1992), sebbene la dichiarazione della madre possa essere valutata dal giudice come elemento di prova nel quadro delle altre risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9307 del
1997).
Nondimeno, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, attribuisce alla consulenza tecnica funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione.
Infatti, “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto
l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano,
09.11.2001, conf. Cass. 22.07.2004, n. 13665, Corte Cost. n. 266 del 2006).
Nel caso in esame, va anzitutto affermata la legittimazione attiva di Parte_1 risultando dagli atti essere figlio nato durante il matrimonio tra e CP_1 Per_1
[...] 4
Inoltre, è stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della madre
[...]
e degli eredi di risultando dagli atti che la prima è stata CP_1 Persona_1 coniugata con il secondo a far data dal 04.02.1961, fino alla data della Sentenza del
Tribunale di Roma del 18.03.1974, recante la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che è conseguentemente padre legittimo dell'attore, Persona_1 nato in data [...].
Quanto al merito dell'azione, risulta pienamente raggiunta la prova oggettiva dell'accertamento richiesto, vale a dire la dimostrazione della assoluta impossibilità che ia il padre biologico dell'attore Persona_1 Parte_1
Infatti, le dichiarazioni della madre hanno trovato integrale conferma negli esiti della consulenza tecnica d'ufficio genetica disposta, che, mediante l'estumulazione e analisi dei resti del defunto ha confermato che “dall'esame degli Persona_1 elettroferogrammi emerge una esclusione certa (0% di probabilità) del rapporto di filiazione tra e con nove marcatori disponibili” (cfr. Parte_1 Persona_1
C.T.U. pag. 14).
Pertanto, si ritiene pienamente raggiunta la prova del fatto che l'attore è Parte_1 stato concepito dalla madre con persona diversa da CP_1 Persona_1 dovendo dunque accogliersi la domanda di disconoscimento proposta.
Venendo alla questione del diritto al mantenimento del cognome da parte del figlio che, maggiorenne, veda accolta la sua domanda di disconoscimento della paternità, va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 2 Cost., “dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
(Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale”, in considerazione del fatto che “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” e che “il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome” (Corte Cost. n.
13 del 1994).
Il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6098 del 2001 e
Cass. n. 12641 del 2006), è stato trasfuso nell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del
2000, per cui, nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile, “l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Dunque, il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo e deve tradursi in una domanda di 5
accertamento, subordinata all'accoglimento della domanda principale di disconoscimento, non potendo essere oggetto di rilievo officioso.
In particolare, va ritenuto che il cognome non assolve più alla sola funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere la corrispondente esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (cfr.
Cass. n. 8876 del 2014 e Corte Cost. n. 13 del 1994).
Nel caso di specie, considerato che l'attore ha cinquantasei anni di età, può ragionevolmente ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti un elemento essenziale della sua identità sociale, per cui sussistono valide ragioni affinché lo stesso conservi il cognome attuale.
Sussistono adeguate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione del carattere adesivo della comparsa di costituzione depositata da parte convenuta e della mancata costituzione degli ulteriori convenuti, circostanza che ha facilitato l'accoglimento delle domande attoree. Ugualmente, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono definitivamente porsi a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'azione di disconoscimento, dichiara che Persona_1
(nato a [...], in data [...]) non è padre di (nato a Parte_1
Roma, in data 19.11.1968);
- Dispone che l'attore conservi il proprio cognome attuale;
Parte_1
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di nascita;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI EL MI PP