Art. 3. 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 442 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 442 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.».