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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4132 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4.12.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 C.F._1 via Turati, 17 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Laurenza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Caserta Parte_2 C.F._2 alla via Turati, 17 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Laurenza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4132/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 25 aprile 2007, in regime di separazione dei beni, dal quale nasceva una LI - (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
b) Il Sig. potrà transitoriamente soggiornare presso la casa coniugale Parte_1 impegnandosi a lasciare la stessa entro quindici giorni dalla richiesta effettuata dalla coniuge sig.ra , all'esito del rilascio si impegna a consegnare le chiavi ancora in suo Parte_2 possesso ed a comunicare la sua nuova residenza;
c) La minore resta affidata alle cure di entrambi i genitori secondo regime di Persona_2 affido condiviso con residenza prevalente presso la madre, ovvero in Caivano (NA) Corso Umberto
n°107, alla quale rimarrà affidata l'abitazione della casa coniugale;
d) Il Sig. potrà incontrare e tenere con sé la LI nei seguenti giorni: Parte_1 Per_1
Martedì, Giovedì e Sabato dalle 17.30 alle 20:30, nonché, il primo ed il terzo fine settimana del mese dal Venerdì dalle ore 18:30, o dal Sabato dalle 9.00, continuativamente fino alla Domenica sera alle 21:30. Mentre per le feste Natalizie, ad anni alterni, per la giornata del 24 dalle ore 15,30 alle 22,30 o per la giornata del 25 dalle ore 10,00 alle 19,00 e per le festività Pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua dalle ore10,00 alle 21,00 o il Lunedì in Albis dalle 10,00 alle
21,00. Per il periodo estivo potrà tenere con sé la LI per 15 giorni consecutivi nel mese di Per_1
2 V.G. n. 4132/2025
Luglio o Agosto a scelta e previo accordo con la sig.ra alla quale dovrà dare Parte_2 comunicazione almeno tre mesi prima al fine di consentire alla stessa di programmare le sue ferie.
e) Tenuto conto dell'età della minore e della necessità di continuare a mantenere e costruire un rapporto affettivo e costante con il papà, i coniugi, concordemente, stabiliscono che il Sig.
potrà stare con la LI anche in altri giorni della settimana ed in orari differenti, Pt_1 Per_1
o avere accesso alla casa coniugale ove poter anche pernottare, sempre previo accordo telefonico e consenso della sig.ra , e ciò a causa ed in considerazione dei turni lavorativi del sig. Parte_2
; Pt_1
f) Entrambi i genitori, tenuto conto dell'attuale condizione economica e lavorativa, provvederanno al mantenimento della LI , ma nello specifico il genitore non collocatario si impegna come Per_1 di seguito specificato: il sig. verserà in favore della RA , a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la LI , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00); Per_1
g) I coniugi stabiliscono, come da accordo, che l'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà erogato dall'ente competente direttamente ed interamente in favore della RA Parte_2
;
[...]
h) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che non vi sarà reciproco mantenimento atteso che ognuno degli stessi possiede, ad oggi, autonomi mezzi di sostentamento;
i) L' importo sopra specificato, pari a complessivi euro 300,00 (trecento/00) mensili, verrà corrisposto dal signor direttamente in favore della RA Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese mediante pagamento in contanti o con diversa modalità che dovrà essere preventivamente comunicata;
j) Le spese straordinarie, ovvero quelle mediche, scolastiche e sportive, oltre che quelle riconosciute come straordinarie per legge, preventivamente concordate e documentate sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e, dovranno essere immediatamente saldate, previa presentazione di fattura e/o scontrini ecc.;
k) Il sig. si obbliga al mantenimento e sostentamento della LI minore anche Parte_1 dopo il raggiungimento della maggiore età e fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, versando la cifra di cui sopra aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.;
l) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla LI e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico della stessa. I coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere qualunque decisione di particolare importanza per , salvo per questioni di Per_1 ordinaria amministrazione nei quali la potestà verrà esercitata separatamente;
3 V.G. n. 4132/2025
m) I genitori si obbligano a far sì che la LI minore mantenga rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
n) I coniugi sono obbligati a comunicarsi, reciprocamente, in maniera tempestiva eventuali cambi di indirizzo e di recapito telefonico, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località della minore;
o) Le parti fin da ora danno il loro reciproco assenso per la richiesta di passaporto per la minore
; Persona_2
p) Per tutto quanto non espressamente previsto ci si riporta alla normativa regolante la materia.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse della LI, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO (atto n.11, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4132 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4.12.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 C.F._1 via Turati, 17 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Laurenza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Caserta Parte_2 C.F._2 alla via Turati, 17 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Laurenza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4132/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 25 aprile 2007, in regime di separazione dei beni, dal quale nasceva una LI - (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
b) Il Sig. potrà transitoriamente soggiornare presso la casa coniugale Parte_1 impegnandosi a lasciare la stessa entro quindici giorni dalla richiesta effettuata dalla coniuge sig.ra , all'esito del rilascio si impegna a consegnare le chiavi ancora in suo Parte_2 possesso ed a comunicare la sua nuova residenza;
c) La minore resta affidata alle cure di entrambi i genitori secondo regime di Persona_2 affido condiviso con residenza prevalente presso la madre, ovvero in Caivano (NA) Corso Umberto
n°107, alla quale rimarrà affidata l'abitazione della casa coniugale;
d) Il Sig. potrà incontrare e tenere con sé la LI nei seguenti giorni: Parte_1 Per_1
Martedì, Giovedì e Sabato dalle 17.30 alle 20:30, nonché, il primo ed il terzo fine settimana del mese dal Venerdì dalle ore 18:30, o dal Sabato dalle 9.00, continuativamente fino alla Domenica sera alle 21:30. Mentre per le feste Natalizie, ad anni alterni, per la giornata del 24 dalle ore 15,30 alle 22,30 o per la giornata del 25 dalle ore 10,00 alle 19,00 e per le festività Pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua dalle ore10,00 alle 21,00 o il Lunedì in Albis dalle 10,00 alle
21,00. Per il periodo estivo potrà tenere con sé la LI per 15 giorni consecutivi nel mese di Per_1
2 V.G. n. 4132/2025
Luglio o Agosto a scelta e previo accordo con la sig.ra alla quale dovrà dare Parte_2 comunicazione almeno tre mesi prima al fine di consentire alla stessa di programmare le sue ferie.
e) Tenuto conto dell'età della minore e della necessità di continuare a mantenere e costruire un rapporto affettivo e costante con il papà, i coniugi, concordemente, stabiliscono che il Sig.
potrà stare con la LI anche in altri giorni della settimana ed in orari differenti, Pt_1 Per_1
o avere accesso alla casa coniugale ove poter anche pernottare, sempre previo accordo telefonico e consenso della sig.ra , e ciò a causa ed in considerazione dei turni lavorativi del sig. Parte_2
; Pt_1
f) Entrambi i genitori, tenuto conto dell'attuale condizione economica e lavorativa, provvederanno al mantenimento della LI , ma nello specifico il genitore non collocatario si impegna come Per_1 di seguito specificato: il sig. verserà in favore della RA , a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la LI , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00); Per_1
g) I coniugi stabiliscono, come da accordo, che l'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà erogato dall'ente competente direttamente ed interamente in favore della RA Parte_2
;
[...]
h) I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che non vi sarà reciproco mantenimento atteso che ognuno degli stessi possiede, ad oggi, autonomi mezzi di sostentamento;
i) L' importo sopra specificato, pari a complessivi euro 300,00 (trecento/00) mensili, verrà corrisposto dal signor direttamente in favore della RA Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese mediante pagamento in contanti o con diversa modalità che dovrà essere preventivamente comunicata;
j) Le spese straordinarie, ovvero quelle mediche, scolastiche e sportive, oltre che quelle riconosciute come straordinarie per legge, preventivamente concordate e documentate sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e, dovranno essere immediatamente saldate, previa presentazione di fattura e/o scontrini ecc.;
k) Il sig. si obbliga al mantenimento e sostentamento della LI minore anche Parte_1 dopo il raggiungimento della maggiore età e fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, versando la cifra di cui sopra aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.;
l) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla LI e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico della stessa. I coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere qualunque decisione di particolare importanza per , salvo per questioni di Per_1 ordinaria amministrazione nei quali la potestà verrà esercitata separatamente;
3 V.G. n. 4132/2025
m) I genitori si obbligano a far sì che la LI minore mantenga rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
n) I coniugi sono obbligati a comunicarsi, reciprocamente, in maniera tempestiva eventuali cambi di indirizzo e di recapito telefonico, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località della minore;
o) Le parti fin da ora danno il loro reciproco assenso per la richiesta di passaporto per la minore
; Persona_2
p) Per tutto quanto non espressamente previsto ci si riporta alla normativa regolante la materia.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse della LI, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO (atto n.11, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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